Sentenza 12 gennaio 2017
Massime • 1
In tema di misure cautelari, nel computo del termine di trenta giorni dalla decisione per il deposito della motivazione (prorogabile a 45 nei casi di particolare complessità) opera la regola generale prevista dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., secondo cui non deve essere considerato il "dies a quo".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/01/2017, n. 31055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31055 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2017 |
Testo completo
IN CALCE ANNOTAZIONE 31055-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Camera di Consiglio del 12.01.2017 Registro generale n. 35793/2016 Composta dai Consiglieri: Sentenza N° 78/2017 No ruolo: 24 Presidente Dott. Massimo Vecchio Dott. Enrico Giuseppe Sandrini Dott. Palma Talerico Dott. Aldo Esposito Dott. Antonio Minchella Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: EL RO, nato il [...]; Avverso l'ordinanza n° 494/2016 del Tribunale del Riesame di Napoli in data 20.05.2016; лили Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
M Sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Luigi Birritteri, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Michele Novella, che ha insistito per l'accoglimento delle ragioni del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 23.02.2016 del GUP del Tribunale di Reggio Calabria veniva applicata a LE RO la custodia cautelare in carcere per la imputazione di partecipazione alla associazione di tipo mafioso detta "cosca Pesce" ed avere effettuato per essa attività di contrabbando di gasolio nonché di avere, quale amministratore di fatto della società "LE Trasporti srl", la ripartizione dei proventi dei servizi resi al centro distribuzione merci CEDISA tra gli esponenti della cosca, attraverso l'emissione di assegni giustificati come pagamento di fatture, ma afferenti ad operazioni inesistenti (fatti posti in essere nel periodo 2006/2012 in Rosarno).
2. Il LE avanzava istanza di riesame. Con ordinanza in data 20.05.2016 il Tribunale di Reggio Calabria confermava l'ordinanza impugnata: si rilevava che il LE era stato scarcerato il 21.11.2014 per ritenuta insussistenza di un grave quadro indiziario, ma poi aveva riportato il 23.02.2016 la condanna alla pena di anni undici di reclusione per il delitto indicato;
così il giudice applicava nuovamente la custodia in carcere. La difesa del LE aveva censurato il fatto che l'unico elemento di novità era costituito dalla condanna e che i fatti de quibus non erano recenti, mentre, successivamente alla scarcerazione, il LE aveva tenuto condotta regolare, per cui non vi erano esigenze di cautela;
ma il Tribunale riteneva che l'emissione della condanna costituisse adeguato compendio indiziario e giustificato fatto nuovo idoneo a fondare la presunzione di pericolosità disposta dalla legge per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen.: l'esito del procedimento e le modalità del fatto accertato erano elementi sopravvenuti che si sovrapponevano alla valutazione del passato, considerato che il procedimento non aveva fatto emergere alcun elemento positivo che fosse indicativo di una ли incompatibilità con il permanere del vincolo associativo o di un allontanamento definitivo da ambiti criminali, a ciò non bastando il mero trascorrere del tempo;
del resto, si trattava di un reato permanente in una realtà 'ndranghetistica connotata dalla impossibilità per l'intraneo di allontanarsi liberamente dalla consorteria, la quale non era disarticolata e offriva concretamente nuove occasioni di delitto.
3. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del suo difensore, deducendo, con il primo motivo, erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: si sostiene che la motivazione dell'ordinanza impugnata era stata depositata soltanto il 04.07.2016 e cioè ben oltre i 45 giorni di termine di cui al comma 10 dell'art 309 cod.proc.pen., poiché la decisione era stata assunta il 20.05.2016 e questo era il dies a quo. Con il secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: si sostiene che il Tribunale non aveva risposto alla censura difensiva relativa al fatto che la mera sentenza di condanna non fosse sufficiente a legittimare l'applicazione di una misura 2 cautelare, giacchè il materiale probatorio era lo stesso in base al quale nell'anno 2014 il LE era stato scarcerato per carenza indiziaria;
il giudice, quindi, aveva applicato una misura senza operare una valutazione concreta delle esigenze cautelari e senza considerare che non vi era stato alcun elemento sopravvenuto, mentre dopo la scarcerazione il LE non aveva posto in essere alcuna condotta significativa di un avvicinamento ad ambiti criminali né parimenti che non si poteva applicare una misura sulla sola base della gravità del reato e in assenza di ogni elemento di concretezza ed attualità dei rischi paventati.
4. In udienza il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente ha fatto riferimento alla data del deposito del dispositivo ed ha sottolineato che i fatti de quibus si arrestavano all'anno 2012, per cui non vi era né concretezza né attualità delle esigenze cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato poiché infondato.
2. Con il primo motivo di doglianza si sottopone a questa Corte il problema di verificare, alla luce della Novella dell'aprile del 2015, da quando decorre il termine perentorio per il deposito dell'ordinanza che ha deciso una richiesta di riesame e quando esso scada. Fra gli aspetti di maggior impatto innovativo della L. 16.4.2015 n. 47 rientra sicuramente la nuova formulazione del comma 10 dell'art. 309 cod.proc.pen., introdotto dall'art. 11, comma 5. Il testo precedentemente vigente prevedeva che l'ordinanza applicativa perdesse efficacia in due sole specifiche ipotesi: 1) quella in cui gli atti posti a sostegno della richiesta di misura non fossero stati trasmessi entro il termine di cinque giorni dalla richiesta, ai sensi del comma 5 dello stesso art. 309; ли 2) quella in cui la decisione sulla richiesta di riesame non fosse intervenuta entro il termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti, ai sensi del comma 9 dell'art. 309. A tale ultimo proposito, deve rilevarsi che era del tutto consolidata, in giurisprudenza, l'interpretazione secondo cui il termine doveva ritenersi rispettato se, entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti, il tribunale avesse deliberato sulla richiesta di riesame ed avesse provveduto al deposito del dispositivo: non risultando invece necessario il deposito, nei dieci giorni, anche della motivazione dell'ordinanza (Cass Sez. Un. 17 aprile 1996, n. 7, Moni, Rv. 205256 e, da ultimo, Sez. II, 9 aprile 2014, n. 23211, Morinelli, Rv. 259652). In tale contesto normativo e giurisprudenziale, la Novella è intervenuta inserendo, all'interno del decimo comma dell'art. 309, delle novità. -E' stato introdotto accanto a quelli, già indicati nel testo previgente e sopra richiamati, per la trasmissione degli atti e per la decisione anche un distinto ed ulteriore termine per il deposito dell'ordinanza in cancelleria, quantificato in trenta 3 giorni decorrenti dalla decisione, salvo che la stesura della motivazione si riveli particolarmente complessa "per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni": in tale ipotesi, il giudice può disporre per il deposito un termine più lungo, comunque non eccedente il quarantacinquesimo giorno da quello della decisione. Anche il nuovo termine come quelli relativi alla trasmissione degli atti ed - alla decisione ha natura perentoria, essendo anche la sua violazione "sanzionata" - con la perdita di efficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare. Tale è il caso esaminato nel presente procedimento. In sintesi l'attuale disciplina prevede i seguenti termini perentori: 1) entro 5 giorni gli atti su cui si fonda la misura devono essere trasmessi al Tribunale del Riesame;
2) il Tribunale deve decidere (dichiarando l'inammissibilità della richiesta, annullando, riformando o confermando l'ordinanza oggetto di riesame) entro 10 giorni dalla ricezione degli atti;
3) l'ordinanza del Tribunale del Riesame deve essere depositata in Cancelleria entro 30 giorni dalla decisione, salvi i casi sopra indicati relativi al termine di giorni 45 (Sez. 6, n° 22818 del 15.04.2016, Rv 267128). Tanto premesso, il ricorrente afferma che non sia stato rispettato l'ultimo dei tre termini perentori e cioè che la motivazione del provvedimento impugnato sia stata depositata oltre il quarantacinquesimo giorno dalla decisione: ciò perché la decisione era intervenuta in data 20.05.2016 e la motivazione era stata depositata in ли cancelleria in data 04.07.2016. Tuttavia è erroneo il presupposto da cui muove il ricorrente: il dies a quo da cui computare il termine non era il giorno 20.05.2016 bensì il giorno 21.05.2016 poiché in detto ambito non trova applicazione il disposto dell'art. 297 cod.proc.pen. (propriamente attinente ai termini di durata delle misure cautelari), ma va applicato il disposto del comma 4 dell'art. 172 cod. proc.pen., il quale così recita: «Salvo che la legge disponga altrimenti, nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza». In altri termini, tema di decorrenza dei termini di custodia cautelare, la previsione di cui all'art. 297, comma 1, cod. proc. pen. per la quale gli effetti della custodia cautelare decorrono dal momento della cattura, dell'arresto o del fermo - deroga alla disciplina generale del computo dei termini (art. 14, comma secondo, cod. pen. e 172, comma 4, cod. proc. pen.) che prevede la non computabilità del dies a quo, ma si tratta appunto di una eccezione espressa ai principi generali sui termini ed è applicabile al tema della decorrenza dei termini di custodia cautelare: il che, del resto, si spiega in base alla diversa natura del termine di cui si tratta, il quale non ha la funzione di predeterminare il tempo utile per il compimento di un atto del processo, ma quella di porre un limite temporale alla privazione di libertà personale dell'imputato (Sez. 5, n° 47979 del 21.10.2008, Rv 242943; Sez. 6, n° 22035 del 23.05.2012, Rv 252883). 4 Così, chiarito che il giorno di decorrenza del termine era appunto il giorno 21.05.2016, è agevole constatare che il quarantacinquesimo giorno dal dies a quo cadeva proprio in data 04.07.2016, giorno appunto in cui è avvenuto il deposito della motivazione in cancelleria (deposito, dunque, da ritenersi come tempestivo e rispettoso del termine di legge). Peraltro, anche se ininfluente, giova notare che persino nella prospettazione del ricorrente la doglianza non avrebbe potuto essere accolta: infatti, in quella prospettazione il dies a quo era il 20.05.2016, ma, in tal caso, il termine di giorni 45 sarebbe caduto in data 03.07.2016, che però era giorno festivo (trattavasi di una domenica) e ciò avrebbe comunque prorogato la scadenza del termine al primo giorno non festivo successivo, e cioè il 04.07.2016 (trattavasi di un lunedì). Si consideri che, in tema di computo dei termini processuali, la regola posta dall'art. 172, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui il termine stabilito a giorni, che cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, si applica anche agli atti e ai provvedimenti del giudice, e si riferisce, pertanto, anche al termine per la redazione della sentenza о di altro provvedimento (Sez. Un. n° 155 del 29.09.2011, Rv 251494).
3. Con il secondo motivo di doglianza il ricorrente lamenta una mancata considerazione delle reali esigenze cautelari, giacchè il giudice avrebbe utilizzato quale argomento assorbente l'emissione di una sentenza di condanna a carico del - ricorrente medesimo per la medesima situazione che già aveva condotto, in precedenza, alla scarcerazione per carenza indiziaria. Non vi è dubbio che l'emissione di una condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. sia stata il momento valutativo fondamentale per il Tribunale: ma nemmeno sarebbe ragionevole affermare che una simile circostanza, che ripristina il presupposto della gravità indiziaria non potesse essere utilizzata. Del resto, la ли suddetta decisione si pone nel solco degli orientamenti di questa Corte, cha ha già affermato che i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, ancorchè non sia stata ancora depositata la motivazione (Sez. 3, n° 6780 del 27.01.2012, Rv. 251990). Del resto, il Giudice della cautela (e quello della impugnazione), nel verificare la eventuale insussistenza delle esigenze cautelari presunte dalla legge quando si tratta di applicare la misura in riferimento ad uno dei reati previsti nell'art. 275 cod. proc.pen., comma 3, è tenuto a considerare un ampio panorama di elementi di fatto, ma ciò non vale a mutare i limiti dell'obiettivo della analisi demandatagli, che è solo e sempre quello dell'apprezzamento della insussistenza di esigenze cautelari già presunte dal Legislatore. Il Tribunale, circa la ricorrenza delle esigenze cautelari, richiama espressamente la presunzione relativa di sussistenza delle medesime, in virtù della confermata gravità 5 indiziaria sul delitto di partecipazione alla associazione mafiosa, contestato sino all'anno 2012. Il pericolo di reiterazione viene dunque ritenuto concreto ed attuale. Il ricorrente evidenzia che il tempo decorso tra la condotta e l'emissione del titolo imponeva una motivazione in positivo circa l'attualità del pericolo di reiterazione ed in tal senso contesta l'impianto motivazionale. Sul punto, va anzitutto affermato che il richiamo alla necessaria «attualità» delle esigenze cautelari (unitamente al profilo della concretezza) risulta anch'esso inserito nel testo dell'art. 274 cod.proc.pen. dal legislatore del 2015 (art. 1 e 2 della legge formall mero n.47), ma può affermarsi che la novella rappresenta un vrichiamo Osimbolice all'osservanza di una nozione già presente nel sistema. Già l'intervento normativo de! 1995 conteneva in via generale - la previsione per cui nel valutare la ricorrenza dei - pericula libertatis fosse necessario tener conto del tempo trascorso dalla commissione del reato (art. 292 cod. proc.pen.). Se dunque si pone mente a tale prescrizione, è del tutto evidente che il realizzato abbinamento nel 2015 del termine 'attualità' (nel corpo dell'art. 274) a quello di - 'concretezza' (già presente) realizza una mera endiadi (figura retorica che, secondo un dizionario comune, consiste nell'esprimere un solo concetto per mezzo di due vocaboli coordinati, allo scopo di rafforzare un'idea). Con ciò si intende affermare che la volontà del Legislatore è anche in tal caso - rappresentata da un finalismo meramente rafforzativo di un dovere già presente, posto che un pericolo per dar luogo ad una limitazione della libertà personale deve essere - da sempre concreto ed attuale, pena la negazione della stessa natura della - misura cautelare, che è quella di limitarlo. Ciò posto, la stessa legge n.47 del 2015, nel recepire le plurime decisioni emesse dalla Corte Costituzionale sul fronte delle presunzioni di pericolosità, ha mantenuto in essere, il sistema della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari a ли fronte della avvenuta emersione di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen. (con correlata presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere). Nel medesimo testo di legge, pertanto, da un lato si rafforza la fisionomia prescrittiva del pericolo correlato alle esigenze (concreto ed attuale) dall'altro si Mr conferma la ricorrenza della presunzione relativa di sussistenza, lì dove la fattispecie di reato abbia particolari caratteri di offensività. Va dunque precisato che l'esistenza di una presunzione relativa ex lege di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275 co.3 cod. proc.pen.) inverte gli ordinari poli» del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha, in tal caso, un primario obbligo di dimostrazione «in positivo» della ricorrenza dei pericula libertatis (in presenza dei gravi indizi di colpevolezza che investono, nel caso di specie, il reato di cui all'art. 6 Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, Ii 2.1 GIU. 2017. 416 bis cod.pen.) ma ha un obbligo di apprezzamento delle eventuali «ragioni di esclusione»>, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto di detta presunzione. Il fondamento logico e giuridico della presunzione relativa di 'pericolosità' va infatti ricercato nelle particolari caratteristiche delle previsioni incriminatrici che tuttora la sorreggono, nel senso che la riconosciuta (in sede cautelare) partecipazione del singolo (fermandosi al primo gradino dell'inserimento) a consorzi di stampo mafioso giustifica un inquadramento non assoluto - della persona in un ambito di - tendenziale ripetitività della particolare condotta illecita, correlato alla antecedente condivisione di metodi e finalità di simili gruppi, la cui azione collettiva determina serio pericolo per la integrità di numerosi beni giuridici. Ciò posto, la stessa qualificazione della presunzione in termini non assoluti (ma, per l'appunto, relativi) crea sul piano logico la 'doverosa apprezzabilità' della prova contraria, i cui termini devono muoversi sul terreno della - evidentemente - potenziale neutralizzazione di quell'effetto pregiudicante correlato al pregresso inserimento nel consorzio mafioso o terroristico. Questa valutazione è stata compiuta dal Tribunale che, ritenuta non decisiva l'argomentazione del tempo passato dai fatti, ha considerato la natura permanente del reato di cui alla condanna di primo grado ed ha constatato l'assenza di segni positivi che contrastassero la presunzione di pericolosità già menzionata: ciò scrive - il giudice - anche in relazione alla peculiare natura dell'associazione 'ndranghetistica, connotata sia da una sostanziale impossibilità dell'associato di svincolarsi liberamente dal legame con il sodalizio mafioso sia dalla particolare vitalità delle articolazioni criminali, che sono sempre pronte a reagire all'arresto dei suoi esponenti per assicurare la continuità delinquenziale. Il ricorso deve dunque essere rigettato ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Copia del provvedimento sarà trasmesso, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Roma, 12 gennaio 2017. Il Consigliere este DEPOSITATA Il Presidente (dott. Antonio Minchella)CANCELLERIA (dott. Massimo Vecchio) msmorecchio 21 GIU 2017 7 P. IL CANCIL CANCELLIERE %% DiMeply 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE UNIFICATO La Corte Suprana di Camzique - Sezione Priv 17-198/18 del 14.09.2017 e deportata иPendle - con ord. u Disare coneggus le sent. 4° 31055/2017 "il 17/4/2018 :LL emessa da questa sezione il 12/01/2017 wel seuss che ove scritto, well epigrafe, "Tribunale del Riesauce di Napoli" leggan" "Tribunale die Liesame di Reggio ле Calabrue", A M DI E R Roma, -7 MAG 2018Ро ша, P T R Il Direttore Amministrativo O Roberto C