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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 02/12/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BU IO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5763/2024, promossa con ricorso depositato il 26/11/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina ITALIANA - Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino ITALIANO - Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Giuseppe Caloia
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GO (MI), in data
22/10/2005 (anno 2005 - atto n. 20 - parte II - serie A) separati con sentenza n. 3/2025 del 07/01/2025 (passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 329 cpc, v. documenti in atti) con i seguenti figli: a) nato a [...] il [...], maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente;
b) ata a Magenta (MI) il 26/09/2008, minorenne. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26/11/2024, richiedevano pronuncia divorzile secondo le condizioni ivi rassegnate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate, in data
20/10/2025, note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione.
Con le predette note di trattazione scritta le Parti modificavano le condizioni di divorzio rassegnate nel ricorso introduttivo talché confermavano la propria volontà di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. la casa coniugale di GO (MI), via Puecher n. 14, attualmente in fase avanzata di dismissione, rimarrà assegnata in uso esclusivo al sig. con quanto in Parte_2 essa contenuto sino alla formalizzazione del rogito di vendita. Il sig. a Parte_2 vendita avvenuta si trasferirà unitamente ai figli in altra abitazione che ha già individuato;
2. sino alla data di stipula del rogito per la vendita della casa familiare, le residue rate del mutuo acceso con Banca TE SanPaolo PA in cui i ricorrenti erano subentrati per l'acquisto della casa familiare, verranno pagate integralmente dal sig. Parte_2 che si accolla pertanto la quota già di spettanza della sig.ra Parte_1
Il pagamento delle rate verrà operato attraverso il conto comune TE SanPaolo n.
03457/6152/31068151 che il sig. si è già impegnato ad alimentare Pt_2 tempestivamente e adeguatamente al fine di consentire il puntuale pagamento delle rate del mutuo.
Nell'eventualità in cui la banca mutuante, per qualsiasi motivo, dovesse richiedere ed ottenere il pagamento delle indicate rate residue di mutuo, o di parte di esse, direttamente alla sig.ra il sig. rimborserà alla sig.ra Parte_1 Parte_2 quanto versato a tale titolo entro il termine di giorni 30 dalla ricezione Parte_1 della relativa richiesta;
3. il conto corrente TE OL PA n. 03457/6152/31068151 cointestato ai ricorrenti
Pag. 2 di 5 verrà estinto entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare. Il relativo saldo rimarrà assegnato in via definitiva al sig. Parte_2
4. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 con collocazione abitativa presso il padre che si farà direttamente carico delle spese per il suo mantenimento ordinario;
5. durante la settimana la madre potrà tenere con sé la figlia minore quando vorrà previo accordo con il padre.
La madre potrà altresì tenere con sé la figlia minore a fine settimana alterni dalle ore
19,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, salvo diverso accordo con il padre con preavviso di almeno 24 ore ed in considerazione degli impegni lavorativi della madre.
Le festività natalizie e di fine anno, salvo diverso accordo tra i genitori, saranno suddivise in due periodi decorrenti, quanto al primo, dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 11,00 del 31 dicembre e, quanto al secondo, dalle ore 11,00 del 31 dicembre alle ore 21,30 del 06 gennaio.
La figlia minore trascorrerà alternatamente di anno in anno uno dei due periodi feriali con il padre o la madre a cominciare dal primo periodo della corrente annualità che sarà trascorso con il padre.
Il giorno della Santa Pasqua ed il lunedì di Sant'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori, sarà trascorso dalla figlia minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori a cominciare dalla annualità 2026 che la figlia passerà con la madre.
I genitori potranno anche tenere con sé la figlia minore durante le vacanze estive nei mesi di giugno o luglio od agosto per un periodo, anche non continuativo, di giorni 15.
All'uopo i coniugi si comunicheranno, entro il 15 maggio di ogni anno, il periodo di ferie prescelto.
6. il figlio maggiorenne ed ora economicamente indipendente fruendo Persona_1 di reddito da lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il momento continuerà comunque ad abitare con il padre;
7. l'importo mensile dell'assegno unico ed universale per i figli a carico, fintantoché permarranno le condizioni di legge per la percezione, spetterà integralmente al sig. che potrà utilizzarlo esclusivamente per i bisogni dei figli;
Parte_2
Pag. 3 di 5 8. le spese straordinarie per il mantenimento della figlia saranno Persona_2 sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Spese e modalità di pagamento / addebito / rimborso determinate sulla base delle linee guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano in materia di “spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del 14/11/17;
9. l'autovettura Renault Clio TG BE031NN già intestata alla sig.ra Parte_1 rimarrà in sua proprietà esclusiva;
10. l'autovettura Fiat Idea TG CM766NL già intestata al sig. rimarrà in Parte_2 sua proprietà esclusiva;
11. i ricorrenti si dichiarano, alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni di divorzio, economicamente autosufficienti fruendo entrambi di reddito da lavoro dipendente e rinunciano reciprocamente alla domanda di contributo economico;
12. i ricorrenti si prestano fin d'ora reciproco assenso per il rilascio di passaporto e carta d'identità validi per l'ePAtrio con iscrizione della figlia minore ovvero per il rilascio del passaporto direttamente a nome della figlia minore;
13. le spese e le competenze per l'assistenza professionale del difensore che le assiste saranno suddivise a giusta metà tra le parti.
Veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3
c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio - Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
22/10/2005 in GO (MI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di GO (anno 2005 - atto n. 20 - parte II - serie A) alle condizioni stabilite dalle Parti nelle note di trattazione scritta depositate il 20/10/2025, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pag. 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___2.12.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03
s.m.i.
Pag. 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
R.G. n. 5763/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BU IO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Miro Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 5763/2024, promossa con ricorso depositato il 26/11/2024 da:
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina ITALIANA - Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...]
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino ITALIANO - Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] entrambi con l'Avv. Giuseppe Caloia
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in GO (MI), in data
22/10/2005 (anno 2005 - atto n. 20 - parte II - serie A) separati con sentenza n. 3/2025 del 07/01/2025 (passata in giudicato per il verificarsi delle condizioni previste ex art. 329 cpc, v. documenti in atti) con i seguenti figli: a) nato a [...] il [...], maggiorenne ed Persona_1 economicamente indipendente;
b) ata a Magenta (MI) il 26/09/2008, minorenne. Persona_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 26/11/2024, richiedevano pronuncia divorzile secondo le condizioni ivi rassegnate.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate, in data
20/10/2025, note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione.
Con le predette note di trattazione scritta le Parti modificavano le condizioni di divorzio rassegnate nel ricorso introduttivo talché confermavano la propria volontà di ottenere pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. la casa coniugale di GO (MI), via Puecher n. 14, attualmente in fase avanzata di dismissione, rimarrà assegnata in uso esclusivo al sig. con quanto in Parte_2 essa contenuto sino alla formalizzazione del rogito di vendita. Il sig. a Parte_2 vendita avvenuta si trasferirà unitamente ai figli in altra abitazione che ha già individuato;
2. sino alla data di stipula del rogito per la vendita della casa familiare, le residue rate del mutuo acceso con Banca TE SanPaolo PA in cui i ricorrenti erano subentrati per l'acquisto della casa familiare, verranno pagate integralmente dal sig. Parte_2 che si accolla pertanto la quota già di spettanza della sig.ra Parte_1
Il pagamento delle rate verrà operato attraverso il conto comune TE SanPaolo n.
03457/6152/31068151 che il sig. si è già impegnato ad alimentare Pt_2 tempestivamente e adeguatamente al fine di consentire il puntuale pagamento delle rate del mutuo.
Nell'eventualità in cui la banca mutuante, per qualsiasi motivo, dovesse richiedere ed ottenere il pagamento delle indicate rate residue di mutuo, o di parte di esse, direttamente alla sig.ra il sig. rimborserà alla sig.ra Parte_1 Parte_2 quanto versato a tale titolo entro il termine di giorni 30 dalla ricezione Parte_1 della relativa richiesta;
3. il conto corrente TE OL PA n. 03457/6152/31068151 cointestato ai ricorrenti
Pag. 2 di 5 verrà estinto entro 30 giorni dall'estinzione del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare. Il relativo saldo rimarrà assegnato in via definitiva al sig. Parte_2
4. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori Persona_2 con collocazione abitativa presso il padre che si farà direttamente carico delle spese per il suo mantenimento ordinario;
5. durante la settimana la madre potrà tenere con sé la figlia minore quando vorrà previo accordo con il padre.
La madre potrà altresì tenere con sé la figlia minore a fine settimana alterni dalle ore
19,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, salvo diverso accordo con il padre con preavviso di almeno 24 ore ed in considerazione degli impegni lavorativi della madre.
Le festività natalizie e di fine anno, salvo diverso accordo tra i genitori, saranno suddivise in due periodi decorrenti, quanto al primo, dalle ore 10,00 del 24 dicembre alle ore 11,00 del 31 dicembre e, quanto al secondo, dalle ore 11,00 del 31 dicembre alle ore 21,30 del 06 gennaio.
La figlia minore trascorrerà alternatamente di anno in anno uno dei due periodi feriali con il padre o la madre a cominciare dal primo periodo della corrente annualità che sarà trascorso con il padre.
Il giorno della Santa Pasqua ed il lunedì di Sant'Angelo, salvo diverso accordo tra i genitori, sarà trascorso dalla figlia minore ad anni alterni con ciascuno dei genitori a cominciare dalla annualità 2026 che la figlia passerà con la madre.
I genitori potranno anche tenere con sé la figlia minore durante le vacanze estive nei mesi di giugno o luglio od agosto per un periodo, anche non continuativo, di giorni 15.
All'uopo i coniugi si comunicheranno, entro il 15 maggio di ogni anno, il periodo di ferie prescelto.
6. il figlio maggiorenne ed ora economicamente indipendente fruendo Persona_1 di reddito da lavoro subordinato a tempo indeterminato, per il momento continuerà comunque ad abitare con il padre;
7. l'importo mensile dell'assegno unico ed universale per i figli a carico, fintantoché permarranno le condizioni di legge per la percezione, spetterà integralmente al sig. che potrà utilizzarlo esclusivamente per i bisogni dei figli;
Parte_2
Pag. 3 di 5 8. le spese straordinarie per il mantenimento della figlia saranno Persona_2 sopportate da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. Spese e modalità di pagamento / addebito / rimborso determinate sulla base delle linee guida approvate dalla
Corte d'Appello di Milano in materia di “spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti” del 14/11/17;
9. l'autovettura Renault Clio TG BE031NN già intestata alla sig.ra Parte_1 rimarrà in sua proprietà esclusiva;
10. l'autovettura Fiat Idea TG CM766NL già intestata al sig. rimarrà in Parte_2 sua proprietà esclusiva;
11. i ricorrenti si dichiarano, alla data di sottoscrizione delle presenti condizioni di divorzio, economicamente autosufficienti fruendo entrambi di reddito da lavoro dipendente e rinunciano reciprocamente alla domanda di contributo economico;
12. i ricorrenti si prestano fin d'ora reciproco assenso per il rilascio di passaporto e carta d'identità validi per l'ePAtrio con iscrizione della figlia minore ovvero per il rilascio del passaporto direttamente a nome della figlia minore;
13. le spese e le competenze per l'assistenza professionale del difensore che le assiste saranno suddivise a giusta metà tra le parti.
Veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3
c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898; infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio - Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi in data
22/10/2005 in GO (MI), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di GO (anno 2005 - atto n. 20 - parte II - serie A) alle condizioni stabilite dalle Parti nelle note di trattazione scritta depositate il 20/10/2025, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Pag. 4 di 5 MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Busto Arsizio nella Camera di Consiglio del ___2.12.2025________.
Il Presidente Relatore
Dott. Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03
s.m.i.
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