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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/04/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/3/2025, nella causa avente n. 984/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
, nata a [...] il [...], (cod. fisc. Parte_1 [...]
), residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Stefano Pardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Lucca, Via di Poggio n. 34, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Tonelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Regina
Margherita n. 43, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Sauro n. 35, (cod. fisc. ), CodiceFiscale_3
CONVENUTO/OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. avverso l'atto di precetto di rilascio notificato nei confronti di ad istanza di in virtù di Controparte_2 CP_1
1 titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2185/2023 emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/10/2023, che ha condannato il sig. al rilascio CP_2 dell'immobile sito in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 25, libero da persone e cose, in favore del sig. CP_1
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità della minacciata esecuzione per rilascio rappresentando come il titolo esecutivo suddetto non sia alla medesima opponibile e eccependo di vantare un autonomo titolo di godimento dell'unità immobiliare suddetta per averlo usucapito stante il possesso ultraventennale esclusivo, continuo e pacifico.
Alla luce di tali motivi, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, - preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo anche in inaudita altera parte,
e da valere anche con autonoma istanza;
- nel merito, accertare e dichiarare che la
IG.ra (nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
) ha usucapito l'appartamento sito a Livorno in Viale Nazario C.F._1
Sauro, 35 piano IV scala B interno 22, con annesso ripostiglio al piano terreno anch'esso distinto con il numero interno 22 e due posti auto coperti, il tutto contraddistinto al NCEU del Comune di Livorno al foglio 41 mappale 240 sub. 38, sub.
56 e sub. 57, e conseguentemente dichiarare che il IG. (nato a [...] il CP_1
12 maggio 1945, cod. fisc. ) non ha diritto di procedere ad CodiceFiscale_4 esecuzione forzata nei suoi confronti per il rilascio del sopra descritto immobile;
- in ogni caso, dichiarare che il IG. (nato a [...] il [...], cod. CP_1 fisc. ), per i motivi esposti in atti, non ha diritto di procedere ad CodiceFiscale_4 esecuzione forzata nei confronti della IG.ra (nata a [...]_1
Marittimo il 13 marzo 1949, cod. fisc. ) per il rilascio CodiceFiscale_1
l'appartamento sito a Livorno in Viale Nazario Sauro, 35 piano IV scala B interno 22, con annesso ripostiglio al piano terreno anch'esso distinto con il numero interno 22 e due posti auto coperti, il tutto contraddistinto al NCEU del Comune di Livorno al foglio
41 mappale 240 sub. 38, sub. 56 e sub. 57. Con condanna al pagamento dei compensi professionali e spese di lite”.
Si è costituito in giudizio il quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità della presente azione e la carenza di legittimazione attiva dell'opponente e rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, così giudicare, in via preliminare: - accertare e dichiararsi l'inammissibilità del presente procedimento per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiararsi l'improcedibilità del presente
2 procedimento per violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010; - accertare e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna Attrice per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dall'odierna Attrice per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via principale: - respingersi tutte le richieste formulate dalla IGnora all'interno del proprio atto introduttivo, dichiarando Parte_1 esistente il diritto del IGnor di agire esecutivamente in forza dell'efficacia e CP_1 della validità del titolo esecutivo, del precetto e del successivo preavviso di sloggio di cui in narrativa;
in ogni caso: - col favore di onorari e spese di causa, ex D.M. n.
147/2022, oltre rimborso spese 15%, C.p.a., Iva e spese tutte, anche successive occorrende”.
Con ordinanza del 6/11/2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 26/3/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va sottolineato come con l'opposizione a precetto, la parte opponente agisce al fine di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. Esecuzione che è stata minacciata con l'atto di precetto notificato in forza di un titolo esecutivo.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato il precetto di rilascio oggi opposto, è costituito dalla sentenza n. 2185/2023 emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/10/2023, che ha accertato che è CP_1
l'esclusivo proprietario dell'immobile sito in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 25 e ha condannato al rilascio dell'immobile nella piena disponibilità del sig. Controparte_2
CP_1
Il precetto è stato correttamente notificato nei soli confronti del sig. in CP_2 quanto unico soggetto condannato nel titolo esecutivo.
Si rammenta che il precetto ha la funzione di avvertire il debitore che, qualora non adempia spontaneamente a quanto disposto nel titolo esecutivo, sarà intrapresa nei suoi confronti l'esecuzione forzata.
E' chiaro, dunque, che unico legittimato ad opporsi al precetto è il soggetto nei cui confronti l'esecuzione sia stata minacciata, nel caso di specie il sig. CP_2
3 Infatti, sebbene l'esecuzione per rilascio, avendo natura oggettiva, può essere rivolta direttamente anche nei confronti del terzo occupante, in qualità di soggetto che materialmente deve eseguire il rilascio, è pur vero che tale terzo occupante può opporsi all'esecuzione per rilascio solo una volta avviata la procedura esecutiva che esplica effetti anche nei suoi confronti, facendo valere un autonomo titolo incompatibile con il rilascio
Merita di essere richiamato, sulla natura oggettiva dell'esecuzione per rilascio, il costante orientamento della giurisprudenza: “Come ancora più recentemente precisato da questa Corte (Cass., 20/03/2017, n. 7041), nell'esecuzione per consegna
o rilascio vi è una normale coincidenza tra il bene indicato nel titolo e il bene assoggettato all'esecuzione. Pertanto, mentre nell'espropriazione forzata la direzione dell'azione esecutiva è prettamente soggettiva (diretta verso il debitore) in quanto occorre specificare mediante il pignoramento l'oggetto dell'azione stessa, così concretizzando la garanzia patrimoniale generica;
nell'esecuzione in forma specifica, invece, la direzione dell'azione è preminentemente oggettiva, in quanto il titolo indica un determinato diritto avente ad oggetto un certo bene. Scopo dell'esecuzione in forma specifica è, quindi, quello di adeguare la situazione di fatto a quella giuridica consacrata nel titolo, immettendo l'avente diritto, nell'ipotesi, nel possesso o nella detenzione della cosa. Quanto sopra spiega perché (Cass., 02/12/2016, n. 24637,
Cass., 04/03/2003, n. 3183) l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita” (Cass., civ. sez. III, del 20 novembre 2018, n. 29850).
Ciò posto, dunque, il titolo esecutivo e il precetto vanno notificati nei confronti del solo soggetto obbligato del titolo, ben potendo poi l'esecuzione per rilascio essere intrapresa in concreto nei confronti di chiunque si trovi nel possesso materiale dell'immobile di cui è stato ordinato il rilascio nel titolo esecutivo.
Orbene, solo una volta intrapresa l'esecuzione con la notifica dell'avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c., possono venire in rilievo interessi contrastanti con il rilascio forzoso da parte di chi, trovandosi materialmente nel possesso dell'immobile, si trova a subire in concreto la procedura esecutiva.
Nel caso di specie, dunque, trattandosi di opposizione al precetto di rilascio notificato ad istanza del sig. nei soli confronti del sig. quale unico CP_1 CP_2 soggetto obbligato dal titolo esecutivo, la odierna opponente non ha alcuna legittimazione ad agire e a far dichiarare inesistente il diritto della parte istante a
4 procedere ad una esecuzione forzata, che è stata solo minacciata nei confronti del debitore originario.
Alla luce di tali ragioni, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell'odierna opponente, essendosi opposta ad un precetto notificato nei confronti di altro soggetto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria, atteso che la stessa ha avuto luogo esclusivamente tramite lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., e tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione in quanto inammissibile,
• Condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 24/04/2025
Il giudice
Dott.ssa Simona Capurso
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Livorno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Simona Capurso, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 26/3/2025, nella causa avente n. 984/2024 R.G.; nella causa pendente tra:
, nata a [...] il [...], (cod. fisc. Parte_1 [...]
), residente in [...], rappresentata e C.F._1 difesa dall'avv. Stefano Pardini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Lucca, Via di Poggio n. 34, giusta procura in atti;
ATTORE/OPPONENTE
E
nato a [...] il [...] (cod. fisc. ), CP_1 CodiceFiscale_2 residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni
Tonelli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Viale Regina
Margherita n. 43, giusta procura in atti;
CONVENUTO/OPPOSTO
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...]
Sauro n. 35, (cod. fisc. ), CodiceFiscale_3
CONVENUTO/OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione ex art. 615, primo comma, c.p.c. avverso l'atto di precetto di rilascio notificato nei confronti di ad istanza di in virtù di Controparte_2 CP_1
1 titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2185/2023 emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/10/2023, che ha condannato il sig. al rilascio CP_2 dell'immobile sito in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 25, libero da persone e cose, in favore del sig. CP_1
Nello specifico, parte opponente ha contestato la legittimità della minacciata esecuzione per rilascio rappresentando come il titolo esecutivo suddetto non sia alla medesima opponibile e eccependo di vantare un autonomo titolo di godimento dell'unità immobiliare suddetta per averlo usucapito stante il possesso ultraventennale esclusivo, continuo e pacifico.
Alla luce di tali motivi, l'opponente ha rassegnato le seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, - preliminarmente, disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo anche in inaudita altera parte,
e da valere anche con autonoma istanza;
- nel merito, accertare e dichiarare che la
IG.ra (nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1 [...]
) ha usucapito l'appartamento sito a Livorno in Viale Nazario C.F._1
Sauro, 35 piano IV scala B interno 22, con annesso ripostiglio al piano terreno anch'esso distinto con il numero interno 22 e due posti auto coperti, il tutto contraddistinto al NCEU del Comune di Livorno al foglio 41 mappale 240 sub. 38, sub.
56 e sub. 57, e conseguentemente dichiarare che il IG. (nato a [...] il CP_1
12 maggio 1945, cod. fisc. ) non ha diritto di procedere ad CodiceFiscale_4 esecuzione forzata nei suoi confronti per il rilascio del sopra descritto immobile;
- in ogni caso, dichiarare che il IG. (nato a [...] il [...], cod. CP_1 fisc. ), per i motivi esposti in atti, non ha diritto di procedere ad CodiceFiscale_4 esecuzione forzata nei confronti della IG.ra (nata a [...]_1
Marittimo il 13 marzo 1949, cod. fisc. ) per il rilascio CodiceFiscale_1
l'appartamento sito a Livorno in Viale Nazario Sauro, 35 piano IV scala B interno 22, con annesso ripostiglio al piano terreno anch'esso distinto con il numero interno 22 e due posti auto coperti, il tutto contraddistinto al NCEU del Comune di Livorno al foglio
41 mappale 240 sub. 38, sub. 56 e sub. 57. Con condanna al pagamento dei compensi professionali e spese di lite”.
Si è costituito in giudizio il quale ha contestato tutto quanto ex CP_1 adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità della presente azione e la carenza di legittimazione attiva dell'opponente e rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale di Livorno, contrariis rejectis, così giudicare, in via preliminare: - accertare e dichiararsi l'inammissibilità del presente procedimento per tutti i motivi esposti in narrativa;
accertare e dichiararsi l'improcedibilità del presente
2 procedimento per violazione dell'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010; - accertare e dichiararsi il difetto di legittimazione attiva in capo all'odierna Attrice per tutti i motivi esposti in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensiva avanzata dall'odierna Attrice per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via principale: - respingersi tutte le richieste formulate dalla IGnora all'interno del proprio atto introduttivo, dichiarando Parte_1 esistente il diritto del IGnor di agire esecutivamente in forza dell'efficacia e CP_1 della validità del titolo esecutivo, del precetto e del successivo preavviso di sloggio di cui in narrativa;
in ogni caso: - col favore di onorari e spese di causa, ex D.M. n.
147/2022, oltre rimborso spese 15%, C.p.a., Iva e spese tutte, anche successive occorrende”.
Con ordinanza del 6/11/2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
La causa è stata istruita esclusivamente tramite produzioni documentali e all'udienza del 26/3/2025 è stata trattenuta in riserva per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 189 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. Tanto brevemente premesso, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per le ragioni di seguito specificate.
In via preliminare, va sottolineato come con l'opposizione a precetto, la parte opponente agisce al fine di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti. Esecuzione che è stata minacciata con l'atto di precetto notificato in forza di un titolo esecutivo.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo in forza del quale è stato notificato il precetto di rilascio oggi opposto, è costituito dalla sentenza n. 2185/2023 emessa dalla Corte di Appello di Firenze in data 30/10/2023, che ha accertato che è CP_1
l'esclusivo proprietario dell'immobile sito in Livorno, Viale Nazario Sauro n. 25 e ha condannato al rilascio dell'immobile nella piena disponibilità del sig. Controparte_2
CP_1
Il precetto è stato correttamente notificato nei soli confronti del sig. in CP_2 quanto unico soggetto condannato nel titolo esecutivo.
Si rammenta che il precetto ha la funzione di avvertire il debitore che, qualora non adempia spontaneamente a quanto disposto nel titolo esecutivo, sarà intrapresa nei suoi confronti l'esecuzione forzata.
E' chiaro, dunque, che unico legittimato ad opporsi al precetto è il soggetto nei cui confronti l'esecuzione sia stata minacciata, nel caso di specie il sig. CP_2
3 Infatti, sebbene l'esecuzione per rilascio, avendo natura oggettiva, può essere rivolta direttamente anche nei confronti del terzo occupante, in qualità di soggetto che materialmente deve eseguire il rilascio, è pur vero che tale terzo occupante può opporsi all'esecuzione per rilascio solo una volta avviata la procedura esecutiva che esplica effetti anche nei suoi confronti, facendo valere un autonomo titolo incompatibile con il rilascio
Merita di essere richiamato, sulla natura oggettiva dell'esecuzione per rilascio, il costante orientamento della giurisprudenza: “Come ancora più recentemente precisato da questa Corte (Cass., 20/03/2017, n. 7041), nell'esecuzione per consegna
o rilascio vi è una normale coincidenza tra il bene indicato nel titolo e il bene assoggettato all'esecuzione. Pertanto, mentre nell'espropriazione forzata la direzione dell'azione esecutiva è prettamente soggettiva (diretta verso il debitore) in quanto occorre specificare mediante il pignoramento l'oggetto dell'azione stessa, così concretizzando la garanzia patrimoniale generica;
nell'esecuzione in forma specifica, invece, la direzione dell'azione è preminentemente oggettiva, in quanto il titolo indica un determinato diritto avente ad oggetto un certo bene. Scopo dell'esecuzione in forma specifica è, quindi, quello di adeguare la situazione di fatto a quella giuridica consacrata nel titolo, immettendo l'avente diritto, nell'ipotesi, nel possesso o nella detenzione della cosa. Quanto sopra spiega perché (Cass., 02/12/2016, n. 24637,
Cass., 04/03/2003, n. 3183) l'ordine contenuto in una sentenza di condanna al rilascio d'immobile spiega efficacia nei confronti, non solo del destinatario della relativa statuizione, ma anche di chiunque si trovi a detenere il bene nel momento in cui la sentenza stessa venga coattivamente eseguita” (Cass., civ. sez. III, del 20 novembre 2018, n. 29850).
Ciò posto, dunque, il titolo esecutivo e il precetto vanno notificati nei confronti del solo soggetto obbligato del titolo, ben potendo poi l'esecuzione per rilascio essere intrapresa in concreto nei confronti di chiunque si trovi nel possesso materiale dell'immobile di cui è stato ordinato il rilascio nel titolo esecutivo.
Orbene, solo una volta intrapresa l'esecuzione con la notifica dell'avviso di rilascio ex art. 608 c.p.c., possono venire in rilievo interessi contrastanti con il rilascio forzoso da parte di chi, trovandosi materialmente nel possesso dell'immobile, si trova a subire in concreto la procedura esecutiva.
Nel caso di specie, dunque, trattandosi di opposizione al precetto di rilascio notificato ad istanza del sig. nei soli confronti del sig. quale unico CP_1 CP_2 soggetto obbligato dal titolo esecutivo, la odierna opponente non ha alcuna legittimazione ad agire e a far dichiarare inesistente il diritto della parte istante a
4 procedere ad una esecuzione forzata, che è stata solo minacciata nei confronti del debitore originario.
Alla luce di tali ragioni, l'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per carenza di legittimazione attiva dell'odierna opponente, essendosi opposta ad un precetto notificato nei confronti di altro soggetto.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in base al valore della causa, secondo i parametri di cui al DM 147/2022, con riduzione al minimo della voce per la fase istruttoria, atteso che la stessa ha avuto luogo esclusivamente tramite lo scambio delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., e tenuto conto delle questioni di fatto e di diritto trattate e dell'attività difensiva in concreto svolta dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Rigetta l'opposizione in quanto inammissibile,
• Condanna al rimborso in favore di delle Parte_1 CP_1 spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 4.700,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge dovute.
Così deciso.
Livorno, 24/04/2025
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Dott.ssa Simona Capurso
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