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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 21/11/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2345/2025 R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
19/11/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difesa dall'avv. Anna Rita Lucchese, e , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1
c.f. , difeso dall'avv. Luca Di Gilio, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/11/2025 i signori e premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile il 24/8/2006 a Formia (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio Per_1 Per_2 dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2345/2025 del
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Formia (LT) dell'anno 2006 al numero 25, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/11/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice rel.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 2345/2025 R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
19/11/2025, vertente tra , nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 C.F._1
, difesa dall'avv. Anna Rita Lucchese, e , nato a [...] il [...],
[...] Controparte_1
c.f. , difeso dall'avv. Luca Di Gilio, con l'intervento del Pubblico Ministero. CodiceFiscale_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5/11/2025 i signori e premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio civile il 24/8/2006 a Formia (LT) e di aver avuto, durante la convivenza, le figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), hanno chiesto che il Collegio Per_1 Per_2 dichiari la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nell'atto.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito nelle richieste presenti nel ricorso introduttivo.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza espletamento di attività istruttoria.
***
Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali della controversia, il Tribunale ritiene che la volontà dei consorti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza ex art. 151 c.c..
Gli accordi conclusi durante il processo, inoltre, appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta al loro recepimento.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2345/2025 del
R.G.V.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Formia (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Formia (LT) dell'anno 2006 al numero 25, parte I;
➢ riconosce le altre intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
➢ compensa le spese di lite.
Cassino, 19/11/2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi