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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/09/2025, n. 3215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3215 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14033 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14033/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DI PINTO LEONARDO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DE LEONARDIS DANIELE CP_1 Resistente
Oggetto: Disconoscimento giornate di lavoro in agricoltura;
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 15.11.2024, l'istante in epigrafe indicato ha allegato di essere operaio agricolo e di aver ricevuto da parte dell' un provvedimento, notificato in data 26.07.2024, di CP_1 disconoscimento di giornate di lavoro agricolo per n. 80 giornate per l'anno 2011. 1 L'istante, in primo luogo, ha lamentato l'illegittimità di tale provvedimento, atteso che la cancellazione sarebbe da ritenersi nulla, in quanto non preceduta dalla notifica di motivato provvedimento circa gli accertamenti che avrebbero determinato la revisione degli elenchi nominativi, come postulata dal 5° comma dell'art. 8 del D. Lgs. 375/1993.
Ha eccepito, ancora, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza “del diritto dell' ad operare il CP_1 disconoscimento di giornate di lavoro agricolo relative all'anno in esame (2011)” (cfr. pag. 2 del ricorso).
In ogni caso, ha dedotto di aver effettivamente lavorato quale operaio agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola per n. 80 giornate nell'anno 2011, in particolare dal Controparte_2 08/07/2011 al 31/10/2011.
Pertanto, premesso di aver impugnato il provvedimento di cancellazione dinanzi alla competente Commissione Provinciale CISOA di Bari con ricorso amministrativo del 26.09.2024, eccependo la nullità e l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, parte istante ha chiesto accertarsi il diritto ad essere re-iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per n. 80 giornate nel 2011, con conseguente ripristino della propria posizione assicurativo previdenziale, oltre che l'accoglimento delle seguenti ulteriori conclusioni: “2.4 - accertare e dichiarare il diritto dell'istante al trattamento di disoccupazione agricola da liquidarsi come per legge sulla base del salario previsto dalla contrattazione integrativa della provincia di Bari per la qualifica posseduta dal lavoratore e da calcolarsi per l'anno 2011 sulla base di 80 giornate lavorative;
3 - accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'annullamento totale dell'indebito ovvero in subordine la sua irripetibilità;… 5 - condannare l' , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante delle somme eventualmente trattenute e a trattenersi, oltre accessori con decorrenza e misura come per legge;
”, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Tardivamente costituitosi, l' concludeva per il rigetto del ricorso, richiamando le risultanze del CP_1 verbale ispettivo redatto all'esito degli accertamenti effettuati sull'azienda agricola CP_2
allegato alla memoria difensiva.
[...]
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti e, pertanto, deve essere accolto.
In via pregiudiziale, deve darsi atto della proponibilità della domanda avanzata con ricorso depositato in data 15.11.2024.
L'art. 22 co. 1 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, prevede: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al tribunale nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza". L'art. 11 d. lgs. 375/1993 così recita: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro Pt_2
2 trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. È principio consolidato che “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (cfr. Cass. 14 dicembre 2015, n. 25091; Cass. 16 gennaio 2007, n. 813; Cass. 5 febbraio 2007, n. 2373; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4261; Cass. 10 settembre 2007, n. 18965; Cass. 27 dicembre 2011, n. 29070; Cass. 2 settembre 2013, n. 20086; Cass. 21 novembre 2014, n. 24901).
Secondo Cass. 26626/2014, “vale la regola della notifica del provvedimento - salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza - mentre, per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale solamente la regola del momento dell'acquisita conoscenza;
momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati dalla disposizione in esame all'autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato. Al tempo stesso, la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una "riapertura" del termine decadenziale”. Tra l'altro, solo nel caso in cui sia stato effettivamente e tempestivamente proposto l'ulteriore ricorso alla Commissione centrale, circostanza questa da verificare caso per caso, il termine di decadenza decorrerà dalla data in cui ne venga comunicato l'esito ovvero decorra inutilmente il termine ulteriore di novanta giorni per la decisione del ricorso (In ogni caso, mai oltre i 240 giorni massimi fissati complessivamente dalla legge). Nel caso in cui ciò non sia accaduto il termine di 120 giorni decorre dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso alla Commissione centrale (cfr. Cass. 2732/2015).
Pertanto, la domanda, proposta il 15 novembre 2024, è stata avanzata nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 22, co. 1, del d.l. n. 7/1970.
Ancora, si osserva che parte ricorrente lamenta, in sostanza, la mancata notifica di un previo e motivato provvedimento (individuale) amministrativo afferente la contestata cancellazione, laddove (v. da ultimo Cass. n. 334113 del 2022) devesi qui rammentare il carattere speciale, anche alla luce di quanto chiarito dalla Corte costituzionale, rispetto al procedimento amministrativo tout court, del procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, che trova una disciplina specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n.
7. Ciò detto, ha affermato, in particolare, Cass. n. 17228 del 2010: "in questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate, come già detto, anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici”.
3 Del resto, in termini generali, non può disquisirsi di violazione della l. 241/90 sul procedimento amministrativo, dovendosi in proposito richiamare l'orientamento reso in materia dalla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, sentenza n. 171/2020 del 02/03/2020, secondo cui “Tali disposizioni
<<si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali>> (art. 29, 1° comma), ma il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una disciplina specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83; una disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. 241/90. Tale valutazione si impone anche perché bisogna considerare la grande massa di rapporti giuridici, potenzialmente oggetto di contestazione, che caratterizza la gestione da parte dell' degli accrediti contributivi nel lavoro agricolo a giornata, CP_1 per di più, in relazioni trilaterali, siccome comuni anche ai datori di lavoro.” (cfr. sentenza n. 171/2020 del 02/03/2020 Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Segnatamente, a mente dell'art. 17 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 “Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco”. Dispone, poi, l'art. 22 del D.L. cit. che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dall'imposta complementare ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 319”.
Ancora, è stato osservato “In particolare, per l'erogazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori operai agricoli a tempo determinato – nonché ai c.d. compartecipanti, sia individuali sia familiari, e ai piccoli coloni – il presupposto assicurativo consiste non soltanto nell'effettivo svolgimento delle giornate lavorative previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali, ma pure nella registrazione delle giornate in appositi elenchi nominativi, che, peraltro, ha valore soltanto ricognitivo (Cass. 10.1.2008, n. 276). Norma storica di riferimento resta l'art. 4 d.lg. luog. 9.4.1946, n. 212. Esaurita la fase amministrativa di accertamento sulle denunce aziendali di manodopera, seguiva l'accredito delle giornate agli aventi diritto, con incremento della consistenza della posizione contributiva. Gli elenchi trimestrali propedeutici e il definitivo elenco principale annuale contenevano gli accrediti derivanti dai controlli, anche ispettivi. Dopo la soppressione dello (dal 1° luglio 1995; art. 19 l. 724/94), venivano formati dall Pt_2 CP_1 (art. 9 quinquies, 1° co., d.l. 510/96, conv. in l. 608/96) e dovevano essere pubblicati presso gli albi pretori dei comuni di residenza dei lavoratori. Gli elenchi trimestrali “entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata”, quello annuale “entro il 31 maggio dell'anno successivo”, con valore di notificazione (art. 9 quinquies, 2°, 3° e 4° co., d.l. 510/96). La Corte Costituzionale ha chiarito che sono legittime le specificità di questa regolamentazione – perché è impossibile istituire confronti tra sistemi previdenziali diversi data la loro peculiarità e la non uniformità di discipline, che non lede di per sé il principio di uguaglianza, se non per evidente irragionevolezza della differenza di disciplina – statuendo, in particolare, l'infondatezza della
4 questione di costituzionalità dell'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, nella parte in cui prevede un termine di decadenza di soli centoventi giorni – decorrenti dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento – dall'azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato di cui al r.d. 24 settembre 1940, n. 1949 ovvero alla cancellazione dagli stessi (Corte Cost. 10.5.2005, n. 192). Questa Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, ha già ritenuto in plurime pronunce (cfr., tra altre, la sentenza resa in data 23.4.2018 …) che <<nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla corte costituzionale), non opera regola prescritta, via generale, dal l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione indicare, ogni atto amministrativo notificato al destinatario, termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), essendo l'imposizione un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla 241 del 1990) che ne ammette decisione nella forma provvedimenti taciti automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile indicazione termini da osservare per l'esercizio, sede giudiziaria, diritto invocato) (ex aliis, cass. 17228 2010)>>. D'atro canto, la disciplina ha subito un ammodernamento, per effetto dell'art. 38, 6° e 7° co., d.l. 98/11, conv. in l. 111/11, che ha sancito:
6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, CP_1 commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo CP_1 specifiche tecniche stabilite dall' stesso. ". CP_3 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, CP_1 strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Conseguenze di tale disciplina innovativa, in sintesi, sono: A) la soppressione degli elenchi trimestrali in funzione ordinariamente anticipatoria, per cui le regole predette rimangono valide per l'elenco annuale;
B) tuttavia, la possibilità, “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale”, che l' provveda “alla notifica ai lavoratori interessati … di appositi elenchi CP_1 nominativi trimestrali di variazione”; C) la pubblicazione esclusivamente telematica, dal 1° gennaio 2011, “effettuata dall' nel proprio sito internet” per quindici giorni (cfr. circolare CP_1 CP_1
21.3.2012, n. 43), con invariato valore di notificazione” (cfr. sentenza n. 171/2020 del 02/03/2020 Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Da quanto sopra, discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità del provvedimento di cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura per cui è causa.
5 In ogni caso, ferme le considerazioni svolte, dalla denunziata violazione dell'art. 8, co. 5, del d. lgs. n. 375/1993 non pare possa derivare la nullità della disposta cancellazione.
Difatti, il D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5 stabilisce che “5. Il provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al comma 2 è notificato al datore di lavoro interessato, nonché al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura”. La norma, pertanto, oltre a non imporre la notifica del verbale ispettivo, ma del provvedimento motivato, non si preoccupa, in ogni caso, di porre alcuna sanzione per l'ipotesi dell'eventuale difetto di notifica.
Proseguendo con l'esame dei motivi di illegittimità del provvedimento di cancellazione, mette conto delineare che l'art. 12 del R.D. n. 1949/1940 non pone alcun limite temporale alla possibilità per l' di procedere alla cancellazione, né, tantomeno, si occupa di stabilire l'osservanza di CP_1 qualsivoglia termine a pena di decadenza.
Invero, l'art. 12 del R.D. n. 1949/1940 così testualmente dispone: “A cura delle Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura è compilato, per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati e fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'età di ciascuno. Ogni tre mesi possono essere compilati elenchi suppletivi con le variazioni. In detti elenchi, per ciascun nominativo è indicata la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione. A cura delle dette Unioni è effettuata ogni cinque anni la revisione generale degli iscritti negli elenchi e la compilazione di nuovi elenchi. Copia degli elenchi è trasmessa dalle Unioni dei lavoratori dell'agricoltura alle Unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni. Il Prefetto provvede, per mezzo dei podestà, alla pubblicazione per quindici giorni degli elenchi principali e suppletivi all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative. Contro la iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la assegnazione in una o in un'altra categoria, è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni professionali di ricorrere al Prefetto. Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti. Per ciò che concerne la decisione del Prefetto sui ricorsi, la comunicazione e notifica della decisione stessa, il gravame al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la conseguente comunicazione e notifica, si applicano le disposizioni dei commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 8.”.
Venendo, ora, al merito del disconoscimento da parte dell' delle giornate lavorative in CP_1 agricoltura della parte ricorrente, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c..
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
6 In proposito, è stato precisato che “Sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ……, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un., 26.10.2000, n. 1133). E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Cass. 11.2.2016, n. 2739: l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente. Cass. 26.7.2017, n. 18605: "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"” (cfr. sentenza n. 171/2020 del 02/03/2020 Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Dunque, la parte ricorrente è tenuta a fornire il riscontro dei fatti costitutivi della domanda di accredito delle rivendicate giornate di lavoro, come elementi della contribuzione.
Sul punto, si evidenzia ancora che “nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire
7 un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati.” (cfr. in termini, sentenza n. 171/2020 del 02/03/2020 Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, cit.).
Orbene, nella presente fattispecie, in primo luogo, si evidenzia che l' si è costituito tardivamente CP_1 nel presente giudizio, per cui ha mancato di ritualmente depositare il verbale ispettivo sul quale ha fondato il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e la parte ricorrente ha prontamente formulato la relativa eccezione di decadenza.
Inoltre, nel caso di specie, all'esito dell'attività istruttoria espletata è emersa prova ragionevolmente certa dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente nel periodo in contestazione. A tal fine, oltre alla documentazione versata in atti (v. estratto conto previdenziale, modelli Uni-Lav e prospetti paga relativi alla parte ricorrente), giova richiamare la deposizione resa dalla teste sig.ra Tes_1
la quale ha sostanzialmente confermato, per come indicati in ricorso, il periodo lavorativo (anno
[...] 2011), le giornate di effettivo lavoro, gli orari osservati dall'istante, l'attività espletata dalla parte ricorrente, oltre alla soggezione del lavoratore alle direttive impartite dal datore di lavoro.
In particolare, escussa all'udienza del 02.04.2025, la teste sig.ra , collega di lavoro Testimone_1 dell'odierna parte ricorrente alle dipendenze della azienda agric nell'anno Controparte_2 2011, ha dato conto delle giornate lavorate nel 2011, sostanzialment ssunti del ricorrente. Specificamente, il teste ha dichiarato: Tes_1
“ADR: conosco il ric n quanto abbiamo lavorato per la ditta , in Controparte_2 Basilicata;
abbiamo lavorato insieme facendo gli stessi orari di lavoro;
ADR: confermo la circostanza sub B.2 della pag. 3 del ricorso, in quanto abbiamo lavorato per circa 80 giornate o anche di più per la predetta ditta da luglio e anche oltre ottobre del 2011;
ADR: posso confermare la circostanza sub B.3 in quanto corrispondono le giornate lavorative e i mesi alle mie giornate e ai miei mesi;
ADR: la circostanza sub C.2 la confermo, erano le mie stesse mansioni, tranne che per la manutenzione impianto irriguo della quale si occupava solo il ricorrente;
ADR: confermo le circostanze di cui ai punti D.1 – E.2 – E.3 – E.4 – E.5 che mi vengono lette, poiché svolgevamo lo stesso orario di lavoro e il ci diceva cosa fare e controllava il nostro lavoro;
CP_2
ADR: quando il controllava il n ro se riteneva non fosse stato fatto bene ci diceva CP_2 che ci avrebbe l
ADR: sulla circostanza sub E.10, venivamo pagati ogni quindici giorni, in campagna e in contanti;
io percepivo €. 40,00 al giorno non so quanto percepisse il ricorrente;
il ci dava i soldi CP_2 chiamandoci e quindi ho visto anche consegnare il danaro allo stesso;
ADR: nulla so della circostanza E.13 relativamente al ricorrente, io ero comunque tenuta a comunicare eventuali assenze;
”.
Inoltre, mette conto evidenziare che il teste in discorso ha precisato di non avere giudizi pendenti contro l' . CP_1
Non può ritenersi in questa sede l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, posto che le stesse trovano conferma nelle risultanze documentali in atti relative al dipendente e non appaiono nemmeno confutate da elementi di segno contrario ritualmente acquisiti al giudizio (v. tardiva produzione verbale ispettivo ). CP_1 L'attendibilità d sentito in giudizio risulta vieppiù corroborata dai puntuali riferimenti che lo stesso ha fatto alle mansioni prevalentemente assegnate al ricorrente, alla puntuale individuazione del datore di lavoro che impartiva le direttive, nonché da una certa continenza espositiva comunque caratterizzante la deposizione.
Con riferimento, poi, alla asserita “inattendibilità del teste perché destinatario dello stesso Tes_1 verbale e non ha provveduto a impugnare il relativo provv di cancellazione che si allega”, CP_ dedotta dall' con le note di trattazione scritta del 12.09.2025, si osserva come la documentazione
8 a supporto della relativa deduzione vada considerata irritualmente prodotta, in quanto l' ha CP_3 mancato di depositare le note difensive autorizzate nel termine di dieci giorni prima d rna udienza. Peraltro, mette conto osservare come - per quanto è dato desumere dall'esame della documentazione prodotta dall' soltanto in data 12.09.2025 - la cancellazione delle giornate di lavoro in CP_1 agricoltura de sia totale esclusivamente in relazione all'anno 2013, diverso da quello Tes_1 di cui si discute in de (2011), relativamente al quale il teste ha subito una mera riduzione parziale delle giornate, potendo, dunque, ancora vantare la certificata sussistenza del rapporto di lavoro.
Il teste, giova evidenziare, ha confermato, non mancando di fornire ulteriori dettagli, utili a ricostruire l'intera attività lavorativa resa dal ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola , Controparte_2 a) la collocazione temporale delle prestazioni, con indicazione di un numero di ottantina) sostanzialmente coincidente con quello dedotto in ricorso;
b) l'ubicazione dei fondi e le colture praticate;
c) la tipologia delle mansioni espletate;
d) le modalità di erogazione della retribuzione;
e) l'identità del soggetto che impartiva le direttive. Siffatte indicazioni testimoniali convergono, peraltro, con le emergenze documentali, in quanto risultano acquisiti al giudizio (su produzione della parte ricorrente) copia delle buste paga da cui si desumono i periodi di espletamento dell'attività lavorativa, documenti che, se è vero che da soli non possono valere a fondare il convincimento giudiziale, valgono purtuttavia a rafforzare la persuasione derivante dalle prove orali. In altri termini, in mancanza di prove di segno contrario sulle circostanze specifiche e riferite dai testimoni a seguito di conoscenza diretta, è corretto attribuire valenza probatoria - in questa controversia - alle registrazioni aziendali in atti, conformi alle prospettazioni attoree sia per la consistenza dell'impegno lavorativo a giornata, sia sotto il profilo delle mansioni (così Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 132/2023 del 13/02/2023).
Alla luce di simili emergenze processuali, nel caso di specie, pur essendo astrattamente possibile che l'azienda in questione abbia denunciato manodopera e/o giornate in eccesso, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che ciò sia avvenuto nell'ipotesi in esame.
In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio. In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
Deve, dunque, dichiararsi il diritto dell'istante alla re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli nell'anno e per il numero di giornate indicati in ricorso, con condanna dell'istituto resistente a porre in essere i relativi adempimenti.
Sono, invece, inammissibili le domande volte ad “2.4 - accertare e dichiarare il diritto dell'istante al trattamento di disoccupazione agricola da liquidarsi come per legge sulla base del salario previsto dalla contrattazione integrativa della provincia di Bari per la qualifica posseduta dal lavoratore e da calcolarsi per l'anno 2011 sulla base di 80 giornate lavorative;
3 - accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'annullamento totale dell'indebito ovvero in subordine la sua irripetibilità;… 5 - condannare l' , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante delle somme eventualmente trattenute e a trattenersi, oltre accessori con decorrenza e misura come per legge;
” (cfr. conclusioni in ricorso), per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Si rammenta, infatti, che “L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, nelle azioni di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza di un diritto, senza che sia però necessaria la sua attuale lesione, e ciò quand'anche
9 la contestazione al riguardo risulti a seguito della proposizione del giudizio” (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/04/2011, n. 8464; v. anche Cass. civ., sez. lav., 11/05/2000, n. 6046).
La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito l'inammissibilità di domande di accertamento aventi ad oggetto fatti e non diritti ed in particolare di un fatto che costituisca solo uno dei presupposti del diritto (ex pluribus, Cass. 12937/99 e Cass. 8538/01).
Invero, a norma dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 414 c.p.c., nel ricorso dev'essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento e la soccombenza all'esito di tale accertamento.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio non v'è traccia di una simile enunciazione, al di là di un generico riferimento al “disconoscimento delle corrispondenti prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale” (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso).
Ancora, il ricorrente ha testualmente dedotto: “A.
6 - a seguito della disposta cancellazione, l' CP_1 ha senz'altro accertato un debito, giammai comunicato ma che in ogni caso si impugna e contesta;
A.
7 - altresì, ad oggi non è dato sapere se siano in corso procedure di recupero, anche attraverso compensazioni, che in ogni caso ci si riserva di impugnare e contestare perché illegittime;
” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Del resto, la parte ricorrente ha pure pacificamente allegato di avere già beneficiato dell'erogazione del “trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2011; … sulla base di 80 giornate lavorate o comunque accreditate” (cfr. pag. 1 del ricorso).
Ne discende l'inammissibilità e/o infondatezza delle residue domande avanzate in giudizio.
Infine, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depo re 2024, così CP_1 prov Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva, accerta che l'istante ha espletato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola per 80 giornate nell'anno 2011 Controparte_2 e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorr ta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per 80 giornate nell'anno 2011, ai sensi dell'art. 21 co. 6 l. 223/91, con condanna dell' ai relativi adempimenti e alla conseguente CP_1 regolarizzazione della posizione assicurativa dell e. Compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 2.400,00 per compens a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 18.09.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
10
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14033/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. DI PINTO LEONARDO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DE LEONARDIS DANIELE CP_1 Resistente
Oggetto: Disconoscimento giornate di lavoro in agricoltura;
*** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato 15.11.2024, l'istante in epigrafe indicato ha allegato di essere operaio agricolo e di aver ricevuto da parte dell' un provvedimento, notificato in data 26.07.2024, di CP_1 disconoscimento di giornate di lavoro agricolo per n. 80 giornate per l'anno 2011. 1 L'istante, in primo luogo, ha lamentato l'illegittimità di tale provvedimento, atteso che la cancellazione sarebbe da ritenersi nulla, in quanto non preceduta dalla notifica di motivato provvedimento circa gli accertamenti che avrebbero determinato la revisione degli elenchi nominativi, come postulata dal 5° comma dell'art. 8 del D. Lgs. 375/1993.
Ha eccepito, ancora, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza “del diritto dell' ad operare il CP_1 disconoscimento di giornate di lavoro agricolo relative all'anno in esame (2011)” (cfr. pag. 2 del ricorso).
In ogni caso, ha dedotto di aver effettivamente lavorato quale operaio agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola per n. 80 giornate nell'anno 2011, in particolare dal Controparte_2 08/07/2011 al 31/10/2011.
Pertanto, premesso di aver impugnato il provvedimento di cancellazione dinanzi alla competente Commissione Provinciale CISOA di Bari con ricorso amministrativo del 26.09.2024, eccependo la nullità e l'illegittimità del provvedimento di cancellazione, parte istante ha chiesto accertarsi il diritto ad essere re-iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per n. 80 giornate nel 2011, con conseguente ripristino della propria posizione assicurativo previdenziale, oltre che l'accoglimento delle seguenti ulteriori conclusioni: “2.4 - accertare e dichiarare il diritto dell'istante al trattamento di disoccupazione agricola da liquidarsi come per legge sulla base del salario previsto dalla contrattazione integrativa della provincia di Bari per la qualifica posseduta dal lavoratore e da calcolarsi per l'anno 2011 sulla base di 80 giornate lavorative;
3 - accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'annullamento totale dell'indebito ovvero in subordine la sua irripetibilità;… 5 - condannare l' , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante delle somme eventualmente trattenute e a trattenersi, oltre accessori con decorrenza e misura come per legge;
”, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
Tardivamente costituitosi, l' concludeva per il rigetto del ricorso, richiamando le risultanze del CP_1 verbale ispettivo redatto all'esito degli accertamenti effettuati sull'azienda agricola CP_2
allegato alla memoria difensiva.
[...]
*** MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi di seguito esposti e, pertanto, deve essere accolto.
In via pregiudiziale, deve darsi atto della proponibilità della domanda avanzata con ricorso depositato in data 15.11.2024.
L'art. 22 co. 1 D.L. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella legge 11 marzo 1970, n. 83, prevede: “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al tribunale nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza". L'art. 11 d. lgs. 375/1993 così recita: “1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro Pt_2
2 trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto”. È principio consolidato che “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. n. 375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza” (cfr. Cass. 14 dicembre 2015, n. 25091; Cass. 16 gennaio 2007, n. 813; Cass. 5 febbraio 2007, n. 2373; Cass. 23 febbraio 2007, n. 4261; Cass. 10 settembre 2007, n. 18965; Cass. 27 dicembre 2011, n. 29070; Cass. 2 settembre 2013, n. 20086; Cass. 21 novembre 2014, n. 24901).
Secondo Cass. 26626/2014, “vale la regola della notifica del provvedimento - salva la possibilità, per chi eccepisca la decadenza, di provare che l'interessato ne ha acquisito altrimenti conoscenza - mentre, per l'ipotesi di decisione tacita di rigetto, vale solamente la regola del momento dell'acquisita conoscenza;
momento che va identificato nella scadenza dei termini assegnati dalla disposizione in esame all'autorità competente per provvedere sul ricorso, trattandosi di scadenza prevista direttamente dalla legge e che deve, per tale ragione, ritenersi conosciuta o, comunque, conoscibile dall'interessato. Al tempo stesso, la suddetta scadenza segna la soglia oltre la quale la presentazione di un ricorso amministrativo tardivo, pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria, non può essere recuperata per lo spostamento in avanti del dies a quo del ripetuto termine di decadenza;
così come irrilevante, agli stessi fini, resta la decisione tardiva sul ricorso, a sua volta inidonea a costituire una "riapertura" del termine decadenziale”. Tra l'altro, solo nel caso in cui sia stato effettivamente e tempestivamente proposto l'ulteriore ricorso alla Commissione centrale, circostanza questa da verificare caso per caso, il termine di decadenza decorrerà dalla data in cui ne venga comunicato l'esito ovvero decorra inutilmente il termine ulteriore di novanta giorni per la decisione del ricorso (In ogni caso, mai oltre i 240 giorni massimi fissati complessivamente dalla legge). Nel caso in cui ciò non sia accaduto il termine di 120 giorni decorre dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso alla Commissione centrale (cfr. Cass. 2732/2015).
Pertanto, la domanda, proposta il 15 novembre 2024, è stata avanzata nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 22, co. 1, del d.l. n. 7/1970.
Ancora, si osserva che parte ricorrente lamenta, in sostanza, la mancata notifica di un previo e motivato provvedimento (individuale) amministrativo afferente la contestata cancellazione, laddove (v. da ultimo Cass. n. 334113 del 2022) devesi qui rammentare il carattere speciale, anche alla luce di quanto chiarito dalla Corte costituzionale, rispetto al procedimento amministrativo tout court, del procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, che trova una disciplina specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n.
7. Ciò detto, ha affermato, in particolare, Cass. n. 17228 del 2010: "in questa materia, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate, come già detto, anche dalla Corte costituzionale), non opera la regola prescritta, in via generale, dal L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione di indicare, in ogni atto amministrativo notificato al destinatario, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), non essendo l'imposizione di un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale dei ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla L n. 241 del 1990) che ne ammette la decisione nella forma di provvedimenti taciti e automatici”.
3 Del resto, in termini generali, non può disquisirsi di violazione della l. 241/90 sul procedimento amministrativo, dovendosi in proposito richiamare l'orientamento reso in materia dalla Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, sentenza n. 171/2020 del 02/03/2020, secondo cui “Tali disposizioni
<<si applicano alle amministrazioni statali e agli enti pubblici nazionali>> (art. 29, 1° comma), ma il procedimento che conduce al disconoscimento o alla cancellazione delle giornate di lavoro agricolo, aventi rilevanza contributiva, ha una disciplina specifica nel d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83; una disciplina che, da un lato, risulta rispettata nella specie, dall'altro, soddisfa i parametri di motivazione, comunicazione e informazione più di recente fissati in via generale dalla l. 241/90. Tale valutazione si impone anche perché bisogna considerare la grande massa di rapporti giuridici, potenzialmente oggetto di contestazione, che caratterizza la gestione da parte dell' degli accrediti contributivi nel lavoro agricolo a giornata, CP_1 per di più, in relazioni trilaterali, siccome comuni anche ai datori di lavoro.” (cfr. sentenza n. 171/2020 del 02/03/2020 Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Segnatamente, a mente dell'art. 17 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7 “Contro l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti della agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi e contro l'assegnazione di un numero di giornate di lavoro superiore o inferiore a quelle effettivamente prestate, gli interessati possono ricorrere alla commissione provinciale per la manodopera agricola. Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco”. Dispone, poi, l'art. 22 del D.L. cit. che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza. Nelle controversie in sede giurisdizionale, il lavoratore esente dall'imposta complementare ha diritto all'ammissione al gratuito patrocinio quando ricorrano le altre condizioni previste dalle disposizioni vigenti. Gli atti, documenti e provvedimenti relativi alle controversie in sede amministrativa e giurisdizionale in dipendenza del presente decreto beneficiano delle esenzioni fiscali previste dalla legge 2 aprile 1958, n. 319”.
Ancora, è stato osservato “In particolare, per l'erogazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori operai agricoli a tempo determinato – nonché ai c.d. compartecipanti, sia individuali sia familiari, e ai piccoli coloni – il presupposto assicurativo consiste non soltanto nell'effettivo svolgimento delle giornate lavorative previste dalle leggi regolatrici dei singoli trattamenti previdenziali, ma pure nella registrazione delle giornate in appositi elenchi nominativi, che, peraltro, ha valore soltanto ricognitivo (Cass. 10.1.2008, n. 276). Norma storica di riferimento resta l'art. 4 d.lg. luog. 9.4.1946, n. 212. Esaurita la fase amministrativa di accertamento sulle denunce aziendali di manodopera, seguiva l'accredito delle giornate agli aventi diritto, con incremento della consistenza della posizione contributiva. Gli elenchi trimestrali propedeutici e il definitivo elenco principale annuale contenevano gli accrediti derivanti dai controlli, anche ispettivi. Dopo la soppressione dello (dal 1° luglio 1995; art. 19 l. 724/94), venivano formati dall Pt_2 CP_1 (art. 9 quinquies, 1° co., d.l. 510/96, conv. in l. 608/96) e dovevano essere pubblicati presso gli albi pretori dei comuni di residenza dei lavoratori. Gli elenchi trimestrali “entro il terzo mese successivo alla scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni della manodopera occupata”, quello annuale “entro il 31 maggio dell'anno successivo”, con valore di notificazione (art. 9 quinquies, 2°, 3° e 4° co., d.l. 510/96). La Corte Costituzionale ha chiarito che sono legittime le specificità di questa regolamentazione – perché è impossibile istituire confronti tra sistemi previdenziali diversi data la loro peculiarità e la non uniformità di discipline, che non lede di per sé il principio di uguaglianza, se non per evidente irragionevolezza della differenza di disciplina – statuendo, in particolare, l'infondatezza della
4 questione di costituzionalità dell'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, nella parte in cui prevede un termine di decadenza di soli centoventi giorni – decorrenti dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento – dall'azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato di cui al r.d. 24 settembre 1940, n. 1949 ovvero alla cancellazione dagli stessi (Corte Cost. 10.5.2005, n. 192). Questa Corte d'Appello di Bari, Sezione Lavoro, ha già ritenuto in plurime pronunce (cfr., tra altre, la sentenza resa in data 23.4.2018 …) che <<nella materia in esame, stante la sua innegabile specialità, correlata alle peculiari esigenze di celerità della procedura accertamento dei lavoratori agricoli (evidenziate anche dalla corte costituzionale), non opera regola prescritta, via generale, dal l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4 (che prevede il dovere dell'amministrazione indicare, ogni atto amministrativo notificato al destinatario, termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), essendo l'imposizione un obbligo siffatto compatibile con una disciplina legale ricorsi amministrativi (addirittura successiva alla 241 del 1990) che ne ammette decisione nella forma provvedimenti taciti automatici (rispetto ai quali sarebbe inconcepibile indicazione termini da osservare per l'esercizio, sede giudiziaria, diritto invocato) (ex aliis, cass. 17228 2010)>>. D'atro canto, la disciplina ha subito un ammodernamento, per effetto dell'art. 38, 6° e 7° co., d.l. 98/11, conv. in l. 111/11, che ha sancito:
6. Al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: "12-bis. (Notifica mediante pubblicazione telematica) 1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale ( ai sensi dell'articolo 6, CP_1 commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo CP_1 specifiche tecniche stabilite dall' stesso. ". CP_3 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente comma a carico dell si provvede con le risorse umane, CP_1 strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Conseguenze di tale disciplina innovativa, in sintesi, sono: A) la soppressione degli elenchi trimestrali in funzione ordinariamente anticipatoria, per cui le regole predette rimangono valide per l'elenco annuale;
B) tuttavia, la possibilità, “in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale”, che l' provveda “alla notifica ai lavoratori interessati … di appositi elenchi CP_1 nominativi trimestrali di variazione”; C) la pubblicazione esclusivamente telematica, dal 1° gennaio 2011, “effettuata dall' nel proprio sito internet” per quindici giorni (cfr. circolare CP_1 CP_1
21.3.2012, n. 43), con invariato valore di notificazione” (cfr. sentenza n. 171/2020 del 02/03/2020 Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Da quanto sopra, discende l'infondatezza dell'eccezione di nullità del provvedimento di cancellazione delle giornate di lavoro in agricoltura per cui è causa.
5 In ogni caso, ferme le considerazioni svolte, dalla denunziata violazione dell'art. 8, co. 5, del d. lgs. n. 375/1993 non pare possa derivare la nullità della disposta cancellazione.
Difatti, il D. Lgs. n. 375 del 1993, art. 8, comma 5 stabilisce che “5. Il provvedimento motivato conseguente all'accertamento di cui al comma 2 è notificato al datore di lavoro interessato, nonché al lavoratore interessato quando da esso derivi una non iscrizione, totale o parziale, ovvero cancellazione, dandone comunicazione alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura”. La norma, pertanto, oltre a non imporre la notifica del verbale ispettivo, ma del provvedimento motivato, non si preoccupa, in ogni caso, di porre alcuna sanzione per l'ipotesi dell'eventuale difetto di notifica.
Proseguendo con l'esame dei motivi di illegittimità del provvedimento di cancellazione, mette conto delineare che l'art. 12 del R.D. n. 1949/1940 non pone alcun limite temporale alla possibilità per l' di procedere alla cancellazione, né, tantomeno, si occupa di stabilire l'osservanza di CP_1 qualsivoglia termine a pena di decadenza.
Invero, l'art. 12 del R.D. n. 1949/1940 così testualmente dispone: “A cura delle Unioni della Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura è compilato, per ciascun Comune, l'elenco nominativo dei lavoratori dell'agricoltura, distinti in impiegati, salariati e fissi e assimilati, obbligati o braccianti fissi, avventizi e assimilati, coloni e mezzadri, compartecipanti, familiari. L'elenco dei mezzadri e coloni deve indicare i componenti della famiglia e l'età di ciascuno. Ogni tre mesi possono essere compilati elenchi suppletivi con le variazioni. In detti elenchi, per ciascun nominativo è indicata la data di decorrenza della iscrizione o cancellazione. A cura delle dette Unioni è effettuata ogni cinque anni la revisione generale degli iscritti negli elenchi e la compilazione di nuovi elenchi. Copia degli elenchi è trasmessa dalle Unioni dei lavoratori dell'agricoltura alle Unioni degli agricoltori per le eventuali osservazioni. Il Prefetto provvede, per mezzo dei podestà, alla pubblicazione per quindici giorni degli elenchi principali e suppletivi all'albo pretorio dei singoli Comuni, dando notizia con pubblico manifesto di tale pubblicazione, del termine utile per presentare ricorso e delle modalità relative. Contro la iscrizione o la non iscrizione nell'elenco o la assegnazione in una o in un'altra categoria, è data facoltà agli interessati ed alle Associazioni professionali di ricorrere al Prefetto. Il ricorso deve essere presentato nel termine di trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione degli elenchi nel Comune di residenza degli iscritti. Per ciò che concerne la decisione del Prefetto sui ricorsi, la comunicazione e notifica della decisione stessa, il gravame al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e la conseguente comunicazione e notifica, si applicano le disposizioni dei commi 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 8.”.
Venendo, ora, al merito del disconoscimento da parte dell' delle giornate lavorative in CP_1 agricoltura della parte ricorrente, si osserva che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c..
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D. Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845).
6 In proposito, è stato precisato che “Sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) il lavoratore agricolo il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione ……, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (Cass, Sez. Un., 26.10.2000, n. 1133). E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione. Cass. 11.2.2016, n. 2739: l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo status di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente. Cass. 26.7.2017, n. 18605: "l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, CP_1 disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"” (cfr. sentenza n. 171/2020 del 02/03/2020 Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro).
Dunque, la parte ricorrente è tenuta a fornire il riscontro dei fatti costitutivi della domanda di accredito delle rivendicate giornate di lavoro, come elementi della contribuzione.
Sul punto, si evidenzia ancora che “nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti. In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire
7 un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi. Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati.” (cfr. in termini, sentenza n. 171/2020 del 02/03/2020 Corte di Appello di Bari, Sez. Lavoro, cit.).
Orbene, nella presente fattispecie, in primo luogo, si evidenzia che l' si è costituito tardivamente CP_1 nel presente giudizio, per cui ha mancato di ritualmente depositare il verbale ispettivo sul quale ha fondato il disconoscimento del rapporto di lavoro in agricoltura e la parte ricorrente ha prontamente formulato la relativa eccezione di decadenza.
Inoltre, nel caso di specie, all'esito dell'attività istruttoria espletata è emersa prova ragionevolmente certa dell'attività lavorativa espletata dalla parte ricorrente nel periodo in contestazione. A tal fine, oltre alla documentazione versata in atti (v. estratto conto previdenziale, modelli Uni-Lav e prospetti paga relativi alla parte ricorrente), giova richiamare la deposizione resa dalla teste sig.ra Tes_1
la quale ha sostanzialmente confermato, per come indicati in ricorso, il periodo lavorativo (anno
[...] 2011), le giornate di effettivo lavoro, gli orari osservati dall'istante, l'attività espletata dalla parte ricorrente, oltre alla soggezione del lavoratore alle direttive impartite dal datore di lavoro.
In particolare, escussa all'udienza del 02.04.2025, la teste sig.ra , collega di lavoro Testimone_1 dell'odierna parte ricorrente alle dipendenze della azienda agric nell'anno Controparte_2 2011, ha dato conto delle giornate lavorate nel 2011, sostanzialment ssunti del ricorrente. Specificamente, il teste ha dichiarato: Tes_1
“ADR: conosco il ric n quanto abbiamo lavorato per la ditta , in Controparte_2 Basilicata;
abbiamo lavorato insieme facendo gli stessi orari di lavoro;
ADR: confermo la circostanza sub B.2 della pag. 3 del ricorso, in quanto abbiamo lavorato per circa 80 giornate o anche di più per la predetta ditta da luglio e anche oltre ottobre del 2011;
ADR: posso confermare la circostanza sub B.3 in quanto corrispondono le giornate lavorative e i mesi alle mie giornate e ai miei mesi;
ADR: la circostanza sub C.2 la confermo, erano le mie stesse mansioni, tranne che per la manutenzione impianto irriguo della quale si occupava solo il ricorrente;
ADR: confermo le circostanze di cui ai punti D.1 – E.2 – E.3 – E.4 – E.5 che mi vengono lette, poiché svolgevamo lo stesso orario di lavoro e il ci diceva cosa fare e controllava il nostro lavoro;
CP_2
ADR: quando il controllava il n ro se riteneva non fosse stato fatto bene ci diceva CP_2 che ci avrebbe l
ADR: sulla circostanza sub E.10, venivamo pagati ogni quindici giorni, in campagna e in contanti;
io percepivo €. 40,00 al giorno non so quanto percepisse il ricorrente;
il ci dava i soldi CP_2 chiamandoci e quindi ho visto anche consegnare il danaro allo stesso;
ADR: nulla so della circostanza E.13 relativamente al ricorrente, io ero comunque tenuta a comunicare eventuali assenze;
”.
Inoltre, mette conto evidenziare che il teste in discorso ha precisato di non avere giudizi pendenti contro l' . CP_1
Non può ritenersi in questa sede l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal teste, posto che le stesse trovano conferma nelle risultanze documentali in atti relative al dipendente e non appaiono nemmeno confutate da elementi di segno contrario ritualmente acquisiti al giudizio (v. tardiva produzione verbale ispettivo ). CP_1 L'attendibilità d sentito in giudizio risulta vieppiù corroborata dai puntuali riferimenti che lo stesso ha fatto alle mansioni prevalentemente assegnate al ricorrente, alla puntuale individuazione del datore di lavoro che impartiva le direttive, nonché da una certa continenza espositiva comunque caratterizzante la deposizione.
Con riferimento, poi, alla asserita “inattendibilità del teste perché destinatario dello stesso Tes_1 verbale e non ha provveduto a impugnare il relativo provv di cancellazione che si allega”, CP_ dedotta dall' con le note di trattazione scritta del 12.09.2025, si osserva come la documentazione
8 a supporto della relativa deduzione vada considerata irritualmente prodotta, in quanto l' ha CP_3 mancato di depositare le note difensive autorizzate nel termine di dieci giorni prima d rna udienza. Peraltro, mette conto osservare come - per quanto è dato desumere dall'esame della documentazione prodotta dall' soltanto in data 12.09.2025 - la cancellazione delle giornate di lavoro in CP_1 agricoltura de sia totale esclusivamente in relazione all'anno 2013, diverso da quello Tes_1 di cui si discute in de (2011), relativamente al quale il teste ha subito una mera riduzione parziale delle giornate, potendo, dunque, ancora vantare la certificata sussistenza del rapporto di lavoro.
Il teste, giova evidenziare, ha confermato, non mancando di fornire ulteriori dettagli, utili a ricostruire l'intera attività lavorativa resa dal ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola , Controparte_2 a) la collocazione temporale delle prestazioni, con indicazione di un numero di ottantina) sostanzialmente coincidente con quello dedotto in ricorso;
b) l'ubicazione dei fondi e le colture praticate;
c) la tipologia delle mansioni espletate;
d) le modalità di erogazione della retribuzione;
e) l'identità del soggetto che impartiva le direttive. Siffatte indicazioni testimoniali convergono, peraltro, con le emergenze documentali, in quanto risultano acquisiti al giudizio (su produzione della parte ricorrente) copia delle buste paga da cui si desumono i periodi di espletamento dell'attività lavorativa, documenti che, se è vero che da soli non possono valere a fondare il convincimento giudiziale, valgono purtuttavia a rafforzare la persuasione derivante dalle prove orali. In altri termini, in mancanza di prove di segno contrario sulle circostanze specifiche e riferite dai testimoni a seguito di conoscenza diretta, è corretto attribuire valenza probatoria - in questa controversia - alle registrazioni aziendali in atti, conformi alle prospettazioni attoree sia per la consistenza dell'impegno lavorativo a giornata, sia sotto il profilo delle mansioni (così Corte d'Appello di Bari, sentenza n. 132/2023 del 13/02/2023).
Alla luce di simili emergenze processuali, nel caso di specie, pur essendo astrattamente possibile che l'azienda in questione abbia denunciato manodopera e/o giornate in eccesso, non vi sono elementi in atti che consentano di ritenere che ciò sia avvenuto nell'ipotesi in esame.
In assenza di qualsivoglia elemento di segno contrario, alla luce del quadro probatorio sopra ricostruito, non sussistono indicazioni sufficienti per ritenere l'insussistenza del rapporto lavorativo dedotto in giudizio. In proposito, deve richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui, nella materia in esame, si deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti in causa (così Cass., sez. un., 26.10.2000, n. 1133).
Deve, dunque, dichiararsi il diritto dell'istante alla re-iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli nell'anno e per il numero di giornate indicati in ricorso, con condanna dell'istituto resistente a porre in essere i relativi adempimenti.
Sono, invece, inammissibili le domande volte ad “2.4 - accertare e dichiarare il diritto dell'istante al trattamento di disoccupazione agricola da liquidarsi come per legge sulla base del salario previsto dalla contrattazione integrativa della provincia di Bari per la qualifica posseduta dal lavoratore e da calcolarsi per l'anno 2011 sulla base di 80 giornate lavorative;
3 - accertare e dichiarare il diritto dell'istante all'annullamento totale dell'indebito ovvero in subordine la sua irripetibilità;… 5 - condannare l' , in Controparte_3 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'istante delle somme eventualmente trattenute e a trattenersi, oltre accessori con decorrenza e misura come per legge;
” (cfr. conclusioni in ricorso), per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Si rammenta, infatti, che “L'interesse ad agire è un requisito della domanda consistente nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice e, nelle azioni di mero accertamento, presuppone uno stato di incertezza oggettiva in ordine alla sussistenza di un diritto, senza che sia però necessaria la sua attuale lesione, e ciò quand'anche
9 la contestazione al riguardo risulti a seguito della proposizione del giudizio” (Cass. civ., Sez. lavoro, 13/04/2011, n. 8464; v. anche Cass. civ., sez. lav., 11/05/2000, n. 6046).
La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito l'inammissibilità di domande di accertamento aventi ad oggetto fatti e non diritti ed in particolare di un fatto che costituisca solo uno dei presupposti del diritto (ex pluribus, Cass. 12937/99 e Cass. 8538/01).
Invero, a norma dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 414 c.p.c., nel ricorso dev'essere espressamente enunciata la pretesa che si intende far valere, e ciò anche al fine di consentire al giudice di determinare l'oggetto dell'accertamento e la soccombenza all'esito di tale accertamento.
Nell'atto introduttivo del presente giudizio non v'è traccia di una simile enunciazione, al di là di un generico riferimento al “disconoscimento delle corrispondenti prestazioni di lavoro in agricoltura ai fini della tutela previdenziale” (cfr. pagg. 1 e 2 del ricorso).
Ancora, il ricorrente ha testualmente dedotto: “A.
6 - a seguito della disposta cancellazione, l' CP_1 ha senz'altro accertato un debito, giammai comunicato ma che in ogni caso si impugna e contesta;
A.
7 - altresì, ad oggi non è dato sapere se siano in corso procedure di recupero, anche attraverso compensazioni, che in ogni caso ci si riserva di impugnare e contestare perché illegittime;
” (cfr. pag. 2 del ricorso).
Del resto, la parte ricorrente ha pure pacificamente allegato di avere già beneficiato dell'erogazione del “trattamento di disoccupazione agricola per l'anno 2011; … sulla base di 80 giornate lavorate o comunque accreditate” (cfr. pag. 1 del ricorso).
Ne discende l'inammissibilità e/o infondatezza delle residue domande avanzate in giudizio.
Infine, in considerazione dell'accoglimento parziale del ricorso, va disposta la compensazione delle spese processuali nella misura di 1/3, mentre la restante parte segue la soccombenza e va liquidata come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1 dell' , in persona del Presidente pro tempore, con ricorso depo re 2024, così CP_1 prov Accoglie il ricorso nei limiti di cui in parte motiva, accerta che l'istante ha espletato attività di lavoro subordinato alle dipendenze dell'azienda agricola per 80 giornate nell'anno 2011 Controparte_2 e, per l'effetto, dichiara il diritto della parte ricorr ta negli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato del Comune di residenza per 80 giornate nell'anno 2011, ai sensi dell'art. 21 co. 6 l. 223/91, con condanna dell' ai relativi adempimenti e alla conseguente CP_1 regolarizzazione della posizione assicurativa dell e. Compensa le spese processuali nella misura di 1/3 e condanna l' alla rifusione in favore del CP_1 ricorrente della restante parte liquidata in € 2.400,00 per compens a rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 18.09.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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