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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/08/2025, n. 3473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3473 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3992/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3992/2024, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Mariarita Ferlito, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.5.2025)
Per parte ricorrente: “Voglia … l'adito Tribunale di Brescia dichiarare e/o pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato tra i signori e Parte_1 in data 08.05.2015, trascritto preso l'Ufficio Anagrafe del Comune di TO, CP_1 parte II Serie A al n. 39 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) assegnazione della casa familiare sita in TO (BS), di proprietà esclusiva del ricorrente, al sig. ; Parte_1
2) affidamento condiviso della figlia minore che manterrà la residenza anagrafica presso il Pt_1
padre e sarà collocata presso ciascun genitore per pari tempo e precisamente per una settimana la minore starà con la madre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica con pernottamento presso lo stesso;
per la settimana successiva la minore starà con la madre nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso lo stesso. Il genitore con cui starà la figlia avrà l'obbligo di riportare la stessa, il giorno successivo al secondo pernottamento, presso
l'altro genitore, i nonni ovvero la scuola;
ciascun genitore potrà trascorre con la figlia otto giorni consecutivi durante le vacanze natalizie seguendo l'alternanza tra il Natale ed il Capodanno e due giorni durante le vacanze Pasquali seguendo l'alternanza tra il giorno di Pasqua e di Pasquetta oltre che 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive;
3) mantenimento in via diretta della minore da parte di entrambi i genitori;
Persona_1
4) saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la prole nel rispetto degli accordi tra le parti e del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia come di seguito indicato:
- SPESE PER LA SALUTE:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo. I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale o comunque prescritte dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari effettuati privatamente qualora erogati anche dal Servizio Nazionale;
IV) farmaci particolari.
- SPESE PER L'ISTRUZIONE:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico non occasionale;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, II) costi privati di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private, V) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
- SPESE PER LA CUSTODIA DEL MINORE:
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby- sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- SPESE PER IL DIVERTIMENTO:
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, II) corsi di lingua straniera, III) viaggi e vacanze;
5) l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore;
6) ambedue i ricorrenti sono economicamente indipendenti ed hanno altresì già regolato fra di loro ogni ulteriore rapporto economico, null'altro avendo reciprocamente a pretendere.
Spese di lite rifuse”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.3.2024 deduceva di aver contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario a TO (BS) in data 8.5.2015, trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del predetto Comune al n. 39, parte II, serie A, anno 2015, unione dalla quale era nata, il 23.10.2017, la figlia , precisando che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del Per_1
ricorrente, era sita a Castrezzato (BS), in via Beniamino Cavalli n. 49.
Egli aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 5.3.2020, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 27.1.2020, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento paritario (per una settimana la minore sarebbe stata con la madre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica con pernottamento presso lo stesso;
per la settimana successiva la minore sarebbe stata con la madre nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso lo stesso, con obbligo del genitore presso il quale la figlia fosse stata di riportarla, il giorno successivo al secondo pernottamento, presso l'altro genitore, i nonni ovvero la scuola), mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore secondo i tempi di rispettiva competenza, e spese straordinarie al 50% fra i coniugi.
Il ricorrente riferiva che nessun cambiamento si era verificato dall'epoca della separazione e chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe, confermative di quelle di separazione.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 20.11.2024, non CP_1
compariva, e il Giudice delegato, dichiaratane la contumacia, in via temporanea ed urgente, confermava le condizioni della separazione.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 7.5.2025, celebrata in modalità cartolare, il ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “ è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 27.1.2020, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (29.3.2024), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 5.3.2020.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da cinque anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: la resistente, anzi, non si è nemmeno costituita nel presente procedimento di divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi alla prole Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso dei figli minori, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore: deve, pertanto, accogliersi la richiesta della parte ricorrente di confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, già previsto in sede di separazione, in quanto conforme a tale Per_1
regola generale.
Appare opportuno accogliere anche la domanda del ricorrente di disporre il collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori secondo lo schema già concordato fra le parti in sede di separazione e tuttora praticato. Non deve essere disposta l'assegnazione della casa familiare al ricorrente, in quanto egli, essendone proprietario esclusivo, ha già un titolo per occuparla.
Quanto ai profili economici dei rapporti genitori- figlia minore, appare opportuno confermare quanto già previsto in sede di separazione, conforme alla richiesta della parte ricorrente e al collocamento paritario della minore, prevedendo che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia in forma esclusivamente diretta, ciascuno nei periodi di rispettiva competenza, e al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, anche alla luce dell'assenza di mutamenti nelle condizioni personali ed economiche dei coniugi rispetto all'epoca della separazione.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili alla luce del carattere necessario della presente pronuncia, della conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione, e della mancata costituzione della controparte, che non si è, quindi, opposta all'accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e TO (BS) in data 8.5.2015, trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 39, parte II, serie A, anno
2015;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione paritaria presso entrambi i genitori, così che la minore, per una settimana, stia con la madre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di mercoledì, giovedì
e domenica con pernottamento presso lo stesso, e, per la settimana successiva, la minore stia con la madre nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso lo stesso, con obbligo del genitore presso il quale la figlia si trovi di riportarla, il giorno successivo al secondo pernottamento, presso l'altro genitore, i nonni o la scuola;
la minore, inoltre, starà con ciascun genitore otto giorni consecutivi durante le vacanze di
Natale, con alternanza di Natale e Capodanno fra i genitori, due giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza di Pasqua e Pasquetta fra i genitori, oltreché ventuno giorni durante le vacanze estive, dei quali quindici consecutivi, da concordarsi fra le parti entro il 30 giugno di ogni anno;
4) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia in forma Per_1
esclusivamente diretta, nel periodo di rispettiva competenza, e al pagamento del 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 3992/2024, avente come oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliato a Brescia, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Mariarita Ferlito, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
(come da udienza del 7.5.2025)
Per parte ricorrente: “Voglia … l'adito Tribunale di Brescia dichiarare e/o pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile celebrato tra i signori e Parte_1 in data 08.05.2015, trascritto preso l'Ufficio Anagrafe del Comune di TO, CP_1 parte II Serie A al n. 39 ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del medesimo Comune di procedere alla trascrizione della emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
1) assegnazione della casa familiare sita in TO (BS), di proprietà esclusiva del ricorrente, al sig. ; Parte_1
2) affidamento condiviso della figlia minore che manterrà la residenza anagrafica presso il Pt_1
padre e sarà collocata presso ciascun genitore per pari tempo e precisamente per una settimana la minore starà con la madre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica con pernottamento presso lo stesso;
per la settimana successiva la minore starà con la madre nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso lo stesso. Il genitore con cui starà la figlia avrà l'obbligo di riportare la stessa, il giorno successivo al secondo pernottamento, presso
l'altro genitore, i nonni ovvero la scuola;
ciascun genitore potrà trascorre con la figlia otto giorni consecutivi durante le vacanze natalizie seguendo l'alternanza tra il Natale ed il Capodanno e due giorni durante le vacanze Pasquali seguendo l'alternanza tra il giorno di Pasqua e di Pasquetta oltre che 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive;
3) mantenimento in via diretta della minore da parte di entrambi i genitori;
Persona_1
4) saranno sostenute nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per la prole nel rispetto degli accordi tra le parti e del protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia come di seguito indicato:
- SPESE PER LA SALUTE:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo. I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale o comunque prescritte dal medico curante e non oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) Tickets sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari effettuati privatamente qualora erogati anche dal Servizio Nazionale;
IV) farmaci particolari.
- SPESE PER L'ISTRUZIONE:
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico non occasionale;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati, II) costi privati di specializzazione, III) gite scolastiche con pernottamento, IV) corsi di recupero e lezioni private, V) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola.
- SPESE PER LA CUSTODIA DEL MINORE:
- spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby- sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- SPESE PER IL DIVERTIMENTO:
- spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, II) corsi di lingua straniera, III) viaggi e vacanze;
5) l'assegno unico sarà percepito nella misura del 50% per ciascun genitore;
6) ambedue i ricorrenti sono economicamente indipendenti ed hanno altresì già regolato fra di loro ogni ulteriore rapporto economico, null'altro avendo reciprocamente a pretendere.
Spese di lite rifuse”;
Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.3.2024 deduceva di aver contratto con Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario a TO (BS) in data 8.5.2015, trascritto nel registro degli atti
[...]
di matrimonio del predetto Comune al n. 39, parte II, serie A, anno 2015, unione dalla quale era nata, il 23.10.2017, la figlia , precisando che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del Per_1
ricorrente, era sita a Castrezzato (BS), in via Beniamino Cavalli n. 49.
Egli aggiungeva che la separazione era stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 5.3.2020, dopo l'udienza presidenziale celebrata in data 27.1.2020, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento paritario (per una settimana la minore sarebbe stata con la madre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica con pernottamento presso lo stesso;
per la settimana successiva la minore sarebbe stata con la madre nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso lo stesso, con obbligo del genitore presso il quale la figlia fosse stata di riportarla, il giorno successivo al secondo pernottamento, presso l'altro genitore, i nonni ovvero la scuola), mantenimento diretto della figlia da parte di ciascun genitore secondo i tempi di rispettiva competenza, e spese straordinarie al 50% fra i coniugi.
Il ricorrente riferiva che nessun cambiamento si era verificato dall'epoca della separazione e chiedeva la pronuncia del divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe, confermative di quelle di separazione.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 20.11.2024, non CP_1
compariva, e il Giudice delegato, dichiaratane la contumacia, in via temporanea ed urgente, confermava le condizioni della separazione.
La causa veniva istruita in via esclusivamente documentale e, all'udienza del 7.5.2025, celebrata in modalità cartolare, il ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e il Giudice riservava di riferire la causa al Collegio in vista della decisione.
***
1. Sulla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ai sensi degli artt. 2 e 3, n. 2), lettera b), della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n.
55/2015, la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciata qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita” perché “ è stata omologata la separazione consensuale”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente “da almeno sei mesi” dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, dalla copia degli atti della separazione prodotti dalla parte ricorrente, risulta che l'udienza presidenziale nel giudizio di separazione è stata celebrata il 27.1.2020, sicché, alla data del deposito del ricorso di divorzio (29.3.2024), erano già trascorsi ben più di sei mesi da allora, e che la separazione è stata pronunciata con decreto di omologa emesso all'esito della camera di consiglio del 5.3.2020.
Inoltre, appare evidente che la comunione spirituale e materiale dei coniugi, ormai separati da cinque anni durante i quali non si sono più riconciliati, non può più essere ricostituita: la resistente, anzi, non si è nemmeno costituita nel presente procedimento di divorzio.
Tanto basta per accogliere la suddetta domanda.
2. Sui provvedimenti relativi alla prole Ai sensi degli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso dei figli minori, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore: deve, pertanto, accogliersi la richiesta della parte ricorrente di confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, già previsto in sede di separazione, in quanto conforme a tale Per_1
regola generale.
Appare opportuno accogliere anche la domanda del ricorrente di disporre il collocamento paritario della minore presso entrambi i genitori secondo lo schema già concordato fra le parti in sede di separazione e tuttora praticato. Non deve essere disposta l'assegnazione della casa familiare al ricorrente, in quanto egli, essendone proprietario esclusivo, ha già un titolo per occuparla.
Quanto ai profili economici dei rapporti genitori- figlia minore, appare opportuno confermare quanto già previsto in sede di separazione, conforme alla richiesta della parte ricorrente e al collocamento paritario della minore, prevedendo che entrambi i genitori provvedano al mantenimento della figlia in forma esclusivamente diretta, ciascuno nei periodi di rispettiva competenza, e al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno, anche alla luce dell'assenza di mutamenti nelle condizioni personali ed economiche dei coniugi rispetto all'epoca della separazione.
3. Sulle spese processuali
Le spese di lite sostenute dalla parte ricorrente debbono essere dichiarate irripetibili alla luce del carattere necessario della presente pronuncia, della conferma delle condizioni già concordate in sede di separazione, e della mancata costituzione della controparte, che non si è, quindi, opposta all'accoglimento delle domande avanzate dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato fra e TO (BS) in data 8.5.2015, trascritto Parte_1 CP_1
nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 39, parte II, serie A, anno
2015;
2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di provvedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge;
3) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i Persona_1
genitori, con esercizio della responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione paritaria presso entrambi i genitori, così che la minore, per una settimana, stia con la madre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di mercoledì, giovedì
e domenica con pernottamento presso lo stesso, e, per la settimana successiva, la minore stia con la madre nelle giornate di mercoledì, giovedì e domenica con pernottamento presso la stessa e con il padre nelle giornate di lunedì e martedì, venerdì e sabato con pernottamento presso lo stesso, con obbligo del genitore presso il quale la figlia si trovi di riportarla, il giorno successivo al secondo pernottamento, presso l'altro genitore, i nonni o la scuola;
la minore, inoltre, starà con ciascun genitore otto giorni consecutivi durante le vacanze di
Natale, con alternanza di Natale e Capodanno fra i genitori, due giorni durante le vacanze pasquali, con alternanza di Pasqua e Pasquetta fra i genitori, oltreché ventuno giorni durante le vacanze estive, dei quali quindici consecutivi, da concordarsi fra le parti entro il 30 giugno di ogni anno;
4) Dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento della figlia in forma Per_1
esclusivamente diretta, nel periodo di rispettiva competenza, e al pagamento del 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
5) Dichiara l'irripetibilità delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri