Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Piero Francesco De Pietro Presidente
2. dr. Antonietta Savino Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 4.03.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2019/24 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Guido Marone, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia in Napoli alla via L. Giordano n. 15;
Appellante
E
Controparte_1
;
[...]
Appellati
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.07.2024, impugnava la sentenza del Parte_1
Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, n. 1059 del 2024, con la quale era stata accolta la domanda diretta ad ottenere la c.d. carta docenti per gli anni 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 ma erano state compensate le spese di lite.
In particolare, sosteneva la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt.
24 e 111 Cost., tenuto conto che la pronuncia gravata aveva accolto la domanda e riconosciuto il diritto all'emissione del buono elettronico per gli anni dal 2018/2019 al 2021/2022, sulla base di una giurisprudenza ormai consolidata, e che la decisione di compensare le spese non era stata correttamente motivata, non potendo la parte, per ottenere la tutela, sopportare in via definitiva i costi processuali e subire una diminuzione patrimoniale per la indispensabile difesa tecnica.
Non si costituivano in giudizio gli appellati e all'udienza odierna la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.
Il primo giudice accoglieva la domanda compensando le spese di lite.
Alla sentenza qui impugnata si applica il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., nella versione modificata dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162.
In base alla citata norma “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018 n. 77 ha, però, dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Inoltre, le SS. UU. della Suprema Corte, con sentenza n. 32061 del 2022, hanno precisato che
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Nel provvedimento impugnato, la statuizione sulle spese era così motivata: “La novità della questione affrontata e il dibattito sorto in seno alla giurisprudenza di merito, risolto dall'intervento nomofilattico della Suprema Corte ex art. 363 bis cpc, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.”. A parere della Corte, le suddette argomentazioni non forniscono elementi di coerenza e compatibilità con una pronuncia di compensazione integrale.
Va rilevato che il ricorso di primo grado era depositato in data 26 giugno 2023, prima che intervenisse la sentenza della Suprema Corte n. 29661 in data 27.10.2023, che ha rappresentato il primo intervento della massima giurisprudenza nazionale sul riconoscimento del diritto azionato dal . In detta pronuncia, però, è stato opportunamente sottolineato che la Corte CP_2
che la Corte di Giustizia era già intervenuta il 18 maggio 2022 (nella causa C - 450/21), osservando che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego"
(punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), …, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di comparabilità
(punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato. In definitiva la Corte di Giustizia ha fatto riferimento a principi cardine già rinvenibili nella Direttiva 1999/70/CE ed alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla stessa e la Suprema Corte era vincolata al dictum della Corte sovranazionale.
Ne discende, allora, che alla data del 26 giugno 2023 la questione dedotta in giudizio dalla era stata già definitivamente risolta in senso favorevole ai docenti a tempo determinato, Pt_1
per cui la motivazione del primo Giudice, a corredo della contestata compensazione integrale, non poteva avere fondamento, anche in un più flessibile ambito di valutazione della compensazione delle spese.
Pertanto, la Corte, alla luce dei principi menzionati e dei fatti di causa, ritiene di dare rilievo alla soccombenza del (non potendo più la questione di massima definirsi opinabile), CP_1
reputa, però, parimenti significativo, ai fini di una parziale compensazione, che per l'accoglimento integrale della domanda fosse dirimente l'interpretazione normativa conferita dalla Suprema Corte nella sentenza n. 29961 del 2023; la pronunzia, infatti, interveniva (in data
27.10.2023) dopo il deposito del ricorso di primo grado (in data 26.06.2023) e, tra l'altro, chiariva l'aspetto della perenzione dell'azione per effetto della mancata richiesta del beneficio nel biennio previsto dal DPCM del 28.11.2016, su cui molti giudici di merito avevano basato il rigetto di talune annualità.
Dunque, si ritiene di compensare per metà le spese di lite del primo grado, con condanna della parte appellata al pagamento della residua metà, nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione. Per le stesse ragioni anche le spese del presente grado si compensano per metà, con liquidazione della residua metà nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa per metà le spese di lite del primo grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida in euro 660,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione;
compensa per metà le spese di lite del presente grado e condanna la parte appellata al pagamento della residua metà che liquida in euro 180,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione.
Napoli, 4.03.2025
Il Cons. rel. est. Il Presidente