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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9618 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 69823/18 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
6.12.24 con termine per comparse dal 9.12.24
TRA
(P. IVA ), in persona dei leg. Rapp. p.t. difesa dall'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Pimpini del Foro di Chieti ATTORE E
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Arturo Maresca e Gaetano Giannì
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia pagina 1 di 4 necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, si premette che le parti, in data 24 febbraio 2012, hanno stipulato un contratto di agenzia (all. 2), con cui all'agente (parte attrice) veniva conferito l'incarico di «promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto la vendita dei prodotti» di senza «potere di CP_1 rappresentanza» (art. 1, co. 1 e 5); la promozione dei prodotti poteva essere effettuata esclusivamente all'interno del territorio denominato “zona”, individuata nell'allegato 2
«Abruzzo (province di Chieti, Pescara, Teramo), MO e PU (provincia di Foggia)».
Parte attrice, dopo il recesso dal contratto di agenzia con la società convenuta, avvenuto il 20.10.16, per mancata accettazione delle nuove condizioni contrattuali, rivendica il pagamento di alcune somme per provvigioni maturate, indennità di fine rapporto e risarcimento del danno.
Si è costituita parte convenuta, avversando le argomentazioni di controparte.
Ciò premesso, in primo luogo, parte attrice chiede euro 77.777,21, per provvigioni relative all'anno 2016; secondo parte opposta, il conteggio è errato in quanto l'attrice, nelle fatture poste a fondamento del proprio preteso credito, ha inserito tre fatture – rispettivamente n. 37/2016, 40/2016 e 3/2017, per un importo complessivo di euro 11.606,49 – emesse con causale riferita ad un contributo incentivante in vigore solo per il primo trimestre del 2016.
Sul punto, nella prima memoria 183 cpc, parte attrice non ha preso posizione, pertanto, dovrà ritenersi non contestato e provato solo il credito di euro 66.170,72, che la parte convenuta sarà condannata a versare, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
Del tutto generica e indimostrata è, infatti, la eccezione di inadempimento sollevata da CP_1 per evitare il pagamento del dovuto.
Parte attrice, poi, chiede il corrispettivo per le attività di gestione amministrativa di cui all'art.
4.5 del contratto, pari a €/mc 1,20(uno/20), per un ammontare di euro 80.473,67.
Parte opposta, senza contestare specificamente il quantum, sostiene che, nel corso del rapporto, è stato sempre liquidato il corrispettivo per tale servizio, ma nulla produce sul punto;
pertanto, anche tale somma dovrà essere riconosciuta, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
Parte attrice, per indennità di fine rapporto, come da perizia di parte, chiede euro 672.268,61, suddivise tra RR (cfr. Fondo Indennità Risoluzione Rapporto); b) indennità suppletiva di clientela;
c) indennità meritocratica (settore industria); d) indennità di cessazione del rapporto (art. 1751 cc); e) risarcimento danni.
In relazione alla cessazione del rapporto, risulta che in data 20 ottobre 2016 la C.&G. Pt_1 inviò alla società convenuta, tramite il proprio legale, una lettera con la quale comunicò il recesso dal contratto «a far data dal 31.12.2016» (all. 6 comparsa); con lettera del 28 novembre 2016 (all. 7) la preponente prese atto di tale recesso, facendo presente che fino alla scadenza del 31 dicembre 2016 C.&G. sarebbe stata a tutti gli effetti agente della e Pt_1 CP_1 pagina 2 di 4 quindi questa la invitava a «continuare ad adempiere, con la massima diligenza, a tutte le obbligazioni previste nel contratto fino alla data indicata del 31.12.2016».
Inoltre, essendo venuto meno il rapporto di fiducia tra le parti, invito a fornire CP_1 entro 5 giorni la «polizza assicurativa prevista dall'art. 9 del contratto». In risposta a tale comunicazione, C.&G. con lettera datata 6 dicembre 2016 (all. 8): Pt_1
- non fornì la polizza assicurativa sostenendo che non era dovuta;
- espresse chiaramente che si sarebbe «astenuta dal dar corso alla esecuzione di ulteriori attività in favore» di CP_1
Considerato quindi il tenore di tale ultima considerazione, ossia della manifesta volontà di non volere più dare esecuzione al contratto, e considerato inoltre che l'obbligo di fornire garanzia assicurativa era sostenuto da una clausola risolutiva espressa, con lettera CP_1 del 19 dicembre 2016 (all. 9) intimò la risoluzione del contratto per fatto dell'agente.
Parte attrice sostiene che per anni è stata perfezionata la polizza assicurativa, ma in relazione all'art. 9 il quale prevedeva la non manipolazione di denaro contante, ma la riscossione solo tramite assegni circolari o bancari non trasferibili e intestati alla e, secondo quanto CP_1 previsto in materia legislativa (infatti gli importi delle forniture superavano sempre i limiti per l'utilizzo del contante) fu esonerata, verbalmente, dal continuare il rinnovo della polizza per mancanza del “rischio”, requisito fondamentale per la stipula/rinnovo del contratto assicurativo.
In altro passaggio argomentativo sostiene che, in forza dell'art. 9 del contratto, la polizza doveva essere consegnata entro 30 giorni dalla stipula (id est: entro il 24 marzo 2012) e, quindi, il mancato deposito è stato tacitamente accettato dalla mandante, vista la prosecuzione del rapporto contrattuale per circa 5 anni (fino al 19 dicembre 2016).
Aggiunge, inoltre, che la polizza assicurativa è stata erroneamente richiesta dalla mandante in quanto tale obbligo operava esclusivamente per agenzie con deposito, mentre la C&G operava come agenzia senza deposito.
In realtà, si concorda con il precedente giudice istruttore (cfr. ordinanza 15.1.24) circa il fatto che il rapporto di agenzia tra le parti sia cessato per effetto di valida comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dagli artt.9 e 15 del contratto di agenzia concluso tra le parti come da raccomandata A/R del 19 dicembre 2016 (doc.9 conv.), considerato che tale volontà è stata comunicata dalla parte convenuta prima della efficacia del recesso comunicato dall'agente a far tempo dal 31 dicembre 2016 (doc.6 conv.); l'art. 9 del contratto, poi, è chiaro nel prevedere l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa, senza distinzione tra deposito o meno;
né tale previsione contrattuale scritta può ritenersi derogata da patti successivi verbali, peraltro non dimostrati, o da comportamenti concludenti.
Pertanto, la imputabilità dello scioglimento deve addossarsi all'agente, con conseguente perdita al riconoscimento del diritto alle indennità suppletiva di clientela e meritocratica, secondo le disposizioni dettate dall'art.10.II e 10.III dell'Accordo economico collettivo pro tempore applicabile (doc.10 attrice), e le relative domande saranno rigettate.
Quanto al riconoscimento del RR (indennità di risoluzione del rapporto) non risulta pagina 3 di 4 alcuna prova dei fatti impeditivi espressamente previsti dall'art.10.I AEC, ed in particolare della “ritenzione indebita di somme di spettanza della concorrente” e/o della “concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta”.
Detto emolumento è costituito dalla somma indennitaria disciplinata dall'art. 10 AEC settore industria del 2014 e viene calcolato su tutte le somme liquidate a qualsiasi titolo all'agente; il relativo ammontare è stato determinato nella relazione peritale di parte (doc. 2) e quantificato in euro 41.266,54.
Come già rilevato dal precedente istruttore, i requisiti previsti dall'AEC per la liquidazione del RR sono più favorevoli all'agente rispetto a quelli previsti dall'art.1751 c.c. (nella parte in cui non subordinano il riconoscimento della indennità alla sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma dell'art.1751 c.c.), e prevalgono su questi ultimi;
pertanto, può procedersi alla liquidazione del RR anche in mancanza di prova del fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti o ne abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti ed il preponente ne goda ancora i vantaggi;
con riferimento al RR la parte convenuta si è limitata a contestare l'an debeatur (insussistenza dei requisiti previsti dall'art.1751 co.1 c.c.), senza contestare nel merito il quantum che, quindi, potrà essere riconosciuto, unitamente agli interessi moratori ex d.lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
Quanto alle richieste risarcitorie, a prescindere dalla considerazione della genericità e mancanza di prova delle condotte illecite descritte dalla attrice, quali lo sviamento della clientela, la concorrenza sleale, la mortificazione delle proprie capacità reddituali, il disinteresse per le informative e le contestazioni sulla gestione dissennata degli agenti, deve rilevarsi che non sia stata fornita alcun prova della sussistenza di un danno e del nesso causale con le condotte lamentate;
inoltre, non è stato fornito alcun elemento per la sua quantificazione, né potrebbe ricorrersi alla liquidazione equitativa, che non ha natura sostitutiva (Cfr. Cass. 26051/20).
La domanda di parte attrice sarà, dunque, accolta nei limiti di cui in motivazione e, stante la soccombenza parziale, le spese di lite saranno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, accerta il credito di parte attrice di euro
66.170,72 per provvigioni, di euro 80.473,67 quale corrispettivo per gestione amministrativa e di euro 41.266,54 per RR, condannando la parte convenuta al relativo pagamento, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 26.6.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita pagina 4 di 4
XI sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 69823/18 del Ruolo Generale posta in deliberazione in data
6.12.24 con termine per comparse dal 9.12.24
TRA
(P. IVA ), in persona dei leg. Rapp. p.t. difesa dall'avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Pimpini del Foro di Chieti ATTORE E
(C.F. e P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Arturo Maresca e Gaetano Giannì
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate
MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico- giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia pagina 1 di 4 necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014; cfr. 5805/17; 11458/18; 363/19).
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo della citazione e quello contrario della comparsa di risposta.
Sinteticamente, si premette che le parti, in data 24 febbraio 2012, hanno stipulato un contratto di agenzia (all. 2), con cui all'agente (parte attrice) veniva conferito l'incarico di «promuovere la conclusione di contratti aventi ad oggetto la vendita dei prodotti» di senza «potere di CP_1 rappresentanza» (art. 1, co. 1 e 5); la promozione dei prodotti poteva essere effettuata esclusivamente all'interno del territorio denominato “zona”, individuata nell'allegato 2
«Abruzzo (province di Chieti, Pescara, Teramo), MO e PU (provincia di Foggia)».
Parte attrice, dopo il recesso dal contratto di agenzia con la società convenuta, avvenuto il 20.10.16, per mancata accettazione delle nuove condizioni contrattuali, rivendica il pagamento di alcune somme per provvigioni maturate, indennità di fine rapporto e risarcimento del danno.
Si è costituita parte convenuta, avversando le argomentazioni di controparte.
Ciò premesso, in primo luogo, parte attrice chiede euro 77.777,21, per provvigioni relative all'anno 2016; secondo parte opposta, il conteggio è errato in quanto l'attrice, nelle fatture poste a fondamento del proprio preteso credito, ha inserito tre fatture – rispettivamente n. 37/2016, 40/2016 e 3/2017, per un importo complessivo di euro 11.606,49 – emesse con causale riferita ad un contributo incentivante in vigore solo per il primo trimestre del 2016.
Sul punto, nella prima memoria 183 cpc, parte attrice non ha preso posizione, pertanto, dovrà ritenersi non contestato e provato solo il credito di euro 66.170,72, che la parte convenuta sarà condannata a versare, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
Del tutto generica e indimostrata è, infatti, la eccezione di inadempimento sollevata da CP_1 per evitare il pagamento del dovuto.
Parte attrice, poi, chiede il corrispettivo per le attività di gestione amministrativa di cui all'art.
4.5 del contratto, pari a €/mc 1,20(uno/20), per un ammontare di euro 80.473,67.
Parte opposta, senza contestare specificamente il quantum, sostiene che, nel corso del rapporto, è stato sempre liquidato il corrispettivo per tale servizio, ma nulla produce sul punto;
pertanto, anche tale somma dovrà essere riconosciuta, oltre interessi moratori ex d.lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
Parte attrice, per indennità di fine rapporto, come da perizia di parte, chiede euro 672.268,61, suddivise tra RR (cfr. Fondo Indennità Risoluzione Rapporto); b) indennità suppletiva di clientela;
c) indennità meritocratica (settore industria); d) indennità di cessazione del rapporto (art. 1751 cc); e) risarcimento danni.
In relazione alla cessazione del rapporto, risulta che in data 20 ottobre 2016 la C.&G. Pt_1 inviò alla società convenuta, tramite il proprio legale, una lettera con la quale comunicò il recesso dal contratto «a far data dal 31.12.2016» (all. 6 comparsa); con lettera del 28 novembre 2016 (all. 7) la preponente prese atto di tale recesso, facendo presente che fino alla scadenza del 31 dicembre 2016 C.&G. sarebbe stata a tutti gli effetti agente della e Pt_1 CP_1 pagina 2 di 4 quindi questa la invitava a «continuare ad adempiere, con la massima diligenza, a tutte le obbligazioni previste nel contratto fino alla data indicata del 31.12.2016».
Inoltre, essendo venuto meno il rapporto di fiducia tra le parti, invito a fornire CP_1 entro 5 giorni la «polizza assicurativa prevista dall'art. 9 del contratto». In risposta a tale comunicazione, C.&G. con lettera datata 6 dicembre 2016 (all. 8): Pt_1
- non fornì la polizza assicurativa sostenendo che non era dovuta;
- espresse chiaramente che si sarebbe «astenuta dal dar corso alla esecuzione di ulteriori attività in favore» di CP_1
Considerato quindi il tenore di tale ultima considerazione, ossia della manifesta volontà di non volere più dare esecuzione al contratto, e considerato inoltre che l'obbligo di fornire garanzia assicurativa era sostenuto da una clausola risolutiva espressa, con lettera CP_1 del 19 dicembre 2016 (all. 9) intimò la risoluzione del contratto per fatto dell'agente.
Parte attrice sostiene che per anni è stata perfezionata la polizza assicurativa, ma in relazione all'art. 9 il quale prevedeva la non manipolazione di denaro contante, ma la riscossione solo tramite assegni circolari o bancari non trasferibili e intestati alla e, secondo quanto CP_1 previsto in materia legislativa (infatti gli importi delle forniture superavano sempre i limiti per l'utilizzo del contante) fu esonerata, verbalmente, dal continuare il rinnovo della polizza per mancanza del “rischio”, requisito fondamentale per la stipula/rinnovo del contratto assicurativo.
In altro passaggio argomentativo sostiene che, in forza dell'art. 9 del contratto, la polizza doveva essere consegnata entro 30 giorni dalla stipula (id est: entro il 24 marzo 2012) e, quindi, il mancato deposito è stato tacitamente accettato dalla mandante, vista la prosecuzione del rapporto contrattuale per circa 5 anni (fino al 19 dicembre 2016).
Aggiunge, inoltre, che la polizza assicurativa è stata erroneamente richiesta dalla mandante in quanto tale obbligo operava esclusivamente per agenzie con deposito, mentre la C&G operava come agenzia senza deposito.
In realtà, si concorda con il precedente giudice istruttore (cfr. ordinanza 15.1.24) circa il fatto che il rapporto di agenzia tra le parti sia cessato per effetto di valida comunicazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dagli artt.9 e 15 del contratto di agenzia concluso tra le parti come da raccomandata A/R del 19 dicembre 2016 (doc.9 conv.), considerato che tale volontà è stata comunicata dalla parte convenuta prima della efficacia del recesso comunicato dall'agente a far tempo dal 31 dicembre 2016 (doc.6 conv.); l'art. 9 del contratto, poi, è chiaro nel prevedere l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa, senza distinzione tra deposito o meno;
né tale previsione contrattuale scritta può ritenersi derogata da patti successivi verbali, peraltro non dimostrati, o da comportamenti concludenti.
Pertanto, la imputabilità dello scioglimento deve addossarsi all'agente, con conseguente perdita al riconoscimento del diritto alle indennità suppletiva di clientela e meritocratica, secondo le disposizioni dettate dall'art.10.II e 10.III dell'Accordo economico collettivo pro tempore applicabile (doc.10 attrice), e le relative domande saranno rigettate.
Quanto al riconoscimento del RR (indennità di risoluzione del rapporto) non risulta pagina 3 di 4 alcuna prova dei fatti impeditivi espressamente previsti dall'art.10.I AEC, ed in particolare della “ritenzione indebita di somme di spettanza della concorrente” e/o della “concorrenza sleale o violazione del vincolo di esclusiva per una sola ditta”.
Detto emolumento è costituito dalla somma indennitaria disciplinata dall'art. 10 AEC settore industria del 2014 e viene calcolato su tutte le somme liquidate a qualsiasi titolo all'agente; il relativo ammontare è stato determinato nella relazione peritale di parte (doc. 2) e quantificato in euro 41.266,54.
Come già rilevato dal precedente istruttore, i requisiti previsti dall'AEC per la liquidazione del RR sono più favorevoli all'agente rispetto a quelli previsti dall'art.1751 c.c. (nella parte in cui non subordinano il riconoscimento della indennità alla sussistenza dei requisiti previsti dal primo comma dell'art.1751 c.c.), e prevalgono su questi ultimi;
pertanto, può procedersi alla liquidazione del RR anche in mancanza di prova del fatto che l'agente abbia procurato nuovi clienti o ne abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti già esistenti ed il preponente ne goda ancora i vantaggi;
con riferimento al RR la parte convenuta si è limitata a contestare l'an debeatur (insussistenza dei requisiti previsti dall'art.1751 co.1 c.c.), senza contestare nel merito il quantum che, quindi, potrà essere riconosciuto, unitamente agli interessi moratori ex d.lgs 231/02 dal dovuto al saldo.
Quanto alle richieste risarcitorie, a prescindere dalla considerazione della genericità e mancanza di prova delle condotte illecite descritte dalla attrice, quali lo sviamento della clientela, la concorrenza sleale, la mortificazione delle proprie capacità reddituali, il disinteresse per le informative e le contestazioni sulla gestione dissennata degli agenti, deve rilevarsi che non sia stata fornita alcun prova della sussistenza di un danno e del nesso causale con le condotte lamentate;
inoltre, non è stato fornito alcun elemento per la sua quantificazione, né potrebbe ricorrersi alla liquidazione equitativa, che non ha natura sostitutiva (Cfr. Cass. 26051/20).
La domanda di parte attrice sarà, dunque, accolta nei limiti di cui in motivazione e, stante la soccombenza parziale, le spese di lite saranno compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda, accerta il credito di parte attrice di euro
66.170,72 per provvigioni, di euro 80.473,67 quale corrispettivo per gestione amministrativa e di euro 41.266,54 per RR, condannando la parte convenuta al relativo pagamento, oltre interessi come in motivazione;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 26.6.25
Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita pagina 4 di 4