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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 16/06/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3849/2021 avente ad oggetto: “appello sentenza G.d.P.”,
vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Cacciapuoti, giusta procura in C.F._2
calce all'atto di appello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Qualiano (NA),
alla via Fratelli Rosselli n. 17
appellanti
E
(P.I. ), già rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta,
alla via Fulvio Renella n. 88
appellata
E
(c.f. ) Controparte_3 C.F._3
appellato contumace Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Parte_2
Avellino, e chiedendone la condanna in solido, al Controparte_3 Controparte_1
risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), come descritti in citazione, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano che: il giorno 22.12.2017,
[...]
stava percorrendo la via Campanile di Monteforte Irpino, alla guida del veicolo Fiat Parte_1
TO tg. DN883HP; -che tale veicolo, di proprietà di , era assicurato con la Parte_2
-all'altezza del civico 117, la Fiat TO veniva urtata dall'autovettura Controparte_1
Renault EG tg. DZ007KC, proveniente dall'opposto senso di marcia;
-per effetto dell'urto,
la Fiat TO riportava danni ed il pativa lesioni personali, con postumi invalidanti, Parte_1
permanenti e temporanei;
-il sinistro si verificava per responsabilità esclusiva della conducente della Renault EG;
-a seguito della costituzione in mora, la convenuta compagnia di assicurazione corrispondeva agli attori € 910,00 per i danni all'autovettura ed € 2.104,00 per le lesioni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva eccependo: in via Controparte_1
preliminare, l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 C.A.P.; -la carenza di legittimazione degli attori;
-nel merito, l'infondatezza della domanda.
Non si costituiva in giudizio , che veniva dichiarato contumace. Controparte_3
La causa veniva istruita mediante prova per testi, acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU tecnica.
Con sentenza n. 560/2021, depositata in cancelleria in data 12.03.2021, il Giudice di
Pace di Avellino, accertata la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro, condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura di 1/3 di quelli subiti.
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, Parte_2 Parte_1
chiedendone la integrale riforma, con vittoria di spese ed onorari.
I motivi di gravame sono: “errata applicazione del principio di pari responsabilità ex
art. 2054 c.c.” ed “erronea valutazione delle risultanze istruttorie”.
Gli appellanti si dolgono che il Giudice di prime cure abbia erroneamente determinato le percentuali di responsabilità dei conducenti, omettendo di apprezzare i profili di esclusiva o maggiore responsabilità a carico del convenuto;
inoltre, lamentano che il Giudice di prime cure,
pur avendo espressamente aderito alle conclusioni rassegnate dal CTP dell'attore, abbia poi riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore.
Si è costituita eccependo: l'inammissibilità dell'atto di appello ex Controparte_1
art. 342 c.p.c. ovvero, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c.; -nel merito, l'infondatezza dell'appello.
È rimasto contumace l'appellato . CP_3
L'appello è parzialmente fondato, e, in tali limiti, va accolto per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, atteso che risultano chiaramente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono sottoporre a riesame, sia le modifiche richieste.
Passando all'esame del merito, ha pregio il primo motivo di appello.
Deve premettersi in diritto che «in tema di responsabilità derivante da circolazione
stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei
conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche
dell'altro dall'art. 2054, comma II, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo
abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta» (Cass. civ., sez. III, n. 33483/2025). In particolare, il Giudice, al fine di valutare correttamente la percentuale di responsabilità da attribuire a ciascuno dei conducenti coinvolti, è tenuto ad applicare il criterio della «priorità della condotta nell'originare il sinistro» (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 7406/2021).
Ebbene, in applicazione del richiamato principio, si osserva che le risultanze processuali consentono di determinare in modo diverso rispetto al Giudice di Pace in quale misura la condotta di ciascuno dei due conducenti abbia concorso a cagionare l'evento danno.
In particolare, dall'esame del rapporto redatto dai Carabinieri della compagnia di
Baiano, emerge che l'appellato, al fine di immettersi in un'area privata sita oltre l'opposta corsia di marcia, eseguiva una manovra di svolta a sinistra, nonostante la presenza della striscia longitudinale continua tra le due corsie di marcia, invadendo l'opposta corsia di marcia, ove stava transitando la Fiat TO.
L'urto tra i veicoli è avvenuto all'interno della corsia di pertinenza della Fiat TO.
Tali circostanze emergono nitidamente dall'esame della documentazione fotografica allegata al rapporto dei Carabinieri della compagnia di Baiano. Tali foto ritraggono i veicoli subito dopo il sinistro.
L'appellato, dunque, non solo ometteva di concedere la precedenza al veicolo condotto dall'appellante, ma eseguiva una manovra di svolta e attraversamento dell'opposta corsia non consentita, così originando una situazione di estremo pericolo di scontro.
Ed infatti, al conducente della Renault EG venivano contestate le infrazioni previste dagli artt. 40 co. 8, 146 co. 2 e 154 co. 1 e 8, C.d.S..
Quanto, poi, alla condotta di guida dell'appellante, essa non è immune da colpa.
Il CTU nominato nel primo grado di giudizio ha, infatti, osservato che la gravità dei danni riportati dai veicoli, a causa dei quali la Fiat TO veniva spostata con carro attrezzi,
indicano che l'odierno appellante stesse procedendo ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi (centro cittadino e condizioni meteorologiche non ottimali) ed al limite di velocità. Tali conclusioni sono, poi, corroborate dalla documentazione fotografica allegata al rapporto dei Carabinieri, che ritrae sia la posizione dei veicoli al momento dell'impatto, sia le parti interessate dall'urto (la parte anteriore destra della Fiat TO e quella anteriore-laterale destra della Renault EG).
Nessuna rilevanza contraria rispetto a tali conclusioni ha la circostanza che il Giudice
di Pace di Avellino abbia annullato l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia
di Avellino in forza del verbale di accertamento n. 672996627 (cfr. sent. n. 292/2022). Con tale verbale, i Carabinieri di Baiano contestavano all'appellante la violazione dell'art. 141, co. 2 e
11, C.d.S., per non essere stato in grado di arrestare tempestivamente il veicolo.
Deve, infatti, osservarsi che non vi è prova che la sentenza sia passata in giudicato. Inoltre,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione è avvenuto all'esito di un giudizio civile tra parti diverse e sulla base di risultanze istruttorie diverse.
In definitiva, la graduazione delle responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro va rideterminata. Si ritiene che all'appellato vada ascritta una responsabilità prevalente del 70% e all'appellante una responsabilità minore del 30%.
È, invece, privo di pregio il secondo motivo di appello.
Il CTP dell'appellante ha determinato la percentuale di invalidità permanente conseguente al sinistro «nell'ordine del 6% - 7%» (cfr. ctp in atti).
La decisione del Giudice di prime cure rientra in tale range ed è, quindi, immune da vizi logici.
In definitiva la sentenza impugnata va revocata e vanno completamente rideterminati gli importi che gli appellati devono versare a titolo di risarcimento danni.
Tali importi, liquidati all'attualità, sono: 1) al € 7.427,32 a titolo di Parte_1
risarcimento delle lesioni (pari al 70% di € 11.140,99); -2) alla , € 1.680,00 (pari al Parte_2
70% di € 2.520,00) a titolo di risarcimento per i danni riportati dal veicolo. Da tali importi, vanno detratte le somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa prima dell'instaurazione del giudizio di I grado e quelle eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di I grado.
Sulla differenza vanno calcolati gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria (da calcolarsi sulle somme devalutate alla data del sinistro ed annualmente rivalutate, tenendo conto della riduzione per parziali pagamenti) sino alla data della presente decisione;
dalla data della presente sentenza, vanno calcolati sulle somme ancora da pagare i soli interessi al tasso legale sino al saldo.
Per effetto della riforma della sentenza di I grado vanno rideterminate le spese di lite anche del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle di CTU. Sussistono gravi motivi perché
le spese, vista la rideterminazione delle percentuali delle rispettive responsabilità, vengano compensate per un terzo e, per i restanti due terzi, seguano la soccombenza;
le spese sono liquidate sul valore per il quale la domanda ha trovato accoglimento, secondo le tariffe di cui al
D.M 147/22, valori medi, come da dispositivo.
Per il presente grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con valori tra minimi e medi dello scaglione in cui rientra il valore per cui l'appello ha trovato accoglimento (fino ad € 5.200,01), attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_2 Parte_1
1) in parziale accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto,
attribuisce la responsabilità del sinistro ad entrambi i conducenti, nelle seguenti percentuali: 70% a carico del conducente dell'autovettura di proprietà di CP_3
e 30% a carico dell'appellante;
[...]
2) per l'effetto, condanna e in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_1
pagamento di € 1.680,00 (pari al 70% di € 2.520,00) in favore di , e Parte_2 di € 7.427,32 (pari al 70% di € 11.140,99) in favore di da cui detrarre Parte_1
gli acconti ricevuti prima dell'instaurazione del giudizio di I grado e quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza di I grado, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3) compensa per un terzo le spese di lite del giudizio di primo grado, ivi comprese quelle di CTU;
4) pone i 2/3 delle spese di CTU definitivamente a carico degli appellati;
condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_3 Controparte_1
degli appellati, dei restanti due terzi delle spese di lite del giudizio di I grado, che liquida (tali
2/3) in € 1.569,00 (di cui € 176,00 per esborsi) , oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Cacciapuoti, dichiaratosi antistatario;
condanna gli appellati al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado,
che liquida in € 2.400,00 (di cui € 255,00 per esborsi), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Cacciapuoti, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 6.6.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 3849/2021 avente ad oggetto: “appello sentenza G.d.P.”,
vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Giulio Cacciapuoti, giusta procura in C.F._2
calce all'atto di appello, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Qualiano (NA),
alla via Fratelli Rosselli n. 17
appellanti
E
(P.I. ), già rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
difesa dall'Avv. Lucia Piscitelli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caserta,
alla via Fulvio Renella n. 88
appellata
E
(c.f. ) Controparte_3 C.F._3
appellato contumace Conclusioni: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e convenivano, dinanzi al Giudice di Pace di Parte_1 Parte_2
Avellino, e chiedendone la condanna in solido, al Controparte_3 Controparte_1
risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali), come descritti in citazione, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite.
A sostegno della domanda, gli attori esponevano che: il giorno 22.12.2017,
[...]
stava percorrendo la via Campanile di Monteforte Irpino, alla guida del veicolo Fiat Parte_1
TO tg. DN883HP; -che tale veicolo, di proprietà di , era assicurato con la Parte_2
-all'altezza del civico 117, la Fiat TO veniva urtata dall'autovettura Controparte_1
Renault EG tg. DZ007KC, proveniente dall'opposto senso di marcia;
-per effetto dell'urto,
la Fiat TO riportava danni ed il pativa lesioni personali, con postumi invalidanti, Parte_1
permanenti e temporanei;
-il sinistro si verificava per responsabilità esclusiva della conducente della Renault EG;
-a seguito della costituzione in mora, la convenuta compagnia di assicurazione corrispondeva agli attori € 910,00 per i danni all'autovettura ed € 2.104,00 per le lesioni.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva eccependo: in via Controparte_1
preliminare, l'improponibilità della domanda per violazione dell'art. 148 C.A.P.; -la carenza di legittimazione degli attori;
-nel merito, l'infondatezza della domanda.
Non si costituiva in giudizio , che veniva dichiarato contumace. Controparte_3
La causa veniva istruita mediante prova per testi, acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU tecnica.
Con sentenza n. 560/2021, depositata in cancelleria in data 12.03.2021, il Giudice di
Pace di Avellino, accertata la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro, condannava i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura di 1/3 di quelli subiti.
Avverso tale sentenza e hanno proposto appello, Parte_2 Parte_1
chiedendone la integrale riforma, con vittoria di spese ed onorari.
I motivi di gravame sono: “errata applicazione del principio di pari responsabilità ex
art. 2054 c.c.” ed “erronea valutazione delle risultanze istruttorie”.
Gli appellanti si dolgono che il Giudice di prime cure abbia erroneamente determinato le percentuali di responsabilità dei conducenti, omettendo di apprezzare i profili di esclusiva o maggiore responsabilità a carico del convenuto;
inoltre, lamentano che il Giudice di prime cure,
pur avendo espressamente aderito alle conclusioni rassegnate dal CTP dell'attore, abbia poi riconosciuto una percentuale di invalidità inferiore.
Si è costituita eccependo: l'inammissibilità dell'atto di appello ex Controparte_1
art. 342 c.p.c. ovvero, in subordine, ex art. 348 bis c.p.c.; -nel merito, l'infondatezza dell'appello.
È rimasto contumace l'appellato . CP_3
L'appello è parzialmente fondato, e, in tali limiti, va accolto per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, l'appello è ammissibile, atteso che risultano chiaramente indicate sia le parti del provvedimento che si intendono sottoporre a riesame, sia le modifiche richieste.
Passando all'esame del merito, ha pregio il primo motivo di appello.
Deve premettersi in diritto che «in tema di responsabilità derivante da circolazione
stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei
conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche
dell'altro dall'art. 2054, comma II, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo
abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta» (Cass. civ., sez. III, n. 33483/2025). In particolare, il Giudice, al fine di valutare correttamente la percentuale di responsabilità da attribuire a ciascuno dei conducenti coinvolti, è tenuto ad applicare il criterio della «priorità della condotta nell'originare il sinistro» (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 7406/2021).
Ebbene, in applicazione del richiamato principio, si osserva che le risultanze processuali consentono di determinare in modo diverso rispetto al Giudice di Pace in quale misura la condotta di ciascuno dei due conducenti abbia concorso a cagionare l'evento danno.
In particolare, dall'esame del rapporto redatto dai Carabinieri della compagnia di
Baiano, emerge che l'appellato, al fine di immettersi in un'area privata sita oltre l'opposta corsia di marcia, eseguiva una manovra di svolta a sinistra, nonostante la presenza della striscia longitudinale continua tra le due corsie di marcia, invadendo l'opposta corsia di marcia, ove stava transitando la Fiat TO.
L'urto tra i veicoli è avvenuto all'interno della corsia di pertinenza della Fiat TO.
Tali circostanze emergono nitidamente dall'esame della documentazione fotografica allegata al rapporto dei Carabinieri della compagnia di Baiano. Tali foto ritraggono i veicoli subito dopo il sinistro.
L'appellato, dunque, non solo ometteva di concedere la precedenza al veicolo condotto dall'appellante, ma eseguiva una manovra di svolta e attraversamento dell'opposta corsia non consentita, così originando una situazione di estremo pericolo di scontro.
Ed infatti, al conducente della Renault EG venivano contestate le infrazioni previste dagli artt. 40 co. 8, 146 co. 2 e 154 co. 1 e 8, C.d.S..
Quanto, poi, alla condotta di guida dell'appellante, essa non è immune da colpa.
Il CTU nominato nel primo grado di giudizio ha, infatti, osservato che la gravità dei danni riportati dai veicoli, a causa dei quali la Fiat TO veniva spostata con carro attrezzi,
indicano che l'odierno appellante stesse procedendo ad una velocità non commisurata allo stato dei luoghi (centro cittadino e condizioni meteorologiche non ottimali) ed al limite di velocità. Tali conclusioni sono, poi, corroborate dalla documentazione fotografica allegata al rapporto dei Carabinieri, che ritrae sia la posizione dei veicoli al momento dell'impatto, sia le parti interessate dall'urto (la parte anteriore destra della Fiat TO e quella anteriore-laterale destra della Renault EG).
Nessuna rilevanza contraria rispetto a tali conclusioni ha la circostanza che il Giudice
di Pace di Avellino abbia annullato l'ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto della Provincia
di Avellino in forza del verbale di accertamento n. 672996627 (cfr. sent. n. 292/2022). Con tale verbale, i Carabinieri di Baiano contestavano all'appellante la violazione dell'art. 141, co. 2 e
11, C.d.S., per non essere stato in grado di arrestare tempestivamente il veicolo.
Deve, infatti, osservarsi che non vi è prova che la sentenza sia passata in giudicato. Inoltre,
l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione è avvenuto all'esito di un giudizio civile tra parti diverse e sulla base di risultanze istruttorie diverse.
In definitiva, la graduazione delle responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro va rideterminata. Si ritiene che all'appellato vada ascritta una responsabilità prevalente del 70% e all'appellante una responsabilità minore del 30%.
È, invece, privo di pregio il secondo motivo di appello.
Il CTP dell'appellante ha determinato la percentuale di invalidità permanente conseguente al sinistro «nell'ordine del 6% - 7%» (cfr. ctp in atti).
La decisione del Giudice di prime cure rientra in tale range ed è, quindi, immune da vizi logici.
In definitiva la sentenza impugnata va revocata e vanno completamente rideterminati gli importi che gli appellati devono versare a titolo di risarcimento danni.
Tali importi, liquidati all'attualità, sono: 1) al € 7.427,32 a titolo di Parte_1
risarcimento delle lesioni (pari al 70% di € 11.140,99); -2) alla , € 1.680,00 (pari al Parte_2
70% di € 2.520,00) a titolo di risarcimento per i danni riportati dal veicolo. Da tali importi, vanno detratte le somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa prima dell'instaurazione del giudizio di I grado e quelle eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza di I grado.
Sulla differenza vanno calcolati gli interessi al tasso legale e la rivalutazione monetaria (da calcolarsi sulle somme devalutate alla data del sinistro ed annualmente rivalutate, tenendo conto della riduzione per parziali pagamenti) sino alla data della presente decisione;
dalla data della presente sentenza, vanno calcolati sulle somme ancora da pagare i soli interessi al tasso legale sino al saldo.
Per effetto della riforma della sentenza di I grado vanno rideterminate le spese di lite anche del primo grado di giudizio, ivi comprese quelle di CTU. Sussistono gravi motivi perché
le spese, vista la rideterminazione delle percentuali delle rispettive responsabilità, vengano compensate per un terzo e, per i restanti due terzi, seguano la soccombenza;
le spese sono liquidate sul valore per il quale la domanda ha trovato accoglimento, secondo le tariffe di cui al
D.M 147/22, valori medi, come da dispositivo.
Per il presente grado di giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate con valori tra minimi e medi dello scaglione in cui rientra il valore per cui l'appello ha trovato accoglimento (fino ad € 5.200,01), attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e disattesa ogni diversa istanza, così provvede: Parte_2 Parte_1
1) in parziale accoglimento dell'appello, riforma l'impugnata sentenza e, per l'effetto,
attribuisce la responsabilità del sinistro ad entrambi i conducenti, nelle seguenti percentuali: 70% a carico del conducente dell'autovettura di proprietà di CP_3
e 30% a carico dell'appellante;
[...]
2) per l'effetto, condanna e in solido tra loro, al Controparte_3 Controparte_1
pagamento di € 1.680,00 (pari al 70% di € 2.520,00) in favore di , e Parte_2 di € 7.427,32 (pari al 70% di € 11.140,99) in favore di da cui detrarre Parte_1
gli acconti ricevuti prima dell'instaurazione del giudizio di I grado e quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza di I grado, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva;
3) compensa per un terzo le spese di lite del giudizio di primo grado, ivi comprese quelle di CTU;
4) pone i 2/3 delle spese di CTU definitivamente a carico degli appellati;
condanna e in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_3 Controparte_1
degli appellati, dei restanti due terzi delle spese di lite del giudizio di I grado, che liquida (tali
2/3) in € 1.569,00 (di cui € 176,00 per esborsi) , oltre accessori di legge, con distrazione in favore dell'Avv. Cacciapuoti, dichiaratosi antistatario;
condanna gli appellati al pagamento in favore degli appellanti delle spese del presente grado,
che liquida in € 2.400,00 (di cui € 255,00 per esborsi), oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Cacciapuoti, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, il 6.6.25
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli