CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2023, n. 24129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24129 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ES AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/03/2022 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ZO EN che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TO ES, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, in data 31 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 23 ottobre 2020, dal Tribunale di Palermo che lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., travisamento della prova e contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. La Corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe desunto la consapevolezza della provenienza delittuosa del telefono rinvenuto Penale Sent. Sez. 2 Num. 24129 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 29/03/2023 nella disponibilità del ES esclusivamente in considerazione della incapacità dell'imputato di giustificarne in modo credibile la lecita provenienza. La difesa ha rimarcato l'erroneità della motivazione nella parte in cui la buona fede del ES sarebbe esclusa dalla natura strettamente personale dei telefoni cellulari e della possibilità di identificare il precedente proprietario attraverso la sequenza alfanumerica impressa nel codice IMEI collocato all'interno del vano batteria, senza considerare che la compravendita di telefoni cellulari è ormai una prassi del tutto lecita ed ampiamente diffusa e che la mera conoscenza del codice IMEI non consente ai privati di risalire al nominativo del proprietario del telefono. I giudici di merito avrebbero affermato l'inattendibilità della versione dei fatti resa dall'imputato con percorso argomentativo apodittico e congetturale, fondato, peraltro, sul travisamento delle dichiarazioni dibattimentali rese dal ricorrente e dai testi della difesa TO ES e IC LANZA, rispettivamente AT e moglie dell'imputato. La difesa ha evidenziato che quanto affermato nel corso del dibattimento dall'imputato (il telefono gli sarebbe stato venduto dal AT TO al prezzo di 350,00 euro) ha trovato riscontro nella deposizione della moglie e del AT TO, il quale ha ammesso di aver rubato il telefono di proprietà di NN NT e di averlo venduto al ricorrente senza rivelargli la provenienza delittuosa e rassicurandolo sul fatto di esser in possesso della scatola e dello scontrino di acquisto. La Corte territoriale ha fondato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato sulla difformità della versione dibattimentale rispetto a quanto riferito nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria (acquisto del telefono da uno sconosciuto al prezzo di 70,00 euro) senza tenere conto delle giustificazioni fornite dal ES il quale nel corso del suo esame ha spiegato di aver mentito agli inquirenti al solo fine di proteggere sé stesso ed il AT da conseguenze penali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore 'parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione 2 delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv‘ . 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia diffonmità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle ns ) poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28(111 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/201.4, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. L'unico motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. 3.1. Deve essere, preliminarmente, sottolineato come le doglianze formulate dal ricorrente siano dirette a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata, in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado;
ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482- 01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). Va sottolineato, infatti, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di merito. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato dennanclato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia 4 possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 3.2. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori (denuncia di furto sporta da NN NT, tabulati relativi al telefono cellulare sottratto alla persona offesa, dichiarazioni parzialmente confessorie dell'imputato) ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato, delle modalità di acquisto del telefono cellulare (l'apparecchio è stato acquistato -privo di caricabatteria ed accessori- al prezzo irrisorio di soli 70,00 euro) che risultavano indicative della provenienza illecita del bene e del fatto che il ES non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità. 3.3. La Corte territoriale, inoltre, ha affermato l'inattendibilità delle dichiarazioni difensive rese dal ricorrente nel corso della sua deposizione dibattimentale in considerazione della tardività delle stesse e dell'insanabile contrasto con quanto affermato nell'immediatezza dei fatti, elementi ritenuti idonei ad escludere la buona fede del ricorrente. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva ed esente da illogicità manifeste, hanno ritenuto non credibile la seconda versione proposta dal ES e confermata dal AT TO TESAIJR0 e dalla moglie IC LANZA (il telefono di provenienza furtiva gli sarebbe stato venduto dal AT TO al prezzo di 350,00 euro), ritenendola non veritiera in quanto fondata sulla precisa volontà di giustificare ex post la condotta illecita dell'imputato. 3.4. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.5. I giudici di appello, peraltro, hanno fatto buon uso del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo del reato di 5 ricettazione può essere desunto da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Siffatta valutazione è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 ,
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ZO EN che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. TO ES, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Palermo, in data 31 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa, in data 23 ottobre 2020, dal Tribunale di Palermo che lo ha condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, violazione degli artt. 192 e 546 cod. proc. pen., travisamento della prova e contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione. La Corte territoriale, con motivazione illogica e contraddittoria, avrebbe desunto la consapevolezza della provenienza delittuosa del telefono rinvenuto Penale Sent. Sez. 2 Num. 24129 Anno 2023 Presidente: AGOSTINACCHIO LUIGI Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 29/03/2023 nella disponibilità del ES esclusivamente in considerazione della incapacità dell'imputato di giustificarne in modo credibile la lecita provenienza. La difesa ha rimarcato l'erroneità della motivazione nella parte in cui la buona fede del ES sarebbe esclusa dalla natura strettamente personale dei telefoni cellulari e della possibilità di identificare il precedente proprietario attraverso la sequenza alfanumerica impressa nel codice IMEI collocato all'interno del vano batteria, senza considerare che la compravendita di telefoni cellulari è ormai una prassi del tutto lecita ed ampiamente diffusa e che la mera conoscenza del codice IMEI non consente ai privati di risalire al nominativo del proprietario del telefono. I giudici di merito avrebbero affermato l'inattendibilità della versione dei fatti resa dall'imputato con percorso argomentativo apodittico e congetturale, fondato, peraltro, sul travisamento delle dichiarazioni dibattimentali rese dal ricorrente e dai testi della difesa TO ES e IC LANZA, rispettivamente AT e moglie dell'imputato. La difesa ha evidenziato che quanto affermato nel corso del dibattimento dall'imputato (il telefono gli sarebbe stato venduto dal AT TO al prezzo di 350,00 euro) ha trovato riscontro nella deposizione della moglie e del AT TO, il quale ha ammesso di aver rubato il telefono di proprietà di NN NT e di averlo venduto al ricorrente senza rivelargli la provenienza delittuosa e rassicurandolo sul fatto di esser in possesso della scatola e dello scontrino di acquisto. La Corte territoriale ha fondato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dell'imputato sulla difformità della versione dibattimentale rispetto a quanto riferito nell'immediatezza dei fatti alla polizia giudiziaria (acquisto del telefono da uno sconosciuto al prezzo di 70,00 euro) senza tenere conto delle giustificazioni fornite dal ES il quale nel corso del suo esame ha spiegato di aver mentito agli inquirenti al solo fine di proteggere sé stesso ed il AT da conseguenze penali. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore 'parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione 2 delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv‘ . 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia diffonmità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non massimata). 2. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle ns ) poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28(111 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/201.4, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non massimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. L'unico motivo di ricorso è aspecifico ed articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità. 3.1. Deve essere, preliminarmente, sottolineato come le doglianze formulate dal ricorrente siano dirette a contestare la ricostruzione del fatto non illogicamente operata dal tessuto motivazionale della sentenza impugnata, in termini sovrapponibili a quelli effettuati nella sentenza di primo grado;
ciò senza considerare che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non appartengono al controllo di legittimità sulla motivazione: la rilettura degli elementi fattuali posti a fondamento della decisione impugnata, il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova nonché l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623-01; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482- 01), essendo invece tale controllo circoscritto alla verifica che il provvedimento impugnato contenga l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo ed idoneo a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata e, infine, che nella motivazione non siano riscontrabili contraddizioni né illogicità evidenti (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516-01). Va sottolineato, infatti, che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, le doglianze relative alla valutazione delle risultanze probatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge e che le stesse possono essere esaminate sotto il profilo del vizio motivazionale esclusivamente quando il vizio dedotto rientri nella carenza assoluta di motivazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione); sostanziale inesistenza non riscontrabile nel caso di specie, alla luce delle esaustive argomentazioni dei giudici di merito. L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, infatti, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato dennanclato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia 4 possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099-01). 3.2. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso il reato di ricettazione, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori (denuncia di furto sporta da NN NT, tabulati relativi al telefono cellulare sottratto alla persona offesa, dichiarazioni parzialmente confessorie dell'imputato) ritenuti idonei a dimostrare la sussistenza del reato di cui all'art. 648 cod. pen. in considerazione della natura del bene ricettato, delle modalità di acquisto del telefono cellulare (l'apparecchio è stato acquistato -privo di caricabatteria ed accessori- al prezzo irrisorio di soli 70,00 euro) che risultavano indicative della provenienza illecita del bene e del fatto che il ES non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza di quanto rinvenuto nella sua disponibilità. 3.3. La Corte territoriale, inoltre, ha affermato l'inattendibilità delle dichiarazioni difensive rese dal ricorrente nel corso della sua deposizione dibattimentale in considerazione della tardività delle stesse e dell'insanabile contrasto con quanto affermato nell'immediatezza dei fatti, elementi ritenuti idonei ad escludere la buona fede del ricorrente. I giudici di appello, con motivazione sintetica ma esaustiva ed esente da illogicità manifeste, hanno ritenuto non credibile la seconda versione proposta dal ES e confermata dal AT TO TESAIJR0 e dalla moglie IC LANZA (il telefono di provenienza furtiva gli sarebbe stato venduto dal AT TO al prezzo di 350,00 euro), ritenendola non veritiera in quanto fondata sulla precisa volontà di giustificare ex post la condotta illecita dell'imputato. 3.4. Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 3.5. I giudici di appello, peraltro, hanno fatto buon uso del principio di diritto elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il dolo del reato di 5 ricettazione può essere desunto da qualsiasi elemento, anche indiretto, e, quindi, anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 e n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120). Siffatta valutazione è coerente con l'insegnamento di questa Corte secondo cui ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01, Sez. 2, n. 29702 del 4/5/2022, Memishaj, non massimata). 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M
, Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 29 marzo 2023 ,