TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 19/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG. 2773/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2773 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, in qualità di rappresentante legale del minore Parte_1 Per_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DONATELLA VICARI
[...]
Ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art.445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza in capo al minore delle condizioni sanitarie di cui all' art. 1 L. 289/90 e Persona_1 all'art. 3, comma 3 o 1, L. 104/1992, disconosciute dall' resistente all'esito di CP_2
visita di revisione del 11.1.2023.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n. rg. 4304/23) il CTU nominato dal
Giudice, dott.ssa in accordo con quanto emerso in vi Persona_2
amministrativa, negava la sussistenza delle predette condizioni.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto alle prestazioni predette.
Con memoria del 2.01.2025 si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrati in capo al minore nè i requisiti sanitari legittimanti la concessione Persona_1
dell'indennità di frequenza (art. 1 L. 289/90), né una condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92.
Parte ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie esaminate integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere tutte le prestazioni invocate.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 289/90, l'indennità di frequenza spetta “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz”
Quanto invece alla condizione di disabilità (propria di chi “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base” – art. 3 comma 1 L. 104/92), la stessa, ai sensi del successivo comma 3, assume connotazione di gravità “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott.ssa Persona_2
dopo aver sottoposto a visita il minore e scrupolosamente
[...] Persona_1
esaminato la documentazione medica versata in atti, ha evidenziato “lo svolgimento
(da parte del minore, n.d.r.), di una tipologia di vita assolutamente nella norma”, elenca le sue votazioni a scuola con valori decisamente più che sufficienti, ad eccezione di un 5.5 in inglese ed in fisica. – matematica dove si attesta sul 5. Tali votazioni non esprimono un disagio nella lettura ed in altre materie significative.
Non frequenta sostegni logopedici. Ad una prova di lettura in corso di visita di CTU si è potuto rilevare un qualche impaccio nel rispetto delle “virgole”.
Il CTU ha quindi escluso, in sostanziale accordo con quanto rilevato dall'Ente convenuto in sede di visita di revisione, la permanenza dei requisiti di cui all' art. 1
L. 289/90 e dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, concludendo che “il minore Persona_1
NON possa essere riconosciuto tra gli aventi diritto al riconoscimento di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92, ovvero NON possa essere riconosciuto come soggetto le cui minorazioni, singole o plurime abbiano ridotto
l'autonomia correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione versando in situazione di gravità.” Tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
Le affermazioni di parti ricorrente in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né si può pervenire a diverse conclusioni sulla base della refertazione medica aggiornata versata in atti e successiva all'espletata indagine peritale (valutazione logopedica del 3.3.2024), dalla quale non si evince alcuna rilevante deviazione rispetto alla diagnosi di “lieve disturbo delle attività scolastiche in pregresso Dsa” emersa in sede di CTU.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite – non rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c. – seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , CP_1
devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione; - condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , liquidate CP_1
in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata in fase di ATP (rg. n.4304/2023), già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, 19/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2773 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 Sezione Lavoro e vertente tra:
, in qualità di rappresentante legale del minore Parte_1 Per_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. DONATELLA VICARI
[...]
Ricorrente
e
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SEBASTIANO CUBEDDU
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato all' , la ricorrente indicata in epigrafe ha CP_1
proposto opposizione, ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato nell'ambito del procedimento di cui all'art.445 bis c.p.c., nel quale la medesima aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza in capo al minore delle condizioni sanitarie di cui all' art. 1 L. 289/90 e Persona_1 all'art. 3, comma 3 o 1, L. 104/1992, disconosciute dall' resistente all'esito di CP_2
visita di revisione del 11.1.2023.
Nell'ambito di tale procedimento (iscritto al n. rg. 4304/23) il CTU nominato dal
Giudice, dott.ssa in accordo con quanto emerso in vi Persona_2
amministrativa, negava la sussistenza delle predette condizioni.
Rispetto a questo accertamento, la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione e successivamente presentato ricorso ai sensi degli artt. 414 e 445 bis, comma 6, c.p.c., con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto alle prestazioni predette.
Con memoria del 2.01.2025 si è costituito in giudizio l' , eccependo CP_1
l'inammissibilità del ricorso per carenza di idonee e specifiche contestazioni e deducendo, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione nel merito.
Ritenuta matura per la decisione senza necessità di rinnovare la consulenza tecnica medico-legale, la causa è stata discussa all'udienza del 18.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. (pervenute dalla sola difesa di parte ricorrente), e viene oggi decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come osservato in premessa, all'esito degli accertamenti peritali eseguiti nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., non sono state riscontrati in capo al minore nè i requisiti sanitari legittimanti la concessione Persona_1
dell'indennità di frequenza (art. 1 L. 289/90), né una condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L. 104/92.
Parte ricorrente ha contestato tali risultanze peritali, deducendo come le gravi patologie esaminate integrerebbero i requisiti sanitari necessari per ottenere tutte le prestazioni invocate.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 1 della L. 289/90, l'indennità di frequenza spetta “Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz”
Quanto invece alla condizione di disabilità (propria di chi “presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base” – art. 3 comma 1 L. 104/92), la stessa, ai sensi del successivo comma 3, assume connotazione di gravità “Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione”
Nel caso di specie, il CTU della precedente fase di giudizio, dott.ssa Persona_2
dopo aver sottoposto a visita il minore e scrupolosamente
[...] Persona_1
esaminato la documentazione medica versata in atti, ha evidenziato “lo svolgimento
(da parte del minore, n.d.r.), di una tipologia di vita assolutamente nella norma”, elenca le sue votazioni a scuola con valori decisamente più che sufficienti, ad eccezione di un 5.5 in inglese ed in fisica. – matematica dove si attesta sul 5. Tali votazioni non esprimono un disagio nella lettura ed in altre materie significative.
Non frequenta sostegni logopedici. Ad una prova di lettura in corso di visita di CTU si è potuto rilevare un qualche impaccio nel rispetto delle “virgole”.
Il CTU ha quindi escluso, in sostanziale accordo con quanto rilevato dall'Ente convenuto in sede di visita di revisione, la permanenza dei requisiti di cui all' art. 1
L. 289/90 e dell'art. 3 comma 3 L. 104/92, concludendo che “il minore Persona_1
NON possa essere riconosciuto tra gli aventi diritto al riconoscimento di quanto previsto dall'art. 3 comma 3 della legge 104/92, ovvero NON possa essere riconosciuto come soggetto le cui minorazioni, singole o plurime abbiano ridotto
l'autonomia correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione versando in situazione di gravità.” Tali conclusioni ben posson essere condivise in questa sede, in quanto coerenti con i rilievi oggettivi e le argomentazioni scientifiche esposte, nonché immuni da vizi logici.
Le affermazioni di parti ricorrente in merito all'operato del CTU, quindi, si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alla prestazione assistenziale che rivendica, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né si può pervenire a diverse conclusioni sulla base della refertazione medica aggiornata versata in atti e successiva all'espletata indagine peritale (valutazione logopedica del 3.3.2024), dalla quale non si evince alcuna rilevante deviazione rispetto alla diagnosi di “lieve disturbo delle attività scolastiche in pregresso Dsa” emersa in sede di CTU.
In conclusione, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate, con conseguente rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite – non rinvenendosi in atti la dichiarazione reddituale di cui all'art.152 disp. att. c.p.c. – seguono la soccombenza, come di norma, e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore e della natura della causa.
Per lo stesso motivo, le spese della consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP, già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' , CP_1
devono essere poste definitivamente a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione; - condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , liquidate CP_1
in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese della CTU espletata in fase di ATP (rg. n.4304/2023), già liquidate in quella sede e poste provvisoriamente a carico dell' . CP_1
Tivoli, 19/03/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli