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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/09/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
(Segue verbale dell'udienza del 24 settembre 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6657 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata degli avv.ti Nicolino Garau e Annalisa Usala, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine della citazione
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Daniela Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24 luglio 2018, ha convenuto Parte_1 in giudizio la per sentir dichiarare risolto per gravi difetti di Controparte_1 funzionamento del veicolo acquistato nuovo il contratto concluso tra le parti nel mese di novembre 2011, avente ad oggetto la Fiat Panda diesel con targa
EJ651WK, e per sentir condannare la convenuta, altresì, al risarcimento dei danni, per la somma di Euro 20.310,48, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre a
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interessi legali e rivalutazione monetaria, deducendo il manifestarsi di anomalie già un mese dopo l'acquisto dell'autovettura e lo svolgimento di una serie di ricoveri in autofficina per difetti denunciati e riconosciuti, non del tutto eliminabili.
Si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_1 pregiudiziale la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e in via preliminare la decadenza e la prescrizione per decorso dei relativi termini, contestando nel merito la sussistenza dei presunti difetti e concludendo per il rigetto di tutte le domande.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, nonché acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali;
nella propria, la convenuta ha chiesto anche la condanna per lite temeraria.
***
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. L'attrice ha esposto quanto segue: che la medesima, dopo aver acquistato analoga autovettura a benzina, pattuiva la sostituzione con altra a diesel, acquistando così, nel mese di novembre 2011, il veicolo in questione, al prezzo di Euro 13.425,00, a mezzo di prestito da estinguere in 84 rate;
che l'acquirente, dietro corrispettivo, otteneva di estendere la garanzia per altri 2 anni;
che dopo solo un mese dall'acquisto, sin dal mese di dicembre 2011, si manifestavano anomalie di funzionamento nella parte elettrica dell'autovettura, per cui essa veniva ricoverata presso l'officina della convenuta, per un intervento alla spia code; che l'autovettura, successivamente, subiva una serie di ricoveri nella stessa officina, dal 26 luglio 2012 al 10 febbraio 2016; che per i successivi interventi, invece, veniva ricoverata presso altre officine autorizzate;
che tutti i vizi venivano prontamente denunciati dall'attrice e riconosciuti dalla convenuta, la quale provvedeva alla riparazione, anche se poi i medesimi vizi si ripresentavano;
che, con raccomandata del 12 novembre 2015, veniva richiesta la
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risoluzione del contratto e la risoluzione delle somme;
che con accertamento tecnico preventivo si rilevavano difetti alla spia code, alle candelette, all'abitacolo ed alle porte posteriori, eliminabili al costo complessivo di Euro 3.566,00, comprensivo di ricambi e manodopera;
che il consulente riteneva eliminabili, comunque, solo alcuni difetti;
che per queste ragioni si richiede la risoluzione contrattuale e la restituzione delle somme, precisamente l'importo finanziato, fino all'ultima rata, di Euro 18.295,48, le spese sostenute per le riparazioni di Euro
438,00 e la somma pagata per l'estensione della garanzia di Euro 225,00.
1.2. La convenuta ha esposto in replica quanto segue: che l'attrice incorreva nella decadenza per la denuncia dei vizi e nella prescrizione dell'azione nei confronti della venditrice a seguito del decorso dei relativi termini;
che il presunto vizio alla parte elettrica, se anche si fosse manifestato, nel mese di dicembre 2011, non veniva mai denunciato alla convenuta;
che il veicolo, inoltre, nemmeno veniva ricoverato presso la sua officina, allora, per l'intervento descritto;
che in occasione dei ricoveri, invece, non venivano evidenziate anomalie, nulla denunciava l'attrice e nulla veniva riconosciuto dalla convenuta, senza alcun riconoscimento di responsabilità; che anche l'accertamento tecnico preventivo riconduceva le anomalie a difetto di manutenzione, e non a vizi funzionali;
che la prima diffida interveniva ben quattro anni dopo l'acquisto dell'autovettura, per cui i termini per denunciare ed agire in giudizio erano ampiamente decorsi;
che nessun addebito, comunque, poteva essere mosso per vizi genetici, se mai esistiti, dato che l'altra parte aveva utilizzato il veicolo per oltre sette anni e i presunti vizi, perciò, non potevano considerarsi gravi, tali da determinare la risoluzione del contratto;
che l'autovettura, peraltro, subiva, ad opera dell'attrice, un reset della centralina, nel mese di febbraio 2017, ossia due mesi prima dell'inizio delle operazioni peritali, con la conseguente nullità della consulenza ed inattendibilità dei risultati;
che il consulente, in ogni caso, non stabiliva con certezza le cause di alcuni problemi, né se si trattasse di difetti genetici o legati a difetto di manutenzione o usura;
che la citazione, oltretutto, sarebbe affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, in relazione all'unilaterale
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intervento sulla centralina.
2. L'eccezione pregiudiziale di nullità della citazione è manifestamente infondata, perché l'attrice ha specificato le statuizioni richieste e i risultati con esse perseguiti e non ha dato causa ad alcuna indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per ragioni inerenti alle difese di merito o preliminari di merito della convenuta.
3. Le domande, nel silenzio delle parti sulla questione qualificatoria, sono riconducibili alla garanzia per difetti di conformità di un bene di consumo, come conseguenza della qualità di consumatrice da riconoscere in capo all'attrice, in quanto determinatasi all'acquisto del veicolo per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta.
4. Le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione sono la seconda infondata e la prima, invece, fondata.
4.1. Nell'ambito della garanzia legale di conformità per la vendita dei beni di consumo, a norma dell'art. 132 del D.Lgs. n. 206 del 2005, recante il codice del consumo, secondo il testo applicabile ratione temporis, la responsabilità del venditore è limitata nel tempo ai difetti di conformità che si manifestino entro il termine di due anni dalla consegna (comma 1). Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già in quel momento, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del difetto (comma 3). I diritti del consumatore sono soggetti a decadenza, se il difetto di conformità non è denunciato entro il termine di due mesi dalla scoperta, a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato (comma 2). Le azioni, poi, sono soggette a prescrizione, nel termine di ventisei mesi dalla consegna, a meno che il difetto sia stato dolosamente occultato;
il consumatore, ove convenuto per l'esecuzione del contratto, comunque, può far valere sempre il proprio diritto, purché il difetto di conformità sia stato denunciato tempestivamente (comma 4).
4.2. Nella specie, l'attrice ha affermato di aver prontamente denunciato i vizi del bene acquistato e, comunque, di averne conseguito il riconoscimento
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dall'altra parte;
la convenuta, di contro, ha eccepito il decorso dei termini, decadenziale e prescrizionale, negando di aver riconosciuto alcun difetto.
4.3. Iniziando dai primi presupposti, è da osservare che la questione relativa alla determinazione del contenuto della garanzia precede, in ordine logico, quella relativa alla valutazione dei termini cui è soggetta e, nel caso concreto, è comprovato che le parti, poco prima della scadenza del termine legale, avessero convenuto di estendere il periodo di copertura di altri due anni, dando luogo ad una garanzia convenzionale, con durata di ventisei mesi per legge ed altri ventiquattro mesi per patto posteriore al contratto.
4.4. Andando a verificare le condizioni per l'esercizio dei diritti fatti valere, bisogna stabilire, anzitutto, quando fosse intervenuta la consegna del veicolo, ai fini della decorrenza, e la data di inizio della garanzia si trova chiaramente indicata al 24 novembre 2011, in tutti i fogli di accettazione in officina. Inoltre, bisogna stabilire se e quando fosse intervenuta la denuncia dei singoli difetti esposti nell'atto introduttivo del giudizio. In base a quello che risulta sempre dai fogli di accettazione in officina, allorché l'autovettura veniva presentata con richieste di riparazione, presso la convenuta, l'attrice personalmente segnalava per la prima volta, senza contare le segnalazioni successive alla prima, la presenza dei seguenti difetti: l'accensione in marcia della spia code il 26 luglio 2012;
l'accensione della spia di avaria al motore il 9 aprile 2013; la fumosità eccessiva dal vano del motore il 5 agosto 2013; la perdita di antigelo il 15 ottobre 2013; la rumorosità della pompa del carburante e dell'alzavetro dal lato passeggero anteriore il 20 novembre 2013; la rumorosità dello sfiato nella parte posteriore il
26 marzo 2014; il mancato avviamento dell'autovettura il 22 agosto 2014; la rumorosità delle porte e l'errata indicazione di apertura anche se chiuse l'11 settembre 2014; la perdita di verniciatura alle barre portatutto il 4 dicembre 2014; la rumorosità della pompa del carburante il 26 gennaio 2015; l'accensione della spia delle candelette in marcia e l'infiltrazione d'acqua nell'abitacolo il 9 ottobre
2015; l'accensione della spia del rifornimento anche con carburante a sufficienza il 10 dicembre 2015; la sostituzione del rivestimento della parte posteriore e la
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presenza di macchie nel sedile posteriore il 10 febbraio 2016. Con lettera raccomandata del 12 novembre 2015, ricevuta il 18 novembre 2015, infine,
l'attrice per il tramite del legale denunciava i difetti dell'autovettura già segnalati in occasione di ciascun ingresso in officina e, al contempo, preannunciava l'esercizio delle azioni di risoluzione del contratto, restituzione delle somme e risarcimento dei danni.
4.5. Alla luce di quanto precede, mentre si deve ritenere tempestivo l'esercizio delle azioni di garanzia, con la notifica della citazione il 24 luglio
2018, essendosi la prescrizione interrotta per effetto della diffida, prima del decorso di due mesi e quattro anni dalla consegna, ed avendo da quel momento cominciato a decorrere un nuovo termine, al contrario si deve ritenere la denuncia tardivamente formulata, in riferimento a tutti i difetti di conformità, non essendo stata offerta dalla compratrice la prova non solo di aver lamentato nel corso del tempo i singoli difetti, ma di averli denunciati alla venditrice entro due mesi dalla scoperta, e non oltre, quindi la prova della tempestività della denuncia, anche in forma verbale, al più tardi nei due mesi successivi alla scoperta.
4.6. Unicamente quest'ultima è da assumere come dies a quo, cioè il momento determinante, a decorrere dal quale diveniva possibile una consapevole denuncia e, di seguito, una prudente domanda giudiziale, con riguardo ad eventuali difetti non apparenti e non percepibili dall'esterno, ma occulti ed emersi in un momento intermedio tra la data di consegna e la data di denuncia. Tuttavia, la segnalazione volta per volta fatta in officina ai preposti della venditrice, anche a volerla equiparare alla denuncia, non coincide necessariamente con la scoperta, nemmeno allegata, anzi logicamente la segue, tant'è che il principale difetto in questione, espressivo di un più ampio malfunzionamento del veicolo nella parte elettrica, per ammissione dell'acquirente nella citazione, si era manifestato già nel mese di dicembre 2011, a fronte della prima segnalazione ricevuta e documentata molto dopo e solo a far data dal 26 luglio 2012, senza alcun precedente ricovero né doglianza. Come momento della effettiva scoperta, d'altronde, non era necessario attendere l'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo,
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promosso il 30 novembre 2016 e concluso il 7 febbraio 2018, al fine di raggiungere la piena conoscenza dell'esistenza ed entità dei difetti denunciati e dell'imputabilità degli stessi sotto il profilo causale alle condizioni del veicolo consegnato rispetto al contratto di vendita, tant'è che la missiva con cui si dichiarava la volontà di agire in giudizio per lo scioglimento del rapporto in base ai difetti contestualmente denunciati era stata recapitata già il 18 novembre 2015, in data di gran lunga anteriore al ricorso per accertamento tecnico preventivo, sul presupposto necessario, già allora, di una pretesa fondata non su meri sospetti, ma su una sufficiente cognizione dei difetti, nella loro presunta gravità ed origine.
4.7. Quanto all'invocata dispensa dal termine decadenziale, infine, va esclusa la configurabilità di alcun riconoscimento del diritto, il quale doveva provenire dal legale rappresentante della società, cioè dal soggetto titolare dei poteri dispositivi, e consistere, comunque, in atti giuridici idonei e diretti in modo inequivoco a riconoscere l'esistenza di difetti, cioè non limitati alla semplice ricezione di lamentele in officina, ma tradotti in interventi riparatori ad esse collegati e confermativi, non risultanti con certezza, però, dalle schede prodotte.
4.8. Ne consegue la decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia.
5. La domanda di risoluzione del contratto, anche per altra ed autonoma ragione, è infondata.
5.1. Il D.Lgs. n. 206 del 2005, recante il codice del consumo, secondo il testo applicabile ratione temporis, in materia di vendita di beni di consumo, dopo aver equiparato ai contratti di vendita, nell'art. 128, i contratti di permuta, di somministrazione, di appalto e di opera, nonché tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo, pone a carico del venditore, nell'art. 129, l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
(comma 1). Si considerano conformi i beni che: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di beni dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche
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specifiche; d) sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e accettato dal venditore anche per fatti concludenti (comma 2). Il difetto di conformità è escluso se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza oppure se il difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore (comma 3).
5.2. Nell'ambito della garanzia legale di conformità per la vendita dei beni di consumo, l'art. 130, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna (comma 1), attribuisce al consumatore il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene acquistato, mediante riparazione o sostituzione, ovvero alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (comma 2). Il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine dalla richiesta, tenuto conto della natura del bene e dello scopo dell'acquisto; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore (comma 7). Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene (comma 8).
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore altro rimedio, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia ancora richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio (comma 9).
Non dà diritto alla risoluzione del contratto un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è possibile o è eccessivamente onerosa la riparazione o la sostituzione (comma 10).
5.3. Nella specie, l'attrice ha domandato la risoluzione del contratto, assumendo la gravità dei difetti denunciati ed il continuo ripresentarsi dei medesimi;
di contro, la convenuta ha contestato la sussistenza di alcun difetto
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originario e, comunque, di alcun difetto talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto.
5.4. Ciò premesso, si pone la necessità di verificare quali difetti di conformità tra quelli denunciati non siano stati riparati e quali di questi possano condurre al rimedio maggiore della risoluzione contrattuale.
5.5. A tal fine, premesso che il reset di una delle centraline in data anteriore e prossima all'inizio delle operazioni peritali non ha alterato significativamente, né a favore dell'interessata, lo stato del veicolo, facendo scomparire solo temporaneamente le spie di segnalazione nel quadro degli strumenti, e premesso, altresì, che il consulente tecnico nominato d'ufficio ha sottoposto il veicolo ad una diagnosi elettronica completa di tutte le centraline, presso altra officina autorizzata, e ha risposto ai quesiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici e giuridici, senza alcuna nullità, è necessario rilevare che i difetti presenti attualmente o, almeno, all'epoca delle indagini, circoscritti all'accensione della spia code, all'accensione della spia delle candelette, all'infiltrazione d'acqua nell'abitacolo e all'eccessivo rumore degli sportelli posteriori, in totale quattro, sono tutti eliminabili, mediante l'esecuzione di alcuni interventi sostitutivi, con oneri quantificabili, per ricambi e manodopera, nella somma complessiva di Euro
3.566,00, in base a quello che risulta dalla relazione di consulenza, richiamata dalla citazione;
nella relazione stessa, peraltro, si dà conto chiaramente di come il problema dell'umidità nell'abitacolo trovi causa di solito nel distacco della guarnizione del cristallo anteriore e il problema della rumorosità delle cerniere delle portiere posteriori possa ripresentarsi in funzione dell'uso dell'autovettura.
5.6. Alla stregua dei risultati istruttori, tutti considerati e valutati nel complesso, quindi tenuto conto non solo dell'accertamento tecnico preventivo, ma di tutti gli elementi acquisiti al processo, anche in relazione alla protratta utilizzazione dell'autovettura, ancora marciante, e alle spese di riparazione rapportate al presumibile valore del veicolo, non antieconomiche al momento della richiesta di risoluzione, anche ad ammettere la preesistenza al momento della consegna, anziché la sopravvenienza per effetto dell'usura del veicolo, si
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deve ritenere non assolto l'onere della prova della presenza di difetti di conformità per i quali la riparazione o la sostituzione sia impossibile o eccessivamente onerosa ed accertata, invece, l'esistenza di difetti esclusivamente di lieve entità, i quali, così secondo il principio generale sull'importanza dell'inadempimento come secondo la disciplina speciale per la garanzia nella vendita, anche di beni di consumo, sono insufficienti per accogliere l'azione redibitoria, non essendo tali da rendere il veicolo, anche se in qualche misura difettoso, del tutto inadatto alla sua destinazione.
5.7. Non sussiste, pertanto, alcun grave difetto e, di conseguenza, non è giustificata la risoluzione del contratto.
6. La domanda di risarcimento dei danni, qualificabile per la gran parte come azione di ripetizione d'indebito, oltre che infondata, è anche inammissibile per difetto di legittimazione passiva, perché la convenuta non viene indicata come accipiens, rispetto ai ratei di cui si esige la restituzione, bensì come destinataria del finanziamento erogato da un terzo (Compass s.p.a.), società finanziaria intervenuta per conto di chi in questa sede ha agito come solvens.
7. La domanda di risarcimento dei danni, nella restante parte, per ulteriore ragione, è anche manifestamente infondata, perché non è stato allegato né provato il prodursi di alcun pregiudizio, nel patrimonio di una delle parti, ed il nesso causale rispetto a eventuali oneri di riparazione per difetti di conformità dell'autovettura acquistata, anziché esigenze di manutenzione comuni a qualunque veicolo, come suggerito dalla descrizione degli interventi nelle ricevute prodotte.
8. Conclusivamente, le domande vanno tutte respinte.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al contratto in contestazione ed al più ampio disputatum, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di istruzione preventiva in relazione alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
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2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 9 (parametri previgenti), secondo scaglione, e tabella n. 2 (parametri in vigore), terzo scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
10. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un esito processuale di totale soccombenza di una parte, un contegno connotato da dolo o colpa grave oppure un abuso del processo, escluso dal carattere non pretestuoso delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attrice al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di istruzione preventiva in Euro 2.225,00, a titolo di compensi, e per il giudizio di merito in Euro 5.077,00, a titolo di compensi, in ogni caso oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 24 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 24 settembre 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 6657 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1 elettronica certificata degli avv.ti Nicolino Garau e Annalisa Usala, che la rappresentano e difendono per procura speciale a margine della citazione
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Daniela Garau, che la rappresenta e difende per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 24 luglio 2018, ha convenuto Parte_1 in giudizio la per sentir dichiarare risolto per gravi difetti di Controparte_1 funzionamento del veicolo acquistato nuovo il contratto concluso tra le parti nel mese di novembre 2011, avente ad oggetto la Fiat Panda diesel con targa
EJ651WK, e per sentir condannare la convenuta, altresì, al risarcimento dei danni, per la somma di Euro 20.310,48, ovvero quella diversa ritenuta di giustizia, oltre a
1 (Segue verbale dell'udienza del 24 settembre 2025)
interessi legali e rivalutazione monetaria, deducendo il manifestarsi di anomalie già un mese dopo l'acquisto dell'autovettura e lo svolgimento di una serie di ricoveri in autofficina per difetti denunciati e riconosciuti, non del tutto eliminabili.
Si è costituita in giudizio la eccependo in via Controparte_1 pregiudiziale la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto della domanda e in via preliminare la decadenza e la prescrizione per decorso dei relativi termini, contestando nel merito la sussistenza dei presunti difetti e concludendo per il rigetto di tutte le domande.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, nonché acquisizione del fascicolo relativo al procedimento di accertamento tecnico preventivo.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali;
nella propria, la convenuta ha chiesto anche la condanna per lite temeraria.
***
1. I termini della controversia sono i seguenti.
1.1. L'attrice ha esposto quanto segue: che la medesima, dopo aver acquistato analoga autovettura a benzina, pattuiva la sostituzione con altra a diesel, acquistando così, nel mese di novembre 2011, il veicolo in questione, al prezzo di Euro 13.425,00, a mezzo di prestito da estinguere in 84 rate;
che l'acquirente, dietro corrispettivo, otteneva di estendere la garanzia per altri 2 anni;
che dopo solo un mese dall'acquisto, sin dal mese di dicembre 2011, si manifestavano anomalie di funzionamento nella parte elettrica dell'autovettura, per cui essa veniva ricoverata presso l'officina della convenuta, per un intervento alla spia code; che l'autovettura, successivamente, subiva una serie di ricoveri nella stessa officina, dal 26 luglio 2012 al 10 febbraio 2016; che per i successivi interventi, invece, veniva ricoverata presso altre officine autorizzate;
che tutti i vizi venivano prontamente denunciati dall'attrice e riconosciuti dalla convenuta, la quale provvedeva alla riparazione, anche se poi i medesimi vizi si ripresentavano;
che, con raccomandata del 12 novembre 2015, veniva richiesta la
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risoluzione del contratto e la risoluzione delle somme;
che con accertamento tecnico preventivo si rilevavano difetti alla spia code, alle candelette, all'abitacolo ed alle porte posteriori, eliminabili al costo complessivo di Euro 3.566,00, comprensivo di ricambi e manodopera;
che il consulente riteneva eliminabili, comunque, solo alcuni difetti;
che per queste ragioni si richiede la risoluzione contrattuale e la restituzione delle somme, precisamente l'importo finanziato, fino all'ultima rata, di Euro 18.295,48, le spese sostenute per le riparazioni di Euro
438,00 e la somma pagata per l'estensione della garanzia di Euro 225,00.
1.2. La convenuta ha esposto in replica quanto segue: che l'attrice incorreva nella decadenza per la denuncia dei vizi e nella prescrizione dell'azione nei confronti della venditrice a seguito del decorso dei relativi termini;
che il presunto vizio alla parte elettrica, se anche si fosse manifestato, nel mese di dicembre 2011, non veniva mai denunciato alla convenuta;
che il veicolo, inoltre, nemmeno veniva ricoverato presso la sua officina, allora, per l'intervento descritto;
che in occasione dei ricoveri, invece, non venivano evidenziate anomalie, nulla denunciava l'attrice e nulla veniva riconosciuto dalla convenuta, senza alcun riconoscimento di responsabilità; che anche l'accertamento tecnico preventivo riconduceva le anomalie a difetto di manutenzione, e non a vizi funzionali;
che la prima diffida interveniva ben quattro anni dopo l'acquisto dell'autovettura, per cui i termini per denunciare ed agire in giudizio erano ampiamente decorsi;
che nessun addebito, comunque, poteva essere mosso per vizi genetici, se mai esistiti, dato che l'altra parte aveva utilizzato il veicolo per oltre sette anni e i presunti vizi, perciò, non potevano considerarsi gravi, tali da determinare la risoluzione del contratto;
che l'autovettura, peraltro, subiva, ad opera dell'attrice, un reset della centralina, nel mese di febbraio 2017, ossia due mesi prima dell'inizio delle operazioni peritali, con la conseguente nullità della consulenza ed inattendibilità dei risultati;
che il consulente, in ogni caso, non stabiliva con certezza le cause di alcuni problemi, né se si trattasse di difetti genetici o legati a difetto di manutenzione o usura;
che la citazione, oltretutto, sarebbe affetta da nullità per indeterminatezza dell'oggetto della domanda, in relazione all'unilaterale
3 (Segue verbale dell'udienza del 24 settembre 2025)
intervento sulla centralina.
2. L'eccezione pregiudiziale di nullità della citazione è manifestamente infondata, perché l'attrice ha specificato le statuizioni richieste e i risultati con esse perseguiti e non ha dato causa ad alcuna indeterminatezza dell'oggetto della domanda, per ragioni inerenti alle difese di merito o preliminari di merito della convenuta.
3. Le domande, nel silenzio delle parti sulla questione qualificatoria, sono riconducibili alla garanzia per difetti di conformità di un bene di consumo, come conseguenza della qualità di consumatrice da riconoscere in capo all'attrice, in quanto determinatasi all'acquisto del veicolo per scopi estranei all'attività professionale eventualmente svolta.
4. Le eccezioni preliminari di decadenza e prescrizione sono la seconda infondata e la prima, invece, fondata.
4.1. Nell'ambito della garanzia legale di conformità per la vendita dei beni di consumo, a norma dell'art. 132 del D.Lgs. n. 206 del 2005, recante il codice del consumo, secondo il testo applicabile ratione temporis, la responsabilità del venditore è limitata nel tempo ai difetti di conformità che si manifestino entro il termine di due anni dalla consegna (comma 1). Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna esistessero già in quel momento, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o del difetto (comma 3). I diritti del consumatore sono soggetti a decadenza, se il difetto di conformità non è denunciato entro il termine di due mesi dalla scoperta, a meno che il venditore abbia riconosciuto l'esistenza del difetto o lo abbia occultato (comma 2). Le azioni, poi, sono soggette a prescrizione, nel termine di ventisei mesi dalla consegna, a meno che il difetto sia stato dolosamente occultato;
il consumatore, ove convenuto per l'esecuzione del contratto, comunque, può far valere sempre il proprio diritto, purché il difetto di conformità sia stato denunciato tempestivamente (comma 4).
4.2. Nella specie, l'attrice ha affermato di aver prontamente denunciato i vizi del bene acquistato e, comunque, di averne conseguito il riconoscimento
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dall'altra parte;
la convenuta, di contro, ha eccepito il decorso dei termini, decadenziale e prescrizionale, negando di aver riconosciuto alcun difetto.
4.3. Iniziando dai primi presupposti, è da osservare che la questione relativa alla determinazione del contenuto della garanzia precede, in ordine logico, quella relativa alla valutazione dei termini cui è soggetta e, nel caso concreto, è comprovato che le parti, poco prima della scadenza del termine legale, avessero convenuto di estendere il periodo di copertura di altri due anni, dando luogo ad una garanzia convenzionale, con durata di ventisei mesi per legge ed altri ventiquattro mesi per patto posteriore al contratto.
4.4. Andando a verificare le condizioni per l'esercizio dei diritti fatti valere, bisogna stabilire, anzitutto, quando fosse intervenuta la consegna del veicolo, ai fini della decorrenza, e la data di inizio della garanzia si trova chiaramente indicata al 24 novembre 2011, in tutti i fogli di accettazione in officina. Inoltre, bisogna stabilire se e quando fosse intervenuta la denuncia dei singoli difetti esposti nell'atto introduttivo del giudizio. In base a quello che risulta sempre dai fogli di accettazione in officina, allorché l'autovettura veniva presentata con richieste di riparazione, presso la convenuta, l'attrice personalmente segnalava per la prima volta, senza contare le segnalazioni successive alla prima, la presenza dei seguenti difetti: l'accensione in marcia della spia code il 26 luglio 2012;
l'accensione della spia di avaria al motore il 9 aprile 2013; la fumosità eccessiva dal vano del motore il 5 agosto 2013; la perdita di antigelo il 15 ottobre 2013; la rumorosità della pompa del carburante e dell'alzavetro dal lato passeggero anteriore il 20 novembre 2013; la rumorosità dello sfiato nella parte posteriore il
26 marzo 2014; il mancato avviamento dell'autovettura il 22 agosto 2014; la rumorosità delle porte e l'errata indicazione di apertura anche se chiuse l'11 settembre 2014; la perdita di verniciatura alle barre portatutto il 4 dicembre 2014; la rumorosità della pompa del carburante il 26 gennaio 2015; l'accensione della spia delle candelette in marcia e l'infiltrazione d'acqua nell'abitacolo il 9 ottobre
2015; l'accensione della spia del rifornimento anche con carburante a sufficienza il 10 dicembre 2015; la sostituzione del rivestimento della parte posteriore e la
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presenza di macchie nel sedile posteriore il 10 febbraio 2016. Con lettera raccomandata del 12 novembre 2015, ricevuta il 18 novembre 2015, infine,
l'attrice per il tramite del legale denunciava i difetti dell'autovettura già segnalati in occasione di ciascun ingresso in officina e, al contempo, preannunciava l'esercizio delle azioni di risoluzione del contratto, restituzione delle somme e risarcimento dei danni.
4.5. Alla luce di quanto precede, mentre si deve ritenere tempestivo l'esercizio delle azioni di garanzia, con la notifica della citazione il 24 luglio
2018, essendosi la prescrizione interrotta per effetto della diffida, prima del decorso di due mesi e quattro anni dalla consegna, ed avendo da quel momento cominciato a decorrere un nuovo termine, al contrario si deve ritenere la denuncia tardivamente formulata, in riferimento a tutti i difetti di conformità, non essendo stata offerta dalla compratrice la prova non solo di aver lamentato nel corso del tempo i singoli difetti, ma di averli denunciati alla venditrice entro due mesi dalla scoperta, e non oltre, quindi la prova della tempestività della denuncia, anche in forma verbale, al più tardi nei due mesi successivi alla scoperta.
4.6. Unicamente quest'ultima è da assumere come dies a quo, cioè il momento determinante, a decorrere dal quale diveniva possibile una consapevole denuncia e, di seguito, una prudente domanda giudiziale, con riguardo ad eventuali difetti non apparenti e non percepibili dall'esterno, ma occulti ed emersi in un momento intermedio tra la data di consegna e la data di denuncia. Tuttavia, la segnalazione volta per volta fatta in officina ai preposti della venditrice, anche a volerla equiparare alla denuncia, non coincide necessariamente con la scoperta, nemmeno allegata, anzi logicamente la segue, tant'è che il principale difetto in questione, espressivo di un più ampio malfunzionamento del veicolo nella parte elettrica, per ammissione dell'acquirente nella citazione, si era manifestato già nel mese di dicembre 2011, a fronte della prima segnalazione ricevuta e documentata molto dopo e solo a far data dal 26 luglio 2012, senza alcun precedente ricovero né doglianza. Come momento della effettiva scoperta, d'altronde, non era necessario attendere l'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo,
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promosso il 30 novembre 2016 e concluso il 7 febbraio 2018, al fine di raggiungere la piena conoscenza dell'esistenza ed entità dei difetti denunciati e dell'imputabilità degli stessi sotto il profilo causale alle condizioni del veicolo consegnato rispetto al contratto di vendita, tant'è che la missiva con cui si dichiarava la volontà di agire in giudizio per lo scioglimento del rapporto in base ai difetti contestualmente denunciati era stata recapitata già il 18 novembre 2015, in data di gran lunga anteriore al ricorso per accertamento tecnico preventivo, sul presupposto necessario, già allora, di una pretesa fondata non su meri sospetti, ma su una sufficiente cognizione dei difetti, nella loro presunta gravità ed origine.
4.7. Quanto all'invocata dispensa dal termine decadenziale, infine, va esclusa la configurabilità di alcun riconoscimento del diritto, il quale doveva provenire dal legale rappresentante della società, cioè dal soggetto titolare dei poteri dispositivi, e consistere, comunque, in atti giuridici idonei e diretti in modo inequivoco a riconoscere l'esistenza di difetti, cioè non limitati alla semplice ricezione di lamentele in officina, ma tradotti in interventi riparatori ad esse collegati e confermativi, non risultanti con certezza, però, dalle schede prodotte.
4.8. Ne consegue la decadenza dalla garanzia per tardività della denuncia.
5. La domanda di risoluzione del contratto, anche per altra ed autonoma ragione, è infondata.
5.1. Il D.Lgs. n. 206 del 2005, recante il codice del consumo, secondo il testo applicabile ratione temporis, in materia di vendita di beni di consumo, dopo aver equiparato ai contratti di vendita, nell'art. 128, i contratti di permuta, di somministrazione, di appalto e di opera, nonché tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo, pone a carico del venditore, nell'art. 129, l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita
(comma 1). Si considerano conformi i beni che: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di beni dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche
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specifiche; d) sono idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e accettato dal venditore anche per fatti concludenti (comma 2). Il difetto di conformità è escluso se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza oppure se il difetto deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore (comma 3).
5.2. Nell'ambito della garanzia legale di conformità per la vendita dei beni di consumo, l'art. 130, per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna (comma 1), attribuisce al consumatore il diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene acquistato, mediante riparazione o sostituzione, ovvero alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto (comma 2). Il consumatore può chiedere, a sua scelta, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un congruo termine dalla richiesta, tenuto conto della natura del bene e dello scopo dell'acquisto; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore (comma 7). Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene (comma 8).
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore altro rimedio, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia ancora richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio (comma 9).
Non dà diritto alla risoluzione del contratto un difetto di conformità di lieve entità, per il quale non è possibile o è eccessivamente onerosa la riparazione o la sostituzione (comma 10).
5.3. Nella specie, l'attrice ha domandato la risoluzione del contratto, assumendo la gravità dei difetti denunciati ed il continuo ripresentarsi dei medesimi;
di contro, la convenuta ha contestato la sussistenza di alcun difetto
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originario e, comunque, di alcun difetto talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto.
5.4. Ciò premesso, si pone la necessità di verificare quali difetti di conformità tra quelli denunciati non siano stati riparati e quali di questi possano condurre al rimedio maggiore della risoluzione contrattuale.
5.5. A tal fine, premesso che il reset di una delle centraline in data anteriore e prossima all'inizio delle operazioni peritali non ha alterato significativamente, né a favore dell'interessata, lo stato del veicolo, facendo scomparire solo temporaneamente le spie di segnalazione nel quadro degli strumenti, e premesso, altresì, che il consulente tecnico nominato d'ufficio ha sottoposto il veicolo ad una diagnosi elettronica completa di tutte le centraline, presso altra officina autorizzata, e ha risposto ai quesiti con motivazione esauriente ed esente da vizi logici e giuridici, senza alcuna nullità, è necessario rilevare che i difetti presenti attualmente o, almeno, all'epoca delle indagini, circoscritti all'accensione della spia code, all'accensione della spia delle candelette, all'infiltrazione d'acqua nell'abitacolo e all'eccessivo rumore degli sportelli posteriori, in totale quattro, sono tutti eliminabili, mediante l'esecuzione di alcuni interventi sostitutivi, con oneri quantificabili, per ricambi e manodopera, nella somma complessiva di Euro
3.566,00, in base a quello che risulta dalla relazione di consulenza, richiamata dalla citazione;
nella relazione stessa, peraltro, si dà conto chiaramente di come il problema dell'umidità nell'abitacolo trovi causa di solito nel distacco della guarnizione del cristallo anteriore e il problema della rumorosità delle cerniere delle portiere posteriori possa ripresentarsi in funzione dell'uso dell'autovettura.
5.6. Alla stregua dei risultati istruttori, tutti considerati e valutati nel complesso, quindi tenuto conto non solo dell'accertamento tecnico preventivo, ma di tutti gli elementi acquisiti al processo, anche in relazione alla protratta utilizzazione dell'autovettura, ancora marciante, e alle spese di riparazione rapportate al presumibile valore del veicolo, non antieconomiche al momento della richiesta di risoluzione, anche ad ammettere la preesistenza al momento della consegna, anziché la sopravvenienza per effetto dell'usura del veicolo, si
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deve ritenere non assolto l'onere della prova della presenza di difetti di conformità per i quali la riparazione o la sostituzione sia impossibile o eccessivamente onerosa ed accertata, invece, l'esistenza di difetti esclusivamente di lieve entità, i quali, così secondo il principio generale sull'importanza dell'inadempimento come secondo la disciplina speciale per la garanzia nella vendita, anche di beni di consumo, sono insufficienti per accogliere l'azione redibitoria, non essendo tali da rendere il veicolo, anche se in qualche misura difettoso, del tutto inadatto alla sua destinazione.
5.7. Non sussiste, pertanto, alcun grave difetto e, di conseguenza, non è giustificata la risoluzione del contratto.
6. La domanda di risarcimento dei danni, qualificabile per la gran parte come azione di ripetizione d'indebito, oltre che infondata, è anche inammissibile per difetto di legittimazione passiva, perché la convenuta non viene indicata come accipiens, rispetto ai ratei di cui si esige la restituzione, bensì come destinataria del finanziamento erogato da un terzo (Compass s.p.a.), società finanziaria intervenuta per conto di chi in questa sede ha agito come solvens.
7. La domanda di risarcimento dei danni, nella restante parte, per ulteriore ragione, è anche manifestamente infondata, perché non è stato allegato né provato il prodursi di alcun pregiudizio, nel patrimonio di una delle parti, ed il nesso causale rispetto a eventuali oneri di riparazione per difetti di conformità dell'autovettura acquistata, anziché esigenze di manutenzione comuni a qualunque veicolo, come suggerito dalla descrizione degli interventi nelle ricevute prodotte.
8. Conclusivamente, le domande vanno tutte respinte.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, determinato in base al contratto in contestazione ed al più ampio disputatum, e della complessiva attività svolta, per il procedimento di istruzione preventiva in relazione alle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e per il giudizio di merito in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del
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2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 9 (parametri previgenti), secondo scaglione, e tabella n. 2 (parametri in vigore), terzo scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
10. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un esito processuale di totale soccombenza di una parte, un contegno connotato da dolo o colpa grave oppure un abuso del processo, escluso dal carattere non pretestuoso delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attrice al rimborso, in favore della convenuta, delle spese di lite, che liquida per il procedimento di istruzione preventiva in Euro 2.225,00, a titolo di compensi, e per il giudizio di merito in Euro 5.077,00, a titolo di compensi, in ogni caso oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 24 settembre 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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