Articolo 70 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1076
Articolo 69Articolo 71
Versione
10 febbraio 1970
Art. 70.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1960-61 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'e-
sercizio 1960-61 (articolo 66).............. L. 55.294.910.386 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti(articolo 68)...... " 10.898.833.001
--------------- Residui attivi al 30 giugno 1961... L. 66.193.743.387
---------------
Entrata in vigore il 10 febbraio 1970