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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/12/2025, n. 2726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2726 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 234/2024; R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
ER UN in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 17 gennaio 2024 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 234 dell'anno 2022;
T R A
(C.F. elettivamente domiciliato in Massafra (Ta) alla via Parte_1 C.F._1
Brindisi nr. 9, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Sansonetti (C.F. ), dal C.F._2
quale viene rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(P. Iva ), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Misserini (CF: ), presso il cui studio C.F._3
è elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via Dario Lupo n. 32 come da documentazione in atti;
Appellato
Ove all'udienza del 21 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege
1 per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il sig. evocava il Parte_1 CP_1
innanzi al Giudice di Pace di Taranto, chiedendone la condanna al risarcimento del danno
[...]
assertivamente patito all'immobile di sua proprietà sito in Via F. Notaristefano n. 1 tra Via Salvo
D'Acquisto e Via Piave, ed attribuito ad infiltrazioni di umidità percolate nel sottosuolo dal cattivo stato di conservazione e manutenzione della strada comunale latistante. Premetteva di aver diffidato il ad eseguire i lavori necessari e che dopo un primo intervento nulla più era stato CP_1
realizzato tanto da costringere esso attore a promuovere il procedimento di A.T.P.
Si costituiva con comparsa di risposta il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Con sentenza n. 1946/2023 emessa in data 19 settembre 2023 nell'ambito del giudizio vertito sotto il numero 1401/2021 il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
[1) dichiara la parziale responsabilità del verificarsi dei danni Controparte_2
all'immobile di proprietà dell'attore e per lo effetto lo condanna al risarcimento del danno in favore del medesimo, liquidato in euro 600, oltre iva ed oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2)
condanna il convenuto ente al pagamento di un terzo delle spese di lite in favore dell'attore liquidate,
per la fase preventiva in euro 350 di cui euro 50 per esborsi ed euro 300 per compensi professionali,
oltre accessori come per legge e pone al definitivo carico delle parti al 50% il costo liquidato per l'intervento di Ctu in atti – per il giudizio di merito iin euro 470 di cui euro 70 per esborsi ed euro 400
per compensi professionali, oltre accessori come per legge.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. rassegnando le seguenti Parte_2
conclusioni:
[1. riformare la sentenza di primo grado ed accogliere l'appello;
2. accertare la responsabilità
esclusiva del e condannarlo al risarcimento dei danni pari ad € 4.130,00, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazioni;
3. condannare il al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
processuali di primo grado, di secondo grado, nonché di accertamento tecnico preventivo, in forma
2 integrale e rapportate allo scaglione di riferimento, oltre maggiorazioni di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
Così argomentava l'appellante le proprie richieste processuali: Parte_1
[I. Vizio di contraddittoria motivazione e di travisamento dei fatti. Secondo il giudice di prime cure
(testuale), “il tecnico incaricato che fotografa la situazione al momento dell'accertamento, a ben leggere la sua relazione esprime un mero giudizio di probabilità sul rapporto di causa effetto tra i fenomeni ritrovati e le infiltrazioni d'acqua verificatosi anni prima. Tutto ciò che dice e(') che sono presenti fenomeni di umidità di recente formazione alla base delle murature. Il tutto su locale seminterrato con differenza di quote dell'ordine di 4,5 metri. (ndr: adesso è il CTU che scrive) <possibile ritenere affermare che tali problematiche sono presenti sul lato sinistro dell'immobile, dal lato della via Salvo D'Acquisto .. e ricondicibili alle condizioni dell'asfalto della stesa via>> (qui terminano le affermazioni del CTU) “via che si constata con microlesioni e avvallamenti. Lo scrivente non è invece così certo di questo diretto rapporto di causa – effetto, e ne potrebbe essere altrimenti vista la vaghezza, non per incuria, ma per oggettiva impossibilità, di risalire al concreto apporto causale delle ipotizzate infiltrazioni di acqua meteorica della pubblica via. Quello che meno convince
è che l'umidità si osserva presente alla base delle murature del seminterrato e non sulla parte superiore ove ci si attenderebbe invece si possa manifestare, stante il dislivello di quota. Appare più
plausibile che la originaria infiltrazione, ora non più presente, atteso che il provvedeva alla CP_1
sistemazione dell'asfalto, abbia costituito solo una prima concausa dei danni localizzati e che siano comuqnue insiti alla struttura dell'immobile sotto posto al piano stradale ed a contatto permanente con il terreno vegetale” (pag. 2 rigo ottultimo e seguenti).
I.
1. Preliminarmente, non si comprende da quale reperto processuale il giudice ricavi che “la originaria infiltrazione, ora non più presente, atteso che il provvedeva alla sistemazione CP_1
dell'asfalto”; l'originaria infiltrazione è presente ancora oggi, alla data di redazione dell'appello. Il
manto stradale presenta crepe e fessure ancora oggi. I.
2. In secondo luogo, il CTU non esprime un giudizio di probabilità, ma di certezza: “ .. … in diverse parti dell'immobile sono presenti diffuse tracce di umidità di recente formazione alla base delle murature, con distacco dell'intonaco deumidificante.
3 Inoltre, su tutto il perimetro dell'immobile è presente un impianto di aereazione forzata, per evitare problemi di umidità di risalita, ma, le condizioni dell'asfalto sulla via S. D'Acquisto non essendo ottimali, permettono l'infiltrazioni delle acque meteoriche. Infatti dalla visione dei fotogrammi scattati dalla sottoscritta al momento delle operazioni peritali, è possibile notare avvallamenti e microlesioni in diversi punti sull'asfalto. Si precisa che tali problematiche sono presenti sul lato sinistro dell'immobile e cioè dal lato della via S. D'Acquisto, pertanto è possibile affermare che i danni presenti sono riconducibili alle condizioni dell'asfalto della stessa via Salvo D'Acquisto”. I.
3. Le trace di umidità sono maggiormente diffuse alla base del pavimento per due ragioni: 1) dall'esame delle fotografie dell'immobile, si evince che la muratura è tutta interessata nella sua altezza;
le infiltrazioni iniziano dalla parte superiore del muro, più prossimale al livello stradale, e … per gravità,
discendono sino a ristagnare alla base della muratura;
2) è lo stesso CTU a dare spiegazione: “su tutto il perimetro dell'immobile è presente un impianto di aereazione forzata, per evitare problemi di umidità di risalita” (terzultima pagina di CTU, rigo terzultimo). L'aria riscaladata sale, perchè
meno densa di quella fredda, è più leggera. Questo è un principio elementare, scolastico. Laddove
non fosse noto, bastava leggere le cognizioni tecniche del CTU e rimettersi a lui. I.
4. Il giudice avrebbe potuto ordinare una ispezione, una nuova consulenza tecnica, avrebbe potuto chiamare a chiarimenti il CTU, oppure ispezionare egli stesso la strada e l'immobile. Sicuramente, non avrebbe potuto emettere un verdetto di tal guisa, poiché, a questo punto, non convince neppure il verdetto di riconoscimento, a conti fatti, del ... 14% del danno, cioè € 600,00 in luogo di € 4.130,00 stimati dal
CTU. E' una soluzione contraddittoria, perché apre una ulteriore breccia nella ratio della motivazione,
perché ammette che infiltrazione vi sia stata, sebbene nella misura del 14% … Ed allora non comprendiamo il motivo di questo 14%. II. Violazione dell'art. 61, 191 e ss cpc. Si dirà che il giudice sia peritus peritorum e possa distaccarsi dalle valutazioni compiute dal CTU, anche sostituendo ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. Tuttavia, in tal caso,
secondo la Cassazione, il giudice incontra tre limiti2: 1) l'onere della adeguata motivazione;
2) della esenzione da vizi logici;
della esenzione da errori di diritto. L'onere non è stato rispettato, perché non
è dato sapere quali personali cognizioni tecniche abbia il giudice, migliori del CTU, Geom. Per_1
La motivazione è anche illogica, perché, come abbiamo rilevato, non si può negare che le
[...]
4 infiltrazioni iniziano dalla parte superiore del muro, più prossimale al livello stradale, e … per gravità,
discendono sino a ristagnare alla base della muratura. Il giudice non ha tenuto conto delle argomentazioni del CTU, secondo il quale “le condizioni dell'asfalto sulla via S. D'Acquisto non essendo ottimali, permettono l'infiltrazioni delle acque meteoriche ... è possibile notare avvallamenti e microlesioni in diversi punti sull'asfalto”. Ma soprattutto, il giudice non ha tenuto conto della risposta alla sua domanda, prima ancora che se la ponesse, e cioè che se l'umidità
ristagni più alla base della muratura, che sulla parte sovrastante (comunque interessata) è perché
(testuale il CTU) “su tutto il perimetro dell'immobile è presente un impianto di aereazione forzata,
per evitare problemi di umidità di risalita”. Abbiamo detto che l'aria riscaldata, meno densa e quindi più leggera, sale. Salendo, viene a contatto con le parti alte del muro, non quelle basse ove l'acqua è scesa e ristagna. Gravità? Inoltre, dall'esame delle fotografie dell'immobile, si evince che la muratura è tutta interessata nella sua altezza;
le infiltrazioni iniziano dalla parte superiore del muro, più prossimale al livello stradale, e … per gravità, appunto, discendono sino a ristagnare alla base della muratura. Deriva da quanto precede che il potere del giudice di distaccarsi dalle risultenze tecniche del CTU è stato adoperato senza aver rispetto gli oneri di motivazione adeguata, di esenzione da vizi logici e e di diritto.]
Si costituiva il con comparsa in appello e rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
[1. in via preliminare, annullare e/o riformare la sentenza impugnata n. 1946/2023 pubblicata il
20.09.2023 dal Giudice di Pace di Taranto, dott. (nell'ambito del giudizio R.G. Persona_2
1401.2021), dichiarando il difetto di legittimazione passiva del;
2. nel merito, Controparte_1
accogliere lo spiegato appello incidentale e per l'effetto annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando infondata in fatto ed in diritto l'azione proposta in prime cure dal Parte_1
con ogni consequenziale effetto di legge;
3. in ogni caso e sempre nel merito, rigettare
[...]
l'appello odierno siccome inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in causale e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n.1946/2023
pubblicata il 20.09.2023 dal Giudice di Pace di Taranto, dott. (nell'ambito del giudizio Persona_2
R.G. 1401.2021);, con ogni consequenziale effetto di legge;
4. il tutto con vittoria di spese, oltre
5 accessori di legge, del doppio grado di giudizio. ]
Così argomentava le proprie richieste processuali il : Controparte_1
[“Sulla carenza di legittimazione passiva dell'Ente convenuto In via preliminare, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del convenuto in ordine agli addebiti mossi Controparte_1
dall'attore, atteso che, a quanto è emerso da sopralluoghi posti in essere dall'Ufficio Tecnico
comunale in data 26.04.2021 a seguito della notifica dell'atto di citazione con la richiesta di risarcimento danni, e come si evince dai rilievi fotografici inseriti nello stesso nonché da quelli prodotti dalla stessa parte attrice ed allegati alla relazione della CTU Geom via Persona_1
Salvo d'Acquisto, in corrispondenza del civico 37 (dov'è ubicata la parte superiore dell'immobile), vi
è un evidente intervento di ripristino, con ogni probabilità posto in essere da parte del gestore della rete idrica, caratterizzato dall'esistenza di due lesioni trasversali all'andamento della strada. Dagli
stessi rilievi fotografici è evidente, altresì, in corrispondenza di tali interventi, la presenza di un tombino della rete fognaria, che ben potrebbe essere la causa delle lamentate infiltrazioni, atteso che lungo via Salvo d'Acquisto corre la rete fognaria, la cui gestione ricade in via esclusiva sull'
[...]
. Infine, è lo stesso attore che nella missiva inviata al Comune in data Controparte_3
17.10.2019 riconduce le lamentate infiltrazioni alla presenza di “risalita salmastra”. Se si considera,
come meglio si vedrà in seguito, che “la particolare orografia della zona comporta una differenza di quote tra le due strade (Via S. D'Acquisto e via Piave) dell'ordine di 4-5 mt. Pertanto l'immobile rispetto alla via Salvo D'Acquisto risulta interrato” (relazione periziale CTU Geom. Persona_1
e che i fenomeni di umidità accertati sono posti “alla base delle murature”(relazioni già citate) – e non in corrispondenza della parte alta dell'immobile - ne consegue che le lamentate infiltrazioni non possono in alcun modo essere attribuite al civico ente, per asserite infiltrazioni rinvenienti da Via
salvo d'Acquisto, ma sono riconducibili ad altre cause, di natura completamente diversa. Sulla nullità
e/o inopponibilità dell'accertamento tecnico preventivo
Senza rinuncia alla precedente eccezione, si ribadisce che il non ha avuto Controparte_1
conoscenza dell'esistenza del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dal Sig.
[...]
dinanzi al Giudice di Pace di Taranto – Avv. Maria De Cicco - iscritto al n. Rg 3270/20, Parte_1
6 e per tale ragione se ne eccepisce la nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui al combinato disposto degli artt. 101 e 102 c.p.c. , non avendo, lo stesso potuto spiegare in sede cautelare le proprie difese. Ne consegue che le relative risultanze non possono che ritenersi inutilizzabili. Come si è avuto modo di allegare, infatti, la notifica del ricorso, avvenuta a mezzo posta a cura del difensore del sig. , non si è perfezionata in quanto posta in essere in violazione Pt_1
delle norme del codice di procedura civile oltre che della legge 20 novembre 1982 n. 890, del Decreto
Legge n. 18 del 17/03/2020 e del DL 34 del 2020. Dalla lettura del modello 23L depositato dal difensore del sig. l'operatore postale, infatti, sulla relata di notifica, dopo aver Parte_1
selezionato la casella “destinatario persona giuridica”, ha apposto la seguente dicitura “Immesso
in cassetta DL 34/2020 art. 46”. Ebbene, oltre ad essere irrituale la notifica di un atto giudiziario ad una Pubblica amministrazione con la sua immissione in cassetta (quale cassetta?), anche a considerare il particolare momento storico dovuto allo stato pandemico, le normative anti Covid
sono state chiare. L'art. 46 del DL 34/2020, indicato sulla relata di notifica, rinvia al DL n. 18 del
17/03/2020 art. 108 il quale all'art. 1 recita “(…) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del visus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati (OMISSIS) nonché per lo svolgimento dei sevizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro” Nel caso di specie il
Comune di è una Pubblica Amministrazione, munita di apposito ufficio di protocollo, con CP_1
personale deputato al ritiro della corrispondenza. Poiché dalla relata di notifica risulta la mera immissione in cassetta dell'atto giudiziario;
poiché il non è un privato che ha una Controparte_1
“cassetta; poiché, in ogni caso, l'agente postale non ha accertato, come richiesto dalla normativa
7 sopra menzionata, la presenza di persona abilitata al ritiro, la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo non si è perfezionata, con la conseguente inesistenza/nullità della stessa e del ricorso per accertamento tecnico preventivo (Trib. Verona, decr. 22/07/2020) e di tutto il procedimento che ne è conseguito.
Alla luce di quanto innanzi, tutti gli accertamenti espletati sono in opponibili al civico Ente, così come le risultanze della consulenza.”. ***** SULLA INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO. L'appello è
infondato ed in quanto tale meritevole del dovuto rigetto. 1). Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui “il tecnico incaricato che fotografa la situazione al momento dell'accertamento, a ben leggere la sua relazione esprime un mero giudizio di probabilità sul rapporto di causa effetto tra i fenomeni ritrovati e le infiltrazioni d'acqua verificatosi anni prima. Tutto ciò che dice è che sono presenti fenomeni di umidità di recente formazione alla base delle murature- Il tutto su locale seminterrato con differenza di quote dell'ordine di 4,5 metri …”. In relazione a tale punto della sentenza appellato, l'appellante assume che “1.1. non si comprende da quale reperto processuale il giudice ricavi che “la originaria infiltrazione, ora non più presente, atteso che il provvedeva alla sistemazione dell'asfalto; CP_1
l'originaria infiltrazione è presente ancora oggi alla data di redazione dell'appello; il manto stradale presenta crepe e fessure ancora oggi. (pg. 5 atto di appello) Secondo l'appellante, dunque, il manto stradale presenterebbe ancora crepe in data odierna. L'assunto è infondato. Sul punto, la decisione del Giudice di Pace, infatti, è stata correttamente motivata dal momento che lo stesso (Giudice di primo grado), non ha fatto altro che prendere atto della non contestata nota protocollo n. 21059 del
24.12.2018 del Settore tecnico – Area 1 del Comune di (allegato n. 6 alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta del Civico Ente in primo grado), con la quale è stato rilevato che “la Via Salvo
D'Acquisto, all'altezza del civico n. 37, presentava delle fessurazioni e/o screpolature dell'asfalto che sono state opportunamente risigillate mediante stesura di apposita guaina liquida impermeabilizzante e le lavorazioni sono state effettuate in data 11.12.2018”. E non potrebbe dirsi certamente il contrario dal momento che la detta nota è stata confermata dalla relazione a firma dell'Ing. (all'epoca Istruttore tecnico presso il Comune di ) data 26.04.2021, Per_3 CP_1
munita di apposite foto ritraenti lo stato dei luoghi. (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta
8 del Civico Ente nel giudizio di primo grado). Ancora. Il si duole della circostanza per cui il Pt_1
Giudice di Pace avrebbe ritenuto il giudizio espresso dal CTU quale giudizio di probabilità sul rapporto di causa effetto tra i fenomeni ritrovati e le infiltrazioni d'acqua verificatesi anni prima.
Orbene. Sul punto, va precisato che per quanto il CTU, Geom. nell'ambito della Persona_1
consulenza tecnica espletata, possa aver espresso o meno un giudizio di probabilità e/o di certezza
(come sostenuto dal ), in ogni caso, ciò non implica che il Giudice debba attenersi Pt_1
scrupolosamente allo stesso. Anzi. Trattandosi di un mezzo di mero ausilio (la CTU) e non di prova,
“il giudice del merito ha il potere discrezionale di disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza dover disporre altra perizia, ma detta decisione può essere censurata in sede di legittimità ove la soluzione prescelta non risulti sufficientemente motivata”. È quanto ha stabilito la
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con sentenza 3 dicembre 2015, n. 2463. Il giudice, infatti, può
anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. Nel
caso di specie, la decisione del Giudice di Pace di Taranto, dott. , è stata adeguatamente e Per_2
specificamente motivata nonché sono state indicate precisamente le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU, come segue: “Tutto ciò che ci dice e che sono presenti fenomeni di umidità di recente formazione alla base delle murature. Il tutto su locale seminterrato con differenza di quote dell'ordine di 4,5 metri. <e'
sono presenti sul lato sinistro dell'immobile, dal lato ella via Salvo D'Acquisto… e riconducibili alle condizioni dell'asfalto della stessa via > Via che si contestata con microlesioni e avvallamenti. Lo
scrivente non è invece così certo di questo diretto rapporto di causa – effetto, e né potrebbe essere altrimenti vista la vaghezza, non per incuria ma per oggettiva impossibilità, di risalire al concreto apporto causale delle ipotizzate infiltrazioni di acqua meteorica dalla pubblica via. Quello che meno convince è che l'umidità si osserva presente alla base delle murature del seminterrato e non sulla parte superiore ove ci si attenderebbe invece si possa manifestare, stante il dislivello di quota.
Appare più plausibile che la originaria infiltrazione, ora non più presente, atteso che il CP_1
provvedeva alla sistemazione dell'asfalto, abbia costituito solo una prima concausa dei danni
9 localizzati e che siano comunque insiti alla struttura dell'immobile sotto posto al piano stradale ed a contatto permanente con il terreno vegetale. Va concluso ce non può essere riconosciuto l'intero danno richiesto ma esso va ridimensionato, sempre dando fede all'affermazione del CTU della sopravvenienza di una originaria infiltrazione quale causa efficiente”. Pertanto, nessun vizio di motivazione e di travisamento dei fatti è evincibile dalla lettura della sentenza di primo grado (se pur con riserva di alcune censure che saranno affrontate nell'ambito dell'appello incidentale). La
censura dunque è infondata e merita di essere rigettata.
Altrettanto infondato l'assunto secondo cui “… il Giudice (di primo grado) avrebbe potuto ordinare una ispezione, una nuova consulenza tecnica, avrebbe potuto chiamare a chiarimenti il CTU, oppure ispezionare egli stesso la strada e l'immobile” una serie di condizionali che non trovano giustificazione, dal momento che il Giudice di prime cure ha, si ribadisce, adeguatamente motivato la propria decisione, ritenendo, nella sua qualità di peritus peritorum, di non aver alcun bisogno di ulteriori indagini, tanto meno di recarsi personalmente sui luoghi di causa. 2). Sul secondo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 61 e 191 e ss c.p.c., si impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte, evidenziando quanto segue. Alcun valore assume dal punto di vista probatorio la consulenza espletata in sede di ATP, svoltasi – come detto - in assenza di contraddittorio con il
. Peraltro, il Geom. non ha affatto verificato lo stato dei luoghi Controparte_1 Persona_1
in occasione delle due lettere inviate dal Sig. e nulla ha riferito – né poteva – in Parte_1
ordine al fatto che le macchie di umidità fossero state determinate proprio negli anni 2018 e 2019,
come sostenuto dall'attore. Il tecnico incaricato dal giudice ha potuto solo ipoteticamente attribuire la causa delle lamentate infiltrazioni allo stato della pavimentazione di via Salvo D'Acquisto, non potendo indicare con certezza in esse la causa delle infiltrazioni. Inoltre il CTU non ha provveduto a saggi d'ispezione, né per determinare le cause dei lamentati danni ha preso in considerazione l'esistenza dell'impianto fognario sottostante via Salvo d'Acquisto, o ha valutato che le macchie di umidità erano poste alla base dell'immobile (circa 4/5 metri al di sotto del livello della strada). Per tale ragione, le risultanza dell'ATP, nella parte in cui il tecnico asserisce che “… su tutto il perimetro dell'immobile è presente un impianto di aerazione forzata, per evitare problemi di umidità di risalita,
ma, le condizioni dell'asfalto di via Salvo d'Acquisto non essendo ottimali, permettono infiltrazioni
10 delle acque meteoriche. Infatti dalla visione dei fotogrammi scattati dalla sottoscritta al momento delle operazioni peritali, è possibile notare avvallamenti e microlesioni in diversi punti dell'asfalto. Si precisa chetali problematiche sono presenti sul lato sinistro dell'immobile e cioè dal lato della via salvo D'acquisto, pertanto è possibile affermare che i danni presenti sono riconducibili alle condizioni dell'asfalto della stessa via Salvo D'Acquisto…” sono state espressamente contestate, essendo il frutto di mere deduzioni e non di una effettiva constatazione nella immediatezza dei fatti e non avendo il sign. diversamente assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente. Parte_1
Sono state altresì espressamente contestate le espressioni contenute alla pagina 6 della relazione peritale del Geom. “Il modo di condurre l'immobile da parte dell'attore, non ha Persona_1
implicato o determinato in alcun modo i danni presenti”, frutto di meri giudizi e valutazioni personali,
non corrispondenti al dato reale.
Piuttosto, dalla relazione redatta a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di , in persona CP_1
dell'Ing. , in data 26.04.2021 (in relazione quale il Giudice di Pace di Taranto non ha Persona_4
operato alcun riferimento) a seguito di due sopralluoghi, di cui uno in data 24.03.2021 e l'altro in data 23.04.2021, in condizioni climatiche diverse (durante ed in assenza di eventi meteorici), è
emerso che “nonostante la pavimentazione di Via Salvo d'Acquisto non versi in condizioni ottimali,
permette il naturale deflusso delle acque meteoriche. La stessa, infatti, presenta, in corrispondenza del civico 37, un evidente intervento di ripristino, probabilmente effettuato dal gestore della rete idrica, caratterizzato dall'esistenza di due lesioni trasversali all'andamento della strada. In partcolar modo, le lesioni e gli avvallamenti che interessano la via suddetta, risultano circoscritti e limitati ad un piccolissimo tratto di strada, per cui non imputabili ad un quantitativo di infiltrazioni d'acque meteoriche tali da provocare danni all'interno dell'immobile di proprietà del sig. . Si segnala Pt_1
che le lesioni appena citate terminano in corrispondenza del marciapiede (distanziato dalla proprietà
del Sig. di circa 1,20 m), e che, come da documentazione fotografica allegata, quest'ultimo Pt_1
si presenta in condizioni perfette e senza la benché minima traccia di degrado, imputabile a infiltrazioni d'acqua provenienti dalla pavimentazione stradale.. Viene posto in risalto che con lettera
17.10.2019 prot. n. 17948, a distanza di circa un anno dall'intervento di riparazione effettuato
(11.12.2018), l'istante lamentava la presenza di “risalita salmastra sulle pareti dell'immobile” e non
11 infiltrazioni d'acqua meteorica(fenomeno che non va confuso con quello di risalita, di natura completamente diversa ”. Tanto dimostra la infondatezza di ogni avversa pretesa anche in relazione a tale secondo motivo di impugnazione, atteso che, se le infiltrazioni realmente fossero pervenute dall'alto, come asserito dall'attore, non avrebbero potuto certamente essere causa di umidità alla pavimentazione, umidità che evidentemente ha una sua causa propria. ***** La decisione del primo
Giudice non è comunque scevra da profili di illegittimità ed erroneità, che qui di seguito di articoleranno attraverso la proposizione del seguente APPELLO INCIDENTALE PRIMO MOTIVO DI
IMPUGNAZIONE CON CONTESTUALE INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA DI RIMO GRADO
CHE SI APPELLANO.
Pg. 2 della sentenza impugnata: “La domanda appare parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Ai fini della richiesta delibazione di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
del proprietario e del conseguente risarcimento danni, devono emergere tre elementi fondamentali:
il verificarsi dell'evento dannoso, nusso causale tra la cosa in custodia e l'evento e l'esplusione del caso foruito liberatorio. Tanto premettendo che appare configurabile e affermato in numerose pronunce di merito, come deduce la difesa dell'attore, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile in cui si è verificata una causa efficiente di danno. Tali
elementi non emergono con ragionevole certezza dalle risultanze istruttorie emerse quali le foto in atti e la ispezione peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo e relativa consulenza e chiarimenti”. INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE E LORO
RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA. in procedendo. Violazione e falsa CP_4
applicazione dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c. e 1227 c.c. Error in iudicando. Motivazione illogica e/o contraddittoria. La sentenza impugnata è viziata e merita di essere riformata. 1). Il Giudice di Pace
di Taranto, con motivazione del tutto carente (per non dire assente), ha riconosciuto in capo al Civico
Ente una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sulla scorta di un generico richiamo a “… pronunce di merito…” senza l'indicazione specifica delle stesse, “… come deduce la difesa dell'attore…”. Com'è noto, l'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia è intrinsecamente diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere. (v., tra le altre, le sentenze 20
gennaio 2014, n. 999, e 26 maggio 2014, n. 11660; Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza del 21
12 settembre 2015, n. 18463). Poiché dall'applicabilità dell'una o dell'altra norma discendono, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e vengono coinvolti distinti temi d'indagine, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno di responsabilità in capo al Civico Ente, risulta necessario procedere alla qualificazione giuridica del fatto di cui si discute ai fini del corretto inquadramento e della corretta sussunzione nell'una o nell'altra norma. Il presunto fatto di cui si discetta non può
essere ricondotto a quello previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., poiché quest'ultimo non opera nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati a terzi da beni demaniali
(anche quelli statali) sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quanto l'estensione del bene demaniale (e il detto uso indiscriminato da parte di terzi)
renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza più recente, statuendo che “la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dal 2051 c.c., non si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali tutte le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità
concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il criterio di cui all'art. 2051 c.c.(Cass. 2 aprile 2010,
n.9546; 13 luglio 2011, n. 15375)” (Corte di Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, sentenza n. 237/2016 che si produce). Nella specie, è indubbio come non possa essere applicato il 2051 c.c.
ma solo il 2043c.c., atteso che l'estensione del territorio di , su cui viene esercitato un uso CP_1
ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, è tale da rendere praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo a terzi, potendo, in caso contrario, essere esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati. Non si comprende, dunque, quali le motivazioni sottese al riconoscimento della detta responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. dal momento che all'elencazione dei requisiti richiesti per la relativa attribuzione (verificarsi dell'evento dannoso, nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento e l'esclusione del caso fortuito liberatorio), ha fatto seguito l'affermazione chiara
13 e precisa del Giudice di Pace, secondo cui “Tali elementi non emergono con ragionevole certezza dalle risultanze istruttorie emerse quali le foto in atti e la ispezione peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo e la relativa consulenza e chiarimenti”. Tanto è vero che vengono contestate le risultanze della CTU e, a riprova, lo stesso Giudice sostiene che “… Lo scrivente non è
invece così certo di questo diretto rapporto di causa-effetto, e né potrebbe essere altrimenti vista la vaghezza, non per incuria ma per oggettiva impossibilità di risalire al concreto apporto causale delle ipotizzate infiltrazioni di acqua meteorica dalla pubblica via”. Ancora, specifica che “Quello che meno convince è che l'umidità si osserva presente alla base delle murature del seminterrato e non sulla parte superiore ove ci si attenderebbe invece si possa manifestare, stante il dislivello di quota.
Appare più plausibile che la originaria infiltrazione, ora non più presente, atteso che il CP_1
provvedeva alla sistemazione dell'asfalto, abbia costituito solo una prima concausa dei danni localizzati e che siano comunque insiti alla struttura dell'immobile sotto posto al piano stradale ed a contatto permanente con il terreno vegetale”, concludendo poi “Va concluso ce non può essere riconosciuto l'intero danno richiesto ma esso va ridimensionato, sempre dando fede all'affermazione del CTU della sopravvenienza di una originaria infiltrazione quale causa efficiente”. Delle due l'una,
il rapporto di causa-effetto sussiste e dunque è ascrivibile una qualche responsabilità al Civico Ente,
oppure non sussiste affatto, come nel caso di specie. Va aggiunto che, anche a voler applicare il dettato di cui all'art. 2043 c.c., in ogni caso risulta comunque insussistente il rapporto di causa-
effetto elemento fondamentale nella fattispecie in esame.
Il Giudice di Pace, infatti, non ha tenuto conto che nella premessa dell'atto di citazione, il sign.
[...]
asseriva che l'immobile di sua proprietà sarebbe stato oggetto di fenomeni infiltrativi, Pt_1
segnalati con una prima missiva del 23.10.2018, attribuiti dal al degrado della Pt_1
pavimentazione di via salvo D'Acquisto sulla quale insistevano ed insisterebbero tutt'oggi lesioni,
fessure e screpolature. Preme evidenziare, in proposito, come, per quanto riferito dallo stesso attore,
il Comune di con lettera del 24.12.2018 rispondeva a tale missiva informando il Sig. CP_1 Pt_1
di aver provveduto ad sopralluogo in “via Salvo d'Acquisto, all'altezza del civico 37, che presentava alcune lievi fessurazioni e/o screpolature dell'asfalto che sono state opportunamente risigillate mediante stesura di apposita guaina liquida impermeabilizzante, e le lavorazioni sono state
14 effettuate in data 11/12/2018”. Successivamente, circa un anno dopo, il Sig. Parte_1
inviava al Comune di una nuova missiva, datata 17.10.2019, lamentando la presenza di CP_1
“risalita salmastra”. Fatta questa doverosa premessa, a fondamento della domanda, il sig. Parte_1
invocava la responsabilità del di per i fenomeni di umidità occorsi
[...] CP_1 CP_1
all'immobile di proprietà ed indica la causa di detti fenomeni nell'asserita esistenza di lesioni,
screpolature e fessure sulla pavimentazione di via Salvo D'Acquisto. Trattandosi di pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale, incombeva sul ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, prova che lo stesso Giudice di Pace di Taranto ha ritenuto carente nel caso di specie (v. considerazioni ut supra richiamate). Senza considerare che la ricostruzione fattuale di parte ricorrente mancava di indicare in quale occasione si sarebbero verificate le lamentate infiltrazioni, atteso che non ogni fenomeno piovoso può determinare infiltrazioni di acqua talmente cospicue da insinuarsi nell'immobile di proprietà. Peraltro, il Sig. al momento Parte_1
dell'acquisto, avvenuto, come emerge dalla documentazione notarile depositata da parte attrice,
per donazione nell'anno 2007, ben sapeva che la costruzione era interrata, come peraltro risulta dalle stesse relazioni tecniche prodotte da parte attrice. Circostanza di cui il Giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione. Ancora. IL Giudice non si è espresso sulla circostanza sollevata dal
Civico Ente secondo cui non vi è prova della legittimazione ad agire del sig. Parte_1
L'immobile per cui è causa, infatti, nelle perizie tecniche prodotte da parte attrice, non viene ben identificato, non ne vengono riportati i dati catastali, viene definito locale commerciale, ma ciò non corrisponde alla documentazione notarile prodotta da parte attrice, che contempla due donazioni:
la prima, relativa ad un immobile destinato ad uso abitativo, e la seconda relativa ad un garage,
peraltro le vie in cui sarebbero ubicati detti immobili hanno denominazioni diverse da quella dell'immobile per cui oggi è causa.
Anche a voler ritenere che il locale commerciale indicato sia il garage, il valore dello stesso dichiarato nell'atto è di € 8.000,00 e non si giustifica una richiesta di risarcimento danni di € 4.500,00! In secondo luogo, si osserva che alcuna prova è stata offerta con riguardo ad eventuali episodi che avrebbero potuto determinare le lamentate infiltrazioni. In terzo luogo, pur ove fosse provata la esistenza di fenomeni infiltrativi in occasione delle missive inviate, ciò significa che non un qualsiasi
15 evento piovoso determina le infiltrazioni, ma solo fenomeni eccezionali di cui l'attore non fa il minimo cenno. Circostanza, anche questa, sulla quale il Giudice di prime cure non ha preso posizione. Tanto dimostra la infondatezza della domanda proposta e la assenza di ogni responsabilità in capo al che non può essere chiamato a rispondere di eventi eccezionali che rientrano nel caso CP_1
fortuito e che, dunque, interrompono qualsivoglia nesso causale, pur ove ritenuto sussistente, tra la condotta del ed i danni lamentati. Né alcun valore assume dal punto di vista probatorio la CP_1
consulenza espletata in sede di ATP, svoltasi – come detto - in assenza di contraddittorio con il
.(sul punto ci si riporta a quanto sopra esposto pg. 8 e 9 del presente atto) Controparte_1
Va aggiunto che dalla relazione redatta a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di , in persona CP_1
dell'Ing. , in data 26.04.2021 (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di primo Persona_4
grado), a seguito di due sopralluoghi, di cui uno in data 24.03.2021 e l'altro in data 23.04.2021, in condizioni climatiche diverse (durante ed in assenza di eventi meteorici), è emerso che “nonostante la pavimentazione di Via Salvo d'Acquisto non versi in condizioni ottimali, permette il naturale deflusso delle acque meteoriche. La stessa, infatti, presenta, in corrispondenza del civico 37, un evidente intervento di ripristino, probabilmente effettuato dal gestore della rete idrica,
caratterizzato dall'esistenza di due lesioni trasversali all'andamento della strada. In partcolar modo,
le lesioni e gli avvallamenti che interessano la via suddetta, risultano circoscritti e limitati ad un piccolissimo tratto di strada, per cui non imputabili ad un quantitativo di infiltrazioni d'acque meteoriche tali da provocare danni all'interno dell'immobile di proprietà del sig. . Si segnala Pt_1
che le lesioni appena citate terminano in corrispondenza del marciapiede (distanziato dalla proprietà
del Sig. di circa 1,20 m), e che, come da documentazione fotografica allegata, quest'ultimo Pt_1
si presenta in condizioni perfette e senza la benché minima traccia di degrado, imputabile a infiltrazioni d'acqua provenienti dalla pavimentazione stradale.. Viene posto in risalto che con lettera
17.10.2019 prot. n. 17948, a distanza di circa un anno dall'intervento di riparazione effettuato
(11.12.2018), l'istante lamentava la presenza di “risalita salmastra sulle pareti dell'immobile” e non infiltrazioni d'acqua meteorica(fenomeno che non va confuso con quello di risalita, di natura completamente diversa ”. Relazione alla quale il Giudice di Pace di Taranto, nell'ambito della sentenza emessa, non ha fatto minimamente cenno. 2), Ancora, il Giudice di Pace di Taranto non ha
16 espresso alcuna motivazione sulla esclusione della sussistenza del caso fortuito, sollevata in via subordinata dal Civico Ente. Il fatto, così come descritto, integra gli estremi dal caso fortuito, essendo i fenomeni infiltrativi legati non già ad un qualsiasi fenomeno piovoso ma solo a fenomeni piovosi di eccezionale intensità, tali da escludere qualsiasi responsabilità in capo al civico ente. 3). Sul concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. e sulla determinazione del quantum. Sul punto ci si richiama a quanto sin qui detto, evidenziando, ancora una volta che il CTU non ha individuato nel corso delle operazioni peritali con precisione l'origine dei danni causati all'interno dell'immobile del
Sig. ; danni che con tutta evidenza hanno cause diverse che avrebbero meritato maggiori Pt_1
approfondimenti. Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che il comma I dell'art. 1227 c.c. prevede una riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato, non potrà essere trascurato il concorso di colpa del nell'aver causato Pt_1
il danno lamentato per non aver provveduto alla manutenzione e a porre in essere interventi adeguati alle condizioni dell'immobile. *****
SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE CON CONTESTUALE INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA
SENTENZA DI RIMO GRADO CHE SI APPELLANO.
Pg. 3 della sentenza impugnata: “le spese di questo giudizio e del precedente di istruzione preventiva gravano sul convenuto compensate per due terzi e nella misura che appare in dispositivo”
Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. in procedendo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e ss. c.p.c. CP_4
Error in iudicando. Motivazione illogica e/o contraddittoria. Con la sentenza impugnata il Giudice di
Pace ha condannato il Civico Ente al pagamento di un terzo delle spese di lite in favore dell'attore liquidate per la fase preventiva in euro 350,00 di cui euro 50,00 per esborsi ed euro 300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e pone al definitivo a carico del giudizio di merito in euro 470,00 di cui euro 70,00 per esborsi ed euro 400,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. La sentenza è ingiusta.
Sulla scorta, infatti, di quanto sin qui detto, non sussistendo alcuna responsabilità in capo al
[...]
; in ogni caso, si ribadisce, che l'ATP antecedente – svolto in violazione del principio del CP_1
17 contraddittorio di cui agli artt. 101e 102 cpc - non può ricadere sul resistente, che è una pubblica amministrazione e, in quanto tale, gestisce denaro pubblico;
è in re ipsa, infatti, che il ristoro da parte del di una perizia di ufficio si tradurrebbe in una duplicazione di costi per la stessa CP_1
causa, duplicazione priva di alcuna giustificazione. Si chiede che la stessa (sentenza), quindi, sia riformata con condanna del al pagamento in favore del Civico Ente delle spese di lite di Pt_1
primo nonché di questo secondo grado di giudizio, ai sensi di legge. ]
Motivi della decisione
I.- L'art. 2055 cc, sotto la rubrica [Responsabilità solidale], così dispone: [1.- Se il fatto dannoso è
imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. 2.- Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 3.- Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.]
Chi, come l'attore assume di aver sofferto un danno, può limitarsi ad evocare Parte_1
uno dei corresponsabili, essendo onere di quest'ultimo individuare eventuali altri soggetti con cui condividere le conseguenze risarcitorie del fatto.
Il marciapiede antistante l'immobile di proprietà del sig. è così definito dall'art. Parte_1
3 comma 1 lettera 33) del D.Lvo 285/1992 (Codice della Strada): [Marciapiede: parte della strada,
esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.]
Il marciapiede è così una componente della strada e ne segue il regime giuridico e l'appartenenza.
A sua volta l'art. 2 del Codice della Strada, sotto la rubrica [Definizione e classificazione delle strade],
così dispone nel suo comma 7: [Le strade urbane di cui al comma 2 lettere D,E ed F sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati , eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.]
In una fattispecie giustapponibile a quella oggetto del presente giudizio così ha giudicato la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
18 [La vicenda appare riconducibile nell'alveo dell'art.2051 del cod.civ., in forza del quale “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La custodia di cui alla prefata norma, non è propria ed esclusiva della mera proiezione esterna della sfera dominicale inglobante la res, e neppure di un rapporto contrattuale o comunque ad efficacia obbligatoria, in forza del quale un determinato soggetto si trovi con una cosa in una relazione qualificata giuridicamente e tale da differenziarne la posizione nei confronti dei ceteri omnes.
Piuttosto deve ritenersi che obbligato alla custodia sia chiunque si trovi in un rapporto fattuale con la cosa tale che questa possa definirsi nella sfera di dominio di questi, e con esclusione di tutti gli altri da quelle potenzialità di controllo e vigilanza che rendono oggettivamente possibile la custodia
La ratio della norma, infatti, trova il proprio fondamento nella normale attitudine al controllo ed alla vigilanza sui fenomeni lesivi che possano originare sia dal determinismo intrinseco di una data res,
sia per opera di fattori esterni interagenti con esso determinismo;
attitudine che che deve essere riconosciuta a colui il quale sulla res eserciti un potere di disposizione, utilizzazione ed esercizio1.
L'art.2051 cod.civ. configura così a carico del custode una tipica ipotesi di inversione dell'onere della prova, attribuendogli le conseguenze del fatto dannoso verificatosi in forza del solo nesso di causalità, e consentendogli di andare esente da ogni responsabilità rendendo la prova liberatoria
19 avente ad oggetto la verificazione del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo , quale fattore etiologico collocabile assolutamente al di fuori di qualsiasi ragionevole attività di previsione2, e che può essere provato sia in forma diretta attraverso la c.d. prova positiva, e sia in modo indiretto,
attraverso la prova di aver profuso nella custodia della res tutta la diligenza e l'impegno oggettivamente esigibili secondo le circostanze del caso concreto, osservando il comportamento del c.d. agente-modello, così configurandosi il fatto dannoso comunque e ciononostante verificatosi come evento di per sé stesso assolutamente inevitabile, e producendo a favore del custode l'esonero dalla responsabilità in forza del brocardo ad impossibilia nemo tenetur.
Diversamente dalla ipotesi generale di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 del cod.civ., ove l'onere della prova grava integralmente sull'attore ex art.2697 del cod.civ., la ipotesi speciale di responsabilità di cui all'art.2051 del cod.civ. prevede pertanto una presunzione iuris tantum di colpa a carico del custode, onerato a provare la ricorrenza del caso fortuito così come delineato3. 2 “La responsabilita' del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., e' esclusa dall'accertamento positivo che il danno e' stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.”(Cass.Civ.SEz.III sent.n.10556 del 23-10-1998).
“La responsabilita' di cui all'art. 2051 cod. civ. si fonda esclusivamente sul rapporto oggettivo intercorrente tra la cosa custodita ed il custode cui e' riconosciuta, come possibile prova liberatoria, la sola dimostrazione del caso fortuito, senza che possa assumere rilievo la circostanza, da lui eventualmente addotta, della illegittimita' della propria materiale detenzione della "res damnosa" (principio affermato in tema di danni causati da opere pubbliche - nella specie, un acquedotto - ricevute materialmente in consegna dalla P.A. senza la esecuzione del necessario collaudo. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto responsabile l'ente pubblico per i danni causati a terzi dall'opera ricevuta dall'appaltatore nonostante la illegittimita' della detenzione della "res damnosa" dovuta, appunto, alla mancanza del necessario collaudo, la cui rilevanza, ha aggiunto la Corte, si esaurisce nei rapporti interni tra committente ed appaltatore, ma non riguarda i terzi eventualmente danneggiati in conseguenza del cattivo funzionamento dell'opera).(Cass.Civ.Sez.II sent.n.5814 dell'11-06-1998 ). Dall'esame degli atti di causa si evince che il fatto naturalistico dal quale sono pacificamente derivate le lamentate conseguenze pregiudizievoli, si è sviluppato dalle condotte idriche interrate al si sotto di una strada comunale, come tale facente parte del demanio comunale ex art.824 del cod.civ.
Il sottosuolo della strada comunale, infatti, ad ogni effetto di legge rientra pure nel demanio comunale, atteso che la proprietà si estende ad inferis usque ad sidera ex art. 840 del cod.civ..; ne deriva che le fondazioni delle unità immobiliari di proprietà dell'attore sotto poste ad immediato contatto con il demanio stradale del CP_1
Il fatto dannoso, così delineato, assume, pertanto, caratteristiche fondamentalmente unitarie: le infiltrazioni di liquami provenienti dalle condutture interrate nella pubblica via hanno dapprima impregnato il sottosuolo e, successivamente, si sono espanse fino ad avvolgere le fondazioni della unità immobiliare dell'attore.
E' così indubbia la responsabilità sia dell'…………..spa, tenuto alla manutenzione delle condutture idriche, e sia del , tanto in ragione della proprietà delle rete pubblica fognaria, Controparte_5
facente parte delle opere di urbanizzazione primaria, tanto in ragione della proprietà dello spazio sottostante la sede stradale.
E' di tutta evidenza come i fenomeni dannosi di infiltrazione di umidità lamentati siano derivati dalla adiacente e limitrofa proprietà comunale, e come, pertanto, trovi piena applicazione l'art.2051 del cod.civ. a carico di esso di …..4. CP_1
“In tema di responsabilita' da cose in custodia, l'onere della prova del caso fortuito, escludente ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la responsabilita' del custode, incombe su quest'ultimo”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.7702 del 19- 08-1997).
“Nella responsabilita' ex art. 2051 cod. civ. e' sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessita' di provare altresi' la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.12500 del 04-12-1995 in c.e.d.). 4 “La discrezionalita' (e la conseguente insindacabilita' da parte del giudice ordinario) dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumita'' dei cittadini e dell'integrita'' del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attivita', nonche' le comuni 21 Alla responsabilità del ., qui esaminata incidenter tantum, si coniuga CP_6
parallelamente la responsabilità dell' derivante dalla qualità di custode delle CP_7
condutture idriche derivante dallo esercizio dei normali poteri-doveri di manutenzione ed esercizio che a questo Ente competono;
profilo gestionale ben evidenziato nella legge n.36/94 - non abrogata dal D.Lvo n.152/99 - .
Dopo aver coniato all'art.4 la nozione di “servizio idrico integrato”, costituito “dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue”, il legislatore esalta il ruolo gestionale dell'ente pubblico, e all'art.9 comma 1
dispone: “I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art.8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo organizzano il servizio idrico integrato come definito dall'art.4 comma 1 lettera f), al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, e di economicità.”, e ne attenua le conseguenze dapprima stabilendo al successivo comma 2 che “I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 08-06-1990 n.142”; e successivamente facendo salva la situazione in atto statuendo all'art.10 comma 1 che “Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'art.9”.
Dall'attuale assetto normativo così delineato, …………. ha qualità di concessionario di gestione CP_3
ed esercizio del pubblico servizio di raccolta delle acque reflue urbane e, per effetto dell'art.10
comma 1 della legge n.36/94, è considerato “gestore di servizio idrico integrato” ai sensi dell'art.2
norme di diligenza e prudenza, cosi' che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilita'' dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. E', in particolare, configurabile, a carico della P.A., una responsabilita' ex art. 2051 cod. civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettivita' (come, nella specie, la rete fognaria comunale), i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attivita' di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto.”(Cass.Civ.Sez.I sent.n.674 del 26-01-1999 ).
22 lettera o-bis del D.Lvo n.152/99.] (Così il giudice unico dr. ER UN nella sentenza monocratica emessa il 18 aprile 2005 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 53/2001 r.g.
Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fassano).
L'art. 2051 cc è così la chiave di lettura della vicenda, ponendo a carico del (Ta) Controparte_1
la responsabilità per i danni lamentati dal Sig. al proprio immobile sito al civico Parte_1
n.1 di Via Notaristefano in ( angolo con via Salvo D'Acquisto e via Piave CP_1
Dalle fotografie prodotte nel fascicolo di primo grado dal sig. , la cui conformità all'originale Pt_1
non sembra essere mai stata negata e/o contestata dal agli effetti di cui all'art. Controparte_1
2712 cc si scorge il colorito grigio pallido-bianchiccio del fondo stradale, indice unìvoco del progressivo impoverimento della componente bitumosa idonea ad assicurare impermeabilità al fondo stradale.
Trattasi di un segno obbiettivo di insufficiente manutenzione del bene demaniale aperto alla fruizione della collettività e, pertanto, idoneo a costituire fattore di pericolo per persone e cose.
[In tal senso il ha omesso di depositare gli atti amministrativi interni dai quali evincersi CP_1
l'effettuazione di una regolare manutenzione del tratto stradale in oggetto, mediante l'esecuzione periodica dei lavori di rifacimento dal manto bitumoso e di colmatura delle buche formatesi a causa del logorìo connesso all'uso.
Di conseguenza non può ritenersi provato che il .abbia adempiuto agli oneri ed CP_6
Cont obblighi di manutenzione del tratto stradale e, anzi , dalle fotografie prodotte dall' resistente si evince il colore grigio chiaro del manto bitumoso , così diverso e distante dal colorito scuro proprio dei tratti stradali recentemente rimaneggiati e riattati con gli ordinari interventi di manutenzione conservativa.
Sempre le fotografie prodotte dall' sembrano evidenziare un difetto strutturale del tratto CP_9
stradale, che denunzia una irregolare conformazione delle pendenze, presentando avvallamenti nella zona centrale della carreggiata che favoriscono il ristagno delle acque meteoriche e le
23 infiltrazioni nella sottostante massicciata, con conseguenziali micro-smottamenti del sedime e del brecciato sul quale viene cosparso il bitume.
In particolare dalle fotografie prodotte la sezione orizzontale della strada appare descrivere una concavità rivolta verso l'alto, e non una convessità con pendiì laterali verso i margini della carreggiata al fine di favorire il deflusso delle acque.
E' così più che probabile che il tratto stradale in oggetto sia caratterizzato da ristagni di acque meteoriche per difettosa realizzazione della massicciata o per normale logorìo non contrastato da idonei interventi di manutenzione.
Torna così ad evidenziarsi l'assenza di prove documentali relative a delibere del Consiglio, della
Giunta, o della Dirigenza Amministrativa, che dispongano interventi di manutenzione sul tratto stradale de quo.
Siffatta carenza probatoria e, ancor prima, assertiva, riverbera effetti negativi sulla parte processuale che ne era onerata ai sensi dell'art. 2697 cc: il ...] (Così il giudice unico CP_10
dott. ER UN nella ordinanza monocratica emessa il 23 giugno 2017 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 4235/2017 r.g. Tribunale di Taranto).
Dalla inosservanza dell'obbligo di manutenere periodicamente la rete viaria, deriva come corollario la produzione di uno stato di pericolo per cose ed anche persone, come evidenzia la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
[La cd causalità omissiva trova campo elettivo di applicazione nei delitti di pericolo astratto , tra i quali spicca l' art. 432 del codice penale che, sotto la rubrica “Attentati alla sicurezza dei trasporti”
così dispone: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti , pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria , è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”
Il delitto si perfeziona con la verificazione di un evento di pericolo, non essendo richiesta l'esistenza di un incidente con danni a persone e cose, ma la sola situazione di pericolo ovverosia di elevata possibilità che un evento di danno possa verificarsi a causa della cattiva esecuzione delle opere
24 aperte al pubblico transito.
L'evento di pericolo potrà senz'altro ritenersi realizzato se, con la progressiva usura del manto bitumoso impermeabile coprente il rilevato, le infiltrazioni di acque meteoriche percoleranno lo strato sottostante costituito da stabilizzato a granulometria fine e lo trascineranno in basso ove troveranno la strada spalancata negli spazi consistenti presenti tra conci di pietra tufacea di diametro pari anche a 50 cm rilevati nello strato profondo della massicciata dal CTU.
In tal modo si assisterà ad un progressivo impoverimento dello strato di stabilizzato collocato sotto il tappeto bitumoso , con consequenziale pericolo di cedimenti, anche improvvisi , sotto il carico del transito veicolare, specialmente di mezzi pesanti;
cedimento provocato inevitabilmente dalla rarefazione dello strato di stabilizzato.
Il pericolo sarà aggravato dalla particolare scelta progettuale di realizzare la scarpata a valle posta a protezione del rilevato stradale mediante semplice terreno limoso, privo di capacità di contenimento e facilmente permeabile alle acque, non solo quelle meteoriche, come hanno dimostrato gli eventi piovosi verificatisi durante le lavorazioni, ma anche a quelle percolanti la massicciata e penetranti nella profondità del rilevato:
“In sostanza il progettista ha affidato al corpo del rilevato in ghiaia sabbiosa permeabile la stabilità
del manufatto;
l'impermeabilità è stata invece affidata al limo posto in opera come rivestimento delle pareti. Nessuna precauzione è stata adottata nei confronti della possibile erosione della scarpata di valle;
si tenga conto che, mentre la scarpata di monte è rivestita con un materasso tipo
Reno di 30 cm che ne ha garantito di fatto l' integrità , la scarpata di valle è progettata come una semplice scarpata stradale rivestita esclusivamente di terreno limoso.”
Insomma la scarpata a valle realizzata in terreno limoso oltre ad essere stata il ventre molle dell'opera in occasione dell' evento piovoso ha tutte le carte in regola per aggravare in futuro gli effetti del dilavamento del tappeto bitumoso e del percolamento alluvionale dello stabilizzato nei vuoti creati dalla esecuzione non a regola d'arte degli strati profondi del rilevato mediante l' impiego di pietre tufacee di diametro ( sino a 50 cm ) sensibilmente superiore a quello imposto dall' art. 55
25 del capitolato e dalle regole della buona tecnica, essendo il rivestimento di terreno limoso inidoneo ad arginare la fuga eccentrica dello stabilizzato alluvionale trascinato in basso e prima ed all'esterno poi dalle acque meteoriche destinate a percolare nel tappeto di asfalto al primo accenno di cattivo stato manutentivo dello strato di bitume impermeabile: uno smottamento del rilevato stradale verso l'argine a valle sarebbe così tutt'altro che improbabile.
Co In conclusione l'inadempimento della………. ha fatto si che l'opera realizzata sia non solo di minor valore commerciale rispetto al corrispettivo pattuito ma, ancor più, abbia in se le premesse per divenire un serio e grave pericolo per la pubblica incolumità se l'Ente proprietario della strada, sul quale graveranno gli oneri di manutenzione, non sarà eccezionalmente diligente nell'eseguire i periodici lavori di manutenzione del manto stradale , anche accorciando i tempi fisiologici di attuazione delle opere secondo lo scadenziario tratto dalla scienza del settore……..] (Così il giudice unico dott. ER UN nella sentenza monocratica emessa in data 11 maggio 2018 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1055/2015 r.g. Tribunale di Taranto).
Le medesime fotografie prodotte in primo grado dal sig. evidenziano inoltre la Parte_1
presenza di fessurazioni, buche e scalfitture, concavità e fossette nel manto di asfalto, onde è più
che probabile la formazione di pozzanghere e ristagni di acque meteoriche durante le precipitazioni,
che aggravano le infiltrazioni di acque meteoriche nel sottosuolo stradale aggiungendo il proprio effetto facilitante a quelli similari prodotti dal già rilevato impoverimento del manto bitumoso evidenziato dal colore grigio pallido.
Il da par suo non ha provato l'adempimento degli oneri di diligente Controparte_1
manutenzione della strada comunale, non risultando depositati gli atti amministrativi ( delibere di giunta municipale e/o del consiglio comunale, determinazioni dirigenziali ed altro ) con i quali sarebbero stati approvati ed attuati i lavori di periodica manutenzione del tratto di strada circostante l'immobile di proprietà del sig. Parte_1
Ugualmente non sono stati prodotti contratti di appalto, relazione tecniche ed altra documentazione amministrativa idonea a provare l'adempimento degli oneri di diligente manutenzione del bene demaniale.
26 Il neppure sembra aver allegato e/o provato l'esistenza di una ipotesi di forza Controparte_1
maggiore o caso fortuito, esimente di responsabilità espressamente considerata dall'art. 2051 cc.
Dalle allegazioni delle parti e dalle fotografie prodotte si rileva l'assenza di griglie di smaltimento delle acque meteoriche in prossimità dell'immobile di proprietà del sig. . Pt_1
II.- L'immobile di proprietà del sig. è di vecchia costruzione e, si apprende dagli atti, Pt_1
parzialmente sottoposto al piano stradale.
Ne consegue che può ritenersi provata, anche in via presuntiva in relazione alla vetustà del manufatto, l'assenza di appositi presidi destinati a preservare le costruzioni edili dalle infiltrazioni di umidità cd ascendente che proviene dal substrato roccioso per cause naturali.
E' infatti altamente improbabile che l'originario costruttore abbia isolato le murature di fondazione con strati di materiale impermeabile come, esempio, le guaine bitumose che l'evoluzione della tecnica ha suggerito di estendere sul basamento roccioso prima di poggiarvi le travi orizzontali cui solo legati i pilastri che sviluppano in altezza la costruzione, configurando nella sezione orizzontale una caratteristica T rovesciata anzi, meglio, più T rovesciate affiancate l'una all'altra.
E' ugualmente improbabile che l'originario costruttore abbia separato la costruzione dalle pareti laterali dello scavo di fondazione creando apposite intercapedini destinate all'areazione ed alla ventilazione, con effetto di prosciugatura delle esalazioni di umidità ascendente e di isolamento dalle infiltrazioni provenienti dal latistante sedime o roccia.
Tanto induce a ritenere che i fenomeni dannosi lamentati dal sig. ed effigiati nelle Parte_2
fotografie riproducenti le murature interne del proprio immobile con ben evidenti i fenomeni di rigonfiamento, sfarinamento e distacco di strati di intonaco e diffuse macchie di umidità, siano ascrivibili in parte ad insufficienze strutturali del manufatto, proprie delle tecniche edili utilizzate nell'epoca di realizzazione.
Tanto induce il Tribunale ad accogliere parzialmente l'appello e, previa reiezione dell'appello incidentale del , condannare l'ente civico al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
di un importo pari ad euro 2065,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
27 III.- L'importo riconosciuto dal Tribunale costituisce valore monetario corrente alla data del fatto dannoso e rappresenta l'espressione di un debito di valore essendo destinato alla reintegrazione di un diritto leso da un vulnus costitutivo di un fatto illecito.
La reintegrazione della sfera giuridica dell'avente diritto deve infatti avvenire per aequivalentem ripristinando lo status quo ante con riferimento al giorno dell'evento dannoso.
I predetti importi, pertanto, debbono essere rivalutati dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito sino alla data della presente sentenza, onde evitare che il principio nominalistico, imposto dall'art.1277 cod.civ. in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, assoggetti il danneggiato ad una inammissibile penalizzazione derivante dall'incremento dei prezzi dei beni e servizi e dal conseguenziale calo del potere di acquisto della valuta5.
Ottenuto mediante la rivalutazione della somma di danaro dovuta l'effetto restitutorio, l'autore del fatto illecito dovrà pure risarcire il danneggiato dal pregiudizio derivante dalla mancata percezione della somma al momento stesso in cui si è verificato il vulnus;
e poichè ai sensi dell'art. 1219 comma
2 n.1 il danneggiante cade in mora sin dal momento della commissione del fatto illecito, gli interessi in parola, computati al saggio legale, decorreranno da quest'ultimo momento temporale e sino al giorno dello effettivo pagamento.
Naturalmente gli interessi, maturando de die in diem ai sensi del combinato disposto degli artt.821,
1282, 1224 e 1284 cod.civ., dovranno essere computati secondo il saggio legale corrente al momento della loro maturazione, secondo il tasso vigente nel periodo temporale considerato ( dalla data della richiesta con missiva del 2018 e sino alla data dell'effettivo pagamento).
La rivalutazione della somma dovuta e la corresponsione su questa degli interessi esprimono due diverse tecniche dirette a ristorare due distinti pregiudizi sempre insiti nei c.d. debiti di valore, e bene
28 possono cumularsi tra loro, laddove tanto è precluso nei c.d. debiti di valuta, per i quali vige appieno il principio nominalistico imposto dall'art.1277 cod.civ.6.
Nondimeno al fine di evitare ogni indebito lucro a danno del debitore, gli interessi dovranno essere computati non sulla somma rivalutata integralmente alla data della liquidazione avvenuta in sentenza, ma sull'importo progressivamente rivalutato dal giorno dell'illecito e sino alla data della sentenza, secondo l'indice annuale di rilevamento degli incrementi dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati elaborato dalla rilevazioni dell'I.S.T.A.T.7. 6 “In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie deve escludersi la possibilità di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, essendo consentito soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi ai sensi dell'art.1224 cod.civ. L'anzidetto cumulo va invece riconosciuto per i debiti di valore, tra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poichè la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi.”(Cass.Civ.Sez.II n.11937 del 27-11- 1997). 7 “Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve tenersi conto del nocumento finanziario - lucro cessante - subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.”(Cass.Civ.Sez.III n.2796 del 10-03-2000).
“In tema di risarcimento danni, al credito di valore vantato dal danneggiato va aggiunto quello - accessorio - da interessi sulla somma capitale, la cui natura di credito di valuta ne impone il computo non con riguardo alla somma già rivalutata, bensì con riferimento al capitale originario, pur se rivalutato di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. e con decorrenza dall'epoca di insorgenza di quel credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.8165 del 18-08-1998).
“Nella determinazione del danno da ritardato pagamento delle somme liquidate per debiti di valore, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva anche di rinvio, ma devono computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio.”(Cass.Civ.Sez.III n.492 del 15-01-2001).
29 I predetti criteri sono applicabili anche in materia di danno alla persona, espresso nelle forme del danno biologico e del danno morale8.
IV.- In relazione all'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per metà e debbono gravare per la restante metà sul secondo la Controparte_1
regola di cui all'art. 91 cpc, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento dell'appello principale, previa reiezione dell'appello incidentale e delle eccezioni sollevate dal , riforma la sentenza n. 1946/2023 emessa in data 19 Controparte_1
settembre 2023 nell'ambito del giudizio vertito sotto il numero 1401/2021 dal Giudice di Pace di
Taranto e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 2065,00 a titolo di risarcimento del danno patito all'immobile di sua proprietà
dalle infiltrazioni di umidità provenienti dalla circostante strada comunale;
condanna altresì il a corrispondere sulla predetta somma la rivalutazione monetaria secondo gli Controparte_1
indici I.S.T.A.T. di rilevazione degli incrementi dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati e calcolata alle scadenze del 01 gennaio 2019, 01 gennaio 2020, 01 gennaio 2021, 01
gennaio 2022, 01 gennaio 2023, 01 gennaio 2024, 01 gennaio 2025, 22 novembre 2025 data della presente sentenza;
condanna altresì il alla corresponsione sulla predetta Controparte_1
somma come prima rivalutata degli interessi moratori computati al saggio legale vigente protempore ex art. 1224 cc dalla data della costituzione in mora e sino al giorno dell'effettivo pagamento;
b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in correlativa riforma della statuizione della sentenza impugnata, liquida le spese e competenze del doppio grado di giudizio in euro 350,00 per borsuali, euro 5400,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
compensa per metà le predette spese e competenze e condanna il al pagamento in favore di ella restante metà, con distrazione Controparte_1 Parte_1
in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 22 novembre 2025;
Il giudice dott. ER UN
31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'art. 2051 cod. civ. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensi' ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinche' dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.” (Cass.Civ.Sez.III sent.n.1859 del 18-02-2000 ).
“Per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 cod. civ. e' necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, non e' rilevante, al fine di escludere la responsabilita' ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.6121 del 18-06-1999).
“La presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. ha base nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di custodire la cosa stessa in modo da impedire che produca danni a terzi.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.5885 del 14- 06-1999). 3“La responsabilita' per i danni cagionati da una cosa in custodia stabilita' dall'art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento o un'attivita' del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiche' il limite della responsabilita' risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalita' di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causa le e, cioe', un fattore esterno (che puo' essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilita' e dell'assoluta eccezionalita'.” (Cass.Civ.SEz.III sent.n.5031 del 20-05-1998 ).
20 5 “L'obbligazione di risarcimento del danno, ancorchè derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicchè resta sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata dal giudice anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.1102 del 04-10-1999, Cass.Civ.Sez.II n.12029 del 28-1-1997, Cass.Civ.Sez.II n.7943 del 29-09-1994). 8 “Poichè la rivalutazione ha la funzione di adeguare il quantum di una prestazione risarcitoria al valore del bene perduto dal danneggiato, da un lato anche il danno biologico e quello morale sono suscettivi di valutazione all'attualità, ossia al momento dell'emanazione della sentenza;
dall'altro non vi è incompatibilità con il riconoscimento anche degli interessi, volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto dimostri di aver subito per la ritardata percezione del suo credito.”(Cass.Civ.Sez.III n.9376 del 24-09-1997 Querci c. La Previdente).
30
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
ER UN in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 17 gennaio 2024 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 234 dell'anno 2022;
T R A
(C.F. elettivamente domiciliato in Massafra (Ta) alla via Parte_1 C.F._1
Brindisi nr. 9, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro Sansonetti (C.F. ), dal C.F._2
quale viene rappresentato e difeso come da documentazione in atti;
Appellante
C O N T R O
(P. Iva ), in persona del Sindaco e legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Misserini (CF: ), presso il cui studio C.F._3
è elettivamente domiciliato in Taranto, alla Via Dario Lupo n. 32 come da documentazione in atti;
Appellato
Ove all'udienza del 21 novembre 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale ex artt. 359, 189 e 281quiquies cpc, come novellati dal DLvo 149/2022, e la causa era riservata ex lege
1 per la decisione.
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado il sig. evocava il Parte_1 CP_1
innanzi al Giudice di Pace di Taranto, chiedendone la condanna al risarcimento del danno
[...]
assertivamente patito all'immobile di sua proprietà sito in Via F. Notaristefano n. 1 tra Via Salvo
D'Acquisto e Via Piave, ed attribuito ad infiltrazioni di umidità percolate nel sottosuolo dal cattivo stato di conservazione e manutenzione della strada comunale latistante. Premetteva di aver diffidato il ad eseguire i lavori necessari e che dopo un primo intervento nulla più era stato CP_1
realizzato tanto da costringere esso attore a promuovere il procedimento di A.T.P.
Si costituiva con comparsa di risposta il chiedendo il rigetto della domanda. Controparte_1
Con sentenza n. 1946/2023 emessa in data 19 settembre 2023 nell'ambito del giudizio vertito sotto il numero 1401/2021 il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
[1) dichiara la parziale responsabilità del verificarsi dei danni Controparte_2
all'immobile di proprietà dell'attore e per lo effetto lo condanna al risarcimento del danno in favore del medesimo, liquidato in euro 600, oltre iva ed oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2)
condanna il convenuto ente al pagamento di un terzo delle spese di lite in favore dell'attore liquidate,
per la fase preventiva in euro 350 di cui euro 50 per esborsi ed euro 300 per compensi professionali,
oltre accessori come per legge e pone al definitivo carico delle parti al 50% il costo liquidato per l'intervento di Ctu in atti – per il giudizio di merito iin euro 470 di cui euro 70 per esborsi ed euro 400
per compensi professionali, oltre accessori come per legge.]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il sig. rassegnando le seguenti Parte_2
conclusioni:
[1. riformare la sentenza di primo grado ed accogliere l'appello;
2. accertare la responsabilità
esclusiva del e condannarlo al risarcimento dei danni pari ad € 4.130,00, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazioni;
3. condannare il al pagamento delle spese e competenze Controparte_1
processuali di primo grado, di secondo grado, nonché di accertamento tecnico preventivo, in forma
2 integrale e rapportate allo scaglione di riferimento, oltre maggiorazioni di legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.]
Così argomentava l'appellante le proprie richieste processuali: Parte_1
[I. Vizio di contraddittoria motivazione e di travisamento dei fatti. Secondo il giudice di prime cure
(testuale), “il tecnico incaricato che fotografa la situazione al momento dell'accertamento, a ben leggere la sua relazione esprime un mero giudizio di probabilità sul rapporto di causa effetto tra i fenomeni ritrovati e le infiltrazioni d'acqua verificatosi anni prima. Tutto ciò che dice e(') che sono presenti fenomeni di umidità di recente formazione alla base delle murature. Il tutto su locale seminterrato con differenza di quote dell'ordine di 4,5 metri. (ndr: adesso è il CTU che scrive) <
è che l'umidità si osserva presente alla base delle murature del seminterrato e non sulla parte superiore ove ci si attenderebbe invece si possa manifestare, stante il dislivello di quota. Appare più
plausibile che la originaria infiltrazione, ora non più presente, atteso che il provvedeva alla CP_1
sistemazione dell'asfalto, abbia costituito solo una prima concausa dei danni localizzati e che siano comuqnue insiti alla struttura dell'immobile sotto posto al piano stradale ed a contatto permanente con il terreno vegetale” (pag. 2 rigo ottultimo e seguenti).
I.
1. Preliminarmente, non si comprende da quale reperto processuale il giudice ricavi che “la originaria infiltrazione, ora non più presente, atteso che il provvedeva alla sistemazione CP_1
dell'asfalto”; l'originaria infiltrazione è presente ancora oggi, alla data di redazione dell'appello. Il
manto stradale presenta crepe e fessure ancora oggi. I.
2. In secondo luogo, il CTU non esprime un giudizio di probabilità, ma di certezza: “ .. … in diverse parti dell'immobile sono presenti diffuse tracce di umidità di recente formazione alla base delle murature, con distacco dell'intonaco deumidificante.
3 Inoltre, su tutto il perimetro dell'immobile è presente un impianto di aereazione forzata, per evitare problemi di umidità di risalita, ma, le condizioni dell'asfalto sulla via S. D'Acquisto non essendo ottimali, permettono l'infiltrazioni delle acque meteoriche. Infatti dalla visione dei fotogrammi scattati dalla sottoscritta al momento delle operazioni peritali, è possibile notare avvallamenti e microlesioni in diversi punti sull'asfalto. Si precisa che tali problematiche sono presenti sul lato sinistro dell'immobile e cioè dal lato della via S. D'Acquisto, pertanto è possibile affermare che i danni presenti sono riconducibili alle condizioni dell'asfalto della stessa via Salvo D'Acquisto”. I.
3. Le trace di umidità sono maggiormente diffuse alla base del pavimento per due ragioni: 1) dall'esame delle fotografie dell'immobile, si evince che la muratura è tutta interessata nella sua altezza;
le infiltrazioni iniziano dalla parte superiore del muro, più prossimale al livello stradale, e … per gravità,
discendono sino a ristagnare alla base della muratura;
2) è lo stesso CTU a dare spiegazione: “su tutto il perimetro dell'immobile è presente un impianto di aereazione forzata, per evitare problemi di umidità di risalita” (terzultima pagina di CTU, rigo terzultimo). L'aria riscaladata sale, perchè
meno densa di quella fredda, è più leggera. Questo è un principio elementare, scolastico. Laddove
non fosse noto, bastava leggere le cognizioni tecniche del CTU e rimettersi a lui. I.
4. Il giudice avrebbe potuto ordinare una ispezione, una nuova consulenza tecnica, avrebbe potuto chiamare a chiarimenti il CTU, oppure ispezionare egli stesso la strada e l'immobile. Sicuramente, non avrebbe potuto emettere un verdetto di tal guisa, poiché, a questo punto, non convince neppure il verdetto di riconoscimento, a conti fatti, del ... 14% del danno, cioè € 600,00 in luogo di € 4.130,00 stimati dal
CTU. E' una soluzione contraddittoria, perché apre una ulteriore breccia nella ratio della motivazione,
perché ammette che infiltrazione vi sia stata, sebbene nella misura del 14% … Ed allora non comprendiamo il motivo di questo 14%. II. Violazione dell'art. 61, 191 e ss cpc. Si dirà che il giudice sia peritus peritorum e possa distaccarsi dalle valutazioni compiute dal CTU, anche sostituendo ad esse altre argomentazioni, tratte da proprie personali cognizioni tecniche. Tuttavia, in tal caso,
secondo la Cassazione, il giudice incontra tre limiti2: 1) l'onere della adeguata motivazione;
2) della esenzione da vizi logici;
della esenzione da errori di diritto. L'onere non è stato rispettato, perché non
è dato sapere quali personali cognizioni tecniche abbia il giudice, migliori del CTU, Geom. Per_1
La motivazione è anche illogica, perché, come abbiamo rilevato, non si può negare che le
[...]
4 infiltrazioni iniziano dalla parte superiore del muro, più prossimale al livello stradale, e … per gravità,
discendono sino a ristagnare alla base della muratura. Il giudice non ha tenuto conto delle argomentazioni del CTU, secondo il quale “le condizioni dell'asfalto sulla via S. D'Acquisto non essendo ottimali, permettono l'infiltrazioni delle acque meteoriche ... è possibile notare avvallamenti e microlesioni in diversi punti sull'asfalto”. Ma soprattutto, il giudice non ha tenuto conto della risposta alla sua domanda, prima ancora che se la ponesse, e cioè che se l'umidità
ristagni più alla base della muratura, che sulla parte sovrastante (comunque interessata) è perché
(testuale il CTU) “su tutto il perimetro dell'immobile è presente un impianto di aereazione forzata,
per evitare problemi di umidità di risalita”. Abbiamo detto che l'aria riscaldata, meno densa e quindi più leggera, sale. Salendo, viene a contatto con le parti alte del muro, non quelle basse ove l'acqua è scesa e ristagna. Gravità? Inoltre, dall'esame delle fotografie dell'immobile, si evince che la muratura è tutta interessata nella sua altezza;
le infiltrazioni iniziano dalla parte superiore del muro, più prossimale al livello stradale, e … per gravità, appunto, discendono sino a ristagnare alla base della muratura. Deriva da quanto precede che il potere del giudice di distaccarsi dalle risultenze tecniche del CTU è stato adoperato senza aver rispetto gli oneri di motivazione adeguata, di esenzione da vizi logici e e di diritto.]
Si costituiva il con comparsa in appello e rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_1
[1. in via preliminare, annullare e/o riformare la sentenza impugnata n. 1946/2023 pubblicata il
20.09.2023 dal Giudice di Pace di Taranto, dott. (nell'ambito del giudizio R.G. Persona_2
1401.2021), dichiarando il difetto di legittimazione passiva del;
2. nel merito, Controparte_1
accogliere lo spiegato appello incidentale e per l'effetto annullare e/o riformare la sentenza impugnata, dichiarando infondata in fatto ed in diritto l'azione proposta in prime cure dal Parte_1
con ogni consequenziale effetto di legge;
3. in ogni caso e sempre nel merito, rigettare
[...]
l'appello odierno siccome inammissibile, irricevibile, improcedibile ed infondato in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in causale e per l'effetto, confermare la sentenza impugnata n.1946/2023
pubblicata il 20.09.2023 dal Giudice di Pace di Taranto, dott. (nell'ambito del giudizio Persona_2
R.G. 1401.2021);, con ogni consequenziale effetto di legge;
4. il tutto con vittoria di spese, oltre
5 accessori di legge, del doppio grado di giudizio. ]
Così argomentava le proprie richieste processuali il : Controparte_1
[“Sulla carenza di legittimazione passiva dell'Ente convenuto In via preliminare, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del convenuto in ordine agli addebiti mossi Controparte_1
dall'attore, atteso che, a quanto è emerso da sopralluoghi posti in essere dall'Ufficio Tecnico
comunale in data 26.04.2021 a seguito della notifica dell'atto di citazione con la richiesta di risarcimento danni, e come si evince dai rilievi fotografici inseriti nello stesso nonché da quelli prodotti dalla stessa parte attrice ed allegati alla relazione della CTU Geom via Persona_1
Salvo d'Acquisto, in corrispondenza del civico 37 (dov'è ubicata la parte superiore dell'immobile), vi
è un evidente intervento di ripristino, con ogni probabilità posto in essere da parte del gestore della rete idrica, caratterizzato dall'esistenza di due lesioni trasversali all'andamento della strada. Dagli
stessi rilievi fotografici è evidente, altresì, in corrispondenza di tali interventi, la presenza di un tombino della rete fognaria, che ben potrebbe essere la causa delle lamentate infiltrazioni, atteso che lungo via Salvo d'Acquisto corre la rete fognaria, la cui gestione ricade in via esclusiva sull'
[...]
. Infine, è lo stesso attore che nella missiva inviata al Comune in data Controparte_3
17.10.2019 riconduce le lamentate infiltrazioni alla presenza di “risalita salmastra”. Se si considera,
come meglio si vedrà in seguito, che “la particolare orografia della zona comporta una differenza di quote tra le due strade (Via S. D'Acquisto e via Piave) dell'ordine di 4-5 mt. Pertanto l'immobile rispetto alla via Salvo D'Acquisto risulta interrato” (relazione periziale CTU Geom. Persona_1
e che i fenomeni di umidità accertati sono posti “alla base delle murature”(relazioni già citate) – e non in corrispondenza della parte alta dell'immobile - ne consegue che le lamentate infiltrazioni non possono in alcun modo essere attribuite al civico ente, per asserite infiltrazioni rinvenienti da Via
salvo d'Acquisto, ma sono riconducibili ad altre cause, di natura completamente diversa. Sulla nullità
e/o inopponibilità dell'accertamento tecnico preventivo
Senza rinuncia alla precedente eccezione, si ribadisce che il non ha avuto Controparte_1
conoscenza dell'esistenza del giudizio per accertamento tecnico preventivo promosso dal Sig.
[...]
dinanzi al Giudice di Pace di Taranto – Avv. Maria De Cicco - iscritto al n. Rg 3270/20, Parte_1
6 e per tale ragione se ne eccepisce la nullità per violazione del principio del contraddittorio di cui al combinato disposto degli artt. 101 e 102 c.p.c. , non avendo, lo stesso potuto spiegare in sede cautelare le proprie difese. Ne consegue che le relative risultanze non possono che ritenersi inutilizzabili. Come si è avuto modo di allegare, infatti, la notifica del ricorso, avvenuta a mezzo posta a cura del difensore del sig. , non si è perfezionata in quanto posta in essere in violazione Pt_1
delle norme del codice di procedura civile oltre che della legge 20 novembre 1982 n. 890, del Decreto
Legge n. 18 del 17/03/2020 e del DL 34 del 2020. Dalla lettura del modello 23L depositato dal difensore del sig. l'operatore postale, infatti, sulla relata di notifica, dopo aver Parte_1
selezionato la casella “destinatario persona giuridica”, ha apposto la seguente dicitura “Immesso
in cassetta DL 34/2020 art. 46”. Ebbene, oltre ad essere irrituale la notifica di un atto giudiziario ad una Pubblica amministrazione con la sua immissione in cassetta (quale cassetta?), anche a considerare il particolare momento storico dovuto allo stato pandemico, le normative anti Covid
sono state chiare. L'art. 46 del DL 34/2020, indicato sulla relata di notifica, rinvia al DL n. 18 del
17/03/2020 art. 108 il quale all'art. 1 recita “(…) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 luglio 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del visus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati (OMISSIS) nonché per lo svolgimento dei sevizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982 n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro” Nel caso di specie il
Comune di è una Pubblica Amministrazione, munita di apposito ufficio di protocollo, con CP_1
personale deputato al ritiro della corrispondenza. Poiché dalla relata di notifica risulta la mera immissione in cassetta dell'atto giudiziario;
poiché il non è un privato che ha una Controparte_1
“cassetta; poiché, in ogni caso, l'agente postale non ha accertato, come richiesto dalla normativa
7 sopra menzionata, la presenza di persona abilitata al ritiro, la notifica del ricorso per accertamento tecnico preventivo non si è perfezionata, con la conseguente inesistenza/nullità della stessa e del ricorso per accertamento tecnico preventivo (Trib. Verona, decr. 22/07/2020) e di tutto il procedimento che ne è conseguito.
Alla luce di quanto innanzi, tutti gli accertamenti espletati sono in opponibili al civico Ente, così come le risultanze della consulenza.”. ***** SULLA INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO. L'appello è
infondato ed in quanto tale meritevole del dovuto rigetto. 1). Con il primo motivo di impugnazione l'appellante contesta la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui “il tecnico incaricato che fotografa la situazione al momento dell'accertamento, a ben leggere la sua relazione esprime un mero giudizio di probabilità sul rapporto di causa effetto tra i fenomeni ritrovati e le infiltrazioni d'acqua verificatosi anni prima. Tutto ciò che dice è che sono presenti fenomeni di umidità di recente formazione alla base delle murature- Il tutto su locale seminterrato con differenza di quote dell'ordine di 4,5 metri …”. In relazione a tale punto della sentenza appellato, l'appellante assume che “1.1. non si comprende da quale reperto processuale il giudice ricavi che “la originaria infiltrazione, ora non più presente, atteso che il provvedeva alla sistemazione dell'asfalto; CP_1
l'originaria infiltrazione è presente ancora oggi alla data di redazione dell'appello; il manto stradale presenta crepe e fessure ancora oggi. (pg. 5 atto di appello) Secondo l'appellante, dunque, il manto stradale presenterebbe ancora crepe in data odierna. L'assunto è infondato. Sul punto, la decisione del Giudice di Pace, infatti, è stata correttamente motivata dal momento che lo stesso (Giudice di primo grado), non ha fatto altro che prendere atto della non contestata nota protocollo n. 21059 del
24.12.2018 del Settore tecnico – Area 1 del Comune di (allegato n. 6 alla comparsa di CP_1
costituzione e risposta del Civico Ente in primo grado), con la quale è stato rilevato che “la Via Salvo
D'Acquisto, all'altezza del civico n. 37, presentava delle fessurazioni e/o screpolature dell'asfalto che sono state opportunamente risigillate mediante stesura di apposita guaina liquida impermeabilizzante e le lavorazioni sono state effettuate in data 11.12.2018”. E non potrebbe dirsi certamente il contrario dal momento che la detta nota è stata confermata dalla relazione a firma dell'Ing. (all'epoca Istruttore tecnico presso il Comune di ) data 26.04.2021, Per_3 CP_1
munita di apposite foto ritraenti lo stato dei luoghi. (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta
8 del Civico Ente nel giudizio di primo grado). Ancora. Il si duole della circostanza per cui il Pt_1
Giudice di Pace avrebbe ritenuto il giudizio espresso dal CTU quale giudizio di probabilità sul rapporto di causa effetto tra i fenomeni ritrovati e le infiltrazioni d'acqua verificatesi anni prima.
Orbene. Sul punto, va precisato che per quanto il CTU, Geom. nell'ambito della Persona_1
consulenza tecnica espletata, possa aver espresso o meno un giudizio di probabilità e/o di certezza
(come sostenuto dal ), in ogni caso, ciò non implica che il Giudice debba attenersi Pt_1
scrupolosamente allo stesso. Anzi. Trattandosi di un mezzo di mero ausilio (la CTU) e non di prova,
“il giudice del merito ha il potere discrezionale di disattendere le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, senza dover disporre altra perizia, ma detta decisione può essere censurata in sede di legittimità ove la soluzione prescelta non risulti sufficientemente motivata”. È quanto ha stabilito la
Corte di Cassazione, Sezione III Civile, con sentenza 3 dicembre 2015, n. 2463. Il giudice, infatti, può
anche disattendere le risultanze della disposta CTU percipiente, ma solo motivando in ordine agli elementi di valutazione adottati e agli elementi probatori utilizzati per addivenire all'assunta decisione, specificando le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU. Nel
caso di specie, la decisione del Giudice di Pace di Taranto, dott. , è stata adeguatamente e Per_2
specificamente motivata nonché sono state indicate precisamente le ragioni per cui ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del CTU, come segue: “Tutto ciò che ci dice e che sono presenti fenomeni di umidità di recente formazione alla base delle murature. Il tutto su locale seminterrato con differenza di quote dell'ordine di 4,5 metri. <e'
sono presenti sul lato sinistro dell'immobile, dal lato ella via Salvo D'Acquisto… e riconducibili alle condizioni dell'asfalto della stessa via > Via che si contestata con microlesioni e avvallamenti. Lo
scrivente non è invece così certo di questo diretto rapporto di causa – effetto, e né potrebbe essere altrimenti vista la vaghezza, non per incuria ma per oggettiva impossibilità, di risalire al concreto apporto causale delle ipotizzate infiltrazioni di acqua meteorica dalla pubblica via. Quello che meno convince è che l'umidità si osserva presente alla base delle murature del seminterrato e non sulla parte superiore ove ci si attenderebbe invece si possa manifestare, stante il dislivello di quota.
Appare più plausibile che la originaria infiltrazione, ora non più presente, atteso che il CP_1
provvedeva alla sistemazione dell'asfalto, abbia costituito solo una prima concausa dei danni
9 localizzati e che siano comunque insiti alla struttura dell'immobile sotto posto al piano stradale ed a contatto permanente con il terreno vegetale. Va concluso ce non può essere riconosciuto l'intero danno richiesto ma esso va ridimensionato, sempre dando fede all'affermazione del CTU della sopravvenienza di una originaria infiltrazione quale causa efficiente”. Pertanto, nessun vizio di motivazione e di travisamento dei fatti è evincibile dalla lettura della sentenza di primo grado (se pur con riserva di alcune censure che saranno affrontate nell'ambito dell'appello incidentale). La
censura dunque è infondata e merita di essere rigettata.
Altrettanto infondato l'assunto secondo cui “… il Giudice (di primo grado) avrebbe potuto ordinare una ispezione, una nuova consulenza tecnica, avrebbe potuto chiamare a chiarimenti il CTU, oppure ispezionare egli stesso la strada e l'immobile” una serie di condizionali che non trovano giustificazione, dal momento che il Giudice di prime cure ha, si ribadisce, adeguatamente motivato la propria decisione, ritenendo, nella sua qualità di peritus peritorum, di non aver alcun bisogno di ulteriori indagini, tanto meno di recarsi personalmente sui luoghi di causa. 2). Sul secondo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 61 e 191 e ss c.p.c., si impugna e contesta quanto sostenuto dalla controparte, evidenziando quanto segue. Alcun valore assume dal punto di vista probatorio la consulenza espletata in sede di ATP, svoltasi – come detto - in assenza di contraddittorio con il
. Peraltro, il Geom. non ha affatto verificato lo stato dei luoghi Controparte_1 Persona_1
in occasione delle due lettere inviate dal Sig. e nulla ha riferito – né poteva – in Parte_1
ordine al fatto che le macchie di umidità fossero state determinate proprio negli anni 2018 e 2019,
come sostenuto dall'attore. Il tecnico incaricato dal giudice ha potuto solo ipoteticamente attribuire la causa delle lamentate infiltrazioni allo stato della pavimentazione di via Salvo D'Acquisto, non potendo indicare con certezza in esse la causa delle infiltrazioni. Inoltre il CTU non ha provveduto a saggi d'ispezione, né per determinare le cause dei lamentati danni ha preso in considerazione l'esistenza dell'impianto fognario sottostante via Salvo d'Acquisto, o ha valutato che le macchie di umidità erano poste alla base dell'immobile (circa 4/5 metri al di sotto del livello della strada). Per tale ragione, le risultanza dell'ATP, nella parte in cui il tecnico asserisce che “… su tutto il perimetro dell'immobile è presente un impianto di aerazione forzata, per evitare problemi di umidità di risalita,
ma, le condizioni dell'asfalto di via Salvo d'Acquisto non essendo ottimali, permettono infiltrazioni
10 delle acque meteoriche. Infatti dalla visione dei fotogrammi scattati dalla sottoscritta al momento delle operazioni peritali, è possibile notare avvallamenti e microlesioni in diversi punti dell'asfalto. Si precisa chetali problematiche sono presenti sul lato sinistro dell'immobile e cioè dal lato della via salvo D'acquisto, pertanto è possibile affermare che i danni presenti sono riconducibili alle condizioni dell'asfalto della stessa via Salvo D'Acquisto…” sono state espressamente contestate, essendo il frutto di mere deduzioni e non di una effettiva constatazione nella immediatezza dei fatti e non avendo il sign. diversamente assolto all'onere probatorio sullo stesso ricadente. Parte_1
Sono state altresì espressamente contestate le espressioni contenute alla pagina 6 della relazione peritale del Geom. “Il modo di condurre l'immobile da parte dell'attore, non ha Persona_1
implicato o determinato in alcun modo i danni presenti”, frutto di meri giudizi e valutazioni personali,
non corrispondenti al dato reale.
Piuttosto, dalla relazione redatta a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di , in persona CP_1
dell'Ing. , in data 26.04.2021 (in relazione quale il Giudice di Pace di Taranto non ha Persona_4
operato alcun riferimento) a seguito di due sopralluoghi, di cui uno in data 24.03.2021 e l'altro in data 23.04.2021, in condizioni climatiche diverse (durante ed in assenza di eventi meteorici), è
emerso che “nonostante la pavimentazione di Via Salvo d'Acquisto non versi in condizioni ottimali,
permette il naturale deflusso delle acque meteoriche. La stessa, infatti, presenta, in corrispondenza del civico 37, un evidente intervento di ripristino, probabilmente effettuato dal gestore della rete idrica, caratterizzato dall'esistenza di due lesioni trasversali all'andamento della strada. In partcolar modo, le lesioni e gli avvallamenti che interessano la via suddetta, risultano circoscritti e limitati ad un piccolissimo tratto di strada, per cui non imputabili ad un quantitativo di infiltrazioni d'acque meteoriche tali da provocare danni all'interno dell'immobile di proprietà del sig. . Si segnala Pt_1
che le lesioni appena citate terminano in corrispondenza del marciapiede (distanziato dalla proprietà
del Sig. di circa 1,20 m), e che, come da documentazione fotografica allegata, quest'ultimo Pt_1
si presenta in condizioni perfette e senza la benché minima traccia di degrado, imputabile a infiltrazioni d'acqua provenienti dalla pavimentazione stradale.. Viene posto in risalto che con lettera
17.10.2019 prot. n. 17948, a distanza di circa un anno dall'intervento di riparazione effettuato
(11.12.2018), l'istante lamentava la presenza di “risalita salmastra sulle pareti dell'immobile” e non
11 infiltrazioni d'acqua meteorica(fenomeno che non va confuso con quello di risalita, di natura completamente diversa ”. Tanto dimostra la infondatezza di ogni avversa pretesa anche in relazione a tale secondo motivo di impugnazione, atteso che, se le infiltrazioni realmente fossero pervenute dall'alto, come asserito dall'attore, non avrebbero potuto certamente essere causa di umidità alla pavimentazione, umidità che evidentemente ha una sua causa propria. ***** La decisione del primo
Giudice non è comunque scevra da profili di illegittimità ed erroneità, che qui di seguito di articoleranno attraverso la proposizione del seguente APPELLO INCIDENTALE PRIMO MOTIVO DI
IMPUGNAZIONE CON CONTESTUALE INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA SENTENZA DI RIMO GRADO
CHE SI APPELLANO.
Pg. 2 della sentenza impugnata: “La domanda appare parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. Ai fini della richiesta delibazione di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c.
del proprietario e del conseguente risarcimento danni, devono emergere tre elementi fondamentali:
il verificarsi dell'evento dannoso, nusso causale tra la cosa in custodia e l'evento e l'esplusione del caso foruito liberatorio. Tanto premettendo che appare configurabile e affermato in numerose pronunce di merito, come deduce la difesa dell'attore, la responsabilità ex art. 2051 c.c. per infiltrazioni d'acqua provenienti dall'immobile in cui si è verificata una causa efficiente di danno. Tali
elementi non emergono con ragionevole certezza dalle risultanze istruttorie emerse quali le foto in atti e la ispezione peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo e relativa consulenza e chiarimenti”. INDICAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DA CUI DERIVA LA VIOLAZIONE DI LEGGE E LORO
RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA. in procedendo. Violazione e falsa CP_4
applicazione dell'art. 2043 c.c. e 2051 c.c. e 1227 c.c. Error in iudicando. Motivazione illogica e/o contraddittoria. La sentenza impugnata è viziata e merita di essere riformata. 1). Il Giudice di Pace
di Taranto, con motivazione del tutto carente (per non dire assente), ha riconosciuto in capo al Civico
Ente una responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. sulla scorta di un generico richiamo a “… pronunce di merito…” senza l'indicazione specifica delle stesse, “… come deduce la difesa dell'attore…”. Com'è noto, l'azione di responsabilità fondata sulla violazione di un obbligo di custodia è intrinsecamente diversa da quella fondata sul principio generale del neminem laedere. (v., tra le altre, le sentenze 20
gennaio 2014, n. 999, e 26 maggio 2014, n. 11660; Cassazione Civile, Sez. III, con sentenza del 21
12 settembre 2015, n. 18463). Poiché dall'applicabilità dell'una o dell'altra norma discendono, sul piano eziologico e probatorio, diversi accertamenti e vengono coinvolti distinti temi d'indagine, senza che ciò comporti riconoscimento alcuno di responsabilità in capo al Civico Ente, risulta necessario procedere alla qualificazione giuridica del fatto di cui si discute ai fini del corretto inquadramento e della corretta sussunzione nell'una o nell'altra norma. Il presunto fatto di cui si discetta non può
essere ricondotto a quello previsto dalla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., poiché quest'ultimo non opera nei confronti della Pubblica Amministrazione per i danni cagionati a terzi da beni demaniali
(anche quelli statali) sui quali è esercitato un uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, quanto l'estensione del bene demaniale (e il detto uso indiscriminato da parte di terzi)
renda praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per i terzi.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza più recente, statuendo che “la presunzione di responsabilità per danni da cose in custodia, prevista dal 2051 c.c., non si applica per i danni subiti dagli utenti dei beni demaniali tutte le volte in cui non sia possibile esercitare sul bene stesso la custodia intesa quale potere di fatto sulla cosa. In riferimento al demanio stradale, la possibilità
concreta di esercitare tale potere va valutata alla luce di una serie di criteri, quali l'estensione della strada, la posizione, le dotazioni sistemi di assistenza che la connotano, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il criterio di cui all'art. 2051 c.c.(Cass. 2 aprile 2010,
n.9546; 13 luglio 2011, n. 15375)” (Corte di Appello di Lecce – Sez. Distaccata di Taranto, sentenza n. 237/2016 che si produce). Nella specie, è indubbio come non possa essere applicato il 2051 c.c.
ma solo il 2043c.c., atteso che l'estensione del territorio di , su cui viene esercitato un uso CP_1
ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini, è tale da rendere praticamente impossibile l'esercizio di un continuo ed efficace controllo che valga ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo a terzi, potendo, in caso contrario, essere esposto a fattori di rischio potenzialmente indeterminati. Non si comprende, dunque, quali le motivazioni sottese al riconoscimento della detta responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. dal momento che all'elencazione dei requisiti richiesti per la relativa attribuzione (verificarsi dell'evento dannoso, nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento e l'esclusione del caso fortuito liberatorio), ha fatto seguito l'affermazione chiara
13 e precisa del Giudice di Pace, secondo cui “Tali elementi non emergono con ragionevole certezza dalle risultanze istruttorie emerse quali le foto in atti e la ispezione peritale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo e la relativa consulenza e chiarimenti”. Tanto è vero che vengono contestate le risultanze della CTU e, a riprova, lo stesso Giudice sostiene che “… Lo scrivente non è
invece così certo di questo diretto rapporto di causa-effetto, e né potrebbe essere altrimenti vista la vaghezza, non per incuria ma per oggettiva impossibilità di risalire al concreto apporto causale delle ipotizzate infiltrazioni di acqua meteorica dalla pubblica via”. Ancora, specifica che “Quello che meno convince è che l'umidità si osserva presente alla base delle murature del seminterrato e non sulla parte superiore ove ci si attenderebbe invece si possa manifestare, stante il dislivello di quota.
Appare più plausibile che la originaria infiltrazione, ora non più presente, atteso che il CP_1
provvedeva alla sistemazione dell'asfalto, abbia costituito solo una prima concausa dei danni localizzati e che siano comunque insiti alla struttura dell'immobile sotto posto al piano stradale ed a contatto permanente con il terreno vegetale”, concludendo poi “Va concluso ce non può essere riconosciuto l'intero danno richiesto ma esso va ridimensionato, sempre dando fede all'affermazione del CTU della sopravvenienza di una originaria infiltrazione quale causa efficiente”. Delle due l'una,
il rapporto di causa-effetto sussiste e dunque è ascrivibile una qualche responsabilità al Civico Ente,
oppure non sussiste affatto, come nel caso di specie. Va aggiunto che, anche a voler applicare il dettato di cui all'art. 2043 c.c., in ogni caso risulta comunque insussistente il rapporto di causa-
effetto elemento fondamentale nella fattispecie in esame.
Il Giudice di Pace, infatti, non ha tenuto conto che nella premessa dell'atto di citazione, il sign.
[...]
asseriva che l'immobile di sua proprietà sarebbe stato oggetto di fenomeni infiltrativi, Pt_1
segnalati con una prima missiva del 23.10.2018, attribuiti dal al degrado della Pt_1
pavimentazione di via salvo D'Acquisto sulla quale insistevano ed insisterebbero tutt'oggi lesioni,
fessure e screpolature. Preme evidenziare, in proposito, come, per quanto riferito dallo stesso attore,
il Comune di con lettera del 24.12.2018 rispondeva a tale missiva informando il Sig. CP_1 Pt_1
di aver provveduto ad sopralluogo in “via Salvo d'Acquisto, all'altezza del civico 37, che presentava alcune lievi fessurazioni e/o screpolature dell'asfalto che sono state opportunamente risigillate mediante stesura di apposita guaina liquida impermeabilizzante, e le lavorazioni sono state
14 effettuate in data 11/12/2018”. Successivamente, circa un anno dopo, il Sig. Parte_1
inviava al Comune di una nuova missiva, datata 17.10.2019, lamentando la presenza di CP_1
“risalita salmastra”. Fatta questa doverosa premessa, a fondamento della domanda, il sig. Parte_1
invocava la responsabilità del di per i fenomeni di umidità occorsi
[...] CP_1 CP_1
all'immobile di proprietà ed indica la causa di detti fenomeni nell'asserita esistenza di lesioni,
screpolature e fessure sulla pavimentazione di via Salvo D'Acquisto. Trattandosi di pretesa risarcitoria di natura extracontrattuale, incombeva sul ricorrente l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, prova che lo stesso Giudice di Pace di Taranto ha ritenuto carente nel caso di specie (v. considerazioni ut supra richiamate). Senza considerare che la ricostruzione fattuale di parte ricorrente mancava di indicare in quale occasione si sarebbero verificate le lamentate infiltrazioni, atteso che non ogni fenomeno piovoso può determinare infiltrazioni di acqua talmente cospicue da insinuarsi nell'immobile di proprietà. Peraltro, il Sig. al momento Parte_1
dell'acquisto, avvenuto, come emerge dalla documentazione notarile depositata da parte attrice,
per donazione nell'anno 2007, ben sapeva che la costruzione era interrata, come peraltro risulta dalle stesse relazioni tecniche prodotte da parte attrice. Circostanza di cui il Giudice di prime cure non ha tenuto in considerazione. Ancora. IL Giudice non si è espresso sulla circostanza sollevata dal
Civico Ente secondo cui non vi è prova della legittimazione ad agire del sig. Parte_1
L'immobile per cui è causa, infatti, nelle perizie tecniche prodotte da parte attrice, non viene ben identificato, non ne vengono riportati i dati catastali, viene definito locale commerciale, ma ciò non corrisponde alla documentazione notarile prodotta da parte attrice, che contempla due donazioni:
la prima, relativa ad un immobile destinato ad uso abitativo, e la seconda relativa ad un garage,
peraltro le vie in cui sarebbero ubicati detti immobili hanno denominazioni diverse da quella dell'immobile per cui oggi è causa.
Anche a voler ritenere che il locale commerciale indicato sia il garage, il valore dello stesso dichiarato nell'atto è di € 8.000,00 e non si giustifica una richiesta di risarcimento danni di € 4.500,00! In secondo luogo, si osserva che alcuna prova è stata offerta con riguardo ad eventuali episodi che avrebbero potuto determinare le lamentate infiltrazioni. In terzo luogo, pur ove fosse provata la esistenza di fenomeni infiltrativi in occasione delle missive inviate, ciò significa che non un qualsiasi
15 evento piovoso determina le infiltrazioni, ma solo fenomeni eccezionali di cui l'attore non fa il minimo cenno. Circostanza, anche questa, sulla quale il Giudice di prime cure non ha preso posizione. Tanto dimostra la infondatezza della domanda proposta e la assenza di ogni responsabilità in capo al che non può essere chiamato a rispondere di eventi eccezionali che rientrano nel caso CP_1
fortuito e che, dunque, interrompono qualsivoglia nesso causale, pur ove ritenuto sussistente, tra la condotta del ed i danni lamentati. Né alcun valore assume dal punto di vista probatorio la CP_1
consulenza espletata in sede di ATP, svoltasi – come detto - in assenza di contraddittorio con il
.(sul punto ci si riporta a quanto sopra esposto pg. 8 e 9 del presente atto) Controparte_1
Va aggiunto che dalla relazione redatta a cura dell'Ufficio Tecnico del Comune di , in persona CP_1
dell'Ing. , in data 26.04.2021 (all. 3 alla comparsa di costituzione e risposta di primo Persona_4
grado), a seguito di due sopralluoghi, di cui uno in data 24.03.2021 e l'altro in data 23.04.2021, in condizioni climatiche diverse (durante ed in assenza di eventi meteorici), è emerso che “nonostante la pavimentazione di Via Salvo d'Acquisto non versi in condizioni ottimali, permette il naturale deflusso delle acque meteoriche. La stessa, infatti, presenta, in corrispondenza del civico 37, un evidente intervento di ripristino, probabilmente effettuato dal gestore della rete idrica,
caratterizzato dall'esistenza di due lesioni trasversali all'andamento della strada. In partcolar modo,
le lesioni e gli avvallamenti che interessano la via suddetta, risultano circoscritti e limitati ad un piccolissimo tratto di strada, per cui non imputabili ad un quantitativo di infiltrazioni d'acque meteoriche tali da provocare danni all'interno dell'immobile di proprietà del sig. . Si segnala Pt_1
che le lesioni appena citate terminano in corrispondenza del marciapiede (distanziato dalla proprietà
del Sig. di circa 1,20 m), e che, come da documentazione fotografica allegata, quest'ultimo Pt_1
si presenta in condizioni perfette e senza la benché minima traccia di degrado, imputabile a infiltrazioni d'acqua provenienti dalla pavimentazione stradale.. Viene posto in risalto che con lettera
17.10.2019 prot. n. 17948, a distanza di circa un anno dall'intervento di riparazione effettuato
(11.12.2018), l'istante lamentava la presenza di “risalita salmastra sulle pareti dell'immobile” e non infiltrazioni d'acqua meteorica(fenomeno che non va confuso con quello di risalita, di natura completamente diversa ”. Relazione alla quale il Giudice di Pace di Taranto, nell'ambito della sentenza emessa, non ha fatto minimamente cenno. 2), Ancora, il Giudice di Pace di Taranto non ha
16 espresso alcuna motivazione sulla esclusione della sussistenza del caso fortuito, sollevata in via subordinata dal Civico Ente. Il fatto, così come descritto, integra gli estremi dal caso fortuito, essendo i fenomeni infiltrativi legati non già ad un qualsiasi fenomeno piovoso ma solo a fenomeni piovosi di eccezionale intensità, tali da escludere qualsiasi responsabilità in capo al civico ente. 3). Sul concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c. e sulla determinazione del quantum. Sul punto ci si richiama a quanto sin qui detto, evidenziando, ancora una volta che il CTU non ha individuato nel corso delle operazioni peritali con precisione l'origine dei danni causati all'interno dell'immobile del
Sig. ; danni che con tutta evidenza hanno cause diverse che avrebbero meritato maggiori Pt_1
approfondimenti. Alla luce di quanto esposto, tenuto conto che il comma I dell'art. 1227 c.c. prevede una riduzione proporzionale del danno in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causale del soggetto danneggiato, non potrà essere trascurato il concorso di colpa del nell'aver causato Pt_1
il danno lamentato per non aver provveduto alla manutenzione e a porre in essere interventi adeguati alle condizioni dell'immobile. *****
SECONDO MOTIVO DI IMPUGNAZIONE CON CONTESTUALE INDICAZIONE DELLE PARTI DELLA
SENTENZA DI RIMO GRADO CHE SI APPELLANO.
Pg. 3 della sentenza impugnata: “le spese di questo giudizio e del precedente di istruzione preventiva gravano sul convenuto compensate per due terzi e nella misura che appare in dispositivo”
Indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. in procedendo. Violazione e falsa applicazione dell'art. 91 e ss. c.p.c. CP_4
Error in iudicando. Motivazione illogica e/o contraddittoria. Con la sentenza impugnata il Giudice di
Pace ha condannato il Civico Ente al pagamento di un terzo delle spese di lite in favore dell'attore liquidate per la fase preventiva in euro 350,00 di cui euro 50,00 per esborsi ed euro 300,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e pone al definitivo a carico del giudizio di merito in euro 470,00 di cui euro 70,00 per esborsi ed euro 400,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge. La sentenza è ingiusta.
Sulla scorta, infatti, di quanto sin qui detto, non sussistendo alcuna responsabilità in capo al
[...]
; in ogni caso, si ribadisce, che l'ATP antecedente – svolto in violazione del principio del CP_1
17 contraddittorio di cui agli artt. 101e 102 cpc - non può ricadere sul resistente, che è una pubblica amministrazione e, in quanto tale, gestisce denaro pubblico;
è in re ipsa, infatti, che il ristoro da parte del di una perizia di ufficio si tradurrebbe in una duplicazione di costi per la stessa CP_1
causa, duplicazione priva di alcuna giustificazione. Si chiede che la stessa (sentenza), quindi, sia riformata con condanna del al pagamento in favore del Civico Ente delle spese di lite di Pt_1
primo nonché di questo secondo grado di giudizio, ai sensi di legge. ]
Motivi della decisione
I.- L'art. 2055 cc, sotto la rubrica [Responsabilità solidale], così dispone: [1.- Se il fatto dannoso è
imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. 2.- Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. 3.- Nel dubbio le singole colpe si presumono uguali.]
Chi, come l'attore assume di aver sofferto un danno, può limitarsi ad evocare Parte_1
uno dei corresponsabili, essendo onere di quest'ultimo individuare eventuali altri soggetti con cui condividere le conseguenze risarcitorie del fatto.
Il marciapiede antistante l'immobile di proprietà del sig. è così definito dall'art. Parte_1
3 comma 1 lettera 33) del D.Lvo 285/1992 (Codice della Strada): [Marciapiede: parte della strada,
esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.]
Il marciapiede è così una componente della strada e ne segue il regime giuridico e l'appartenenza.
A sua volta l'art. 2 del Codice della Strada, sotto la rubrica [Definizione e classificazione delle strade],
così dispone nel suo comma 7: [Le strade urbane di cui al comma 2 lettere D,E ed F sono sempre comunali quando siano situate all'interno dei centri abitati , eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.]
In una fattispecie giustapponibile a quella oggetto del presente giudizio così ha giudicato la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
18 [La vicenda appare riconducibile nell'alveo dell'art.2051 del cod.civ., in forza del quale “Ciascuno è
responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
La custodia di cui alla prefata norma, non è propria ed esclusiva della mera proiezione esterna della sfera dominicale inglobante la res, e neppure di un rapporto contrattuale o comunque ad efficacia obbligatoria, in forza del quale un determinato soggetto si trovi con una cosa in una relazione qualificata giuridicamente e tale da differenziarne la posizione nei confronti dei ceteri omnes.
Piuttosto deve ritenersi che obbligato alla custodia sia chiunque si trovi in un rapporto fattuale con la cosa tale che questa possa definirsi nella sfera di dominio di questi, e con esclusione di tutti gli altri da quelle potenzialità di controllo e vigilanza che rendono oggettivamente possibile la custodia
La ratio della norma, infatti, trova il proprio fondamento nella normale attitudine al controllo ed alla vigilanza sui fenomeni lesivi che possano originare sia dal determinismo intrinseco di una data res,
sia per opera di fattori esterni interagenti con esso determinismo;
attitudine che che deve essere riconosciuta a colui il quale sulla res eserciti un potere di disposizione, utilizzazione ed esercizio1.
L'art.2051 cod.civ. configura così a carico del custode una tipica ipotesi di inversione dell'onere della prova, attribuendogli le conseguenze del fatto dannoso verificatosi in forza del solo nesso di causalità, e consentendogli di andare esente da ogni responsabilità rendendo la prova liberatoria
19 avente ad oggetto la verificazione del caso fortuito, comprensivo del fatto del terzo , quale fattore etiologico collocabile assolutamente al di fuori di qualsiasi ragionevole attività di previsione2, e che può essere provato sia in forma diretta attraverso la c.d. prova positiva, e sia in modo indiretto,
attraverso la prova di aver profuso nella custodia della res tutta la diligenza e l'impegno oggettivamente esigibili secondo le circostanze del caso concreto, osservando il comportamento del c.d. agente-modello, così configurandosi il fatto dannoso comunque e ciononostante verificatosi come evento di per sé stesso assolutamente inevitabile, e producendo a favore del custode l'esonero dalla responsabilità in forza del brocardo ad impossibilia nemo tenetur.
Diversamente dalla ipotesi generale di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 del cod.civ., ove l'onere della prova grava integralmente sull'attore ex art.2697 del cod.civ., la ipotesi speciale di responsabilità di cui all'art.2051 del cod.civ. prevede pertanto una presunzione iuris tantum di colpa a carico del custode, onerato a provare la ricorrenza del caso fortuito così come delineato3. 2 “La responsabilita' del custode, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., e' esclusa dall'accertamento positivo che il danno e' stato causato dal fatto del terzo, il quale ha avuto efficacia causale esclusiva nella produzione del danno.”(Cass.Civ.SEz.III sent.n.10556 del 23-10-1998).
“La responsabilita' di cui all'art. 2051 cod. civ. si fonda esclusivamente sul rapporto oggettivo intercorrente tra la cosa custodita ed il custode cui e' riconosciuta, come possibile prova liberatoria, la sola dimostrazione del caso fortuito, senza che possa assumere rilievo la circostanza, da lui eventualmente addotta, della illegittimita' della propria materiale detenzione della "res damnosa" (principio affermato in tema di danni causati da opere pubbliche - nella specie, un acquedotto - ricevute materialmente in consegna dalla P.A. senza la esecuzione del necessario collaudo. La S.C., nel sancire il principio di diritto di cui in massima, ha ritenuto responsabile l'ente pubblico per i danni causati a terzi dall'opera ricevuta dall'appaltatore nonostante la illegittimita' della detenzione della "res damnosa" dovuta, appunto, alla mancanza del necessario collaudo, la cui rilevanza, ha aggiunto la Corte, si esaurisce nei rapporti interni tra committente ed appaltatore, ma non riguarda i terzi eventualmente danneggiati in conseguenza del cattivo funzionamento dell'opera).(Cass.Civ.Sez.II sent.n.5814 dell'11-06-1998 ). Dall'esame degli atti di causa si evince che il fatto naturalistico dal quale sono pacificamente derivate le lamentate conseguenze pregiudizievoli, si è sviluppato dalle condotte idriche interrate al si sotto di una strada comunale, come tale facente parte del demanio comunale ex art.824 del cod.civ.
Il sottosuolo della strada comunale, infatti, ad ogni effetto di legge rientra pure nel demanio comunale, atteso che la proprietà si estende ad inferis usque ad sidera ex art. 840 del cod.civ..; ne deriva che le fondazioni delle unità immobiliari di proprietà dell'attore sotto poste ad immediato contatto con il demanio stradale del CP_1
Il fatto dannoso, così delineato, assume, pertanto, caratteristiche fondamentalmente unitarie: le infiltrazioni di liquami provenienti dalle condutture interrate nella pubblica via hanno dapprima impregnato il sottosuolo e, successivamente, si sono espanse fino ad avvolgere le fondazioni della unità immobiliare dell'attore.
E' così indubbia la responsabilità sia dell'…………..spa, tenuto alla manutenzione delle condutture idriche, e sia del , tanto in ragione della proprietà delle rete pubblica fognaria, Controparte_5
facente parte delle opere di urbanizzazione primaria, tanto in ragione della proprietà dello spazio sottostante la sede stradale.
E' di tutta evidenza come i fenomeni dannosi di infiltrazione di umidità lamentati siano derivati dalla adiacente e limitrofa proprietà comunale, e come, pertanto, trovi piena applicazione l'art.2051 del cod.civ. a carico di esso di …..4. CP_1
“In tema di responsabilita' da cose in custodia, l'onere della prova del caso fortuito, escludente ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. la responsabilita' del custode, incombe su quest'ultimo”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.7702 del 19- 08-1997).
“Nella responsabilita' ex art. 2051 cod. civ. e' sufficiente all'attore provare che il danno lamentato derivi dalla cosa da altri custodita, senza necessita' di provare altresi' la condotta commissiva od omissiva del custode produttrice del danno, salvo a quest'ultimo l'onere della prova del caso fortuito”.(Cass.Civ.Sez.III sent.n.12500 del 04-12-1995 in c.e.d.). 4 “La discrezionalita' (e la conseguente insindacabilita' da parte del giudice ordinario) dei criteri e dei mezzi con i quali l'amministrazione realizza e mantiene un'opera pubblica trovano un limite nell'obbligo dell'amministrazione medesima di osservare, a tutela dell'incolumita'' dei cittadini e dell'integrita'' del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e di regolamento disciplinanti quelle attivita', nonche' le comuni 21 Alla responsabilità del ., qui esaminata incidenter tantum, si coniuga CP_6
parallelamente la responsabilità dell' derivante dalla qualità di custode delle CP_7
condutture idriche derivante dallo esercizio dei normali poteri-doveri di manutenzione ed esercizio che a questo Ente competono;
profilo gestionale ben evidenziato nella legge n.36/94 - non abrogata dal D.Lvo n.152/99 - .
Dopo aver coniato all'art.4 la nozione di “servizio idrico integrato”, costituito “dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue”, il legislatore esalta il ruolo gestionale dell'ente pubblico, e all'art.9 comma 1
dispone: “I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art.8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo organizzano il servizio idrico integrato come definito dall'art.4 comma 1 lettera f), al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, e di economicità.”, e ne attenua le conseguenze dapprima stabilendo al successivo comma 2 che “I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme anche obbligatorie previste dalla legge 08-06-1990 n.142”; e successivamente facendo salva la situazione in atto statuendo all'art.10 comma 1 che “Le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'art.9”.
Dall'attuale assetto normativo così delineato, …………. ha qualità di concessionario di gestione CP_3
ed esercizio del pubblico servizio di raccolta delle acque reflue urbane e, per effetto dell'art.10
comma 1 della legge n.36/94, è considerato “gestore di servizio idrico integrato” ai sensi dell'art.2
norme di diligenza e prudenza, cosi' che all'inosservanza di dette disposizioni e norme consegue la ineludibile responsabilita'' dell'amministrazione per i danni arrecati a terzi. E', in particolare, configurabile, a carico della P.A., una responsabilita' ex art. 2051 cod. civ. in relazione a beni, demaniali o patrimoniali, non soggetti ad uso generale e diretto della collettivita' (come, nella specie, la rete fognaria comunale), i quali consentano, per effetto della loro limitata estensione territoriale, un'adeguata attivita' di vigilanza e di controllo da parte dell'ente a tanto preposto.”(Cass.Civ.Sez.I sent.n.674 del 26-01-1999 ).
22 lettera o-bis del D.Lvo n.152/99.] (Così il giudice unico dr. ER UN nella sentenza monocratica emessa il 18 aprile 2005 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 53/2001 r.g.
Tribunale di Brindisi Sezione Distaccata di Fassano).
L'art. 2051 cc è così la chiave di lettura della vicenda, ponendo a carico del (Ta) Controparte_1
la responsabilità per i danni lamentati dal Sig. al proprio immobile sito al civico Parte_1
n.1 di Via Notaristefano in ( angolo con via Salvo D'Acquisto e via Piave CP_1
Dalle fotografie prodotte nel fascicolo di primo grado dal sig. , la cui conformità all'originale Pt_1
non sembra essere mai stata negata e/o contestata dal agli effetti di cui all'art. Controparte_1
2712 cc si scorge il colorito grigio pallido-bianchiccio del fondo stradale, indice unìvoco del progressivo impoverimento della componente bitumosa idonea ad assicurare impermeabilità al fondo stradale.
Trattasi di un segno obbiettivo di insufficiente manutenzione del bene demaniale aperto alla fruizione della collettività e, pertanto, idoneo a costituire fattore di pericolo per persone e cose.
[In tal senso il ha omesso di depositare gli atti amministrativi interni dai quali evincersi CP_1
l'effettuazione di una regolare manutenzione del tratto stradale in oggetto, mediante l'esecuzione periodica dei lavori di rifacimento dal manto bitumoso e di colmatura delle buche formatesi a causa del logorìo connesso all'uso.
Di conseguenza non può ritenersi provato che il .abbia adempiuto agli oneri ed CP_6
Cont obblighi di manutenzione del tratto stradale e, anzi , dalle fotografie prodotte dall' resistente si evince il colore grigio chiaro del manto bitumoso , così diverso e distante dal colorito scuro proprio dei tratti stradali recentemente rimaneggiati e riattati con gli ordinari interventi di manutenzione conservativa.
Sempre le fotografie prodotte dall' sembrano evidenziare un difetto strutturale del tratto CP_9
stradale, che denunzia una irregolare conformazione delle pendenze, presentando avvallamenti nella zona centrale della carreggiata che favoriscono il ristagno delle acque meteoriche e le
23 infiltrazioni nella sottostante massicciata, con conseguenziali micro-smottamenti del sedime e del brecciato sul quale viene cosparso il bitume.
In particolare dalle fotografie prodotte la sezione orizzontale della strada appare descrivere una concavità rivolta verso l'alto, e non una convessità con pendiì laterali verso i margini della carreggiata al fine di favorire il deflusso delle acque.
E' così più che probabile che il tratto stradale in oggetto sia caratterizzato da ristagni di acque meteoriche per difettosa realizzazione della massicciata o per normale logorìo non contrastato da idonei interventi di manutenzione.
Torna così ad evidenziarsi l'assenza di prove documentali relative a delibere del Consiglio, della
Giunta, o della Dirigenza Amministrativa, che dispongano interventi di manutenzione sul tratto stradale de quo.
Siffatta carenza probatoria e, ancor prima, assertiva, riverbera effetti negativi sulla parte processuale che ne era onerata ai sensi dell'art. 2697 cc: il ...] (Così il giudice unico CP_10
dott. ER UN nella ordinanza monocratica emessa il 23 giugno 2017 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 4235/2017 r.g. Tribunale di Taranto).
Dalla inosservanza dell'obbligo di manutenere periodicamente la rete viaria, deriva come corollario la produzione di uno stato di pericolo per cose ed anche persone, come evidenzia la giurisprudenza sconosciuta e non famosa:
[La cd causalità omissiva trova campo elettivo di applicazione nei delitti di pericolo astratto , tra i quali spicca l' art. 432 del codice penale che, sotto la rubrica “Attentati alla sicurezza dei trasporti”
così dispone: “Chiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti , pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria , è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”
Il delitto si perfeziona con la verificazione di un evento di pericolo, non essendo richiesta l'esistenza di un incidente con danni a persone e cose, ma la sola situazione di pericolo ovverosia di elevata possibilità che un evento di danno possa verificarsi a causa della cattiva esecuzione delle opere
24 aperte al pubblico transito.
L'evento di pericolo potrà senz'altro ritenersi realizzato se, con la progressiva usura del manto bitumoso impermeabile coprente il rilevato, le infiltrazioni di acque meteoriche percoleranno lo strato sottostante costituito da stabilizzato a granulometria fine e lo trascineranno in basso ove troveranno la strada spalancata negli spazi consistenti presenti tra conci di pietra tufacea di diametro pari anche a 50 cm rilevati nello strato profondo della massicciata dal CTU.
In tal modo si assisterà ad un progressivo impoverimento dello strato di stabilizzato collocato sotto il tappeto bitumoso , con consequenziale pericolo di cedimenti, anche improvvisi , sotto il carico del transito veicolare, specialmente di mezzi pesanti;
cedimento provocato inevitabilmente dalla rarefazione dello strato di stabilizzato.
Il pericolo sarà aggravato dalla particolare scelta progettuale di realizzare la scarpata a valle posta a protezione del rilevato stradale mediante semplice terreno limoso, privo di capacità di contenimento e facilmente permeabile alle acque, non solo quelle meteoriche, come hanno dimostrato gli eventi piovosi verificatisi durante le lavorazioni, ma anche a quelle percolanti la massicciata e penetranti nella profondità del rilevato:
“In sostanza il progettista ha affidato al corpo del rilevato in ghiaia sabbiosa permeabile la stabilità
del manufatto;
l'impermeabilità è stata invece affidata al limo posto in opera come rivestimento delle pareti. Nessuna precauzione è stata adottata nei confronti della possibile erosione della scarpata di valle;
si tenga conto che, mentre la scarpata di monte è rivestita con un materasso tipo
Reno di 30 cm che ne ha garantito di fatto l' integrità , la scarpata di valle è progettata come una semplice scarpata stradale rivestita esclusivamente di terreno limoso.”
Insomma la scarpata a valle realizzata in terreno limoso oltre ad essere stata il ventre molle dell'opera in occasione dell' evento piovoso ha tutte le carte in regola per aggravare in futuro gli effetti del dilavamento del tappeto bitumoso e del percolamento alluvionale dello stabilizzato nei vuoti creati dalla esecuzione non a regola d'arte degli strati profondi del rilevato mediante l' impiego di pietre tufacee di diametro ( sino a 50 cm ) sensibilmente superiore a quello imposto dall' art. 55
25 del capitolato e dalle regole della buona tecnica, essendo il rivestimento di terreno limoso inidoneo ad arginare la fuga eccentrica dello stabilizzato alluvionale trascinato in basso e prima ed all'esterno poi dalle acque meteoriche destinate a percolare nel tappeto di asfalto al primo accenno di cattivo stato manutentivo dello strato di bitume impermeabile: uno smottamento del rilevato stradale verso l'argine a valle sarebbe così tutt'altro che improbabile.
Co In conclusione l'inadempimento della………. ha fatto si che l'opera realizzata sia non solo di minor valore commerciale rispetto al corrispettivo pattuito ma, ancor più, abbia in se le premesse per divenire un serio e grave pericolo per la pubblica incolumità se l'Ente proprietario della strada, sul quale graveranno gli oneri di manutenzione, non sarà eccezionalmente diligente nell'eseguire i periodici lavori di manutenzione del manto stradale , anche accorciando i tempi fisiologici di attuazione delle opere secondo lo scadenziario tratto dalla scienza del settore……..] (Così il giudice unico dott. ER UN nella sentenza monocratica emessa in data 11 maggio 2018 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 1055/2015 r.g. Tribunale di Taranto).
Le medesime fotografie prodotte in primo grado dal sig. evidenziano inoltre la Parte_1
presenza di fessurazioni, buche e scalfitture, concavità e fossette nel manto di asfalto, onde è più
che probabile la formazione di pozzanghere e ristagni di acque meteoriche durante le precipitazioni,
che aggravano le infiltrazioni di acque meteoriche nel sottosuolo stradale aggiungendo il proprio effetto facilitante a quelli similari prodotti dal già rilevato impoverimento del manto bitumoso evidenziato dal colore grigio pallido.
Il da par suo non ha provato l'adempimento degli oneri di diligente Controparte_1
manutenzione della strada comunale, non risultando depositati gli atti amministrativi ( delibere di giunta municipale e/o del consiglio comunale, determinazioni dirigenziali ed altro ) con i quali sarebbero stati approvati ed attuati i lavori di periodica manutenzione del tratto di strada circostante l'immobile di proprietà del sig. Parte_1
Ugualmente non sono stati prodotti contratti di appalto, relazione tecniche ed altra documentazione amministrativa idonea a provare l'adempimento degli oneri di diligente manutenzione del bene demaniale.
26 Il neppure sembra aver allegato e/o provato l'esistenza di una ipotesi di forza Controparte_1
maggiore o caso fortuito, esimente di responsabilità espressamente considerata dall'art. 2051 cc.
Dalle allegazioni delle parti e dalle fotografie prodotte si rileva l'assenza di griglie di smaltimento delle acque meteoriche in prossimità dell'immobile di proprietà del sig. . Pt_1
II.- L'immobile di proprietà del sig. è di vecchia costruzione e, si apprende dagli atti, Pt_1
parzialmente sottoposto al piano stradale.
Ne consegue che può ritenersi provata, anche in via presuntiva in relazione alla vetustà del manufatto, l'assenza di appositi presidi destinati a preservare le costruzioni edili dalle infiltrazioni di umidità cd ascendente che proviene dal substrato roccioso per cause naturali.
E' infatti altamente improbabile che l'originario costruttore abbia isolato le murature di fondazione con strati di materiale impermeabile come, esempio, le guaine bitumose che l'evoluzione della tecnica ha suggerito di estendere sul basamento roccioso prima di poggiarvi le travi orizzontali cui solo legati i pilastri che sviluppano in altezza la costruzione, configurando nella sezione orizzontale una caratteristica T rovesciata anzi, meglio, più T rovesciate affiancate l'una all'altra.
E' ugualmente improbabile che l'originario costruttore abbia separato la costruzione dalle pareti laterali dello scavo di fondazione creando apposite intercapedini destinate all'areazione ed alla ventilazione, con effetto di prosciugatura delle esalazioni di umidità ascendente e di isolamento dalle infiltrazioni provenienti dal latistante sedime o roccia.
Tanto induce a ritenere che i fenomeni dannosi lamentati dal sig. ed effigiati nelle Parte_2
fotografie riproducenti le murature interne del proprio immobile con ben evidenti i fenomeni di rigonfiamento, sfarinamento e distacco di strati di intonaco e diffuse macchie di umidità, siano ascrivibili in parte ad insufficienze strutturali del manufatto, proprie delle tecniche edili utilizzate nell'epoca di realizzazione.
Tanto induce il Tribunale ad accogliere parzialmente l'appello e, previa reiezione dell'appello incidentale del , condannare l'ente civico al pagamento in favore del sig. Controparte_1 Pt_1
di un importo pari ad euro 2065,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
27 III.- L'importo riconosciuto dal Tribunale costituisce valore monetario corrente alla data del fatto dannoso e rappresenta l'espressione di un debito di valore essendo destinato alla reintegrazione di un diritto leso da un vulnus costitutivo di un fatto illecito.
La reintegrazione della sfera giuridica dell'avente diritto deve infatti avvenire per aequivalentem ripristinando lo status quo ante con riferimento al giorno dell'evento dannoso.
I predetti importi, pertanto, debbono essere rivalutati dal giorno in cui si è verificato il fatto illecito sino alla data della presente sentenza, onde evitare che il principio nominalistico, imposto dall'art.1277 cod.civ. in tema di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, assoggetti il danneggiato ad una inammissibile penalizzazione derivante dall'incremento dei prezzi dei beni e servizi e dal conseguenziale calo del potere di acquisto della valuta5.
Ottenuto mediante la rivalutazione della somma di danaro dovuta l'effetto restitutorio, l'autore del fatto illecito dovrà pure risarcire il danneggiato dal pregiudizio derivante dalla mancata percezione della somma al momento stesso in cui si è verificato il vulnus;
e poichè ai sensi dell'art. 1219 comma
2 n.1 il danneggiante cade in mora sin dal momento della commissione del fatto illecito, gli interessi in parola, computati al saggio legale, decorreranno da quest'ultimo momento temporale e sino al giorno dello effettivo pagamento.
Naturalmente gli interessi, maturando de die in diem ai sensi del combinato disposto degli artt.821,
1282, 1224 e 1284 cod.civ., dovranno essere computati secondo il saggio legale corrente al momento della loro maturazione, secondo il tasso vigente nel periodo temporale considerato ( dalla data della richiesta con missiva del 2018 e sino alla data dell'effettivo pagamento).
La rivalutazione della somma dovuta e la corresponsione su questa degli interessi esprimono due diverse tecniche dirette a ristorare due distinti pregiudizi sempre insiti nei c.d. debiti di valore, e bene
28 possono cumularsi tra loro, laddove tanto è precluso nei c.d. debiti di valuta, per i quali vige appieno il principio nominalistico imposto dall'art.1277 cod.civ.6.
Nondimeno al fine di evitare ogni indebito lucro a danno del debitore, gli interessi dovranno essere computati non sulla somma rivalutata integralmente alla data della liquidazione avvenuta in sentenza, ma sull'importo progressivamente rivalutato dal giorno dell'illecito e sino alla data della sentenza, secondo l'indice annuale di rilevamento degli incrementi dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati elaborato dalla rilevazioni dell'I.S.T.A.T.7. 6 “In caso di inadempimento di obbligazioni pecuniarie deve escludersi la possibilità di cumulo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, essendo consentito soltanto allegare l'esistenza di un maggior danno rispetto agli interessi ai sensi dell'art.1224 cod.civ. L'anzidetto cumulo va invece riconosciuto per i debiti di valore, tra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poichè la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi.”(Cass.Civ.Sez.II n.11937 del 27-11- 1997). 7 “Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento deve tenersi conto del nocumento finanziario - lucro cessante - subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario. Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati nè sulla somma originaria, nè sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio.”(Cass.Civ.Sez.III n.2796 del 10-03-2000).
“In tema di risarcimento danni, al credito di valore vantato dal danneggiato va aggiunto quello - accessorio - da interessi sulla somma capitale, la cui natura di credito di valuta ne impone il computo non con riguardo alla somma già rivalutata, bensì con riferimento al capitale originario, pur se rivalutato di anno in anno secondo gli indici I.S.T.A.T. e con decorrenza dall'epoca di insorgenza di quel credito.”(Cass.Civ.Sez.II n.8165 del 18-08-1998).
“Nella determinazione del danno da ritardato pagamento delle somme liquidate per debiti di valore, il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali calcolati sulla somma rivalutata contrasta con il principio secondo cui gli interessi legali non possono calcolarsi dalla data dell'illecito sull'importo risarcitorio rivalutato alla data della decisione definitiva anche di rinvio, ma devono computarsi con riferimento ai singoli momenti di incremento nominale della somma equivalente al bene perduto, in base ad indici prescelti di rivalutazione ovvero ad un indice medio.”(Cass.Civ.Sez.III n.492 del 15-01-2001).
29 I predetti criteri sono applicabili anche in materia di danno alla persona, espresso nelle forme del danno biologico e del danno morale8.
IV.- In relazione all'esito complessivo della lite, le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate per metà e debbono gravare per la restante metà sul secondo la Controparte_1
regola di cui all'art. 91 cpc, con distrazione in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
a) in parziale accoglimento dell'appello principale, previa reiezione dell'appello incidentale e delle eccezioni sollevate dal , riforma la sentenza n. 1946/2023 emessa in data 19 Controparte_1
settembre 2023 nell'ambito del giudizio vertito sotto il numero 1401/2021 dal Giudice di Pace di
Taranto e, per l'effetto, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di euro 2065,00 a titolo di risarcimento del danno patito all'immobile di sua proprietà
dalle infiltrazioni di umidità provenienti dalla circostante strada comunale;
condanna altresì il a corrispondere sulla predetta somma la rivalutazione monetaria secondo gli Controparte_1
indici I.S.T.A.T. di rilevazione degli incrementi dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati e calcolata alle scadenze del 01 gennaio 2019, 01 gennaio 2020, 01 gennaio 2021, 01
gennaio 2022, 01 gennaio 2023, 01 gennaio 2024, 01 gennaio 2025, 22 novembre 2025 data della presente sentenza;
condanna altresì il alla corresponsione sulla predetta Controparte_1
somma come prima rivalutata degli interessi moratori computati al saggio legale vigente protempore ex art. 1224 cc dalla data della costituzione in mora e sino al giorno dell'effettivo pagamento;
b) in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in correlativa riforma della statuizione della sentenza impugnata, liquida le spese e competenze del doppio grado di giudizio in euro 350,00 per borsuali, euro 5400,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza;
compensa per metà le predette spese e competenze e condanna il al pagamento in favore di ella restante metà, con distrazione Controparte_1 Parte_1
in favore del costituito procuratore che ne ha fatto richiesta.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 22 novembre 2025;
Il giudice dott. ER UN
31 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “L'art. 2051 cod. civ. non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine, bensi' ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinche' dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri.” (Cass.Civ.Sez.III sent.n.1859 del 18-02-2000 ).
“Per aversi imputazione degli effetti dannosi a norma dell'art. 2051 cod. civ. e' necessario che il danno si sia verificato nello sviluppo di un agente insito nella cosa e che il soggetto convenuto abbia per il rapporto con la cosa l'obbligo di vigilare e di tenerla sotto controllo, in guisa da impedire che produca danni ai terzi. Pertanto, non e' rilevante, al fine di escludere la responsabilita' ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obbiettivamente suscettibile di produrre danni, indipendentemente dal comportamento volontario di colui che se ne serve.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.6121 del 18-06-1999).
“La presunzione di colpa per i danni cagionati dalla cosa in custodia ex art. 2051 cod. civ. ha base nell'esistenza di un effettivo potere fisico di un soggetto sulla cosa, al quale potere inerisce il dovere di custodire la cosa stessa in modo da impedire che produca danni a terzi.”(Cass.Civ.Sez.III sent.n.5885 del 14- 06-1999). 3“La responsabilita' per i danni cagionati da una cosa in custodia stabilita' dall'art. 2051 cod. civ. si fonda non su un comportamento o un'attivita' del custode, ma su una relazione di custodia intercorrente tra questi e la cosa dannosa, e poiche' il limite della responsabilita' risiede nell'intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalita' di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell'onere della prova, all'attore compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il convenuto per liberarsi dovra' provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causa le e, cioe', un fattore esterno (che puo' essere anche il fatto di un terzo o del danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilita' e dell'assoluta eccezionalita'.” (Cass.Civ.SEz.III sent.n.5031 del 20-05-1998 ).
20 5 “L'obbligazione di risarcimento del danno, ancorchè derivante da inadempimento contrattuale, configura un debito di valore, in quanto diretta a reintegrare completamente il patrimonio del danneggiato, sicchè resta sottratta al principio nominalistico e deve, pertanto, essere quantificata dal giudice anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione monetaria sopravvenuta sino alla data della liquidazione.”(Cass.Civ.Sez.II n.1102 del 04-10-1999, Cass.Civ.Sez.II n.12029 del 28-1-1997, Cass.Civ.Sez.II n.7943 del 29-09-1994). 8 “Poichè la rivalutazione ha la funzione di adeguare il quantum di una prestazione risarcitoria al valore del bene perduto dal danneggiato, da un lato anche il danno biologico e quello morale sono suscettivi di valutazione all'attualità, ossia al momento dell'emanazione della sentenza;
dall'altro non vi è incompatibilità con il riconoscimento anche degli interessi, volti a ristorare il diverso pregiudizio che l'avente diritto dimostri di aver subito per la ritardata percezione del suo credito.”(Cass.Civ.Sez.III n.9376 del 24-09-1997 Querci c. La Previdente).
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