Art. 23.
Resta fermo il disposto dell' art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1441 .
Restano, del pari, ferme le disposizioni concernenti l'indennita' speciale di seconda lingua di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165 , anche nei confronti del personale di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477 .
Resta fermo il disposto dell' art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1441 .
Restano, del pari, ferme le disposizioni concernenti l'indennita' speciale di seconda lingua di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165 , anche nei confronti del personale di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477 .