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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 13/02/2026, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 901/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5087/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 05/04/2024
1 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04930 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3205/2025 depositato il 03/11/2025
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugnava l'invito al pagamento del contributo unificato pari ad euro 315,00 della Segreteria del TAR del Lazio, con il quale l'ufficio aveva sollecitato il pagamento ai sensi degli artt. 247 e ss. del dpr 30/5/2002 n. 115 in relazione alla proposizione di motivi aggiunti al giudizio iscritto al TAR Lazio rg. N. 6416/2019. Riferisce del ricorso presentato in qualità di docente di amministrazione scolastica statale che aveva partecipato al concorso ordinario per dirigenti scolastici. Esponeva la ricorrente che a seguito dell'acquisizione di nuovi documenti la ricorrente aveva presentato motivi aggiunti c.d “a priori” ovvero finalizzati a precisare le ragioni di illegittimità già contestate in giudizio, senza determinare un ampliamento del “thema decidendun”. Ai sensi dell'art. 14 del dpr 30/5/2002 n. 115, la ricorrente aveva dichiarato l'esenzione dal pagamento degli oneri fiscali. La ricorrente aveva effettuato il pagamento salvo il diritto a ripetere le somme all'esito del ricorso. Deduce i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 6 bis e bis 1 del dpr 30/5/2002 n. 115. Violazione art. 1 codice proc amm. Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 113 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali e comunitari di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale. Divieto di cumulo di imposizioni tributarie. La richiesta di pagamento è illegittima in quanto in violazione dell'art. 13 comma 6 bis del dpr 30/5/2002 n. 115 che individua il presupposto all'applicazione “delle domande nuove” e quindi suscettibili di applicarsi alla controversia. Richiama al riguardo decisione della Corte di giustizia UE del 6/10/2015 in C-61/14 e giurisprudenza della Corte di giustizia tributaria di Roma. Da ciò deriva il superamento della circolare del Segretario generale della giustizia amministrativa del 18/10/2011, poi modificata dalle circolari del 22/10/14 e del 23/10/15 cui l'ufficio resistente ha dato attuazione. Ribadisce che non sono stati impugnati atti nuovi e che c'è stato solo un arricchimento delle contestazioni formulate e delle deduzioni difensive prospettate avverso le operazioni selettive;
2. Violazione degli artt. 2 e 7 della legge 212/2000 nonché dell'art. 3 della legge 241/90. Omessa applicazione principi di trasparenza. Omessa motivazione. Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese. Il Tar si è costituito chiedendo il rigetto. Con successiva memoria il resistente ha evidenziato come i “motivi aggiunti” proposti in sede di giudizio amministrativo siano assoggettabili al tributo in quanto ampliativi del thema decidendum essendo successivi ad istruttoria autonoma, con ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità e di merito. La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso con sentenza n. 4567/2024. Così motiva la decisione impugnata: «Il ricorso appare infondato. Come sostenuto dal TAR resistente, nella fattispecie la ricorrente Mele ha proposto “motivi aggiunti” assoggettati al pagamento del contributo unificato (Cons. Giust. Amm.va Sicilia, sentenza 24/1/22 n. 121). In particolare, come osservato da parte resistente , con il ricorso introduttivo al Tar, la ricorrente aveva chiesto l'annullamento del decreto di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23/11/2017, nonché
2 altri atti e verbali della procedura concorsuale;
con i motivi aggiunti ha poi impugnato il codice sorgente del software utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, quale documento amministrativo informatico ai sensi dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto inficiato da evidenti e conclamate anomalie (bug) nel funzionamento dell'algoritmo progettato. Da ciò emerge che con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato un provvedimento autonomo, “…sia pure fatto proprio dall'Amministrazione sotto forma di algoritmo di software, ma che contiene comunque una valutazione provvedimentale, tesa a gestire la procedura concorsuale.”. Secondo la ricorrente,
“…l'acquisizione del codice de quo…ha ““consentito di evidenziare la sussistenza di alcuni bug di sistema che potevano portare la piattaforma a non memorizzare interamente l'elaborato dei candidati nonostante avessero eseguito la funzione “conferma e procedi” inserita nel software”” …”. Si ritiene al riguardo di condividere quanto sostenuto da parte resistente in ordine all' “…autonomia di tale atto, adottato a seguito di istruttoria del tutto autonoma e distinta da quella degli altri impugnati con il ricorso introduttivo…” Viene osservato ancora che “…se s'impugna un nuovo atto, sia con censure in via derivata sia in via autonoma, si è al cospetto di motivi aggiunti impropri e non “propri” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., sentenza 24/01/2022, n.121 “I motivi aggiunti cc.dd. impropri, contrariamente a quelli cc.dd. propri, che ampliano la causa petendi, agiscono innanzi tutto sul petitum, estendendo, nel caso di azioni di annullamento, l'impugnazione ad altro provvedimento connesso con quello già oggetto dell'atto introduttivo del giudizio e deducendo contro di esso vizi di legittimità derivata o vizi autonomi.”). Con i motivi aggiunti sono stati impugnati atti nuovi e con autonoma lesività, con conseguente ampliamento del thema decidendum…”. In tal modo il provvedimento impugnato risulta legittimo e merita conferma». Contro tale decisione ha proposto appello la ricorrente Ricorrente_1. Deduce come motivi:
1. erroneità della decisione. Espone che i motivi aggiunti soltanto contenevano mere specificazioni delle eccezioni di legittimità già sollevate rispetto alla violazione dei principi di trasparenza e imparzialità nella formulazione dei giudizi e tale integrazione delle allegazioni e deduzioni si era resa possibile a seguito della piena conoscenza del cd. algoritmo e dei file generati dalla piattaforma, pur avendo comunque l'odierna appellante introdotto le censure in giudizio sin dalla proposizione del ricorso. Richiama altre decisioni favorevoli pronunciate in casi analoghi (Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, Roma, Sez. 40, nn. 2658 e 2668 del 26.02.2024, Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, Roma, Sez. 4, n. 12143 del 13.10.2023). Quindi, sostiene che la relazione giuridica esistente tra gli atti istruttori e preparatori della prova scritta (e quindi di natura endo-procedimentale) e l'esclusione per mancato superamento della stessa sia senz'altro inquadrabile nel novero delle connessioni cd. “forti”.
2. Impugna la sentenza anche nella parte in cui rigetta implicitamente la censura relativa alla nullità dell'atto impositivo, senza motivare le ragioni che portavano a ritenere essere stato ampliato in modo l'oggetto del giudizio. Conclude chiedendo di annullare l'invito al pagamento n. 04930/2022 del 15.07.2022 (notificato a mezzo pec in data 22.07.2022), avente ad oggetto la pretesa al pagamento del contributo unificato relativo alla proposizione dei motivi aggiunti nel giudizio incardinato innanzi al TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, al R.G. n. 6416/2019, con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo e con attribuzione al
3 procuratore antistatario. Si sono costituiti, con memorie dal tenore sovrapponibile il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma, e l'Avvocatura generale dello Stato. Obiettano che con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato un provvedimento autonomo, sia pure fatto proprio dall'Amministrazione sotto forma di algoritmo di software, ma che contiene comunque una valutazione provvedimentale, tesa a gestire la procedura concorsuale. Ne conseguirebbe l'autonomia di tale atto, adottato a seguito di istruttoria del tutto autonoma e distinta da quella degli altri impugnati con il ricorso introduttivo, rientrando pienamente nell'ambito del perimetro applicativo dell'art. 13, co.
6-bis e 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002. Ritengono infondato l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato. Concludono chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese. All'udienza odierna è comparso il solo rappresentante di parte appellante che ha confermato le proprie conclusioni. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione Motivi della decisione L'appello è fondato e deve essere accolto. La pretesa del TAR di assoggettare a contributo unificato i motivi aggiunti contenuti nella memoria depositata in data 3.1.2022 -in quanto, nella sostanza, integrerebbero dei motivi aggiunti “cd impropri” che, ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002, sono sottoposti a contributo unificato - è infondata. Innanzi tutto, come emerge dall'esame degli atti depositati, appare evidente che, già nel ricorso originario fosse stata svolta una specifica istanza istruttoria diretta ad acquisire qualsiasi file e documento informatico generato nonché specificamente il 'codice sorgente' che aveva gestito il software per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui era causa in quanto ritenuto indispensabile a corroborare i motivi di censura dedotti ai numeri 1 e 2 del ricorso e che evidenziavano specificamente la inidoneità del software utilizzato per la procedura de qua. Con i motivi aggiunti oggetto della memoria del 21 dicembre 2021, depositata il 3 gennaio 2022, i ricorrenti, premesso di aver acquisito parte dei dati informatici richiesti in via istruttoria e di averli sottoposti a esame di consulenti informatici, sviluppavano ulteriori motivi aggiunti che deducevano vizi che avrebbero afflitto il codice sorgente del software ed insistevano per l'acquisizione integrale dei dati informatici. Sicchè, pare evidente che, al contrario di quanto affermato dalla decisione impugnata, la specifica impugnazione del codice sorgente, per le ragioni sviluppate nella memoria depositata in data 3 gennaio 2022 era una diretta derivazione delle stesse censure contenute nei punti n. 1 e 2 del ricorso originario, e che non potevano essere compiutamente svolte solo per la mancata disponibilità del materiale informatico, parimenti richiesto in via istruttoria sin dall'origine (richiesta ribadita anche nei motivi aggiunti depositati nel 2020) materiale solo successivamente parzialmente acquisito aliunde nel corso del giudizio. Nel medesimo senso peraltro, con affermazioni pienamente condivisibili e da far valere anche in questa sede, si è anche espressa recentemente altra sezione di questa Corte di secondo grado del Lazio (sentenza n.1113 del 2025 ), secondo la quale: «[….] nel caso in esame , il cd algoritmo e i files generati dalla piattaforma, impugnati dalla ricorrente con motivi aggiunti, si pongono in rapporto di pregiudizialità - dipendenza con i provvedimenti originariamente impugnati, trattandosi di atti endoprocedimentali, funzionali - al pari di quelli precedentemente impugnati alla selezione dei
4 canditati da ammettere alle prove orali e non autonomi e tantomeno non autonomamente lesivi, trovando soltanto nel perfezionamento della fase selettiva la loro definizione procedimentale e la loro rilevanza esterna. Peraltro l'impugnazione, con motivi aggiunti, del cd algoritmo e dei files generati, appare coerente con la regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (v. S.U. n. 5194/2019), giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento. Come correttamente rilevato dai primi giudici, la contribuente, già nel ricorso introduttivo proposto davanti il TAR, faceva, a più riprese, riferimento al “software” e all'”algoritmo” tant'è che, alla pag. 14 .. rimarcava come «in data 12 ottobre 2018, il MIUR pubblicava sul proprio sito istituzionale le istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta computerizzata, accompagnate da un video-tutorial esplicativo inserito sulla piattaforma youtube.it. ;.. a pag. 38.. eccepiva ancora l'inidoneità del “software”; .. a pag. 61, aggiungeva, inoltre, che «a) il codice sorgente (“algoritmo”) che gestisce il “software” per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino. La contribuente, una volta acquisito il cd algoritmo della piattaforma informatica, tramite la procedura di accesso agli atti amministrativi, lo sottoponeva a CTU e, quindi, ne illustrava le relative conclusioni ai giudici. Non vi è stato, pertanto, alcun effettivo e considerevole allargamento del thema decidendum della controversia ma un maggior approfondimento, sotto il profilo tecnico, delle precedenti difese e conclusioni. Il cd. algoritmo e i files generati impugnati con motivi aggiunti sono espressione, sotto un profilo informatico, della fase procedimentale delle valutazioni assunte nel corso della procedura selettiva. Lo stesso TAR Lazio ritiene la stretta connessione causale dei provvedimenti impugnati dalla contribuente con il ricorso introduttivo e in sede di motivi aggiunti. A fronte della indiscussa digitalizzazione della procedura concorsuale in esame, le doglianze sollevate nel ricorso introduttivo non potevano, necessariamente, prescindere anche dai criteri di funzionamento del software utilizzato dalla competente Amministrazione per la medesima selezione. Solo la determinazione conclusiva della procedura selettiva in esame ha valore determinante ed è effettivamente lesiva nei confronti dei candidati esclusi». Per quanto sopra, con assorbimento di ogni altra questione, l'appello deve essere accolto e l'atto impugnato annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie Ricorrente_1l'appello della contribuente e condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite in euro 774,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025 Il Giudice est. Dott. Paolo Novelli La Presidente Dott.ssa Giuliana Passero
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Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 29/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente NOVELLI PAOLO, Relatore LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 29/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5087/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4567/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 34 e pubblicata il 05/04/2024
1 Atti impositivi:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 04930 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3205/2025 depositato il 03/11/2025
Svolgimento del processo Ricorrente_1 impugnava l'invito al pagamento del contributo unificato pari ad euro 315,00 della Segreteria del TAR del Lazio, con il quale l'ufficio aveva sollecitato il pagamento ai sensi degli artt. 247 e ss. del dpr 30/5/2002 n. 115 in relazione alla proposizione di motivi aggiunti al giudizio iscritto al TAR Lazio rg. N. 6416/2019. Riferisce del ricorso presentato in qualità di docente di amministrazione scolastica statale che aveva partecipato al concorso ordinario per dirigenti scolastici. Esponeva la ricorrente che a seguito dell'acquisizione di nuovi documenti la ricorrente aveva presentato motivi aggiunti c.d “a priori” ovvero finalizzati a precisare le ragioni di illegittimità già contestate in giudizio, senza determinare un ampliamento del “thema decidendun”. Ai sensi dell'art. 14 del dpr 30/5/2002 n. 115, la ricorrente aveva dichiarato l'esenzione dal pagamento degli oneri fiscali. La ricorrente aveva effettuato il pagamento salvo il diritto a ripetere le somme all'esito del ricorso. Deduce i seguenti motivi:
1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma 6 bis e bis 1 del dpr 30/5/2002 n. 115. Violazione art. 1 codice proc amm. Violazione e falsa applicazione degli articoli 24 e 113 Cost. Violazione e falsa applicazione dei principi costituzionali e comunitari di effettività e pienezza della tutela giurisdizionale. Divieto di cumulo di imposizioni tributarie. La richiesta di pagamento è illegittima in quanto in violazione dell'art. 13 comma 6 bis del dpr 30/5/2002 n. 115 che individua il presupposto all'applicazione “delle domande nuove” e quindi suscettibili di applicarsi alla controversia. Richiama al riguardo decisione della Corte di giustizia UE del 6/10/2015 in C-61/14 e giurisprudenza della Corte di giustizia tributaria di Roma. Da ciò deriva il superamento della circolare del Segretario generale della giustizia amministrativa del 18/10/2011, poi modificata dalle circolari del 22/10/14 e del 23/10/15 cui l'ufficio resistente ha dato attuazione. Ribadisce che non sono stati impugnati atti nuovi e che c'è stato solo un arricchimento delle contestazioni formulate e delle deduzioni difensive prospettate avverso le operazioni selettive;
2. Violazione degli artt. 2 e 7 della legge 212/2000 nonché dell'art. 3 della legge 241/90. Omessa applicazione principi di trasparenza. Omessa motivazione. Chiede l'annullamento dell'atto con vittoria di spese. Il Tar si è costituito chiedendo il rigetto. Con successiva memoria il resistente ha evidenziato come i “motivi aggiunti” proposti in sede di giudizio amministrativo siano assoggettabili al tributo in quanto ampliativi del thema decidendum essendo successivi ad istruttoria autonoma, con ampi richiami alla giurisprudenza di legittimità e di merito. La CGT di primo grado ha rigettato il ricorso con sentenza n. 4567/2024. Così motiva la decisione impugnata: «Il ricorso appare infondato. Come sostenuto dal TAR resistente, nella fattispecie la ricorrente Mele ha proposto “motivi aggiunti” assoggettati al pagamento del contributo unificato (Cons. Giust. Amm.va Sicilia, sentenza 24/1/22 n. 121). In particolare, come osservato da parte resistente , con il ricorso introduttivo al Tar, la ricorrente aveva chiesto l'annullamento del decreto di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23/11/2017, nonché
2 altri atti e verbali della procedura concorsuale;
con i motivi aggiunti ha poi impugnato il codice sorgente del software utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, quale documento amministrativo informatico ai sensi dell'art. 22 della L. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto inficiato da evidenti e conclamate anomalie (bug) nel funzionamento dell'algoritmo progettato. Da ciò emerge che con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato un provvedimento autonomo, “…sia pure fatto proprio dall'Amministrazione sotto forma di algoritmo di software, ma che contiene comunque una valutazione provvedimentale, tesa a gestire la procedura concorsuale.”. Secondo la ricorrente,
“…l'acquisizione del codice de quo…ha ““consentito di evidenziare la sussistenza di alcuni bug di sistema che potevano portare la piattaforma a non memorizzare interamente l'elaborato dei candidati nonostante avessero eseguito la funzione “conferma e procedi” inserita nel software”” …”. Si ritiene al riguardo di condividere quanto sostenuto da parte resistente in ordine all' “…autonomia di tale atto, adottato a seguito di istruttoria del tutto autonoma e distinta da quella degli altri impugnati con il ricorso introduttivo…” Viene osservato ancora che “…se s'impugna un nuovo atto, sia con censure in via derivata sia in via autonoma, si è al cospetto di motivi aggiunti impropri e non “propri” (Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd., sentenza 24/01/2022, n.121 “I motivi aggiunti cc.dd. impropri, contrariamente a quelli cc.dd. propri, che ampliano la causa petendi, agiscono innanzi tutto sul petitum, estendendo, nel caso di azioni di annullamento, l'impugnazione ad altro provvedimento connesso con quello già oggetto dell'atto introduttivo del giudizio e deducendo contro di esso vizi di legittimità derivata o vizi autonomi.”). Con i motivi aggiunti sono stati impugnati atti nuovi e con autonoma lesività, con conseguente ampliamento del thema decidendum…”. In tal modo il provvedimento impugnato risulta legittimo e merita conferma». Contro tale decisione ha proposto appello la ricorrente Ricorrente_1. Deduce come motivi:
1. erroneità della decisione. Espone che i motivi aggiunti soltanto contenevano mere specificazioni delle eccezioni di legittimità già sollevate rispetto alla violazione dei principi di trasparenza e imparzialità nella formulazione dei giudizi e tale integrazione delle allegazioni e deduzioni si era resa possibile a seguito della piena conoscenza del cd. algoritmo e dei file generati dalla piattaforma, pur avendo comunque l'odierna appellante introdotto le censure in giudizio sin dalla proposizione del ricorso. Richiama altre decisioni favorevoli pronunciate in casi analoghi (Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, Roma, Sez. 40, nn. 2658 e 2668 del 26.02.2024, Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, Roma, Sez. 4, n. 12143 del 13.10.2023). Quindi, sostiene che la relazione giuridica esistente tra gli atti istruttori e preparatori della prova scritta (e quindi di natura endo-procedimentale) e l'esclusione per mancato superamento della stessa sia senz'altro inquadrabile nel novero delle connessioni cd. “forti”.
2. Impugna la sentenza anche nella parte in cui rigetta implicitamente la censura relativa alla nullità dell'atto impositivo, senza motivare le ragioni che portavano a ritenere essere stato ampliato in modo l'oggetto del giudizio. Conclude chiedendo di annullare l'invito al pagamento n. 04930/2022 del 15.07.2022 (notificato a mezzo pec in data 22.07.2022), avente ad oggetto la pretesa al pagamento del contributo unificato relativo alla proposizione dei motivi aggiunti nel giudizio incardinato innanzi al TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, al R.G. n. 6416/2019, con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio, oltre interessi legali maturati e maturandi sino all'integrale soddisfo e con attribuzione al
3 procuratore antistatario. Si sono costituiti, con memorie dal tenore sovrapponibile il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - sede di Roma, e l'Avvocatura generale dello Stato. Obiettano che con i motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato un provvedimento autonomo, sia pure fatto proprio dall'Amministrazione sotto forma di algoritmo di software, ma che contiene comunque una valutazione provvedimentale, tesa a gestire la procedura concorsuale. Ne conseguirebbe l'autonomia di tale atto, adottato a seguito di istruttoria del tutto autonoma e distinta da quella degli altri impugnati con il ricorso introduttivo, rientrando pienamente nell'ambito del perimetro applicativo dell'art. 13, co.
6-bis e 6-bis.1, del d.P.R. n. 115/2002. Ritengono infondato l'eccepito difetto di motivazione dell'atto impugnato. Concludono chiedendo il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese. All'udienza odierna è comparso il solo rappresentante di parte appellante che ha confermato le proprie conclusioni. All'esito la causa è stata trattenuta in decisione Motivi della decisione L'appello è fondato e deve essere accolto. La pretesa del TAR di assoggettare a contributo unificato i motivi aggiunti contenuti nella memoria depositata in data 3.1.2022 -in quanto, nella sostanza, integrerebbero dei motivi aggiunti “cd impropri” che, ai sensi dell'art. 13 DPR n.115/2002, sono sottoposti a contributo unificato - è infondata. Innanzi tutto, come emerge dall'esame degli atti depositati, appare evidente che, già nel ricorso originario fosse stata svolta una specifica istanza istruttoria diretta ad acquisire qualsiasi file e documento informatico generato nonché specificamente il 'codice sorgente' che aveva gestito il software per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui era causa in quanto ritenuto indispensabile a corroborare i motivi di censura dedotti ai numeri 1 e 2 del ricorso e che evidenziavano specificamente la inidoneità del software utilizzato per la procedura de qua. Con i motivi aggiunti oggetto della memoria del 21 dicembre 2021, depositata il 3 gennaio 2022, i ricorrenti, premesso di aver acquisito parte dei dati informatici richiesti in via istruttoria e di averli sottoposti a esame di consulenti informatici, sviluppavano ulteriori motivi aggiunti che deducevano vizi che avrebbero afflitto il codice sorgente del software ed insistevano per l'acquisizione integrale dei dati informatici. Sicchè, pare evidente che, al contrario di quanto affermato dalla decisione impugnata, la specifica impugnazione del codice sorgente, per le ragioni sviluppate nella memoria depositata in data 3 gennaio 2022 era una diretta derivazione delle stesse censure contenute nei punti n. 1 e 2 del ricorso originario, e che non potevano essere compiutamente svolte solo per la mancata disponibilità del materiale informatico, parimenti richiesto in via istruttoria sin dall'origine (richiesta ribadita anche nei motivi aggiunti depositati nel 2020) materiale solo successivamente parzialmente acquisito aliunde nel corso del giudizio. Nel medesimo senso peraltro, con affermazioni pienamente condivisibili e da far valere anche in questa sede, si è anche espressa recentemente altra sezione di questa Corte di secondo grado del Lazio (sentenza n.1113 del 2025 ), secondo la quale: «[….] nel caso in esame , il cd algoritmo e i files generati dalla piattaforma, impugnati dalla ricorrente con motivi aggiunti, si pongono in rapporto di pregiudizialità - dipendenza con i provvedimenti originariamente impugnati, trattandosi di atti endoprocedimentali, funzionali - al pari di quelli precedentemente impugnati alla selezione dei
4 canditati da ammettere alle prove orali e non autonomi e tantomeno non autonomamente lesivi, trovando soltanto nel perfezionamento della fase selettiva la loro definizione procedimentale e la loro rilevanza esterna. Peraltro l'impugnazione, con motivi aggiunti, del cd algoritmo e dei files generati, appare coerente con la regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (v. S.U. n. 5194/2019), giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento. Come correttamente rilevato dai primi giudici, la contribuente, già nel ricorso introduttivo proposto davanti il TAR, faceva, a più riprese, riferimento al “software” e all'”algoritmo” tant'è che, alla pag. 14 .. rimarcava come «in data 12 ottobre 2018, il MIUR pubblicava sul proprio sito istituzionale le istruzioni operative per lo svolgimento della prova scritta computerizzata, accompagnate da un video-tutorial esplicativo inserito sulla piattaforma youtube.it. ;.. a pag. 38.. eccepiva ancora l'inidoneità del “software”; .. a pag. 61, aggiungeva, inoltre, che «a) il codice sorgente (“algoritmo”) che gestisce il “software” per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui è causa, essendo questo atto amministrativo informatico soggetto alle garanzie partecipative del privato cittadino. La contribuente, una volta acquisito il cd algoritmo della piattaforma informatica, tramite la procedura di accesso agli atti amministrativi, lo sottoponeva a CTU e, quindi, ne illustrava le relative conclusioni ai giudici. Non vi è stato, pertanto, alcun effettivo e considerevole allargamento del thema decidendum della controversia ma un maggior approfondimento, sotto il profilo tecnico, delle precedenti difese e conclusioni. Il cd. algoritmo e i files generati impugnati con motivi aggiunti sono espressione, sotto un profilo informatico, della fase procedimentale delle valutazioni assunte nel corso della procedura selettiva. Lo stesso TAR Lazio ritiene la stretta connessione causale dei provvedimenti impugnati dalla contribuente con il ricorso introduttivo e in sede di motivi aggiunti. A fronte della indiscussa digitalizzazione della procedura concorsuale in esame, le doglianze sollevate nel ricorso introduttivo non potevano, necessariamente, prescindere anche dai criteri di funzionamento del software utilizzato dalla competente Amministrazione per la medesima selezione. Solo la determinazione conclusiva della procedura selettiva in esame ha valore determinante ed è effettivamente lesiva nei confronti dei candidati esclusi». Per quanto sopra, con assorbimento di ogni altra questione, l'appello deve essere accolto e l'atto impugnato annullato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, definitivamente pronunciando, accoglie Ricorrente_1l'appello della contribuente e condanna l'appellato alla refusione delle spese di lite in euro 774,00 oltre accessori di legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Così deciso in Roma, 29 ottobre 2025 Il Giudice est. Dott. Paolo Novelli La Presidente Dott.ssa Giuliana Passero
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