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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/06/2025, n. 9637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9637 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Numero sent. ________________
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I TA L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 20183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
Per (P. Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante (cod. fisc. Parte_2
), nella qualità di socio della cancellata dal C.F._1 CP_1
registro delle imprese il 16/02/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola
Derogatis (Cod. Fisc. ) presso il cui Studio in Orta C.F._2
1 Nova (FG) alla Via Martiri della Resistenza nr. 20 elettivamente domicilia,
giusta mandato in calce all'atto di citazione introduttivo;
OPPONENTE
E
La società (P.IVA ), rappresentata e difesa giusta CP_2 P.IVA_2
procura allegata alla presente comparsa di risposta difensiva dagli avvocati
IA OA e LA NY (C.F. –e presso lo studio C.F._3
degli stessi, sito in Milano, Piazza VI Febbraio n.10, elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 08/04/2024 il Tribunale di Monza, definiva con la sentenza n.
1125/2024 il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1777/2021 (RG
2129/2021 - Tribunale di Monza) emesso in favore di in data CP_2
29/04/2021, giudizio iniziato da parte della società – cessata e CP_1
cancellata dal registro delle imprese in corso di causa – poi riassunto
2 dall'odierna opponente (di seguito per Parte_1
brevità statuendo nel dispositivo “Il Tribunale, definitivamente Parte_1
pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
nei confronti di rigettata ogni ulteriore Parte_1 CP_2
domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e,
per l'effetto, conferma integralmente - anche nella parte relativa alle spese della fase monitoria - il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ex art. 653, comma 1, c.p.c.; 2. condanna Parte_1
a rifondere a le spese processuali relative alla
[...] CP_2
fase di opposizione, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.”
In data 02/05/2024, , notificava a mezzo pec atto di precetto CP_2
chiedendo a il pagamento delle spese di lite liquidate a suo Parte_1
favore nella sentenza nr. 1125/2024 per totali € 20.922, 32 (Doc. 5). In data
10/05/2024 notificava atto di citazione in opposizione Parte_1
all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c con correlata istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c (Doc. 6).,sostenendo che la Parte_1
non risponde dei debiti della in quanto non ha beneficiato, sulla CP_1
base del bilancio finale di liquidazione della società cancellata, di alcuna
3 somma di denaro, bene, credito, attività e/o utilità, in base al disposto cui all'art. 2495, comma 3, cod. civ.Parte opponente dopo aver ampiamente argomentato nell'atto di citazione introduttivo relativamente alle proprie posizioni processuali rassegnava le segueneti conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, acclarati i fatti cui in narrativa: 1) in via preliminare disporre la sospensione ex art. 615, co. 1, cpc dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, ovvero la sospensione dell'esecuzione ex artt.
623 e 624 cpc anche inaudita altera parte. 2) nel merito, accertare e dichiarare, ex art. 2495, comma 3, cod. civ., che la Parte_1
non ha beneficiato di alcuna attività e/o somme riscosse dalla
[...]
liquidazione della e, per tale motivo, non è obbligata a pagare CP_1
alcuno dei debiti facenti capo alla società cancellata dal Registro delle
Imprese; per l'effetto, dichiarare che la non può procedere ad CP_2
esecuzione forzata nei confronti della Parte_1
annullando, ponendo nel nulla e/o dichiarando inefficace l'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 02/05/2024. 3) Condannare la società
convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 96 c.p.c., per aver deliberatamente ignorato il tenore letterale della sentenza 1125/2024 anche dopo la pec del sottoscritto difensore del 17/04/2024 (all. 09), costringendo
4 la ad agire in giudizio per vedere tutelati i propri diritti. 4) Parte_1
Condannarsi la in persona del legale rappresentante pt, al CP_2
pagamento delle spese e delle competenze professionali della presente procedura, per le quali si chiede di voler applicare la maggiorazione del 30%
prevista dall'art. 4, co.
1-bis del DM 55/2014, ~ considerando che il presente ricorso è redatto con link ipertestuali alla documentazione prodotta che ne agevolano la consultazione e la fruizione, da distrarsi nei confronti del sottoscritto difensore anticipatario.
Si costituiva ritualmente parte opposta la quale argomentava nella memoria in risposta alle doglianze sollevate dall'opponente e rassegnava le seguenti conclusioni
chiede che l'ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti Conclusioni: -
In via preliminare: per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia , rigettare l'istanza di
[...]
finalizzata a sospendere l'efficacia esecutiva della Parte_1
Sentenza n. 1125/2024 del Tribunale di Monza ed in ogni caso dichiarare inammissibile e/o rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 623 e 624 c.p.c; - In via principale e nel merito: respingere e rigettare l'opposizione ex articolo 615 comma 1 c.p.c. e tutte le istanze, domande,
5 richieste ed eccezioni dell'attrice opponente Parte_1
per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che il
[...]
Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
- In ogni caso: condannare l'attrice oppponente al risarcimento del danno ex Parte_1
art. 96 c.p.c per aver proceduto con un'opposizione ex art. 615 comma 1
c.p.c totalmente infondata ed inammissibile;
- In ogni caso: Condannare
(CF e PIVA ) al pagamento Parte_1 P.IVA_1
delle spese di lite del presente procedimento, oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e C.P.A..
Non sussistono i presupposti per condannare l'attrice oppponente
[...]
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Roma a decidere della presente controversia.
Sul punto tra l'altro parte opposta non ha sollevato contestazioni.
Veniva fissata udienza ad hoc per provvedere alla trattazione della domanda di sospensione avanzata dall'opponente ma considerato che ai fini della pronuncia di eventuale sospensiva andava valutato anche il presupposto periculum e considerato che non era stata neppure prospettata una situazione di grave pericolo, ulteriore rispetto al normale pregiudizio
6 derivante da un'eventuale esecuzione forzata (tra l'altro,sembrerebbe non iniziata) tale da indurre ad anticipare la tutela sui tempi ordinariamente richiesti per la definizione del giudizio di merito, veniva dichiarato sulla sospensione e rinviato ogni decisione alla prima udienza di merito
Celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c si riteneva che la natura documentale del presente giudizio e la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di sospensione, a questo punto è assorbita dalla decisione qui di seguito riportata.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt.
615 e 617 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono,
7 quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne
segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
La ricostruzione/interpretazione dell'opponente è contraria al tenore letterale della sentenza oltre che anche alla lettura globale di tutta la sentenza.
Si concorda con quanto argomentato dall'opposta circa il fatto che il giudice
è ben consapevole di limiti di cui all'art. 2495 c.c, infatti, a pagina 12 al capo
VI della sentenza, rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto e ribadisce che il credito in esame (ovvero quello del decreto ingiuntivo opposto comprese le spese legali del monitorio) potrà essere fatto valere noi confronti dei soci aventi causa dell'opponente se e nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art 2495 cc. È evidente che il “credito in esame” a cui si riferisce il Giudice coincide con l'importo dovuto da CP_1
a in ragione del Decreto Ingiuntivo 1777/2021 del
[...] CP_2
8 Tribunale di Monza , che viene integralmente confermato (Doc. 1 rif. pag.
11)
La lettura della sentenza non puo' lasciare dubbi.
L'interpretazione letterale è inequivocabile
è condannata a rifondere a le spese processuali Parte_1 CP_2
del giudizio di opposizione quantificate e liquidate in € 14.103,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Vi è esplicita condanna di a rifondere a le spese Parte_1 CP_2
processuali relative alla fase di opposizione.
Alla luce della chiarezza e del tenore del titolo esecutivo in virtù del quale l'opposto ha intimato il pagamento delle somme menzionate all'opponente si evidenzia poi l'inammissibilità della domanda formulata dalla opponente evolta ad accertare che la non ha Parte_1
beneficiato di alcuna attività e/o somme riscosse dalla .In ragione CP_1
della sentenza è evidente il contrario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo,
sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n.
55/2014. Sono liquidate ai minimi tariffari secondo lo scaglione di valore alla luce del tenore del procedimento
9 L'attività istruttoria non è stata effettuata e non viene pertanto liquidata
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione
Condanna l'opponente al pagamento Parte_1
delle spese di lite pari ad euro 1700,00 oltre iva e cassa avvocati e spese generali a favore della società opposta.
Roma 27.06.2025 il giudice
EL US
10
Numero R.G. _________________
Numero Cron. ________________
Numero Rep. _________________
R E P U B B L I C A I TA L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ROMA, IV SEZIONE CIVILE in persona del dr RAFFAELE
RUSSO, in funzione di giudice monocratico, letti gli art 132 e 118 disp.att.
c.p.c., ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 20183 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'odierna udienza all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
Per (P. Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante (cod. fisc. Parte_2
), nella qualità di socio della cancellata dal C.F._1 CP_1
registro delle imprese il 16/02/2023, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola
Derogatis (Cod. Fisc. ) presso il cui Studio in Orta C.F._2
1 Nova (FG) alla Via Martiri della Resistenza nr. 20 elettivamente domicilia,
giusta mandato in calce all'atto di citazione introduttivo;
OPPONENTE
E
La società (P.IVA ), rappresentata e difesa giusta CP_2 P.IVA_2
procura allegata alla presente comparsa di risposta difensiva dagli avvocati
IA OA e LA NY (C.F. –e presso lo studio C.F._3
degli stessi, sito in Milano, Piazza VI Febbraio n.10, elettivamente domiciliata
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 08/04/2024 il Tribunale di Monza, definiva con la sentenza n.
1125/2024 il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1777/2021 (RG
2129/2021 - Tribunale di Monza) emesso in favore di in data CP_2
29/04/2021, giudizio iniziato da parte della società – cessata e CP_1
cancellata dal registro delle imprese in corso di causa – poi riassunto
2 dall'odierna opponente (di seguito per Parte_1
brevità statuendo nel dispositivo “Il Tribunale, definitivamente Parte_1
pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
nei confronti di rigettata ogni ulteriore Parte_1 CP_2
domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta l'opposizione e,
per l'effetto, conferma integralmente - anche nella parte relativa alle spese della fase monitoria - il decreto ingiuntivo opposto, di cui dichiara l'esecutorietà ex art. 653, comma 1, c.p.c.; 2. condanna Parte_1
a rifondere a le spese processuali relative alla
[...] CP_2
fase di opposizione, che liquida in complessivi euro 14.103,00 per compensi, oltre 15% spese forfettarie ed accessori di legge.”
In data 02/05/2024, , notificava a mezzo pec atto di precetto CP_2
chiedendo a il pagamento delle spese di lite liquidate a suo Parte_1
favore nella sentenza nr. 1125/2024 per totali € 20.922, 32 (Doc. 5). In data
10/05/2024 notificava atto di citazione in opposizione Parte_1
all'esecuzione ex art. 615 co. 1 c.p.c con correlata istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c (Doc. 6).,sostenendo che la Parte_1
non risponde dei debiti della in quanto non ha beneficiato, sulla CP_1
base del bilancio finale di liquidazione della società cancellata, di alcuna
3 somma di denaro, bene, credito, attività e/o utilità, in base al disposto cui all'art. 2495, comma 3, cod. civ.Parte opponente dopo aver ampiamente argomentato nell'atto di citazione introduttivo relativamente alle proprie posizioni processuali rassegnava le segueneti conclusioni
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, acclarati i fatti cui in narrativa: 1) in via preliminare disporre la sospensione ex art. 615, co. 1, cpc dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, ovvero la sospensione dell'esecuzione ex artt.
623 e 624 cpc anche inaudita altera parte. 2) nel merito, accertare e dichiarare, ex art. 2495, comma 3, cod. civ., che la Parte_1
non ha beneficiato di alcuna attività e/o somme riscosse dalla
[...]
liquidazione della e, per tale motivo, non è obbligata a pagare CP_1
alcuno dei debiti facenti capo alla società cancellata dal Registro delle
Imprese; per l'effetto, dichiarare che la non può procedere ad CP_2
esecuzione forzata nei confronti della Parte_1
annullando, ponendo nel nulla e/o dichiarando inefficace l'atto di precetto notificato a mezzo pec in data 02/05/2024. 3) Condannare la società
convenuta al risarcimento dell'ulteriore danno ex art. 96 c.p.c., per aver deliberatamente ignorato il tenore letterale della sentenza 1125/2024 anche dopo la pec del sottoscritto difensore del 17/04/2024 (all. 09), costringendo
4 la ad agire in giudizio per vedere tutelati i propri diritti. 4) Parte_1
Condannarsi la in persona del legale rappresentante pt, al CP_2
pagamento delle spese e delle competenze professionali della presente procedura, per le quali si chiede di voler applicare la maggiorazione del 30%
prevista dall'art. 4, co.
1-bis del DM 55/2014, ~ considerando che il presente ricorso è redatto con link ipertestuali alla documentazione prodotta che ne agevolano la consultazione e la fruizione, da distrarsi nei confronti del sottoscritto difensore anticipatario.
Si costituiva ritualmente parte opposta la quale argomentava nella memoria in risposta alle doglianze sollevate dall'opponente e rassegnava le seguenti conclusioni
chiede che l'ill.mo Giudice adito voglia accogliere le seguenti Conclusioni: -
In via preliminare: per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che il Tribunale dovesse ritenere di giustizia , rigettare l'istanza di
[...]
finalizzata a sospendere l'efficacia esecutiva della Parte_1
Sentenza n. 1125/2024 del Tribunale di Monza ed in ogni caso dichiarare inammissibile e/o rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione ex art. 623 e 624 c.p.c; - In via principale e nel merito: respingere e rigettare l'opposizione ex articolo 615 comma 1 c.p.c. e tutte le istanze, domande,
5 richieste ed eccezioni dell'attrice opponente Parte_1
per tutte le ragioni esposte nel presente atto e per quelle che il
[...]
Tribunale dovesse ritenere di giustizia;
- In ogni caso: condannare l'attrice oppponente al risarcimento del danno ex Parte_1
art. 96 c.p.c per aver proceduto con un'opposizione ex art. 615 comma 1
c.p.c totalmente infondata ed inammissibile;
- In ogni caso: Condannare
(CF e PIVA ) al pagamento Parte_1 P.IVA_1
delle spese di lite del presente procedimento, oltre spese generali nella misura del 15% oltre IVA e C.P.A..
Non sussistono i presupposti per condannare l'attrice oppponente
[...]
al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Parte_1
Ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Roma a decidere della presente controversia.
Sul punto tra l'altro parte opposta non ha sollevato contestazioni.
Veniva fissata udienza ad hoc per provvedere alla trattazione della domanda di sospensione avanzata dall'opponente ma considerato che ai fini della pronuncia di eventuale sospensiva andava valutato anche il presupposto periculum e considerato che non era stata neppure prospettata una situazione di grave pericolo, ulteriore rispetto al normale pregiudizio
6 derivante da un'eventuale esecuzione forzata (tra l'altro,sembrerebbe non iniziata) tale da indurre ad anticipare la tutela sui tempi ordinariamente richiesti per la definizione del giudizio di merito, veniva dichiarato sulla sospensione e rinviato ogni decisione alla prima udienza di merito
Celebrata la prima udienza ex art. 183 c.p.c si riteneva che la natura documentale del presente giudizio e la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La domanda di sospensione, a questo punto è assorbita dalla decisione qui di seguito riportata.
Andiamo al merito delle questioni sollevate.
La qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, a prescindere dalla mera intestazione formale utilizzata dall'opponente, per il principio della prevalenza della sostanza sulla forma e va tenuto conto dei reali motivi posti a fondamento dell'atto di opposizione. Nel caso in questione l'opposizione va qualificata come opposizione ex art. 615 c.p.c
Così intesa l'azione, va rammentato che nel giudizio di opposizione ex artt.
615 e 617 cod. proc. civ., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore sicché i motivi dedotti per contrastare la legittimità della minacciata azione esecutiva costituiscono la causa petendi dell'opposizione e sono,
7 quindi, soggetti al regime sostanziale e processuale della domanda (così, tra le altre, Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 7 marzo 2003, n. 3477). Ne
segue che il giudizio ha ad oggetto solo ed esclusivamente le doglianze sollevate con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, mentre difetta un generale potere del Tribunale di operare rilievi d'ufficio su questioni non dedotte dalle parti.
La ricostruzione/interpretazione dell'opponente è contraria al tenore letterale della sentenza oltre che anche alla lettura globale di tutta la sentenza.
Si concorda con quanto argomentato dall'opposta circa il fatto che il giudice
è ben consapevole di limiti di cui all'art. 2495 c.c, infatti, a pagina 12 al capo
VI della sentenza, rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto e ribadisce che il credito in esame (ovvero quello del decreto ingiuntivo opposto comprese le spese legali del monitorio) potrà essere fatto valere noi confronti dei soci aventi causa dell'opponente se e nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art 2495 cc. È evidente che il “credito in esame” a cui si riferisce il Giudice coincide con l'importo dovuto da CP_1
a in ragione del Decreto Ingiuntivo 1777/2021 del
[...] CP_2
8 Tribunale di Monza , che viene integralmente confermato (Doc. 1 rif. pag.
11)
La lettura della sentenza non puo' lasciare dubbi.
L'interpretazione letterale è inequivocabile
è condannata a rifondere a le spese processuali Parte_1 CP_2
del giudizio di opposizione quantificate e liquidate in € 14.103,00 oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Vi è esplicita condanna di a rifondere a le spese Parte_1 CP_2
processuali relative alla fase di opposizione.
Alla luce della chiarezza e del tenore del titolo esecutivo in virtù del quale l'opposto ha intimato il pagamento delle somme menzionate all'opponente si evidenzia poi l'inammissibilità della domanda formulata dalla opponente evolta ad accertare che la non ha Parte_1
beneficiato di alcuna attività e/o somme riscosse dalla .In ragione CP_1
della sentenza è evidente il contrario.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio in dispositivo,
sulla base dei nuovi parametri forensi fissati col Decreto Ministeriale n.
55/2014. Sono liquidate ai minimi tariffari secondo lo scaglione di valore alla luce del tenore del procedimento
9 L'attività istruttoria non è stata effettuata e non viene pertanto liquidata
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta così
provvede:
1) Rigetta l'opposizione
Condanna l'opponente al pagamento Parte_1
delle spese di lite pari ad euro 1700,00 oltre iva e cassa avvocati e spese generali a favore della società opposta.
Roma 27.06.2025 il giudice
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