Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 183
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Difetto di competenza dell'Agente della Riscossione

    Il collegio ha ritenuto che, a decorrere dal primo ottobre 2006, il servizio nazionale della riscossione è stato affidato all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, diventando unico soggetto demandato all'attività di esazione nazionale. Pertanto, le questioni di competenza territoriale non hanno più rilevanza.

  • Rigettato
    Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle

    La parte resistente ha evidenziato che la ricorrente non ha considerato la proroga dei termini prevista dalla normativa Covid, né la decadenza dei piani di rateazione accordati alla società principale. Tutte le cartelle sono state notificate entro i termini decadenziali normativamente sanciti. La notifica effettuata nei confronti della società scissa è idonea a non far maturare la decadenza nei confronti della odierna ricorrente, nella sua qualità di debitrice in solido.

  • Rigettato
    Mancata prova della previa notifica alla società scissa

    La notifica effettuata nei confronti della società Società_1 srl è di per sé idonea a non far maturare la decadenza nei confronti della odierna ricorrente, nella sua qualità di debitrice nei confronti dell'Erario. La Corte di Cassazione ha affermato che la tempestiva notifica della cartella di pagamento nei confronti di uno dei condebitori impedisce che si produca nei confronti degli stessi la decadenza, trovando applicazione l'articolo 1310 cod. civ., comma 1.

  • Rigettato
    Illegittimità della cartella e della pretesa

    Tutti gli atti notificati risultano ben motivati, recando il riferimento alla dichiarazione liquidata, all'atto che l'ha preceduta e al ruolo, con l'indicazione della data in cui è stato reso esecutivo. Le cartelle notificate alla ricorrente recano come intestazione il debito erariale della Società_1 quale responsabile in solido del debito.

  • Rigettato
    Illegittima estensione agli aggi della responsabilità solidale della beneficiaria di scissione parziale

    La cartella di pagamento è stata notificata alla Ricorrente_1 Srl nella qualità di coobbligata avendo incorporato la s.r.l. Società_1 per Scissione. L'iscrizione a ruolo è stata eseguita dall'Agenzia delle Entrate di Latina, a carico della s.r.l. Società_1 quale obbligata principale, mentre la Ricorrente_1 Srl ha ricevuto la cartella di pagamento in qualità di coobbligata. La notifica della cartella non comporta l'emissione di un nuovo ruolo da affidare ad altro Agente della Riscossione, in quanto la creazione di due ruoli distinti comporterebbe una duplicazione delle iscrizioni e precluderebbe l'estinzione dell'obbligazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 183
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina
    Numero : 183
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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