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1 gennaio 2001
1 gennaio 2001
Art. 18. (Modifica alla disciplina dei versamenti ICI) 1. All' articolo 10 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , recante la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno".
2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , le parole: "Fino all'anno di imposta 1999", sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000".
3. All' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario".
4. In deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualita' d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e' prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualita' d'imposta 1994 e successive.
"2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno".
2. Al comma 12 dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , le parole: "Fino all'anno di imposta 1999", sono sostituite dalle seguenti: "Fino all'anno di imposta 2000".
3. All' articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo e' il concessionario".
4. In deroga alle disposizioni dell' articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212 , concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, scadenti al 31 dicembre 2000, sono prorogati al 31 dicembre 2001, limitatamente alle annualita' d'imposta 1995 e successive. Il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 , e' prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualita' d'imposta 1994 e successive.
Commentari • 16
- 1. Cassazione civile n. 9935/2008https://www.brocardi.it/ · 9.903358
[…] Egli è soggetto all'imposta comunale sugli immobili (ICI) anche prima del 1 gennaio 2001, data di entrata in vigore dell'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - che prevede che, nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo ICI sia il concessionario -, considerato che l'art. 3, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 stabilisce, anche nella formulazione anteriore all'art. 58, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che siano soggetti ICI anche i titolari del diritto di superficie e degli altri diritti reali. (Rigetta, Comm. […]
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Giurisprudenza • 344
- 1. Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/10/2025, n. 27267Provvedimento: […] Testualmente, l'art. 18 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sancisce: “3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario".” L'articolo 18 della legge 388/2000, integrando il decreto legislativo 504/1992, ha quindi voluto chiarire che l'imposta ricade ex lege sul concessionario, senza possibilità di traslarla su altri soggetti. […]Leggi di più...
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