TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 01/12/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
1005/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
01/12/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1005/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
LA , NATO A CASTELVETRANO (TP), IL 17/02/1988, C.F.: Parte_1
, C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. BALSAMO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
CONTRO
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Controparte_1
P.IVA_1
Rappresentato e difeso: Dall'Avv. GULOTTA VINCENZO
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 24.06.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 24.06.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo in data 22/10/2021,
[...]
conveniva in giudizio , in Parte_2 Controparte_1
1 persona del suo l.r.p.t., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- nel merito, ritenere e dichiarare la speciale responsabilità della convenuta ex artt.
1667 e 1668 c.c., ovvero e in ogni caso la generale responsabilità da inadempimento contrattuale della medesima ex artt. 1453 e segg. e 1218 e segg. c.c., per le infiltrazioni di acqua sul soffitto del fabbricato dell'attore oggetto di causa derivati dai vizi occulti di non corretta coibentazione e impermeabilizzazione dello stesso soffitto operate dalla prima in esecuzione del contratto di appalto inter partes del 30.01.2020;
- per l'effetto condannare la predetta convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni relativi derivati in misura di complessivi € 17.129,90”.
A sostegno delle spiegate domande, essa parte attrice rappresentava di aver concluso un contratto di appalto, in forza del quale la società convenuta eseguiva i lavori edili di completamento di un fabbricato sito in Castelvetrano, località Marinella di Selinunte.
Ad esso faceva seguito la scrittura privata del 08.07.2020 con cui il contratto d'appalto, una volta dato atto che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte ed accettate espressamente dal committente, veniva risolto per mutuo consenso e con reciproca dichiarazione di nulla a pretendere.
Verificatesi infiltrazioni di acque piovane, accertate da esso attore in data 02.11.2020, veniva immediatamente avvisata la ditta esecutrice, odierna convenuta, che in data
09.11.2020 provvedeva alla sostituzione della guaina di impermeabilizzazione.
Ciononostante, in data 02.01.2021 venivano riscontrate nuove infiltrazione di acqua piovana sul soffitto del bagno, sul muro divisorio tra il bagno e la camera studio e sul soffitto della stessa camera, di cui si dava nuovo avviso verbale alla convenuta, la quale procedeva a sopralluogo in data 04.01.2021.
Indi, con nota trasmessa a mezzo PEC del 09.01.2021 il direttore dei lavori comunicava alla convenuta che, qualora non avesse provveduto alla risoluzione del vizio con la corretta coibentazione e impermeabilizzazione del lastrico solare, a ciò avrebbe provveduto l'attore proprietario con diritto di rivalsa delle relative spese.
Alla stessa, seguiva nota di riscontro PEC del 15.01.2021 con la quale veniva esclusa ogni propria responsabilità.
Eseguiti, pertanto, i lavori urgenti, per un costo di complessivi € 1.776,01, ed essendo necessaria la corretta coibentazione e impermeabilizzazione del solaio e la riparazione di tutti i danni causati, per ulteriori € 15.353,89, veniva inoltrato l'invito alla negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014, conclusasi con esito negativo.
2 Trattandosi di vizio derivante dalla non corretta coibentazione e impermeabilizzazione del lastrico solare, non conosciuto né riconoscibile ed occulto, la responsabilità non poteva che essere imputabile alla società convenuta ex artt. 1667 e 1668 c.c., ovvero e in ogni caso a titolo generale da inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e segg. e
1218 e segg. c.c., con diritto dell'attore al risarcimento dei danni per € 17.129,90.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta, a ministero del proprio difensore, contestava l'intero assunto attoreo, evidenziando ed eccependo la sussistenza di ogni tipologia di responsabilità imputabile ad esso appaltatore nonché l'inammissibilità, la prescrizione e/o la decadenza dalla garanzia per i vizi lamentati attesa l'accettazione delle opere senza riserve e previa visione delle stesse, per come da atto risolutivo del contratto sottoscritto dalle parti.
Eccepiva, ancora, che l'attore aveva espressamente riconosciuto i lavori effettuati come eseguiti a regola d'arte e che, in relazione alle prime lamentate infiltrazioni, aveva provveduto bonariamente alla sostituzione della guaina.
Declinava, invece, ogni ipotetica responsabilità in relazione alle ulteriori lamentate infiltrazioni, anche in considerazione del fatto che l'attore, nelle more, aveva ultimato i lavori con altra ditta appaltatrice che aveva posto in opera la ricollocazione del gomito di displuvio e la successiva ripavimentazione dell'area.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la avvenuta prescrizione, decadenza, inammissibilità, delle domande formulate dall'attore.
- rigettare, comunque ed integralmente, le domande attoree, perché infondate in fatto
e in diritto”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti processuali, nonché per il tramite di accertamento peritale di C.T.U..
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.06.2025, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice , per le motivazioni infra riportate, Parte_2 risultano infondate e vanno integralmente rigettate per quanto di ragione.
In tema di contratto di appalto, il cui istituto è applicabile al caso oggi in esame, il committente, giusto il disposto di cui all'art. 1665 cod. civ., ha il diritto di verificare
3 l'opera compiuta prima di riceverne la consegna. Ove ricevuta la consegna dell'opera senza riserve, questa si considera accettata e, conseguentemente anche ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1667 cod. civ., la garanzia per eventuale sussistenza di difformità e/o vizi dell'opera non è dovuta.
Altra ipotesi prevista dal legislatore, per cui si prevede la non debenza della garanzia,
è quella inerente i vizi conosciuti ovvero riconoscibili purché, in questo caso, non taciuti in mala fede dall'appaltatore.
Per discutersi di accettazione dell'opera, deve farsi riferimento al momento in cui la stessa è stata portata a termine nonché al momento in cui la stessa è stata consegnata. E' infatti tale ultimo momento che rileva ai fini della percezione dei vizi riconosciuti e/o riconoscibili, con conseguente applicabilità della norma disciplinante la garanzia di cui all'art. 1668 cod. civ..
Afferma, sul punto, la Suprema Corte che “Affinché possa esservi accettazione idonea
a elidere la garanzia per vizi e difetti di cui agli artt. 1490 e 1495 c.c. e la garanzia ex art.1669 c.c., l'accettazione deve intervenire di norma a opera terminata, al momento della consegna dell'immobile, in relazione a vizi già percepibili in tale momento e/o già manifestatisi, mentre resta ferma la possibilità, per i vizi e le difformità costruttive emersi successivamente, di far ricorso alle garanzie previste, rispettivamente, per la vendita immobiliare o l'appalto” (Cass. n° 17028/2025).
L'importanza della determinazione dell'effettivo momento della consegna dell'opera e, quindi, della sua accettazione, rileva ai fini della suddivisione dell'onere probatorio tra committente ed appaltatore con le relative conseguenze processuali, in caso di mancata dimostrazione del relativo assunto.
Più volte investita della questione, la Suprema Corte ha costantemente statuito che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi
e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (Cass. n° 7267/2023); ed ancora che: “Il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli
4 necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte” (Cass. n°
39599/2021); “In tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano
l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo” (Cass. n° 11/2019); ed infine che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. n° 19146/2013).
Orbene, applicando i surriportati sanciti giurisprudenziali di legittimità al caso specifico e concreto per cui oggi è sentenza - ove è documentalmente emerso: a) l'accettazione espressa da parte del committente delle opere commissionate;
b) il mancato accertamento della sussistenza di vizi occulti;
c) l'esecuzione di parte di opere da parte di altra ditta appaltatrice;
- va affermata, senza dubbio di smentita, la mancata dimostrazione dell'esistenza di vizi occulti (circostanza costituente “condicio sine qua non” per l'applicazione concreta della garanzia rivendicata dall'attore) e, quindi, la carenza di qualsivoglia responsabilità imputabile alla società convenuta.
A prescindere da quanto già emerso dalla scrittura privata risolutiva del contratto di appalto ed accettazione espressa dell'opera, ai fini istruttori è stata disposta apposita
C.T.U. tecnica finalizzata ad accertare le cause, la natura e l'entità dei danni lamentati dall'attore, ivi compresa la sua quantificazione.
Con la propria relazione peritale, scevra da errori e/o vizi logici e pienamente condivisa da questo Tribunale, il nominato C.T.U. ha così evidenziato:
“- i possibili danni prodotti dal fenomeno di infiltrazione erano stati rimossi, quindi sia le pareti che i soffitti, intaccati dalla presenza di acqua infiltratosi dal terrazzo, erano stati oggetto di intervento di manutenzione ordinaria”;
5 “- al momento del sopralluogo non si evinceva alcun sintomo relativo alla eventuale presenza di infiltrazioni d'acqua”;
“- l'ipotesi più probabile, alla base dei problemi di infiltrazione d'acqua verificatesi, sia la seguente: dal sopralluogo effettuato si è potuto facilmente evincere che il terrazzo praticabile, ha una superficie calpestabile di circa 90 mq ed un solo foro per lo smaltimento delle acque piovane. Tralasciando, la scelta tecnica di realizzare un solo sbocco per una superficie così estesa, che avrebbe meritato almeno due sfoghi per lo smaltimento delle acque meteoriche, l'imbocco, in corrispondenza del quale le acque piovane vengono convogliate dalle pendenze presenti sul terrazzo, risulta avere una sezione molto ridotta rispetto al pluviale attraverso il quale si smaltiscono le stesse nel sistema di raccolta dedicato”;
“- rifare completamente la copertura è superfluo, in quanto si sono verificati fenomeni di infiltrazione localizzati e non diffusi”;
“- l'intervento necessario al fine di evitare eventuali futuri fenomeni di infiltrazione è assolutamente quello di aumentare la sezione di imbocco al pluviale che permette lo smaltimento delle acque meteoriche, eventualmente aumentando la sezione anche di quest'ultimo oppure predisporre un pluviale in parallelo a quello esistente al fine di agevolare non poco lo smaltimento delle acque piovane”;
“- la pendenza che caratterizza il lastrico solare dalla soglia di accesso fino all'imbocco del pluviale permette il convogliamento delle acque meteoriche verso lo stesso, chiaramente se quest'ultimo ha una sezione ridotta oppure risulta essere parzialmente occluso, si produce un accumulo di acqua in corrispondenza dell'imbocco del pluviale che, prima di superare la quota della soglia di ingresso, arriva a superare l'altezza dello zoccoletto, posto perimetralmente al terrazzo, producendo delle probabili infiltrazioni di acqua proprio in corrispondenza della zona al di sotto della quale si sono riscontrati
i danni”;
“- L'imbocco del terrazzo per come è stato realizzato, secondo quanto riportato nelle osservazioni di parte attrice, ha ridotto quasi della metà la capacità di deflusso del pluviale”;
“- se la causa delle infiltrazioni d'acqua fosse dovuta alla non perfetta ed adeguata impermeabilizzazione sottostante alla pavimentazione, si sarebbero dovuti riscontrare dei danni distribuiti all'immobile sottostante, in realtà, dalla documentazione agli atti si evince che le zone colpite da infiltrazione d'acqua sono posizionate in corrispondenza della zona di imbocco al pluviale, nello specifico lungo la parete perimetrale e in
6 corrispondenza dell'intradosso del solaio di copertura, in quanto probabilmente l'acqua infiltratasi dallo zoccoletto ha compromesso la funzione dello strato di impermeabilizzazione, rappresentata dalla guaina bituminosa, poiché l'acqua rimaneva intrappolata tra la guaina ardesiata e il materassino coibentato, danneggiando entrambi gli strati;
questo potrebbe spiegare i danni rilevati durante
l'ispezione prodotta dalla ditta esecutrice”.
Di fatto ha conclusivamente accertato che eventuali ed ipotetici vizi (unico imbocco di displuvio con sezione ridotta in rapporto alla estensione dell'area di superficie calpestabile del terrazzo) era riconosciuti e/o riconoscibili, senza alcuna mala fede dell'appaltatore, al momento della consegna ed accettazione dell'opera da parte del committente, con evidente insussistenza dei presupposti per la rivendicata garanzia.
Conseguentemente, alcuna responsabilità può essere additata alla società appaltatrice, odierna convenuta, che ha sempre negato ogni riconoscimento della stessa a proprio carico.
Inevitabile, allora, è il rigetto delle domande attoree che, tra l'altro, ha declinato – senza alcuna idonea motivazione, la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata da questo Tribunale.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che vanno liquidate in complessivi € 4.226,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 1.680,00 per la fase istruttoria, ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- RIGETTA le domande spiegate dall'attore ; Parte_2
- AN l'attore alla refusione delle spese di lite, in favore Parte_2 della società convenuta, che liquida in complessivi € 4.226,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
- PONE definitivamente a carico dell'attore i compensi del C.T.U. già Parte_2 liquidati con separato decreto.
Così deciso in Sciacca, 01/12/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
7 Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
01/12/2025, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1005/2021 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
LA , NATO A CASTELVETRANO (TP), IL 17/02/1988, C.F.: Parte_1
, C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. BALSAMO GIUSEPPE
PARTE ATTRICE
CONTRO
, IN PERSONA DEL L.R.P.T., C.F.: Controparte_1
P.IVA_1
Rappresentato e difeso: Dall'Avv. GULOTTA VINCENZO
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 24.06.2025
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 24.06.2025
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato ed iscritto a ruolo in data 22/10/2021,
[...]
conveniva in giudizio , in Parte_2 Controparte_1
1 persona del suo l.r.p.t., per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“- nel merito, ritenere e dichiarare la speciale responsabilità della convenuta ex artt.
1667 e 1668 c.c., ovvero e in ogni caso la generale responsabilità da inadempimento contrattuale della medesima ex artt. 1453 e segg. e 1218 e segg. c.c., per le infiltrazioni di acqua sul soffitto del fabbricato dell'attore oggetto di causa derivati dai vizi occulti di non corretta coibentazione e impermeabilizzazione dello stesso soffitto operate dalla prima in esecuzione del contratto di appalto inter partes del 30.01.2020;
- per l'effetto condannare la predetta convenuta , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni relativi derivati in misura di complessivi € 17.129,90”.
A sostegno delle spiegate domande, essa parte attrice rappresentava di aver concluso un contratto di appalto, in forza del quale la società convenuta eseguiva i lavori edili di completamento di un fabbricato sito in Castelvetrano, località Marinella di Selinunte.
Ad esso faceva seguito la scrittura privata del 08.07.2020 con cui il contratto d'appalto, una volta dato atto che i lavori erano stati eseguiti a regola d'arte ed accettate espressamente dal committente, veniva risolto per mutuo consenso e con reciproca dichiarazione di nulla a pretendere.
Verificatesi infiltrazioni di acque piovane, accertate da esso attore in data 02.11.2020, veniva immediatamente avvisata la ditta esecutrice, odierna convenuta, che in data
09.11.2020 provvedeva alla sostituzione della guaina di impermeabilizzazione.
Ciononostante, in data 02.01.2021 venivano riscontrate nuove infiltrazione di acqua piovana sul soffitto del bagno, sul muro divisorio tra il bagno e la camera studio e sul soffitto della stessa camera, di cui si dava nuovo avviso verbale alla convenuta, la quale procedeva a sopralluogo in data 04.01.2021.
Indi, con nota trasmessa a mezzo PEC del 09.01.2021 il direttore dei lavori comunicava alla convenuta che, qualora non avesse provveduto alla risoluzione del vizio con la corretta coibentazione e impermeabilizzazione del lastrico solare, a ciò avrebbe provveduto l'attore proprietario con diritto di rivalsa delle relative spese.
Alla stessa, seguiva nota di riscontro PEC del 15.01.2021 con la quale veniva esclusa ogni propria responsabilità.
Eseguiti, pertanto, i lavori urgenti, per un costo di complessivi € 1.776,01, ed essendo necessaria la corretta coibentazione e impermeabilizzazione del solaio e la riparazione di tutti i danni causati, per ulteriori € 15.353,89, veniva inoltrato l'invito alla negoziazione assistita ex D.L. n. 132/2014, conclusasi con esito negativo.
2 Trattandosi di vizio derivante dalla non corretta coibentazione e impermeabilizzazione del lastrico solare, non conosciuto né riconoscibile ed occulto, la responsabilità non poteva che essere imputabile alla società convenuta ex artt. 1667 e 1668 c.c., ovvero e in ogni caso a titolo generale da inadempimento contrattuale ex artt. 1453 e segg. e
1218 e segg. c.c., con diritto dell'attore al risarcimento dei danni per € 17.129,90.
Costituitasi in giudizio, la società convenuta, a ministero del proprio difensore, contestava l'intero assunto attoreo, evidenziando ed eccependo la sussistenza di ogni tipologia di responsabilità imputabile ad esso appaltatore nonché l'inammissibilità, la prescrizione e/o la decadenza dalla garanzia per i vizi lamentati attesa l'accettazione delle opere senza riserve e previa visione delle stesse, per come da atto risolutivo del contratto sottoscritto dalle parti.
Eccepiva, ancora, che l'attore aveva espressamente riconosciuto i lavori effettuati come eseguiti a regola d'arte e che, in relazione alle prime lamentate infiltrazioni, aveva provveduto bonariamente alla sostituzione della guaina.
Declinava, invece, ogni ipotetica responsabilità in relazione alle ulteriori lamentate infiltrazioni, anche in considerazione del fatto che l'attore, nelle more, aveva ultimato i lavori con altra ditta appaltatrice che aveva posto in opera la ricollocazione del gomito di displuvio e la successiva ripavimentazione dell'area.
Chiedeva, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni:
“- accertare e dichiarare la avvenuta prescrizione, decadenza, inammissibilità, delle domande formulate dall'attore.
- rigettare, comunque ed integralmente, le domande attoree, perché infondate in fatto
e in diritto”.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., il procedimento veniva istruito per il tramite delle prove documentali addotte dalle parti processuali, nonché per il tramite di accertamento peritale di C.T.U..
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, si rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.06.2025, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
Le domande di parte attrice , per le motivazioni infra riportate, Parte_2 risultano infondate e vanno integralmente rigettate per quanto di ragione.
In tema di contratto di appalto, il cui istituto è applicabile al caso oggi in esame, il committente, giusto il disposto di cui all'art. 1665 cod. civ., ha il diritto di verificare
3 l'opera compiuta prima di riceverne la consegna. Ove ricevuta la consegna dell'opera senza riserve, questa si considera accettata e, conseguentemente anche ai sensi del disposto normativo di cui all'art. 1667 cod. civ., la garanzia per eventuale sussistenza di difformità e/o vizi dell'opera non è dovuta.
Altra ipotesi prevista dal legislatore, per cui si prevede la non debenza della garanzia,
è quella inerente i vizi conosciuti ovvero riconoscibili purché, in questo caso, non taciuti in mala fede dall'appaltatore.
Per discutersi di accettazione dell'opera, deve farsi riferimento al momento in cui la stessa è stata portata a termine nonché al momento in cui la stessa è stata consegnata. E' infatti tale ultimo momento che rileva ai fini della percezione dei vizi riconosciuti e/o riconoscibili, con conseguente applicabilità della norma disciplinante la garanzia di cui all'art. 1668 cod. civ..
Afferma, sul punto, la Suprema Corte che “Affinché possa esservi accettazione idonea
a elidere la garanzia per vizi e difetti di cui agli artt. 1490 e 1495 c.c. e la garanzia ex art.1669 c.c., l'accettazione deve intervenire di norma a opera terminata, al momento della consegna dell'immobile, in relazione a vizi già percepibili in tale momento e/o già manifestatisi, mentre resta ferma la possibilità, per i vizi e le difformità costruttive emersi successivamente, di far ricorso alle garanzie previste, rispettivamente, per la vendita immobiliare o l'appalto” (Cass. n° 17028/2025).
L'importanza della determinazione dell'effettivo momento della consegna dell'opera e, quindi, della sua accettazione, rileva ai fini della suddivisione dell'onere probatorio tra committente ed appaltatore con le relative conseguenze processuali, in caso di mancata dimostrazione del relativo assunto.
Più volte investita della questione, la Suprema Corte ha costantemente statuito che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, una volta che l'opera sia stata accettata senza riserve dal committente, anche "per facta concludentia", spetta a quest'ultimo, che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare l'esistenza dei vizi
e delle conseguenze dannose lamentate e, qualora essi risultino provati, si presume la colpa dell'appaltatore, al quale spetta, in base alle regole generali sulla responsabilità del debitore, non solo dimostrare di avere adoperato la diligenza e la perizia tecnica dovute, ma anche il fatto specifico, a lui non imputabile, che abbia causato il difetto” (Cass. n° 7267/2023); ed ancora che: “Il committente che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., agisca nei confronti dell'appaltatore per le difformità ed i vizi dell'opera, ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli
4 necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte” (Cass. n°
39599/2021); “In tema di contratto di appalto, la consegna dell'opera e la sua accettazione (anche se presunta ai sensi dell'art. 1665, comma 3, c.c.) liberano
l'appaltatore esclusivamente dalla responsabilità per vizi palesi e riconoscibili dal committente ex art. 1667 c.c., i quali devono necessariamente essere fatti valere in sede di verifica o collaudo” (Cass. n° 11/2019); ed infine che “In tema di garanzia per difformità e vizi nell'appalto, l'accettazione dell'opera segna il discrimine ai fini della distribuzione dell'onere della prova, nel senso che, fino a quando l'opera non sia stata espressamente o tacitamente accettata, al committente è sufficiente la mera allegazione dell'esistenza dei vizi, gravando sull'appaltatore l'onere di provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto e alle regole dell'arte, mentre, una volta che l'opera sia stata positivamente verificata, anche "per facta concludentia", spetta al committente, che l'ha accettata e che ne ha la disponibilità fisica e giuridica, dimostrare
l'esistenza dei vizi e delle conseguenze dannose lamentate, giacché l'art. 1667 cod. civ. indica nel medesimo committente la parte gravata dall'onere della prova di tempestiva denuncia dei vizi ed essendo questo risultato ermeneutico in sintonia col principio della vicinanza al fatto oggetto di prova” (Cass. n° 19146/2013).
Orbene, applicando i surriportati sanciti giurisprudenziali di legittimità al caso specifico e concreto per cui oggi è sentenza - ove è documentalmente emerso: a) l'accettazione espressa da parte del committente delle opere commissionate;
b) il mancato accertamento della sussistenza di vizi occulti;
c) l'esecuzione di parte di opere da parte di altra ditta appaltatrice;
- va affermata, senza dubbio di smentita, la mancata dimostrazione dell'esistenza di vizi occulti (circostanza costituente “condicio sine qua non” per l'applicazione concreta della garanzia rivendicata dall'attore) e, quindi, la carenza di qualsivoglia responsabilità imputabile alla società convenuta.
A prescindere da quanto già emerso dalla scrittura privata risolutiva del contratto di appalto ed accettazione espressa dell'opera, ai fini istruttori è stata disposta apposita
C.T.U. tecnica finalizzata ad accertare le cause, la natura e l'entità dei danni lamentati dall'attore, ivi compresa la sua quantificazione.
Con la propria relazione peritale, scevra da errori e/o vizi logici e pienamente condivisa da questo Tribunale, il nominato C.T.U. ha così evidenziato:
“- i possibili danni prodotti dal fenomeno di infiltrazione erano stati rimossi, quindi sia le pareti che i soffitti, intaccati dalla presenza di acqua infiltratosi dal terrazzo, erano stati oggetto di intervento di manutenzione ordinaria”;
5 “- al momento del sopralluogo non si evinceva alcun sintomo relativo alla eventuale presenza di infiltrazioni d'acqua”;
“- l'ipotesi più probabile, alla base dei problemi di infiltrazione d'acqua verificatesi, sia la seguente: dal sopralluogo effettuato si è potuto facilmente evincere che il terrazzo praticabile, ha una superficie calpestabile di circa 90 mq ed un solo foro per lo smaltimento delle acque piovane. Tralasciando, la scelta tecnica di realizzare un solo sbocco per una superficie così estesa, che avrebbe meritato almeno due sfoghi per lo smaltimento delle acque meteoriche, l'imbocco, in corrispondenza del quale le acque piovane vengono convogliate dalle pendenze presenti sul terrazzo, risulta avere una sezione molto ridotta rispetto al pluviale attraverso il quale si smaltiscono le stesse nel sistema di raccolta dedicato”;
“- rifare completamente la copertura è superfluo, in quanto si sono verificati fenomeni di infiltrazione localizzati e non diffusi”;
“- l'intervento necessario al fine di evitare eventuali futuri fenomeni di infiltrazione è assolutamente quello di aumentare la sezione di imbocco al pluviale che permette lo smaltimento delle acque meteoriche, eventualmente aumentando la sezione anche di quest'ultimo oppure predisporre un pluviale in parallelo a quello esistente al fine di agevolare non poco lo smaltimento delle acque piovane”;
“- la pendenza che caratterizza il lastrico solare dalla soglia di accesso fino all'imbocco del pluviale permette il convogliamento delle acque meteoriche verso lo stesso, chiaramente se quest'ultimo ha una sezione ridotta oppure risulta essere parzialmente occluso, si produce un accumulo di acqua in corrispondenza dell'imbocco del pluviale che, prima di superare la quota della soglia di ingresso, arriva a superare l'altezza dello zoccoletto, posto perimetralmente al terrazzo, producendo delle probabili infiltrazioni di acqua proprio in corrispondenza della zona al di sotto della quale si sono riscontrati
i danni”;
“- L'imbocco del terrazzo per come è stato realizzato, secondo quanto riportato nelle osservazioni di parte attrice, ha ridotto quasi della metà la capacità di deflusso del pluviale”;
“- se la causa delle infiltrazioni d'acqua fosse dovuta alla non perfetta ed adeguata impermeabilizzazione sottostante alla pavimentazione, si sarebbero dovuti riscontrare dei danni distribuiti all'immobile sottostante, in realtà, dalla documentazione agli atti si evince che le zone colpite da infiltrazione d'acqua sono posizionate in corrispondenza della zona di imbocco al pluviale, nello specifico lungo la parete perimetrale e in
6 corrispondenza dell'intradosso del solaio di copertura, in quanto probabilmente l'acqua infiltratasi dallo zoccoletto ha compromesso la funzione dello strato di impermeabilizzazione, rappresentata dalla guaina bituminosa, poiché l'acqua rimaneva intrappolata tra la guaina ardesiata e il materassino coibentato, danneggiando entrambi gli strati;
questo potrebbe spiegare i danni rilevati durante
l'ispezione prodotta dalla ditta esecutrice”.
Di fatto ha conclusivamente accertato che eventuali ed ipotetici vizi (unico imbocco di displuvio con sezione ridotta in rapporto alla estensione dell'area di superficie calpestabile del terrazzo) era riconosciuti e/o riconoscibili, senza alcuna mala fede dell'appaltatore, al momento della consegna ed accettazione dell'opera da parte del committente, con evidente insussistenza dei presupposti per la rivendicata garanzia.
Conseguentemente, alcuna responsabilità può essere additata alla società appaltatrice, odierna convenuta, che ha sempre negato ogni riconoscimento della stessa a proprio carico.
Inevitabile, allora, è il rigetto delle domande attoree che, tra l'altro, ha declinato – senza alcuna idonea motivazione, la proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. formulata da questo Tribunale.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che vanno liquidate in complessivi € 4.226,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva,
€ 1.680,00 per la fase istruttoria, ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- RIGETTA le domande spiegate dall'attore ; Parte_2
- AN l'attore alla refusione delle spese di lite, in favore Parte_2 della società convenuta, che liquida in complessivi € 4.226,50, di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria, ed € 850,50 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
- PONE definitivamente a carico dell'attore i compensi del C.T.U. già Parte_2 liquidati con separato decreto.
Così deciso in Sciacca, 01/12/2025
Il Giudice
Dott. Filippo Barba
7 Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
8