Sentenza 30 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/01/2002, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2002 |
Testo completo
C A B Udienza del 19 ottobre 2000RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Reg. gen. N° 15525/1999 + 17040/1999 L E UFFICIO COPIE S U Oggetto: azione possessoria. 012 13 /02 R Richiesta conÍ E dal Sig.
3.10 per diritti ✓3.0 GEN. 2002 IN N E DE PO LO ITALIAN IL CANCELLIERE frou 3023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Rep. 353 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. FRANCO PONTORIERI Consigliere rel. Dott. UGO RIGGIO Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere Dott. UMBERTO GOLDONI Consigliere ConsigliereDott. SERGIO DEL CORE ha pronunciato la seguente: SENTENZA т о sul ricorso proposto da: BR VA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Friggeri n.
1. presso l'avv. Sergio Di Nola, che lo difende unitamente all'avv. Aldo Lorenzi in forza di mandato in atti;
55 14000 CANCELLERIA - ricorrente principale e controricorrente -
contro
TA NA, TA RE e AN DG717793 ASSUNTA ved. TA, elettivamente domiciliati in Roma, via Bocca di €155 13000 CANCELLERIA- Leone n. 78. presso l'avv. Giampaolo Zanchini, che li difende unitamente all'avv. Aldo Ferraro in forza di mandato in atti;
DG717794 15525.99 17040-1999 BR AN, Udienza del 19 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 1392/01 2 controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza del Tribunale di San Remo in data 15 maggio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 ottobre 2001 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito l'avv. Sergio Di Nola e l'avv. Giampaolo Zanchini. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito quello incidentale condizionato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 15 aprile 1996 AN BR conveniva dinanzi al Tribunale di San Remo, collettivamente ed impersonalmente, gli eredi di जाती AR AN affinché, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Ventimiglia, egli fosse reintegrato nel possesso del fabbricato sito in Roverino di Ventimiglia, via della Chiesa 36. mediante riduzione in pristino della tettoia già situata sulla porta d'ingresso dell'appartamento di sua proprietà. nonché demolizione e ricostruzione, secondo le caratteristiche originarie. della soletta edificata sulla corte comune sul lato est dell'edificio, del tetto del fabbricato e di quant'altro eseguito in conformità della concessione edilizia rilasciata dal Sindaco di Ventimiglia in data 13 agosto 1993. e per ottenere inoltre il risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa. A sostegno dell'appello asseriva che il pretore con l'impugnata sentenza aveva erroneamente ritenuto che vi fosse stato un unico episodio di lesione del possesso, relativo alla demolizione della tettoia soprastante l'ingresso dell'alloggio 15525.99 17040/1999 BR AN. Udienza del 19 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 3 dell'appellante, avendo le restanti modifiche apportate all'edificio rilevanza esclusivamente in un eventuale giudizio petitorio. Si costituivano NN e LV AN ed AS IC. eredi di AR AN, contestando il fondamento delle pretese avversarie. Essi in particolare asserivano che la domanda di risarcimento dei danni proposta dall'appellante era inammissibile, in quanto formulata per la prima volta in appello e che, per quanto concerneva il merito, le censure dovevano ritenersi infondate. All'esito il tribunale, con sentenza del 15 maggio 1998, rigettava il gravame. Il tribunale, per quanto interessa in questa sede, rilevava anzitutto l'infondatezza dell'eccezione sollevata dagli appellati. secondo la quale non avendo il BR tempestivamente reclamato le ordinanze adottate dal pretore nel फी corso del giudizio, si sarebbe formato il giudicato sulle questioni definite con ordinanza dal giudice di primo grado. Infatti il giudizio proposto dinanzi al tribunale aveva ad oggetto l'impugnazione della sentenza pretorile con la quale era stata definita la fase di merito dell'azione possessoria spiegata dal BR, mentre le ordinanze non reclamate, attenendo alla fase sommaria della tutela possessoria - detta anche interdittale non avevano possibilità di acquistare autorità di cosa giudicata. Circa il merito della controversia, poi, il tribunale rilevava che i lavori contestati dal BR avevano riguardato: a) l'abbattimento della tettoia posta al di sopra del portone di ingresso dell'alloggio del BR;
b) l'edificazione di un balcone a sbalzo;
c) il rifacimento della soletta, nonché l'abbattimento e la ricostruzione del tetto del fabbricato;
d) l'esecuzione di altre opere conformemente 15525:99-17040: 1999 BR AN. Udienza del 19 ottobre 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 4 alla concessione edilizia rilasciata dal Sindaco del Comune di Ventimiglia, non meglio identificate. Per quanto concerneva l'abbattimento della tettoia, non poteva che confermarsi la decisione del pretore, non avendo le parti specificamente impugnato. neppure in via incidentale, il capo della sentenza che statuiva la condanna dell'appellato al ripristino della tettoia ingiustamente abbattuta, con la conseguenza che sul punto si era formato il giudicato interno. In ordine al secondo punto osservava il tribunale che la concessione da parte del BR di costruire un balcone a sbalzo aveva costituito oggetto di una complessa regolamentazione convenzionale intervenuta tra le parti con contratto del 31 marzo 1994 ed era quindi questione del tutto estranea ai profili possessori rilevanti in questo giudizio, м л non essendo concepibile un possesso dell'appellante sulla colonna d'aria ove risultava esservi il balcone suddetto e, comunque, non avendo l'appellante fornito. né offerto di fornire, prova del possesso in questione. I diritti del BR, pertanto, non potevano essere tutelati in sede possessoria, dovendo la relativa tutela essere affidata ad azioni petitorie. o comunque fondate sul suddetto contratto del 31 marzo 1994. Considerazioni analoghe valevano, secondo il tribunale, anche per i lavori di cui al terzo punto, con la precisazione che se l'asserito diritto del AN di ricostruire alcune parti comuni del fabbricato - in particolare il tetto e la soletta - nasceva dal contratto del 31 marzo 1994 e l'appellante ne contestava l'esistenza, certamente la tutela dei diritti dominicali del BR non poteva avvenire in sede possessoria. Non valeva obbiettare in proposito che nel caso di beni costituenti parti comuni dell'edificio è possibile ipotizzarne lo spoglio ai danni del 15525/99 -17040/1999 BR AN. Udienza del 19 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 0 5 1 comproprietario che ne subisce l'abbattimento e la ricostruzione da parte di altro condomino, poiché la modificazione di una parte comune dell'edificio, o della sua destinazione. ad opera di taluno dei condomini. sottraendo la cosa alla sua specifica funzione, e quindi al compossesso di tutti i condomini, legittima gli altri all'esperimento dell'azione di reintegrazione, affinché la stessa possa continuare a fornire quella utilitas alla quale era asservita anteriormente alla contestata modificazione. Infatti nel caso in esame, come risultava dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso appellante, all'abbattimento del tetto aveva fatto seguito la sua ricostruzione integrale, senza che ciò avesse comportato una sia pur minima riduzione delle facoltà riconnesse alla posizione del condomino che non aveva eseguito gli interventi, non essendo risultato che, a seguito della ы м ricostruzione del tetto, fossero diminuite le precedenti facoltà di utilizzazione e godimento dello stesso, neppure in termini di accessibilità ed ispezionabilità del manufatto. Infine, quanto ai lavori di cui all'ultimo punto. individuati quali esecuzione delle opere consentite dalla concessione edilizia, il tribunale rilevava la genericità della doglianza, per cui, in mancanza di sufficienti elementi di individuazione delle stesse, doveva ritenersi che trattavasi di lavori eseguiti all'interno della proprietà individuale dell'appellato o, comunque. non incidenti su parti comuni dell'edificio suscettibili di possesso da parte del BR. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza il BR per due motivi di ricorso. Resistono NN e LV AN e AS IC, eccependo tra l'altro l'inammissibilità del ricorso e proponendo anche ricorso incidentale 15525/99 17040 1999 BR AN. Udienza del 19 ottobre 2001. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 6 condizionato basato su un unico motivo, contrastato da apposito controricorso del BR. I ricorrenti incidentali hanno anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1102, 1105, 1140 e 1168 c.c.. oltre che dei principi generali in tema di compossesso e di eccezione "feci sed iure feci". nonché l'omissione. insufficienza e contraddittorietà della motivazione il ricorrente principale sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che non possa esercitarsi il possesso sulla colonna d'aria e che il richiamo della convenzione stipulata tra le parti, fatto dal convenuto ई (feci sed iure feci). fosse sufficiente, senza neppure esaminare tale convenzione, a fare ritenere che le richieste dell'attuale ricorrente potessero essere esaminate solo in sede petitoria. Il BR censura poi la sentenza anche per quanto riguarda la ricostruzione del tetto da parte del AN, che il tribunale ha ritenuto. in assenza di prove contrarie, essere stata eseguita senza alcuna riduzione delle facoltà di esso ricorrente. benché non fosse stata effettuata alcuna indagine in proposito, neppure per verificare la fondatezza di quanto denunciato, anche con documentazione fotografica, dall'attore, che aveva fatto presente il completo stravolgimento estetico e funzionale della nuova struttura, la quale aveva perso completamente la fisionomia originaria. Con argomentazioni analoghe il ricorrente principale si duole inoltre che il tribunale non abbia tenuto conto dell'obbligo che ha il giudice di esaminare il titolo, a fronte della eccezione feci sed iure feci sollevata dal convenuto in possessoria, a proposito della costruzione della suoletta sul cortile comune, che 15525:99 17040 1999 BR AN. Udienza del 19 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 7 era stata parimenti oggetto della convenzione intervenuta tra le parti, ma che avrebbe dovuto avere caratteristiche assai diverse da quelle poi concretamente poste in essere dal AN, che tra l'altro l'aveva costruita ad un'altezza di circa m.
1.70 rispetto al piano di campagna, rendendo così impossibile ad esso ricorrente qualsiasi utile sfruttamento della superficie sottostante, chiaramente destinata all'ampliamento della propria abitazione, posta al piano terra del piccolo fabbricato, dato che con la convenzione in questione era stato stabilito che la corte comune sottostante la suoletta in questione diveniva di sua proprietà esclusiva. In ogni caso, secondo il BR, che il AN avesse agito sapendo di farlo м contro la espressa volontà di esso ricorrente, risultava evidente dall'invio allo л stesso di una lettera raccomandata di diffida a proseguire nella esecuzione dei lavori. Con il secondo motivo il ricorrente principale denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 61 c.p.c. e 2957 c.c. e dei principi generali in tema di consulenza tecnica d'ufficio, nonché la motivazione insufficiente od omessa circa il rigetto della richiesta di nomina di un c.t.u. e contraddittoria circa il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore. facendo presente che egli aveva chiesto già con l'atto di appello la nomina di un consulente tecnico per descrivere le modifiche dello stato dei luoghi effettuate dal AN nell'immobile ed accertare l'altezza della suoletta rispetto al suolo. Il tribunale non aveva disposto la consulenza, senza alcuna motivazione, e poi aveva contraddittoriamente rilevato il mancato adempimento, da parte dell'appellante, dell'onere della prova a lui incombente. 15525.99 17040 1999 BR AN. Udienza del 19 ottobre 2001. Presidente Pomorieri;
relatore Riggio. 8 I due motivi. strettamente connessi tra loro, devono essere esaminati congiuntamente e disattesi, in quanto privi di fondamento, per cui il ricorso principale va respinto. Deve rilevarsi, infatti, che tutta la struttura argomentativa del ricorrente principale si fonda sul concetto che, allorquando in un giudizio possessorio il convenuto, autore degli atti integranti, secondo l'assunto di controparte, spoglio o molestia del possesso, sollevi l'eccezione feci sed iure feci. il giudice ha l'obbligo di esaminare il titolo dal quale scaturirebbe il diritto del convenuto di porre in essere i comportamenti denunciati dall'attore, non per pervenire ad un formale accertamento del relativo diritto (esulando tale tipo di indagine dall'ambito del giudizio possessorio), ma per valutare se quei comportamenti siano, quanto meno ы м sotto il profilo soggettivo, conformi al titolo costitutivo del relativo diritto. Si dice in questi casi che il titolo viene invocato ad colorandam possessionem, vale a dire ai limitati fini di chiarire le motivazioni psicologiche e le ragioni addotte dall'autore dello spoglio o della molestia. E tuttavia evidente l'equivoco in cui cade il ricorrente principale nell'invocare detto argomento, in linea di principio esatto, ma non utilizzabile nel caso concreto: nella specie. infatti, il convenuto non ha invocato il titolo costitutivo del proprio diritto. bensì una convenzione successivamente intervenuta tra le attuali parti in causa, in base alla quale il BR, rinunziando ad alcuni suoi diritti in cambio di altri -come l'acquisto della proprietà esclusiva di un cortiletto in comproprietà ha autorizzato il AN ad eseguire alcune modifiche delle parti comuni del fabbricato, oltre che ad ampliare, con una nuova suoletta e con la trasformazione di un balcone. la sua proprietà esclusiva. Non ha 15525 99 17040 1999 BR AN. Udienza del 19 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 9 quindi fatto valere il titolo costitutivo del diritto del convenuto. ma una contrattazione successiva modificativa dello stesso, in base alla quale l'attore ha rinunciato ad alcuni suoi diritti, autorizzando l'altra parte a determinati comportamenti incidenti sicuramente sulla preesistente situazione possessoria, per cui la asserita violazione di tale convenzione non potrebbe essere accertata - come giustamente ritenuto dal tribunale che nell'ambito di un giudizio petitorio. avente ad oggetto la interpretazione di tale contratto. Non sono infatti in discussione nel presente giudizio le modalità di esercizio del possesso originario da parte dell'attore come scaturenti dal titolo su cui si fonda il suo diritto sull'immobile, ma la portata di una successiva convenzione modificatrice della Ин situazione possessoria preesistente. L'esame di tale convenzione da parte del giudice investito della controversia possessoria sarebbe stato quindi certamente irrituale, poiché lo avrebbe portato inevitabilmente ad effettuare delle valutazioni e ad emettere delle statuizioni esorbitanti dal circoscritto ambito del giudizio possessorio. Ciò risulta ancor più evidente dall'esame di alcune specifiche doglianze del ricorrente, come quella con la quale egli lamenta che la nuova suoletta edificata dal AN si trovava ad appena m.
1.70 dal sottostante piano di calpestio, il che avrebbe reso irrealizzabile il progettato ampliamento della sua abitazione al di sotto della suoletta in questione mediante l'utilizzazione della superficie del cortile precedentemente di proprietà comune. Chiariti tali concetti risultano prive di rilevanza le censure proposte avverso alcune affermazioni della sentenza impugnata. effettivamente inesatte o almeno discutibili. come quella sull'impossibilità di esercitare il possesso sulla 15525.99 17040 1999 BR AN. Udienza del 19 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 10 colonna d'aria, o l'altra secondo cui la ricostruzione del tetto da parte del AN in assenza di prove contrarie doveva ritenersi effettuata senza alcuna riduzione delle facoltà spettanti all'attore. Tali affermazioni. infatti, hanno solo una funzione di contorno. e quindi meramente rafforzativa delle argomentazioni sulle quali si fonda concretamente la decisione del tribunale. Così pure devono ritenersi infondate le censure avverso la mancata nomina di un c.t.u. da parte del tribunale, per l'accertamento delle modifiche allo stato dei luoghi apportate dal AN e della altezza della suoletta rispetto al suolo, risultando tali indagini non influenti nel presente giudizio possessorio, alla stregua di quanto detto innanzi. Con il proprio ricorso incidentale condizionato gli eredi AN denunziano la violazione degli artt. 669 terdecies c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che i pretore, con le ordinanze del 22 novembre 1993 e 12 maggio 1994 (quest'ultima confermativa della prima) aveva rigettato la domanda di reintegra nel possesso avanzata dal BR. Tali provvedimenti, pur non avendo definito il procedimento, poiché il pretore aveva fissato una successiva udienza di precisazione delle conclusioni, avevano un innegabile contenuto decisorio, posto che la sentenza successivamente emessa dal primo giudice aveva avuto ad oggetto solo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per la residua parte, relativa solo al rifacimento del tetto. Pertanto, non essendo stati detti provvedimenti impugnati autonomamente, le statuizioni in esso contenute erano passate in giudicato. Tale ricorso deve ritenersi assorbito. per effetto del rigetto del ricorso principale. 15525:99-17040 1999 BR AN. Udienza del 19 ottobre 2001. Presidente Pontorieri, relatore Riggio. 11 Sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P. Q. M.
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 19 ottobre 2001. lego beriggi ak.deiggă IL CANCELLIERE C1 Frances Catania DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 3.0 GEN. 2002 IL CANCELLIERE C1 129,11 Fran от Зоре TOT. 160,10 GENZIA DILLE ENTRATE ROMA 2 egist 2 5. NOV, 2003 .
4. al 36852 100 10 CENTORESSANTA/10 (euro p. Dirigento Area Servizi 0 (Dott.ssa Maria Grazia LIPPO) 3 3 Il Responsabile Servizia And Giudiziari (Dr. M. RACCHINT) NAV 003 ANTHATE A 2 N O R I D 15525.99 -17040 1999 BR AN. Edienza del 19 ottobre 2001. Presidente Pontorieri: relatore Riggio.