Sentenza 27 gennaio 2012
Massime • 1
I gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, ancorchè non sia stata ancora depositata la motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/01/2012, n. 6780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6780 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 27/01/2012
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 217
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 35053/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) P.A. nato l'(OMISSIS) ;
2) P.V. nato il (OMISSIS) ;
avverso l'ordinanza del 29.7.2011 del Tribunale di Napoli;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dott. BAGLIONE Tindari, che ha chiesto rigettarsi il ricorso.
OSSERVA
1) Con ordinanza in data 29.7.2011 il Tribunale di Napoli rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di P.A. e P.V. , avverso l'ordinanza emessa il 15.7.2011 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la quale era stata disposta, nei confronti dei predetti, la misura della custodia cautelare in carcere.
Premetteva il Tribunale che, in data 15 luglio 2011, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva pronunciato sentenza di condanna alla pena di anni 16 di reclusione nei confronti di P.V.
perché ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv., 572 e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5 e comma 2, art.611 c.p. ed alla pena di anni 13 di reclusione nei confronti di
P.A. perché responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. e 609 bis c.p., art. 609 ter c.p., comma 1, n. 5 e comma 2.
Tanto premesso, riteneva il Tribunale che la pronuncia di una sentenza di condanna legittimava l'emissione della misura cautelare personale ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 1 bis e che ad integrare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza era sufficiente il dispositivo, anche se non erano stati depositati i motivi. Rilevava, altresì, il Tribunale che te dichiarazioni pienamente attendibili di P.V. non potevano certo essere inficiate dalla documentazione medica prodotta dalla difesa (essa attestava solo l'assenza di condotte di penetrazione completa e non di atti sessuali di diversa natura, che erano risultati provati nel corso dell'istruttoria dibattimentale).
Sussistevano, poi, le esigenze cautelari, come correttamente rilevato dall'ordinanza impugnata.
2) Ricorrono per cassazione P.A. e P.V. , a mezzo del difensore, denunciando l'inosservanza di norme penali e processuali in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 1 bis, artt. 273 e 274 c.p.p., la mancata assunzione e comunque valutazione di un elemento di prova sopravvenuto alla sentenza di condanna, la mancanza o comunque la manifesta illogicità della motivazione. Assumono che, in sede di discussione orale, davanti al riesame era stata prodotta documentazione consistente in un "Accertamento sessuologico con esame obiettivo locale e conseguente giudizio medico- legale" redatto in data 19.7.2011 e, quindi, successivamente alla sentenza. Tale certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica (SSN.-A.O.R.N. Cardarelli) ed attestante che P.M. è una fanciulla vergine, investiva inevitabilmente l'attendibilità della minore P.V. .
Il Tribunale del riesame, invece di rivalutare gli elementi posti a base dell'ordinanza impugnata, ha liquidato detta documentazione con argomentazioni peraltro il logiche e contraddittorie. Lo stato di verginità di P.M. , che in dibattimento aveva già escluso di essere stata vittima di violenza sessuale da parte dei familiari, smentiva clamorosamente le dichiarazioni accusatorie di P. .V. e quindi la sua attendibilità, su cui il Tribunale ha fondato il prodromico giudizio di pericoiosità dei ricorrenti. Chiedono, pertanto, l'annullamento, senza rinvio o, in subordine, con rinvio, dell'ordinanza impugnata.
3) Il ricorso è manifestamente infondato.
Già il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nell'ordinanza applicativa della misura, aveva evidenziato che l'affermazione di responsabilità, a seguito del giudizio di primo grado, in ordine ai gravissimi delitti contestati, escludeva la necessità di una valutazione della gravità del quadro indiziario ex art. 273 c.p.p. ai fini dell'applicazione della misura medesima. Il Tribunale del riesame ha correttamente ribadito che la pronuncia di condanna è idonea ad integrare il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza pur in assenza della motivazione non ancora depositata. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, "I gravi indizi di colpevolezza, necessari per l'applicazione di una misura cautelare, possono essere desunti anche dal semplice dispositivo di una sentenza di condanna, presupponendo l'affermazione di responsabilità un quadro indiziario necessariamente più solido di quello richiesto dall'art. 273 c.p.p. (cfr. Cass. pen. Sez. 6, 8.11.1999 n. 2961). E "Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 15 marzo 1996 n. 71, pur dovendosi riconoscere l'autonomia del provvedimento de libertate, impositivo di una misura cautelare, ove intervenga una decisione nel merito (quale quella di condanna). L'apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza deve ritenersi assorbito e, quindi, ragionevolmente precluso il riesame di tale punto da parte del giudice chiamato a pronunciarsi in sede di impugnativa avverso il provvedimento applicativo della misura coercitiva (cass. pen. Sez. 6, 30.10.1998 n. 2852). Come evidenzia il Tribunale, l'attendibilità delle dichiarazioni di P.V. era stata ampiamente verificata in sede di giudizio di primo grado, essendo le sue dichiarazioni spontanee (le rivelazioni erano state rese del tutto casualmente a seguito di osservazione dei servizi sociali) e disinteressate;
tanto che si era pervenuti alla pronuncia di condanna sulla base, soprattutto, di quelle dichiarazioni.
Tale attendibilità era stata vagliata anche alla luce delle dichiarazioni di P.M. , la quale, come si afferma nel ricorso, "a dibattimento, ove si è recata da maggiorenne e quindi libera da condizionamenti aveva già escluso, nella maniera più categorica, di essere stata oggetto di violenza..". Il Tribunale ha, poi, valutato la documentazione prodotta dalla difesa e senza alcun travisamento e con motivazione immune da vizi logici, ha rilevato che essa non era certamente idonea a "ribaltare" il giudizio, formulato dal Tribunale, di piena attendibilità delle dichiarazioni di P.V. (era "in grado unicamente di attestare l'assenza di condotte di penetrazione completa da parte dei ricorrenti e non già di atti sessuali che, dall'istruttoria dibattimentale, sono stati provati come posti in essere in una incredibile varietà e pluralità di forme").
Persisteva quindi, nonostante la documentazione prodotta, il giudizio di piena attendibilità della predetta, su cui era stata fondata la pronuncia di condanna, e, conseguentemente, la pericolosità dei ricorrenti.
La motivazione del Tribunale è, quindi, immune da vizi e come tale non può essere sindacata in questa sede. Secondo giurisprudenza consolidata, infatti, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, ne' di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è, cioè, circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (ex multis Cass. sez. 6 n. 2146 del 25.5.1995). Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della cassa delle ammende, della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 ciascuno. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2012