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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 12/11/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37/2025
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
ER CH
INTERVENUTO
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 10:28 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. LAURETTA SAVERIO, oggi sostituito dall'avv. ANTONIO Parte_1 CATALDI Per l'avv. BARBARO LE e l'avv. ALOI ANDREA CP_1 ( ) VIA ORSO CORBINO N.7 MESSINA;
, oggi sostituito dall'avv. SANTI C.F._1 MILARDO
pagina 1 di 10 L'Avv. Cataldi discute la causa insiste in via preliminare nella rimessione in termini in quanto, come documentato in atti, l'avv. Lauretta per motivi di salute non ha potuto depositare nei termini le note conclusive.
L'avv. Milardo si rimette alla determinazioni del giudice in merito all'istanza di rimessione in termini e discute la causa riportandosi agli atti difensivi.
Il giudice in via preliminare,
vista l'istanza di rimessione in termini dichiara l'ammissibilità delle note conclusive depositate da parte opponente, tenuto conto che quest'ultimo ha dimostrato di essere incorso nella decadenza per causa non imputabile e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 37/2025 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. LAURETTA SAVERIO giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), procuratrice di domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_1 Controparte_1
CARTIA C/O AVV. DELL'AGLI RGUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO
LE e dall'avv. ANDREA ALOI, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 10 In data 8 agosto 2011 il Tribunale di IR (sezione distaccata di Avola) emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in forza del quale intimava a , Parte_2 Parte_3
e di pagare alla
[...] Parte_1 Parte_4 Controparte_2 la somma di € 36.995,23 in forza del mancato pagamento delle rate del prestito
[...] fiduciario stipulato con e della garanzia fideiussoria prestata dagli altri ingiunti. Parte_2
A fondamento della propria pretesa, ha dedotto di aver sottoscritto, in data Parte_1
15.09.2009 in favore della polizza fideiussoria al fine di garantire Controparte_2 le obbligazioni assunte dal debitore principale, ma senza essere in alcun modo coinvolta nell'esercizio e nella gestione dell'attività d'impresa di . Parte_2
Stante l'esposizione debitoria e l'inadempimento nel pagamento delle somme di cui Parte_2
era debitore, la in data 8 marzo 2024, ha notificato atto di precetto per il pagamento
[...] CP_2 della complessiva somma di € 62.265,68 e, con successivo atto di pignoramento presso terzi è stato instaurato il procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi iscritto al n.RGE 1145/2024.
Con ricorso ex art. 615, comma secondo, c.p.c. depositato il 20.11.2024 l'odierna attrice opponente ha proposto formale opposizione avverso l'esecuzione, deducendo la “Nullità totale/parziale del contratto di fideiussione ai sensi della Direttiva CE 93/13 per violazione di norme a tutela del consumatore nonché dell'art. 2, c. 2, lett. a) Legge n.287/90 e dell'art. 101 del Trattato istitutivo dell'UE” e la “Decadenza dalla garanzia”, nonché la “Nullità della procura” e la “carenza di legittimazione” per “Violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.”;
All'esito dell'udienza tenutasi il 25 novembre 2024, il G.E., con separato provvedimento emesso in pari data, ha assegnato all'opponente termine di giorni 40 dalla comunicazione per la proposizione di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. “per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”, ha quindi proposto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 238/2011 del Tribunale di IR (sezione distaccata di Avola), chiedendone la revoca, previo accertamento e dichiarazione della nullità delle clausole contrattuali di cui all'art. 5 6 e 7 per abusività nei confronti della consumatrice.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
Qualifica di consumatrice dell'opponente e conseguente nullità per vessatorietà della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c.; nullità della clausola contrattuale di deroga alle disposizioni dell'art. 1957 c.c. in quanto riproduttiva dello schema ABI anticoncorrenziale. Ha richiamato il dictum di Cass. SS.UU. n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori a valle di intese dichiarate pagina 4 di 10 nulle dall'Autorità Garante della concorrenza, specificando che tali principi sono estensibili anche alle fideiussioni specifiche.
Si è costituita in giudizio che ha, in via preliminare, eccepito la nullità della citazione CP_1 per violazione dei termini a comparire e, nel merito, chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Parte convenuta ha in particolare evidenziato, in via assorbente, che non si è verificata alcuna violazione dell'art. 1957 c.c. poiché la Banca ha assunto iniziative tempestive nei confronti del debitore principale e del fideiussore. Ha sottolineato che la valutazione circa la tempestività dell'iniziativa giudiziale deve essere effettuata avendo riguardo non al momento dell'inadempimento del debitore, bensì a quello in cui il credito diviene esigibile.
Con ordinanza del 16 aprile 2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo e la causa è stata decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 12 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
*****
1.In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire, in quanto, nella fattispecie, parte convenuta si è tempestivamente costituita difendendosi nel merito e ha chiesto unicamente dichiararsi la “nullità” dell'atto di citazione senza, viceversa, chiedere il rinvio dell'udienza. Né pare avere successivamente insistito nell'eccezione, non avendo peraltro lamentato alcun pregiudizio derivantele dalla lamentata nullità, che deve, pertanto, ritenersi sanata.
2. Nel merito l'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
2.1. Oggetto del presente giudizio è la cd. opposizione tardiva consumeristica, strumento rimediale ricostruito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9479/2023, il cui intervento si è reso necessario a seguito dei dicta delle pronunce emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
17 Maggio 2022 (sent. Ibercaja Banco, SPV Project 1503, Banco di Desio e della Brianza, Impuls
Leasing Romania, Unicaja Banco).
Difatti, la Corte di Giustizia ha affermato che, in materia di tutela del consumatore, «l'articolo
6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale pagina 5 di 10 decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole» (sent. SPV/Banco di Desio, cause C-693/19 e C-831/19 riunite). La Corte ha aggiunto pure che il mancato rilievo officioso e l'omessa motivazione da parte del giudice, circa la qualifica di consumatore o la vessatorietà di clausole contrattuali, imposti da norma imperativa (art. 6 par.1 Direttiva 93/13/CEE), comporta l'inidoneità del provvedimento alla formazione di un giudicato stabile e intangibile.
Come richiamato dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, lo scardinamento del giudicato nazionale, la cui importanza sia nella declinazione sostanziale (2909 c.c.) che processuale (324 c.p.c.) è ribadita dalla stessa Corte di Giustizia in consonanza con le tradizioni giuridiche degli Stati Membri, tuttavia, è giustificato dalla necessità di assicurare una tutela effettiva a fronte della violazione di una disciplina di carattere imperativo dettata dall'Unione Europea (Direttiva 93/13/CEE).
Del resto, tale tutela effettiva trova fondamento nei principi del contraddittorio e del pieno dispiegamento del diritto di azione e di difesa in giudizio, che rappresentano alcuni dei cardini del
“giusto processo” di cui agli artt. 47 della cd. Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea) e 6 CEDU, nonché nucleo indefettibile delle garanzie fondamentali di cui agli artt. 24 e 111
Cost. quali principi supremi dell'ordine costituzionale italiano (Cass. SS.UU. n. 9479/2023).
La portata delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia e della sentenza delle Sezioni
Unite che ha fornito indicazioni operative ai giudici di merito, al fine di assicurare l'effettività della tutela consumeristica e ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, ha comportato l'instaurazione di un meccanismo di rilievo officioso del profilo di abusività delle clausole, nonché della qualità di consumatore, da parte del Giudice dell'esecuzione, qualora sia portato all'esecuzione un diritto di credito fondato su un decreto ingiuntivo non opposto, in cui sia mancata la motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e l'avvertimento circa la possibilità di far valere tale abusività.
2.2. Poiché, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 238/2011 emesso dal Tribunale di
IR (sez. distaccata di Avola) risulta carente dei richiamati rilievi necessari, il G.E. ha provveduto a effettuare tali rilievi e ha concesso il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
3. Si rammenta, tuttavia, che il rimedio dell'opposizione tardiva consumeristica è limitato alla tutela del soggetto persona fisica che sia riconosciuto quale consumatore e, quindi, è ammesso nei limiti dell'accertamento della qualifica di consumatore e della vessatorietà delle clausole contrattuali.
pagina 6 di 10 Non possono, invece, trovare ingresso eccezioni diverse da quelle attinenti alla tutela consumeristica, non operando per queste l'eccezionale scardinamento del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
3.1 Per questo motivo, risultano inammissibili le eccezioni proposte dall'opponente con riferimento alla nullità delle clausole contrattuali impugnate, quale nullità a valle di intese anticoncorrenziali, sulla scorta di quanto accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
4. Venendo, dunque, all'accertamento della qualità di consumatrice della fideiubente, si osserva quanto segue.
4.1 Ai sensi dell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è consumatore colui che «agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». Risulta, perciò, dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti all'attività professionale svolta da quest'ultimo. Spetta al giudice nazionale procedere alla verifica della qualifica o meno di consumatore, facendo applicazione di tale criterio e tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta.
4.2 Nel caso di specie, ha dedotto di aver stipulato il contratto di fideiussione Parte_1 al di fuori dall'esercizio dell'attività professionale, avendo quale unico collegamento con il debitore principale il rapporto di parentela, essendo la madre.
Tale circostanza peraltro non risulta contestata da parte opposta, la quale nelle difese dà per scontata la qualifica di consumatrice dell'opponente.
Tanto comporta la dichiarazione che, nel prestare le garanzie fideiussorie, ha Parte_1 agito quale consumatrice.
5. consegue la necessità di esaminare la natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957
c.c. riportata agli artt. 6 e 7 del documento d sintesi della fideiussione in atti.
Ebbene, la clausola di c.d. pagamento a semplice richiesta scritta, contenuta all'art. 7 della garanzia prestata, può interpretarsi quale deroga all'art. 1957 c.c., volta a consentire al creditore di impedire la maturazione della fattispecie decadenziale con semplice istanza di carattere non giudiziale inoltrata nel termine semestrale, sicché essa, conformemente alla più accreditata dottrina ed alla più condivisibile giurisprudenza, deve considerarsi di natura vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett.
t, del decr. lgs. n. 206/2005, sancendo essa a carico del consumatore una consistente limitazione della facoltà di opporre un'eccezione (v. in questo senso Trib. Padova Sez. II 3.10.2019); del pari affetta da vessatorietà, secondo l'indirizzo recentemente espresso anche dal Supremo Collegio, deve reputarsi la clausola del contratto di fideiussione – contenuta nella specie all'art.
6 - che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi pagina 7 di 10 previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente o contemplando un prolungamento del superiore intervallo temporale (così Cass. Civ. Sez. III 28.9.2023, n. 27558);
5.1 Ebbene, tali clausole sono ritenersi senz'altro ricomprese nel novero di quelle clausole ritenute vessatorie dal legislatore, secondo una presunzione iuris tantum, sia ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. che dell'art. 33 comma 2, lett. t), Codice del consumo.
Quindi, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. e 33 comma 2, lett. t), Dlgs. 206/2005.
Se però, da un lato, per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341 comma 2
c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, dall'altro, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore (art. 34 comma 5
Codice del consumo).
5.2 Spettava, dunque, a parte convenuta opposta dimostrare che la clausola era stata oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 Codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione prevista dall'art. 1341 comma 2 c.c. (in tal senso anche Corte di Appello di Firenze, sent.
n.1091/2022).
La Banca opposta non ha, tuttavia, soddisfatto tale onere probatorio.
6. Stante la fondatezza dell'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente agli art. 6 e 7 del documento di sintesi del 8 aprile 2009, con i quali si disponeva la deroga all'art. 1957 c.c., occorre esaminare se la banca opposta sia incorsa nella decadenza dalla garanzia fideiussoria tenuto conto della reviviscenza della disciplina dell'art. 1957 c.c. e del termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione per far valere le istanze nei confronti del debitore principale.
7. Dovendosi, quindi, verificare se è stato rispettato il disposto normativo dell'art. 1957 c.c., innanzitutto deve essere chiarito il dies a quo della decorrenza dei 6 mesi.
7.1 L'obbligazione è scaduta e divenuta esigibile – a differenza di quanto sostenuto da parte opponente- al momento della comunicazione del recesso con lettera raccomandata del 16 febbraio
2011. Il ricevimento di tale comunicazione non è stato contestato da parte opponente. In tale data risulta ricevuta la raccomandata con cui ha Controparte_2 comunicato al debitore principale e ai garanti la decadenza dal beneficio del termine (v. allegato 6 della comparsa di costituzione).
Essendo divenuto esigibile il credito in tale momento, in quest'ultimo deve intendersi maturata la scadenza alla quale l'art. 1957 c.c. aggancia il decorso del termine decadenziale. pagina 8 di 10 Tenuto conto di ciò va evidenziato che, nella fattispecie in esame è emerso che la banca opposta ha depositato in data 11 luglio 2011 ricorso monitorio, nei confronti di , Parte_2 Parte_3
e .
[...] Parte_1 Parte_4
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che assume efficacia impeditiva della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche il semplice deposito del ricorso monitorio, indipendentemente dalla data in cui il decreto ingiuntivo sia stato notificato (cfr. Cass. Civ. Sez. III 20.4.2004, n. 7502).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda d'ingiunzione depositata in data 11 luglio 2011 (v. all.1 dell'atto di citazione in opposizione) ha concretato l'iniziativa giudiziale della creditrice, sicché risulta senz'altro rispettato il termine decadenziale dell'art. 1957 c.c.
Da tali considerazioni discende l'assenza di un concreto interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della garanzia e, in ultima analisi, l'infondatezza sotto questo profilo dell'opposizione proposta dai fideiussori.
8. Va invece rigettata l'eccezione di nullità dell'art. 6 della fideiussione rubricato “recesso dal rapporto garantito”, per violazione della normativa consumeristica, in quanto da tale clausola non emerge alcuno squilibrio di diritti e di obblighi a carico del fideiussore. Ed infatti, l'art. 6 citato, nel prevedere la facoltà per la banca di recedere dai rapporti con il debitore, rimanda alle modalità e ai termini contrattualmente previsti. Ebbene, tale clausola non può essere considerata vessatoria non determinando a carico dei fideiussori alcuno squilibrio significativo di diritti e di obblighi.
9. Vanno infine rigettate le eccezioni di nullità per violazione della normativa consumeristica del contratto di prestito stipulato da . Ed infatti, quest'ultimo non riveste la qualifica Parte_2 di consumatore, avendo – per stessa ammissione di parte opponente- stipulato il contratto nell'esercizio dell'attività professionale dallo stesso svolta (cfr. pag. 3 della memoria n. 1 di parte opponente).
10. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo integralmente confermato, in ragione del rispetto delle prescrizioni dell'art. 1957 c.c. da parte dell'opposta.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva della controversia e con applicazione dei valori minimi per la fase istruttorie e decisoria tenuto conto della natura documentale del giudizio e della forma della decisione (discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, pagina 9 di 10 - RESPINGE l'opposizione proposta da nei confronti di procuratrice di Parte_1 CP_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2011 emesso dal Tribunale di IR (Sez Controparte_1 distaccata di Avola);
- NN parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di Parte_1 lite che liquida in € 5261,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
IR, 12 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37/2025
tra
Parte_1
ATTORE/I
e
Controparte_1
[...]
CONVENUTO/I
ER CH
INTERVENUTO
Oggi 12 novembre 2025 ad ore 10:28 innanzi al dott. Alessia Romeo, sono comparsi:
Per l'avv. LAURETTA SAVERIO, oggi sostituito dall'avv. ANTONIO Parte_1 CATALDI Per l'avv. BARBARO LE e l'avv. ALOI ANDREA CP_1 ( ) VIA ORSO CORBINO N.7 MESSINA;
, oggi sostituito dall'avv. SANTI C.F._1 MILARDO
pagina 1 di 10 L'Avv. Cataldi discute la causa insiste in via preliminare nella rimessione in termini in quanto, come documentato in atti, l'avv. Lauretta per motivi di salute non ha potuto depositare nei termini le note conclusive.
L'avv. Milardo si rimette alla determinazioni del giudice in merito all'istanza di rimessione in termini e discute la causa riportandosi agli atti difensivi.
Il giudice in via preliminare,
vista l'istanza di rimessione in termini dichiara l'ammissibilità delle note conclusive depositate da parte opponente, tenuto conto che quest'ultimo ha dimostrato di essere incorso nella decadenza per causa non imputabile e si ritira in camera di consiglio per la decisione.
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
pagina 2 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE 2
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Romeo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 37/2025 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Indirizzo Telematico;
Parte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. LAURETTA SAVERIO giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro
(C.F. ), procuratrice di domiciliato in VIA CP_1 P.IVA_1 Controparte_1
CARTIA C/O AVV. DELL'AGLI RGUSA;
rappresentato e difeso dall'avv. BARBARO
LE e dall'avv. ANDREA ALOI, giusta procura in atti.
OPPOSTA
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE pagina 3 di 10 In data 8 agosto 2011 il Tribunale di IR (sezione distaccata di Avola) emetteva decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in forza del quale intimava a , Parte_2 Parte_3
e di pagare alla
[...] Parte_1 Parte_4 Controparte_2 la somma di € 36.995,23 in forza del mancato pagamento delle rate del prestito
[...] fiduciario stipulato con e della garanzia fideiussoria prestata dagli altri ingiunti. Parte_2
A fondamento della propria pretesa, ha dedotto di aver sottoscritto, in data Parte_1
15.09.2009 in favore della polizza fideiussoria al fine di garantire Controparte_2 le obbligazioni assunte dal debitore principale, ma senza essere in alcun modo coinvolta nell'esercizio e nella gestione dell'attività d'impresa di . Parte_2
Stante l'esposizione debitoria e l'inadempimento nel pagamento delle somme di cui Parte_2
era debitore, la in data 8 marzo 2024, ha notificato atto di precetto per il pagamento
[...] CP_2 della complessiva somma di € 62.265,68 e, con successivo atto di pignoramento presso terzi è stato instaurato il procedimento esecutivo di pignoramento presso terzi iscritto al n.RGE 1145/2024.
Con ricorso ex art. 615, comma secondo, c.p.c. depositato il 20.11.2024 l'odierna attrice opponente ha proposto formale opposizione avverso l'esecuzione, deducendo la “Nullità totale/parziale del contratto di fideiussione ai sensi della Direttiva CE 93/13 per violazione di norme a tutela del consumatore nonché dell'art. 2, c. 2, lett. a) Legge n.287/90 e dell'art. 101 del Trattato istitutivo dell'UE” e la “Decadenza dalla garanzia”, nonché la “Nullità della procura” e la “carenza di legittimazione” per “Violazione di norma imperativa ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.”;
All'esito dell'udienza tenutasi il 25 novembre 2024, il G.E., con separato provvedimento emesso in pari data, ha assegnato all'opponente termine di giorni 40 dalla comunicazione per la proposizione di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. “per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo”, ha quindi proposto opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c. avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 238/2011 del Tribunale di IR (sezione distaccata di Avola), chiedendone la revoca, previo accertamento e dichiarazione della nullità delle clausole contrattuali di cui all'art. 5 6 e 7 per abusività nei confronti della consumatrice.
Parte opponente ha affidato le proprie doglianze ai seguenti motivi di censura:
Qualifica di consumatrice dell'opponente e conseguente nullità per vessatorietà della clausola contrattuale di deroga all'art. 1957 c.c.; nullità della clausola contrattuale di deroga alle disposizioni dell'art. 1957 c.c. in quanto riproduttiva dello schema ABI anticoncorrenziale. Ha richiamato il dictum di Cass. SS.UU. n. 41994/2021 in tema di nullità dei contratti fideiussori a valle di intese dichiarate pagina 4 di 10 nulle dall'Autorità Garante della concorrenza, specificando che tali principi sono estensibili anche alle fideiussioni specifiche.
Si è costituita in giudizio che ha, in via preliminare, eccepito la nullità della citazione CP_1 per violazione dei termini a comparire e, nel merito, chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto. Parte convenuta ha in particolare evidenziato, in via assorbente, che non si è verificata alcuna violazione dell'art. 1957 c.c. poiché la Banca ha assunto iniziative tempestive nei confronti del debitore principale e del fideiussore. Ha sottolineato che la valutazione circa la tempestività dell'iniziativa giudiziale deve essere effettuata avendo riguardo non al momento dell'inadempimento del debitore, bensì a quello in cui il credito diviene esigibile.
Con ordinanza del 16 aprile 2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione di definitiva esecutività del decreto ingiuntivo e la causa è stata decisa ex art. 281 sexies cpc all'udienza del 12 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale e dopo la loro discussione orale.
*****
1.In via preliminare va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dei termini a comparire, in quanto, nella fattispecie, parte convenuta si è tempestivamente costituita difendendosi nel merito e ha chiesto unicamente dichiararsi la “nullità” dell'atto di citazione senza, viceversa, chiedere il rinvio dell'udienza. Né pare avere successivamente insistito nell'eccezione, non avendo peraltro lamentato alcun pregiudizio derivantele dalla lamentata nullità, che deve, pertanto, ritenersi sanata.
2. Nel merito l'opposizione proposta, per i motivi che saranno di seguito illustrati, non merita accoglimento.
2.1. Oggetto del presente giudizio è la cd. opposizione tardiva consumeristica, strumento rimediale ricostruito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9479/2023, il cui intervento si è reso necessario a seguito dei dicta delle pronunce emesse dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea del
17 Maggio 2022 (sent. Ibercaja Banco, SPV Project 1503, Banco di Desio e della Brianza, Impuls
Leasing Romania, Unicaja Banco).
Difatti, la Corte di Giustizia ha affermato che, in materia di tutela del consumatore, «l'articolo
6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell'esecuzione non possa - per il motivo che l'autorità di cosa giudicata di tale pagina 5 di 10 decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l'eventuale carattere abusivo di tali clausole» (sent. SPV/Banco di Desio, cause C-693/19 e C-831/19 riunite). La Corte ha aggiunto pure che il mancato rilievo officioso e l'omessa motivazione da parte del giudice, circa la qualifica di consumatore o la vessatorietà di clausole contrattuali, imposti da norma imperativa (art. 6 par.1 Direttiva 93/13/CEE), comporta l'inidoneità del provvedimento alla formazione di un giudicato stabile e intangibile.
Come richiamato dalle Sezioni Unite n. 9479/2023, lo scardinamento del giudicato nazionale, la cui importanza sia nella declinazione sostanziale (2909 c.c.) che processuale (324 c.p.c.) è ribadita dalla stessa Corte di Giustizia in consonanza con le tradizioni giuridiche degli Stati Membri, tuttavia, è giustificato dalla necessità di assicurare una tutela effettiva a fronte della violazione di una disciplina di carattere imperativo dettata dall'Unione Europea (Direttiva 93/13/CEE).
Del resto, tale tutela effettiva trova fondamento nei principi del contraddittorio e del pieno dispiegamento del diritto di azione e di difesa in giudizio, che rappresentano alcuni dei cardini del
“giusto processo” di cui agli artt. 47 della cd. Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
Europea) e 6 CEDU, nonché nucleo indefettibile delle garanzie fondamentali di cui agli artt. 24 e 111
Cost. quali principi supremi dell'ordine costituzionale italiano (Cass. SS.UU. n. 9479/2023).
La portata delle sentenze interpretative della Corte di Giustizia e della sentenza delle Sezioni
Unite che ha fornito indicazioni operative ai giudici di merito, al fine di assicurare l'effettività della tutela consumeristica e ovviare allo squilibrio esistente tra consumatore e professionista, ha comportato l'instaurazione di un meccanismo di rilievo officioso del profilo di abusività delle clausole, nonché della qualità di consumatore, da parte del Giudice dell'esecuzione, qualora sia portato all'esecuzione un diritto di credito fondato su un decreto ingiuntivo non opposto, in cui sia mancata la motivazione in punto di valutazione della vessatorietà delle clausole e l'avvertimento circa la possibilità di far valere tale abusività.
2.2. Poiché, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 238/2011 emesso dal Tribunale di
IR (sez. distaccata di Avola) risulta carente dei richiamati rilievi necessari, il G.E. ha provveduto a effettuare tali rilievi e ha concesso il termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.
3. Si rammenta, tuttavia, che il rimedio dell'opposizione tardiva consumeristica è limitato alla tutela del soggetto persona fisica che sia riconosciuto quale consumatore e, quindi, è ammesso nei limiti dell'accertamento della qualifica di consumatore e della vessatorietà delle clausole contrattuali.
pagina 6 di 10 Non possono, invece, trovare ingresso eccezioni diverse da quelle attinenti alla tutela consumeristica, non operando per queste l'eccezionale scardinamento del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non opposto.
3.1 Per questo motivo, risultano inammissibili le eccezioni proposte dall'opponente con riferimento alla nullità delle clausole contrattuali impugnate, quale nullità a valle di intese anticoncorrenziali, sulla scorta di quanto accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55/2005.
4. Venendo, dunque, all'accertamento della qualità di consumatrice della fideiubente, si osserva quanto segue.
4.1 Ai sensi dell'art. 2 lett. b) della direttiva 93/13, è consumatore colui che «agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale». Risulta, perciò, dirimente il criterio funzionale, volto ad analizzare se il rapporto contrattuale di cui è parte il presunto consumatore rientri o meno nelle finalità inerenti all'attività professionale svolta da quest'ultimo. Spetta al giudice nazionale procedere alla verifica della qualifica o meno di consumatore, facendo applicazione di tale criterio e tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta.
4.2 Nel caso di specie, ha dedotto di aver stipulato il contratto di fideiussione Parte_1 al di fuori dall'esercizio dell'attività professionale, avendo quale unico collegamento con il debitore principale il rapporto di parentela, essendo la madre.
Tale circostanza peraltro non risulta contestata da parte opposta, la quale nelle difese dà per scontata la qualifica di consumatrice dell'opponente.
Tanto comporta la dichiarazione che, nel prestare le garanzie fideiussorie, ha Parte_1 agito quale consumatrice.
5. consegue la necessità di esaminare la natura vessatoria della clausola di deroga all'art. 1957
c.c. riportata agli artt. 6 e 7 del documento d sintesi della fideiussione in atti.
Ebbene, la clausola di c.d. pagamento a semplice richiesta scritta, contenuta all'art. 7 della garanzia prestata, può interpretarsi quale deroga all'art. 1957 c.c., volta a consentire al creditore di impedire la maturazione della fattispecie decadenziale con semplice istanza di carattere non giudiziale inoltrata nel termine semestrale, sicché essa, conformemente alla più accreditata dottrina ed alla più condivisibile giurisprudenza, deve considerarsi di natura vessatoria ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett.
t, del decr. lgs. n. 206/2005, sancendo essa a carico del consumatore una consistente limitazione della facoltà di opporre un'eccezione (v. in questo senso Trib. Padova Sez. II 3.10.2019); del pari affetta da vessatorietà, secondo l'indirizzo recentemente espresso anche dal Supremo Collegio, deve reputarsi la clausola del contratto di fideiussione – contenuta nella specie all'art.
6 - che deroghi all'art. 1957, comma 1, c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi pagina 7 di 10 previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente o contemplando un prolungamento del superiore intervallo temporale (così Cass. Civ. Sez. III 28.9.2023, n. 27558);
5.1 Ebbene, tali clausole sono ritenersi senz'altro ricomprese nel novero di quelle clausole ritenute vessatorie dal legislatore, secondo una presunzione iuris tantum, sia ai sensi dell'art. 1341 comma 2 c.c. che dell'art. 33 comma 2, lett. t), Codice del consumo.
Quindi, la clausola derogatoria all'art. 1957 c.c. deve ritenersi corrispondente al disposto normativo di cui agli artt. 1341 comma 2 c.c. e 33 comma 2, lett. t), Dlgs. 206/2005.
Se però, da un lato, per superare la presunzione di vessatorietà sancita all'art. 1341 comma 2
c.c. è sufficiente la doppia sottoscrizione da parte del contraente al quale la clausola tacciata di determinare uno squilibrio normativo tra le parti è sottoposta, dall'altro, per superare la presunzione relativa introdotta dalla disciplina consumeristica è richiesto che il contenuto di una clausola potenzialmente vessatoria sia oggetto di trattativa individuale con il consumatore (art. 34 comma 5
Codice del consumo).
5.2 Spettava, dunque, a parte convenuta opposta dimostrare che la clausola era stata oggetto di trattativa individuale ex art. 34 comma 5 Codice del consumo, non essendo sufficiente la specifica approvazione prevista dall'art. 1341 comma 2 c.c. (in tal senso anche Corte di Appello di Firenze, sent.
n.1091/2022).
La Banca opposta non ha, tuttavia, soddisfatto tale onere probatorio.
6. Stante la fondatezza dell'eccezione di nullità parziale delle fideiussioni, limitatamente agli art. 6 e 7 del documento di sintesi del 8 aprile 2009, con i quali si disponeva la deroga all'art. 1957 c.c., occorre esaminare se la banca opposta sia incorsa nella decadenza dalla garanzia fideiussoria tenuto conto della reviviscenza della disciplina dell'art. 1957 c.c. e del termine decadenziale di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione per far valere le istanze nei confronti del debitore principale.
7. Dovendosi, quindi, verificare se è stato rispettato il disposto normativo dell'art. 1957 c.c., innanzitutto deve essere chiarito il dies a quo della decorrenza dei 6 mesi.
7.1 L'obbligazione è scaduta e divenuta esigibile – a differenza di quanto sostenuto da parte opponente- al momento della comunicazione del recesso con lettera raccomandata del 16 febbraio
2011. Il ricevimento di tale comunicazione non è stato contestato da parte opponente. In tale data risulta ricevuta la raccomandata con cui ha Controparte_2 comunicato al debitore principale e ai garanti la decadenza dal beneficio del termine (v. allegato 6 della comparsa di costituzione).
Essendo divenuto esigibile il credito in tale momento, in quest'ultimo deve intendersi maturata la scadenza alla quale l'art. 1957 c.c. aggancia il decorso del termine decadenziale. pagina 8 di 10 Tenuto conto di ciò va evidenziato che, nella fattispecie in esame è emerso che la banca opposta ha depositato in data 11 luglio 2011 ricorso monitorio, nei confronti di , Parte_2 Parte_3
e .
[...] Parte_1 Parte_4
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che assume efficacia impeditiva della decadenza di cui all'art. 1957 c.c. anche il semplice deposito del ricorso monitorio, indipendentemente dalla data in cui il decreto ingiuntivo sia stato notificato (cfr. Cass. Civ. Sez. III 20.4.2004, n. 7502).
Ebbene, nel caso di specie, la domanda d'ingiunzione depositata in data 11 luglio 2011 (v. all.1 dell'atto di citazione in opposizione) ha concretato l'iniziativa giudiziale della creditrice, sicché risulta senz'altro rispettato il termine decadenziale dell'art. 1957 c.c.
Da tali considerazioni discende l'assenza di un concreto interesse ad ottenere la declaratoria di nullità della garanzia e, in ultima analisi, l'infondatezza sotto questo profilo dell'opposizione proposta dai fideiussori.
8. Va invece rigettata l'eccezione di nullità dell'art. 6 della fideiussione rubricato “recesso dal rapporto garantito”, per violazione della normativa consumeristica, in quanto da tale clausola non emerge alcuno squilibrio di diritti e di obblighi a carico del fideiussore. Ed infatti, l'art. 6 citato, nel prevedere la facoltà per la banca di recedere dai rapporti con il debitore, rimanda alle modalità e ai termini contrattualmente previsti. Ebbene, tale clausola non può essere considerata vessatoria non determinando a carico dei fideiussori alcuno squilibrio significativo di diritti e di obblighi.
9. Vanno infine rigettate le eccezioni di nullità per violazione della normativa consumeristica del contratto di prestito stipulato da . Ed infatti, quest'ultimo non riveste la qualifica Parte_2 di consumatore, avendo – per stessa ammissione di parte opponente- stipulato il contratto nell'esercizio dell'attività professionale dallo stesso svolta (cfr. pag. 3 della memoria n. 1 di parte opponente).
10. Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata, e il decreto ingiuntivo integralmente confermato, in ragione del rispetto delle prescrizioni dell'art. 1957 c.c. da parte dell'opposta.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento quello compreso tra €
26.001,00 ed € 52.000,00, con applicazione dei valori medi per le fasi di studio e introduttiva della controversia e con applicazione dei valori minimi per la fase istruttorie e decisoria tenuto conto della natura documentale del giudizio e della forma della decisione (discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattese, pagina 9 di 10 - RESPINGE l'opposizione proposta da nei confronti di procuratrice di Parte_1 CP_1 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 238/2011 emesso dal Tribunale di IR (Sez Controparte_1 distaccata di Avola);
- NN parte opponente a rimborsare in favore di parte opposta le spese di Parte_1 lite che liquida in € 5261,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
IR, 12 novembre 2025
IL GIUDICE
dott. Alessia Romeo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10