CA
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 24/11/2025, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 107/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle riunite cause civili di II grado iscritte ai n. r.g. 107/23
Tra
, rappresentato e difeso dagli Avv. Leonardo di Russo e Annalisa Parte_1
CA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Amelia, Via delle
Rimembranze n.91, giusta procura in atti
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, NTroparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata in Terni, Via
Garibaldi 89, presso lo studio dell'Avv. Stefano Sciannameo, come da delega in atti
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.812/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per : Parte_1
““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reictis, - In via preliminare, disporre CTU che valuti l'effettivo grado di rischio delle azioni al momento delle intermediazioni e la loro CP_2 adeguatezza alla profilatura del ricorrente, con particolare riferimento al grado di concentrazione NT NT (dei prodotti e specificamente delle azioni ), al grado di rischio del prodotto ed all'orizzonte temporale dello stesso;
- In via principale , in accoglimento integrale del gravame proposto, riformare la sentenza resa dal Tribunale Civile di Terni n. 812/2022 resa all'esito del giudizio RG
2273/19 per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto risolvere tutti i contratti quadro di investimento intercorsi (contratto quadro del 6 maggio 2010 e contratto quadro del 5 gennaio 2012), con conseguente caducazione e/o risoluzione di tutti gli ordini di acquisto di azioni CP_3
(acquisti del 09.11.2010, 03.05.2012, 04.01.2013, 18.04.2013, 03.09.2014, 04.12.2014, 09.01.2018) per grave inadempimento e per i motivi tutti di cui agli scritti difensivi e - per l'effetto - ordinare la ripetizione delle somme versate, pari ad Euro 72.424,71, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere da ciascun acquisto;
- In via subordinata, in riforma della sentenza di primo grado condannare al risarcimento dei danni subiti, pari alla somma integralmente investita Euro 72.424,71 o comunque in via ulteriormente subordinata condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti, pari alla differenza di prezzo tra l'acquisto e l'attuale valore medio delle azioni de quibus (Euro 2,61) pari ad Euro 49.832,55 ovvero in via ancor più gradata al risarcimento in via equitativa in ragione della evidente diminuzione di valore delle azioni acquistate stante l'attuale valore delle azioni pari a zero;
Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio”
Per : NTroparte_1
“I. IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o 348-bis c.p.c., per le
ragioni in atti;
II. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.:
- rigettare tutte le domande ed istanze svolte dall'odierno appellante per i motivi esposti in atti e, per
l'effetto, confermare i capi ex adverso impugnati della sentenza di primo grado;
- accogliere l'appello incidentale proposto dall'odierna convenuta, ponendo in capo alla controparte
le spese di lite, ai valori medi di cui al D.M. 55/2014, corrispondenti allo scaglione di valore 52.001,00
Euro – 260.000,00 Euro.
III. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA E DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse dichiarare la
risoluzione dei contratti quadro e/o delle singole operazioni di investimento, accertare e dichiarare NT l'esatto ammontare delle somme versate dall'attore alla per l'acquisto dei titoli azionari CP_4 oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate all'appellante a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme da quest'ultimo percepite
a titolo di dividendi (nella misura di euro 672,58) e cedole maturate in relazione alle obbligazioni
NT
28/2/18 7% CV (nella misura di euro 1.454,73), condannando in ogni caso l'appellante alla NT restituzione, in favore della dei titoli azionari per cui è causa;
CP_4
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accertare una
qualsivoglia responsabilità della nelle vicende di causa, quantificare le somme in ipotesi dovute CP_4 NT all'appellante a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed il controvalore delle medesime azioni al momento della proposizione del
NT presente giudizio (pari ad euro 2,38 per azione), al netto delle azioni assegnate all'appellante titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo dell'appellante, ai sensi dell'art. 1227 coc. Civ., nonché in ragione (ii) delle somme da quest'ultimo percepite a titolo di dividendi (nella misura di euro 672,58) e cedole maturate in NT relazione alle obbligazioni 28/2/18 7% CV (nella misura di euro 1.454,73);
IV. IN OGNI CASO: - con vittoria di onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato esponeva che in data 6/5/10 aveva Parte_1
NTr stipulato con la di (d'ora in poi ) un contratto quadro in regime di NTroparte_1 CP_1
consulenza con il quale aveva previsto una serie di investimenti aventi ad oggetto azioni della
NT AN PO di AR (d'ora in poi ), ed aggiungeva di aver in seguito stipulato un ulteriore NTr contratto quadro, sempre con la , in data 5/1/12, contratti a seguito dei quali aveva acquistato, NTr NT con la consulenza della sua filiale di fiducia della , un elevato numero di azioni della , all'epoca classificate dalla banca quali azioni a basso rischio. Deduceva però il che in realtà, Pt_1
NTr in seguito, tali azioni si erano rivelate illiquide e quindi ad alto rischio, circostanza che la gli aveva taciuto pur essendo sin dal 2010 a conoscenza di tale situazione per far parte, anch'essa, NT dello stesso gruppo bancario della : in particolare, l'appellante dava atto di aver evidenziato NTr innanzi al Tribunale che la era venuta meno ai suoi obblighi di informazione nei suoi confronti essendosi limitata solo a consegnarli dei prospetti informativi, che non aveva evitato che si concentrassero nelle sue mani, al 100%, tutti titoli emessi da un unico emittente laddove la banca avrebbe dovuto applicare i principi in materia di diversificazione del rischio, che non aveva profilato adeguatamente il suo livello personale di propensione al rischio e che non gli aveva fornito, nel corso del rapporto, i rendiconti previsti dal Regolamento CONSOB n.11522/1998; tali inadempimenti sarebbero stati, a suo dire, la causa del danno qui lamentato.
NTr Il dava poi atto che si era costituita innanzi al Tribunale anche la chiedendo in via Pt_1 principale il rigetto della sua domanda e, in subordine, la quantificazione dell'esatto ammontare delle somme da lui versate con sottrazione, dagli importi dei quali fosse stata eventualmente condannata alla restituzione, del valore delle azioni a lui assegnate a titolo gratuito nonché di tutte le somme da lui percepite a titolo di dividendi.
Parte appellante riferiva poi che all'esito dell'istruttoria, che avveniva sia sulla base di prove documentali che testimoniali, il Tribunale di Terni così aveva statuito: “1) Rigetta tutte le domande di parte attrice. 2) Compensa integralmente le spese di lite”.
Ciò posto, con il primo motivo di appello il censurava la decisione del Tribunale sul rilievo Pt_1
per cui erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto adempiuti gli obblighi informativi esistenti a carico della banca sulla sola base della consegna in suo favore del prospetto pubblico di acquisto dei titoli in questione laddove sarebbe stata invece necessaria un'informativa specifica in ordine a questi ultimi. Con il secondo motivo si doleva del fatto che il primo Giudice aveva ritenuto che le azioni
NT
fossero effettivamente sino al 2012 a basso rischio e poi a rischio medio, quando in realtà si trattava di titoli illiquidi, come tali sempre ad alto rischio, e che lo stesso non aveva rilevato
NT l'eccessiva concentrazione nelle sue mani, pari al 100% dei suoi investimenti, di prodotti .
L'appellante lamentava poi che il Tribunale avesse solo parzialmente esaminato il questionario relativo alla sua profilatura, non rilevando così che egli aveva in quella sede evidenziato di essere disposto, quanto al contratto quadro del 2010, alla perdita massima di una piccola parte dell'investimento e, quanto al contratto quadro del 2012, alla perdita massima di una parte media del NTr capitale investito, ciò che non avrebbe dovuto consentire alla di inquadrarlo quale investitore a rischio medio-alto. Conseguentemente – aggiungeva l'appellante – il Tribunale aveva sbagliato anche NT laddove aveva ritenuto che le perdite verificatesi a suo danno sui prodotti non fossero conseguenza degli inadempimenti della banca alle sue obbligazioni di consulente finanziario e concludeva quindi come sopra.
NTr Si costituiva anche in questa sede la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.342 e 348 bis cpc ossia per mancata indicazione degli specifici motivi di gravame e per non avere, lo stesso, alcuna ragionevole possibilità di accoglimento. Nel merito delle avverse doglianze, poi, la banca osservava anzitutto che incombe sull'investitore che agisca contro la banca l'onere di provare non solo la dedotta condotta illecita della stessa ma anche il nesso causale tra questa ed il danno lamentato, nesso causale che in ogni caso doveva escludersi nella specie mancando, a monte, una sua condotta illecita. Parte appellata rilevava poi che il aveva sempre effettuato Pt_1 molti altri investimenti, anche rischiosi e per somme importanti ed era sempre stato disponibile ad assumersi rischi elevati, evidenziando, in merito, la sua corretta profilazione quale investitore con propensione al rischio medio-alto e ciò sulla base di quelle stesse indicazioni del MIFID - che riportava null'altro che le risposte che proprio quest'ultimo aveva dato nel momento in cui gli era stato sottoposto il relativo questionario - che invece secondo lui avrebbero dovuto condurre ad una
NTr sua profilazione quale investitore in prodotti a rischio più basso. Puntualizzava, in particolare, la
NT di aver offerto al dei prodotti, le azioni , che nel 2010 presentavano un livello di rischiosità Pt_1
basso e nel 2012 un livello di rischiosità medio e, per il resto, ribadiva di avere correttamente adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, fornendo all'odierno appellante il prospetto informativo che questi aveva poi dichiarato, nell'osservanza del principio di autoresponsabilità cui è tenuto qualunque investitore, di aver ricevuto e letto e ciò sia in relazione alle caratteristiche intrinseche NT NTr delle azioni sia in relazione al conflitto di interessi in cui versava la , richiamato anche
NT NTr nella scheda di adesione all'aumento di capitale sottoscritto dal La insisteva poi Pt_1
per la riforma del capo della sentenza di I grado relativo alle spese, che non aveva fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e concludeva quindi come sopra.
Ciò posto osserva anzitutto la Corte che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art.342 cpc avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte, come evincibile dall'esame dei ben sei motivi di appello che, come sopra illustrati, risultano specificamente e ampiamente argomentati. L'ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame formulata ai sensi dell'art.348 bis cpc risulta poi del tutto infondata giacché l'appello, lungi dal non presentare alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, risulta – per tutto quanto ora si andrà ad illustrare – fondato.
Vanno anzitutto premessi alcuni principi generali, a cominciare dal rilievo per cui l'eventuale inadempimento da parte della banca ai suoi obblighi informativi non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle nullità e non essendo questa, nella fattispecie, prevista dalla legge, mentre può comportare la risoluzione del singolo contratto di investimento, posto che questo rappresenta un segmento di esecuzione del contratto-quadro stipulato ab origine dall'investitore stesso: in tal senso si veda, tra le più recenti, Cass. civ., sez.I, ord. n.24648 del 16/8/23 laddove si è puntualizzato che “In tema di intermediazione finanziaria,
l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore.”; si veda anche Cass.civ., sez.I, ord. n.8997 del 31/3/21 secondo cui “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo”. Vale poi la pena di richiamare anche gli arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Muovendo dal rilievo per cui nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, la Corte ha osservato che al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse. La presunzione di sussistenza del nesso causale così delineata, pur suscettibile di prova contraria, scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole. Si tratta di una conclusione basata sul rilievo per cui la previsione di una presunzione legale può derivare, in modo implicito ma inequivocabile, da una disposizione normativa, ma anche da un complesso sistematico di disposizioni di legge, che la implichino in modo logicamente e giuridicamente necessario. L'assunzione di questa presunzione del nesso di causalità si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato, da tempo, a partire da Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864, cit., il principio (ribadito, più di recente da Cass. 27 aprile 2018, n. 10286, cit. e da Cass. 14 novembre 2018, n. 29353, cit.) secondo cui nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste 'nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato': danno che può essere poi liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.” (cfr. Cass.civ., sez.I, ord. n.18293/2023): con il che va puntualizzato che, a fronte di condotte violative dei doveri di informazione e diligenza gravanti sulla banca, il non Pt_1
era tenuto a dimostrare anche la sussistenza del nesso causale tra le stesse ed il danno, nesso che, appunto, si presume, salvo prova contraria da parte dell'istituto (che nella specie, per quanto si vedrà oltre, non è stata mai fornita).
Per il resto va premesso che l'art.21 del TUF prevede una serie di doveri a carico dell'intermediario, tra i quali – per quanto qui di interesse – debbono richiamarsi quelli di cui ai commi 1 e 2 della disposizione, secondo cui “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;”. NTr Orbene si rileva che in effetti la non risulta aver assolto “con diligenza, correttezza e trasparenza” ai propri doveri di profilatura e di informazione nei confronti dell'odierno appellante. NT Al riguardo va premessa in primo luogo la natura dei titoli : come già osservato di recente da questa stessa Corte, con riguardo ad un caso in cui, come nella specie, si era dedotta la violazione dei
NTr NT doveri informativi della in relazione ad un investimento in azioni (cfr. Corte d'Appello
Perugia, 16/9/24), “occorre osservare che la liquidità del titolo è data dalla possibilità di trasformare nuovamente lo stesso in denaro liquido ed è del tutto evidente che azioni emesse da banche non quotate presentino delle difficoltà di smobilizzo, visto che la loro vendita è possibile solamente a
NT seguito del riacquisto da parte della società o, al limite, di altri soci. Le azioni della erano infatti titoli non quotati nei mercati regolamentati quindi non avevano un mercato (se non in un sistema interno) né un parametro di confronto (in relazione al loro valore) ed è del tutto conseguenziale che vi potessero essere ostacoli o limitazioni – difficoltà in genere – al loro smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, ciò che si era puntualmente verificato. In base alle definizioni contenute nella comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla Consob il 2.3.2009, devono considerarsi titoli “illiquidi” quei “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili, anche per intrinseche condizioni di diritto o di fatto, mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento” o ancora quelli che 'determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative'. Non v'è dubbio che tali definizioni si attaglino alle NT azioni per cui è causa, trattandosi di titoli che non erano quotati su mercati di scambio caratterizzati da sufficienti livelli di liquidità e trasparenza. Tra l'altro non è superfluo rilevare che azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come per i titoli che sono quotati in mercati regolamentati, dove la quotazione è l'effetto del meccanismo bid/ask spread”. NT Le azioni erano dunque titoli illiquidi e non titoli ove potevano esservi difficoltà di liquidazione, queste ultime potendo dipendere da particolari andamenti del mercato o da altre cause contingenti, magari anche attinenti a temporanee situazioni della società emittente, laddove la, estrema, difficoltà
NT di smobilizzo delle azioni era strutturalmente insita nelle loro caratteristiche date, in via permanente e non in relazione a situazioni contingenti, dalla evidenziata circostanza per cui sarebbe NT stato possibile rivenderle solo in ragione del loro riacquisto da parte della stessa o di suoi soci.
Ed una tale caratteristica di queste azioni non emergeva con chiarezza dai prospetti informativi sottoposti al né dalla “scheda prodotto”, fornita peraltro solo a partire dal 2012, ossia Pt_1
NT dall'informativa sintetica relativa, nello specifico, alle azioni , a lui consegnata: quanto infatti al rischio di liquidità di tali titoli, è pur vero che nei documenti indicati si leggeva che l'investitore avrebbe potuto avere problemi in sede di smobilizzo dei titoli anche perché l' non si Parte_2
impegnava a riacquistare tali azioni, non quotate su mercati regolamentati, ma il tenore delle informative poneva l'accento sul “rischio di liquidità connesso alle azioni” e non su una vera e propria illiquidità di tali titoli. La questione è che non si trattava di possibili difficoltà (sempre ipotizzabili in qualunque investimento, come detto, in riferimento a situazioni contingenti) ma di rilevanti probabilità (che è concetto distinto rispetto alla mera possibilità) di incontrare difficoltà nello smobilizzo dei titoli;
né tale indicazione specificava che, in sostanza, tali azioni avrebbero potuto
NT essere riacquistate solo dalla stessa o da suoi soci, facendo invece generico riferimento al rischio di “non trovare controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi” (cfr. schede prodotto in atti), così di fatto ingenerando comunque nell'investitore l'affidamento circa la prevedibile esistenza di un certo numero, indeterminato, di controparti. Dunque nemmeno tale NTr indicazione poteva aver assolto correttamente agli obblighi informativi che la aveva in relazione a prodotti illiquidi.
Circa poi le ulteriori argomentazioni di parte appellata laddove ha evidenziato che comunque sino al
NT 2015 le azioni venivano scambiate in tempi inferiori ai 90 giorni, si osserva, da una parte, che si tratta comunque di un lasso di tempo elevato, riservabile dunque ad investitori con alta propensione al rischio quale non era il e, dall'altra, che debbono condividersi le considerazioni di cui alla Pt_1
NT pronuncia dell'ABF, avente ad oggetto proprio le azioni per cui è causa, correttamente citata da parte appellante secondo cui (cfr. Decisione ACF n. 300/2018) “dalla documentazione prodotta emerge che l'Intermediario avesse, al tempo, valutato come “medio” il rischio connesso alle proprie azioni;
valutazione, questa, che non può non suscitare perplessità, non foss'altro che in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di quote di capitale di rischio e, ancor più, di strumenti illiquidi che, in quanto tali, tipicamente espongono il cliente non solo al rischio di perdita dell'intero capitale investito ma anche a quello, ulteriore, di non riuscire ad operare disinvestimenti, come d'altronde effettivamente accaduto poi nel caso di specie. Né può ritenersi convincente la tesi difensiva addotta dal resistente, laddove sostiene che nel 2013, in considerazione dei tempi medi di smobilizzo al tempo non superiori a 90 giorni, fosse corretta una siffatta valutazione e che
l'innalzamento del rischio a “medio-alto” fosse giustificabile solo a partire dal secondo semestre
2015, allorquando è stata adottata una nuova Policy di riferimento. Infatti, anche quest'ultima valutazione si rivela a ben vedere - ora per allora - non corretta, non foss'altro che per effetto di quanto evidenziato dallo stesso resistente, laddove comunica che a partire dal luglio del 2015 non ha più potuto trovare esecuzione alcun ordine di vendita di proprie azioni, il che dà compiutamente il senso di quanto elevato fosse il rischio insito in tali strumenti finanziari.”.
Peraltro, anche ammesso e non concesso che le informazioni così fornite potessero essere sufficienti al fine di comunicare al la vera e propria illiquidità del prodotto, resta insuperabile l'ulteriore Pt_1
obiezione di parte appellante relativa alla qualificabilità di tale prodotto, già dal 2010 in quanto appunto illiquido e non vendibile su alcun mercato regolamentato, come prodotto a basso o medio
NT rischio, essendo tutti i prodotti illiquidi, in realtà, ad alto rischio: ne consegue che le azioni non avrebbero in ogni caso potuto essere consigliate al giacché dai questionari a lui sottoposti in Pt_1
sede di profilazione era emerso che egli era disponibile a sopportare la perdita massima di una piccola parte del capitale investito (nel 2010) e poi di una media parte del capitale investito (nel 2012) e ciò non faceva di lui un investitore aduso ad assumersi rischi elevati;
né a diverse conclusioni poteva condurre la sua dichiarata disponibilità a sopportare anche, eventualmente, “forti oscillazioni di valore” giacché un conto è un'eventuale consistente perdita di valore dei titoli e altro conto è
l'impossibilità di rivenderli liquidandone così il, seppur ridotto, valore. Oltretutto deve anche osservarsi che l'intermediario non deve fare totale affidamento sulle autovalutazioni dei clienti in relazione alle loro conoscenza, esperienza e situazione finanziaria: in altri termini giacché
l'intermediario è soggetto esperto, e cura professionalmente le attività di investimento, lo stesso non può limitarsi a recepire in maniera acritica le risposte che l'investitore dà ai questionari che sottopone né le autovalutazioni dell'investitore circa le sue esperienze e competenze, ma, alla luce delle proprie elevate competenze, deve valutare se le risposte e le valutazioni del singolo investitore possano considerarsi credibili e veritiere. Naturalmente ciò non significa che anche l'investitore non debba assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni in base al principio di autoresponsabilità che deve informare la condotta di ogni consociato, ma spetta anche all'intermediario valutare correttamente se il singolo investitore sia in grado, almeno tendenzialmente, o meno di rendersi conto fino in fondo della portata delle proprie dichiarazioni: laddove, ad esempio, si tratti di un investitore di lungo corso o di un esperto in valori mobiliari o anche, eventualmente, di un soggetto laureato in economia, il dovere dell'intermediario di valutare criticamente le sue dichiarazioni sarà certamente minimo potendosi in tali casi presumere che l'investitore sia pienamente consapevole di quanto dichiara e debba assumersene pertanto tutte le responsabilità; ma il dovere dell'intermediario va aumentando, per così dire, man mano che si passi da categorie di investitori che possano (in base agli elementi in possesso della banca) considerarsi esperti a categorie di investitori che abbiano minori, o poche, o minime, competenze in materia, laddove in tale ultimo caso ritiene la Corte che l'intermediario debba sempre effettuare un'autonoma valutazione critica della veridicità e/o NTr attendibilità delle risposte date dall'investitore al questionario di profilatura. Ebbene la nulla ha allegato, né provato, in merito a particolari competenze del in materia di investimenti Pt_1
finanziari, non essendo nemmeno dato sapere quale fosse il suo titolo di studio, sicché non vi sono agli atti elementi utili a far ritenere che la CRO correttamente avesse fatto pieno affidamento sulle risposte positive date dall'appellante alle domande del questionario in cui gli si chiedeva se conoscesse strumenti finanziari o servizi di investimento come fondi comuni, polizze Unit linked, obbligazioni, Warrant, etc. Evidente, insomma, la negligenza della banca nell'attività di profilatura del Pt_1
Peraltro deve osservarsi che solo tardivamente la banca ha allegato una serie di precedenti investimenti dell'appellante che dovrebbero dimostrare una sua alta propensione al rischio, senza considerare in ogni caso che le gestioni patrimoniali ed i fondi di investimento spesso non sono investimenti ad alto rischio - prevedendo solitamente una notevole diversificazione dei prodotti e non risultando in questa sede che i fondi menzionati dalla CRO presentassero invece rischi particolarmente elevati – e che le c.d. operazioni “Time deposit” non sono titoli ad alto rischio prevedendo solo l'immobilizzazione delle somme per un certo tempo ed un conseguente tasso di rendimento. La responsabilità della banca resta pertanto sussistente essendo, in particolare, consistita nel proporre, nell'ambito di un rapporto di consulenza che doveva come tale essere necessariamente personalizzato, ad un soggetto che aveva dichiarato di essere disposto ad accettare solo la perdita di una piccola/media parte del capitale investito e di voler investire nel medio e lungo periodo, tutte indicazioni corrispondenti tutt'al più ad un investitore con propensione al rischio media, le azioni NT
, che non potevano considerarsi strumento idoneo a proteggere nel tempo il capitale investito e a comportare perdite solo di una piccola/media parte di esso, giacché, per i motivi su già evidenziati in punto di elevata rischiosità dei titoli illiquidi, la perdita anche in parte prevalente del capitale investito, stanti soprattutto le notevoli difficoltà di smobilizzo delle azioni in questione, era circostanza prevedibile già all'atto dell'investimento, sin dal 2010. NTr Assorbite pertanto le ulteriori questioni trattate dalla in punto di avvenuta informativa del Pt_1
circa il conflitto di interessi - informativa che comunque non può certo esimere la banca da responsabilità stante le altre, accertate, violazioni dei suoi doveri di tutela dell'investitrice - dovrà disporsi la risoluzione degli acquisti – non dei contratti quadro essendo rimasta la banca inadempiente non in relazione ad essi ma rispetto alle obbligazioni assunte nella fase di consulenza resa al Pt_1
NT in occasione degli acquisti di azioni - indicati dall'appellante con condanna dell'appellata alla
NTr restituzione del corrispondente importo (euro 72.424,71), diminuito – non avendo la dimostrato, né sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum, la sussistenza e l'ammontare di ulteriori importi da detrarre dalle somme da restituire - dei dividendi incassati pari ad euro 672,58, così da giungere all'importo di euro 71.752,13 da maggiorarsi degli interessi a decorrere dalla domanda e NTr NT sino al saldo;
la l'appellante, dal canto suo, dovrà restituire alla le azioni in suo possesso NT mentre non dovrà restituire gli importi ricevuti dalla a titolo di cedole sugli investimenti obbligazionari trattandosi di somme riferibili ad altro titolo, l'acquisto appunto delle obbligazioni, che non è stato oggetto del presente giudizio e rispetto al quale non v'è pronuncia di risoluzione;
per NT quanto infatti azioni ed obbligazioni siano state acquistate nel medesimo contesto trattasi comunque di titoli del tutto distinti.
NTr Le spese seguono la soccombenza – con conseguente rigetto dell'appello incidentale della sul punto - e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'assenza in questa sede della fase istruttoria, come da dispositivo di cui appresso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da , dispone la risoluzione degli Parte_1
ordini di acquisto del 09.11.2010, 03.05.2012, 04.01.2013, 18.04.2013, 03.09.2014,
04.12.2014, 09.01.2018, e, per l'effetto, ordina la restituzione a quest'ultimo dell'importo di
Euro 71.752,13 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- dispone la restituzione, da parte dell'appellante in favore della Cassa di risparmio, dei titoli NT azionari ancora in suo possesso;
- rigetta la sua domanda di risarcimento danni;
- condanna infine la alla rifusione delle spese processuali sostenute dal NTroparte_1
sia nel I grado di giudizio – quantificate in euro 786,00 per spese ed euro 14.103,00 Pt_1
per compensi professionali - sia nel II grado – quantificate in euro 1.165,50 per spese ed euro
9.991,00 per compensi professionali - il tutto maggiorato di IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 17/11/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott. Paola De Lisio Consigliera
Dott. Ombretta Paini Consigliera rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle riunite cause civili di II grado iscritte ai n. r.g. 107/23
Tra
, rappresentato e difeso dagli Avv. Leonardo di Russo e Annalisa Parte_1
CA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Amelia, Via delle
Rimembranze n.91, giusta procura in atti
Appellante
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, NTroparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata in Terni, Via
Garibaldi 89, presso lo studio dell'Avv. Stefano Sciannameo, come da delega in atti
Appellata avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.812/22
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per : Parte_1
““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reictis, - In via preliminare, disporre CTU che valuti l'effettivo grado di rischio delle azioni al momento delle intermediazioni e la loro CP_2 adeguatezza alla profilatura del ricorrente, con particolare riferimento al grado di concentrazione NT NT (dei prodotti e specificamente delle azioni ), al grado di rischio del prodotto ed all'orizzonte temporale dello stesso;
- In via principale , in accoglimento integrale del gravame proposto, riformare la sentenza resa dal Tribunale Civile di Terni n. 812/2022 resa all'esito del giudizio RG
2273/19 per i motivi tutti di cui in narrativa e per l'effetto risolvere tutti i contratti quadro di investimento intercorsi (contratto quadro del 6 maggio 2010 e contratto quadro del 5 gennaio 2012), con conseguente caducazione e/o risoluzione di tutti gli ordini di acquisto di azioni CP_3
(acquisti del 09.11.2010, 03.05.2012, 04.01.2013, 18.04.2013, 03.09.2014, 04.12.2014, 09.01.2018) per grave inadempimento e per i motivi tutti di cui agli scritti difensivi e - per l'effetto - ordinare la ripetizione delle somme versate, pari ad Euro 72.424,71, maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria a decorrere da ciascun acquisto;
- In via subordinata, in riforma della sentenza di primo grado condannare al risarcimento dei danni subiti, pari alla somma integralmente investita Euro 72.424,71 o comunque in via ulteriormente subordinata condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti, pari alla differenza di prezzo tra l'acquisto e l'attuale valore medio delle azioni de quibus (Euro 2,61) pari ad Euro 49.832,55 ovvero in via ancor più gradata al risarcimento in via equitativa in ragione della evidente diminuzione di valore delle azioni acquistate stante l'attuale valore delle azioni pari a zero;
Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio”
Per : NTroparte_1
“I. IN VIA PREGIUDIZIALE:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o 348-bis c.p.c., per le
ragioni in atti;
II. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE E DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.:
- rigettare tutte le domande ed istanze svolte dall'odierno appellante per i motivi esposti in atti e, per
l'effetto, confermare i capi ex adverso impugnati della sentenza di primo grado;
- accogliere l'appello incidentale proposto dall'odierna convenuta, ponendo in capo alla controparte
le spese di lite, ai valori medi di cui al D.M. 55/2014, corrispondenti allo scaglione di valore 52.001,00
Euro – 260.000,00 Euro.
III. NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA E DI RIPROPOSIZIONE EX ART. 346 C.P.C.:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse dichiarare la
risoluzione dei contratti quadro e/o delle singole operazioni di investimento, accertare e dichiarare NT l'esatto ammontare delle somme versate dall'attore alla per l'acquisto dei titoli azionari CP_4 oggetto del presente giudizio e disporne la restituzione entro i suddetti limiti, al netto delle azioni assegnate all'appellante a titolo gratuito ed ulteriormente detratte le somme da quest'ultimo percepite
a titolo di dividendi (nella misura di euro 672,58) e cedole maturate in relazione alle obbligazioni
NT
28/2/18 7% CV (nella misura di euro 1.454,73), condannando in ogni caso l'appellante alla NT restituzione, in favore della dei titoli azionari per cui è causa;
CP_4
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte d'Appello dovesse accertare una
qualsivoglia responsabilità della nelle vicende di causa, quantificare le somme in ipotesi dovute CP_4 NT all'appellante a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'acquisto ed il controvalore delle medesime azioni al momento della proposizione del
NT presente giudizio (pari ad euro 2,38 per azione), al netto delle azioni assegnate all'appellante titolo gratuito, e ridurre ulteriormente il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo dell'appellante, ai sensi dell'art. 1227 coc. Civ., nonché in ragione (ii) delle somme da quest'ultimo percepite a titolo di dividendi (nella misura di euro 672,58) e cedole maturate in NT relazione alle obbligazioni 28/2/18 7% CV (nella misura di euro 1.454,73);
IV. IN OGNI CASO: - con vittoria di onorari e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di appello ritualmente notificato esponeva che in data 6/5/10 aveva Parte_1
NTr stipulato con la di (d'ora in poi ) un contratto quadro in regime di NTroparte_1 CP_1
consulenza con il quale aveva previsto una serie di investimenti aventi ad oggetto azioni della
NT AN PO di AR (d'ora in poi ), ed aggiungeva di aver in seguito stipulato un ulteriore NTr contratto quadro, sempre con la , in data 5/1/12, contratti a seguito dei quali aveva acquistato, NTr NT con la consulenza della sua filiale di fiducia della , un elevato numero di azioni della , all'epoca classificate dalla banca quali azioni a basso rischio. Deduceva però il che in realtà, Pt_1
NTr in seguito, tali azioni si erano rivelate illiquide e quindi ad alto rischio, circostanza che la gli aveva taciuto pur essendo sin dal 2010 a conoscenza di tale situazione per far parte, anch'essa, NT dello stesso gruppo bancario della : in particolare, l'appellante dava atto di aver evidenziato NTr innanzi al Tribunale che la era venuta meno ai suoi obblighi di informazione nei suoi confronti essendosi limitata solo a consegnarli dei prospetti informativi, che non aveva evitato che si concentrassero nelle sue mani, al 100%, tutti titoli emessi da un unico emittente laddove la banca avrebbe dovuto applicare i principi in materia di diversificazione del rischio, che non aveva profilato adeguatamente il suo livello personale di propensione al rischio e che non gli aveva fornito, nel corso del rapporto, i rendiconti previsti dal Regolamento CONSOB n.11522/1998; tali inadempimenti sarebbero stati, a suo dire, la causa del danno qui lamentato.
NTr Il dava poi atto che si era costituita innanzi al Tribunale anche la chiedendo in via Pt_1 principale il rigetto della sua domanda e, in subordine, la quantificazione dell'esatto ammontare delle somme da lui versate con sottrazione, dagli importi dei quali fosse stata eventualmente condannata alla restituzione, del valore delle azioni a lui assegnate a titolo gratuito nonché di tutte le somme da lui percepite a titolo di dividendi.
Parte appellante riferiva poi che all'esito dell'istruttoria, che avveniva sia sulla base di prove documentali che testimoniali, il Tribunale di Terni così aveva statuito: “1) Rigetta tutte le domande di parte attrice. 2) Compensa integralmente le spese di lite”.
Ciò posto, con il primo motivo di appello il censurava la decisione del Tribunale sul rilievo Pt_1
per cui erroneamente il primo Giudice aveva ritenuto adempiuti gli obblighi informativi esistenti a carico della banca sulla sola base della consegna in suo favore del prospetto pubblico di acquisto dei titoli in questione laddove sarebbe stata invece necessaria un'informativa specifica in ordine a questi ultimi. Con il secondo motivo si doleva del fatto che il primo Giudice aveva ritenuto che le azioni
NT
fossero effettivamente sino al 2012 a basso rischio e poi a rischio medio, quando in realtà si trattava di titoli illiquidi, come tali sempre ad alto rischio, e che lo stesso non aveva rilevato
NT l'eccessiva concentrazione nelle sue mani, pari al 100% dei suoi investimenti, di prodotti .
L'appellante lamentava poi che il Tribunale avesse solo parzialmente esaminato il questionario relativo alla sua profilatura, non rilevando così che egli aveva in quella sede evidenziato di essere disposto, quanto al contratto quadro del 2010, alla perdita massima di una piccola parte dell'investimento e, quanto al contratto quadro del 2012, alla perdita massima di una parte media del NTr capitale investito, ciò che non avrebbe dovuto consentire alla di inquadrarlo quale investitore a rischio medio-alto. Conseguentemente – aggiungeva l'appellante – il Tribunale aveva sbagliato anche NT laddove aveva ritenuto che le perdite verificatesi a suo danno sui prodotti non fossero conseguenza degli inadempimenti della banca alle sue obbligazioni di consulente finanziario e concludeva quindi come sopra.
NTr Si costituiva anche in questa sede la eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt.342 e 348 bis cpc ossia per mancata indicazione degli specifici motivi di gravame e per non avere, lo stesso, alcuna ragionevole possibilità di accoglimento. Nel merito delle avverse doglianze, poi, la banca osservava anzitutto che incombe sull'investitore che agisca contro la banca l'onere di provare non solo la dedotta condotta illecita della stessa ma anche il nesso causale tra questa ed il danno lamentato, nesso causale che in ogni caso doveva escludersi nella specie mancando, a monte, una sua condotta illecita. Parte appellata rilevava poi che il aveva sempre effettuato Pt_1 molti altri investimenti, anche rischiosi e per somme importanti ed era sempre stato disponibile ad assumersi rischi elevati, evidenziando, in merito, la sua corretta profilazione quale investitore con propensione al rischio medio-alto e ciò sulla base di quelle stesse indicazioni del MIFID - che riportava null'altro che le risposte che proprio quest'ultimo aveva dato nel momento in cui gli era stato sottoposto il relativo questionario - che invece secondo lui avrebbero dovuto condurre ad una
NTr sua profilazione quale investitore in prodotti a rischio più basso. Puntualizzava, in particolare, la
NT di aver offerto al dei prodotti, le azioni , che nel 2010 presentavano un livello di rischiosità Pt_1
basso e nel 2012 un livello di rischiosità medio e, per il resto, ribadiva di avere correttamente adempiuto a tutti i suoi obblighi informativi, fornendo all'odierno appellante il prospetto informativo che questi aveva poi dichiarato, nell'osservanza del principio di autoresponsabilità cui è tenuto qualunque investitore, di aver ricevuto e letto e ciò sia in relazione alle caratteristiche intrinseche NT NTr delle azioni sia in relazione al conflitto di interessi in cui versava la , richiamato anche
NT NTr nella scheda di adesione all'aumento di capitale sottoscritto dal La insisteva poi Pt_1
per la riforma del capo della sentenza di I grado relativo alle spese, che non aveva fatto corretta applicazione del principio della soccombenza e concludeva quindi come sopra.
Ciò posto osserva anzitutto la Corte che risulta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta ai sensi dell'art.342 cpc avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte, come evincibile dall'esame dei ben sei motivi di appello che, come sopra illustrati, risultano specificamente e ampiamente argomentati. L'ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame formulata ai sensi dell'art.348 bis cpc risulta poi del tutto infondata giacché l'appello, lungi dal non presentare alcuna ragionevole possibilità di accoglimento, risulta – per tutto quanto ora si andrà ad illustrare – fondato.
Vanno anzitutto premessi alcuni principi generali, a cominciare dal rilievo per cui l'eventuale inadempimento da parte della banca ai suoi obblighi informativi non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle nullità e non essendo questa, nella fattispecie, prevista dalla legge, mentre può comportare la risoluzione del singolo contratto di investimento, posto che questo rappresenta un segmento di esecuzione del contratto-quadro stipulato ab origine dall'investitore stesso: in tal senso si veda, tra le più recenti, Cass. civ., sez.I, ord. n.24648 del 16/8/23 laddove si è puntualizzato che “In tema di intermediazione finanziaria,
l'inadempimento degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ben può giustificare tanto la risoluzione del contratto quadro, quanto quella dei singoli ordini, nella misura in cui si riveli idoneo a determinare un'alterazione dell'equilibrio contrattuale, atteso che l'assolvimento di tali obblighi costituisce il ponte endocontrattuale di passaggio tra la funzione di investimento, come resa dal contratto quadro, e i singoli investimenti, come inevitabilmente espressi dai singoli ordini, consistendo, in questa «cinghia di trasmissione», la protezione sostanziale che il sistema vigente viene ad assicurare all'investitore.”; si veda anche Cass.civ., sez.I, ord. n.8997 del 31/3/21 secondo cui “Le singole operazioni di investimento in valori mobiliari, in quanto contratti autonomi, benché esecutive del contratto quadro originariamente stipulato dall' investitore con l'intermediario, possono essere oggetto di risoluzione, in caso di inosservanza di doveri informativi nascenti dopo la conclusione del contratto quadro, indipendentemente dalla risoluzione di questo ultimo”. Vale poi la pena di richiamare anche gli arresti della giurisprudenza di legittimità secondo cui “Muovendo dal rilievo per cui nei contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento l'intermediario finanziario ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le specifiche esigenze del singolo rapporto, la Corte ha osservato che al riscontro dell'inadempimento degli obblighi di corretta informazione consegue l'accertamento in via presuntiva del nesso di causalità tra il detto inadempimento e il danno patito dall'investitore: presunzione che spetta all'intermediario superare, dimostrando che il pregiudizio si sarebbe comunque concretizzato quand'anche l'investitore avesse ricevuto le informazioni omesse. La presunzione di sussistenza del nesso causale così delineata, pur suscettibile di prova contraria, scaturisce dalla funzione assegnata dal sistema normativo all'obbligo informativo gravante sull'intermediario, che è preordinato al riequilibrio dell'asimmetria strutturale del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta di investimento realmente consapevole. Si tratta di una conclusione basata sul rilievo per cui la previsione di una presunzione legale può derivare, in modo implicito ma inequivocabile, da una disposizione normativa, ma anche da un complesso sistematico di disposizioni di legge, che la implichino in modo logicamente e giuridicamente necessario. L'assunzione di questa presunzione del nesso di causalità si pone in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte che ha evidenziato, da tempo, a partire da Cass. 29 dicembre 2011, n. 29864, cit., il principio (ribadito, più di recente da Cass. 27 aprile 2018, n. 10286, cit. e da Cass. 14 novembre 2018, n. 29353, cit.) secondo cui nella prestazione del servizio di negoziazione di titoli, qualora l'intermediario abbia dato corso all'acquisto di titoli ad alto rischio senza adempiere ai propri obblighi informativi nei confronti del cliente, il danno risarcibile consiste 'nell'essere stato posto a carico di detto cliente un rischio, che presumibilmente egli non si sarebbe accollato': danno che può essere poi liquidato in misura pari alla differenza tra il valore dei titoli al momento dell'acquisto e quello degli stessi al momento della domanda risarcitoria.” (cfr. Cass.civ., sez.I, ord. n.18293/2023): con il che va puntualizzato che, a fronte di condotte violative dei doveri di informazione e diligenza gravanti sulla banca, il non Pt_1
era tenuto a dimostrare anche la sussistenza del nesso causale tra le stesse ed il danno, nesso che, appunto, si presume, salvo prova contraria da parte dell'istituto (che nella specie, per quanto si vedrà oltre, non è stata mai fornita).
Per il resto va premesso che l'art.21 del TUF prevede una serie di doveri a carico dell'intermediario, tra i quali – per quanto qui di interesse – debbono richiamarsi quelli di cui ai commi 1 e 2 della disposizione, secondo cui “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;
b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;”. NTr Orbene si rileva che in effetti la non risulta aver assolto “con diligenza, correttezza e trasparenza” ai propri doveri di profilatura e di informazione nei confronti dell'odierno appellante. NT Al riguardo va premessa in primo luogo la natura dei titoli : come già osservato di recente da questa stessa Corte, con riguardo ad un caso in cui, come nella specie, si era dedotta la violazione dei
NTr NT doveri informativi della in relazione ad un investimento in azioni (cfr. Corte d'Appello
Perugia, 16/9/24), “occorre osservare che la liquidità del titolo è data dalla possibilità di trasformare nuovamente lo stesso in denaro liquido ed è del tutto evidente che azioni emesse da banche non quotate presentino delle difficoltà di smobilizzo, visto che la loro vendita è possibile solamente a
NT seguito del riacquisto da parte della società o, al limite, di altri soci. Le azioni della erano infatti titoli non quotati nei mercati regolamentati quindi non avevano un mercato (se non in un sistema interno) né un parametro di confronto (in relazione al loro valore) ed è del tutto conseguenziale che vi potessero essere ostacoli o limitazioni – difficoltà in genere – al loro smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, ciò che si era puntualmente verificato. In base alle definizioni contenute nella comunicazione n.9019104 (dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi) adottata dalla Consob il 2.3.2009, devono considerarsi titoli “illiquidi” quei “prodotti finanziari per i quali non sono disponibili, anche per intrinseche condizioni di diritto o di fatto, mercati di scambio caratterizzati da adeguati livelli di liquidità e di trasparenza che possano fornire pronti ed oggettivi parametri di riferimento” o ancora quelli che 'determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo significative'. Non v'è dubbio che tali definizioni si attaglino alle NT azioni per cui è causa, trattandosi di titoli che non erano quotati su mercati di scambio caratterizzati da sufficienti livelli di liquidità e trasparenza. Tra l'altro non è superfluo rilevare che azioni negoziate in un sistema interno hanno valori puramente teorici, in quanto gli scambi sono assai ridotti, e ciò contribuisce a rendere ancor più difficoltoso il loro smobilizzo perché il prezzo in definitiva è stabilito dall'emittente e non è connotato da intrinseca trasparenza, come per i titoli che sono quotati in mercati regolamentati, dove la quotazione è l'effetto del meccanismo bid/ask spread”. NT Le azioni erano dunque titoli illiquidi e non titoli ove potevano esservi difficoltà di liquidazione, queste ultime potendo dipendere da particolari andamenti del mercato o da altre cause contingenti, magari anche attinenti a temporanee situazioni della società emittente, laddove la, estrema, difficoltà
NT di smobilizzo delle azioni era strutturalmente insita nelle loro caratteristiche date, in via permanente e non in relazione a situazioni contingenti, dalla evidenziata circostanza per cui sarebbe NT stato possibile rivenderle solo in ragione del loro riacquisto da parte della stessa o di suoi soci.
Ed una tale caratteristica di queste azioni non emergeva con chiarezza dai prospetti informativi sottoposti al né dalla “scheda prodotto”, fornita peraltro solo a partire dal 2012, ossia Pt_1
NT dall'informativa sintetica relativa, nello specifico, alle azioni , a lui consegnata: quanto infatti al rischio di liquidità di tali titoli, è pur vero che nei documenti indicati si leggeva che l'investitore avrebbe potuto avere problemi in sede di smobilizzo dei titoli anche perché l' non si Parte_2
impegnava a riacquistare tali azioni, non quotate su mercati regolamentati, ma il tenore delle informative poneva l'accento sul “rischio di liquidità connesso alle azioni” e non su una vera e propria illiquidità di tali titoli. La questione è che non si trattava di possibili difficoltà (sempre ipotizzabili in qualunque investimento, come detto, in riferimento a situazioni contingenti) ma di rilevanti probabilità (che è concetto distinto rispetto alla mera possibilità) di incontrare difficoltà nello smobilizzo dei titoli;
né tale indicazione specificava che, in sostanza, tali azioni avrebbero potuto
NT essere riacquistate solo dalla stessa o da suoi soci, facendo invece generico riferimento al rischio di “non trovare controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi” (cfr. schede prodotto in atti), così di fatto ingenerando comunque nell'investitore l'affidamento circa la prevedibile esistenza di un certo numero, indeterminato, di controparti. Dunque nemmeno tale NTr indicazione poteva aver assolto correttamente agli obblighi informativi che la aveva in relazione a prodotti illiquidi.
Circa poi le ulteriori argomentazioni di parte appellata laddove ha evidenziato che comunque sino al
NT 2015 le azioni venivano scambiate in tempi inferiori ai 90 giorni, si osserva, da una parte, che si tratta comunque di un lasso di tempo elevato, riservabile dunque ad investitori con alta propensione al rischio quale non era il e, dall'altra, che debbono condividersi le considerazioni di cui alla Pt_1
NT pronuncia dell'ABF, avente ad oggetto proprio le azioni per cui è causa, correttamente citata da parte appellante secondo cui (cfr. Decisione ACF n. 300/2018) “dalla documentazione prodotta emerge che l'Intermediario avesse, al tempo, valutato come “medio” il rischio connesso alle proprie azioni;
valutazione, questa, che non può non suscitare perplessità, non foss'altro che in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di quote di capitale di rischio e, ancor più, di strumenti illiquidi che, in quanto tali, tipicamente espongono il cliente non solo al rischio di perdita dell'intero capitale investito ma anche a quello, ulteriore, di non riuscire ad operare disinvestimenti, come d'altronde effettivamente accaduto poi nel caso di specie. Né può ritenersi convincente la tesi difensiva addotta dal resistente, laddove sostiene che nel 2013, in considerazione dei tempi medi di smobilizzo al tempo non superiori a 90 giorni, fosse corretta una siffatta valutazione e che
l'innalzamento del rischio a “medio-alto” fosse giustificabile solo a partire dal secondo semestre
2015, allorquando è stata adottata una nuova Policy di riferimento. Infatti, anche quest'ultima valutazione si rivela a ben vedere - ora per allora - non corretta, non foss'altro che per effetto di quanto evidenziato dallo stesso resistente, laddove comunica che a partire dal luglio del 2015 non ha più potuto trovare esecuzione alcun ordine di vendita di proprie azioni, il che dà compiutamente il senso di quanto elevato fosse il rischio insito in tali strumenti finanziari.”.
Peraltro, anche ammesso e non concesso che le informazioni così fornite potessero essere sufficienti al fine di comunicare al la vera e propria illiquidità del prodotto, resta insuperabile l'ulteriore Pt_1
obiezione di parte appellante relativa alla qualificabilità di tale prodotto, già dal 2010 in quanto appunto illiquido e non vendibile su alcun mercato regolamentato, come prodotto a basso o medio
NT rischio, essendo tutti i prodotti illiquidi, in realtà, ad alto rischio: ne consegue che le azioni non avrebbero in ogni caso potuto essere consigliate al giacché dai questionari a lui sottoposti in Pt_1
sede di profilazione era emerso che egli era disponibile a sopportare la perdita massima di una piccola parte del capitale investito (nel 2010) e poi di una media parte del capitale investito (nel 2012) e ciò non faceva di lui un investitore aduso ad assumersi rischi elevati;
né a diverse conclusioni poteva condurre la sua dichiarata disponibilità a sopportare anche, eventualmente, “forti oscillazioni di valore” giacché un conto è un'eventuale consistente perdita di valore dei titoli e altro conto è
l'impossibilità di rivenderli liquidandone così il, seppur ridotto, valore. Oltretutto deve anche osservarsi che l'intermediario non deve fare totale affidamento sulle autovalutazioni dei clienti in relazione alle loro conoscenza, esperienza e situazione finanziaria: in altri termini giacché
l'intermediario è soggetto esperto, e cura professionalmente le attività di investimento, lo stesso non può limitarsi a recepire in maniera acritica le risposte che l'investitore dà ai questionari che sottopone né le autovalutazioni dell'investitore circa le sue esperienze e competenze, ma, alla luce delle proprie elevate competenze, deve valutare se le risposte e le valutazioni del singolo investitore possano considerarsi credibili e veritiere. Naturalmente ciò non significa che anche l'investitore non debba assumersi la responsabilità delle proprie dichiarazioni in base al principio di autoresponsabilità che deve informare la condotta di ogni consociato, ma spetta anche all'intermediario valutare correttamente se il singolo investitore sia in grado, almeno tendenzialmente, o meno di rendersi conto fino in fondo della portata delle proprie dichiarazioni: laddove, ad esempio, si tratti di un investitore di lungo corso o di un esperto in valori mobiliari o anche, eventualmente, di un soggetto laureato in economia, il dovere dell'intermediario di valutare criticamente le sue dichiarazioni sarà certamente minimo potendosi in tali casi presumere che l'investitore sia pienamente consapevole di quanto dichiara e debba assumersene pertanto tutte le responsabilità; ma il dovere dell'intermediario va aumentando, per così dire, man mano che si passi da categorie di investitori che possano (in base agli elementi in possesso della banca) considerarsi esperti a categorie di investitori che abbiano minori, o poche, o minime, competenze in materia, laddove in tale ultimo caso ritiene la Corte che l'intermediario debba sempre effettuare un'autonoma valutazione critica della veridicità e/o NTr attendibilità delle risposte date dall'investitore al questionario di profilatura. Ebbene la nulla ha allegato, né provato, in merito a particolari competenze del in materia di investimenti Pt_1
finanziari, non essendo nemmeno dato sapere quale fosse il suo titolo di studio, sicché non vi sono agli atti elementi utili a far ritenere che la CRO correttamente avesse fatto pieno affidamento sulle risposte positive date dall'appellante alle domande del questionario in cui gli si chiedeva se conoscesse strumenti finanziari o servizi di investimento come fondi comuni, polizze Unit linked, obbligazioni, Warrant, etc. Evidente, insomma, la negligenza della banca nell'attività di profilatura del Pt_1
Peraltro deve osservarsi che solo tardivamente la banca ha allegato una serie di precedenti investimenti dell'appellante che dovrebbero dimostrare una sua alta propensione al rischio, senza considerare in ogni caso che le gestioni patrimoniali ed i fondi di investimento spesso non sono investimenti ad alto rischio - prevedendo solitamente una notevole diversificazione dei prodotti e non risultando in questa sede che i fondi menzionati dalla CRO presentassero invece rischi particolarmente elevati – e che le c.d. operazioni “Time deposit” non sono titoli ad alto rischio prevedendo solo l'immobilizzazione delle somme per un certo tempo ed un conseguente tasso di rendimento. La responsabilità della banca resta pertanto sussistente essendo, in particolare, consistita nel proporre, nell'ambito di un rapporto di consulenza che doveva come tale essere necessariamente personalizzato, ad un soggetto che aveva dichiarato di essere disposto ad accettare solo la perdita di una piccola/media parte del capitale investito e di voler investire nel medio e lungo periodo, tutte indicazioni corrispondenti tutt'al più ad un investitore con propensione al rischio media, le azioni NT
, che non potevano considerarsi strumento idoneo a proteggere nel tempo il capitale investito e a comportare perdite solo di una piccola/media parte di esso, giacché, per i motivi su già evidenziati in punto di elevata rischiosità dei titoli illiquidi, la perdita anche in parte prevalente del capitale investito, stanti soprattutto le notevoli difficoltà di smobilizzo delle azioni in questione, era circostanza prevedibile già all'atto dell'investimento, sin dal 2010. NTr Assorbite pertanto le ulteriori questioni trattate dalla in punto di avvenuta informativa del Pt_1
circa il conflitto di interessi - informativa che comunque non può certo esimere la banca da responsabilità stante le altre, accertate, violazioni dei suoi doveri di tutela dell'investitrice - dovrà disporsi la risoluzione degli acquisti – non dei contratti quadro essendo rimasta la banca inadempiente non in relazione ad essi ma rispetto alle obbligazioni assunte nella fase di consulenza resa al Pt_1
NT in occasione degli acquisti di azioni - indicati dall'appellante con condanna dell'appellata alla
NTr restituzione del corrispondente importo (euro 72.424,71), diminuito – non avendo la dimostrato, né sotto il profilo dell'an né sotto il profilo del quantum, la sussistenza e l'ammontare di ulteriori importi da detrarre dalle somme da restituire - dei dividendi incassati pari ad euro 672,58, così da giungere all'importo di euro 71.752,13 da maggiorarsi degli interessi a decorrere dalla domanda e NTr NT sino al saldo;
la l'appellante, dal canto suo, dovrà restituire alla le azioni in suo possesso NT mentre non dovrà restituire gli importi ricevuti dalla a titolo di cedole sugli investimenti obbligazionari trattandosi di somme riferibili ad altro titolo, l'acquisto appunto delle obbligazioni, che non è stato oggetto del presente giudizio e rispetto al quale non v'è pronuncia di risoluzione;
per NT quanto infatti azioni ed obbligazioni siano state acquistate nel medesimo contesto trattasi comunque di titoli del tutto distinti.
NTr Le spese seguono la soccombenza – con conseguente rigetto dell'appello incidentale della sul punto - e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia, della sua media complessità e dell'assenza in questa sede della fase istruttoria, come da dispositivo di cui appresso.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, sezione civile, così provvede:
- in accoglimento dell'appello proposto da , dispone la risoluzione degli Parte_1
ordini di acquisto del 09.11.2010, 03.05.2012, 04.01.2013, 18.04.2013, 03.09.2014,
04.12.2014, 09.01.2018, e, per l'effetto, ordina la restituzione a quest'ultimo dell'importo di
Euro 71.752,13 oltre interessi legali a decorrere dalla domanda e sino al saldo;
- dispone la restituzione, da parte dell'appellante in favore della Cassa di risparmio, dei titoli NT azionari ancora in suo possesso;
- rigetta la sua domanda di risarcimento danni;
- condanna infine la alla rifusione delle spese processuali sostenute dal NTroparte_1
sia nel I grado di giudizio – quantificate in euro 786,00 per spese ed euro 14.103,00 Pt_1
per compensi professionali - sia nel II grado – quantificate in euro 1.165,50 per spese ed euro
9.991,00 per compensi professionali - il tutto maggiorato di IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del 17/11/25. La Consigliera rel. Il Presidente
(d.ssa O. Paini) (dott. S. Salcerini)