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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 03/12/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1374/2025
TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 3.12.2025, alle ore 12:45, davanti al Giudice FI AN, chiamata la causa civile n. 1374/2025 R.G., è comparsa l'Avv. Ilaria Brandalese in sostituzione dell'Avv.
MA OS per delega orale per i ricorrenti;
per il resistente nessuno compare.
L'Avv. Brandalese si riporta al ricorso e conclude come da note conclusive depositate telematicamente, fa presente che il sig. occupa ancora l'immobile. CP_1
Dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 12:48 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Alle ore 16:00, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice FI AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 1374/2025 promossa da
) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. MA OS, elettivamente C.F._2 domiciliati presso il difensore in Rosolina (RO), via I Maggio, 3
INTIMANTI
Contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3 residente in [...]
INTIMATO
Oggetto: convalida di sfratto – risoluzione del contratto di locazione.
Conclusioni delle parti:
Parte intimante ha concluso come da verbale d'udienza.
Parte intimata, contumace, non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. e notificavano al conduttore sfratto per Parte_1 Parte_2 Controparte_2 morosità in quanto quest'ultimo si era reso moroso dei canoni mensili di giugno e luglio 2025, per € 1.000,00, nonché del deposito cauzionale di ulteriori € 1.000,00 dovuti in base al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in San Martino Di Venezze (RO), via Papa
Giovanni XXII n. 395, piano T e I, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere e due bagni, cantina e garage (censito al NCEU di detto Comune al foglio 1, mappale 239, sub. 2, categoria A/6, classe 2, consistenza 6,0 vani, rendita catastale €185,92; foglio 1, mappale 239, sub. 4, categoria C/6, classe 1, consistenza 24 m², rendita catastale €45,86 con relativo giardino censito al foglio 1, mappale 543, classe 02, superficie 334 m).
2 Il contratto di locazione era stato registrato in data 27.04.2025 e aveva decorrenza dal
1.05.2025.
All'udienza fissata per la convalida dello sfratto il , presente personalmente senza CP_1 difensore, vi si opponeva dichiarando che l'appartamento non era abitabile per presenza di topi e per i danni derivanti da infiltrazioni da pioggia, quali crollo di un soppalco in garage, tetto pericolante nonché per l'inutilizzabilità dell'impianto elettrico. Deduceva inoltre di aver consegnato ai proprietari un assegno di € 1.500,00 per il deposito cauzionale (€ 1.000,00) e la mensilità di maggio (€ 500,00), assegno che gli veniva restituito dai proprietari in luogo del pagamento delle somme di € 1.000,00 in contanti a titolo di deposito cauzionale e di € 500,00 tramite bonifico bancario per la mensilità di maggio.
Infine, eccepiva che la mancata corresponsione delle mensilità di giugno, luglio e agosto era frutto di accordo con . Parte_1
Parte intimante contestava il pagamento in contanti del deposito cauzionale e la presenza di vizi e il giudice, rilevando che l'opposizione non si fondava su prova scritta, pronunciava ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti termine sino al 31.10.2025 per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti. Nelle more parte intimante attivava il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente per mancata partecipazione dell'intimato.
1.2. Con memoria di costituzione depositata il 16.10.2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di locazione suddetto e la condanna del conduttore al pagamento della somma di € 2.500,00, per canoni scaduti da giugno a ottobre 2025, nonché dei canoni a scadere fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo.
non si costituiva. Controparte_2
All'udienza del 3.12.2025 parte intimante discuteva e concludeva come da verbale d'udienza.
2. Le domande sono fondate.
Preliminarmente, si rileva che è ormai opinione pacifica in giurisprudenza che nel procedimento per convalida di sfratto, allorché la causa prosegua oltre la fase sommaria e sia disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., le parti possono formulare domande nuove e integrare gli atti introduttivi mediante memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., senza che sia necessaria l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. (Cass. 16113/2025).
Il contratto di locazione stipulato tra le parti e regolarmente registrato prevedeva all'art. 9 una clausola risolutiva espressa secondo cui il mancato pagamento di una sola rata, fatto salvo
3 quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 392/1978, o degli oneri accessori per un importo pari a due mensilità, costituiva motivo di risoluzione del contratto.
A seguito di inadempimento da parte dell'intimato, gli intimanti intendono dunque avvalersi di tale clausola.
La domanda merita accoglimento in quanto non ha fornito alcuna prova di Controparte_2 aver pagato i canoni di locazione a partire dal mese di giugno 2025.
Come ha puntualizzato la Suprema Corte, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova, secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presuntiva del diritto per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
2.1. Nel caso che ci occupa, l'intimato – oltre ad aver addotto motivi di opposizione generici e non forniti di prova, quali l'inagibilità dell'immobile – ha di fatto ammesso di essersi fatto restituire dai proprietari l'assegno di € 1.500,00 in precedenza consegnato a copertura del pagamento della mensilità di maggio 2025 e del deposito cauzionale (quest'ultimo pari a €
1.000,00) e ha dedotto di aver pagato successivamente € 500,00 tramite bonifico bancario (di cui effettivamente aveva esibito copia all'udienza per la convalida dello sfratto del 27.08.2025) ed € 1.000,00 tramite consegna a mani di denaro contante.
2.2. Da tali dichiarazioni emergono tre circostanze poste a fondamento del convincimento del giudice.
Anzitutto, avendo il D'TO dichiarato di aver restituito solo gli € 1.500,00 (di cui 500 per canone di maggio e 1.000 per la caparra), ha di fatto ammesso di non aver più pagato nulla per i mesi successivi;
in secondo luogo, non è provato e anzi è contestato qualunque accordo con i proprietari per il mancato pagamento dei canoni successivi, circostanza che peraltro contrasta anche con la condotta dei signori che hanno coltivato il presente giudizio al fine di Pt_3 ottenere il pagamento;
da ultimo, nessuna prova è stata fornita circa il pagamento in contanti
4 della somma di € 1.000,00 per il deposito cauzionale, circostanza contestata dagli intimanti, per cui l'intimato, non essendosi costituito, non ha nemmeno formulato richieste istruttorie.
Pertanto, le domande degli intimanti vanno integralmente accolte e il conduttore va condannato al pagamento dei canoni a partire da giugno 2025 e sino all'effettivo rilascio.
3. Le spese seguono la soccombenza del conduttore e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento, con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la contumacia di;
Controparte_2 dichiara risolto il contratto di locazione a uso abitativo stipulato tra , Parte_1 Pt_2
e avente ad oggetto l'immobile sito in San Martino di Venezze (RO),
[...] Controparte_2 via Papa Giovanni XXII n. 395, piano T e I, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere e due bagni, cantina e garage (censito al NCEU di detto Comune al foglio 1, mappale
239, sub. 2, categoria A/6, classe 2, consistenza 6,0 vani, rendita catastale €185,92; foglio 1, mappale 239, sub. 4, categoria C/6, classe 1, consistenza 24 m², rendita catastale €45,86 con relativo giardino censito al foglio 1, mappale 543, classe 02, superficie 334 m) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo in data 27.04.2025 al n. 001718-serie 3T; condanna al rilascio del suddetto immobile, libero da persone e da cose;
Controparte_2 condanna al pagamento in favore dei proprietari e Controparte_2 Parte_1 Pt_2
, pro quota, della complessiva somma di € 3.000,00, per canoni scaduti da giugno sino a
[...] novembre 2025, nonché dei canoni a scadere fino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore di e di , in Controparte_2 Parte_1 Parte_2 solido tra loro, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed € 272,03 per spese anticipate.
Rovigo, 3.12.2025
Il Giudice
FI AN
5
TRIBUNALE DI ROVIGO
Sezione civile
Processo verbale di udienza
All'udienza del giorno 3.12.2025, alle ore 12:45, davanti al Giudice FI AN, chiamata la causa civile n. 1374/2025 R.G., è comparsa l'Avv. Ilaria Brandalese in sostituzione dell'Avv.
MA OS per delega orale per i ricorrenti;
per il resistente nessuno compare.
L'Avv. Brandalese si riporta al ricorso e conclude come da note conclusive depositate telematicamente, fa presente che il sig. occupa ancora l'immobile. CP_1
Dichiara di rinunciare alla lettura della sentenza.
Il Giudice
Chiude il verbale alle ore 12:48 e pone la causa in decisione, riservandosi di deliberare al termine della camera di consiglio.
Alle ore 16:00, riaperto il verbale, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la sentenza di seguito riportata dando lettura, in assenza delle parti, del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice FI AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al N.R.G. 1374/2025 promossa da
) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. MA OS, elettivamente C.F._2 domiciliati presso il difensore in Rosolina (RO), via I Maggio, 3
INTIMANTI
Contro
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Controparte_2 C.F._3 residente in [...]
INTIMATO
Oggetto: convalida di sfratto – risoluzione del contratto di locazione.
Conclusioni delle parti:
Parte intimante ha concluso come da verbale d'udienza.
Parte intimata, contumace, non ha formulato conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. e notificavano al conduttore sfratto per Parte_1 Parte_2 Controparte_2 morosità in quanto quest'ultimo si era reso moroso dei canoni mensili di giugno e luglio 2025, per € 1.000,00, nonché del deposito cauzionale di ulteriori € 1.000,00 dovuti in base al contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in San Martino Di Venezze (RO), via Papa
Giovanni XXII n. 395, piano T e I, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere e due bagni, cantina e garage (censito al NCEU di detto Comune al foglio 1, mappale 239, sub. 2, categoria A/6, classe 2, consistenza 6,0 vani, rendita catastale €185,92; foglio 1, mappale 239, sub. 4, categoria C/6, classe 1, consistenza 24 m², rendita catastale €45,86 con relativo giardino censito al foglio 1, mappale 543, classe 02, superficie 334 m).
2 Il contratto di locazione era stato registrato in data 27.04.2025 e aveva decorrenza dal
1.05.2025.
All'udienza fissata per la convalida dello sfratto il , presente personalmente senza CP_1 difensore, vi si opponeva dichiarando che l'appartamento non era abitabile per presenza di topi e per i danni derivanti da infiltrazioni da pioggia, quali crollo di un soppalco in garage, tetto pericolante nonché per l'inutilizzabilità dell'impianto elettrico. Deduceva inoltre di aver consegnato ai proprietari un assegno di € 1.500,00 per il deposito cauzionale (€ 1.000,00) e la mensilità di maggio (€ 500,00), assegno che gli veniva restituito dai proprietari in luogo del pagamento delle somme di € 1.000,00 in contanti a titolo di deposito cauzionale e di € 500,00 tramite bonifico bancario per la mensilità di maggio.
Infine, eccepiva che la mancata corresponsione delle mensilità di giugno, luglio e agosto era frutto di accordo con . Parte_1
Parte intimante contestava il pagamento in contanti del deposito cauzionale e la presenza di vizi e il giudice, rilevando che l'opposizione non si fondava su prova scritta, pronunciava ordinanza di rilascio e disponeva il mutamento del rito, assegnando alle parti termine sino al 31.10.2025 per l'integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti. Nelle more parte intimante attivava il procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi negativamente per mancata partecipazione dell'intimato.
1.2. Con memoria di costituzione depositata il 16.10.2025, e Parte_1 Parte_2 chiedevano l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto di locazione suddetto e la condanna del conduttore al pagamento della somma di € 2.500,00, per canoni scaduti da giugno a ottobre 2025, nonché dei canoni a scadere fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile, oltre interessi in misura legale dalla domanda al saldo.
non si costituiva. Controparte_2
All'udienza del 3.12.2025 parte intimante discuteva e concludeva come da verbale d'udienza.
2. Le domande sono fondate.
Preliminarmente, si rileva che è ormai opinione pacifica in giurisprudenza che nel procedimento per convalida di sfratto, allorché la causa prosegua oltre la fase sommaria e sia disposto il mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., le parti possono formulare domande nuove e integrare gli atti introduttivi mediante memoria integrativa ex art. 426 c.p.c., senza che sia necessaria l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. (Cass. 16113/2025).
Il contratto di locazione stipulato tra le parti e regolarmente registrato prevedeva all'art. 9 una clausola risolutiva espressa secondo cui il mancato pagamento di una sola rata, fatto salvo
3 quanto previsto dagli artt. 5 e 55 della legge 392/1978, o degli oneri accessori per un importo pari a due mensilità, costituiva motivo di risoluzione del contratto.
A seguito di inadempimento da parte dell'intimato, gli intimanti intendono dunque avvalersi di tale clausola.
La domanda merita accoglimento in quanto non ha fornito alcuna prova di Controparte_2 aver pagato i canoni di locazione a partire dal mese di giugno 2025.
Come ha puntualizzato la Suprema Corte, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, ossia la vicinanza della prova, secondo cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più "agevole", tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione, nonché la persistenza presuntiva del diritto per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto modificativo o estintivo di cui intende avvalersi per sostenere la propria difesa.
2.1. Nel caso che ci occupa, l'intimato – oltre ad aver addotto motivi di opposizione generici e non forniti di prova, quali l'inagibilità dell'immobile – ha di fatto ammesso di essersi fatto restituire dai proprietari l'assegno di € 1.500,00 in precedenza consegnato a copertura del pagamento della mensilità di maggio 2025 e del deposito cauzionale (quest'ultimo pari a €
1.000,00) e ha dedotto di aver pagato successivamente € 500,00 tramite bonifico bancario (di cui effettivamente aveva esibito copia all'udienza per la convalida dello sfratto del 27.08.2025) ed € 1.000,00 tramite consegna a mani di denaro contante.
2.2. Da tali dichiarazioni emergono tre circostanze poste a fondamento del convincimento del giudice.
Anzitutto, avendo il D'TO dichiarato di aver restituito solo gli € 1.500,00 (di cui 500 per canone di maggio e 1.000 per la caparra), ha di fatto ammesso di non aver più pagato nulla per i mesi successivi;
in secondo luogo, non è provato e anzi è contestato qualunque accordo con i proprietari per il mancato pagamento dei canoni successivi, circostanza che peraltro contrasta anche con la condotta dei signori che hanno coltivato il presente giudizio al fine di Pt_3 ottenere il pagamento;
da ultimo, nessuna prova è stata fornita circa il pagamento in contanti
4 della somma di € 1.000,00 per il deposito cauzionale, circostanza contestata dagli intimanti, per cui l'intimato, non essendosi costituito, non ha nemmeno formulato richieste istruttorie.
Pertanto, le domande degli intimanti vanno integralmente accolte e il conduttore va condannato al pagamento dei canoni a partire da giugno 2025 e sino all'effettivo rilascio.
3. Le spese seguono la soccombenza del conduttore e sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri medi previsti dal D.M. 55/2014 e ss. mod. per lo scaglione di riferimento, con eccezione della fase istruttoria, non essendosi svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide: dichiara la contumacia di;
Controparte_2 dichiara risolto il contratto di locazione a uso abitativo stipulato tra , Parte_1 Pt_2
e avente ad oggetto l'immobile sito in San Martino di Venezze (RO),
[...] Controparte_2 via Papa Giovanni XXII n. 395, piano T e I, composto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere e due bagni, cantina e garage (censito al NCEU di detto Comune al foglio 1, mappale
239, sub. 2, categoria A/6, classe 2, consistenza 6,0 vani, rendita catastale €185,92; foglio 1, mappale 239, sub. 4, categoria C/6, classe 1, consistenza 24 m², rendita catastale €45,86 con relativo giardino censito al foglio 1, mappale 543, classe 02, superficie 334 m) registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Rovigo in data 27.04.2025 al n. 001718-serie 3T; condanna al rilascio del suddetto immobile, libero da persone e da cose;
Controparte_2 condanna al pagamento in favore dei proprietari e Controparte_2 Parte_1 Pt_2
, pro quota, della complessiva somma di € 3.000,00, per canoni scaduti da giugno sino a
[...] novembre 2025, nonché dei canoni a scadere fino alla data di effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo effettivo;
condanna al pagamento in favore di e di , in Controparte_2 Parte_1 Parte_2 solido tra loro, delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 1.701,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA come per legge ed € 272,03 per spese anticipate.
Rovigo, 3.12.2025
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