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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/10/2025, n. 7356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7356 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 15.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.407/2025 R.G.
TRA
cf. , rappresentata e difesa e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA RO con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Mergellina n. 209, come da procura in atti OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
E
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Concetta Della Corte con elezione di domicilio in Villa di Briano (CE) via Papa XXIII n. 1, come da procura in atti OPPOSTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 9.01.2025 l'istante indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249034297080.000, notificata in data imprecisata, limitatamente ai seguenti titoli:
-AVVISO DI ADDEBITO 37120160011806084000, presuntivamente notificato il 12.12.2016
37120170008570273000 presuntivamente notificato il 28.12.2017 Parte_2
-AVVISO 37120180016118119000 presuntivamente notificato il 21.12.2018 Parte_2
-AVVISO 37120190009722833000 presuntivamente notificato il 13.09.2019, Parte_2 tutti inerenti a crediti dell' per omesso pagamento di contributi IVS gestione CP_4 commercianti, relativamente alle annualità comprese nel periodo 2015/2017. Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati, quindi l'illegittimità della avvenuta iscrizione a ruolo in difetto di titolo legittimante;
altresì, l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nei medesimi titoli, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica. Ha concluso per sentire, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento e la non debenza delle somme portate nei titoli opposti;
vinte le spese, con attribuzione. Si è costituita l che ha rilevato la regolare notifica degli Controparte_5 avvisi di addebito da parte dell' , quindi l'infondatezza della eccepita prescrizione, in CP_4 presenza degli atti interruttivi notificati dal concessionario, delle istanze di rateizzazione introdotte dalla ricorrente stessa;
ha evidenziato, altresì, i periodi di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-Sars19. Ha concluso per per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Anche l si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche ovvero al quomodo executionis, la regolare notifica degli avvisi di addebito, quindi l'infondatezza nel merito della opposizione avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotta con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019. Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice pronunciava la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito illustrati. Parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento 07120249034297080.000 limitatamente agli avvisi di addebito individuati in ricorso (cfr. sopra). Ha eccepito la prescrizione del credito ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica dei predetti titoli. E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002). Nel caso in esame, va rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver CP_4 notificato tutti gli AVA presupposti ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta nelle date indicate nell'intimazione impugnata (cfr. relate di notifica prod. ), a CP_4 mezzo A/R recapitata presso l'indirizzo di residenza della ricorrente in Napoli, Via Manzoni n. 253 e precisamente:
1) AVA 37120160011806084000, notificato il 12.12.2016
2)AVA 37120170008570273000 notificato il 28.12.2017
3)AVA 37120180016118119000 notificato il 21.12.2018
4)AVA 37120190009722833000 notificato il 13.09.2019, Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_4 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016). Non vi è dubbio circa la riferibilità degli Avvisi di Ricevimento prodotti (cfr. tiff nella produzione documentale dell' ) agli avvisi di addebito opposti, attesa la perfetta CP_4 coincidenza tra il numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina di ciascun avviso di addebito. Ne consegue che l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_4
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto tardiva, in relazione alla eccezione di prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli AVA, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione- decadenza); altresì, in relazione alle doglianze inerenti al procedimento di notificazione, in quanto proposte oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dal ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione sent. n.23397/2016, risolvendo un contrasto tra le sezioni della Corte hanno infatti statuito: “La scadenza del termine -pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale) , ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4 crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”. Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta con tutta evidenza infondata quanto agli avvisi di addebito:
1) AVA 37120160011806084000, notificato il 12.12.2016
2) AVA 37120170008570273000 notificato il 28.12.2017
3) AVA 37120180016118119000 notificato il 21.12.2018 Invero, dalle date indicate, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica degli atti interruttivi a cura del concessionario: in particolare, dalla documentazione allegata alla memoria dell' emerge che in data 1.02.2020 era CP_6 notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 071 2019 9055348737 000 contenente esplicito riferimento agli AVA menzionati, mediante consegna a mani del portiere presso il medesimo indirizzo di Napoli via Manzoni n. 253 cui seguiva spedizione della raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c. (v. prod. in atti) . CP_6
Successivamente, il termine di prescrizione era nuovamente interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento 07120249034297080.000 in questa sede impugnata (10.12.2024, v. relata nella prod. AdER). Allo stesso modo, quanto all' avviso di addebito 4)AVA 37120190009722833000 notificato il 13.09.2019, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata (10.12.2024) . Tanto, in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19, pari a complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), nonché ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).. In conclusione, l'opposizione va interamente respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1600,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 1600,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_7
Napoli, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del 15.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.407/2025 R.G.
TRA
cf. , rappresentata e difesa e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PA RO con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via Mergellina n. 209, come da procura in atti OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto, con elezione di domicilio in Napoli alla via De Gasperi, n.55, come da procura in atti
E
, quale subentrante, a far data al 1° luglio Controparte_2
2017 ai sensi dell'art.1 comma 3 del D.L. 193/2016 conv. in L.225/16, a titolo universale nei rapporti di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' avv. Concetta Della Corte con elezione di domicilio in Villa di Briano (CE) via Papa XXIII n. 1, come da procura in atti OPPOSTI
FATTO E DIRITTO Con ricorso in data 9.01.2025 l'istante indicata in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249034297080.000, notificata in data imprecisata, limitatamente ai seguenti titoli:
-AVVISO DI ADDEBITO 37120160011806084000, presuntivamente notificato il 12.12.2016
37120170008570273000 presuntivamente notificato il 28.12.2017 Parte_2
-AVVISO 37120180016118119000 presuntivamente notificato il 21.12.2018 Parte_2
-AVVISO 37120190009722833000 presuntivamente notificato il 13.09.2019, Parte_2 tutti inerenti a crediti dell' per omesso pagamento di contributi IVS gestione CP_4 commercianti, relativamente alle annualità comprese nel periodo 2015/2017. Ha eccepito l'omessa notifica degli avvisi di addebito indicati, quindi l'illegittimità della avvenuta iscrizione a ruolo in difetto di titolo legittimante;
altresì, l'estinzione per prescrizione dei crediti incorporati nei medesimi titoli, anche quale fatto estintivo successivo alla presunta notifica. Ha concluso per sentire, previa sospensione della efficacia esecutiva dell'atto impugnato, dichiarare l'illegittimità della intimazione di pagamento e la non debenza delle somme portate nei titoli opposti;
vinte le spese, con attribuzione. Si è costituita l che ha rilevato la regolare notifica degli Controparte_5 avvisi di addebito da parte dell' , quindi l'infondatezza della eccepita prescrizione, in CP_4 presenza degli atti interruttivi notificati dal concessionario, delle istanze di rateizzazione introdotte dalla ricorrente stessa;
ha evidenziato, altresì, i periodi di sospensione dettati dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid-Sars19. Ha concluso per per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Anche l si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo dichiararsi inammissibile CP_4
l'opposizione, in via gradata il rigetto nel merito della stessa, in via ulteriormente gradata la condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute per le poste incorporate nei titoli opposti, con vittoria delle spese legali. In particolare, ha eccepito la tardività delle eccezioni relative alle notifiche ovvero al quomodo executionis, la regolare notifica degli avvisi di addebito, quindi l'infondatezza nel merito della opposizione avuto riguardo anche al periodo di sospensione dei termini di prescrizione, in relazione ai contributi previdenziali, introdotta con la legislazione emergenziale derivata dalla pandemia da Covid-Sars 2019. Acquisita la documentazione prodotta, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice pronunciava la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** ** Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi e nei limiti di seguito illustrati. Parte opponente ha impugnato l'intimazione di pagamento 07120249034297080.000 limitatamente agli avvisi di addebito individuati in ricorso (cfr. sopra). Ha eccepito la prescrizione del credito ed ha dichiarato di non avere ricevuto la notifica dei predetti titoli. E' noto che, in relazione alla generalità delle procedure di riscossione a mezzo di ruolo esattoriale, sussiste la possibilità per il debitore, in caso di omessa notifica della cartella esattoriale, di proporre opposizione avverso il primo atto esecutivo successivo idoneo a rendergli nota la pretesa impositiva dell'ente procedente e di far valere, in tale sede, ovvero innanzi al giudice ordinariamente competente a conoscere della opposizione a ruolo, le medesime censure che avrebbe potuto proporre ove la cartella esattoriale fosse stata regolarmente notificata (cfr. per tutte Cass. 16464/2002). Nel caso in esame, va rilevato che l , nel costituirsi in giudizio, ha dedotto di aver CP_4 notificato tutti gli AVA presupposti ed ha offerto la prova documentale della notifica, avvenuta nelle date indicate nell'intimazione impugnata (cfr. relate di notifica prod. ), a CP_4 mezzo A/R recapitata presso l'indirizzo di residenza della ricorrente in Napoli, Via Manzoni n. 253 e precisamente:
1) AVA 37120160011806084000, notificato il 12.12.2016
2)AVA 37120170008570273000 notificato il 28.12.2017
3)AVA 37120180016118119000 notificato il 21.12.2018
4)AVA 37120190009722833000 notificato il 13.09.2019, Sul punto, deve rilevarsi come, rispetto alla notifica eseguita direttamente dal Concessionario, senza intermediari, a mezzo raccomandata AR ex art 26 DPR 602/1973, così come per la notifica di avviso di addebito eseguita dall' ex art. 30 DL 78/2010 CP_4 sempre a mezzo raccomandata AR, non trovi applicazione la disciplina dettata per la notifica degli atti giudiziali dalla L. 890/1982 bensì le norme concernenti il servizio postale ordinario e “l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (in tal senso Cassazione civile, sez. VI, 13/06/2016, n. 12083; Cass. 23511/2016). Non vi è dubbio circa la riferibilità degli Avvisi di Ricevimento prodotti (cfr. tiff nella produzione documentale dell' ) agli avvisi di addebito opposti, attesa la perfetta CP_4 coincidenza tra il numero di raccomandata sull'AR pertinente e quello indicato in prima pagina di ciascun avviso di addebito. Ne consegue che l'assunto dell'opponente dell'inesistenza della notifica degli atti presupposti risulta smentito, non essendo supportato da alcun elemento di prova e sussistendo anzi una prova di segno opposto costituita dalla documentazione versata in atti dall' . CP_4
Ne deriva che l'opposizione va rigettata, in quanto tardiva, in relazione alla eccezione di prescrizione ordinaria, perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla accertata notifica degli AVA, prescritto dalla legge per far valere vizi di merito (es. prescrizione- decadenza); altresì, in relazione alle doglianze inerenti al procedimento di notificazione, in quanto proposte oltre il termine di 20 gg. sancito dall'art. 617 c.p.c. per far valere i vizi afferenti gli atti esecutivi. Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione, fatta valere dal ricorrente anche quale fatto estintivo successivo all'intervenuta immodificabilità della pretesa creditoria, ex art. 615 c.p.c., opposizione in tale forma non soggetta ad alcun termine. Sul punto, le Sezioni Unite della Cassazione sent. n.23397/2016, risolvendo un contrasto tra le sezioni della Corte hanno infatti statuito: “La scadenza del termine -pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cd del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale) , ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_4 crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del 2010)”. Ciò posto, deve rilevarsi che l'eccezione risulta con tutta evidenza infondata quanto agli avvisi di addebito:
1) AVA 37120160011806084000, notificato il 12.12.2016
2) AVA 37120170008570273000 notificato il 28.12.2017
3) AVA 37120180016118119000 notificato il 21.12.2018 Invero, dalle date indicate, la decorrenza del termine quinquennale di prescrizione era interrotta dalla notifica degli atti interruttivi a cura del concessionario: in particolare, dalla documentazione allegata alla memoria dell' emerge che in data 1.02.2020 era CP_6 notificata al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 071 2019 9055348737 000 contenente esplicito riferimento agli AVA menzionati, mediante consegna a mani del portiere presso il medesimo indirizzo di Napoli via Manzoni n. 253 cui seguiva spedizione della raccomandata informativa ex art. 139 c.p.c. (v. prod. in atti) . CP_6
Successivamente, il termine di prescrizione era nuovamente interrotto dalla notifica della intimazione di pagamento 07120249034297080.000 in questa sede impugnata (10.12.2024, v. relata nella prod. AdER). Allo stesso modo, quanto all' avviso di addebito 4)AVA 37120190009722833000 notificato il 13.09.2019, il termine quinquennale di prescrizione non era ancora decorso alla data di notifica della intimazione di pagamento in questa sede impugnata (10.12.2024) . Tanto, in considerazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali previsto dalla legislazione emergenziale durante la pandemia da Covid Sars-19, pari a complessivi 311 giorni, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del D.L. 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 2020, n. 27), nonché ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21).. In conclusione, l'opposizione va interamente respinta. Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 147/2022, tenuto conto della attività svolta e del valore della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando così provvede:
1) Rigetta il ricorso in opposizione;
2) Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1600,00 a titolo di onorario in favore dell' e in € 1600,00 a titolo di onorario in favore di CP_4 [...]
, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Controparte_7
Napoli, 15.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi