Articolo 23 della Legge 15 novembre 1973, n. 734
Articolo 22Articolo 24
Versione
25 novembre 1973
Art. 23.
Resta fermo il disposto dell' art. 1 della legge 6 dicembre 1965, n. 1441 .
Restano, del pari, ferme le disposizioni concernenti l'indennita' speciale di seconda lingua di cui alla legge 23 ottobre 1961, n. 1165 , anche nei confronti del personale di cui alla legge 30 luglio 1973, n. 477 .
Entrata in vigore il 25 novembre 1973