TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/07/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 28/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4525/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a Giugliano in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Virginia Fuorvito, presso Parte_1 il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata alla piazza Enrico De Nicola n. 5; nonché presso l'indirizzo Email_ digitale pec: .fuorvito@.it ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dal Controparte_1 CP_ funzionario Collaro Raffaela, con cui elett.te domicilia presso l' Filiale di Coordinamento Area Stabiese, via Savorito n.8.
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a ottenere, in contraddittorio con Parte_1 CP_ l' la declaratoria del diritto a percepire la pensione di inabilità - ex lege 118/71 - a decorrere dal luglio
2022 (data di decorrenza accertata con decreto di omologa n. 4774/2021), e per l'effetto, condannare l'istituto resistente al pagamento delle somme spettanti, a titolo di arretrati oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dovuta dal dovuto pagamento e fino all'effettivo; il tutto con vittoria di spese e onorari.
CP_ L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto con varie argomentazioni.
CP_ Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere parziale;
in quanto, come dedotto dall' a partire da luglio 2023, l'istituto resistente, ha provveduto alla liquidazione parziale del decreto di omologa
RG N 4774/2021; i ratei dell'assegno mensile sono stati posti in pagamento dal mese di agosto 2023.
Va evidenziato, inoltre, che da luglio 2022 ad ottobre 2022 è stata percepita la fascia 34 e per tale periodo è stata concessa solo la maggiorazione.
Tuttavia, si rileva che la fascia 34 non riguarda il ricorrente;
quest'ultimo, infatti, è invalido civile nella misura del 100% dal luglio 2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa); il decreto di omologa, unitamente alla documentazione necessaria per la liquidazione del decreto di omologa veniva notificato via pec in data 14.03.2023, ma solo dopo il deposito del ricorso, per il mancato pagamento, l' ha inviato il modello T08, a luglio, provvedendo alla liquidazione ma non in CP_1 modo corretto, atteso che non è stato liquidato l'importo esatto dalla data di accertamento del requisito sanitario. CP_ Pertanto, sebbene l' abbia provveduto alla liquidazione della prestazione dal luglio 2022 l'importo della prestazione è stato erogato solo parzialmente.
CP_ Da ciò consegue, che l' va condannato al pagamento delle differenze dovute per un ammontare complessivo di € 4.100,39 in osservanza alla sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020.
E' inammissibile, poi, la richiesta di parte ricorrente relativa alla contestazione di indebito (per somme non CP_ CP_ dovute e trattenute dall' di euro 1.167,92; infatti, l'unico titolo debitorio richiesto dalla sede è di euro 292,55.
La domanda de qua, inoltre, deve essere oggetto di un diverso ricorso e, comunque sia, è stata formulata solo nelle note di discussione del 14.03.2024.
Accogliere quest'ultima - rileva lo scrivente giudicante - significherebbe ampliare l'oggetto della domanda.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, non esclude che la parte possa proporre domande ulteriori nei confronti del medesimo convenuto ma con un nuovo e separato ricorso, il quale deve ritenersi completo con l'indicazione di documenti già prodotti nel precedente giudizio al quale venga richiesta la riunione per ragioni di economia processuale.
Poiché il riconoscimento del diritto e il pagamento della prestazione sono avvenuti solo dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle CP_1 spese del giudizio per due terzi, spese che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito;
va invece compensato tra le parti il restante 1/3 delle spese processuali considerata l'inammissibilità della domanda relativa all'indebito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 17/07/2023 nei Parte_1 CP_ confronti di così provvede:
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento ai ratei della prestazione posti in pagamento da agosto 2023; CP_ b) condanna l' al pagamento della somma di euro 4100,39 dovuta per il tiolo in motivazione, oltre accessori come per legge;
c) rigetta ogni altra domanda di parte ricorrente;
CP_ d) condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 857,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
e) compensa il restante 1/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata 3/07/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del dott. Emanuele Rocco, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 28/04/2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4525/2023 del Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato a Giugliano in [...] il [...], rapp.to e difeso dall'Avv. Virginia Fuorvito, presso Parte_1 il cui studio elett.te domicilia in Torre Annunziata alla piazza Enrico De Nicola n. 5; nonché presso l'indirizzo Email_ digitale pec: .fuorvito@.it ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dal Controparte_1 CP_ funzionario Collaro Raffaela, con cui elett.te domicilia presso l' Filiale di Coordinamento Area Stabiese, via Savorito n.8.
resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di volta a ottenere, in contraddittorio con Parte_1 CP_ l' la declaratoria del diritto a percepire la pensione di inabilità - ex lege 118/71 - a decorrere dal luglio
2022 (data di decorrenza accertata con decreto di omologa n. 4774/2021), e per l'effetto, condannare l'istituto resistente al pagamento delle somme spettanti, a titolo di arretrati oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dovuta dal dovuto pagamento e fino all'effettivo; il tutto con vittoria di spese e onorari.
CP_ L' si è costituito e ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto con varie argomentazioni.
CP_ Ciò detto, va dichiarata cessata la materia del contendere parziale;
in quanto, come dedotto dall' a partire da luglio 2023, l'istituto resistente, ha provveduto alla liquidazione parziale del decreto di omologa
RG N 4774/2021; i ratei dell'assegno mensile sono stati posti in pagamento dal mese di agosto 2023.
Va evidenziato, inoltre, che da luglio 2022 ad ottobre 2022 è stata percepita la fascia 34 e per tale periodo è stata concessa solo la maggiorazione.
Tuttavia, si rileva che la fascia 34 non riguarda il ricorrente;
quest'ultimo, infatti, è invalido civile nella misura del 100% dal luglio 2022 (primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa); il decreto di omologa, unitamente alla documentazione necessaria per la liquidazione del decreto di omologa veniva notificato via pec in data 14.03.2023, ma solo dopo il deposito del ricorso, per il mancato pagamento, l' ha inviato il modello T08, a luglio, provvedendo alla liquidazione ma non in CP_1 modo corretto, atteso che non è stato liquidato l'importo esatto dalla data di accertamento del requisito sanitario. CP_ Pertanto, sebbene l' abbia provveduto alla liquidazione della prestazione dal luglio 2022 l'importo della prestazione è stato erogato solo parzialmente.
CP_ Da ciò consegue, che l' va condannato al pagamento delle differenze dovute per un ammontare complessivo di € 4.100,39 in osservanza alla sentenza della Corte Costituzionale n.152/2020.
E' inammissibile, poi, la richiesta di parte ricorrente relativa alla contestazione di indebito (per somme non CP_ CP_ dovute e trattenute dall' di euro 1.167,92; infatti, l'unico titolo debitorio richiesto dalla sede è di euro 292,55.
La domanda de qua, inoltre, deve essere oggetto di un diverso ricorso e, comunque sia, è stata formulata solo nelle note di discussione del 14.03.2024.
Accogliere quest'ultima - rileva lo scrivente giudicante - significherebbe ampliare l'oggetto della domanda.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, non esclude che la parte possa proporre domande ulteriori nei confronti del medesimo convenuto ma con un nuovo e separato ricorso, il quale deve ritenersi completo con l'indicazione di documenti già prodotti nel precedente giudizio al quale venga richiesta la riunione per ragioni di economia processuale.
Poiché il riconoscimento del diritto e il pagamento della prestazione sono avvenuti solo dopo il deposito del ricorso giudiziale, per il principio della soccombenza virtuale l' va condannato al pagamento delle CP_1 spese del giudizio per due terzi, spese che si liquidano, in tale ridotta misura, come da dispositivo, da attribuirsi al procuratore costituito;
va invece compensato tra le parti il restante 1/3 delle spese processuali considerata l'inammissibilità della domanda relativa all'indebito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 17/07/2023 nei Parte_1 CP_ confronti di così provvede:
a) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento ai ratei della prestazione posti in pagamento da agosto 2023; CP_ b) condanna l' al pagamento della somma di euro 4100,39 dovuta per il tiolo in motivazione, oltre accessori come per legge;
c) rigetta ogni altra domanda di parte ricorrente;
CP_ d) condanna l' al pagamento di 2/3 delle spese processuali, che liquida, in tale ridotta misura, in complessivi euro 857,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione;
e) compensa il restante 1/3 delle spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata 3/07/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco