CASS
Sentenza 10 marzo 2026
Sentenza 10 marzo 2026
Commentario • 1
- 1. Decreto penale di condanna: abnorme il provvedimento che impone il lavoro di pubblica utilità generico anziché quello speciale del CdSAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 15 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 9225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9225 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da IA AL - Presidente - Sent. n. sez. 111/2026 RI RE RE CC - 27/01/2026 IO MA R.G.N. 36797/2025 AV UR BI NT - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA RO, nato a [...] il [...]; avverso l’ordinanza del 06/06/2025 del G.i.p. del Tribunale di Campobasso;
udita la relazione svolta dal Consigliere BI EZ;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore TE OC, nel senso dell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nell’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9225 Anno 2026 Presidente: AL IA Relatore: NT BI Data Udienza: 27/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Campobasso in applicazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. ha sostituito con il lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 20 bis cod. pen. e 56 bis legge 24 novembre 1981, n. 689, la componente detentiva della pena (detentiva e pecuniaria) originariamente ricompresa nel calcolo della pena finale di 1.200,00 euro di ammenda irrogata con decreto penale;
componente detentiva che in sede di emanazione del decreto penale era stata sostituita con la pena pecuniaria. AS di provvedimento emesso in forza dell’istanza presentata nell’interesse di RO MA avente a oggetto la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada) della pena pecuniaria, pari a 1.200,00 euro di ammenda, irrogatagli con decreto penale di condanna (non opposto) per il reato previsto dal comma 7 dello stesso art. 186 cod. strada. 2. Nell’interesse dell’imputato destinatario del decreto penale è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si premette che il giudice di merito, preso atto dell’istanza di sostituzione della pena, avrebbe ritenuto operante nella specie il disposto di cui all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. Sarebbe stata altresì esclusa la possibilità di operare la richiesta sostituzione con riferimento alla quota di pena pecuniaria (pari a 450,00 euro di ammenda) frutto della sostituzione dell’originaria componente detentiva del trattamento sanzionatorio (tre mesi di arresto). Ciò in ragione dell’essere tra loro incompatibili i due diversi istituti della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria e del lavoro di pubblica utilità richiesti ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Ne sarebbe conseguita da parte del G.i.p. la riqualificazione dell’istanza depositatagli in termini di richiesta di riconversione/risostituzione della quota di pena pecuniaria frutto della precedente sostituzione nell’originaria pena detentiva e di sostituzione, solo di quest’ultima, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981 (e non con quello previsto dal citato articolo del codice della strada). 2.2. Premesso quanto innanzi, il ricorrente deduce una pluralità di errori caratterizzanti il provvedimento impugnato, che, peraltro, sarebbe sorretto dall’iter logico-giuridico innanzi sintetizzato e quindi caratterizzato da plurime contraddittorietà e illogicità manifeste. 3 2.3. In primo luogo, invocando un principio di conservazione della domanda e in violazione del diritto di difesa dell’instante, sarebbe stata operata la sostituzione non con il lavoro di pubblica utilità richiesto ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada bensì con quello – non richiesto in quanto non voluto – di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, pur trattandosi di istituti differenti tra loro quanto a presupposti applicativi, prescrizioni, modalità esecutive e conseguenze giuridiche. La sostituzione di cui innanzi avrebbe avuto altresì a oggetto solo l’originaria pena detentiva e non anche la componente pecuniaria della pena finale irrogata con il decreto penale, nonostante l’istanza avesse a oggetto l’intera pena irrogata con il decreto penale. Ritenuti insussistenti i presupposti per la sostituzione richiesta, quella ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, il G.i.p., proprio in applicazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. dallo stesso richiamato, si sarebbe comunque dovuto limitare a rigettare l’istanza, adottando i provvedimenti conseguenziali previsti dalla stessa disposizione. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito specificati. 2. Necessita una preliminare sintetica ricostruzione del fatto processuale in ragione della peculiarità della fattispecie, ancorché di verosimile non sporadica verificazione in considerazione degli istituti coinvolti, e al fine di una più chiara perimetrazione dell’oggetto dell’invocato sindacato di legittimità. 2.1. Il 18 febbraio 2025 il G.i.p. del Tribunale di Campobasso ha emesso nei confronti di RO MA decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, commesso il 4 dicembre 2024, condannandolo alla pena finale di 1.200,00 euro di ammenda. AS di pena determinata anche previa sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria (ex art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Nel dettaglio, della pena di tre mesi di arresto ed euro 750,00 di ammenda la componente detentiva è stata sostituita nella corrispondente pena di 450,00 euro di ammenda. 2.2. In assenza di opposizione al decreto penale, nell’interesse dell’imputato è stata chiesta ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, la sostituzione della pena irrogata con il citato decreto con quella del lavoro di pubblica utilità (per il quale il citato comma 9 bis richiama, salve le specificazioni in esso stesso contenute, 4 l’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Contestualmente è stata depositata la relativa dichiarazione di disponibilità da parte del Comune di Jesi (ente convenzionato con il Tribunale di Campobasso per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità oggetto della richiesta). 2.3. In considerazione dell’istanza di cui innanzi, con provvedimento del 9 giugno 2025 l’adito G.i.p., in esplicita applicazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., ha sostituito la pena detentiva di tre mesi di arresto originariamente ricompresa nel calcolo della pena finale con la pena sostitutiva di novanta giorni di lavori di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, da svolgersi, in non più di sei ore di lavoro settimanali, presso il già indicato Comune di Jesi (con gli orari e le modalità concordate con il predetto ente). Con il medesimo provvedimento sono stati incaricati il Comando dell’Arma dei Carabinieri competente in relazione al comune di residenza del condannato e l’U.E.P.E. territorialmente competente per la verifica dell’effettivo svolgimento dei detti lavori. Quest’ultimo è stato onerato della comunicazione al Tribunale delle eventuali violazioni delle relative prescrizioni oltre che incaricato di riferire al giudice in merito all’esecuzione dei lavori, al fine dell’adozione dei successivi provvedimenti di cui agli artt. 56 bis e 63 l. n. 689 del 1981. 2.4. L’apparato motivazionale del citato provvedimento, in sintesi, si fonda sul seguente iter logico-giuridico. 2.4.1. Il giudice di merito, preso atto dell’istanza di sostituzione della pena irrogata con il decreto penale con i lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, ha ritenuto operante nella specie l’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., nella sua ultima formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie, ancorché esplicitamente previsto per la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità disciplinati dal citato art. 56 bis l. n. 689 del 1981. 2.4.2. È stata esclusa la possibilità di sostituzione della pena con il richiesto lavoro di pubblica utilità in quanto in parte frutto della sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva, trattandosi di istituti tra loro incompatibili (quelli della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria e della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità richiesti). 2.4.3. Da quanto innanzi è conseguita da parte del G.i.p. la riqualificazione dell’istanza depositatagli quale richiesta di riconversione/risostituzione della quota di pena pecuniaria frutto della precedente sostituzione nell’originaria pena detentiva (sostituita) e di sostituzione, solo di quest’ultima, con lavori di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981 (con provvedimento recante anche disposizioni volte all’adozione del successivi provvedimenti conseguenziali all’esito degli espletati lavori ex art. 63 e 66 l. n. 689 del 1981). 5 3. Il descritto iter logico-giuridico è stato censurato dal ricorrente nei termini già sintetizzati e plurime sono le questioni giuridiche poste al vaglio della Suprema Corte dall’articolato motivo. AS di questioni necessitanti di disamina al fine di ricostruire il paradigma normativo di riferimento dal quale, in tesi difensiva, si sarebbe radicalmente discostato il giudice di merito con il provvedimento impugnato. 3.1. Il riferimento è, in primo luogo, all’ammissibilità dell’istanza rivolta al G.i.p. di sostituzione della pena irrogata con decreto penale, non ancora esecutivo, per fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada con il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9 bis del medesimo articolo. AS di questione strettamente connessa, nella specie, alla praticabilità della sostituzione con lavoro di pubblica utilità nonostante la già operata sostituzione, con il decreto penale, della componente detentiva della pena nella corrispondente pena pecuniaria. 3.2. La disamina delle tematiche di cui innanzi necessita anche della verifica dell’applicabilità del procedimento previsto dall’art. 459, comma 1 bis, cod. proc. pen. in relazione al lavoro di pubblica utilità in oggetto, nonostante l’esplicito riferimento che la citata norma fa al (diverso) lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 56 bis l. n. 689 del 1981. 3.3. Consegue infine il necessario vaglio della possibilità per il giudice investito dell’istanza, cha abbia ritenuto praticabile l’art. 459, comma 1 ter, cod., proc. pen. ma non la sostituzione di pena detentiva già sostituita, di non emettere il decreto di giudizio immediato, nonostante l’opposizione, ovvero, come nella specie, di non dichiarare esecutivo il decreto penale, in assenza di opposizione, nonostante quanto previsto dal citato comma 1 ter, nella formulazione ratione temporis applicabile. Nella fattispecie, difatti, ritenuti insussistenti i presupposti per la richiesta sostituzione, il G.i.p., in assenza di opposizione, ha sostituito la (sola) componente detentiva della pena con il diverso e non richiesto lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981. 4. In merito alla possibilità di richiedere al G.i.p., dopo l’adozione del decreto penale di condanna non ancora esecutivo, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, si è condivisibilmente pronunciata la giurisprudenza di legittimità in senso affermativo, con riferimento all’art. 459 cod. proc. pen. nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate, prima, dal d.gs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. «Riforma Cartabia», e, successivamente, dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, c.d. «Correttivo alla Riforma Cartabia». Ciò, ovviamente, nei casi in cui con il 6 decreto non sia già stata operata la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, come pure è consentito dalla norma che qui rileva, vale a dire il comma 9 bis dell’art. 186 cod. strada (ma il discorso non muta per l’analoga disposizione di cui al comma 8 bis dell’art. 187 cod. strada). 4.1. Si ripropone la sintesi del condiviso iter logico-giuridico sotteso a Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, Rv. 280934 – 01, operata da Sez. 4, n. 43729 dell’08/10/2024, Jaid, Rv. 287127 – 01. 4.1.1. La Suprema Corte, all’esito di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459 cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla «Riforma Cartabia», ha chiarito che in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna il G.i.p., su istanza dell’imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento e in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, può sostituire la pena di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9 bis, cod. strada (e, per medesimezza di ratio, con quello di cui 187, comma 8 bis, cod. strada, nell’ipotesi da tale articolo contemplata). 4.1.2. La citata sentenza n. 6879 del 2021 ha peraltro evidenziato la differenza dell’ipotesi da essa considerata dalla fattispecie sottesa a Sez. 1, n. 24055 del 15/04/2015, Apicella, Rv. 263968 – 01, di segno apparentemente difforme. Tale ultima sentenza aveva difatti dichiarato inammissibile il ricorso ma solo per aver l’imputato proposto rituale opposizione a decreto penale oltre all’istanza di sostituzione. Con la conseguenza che, in ragione della formulazione dell’art. 459 cod. proc. pen. all’epoca vigente, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avrebbe dovuto trovare la propria collocazione all’interno del giudizio originato dalla presentazione dell’opposizione, non potendo costituire oggetto di una autonoma istanza formulata al di fuori della sede processuale propria. 4.1.3. È stato sul punto osservato che il comma 9 bis in oggetto stabilisce che «la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274...». Potendo quindi il G.i.p. operare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità già in fase di emissione del decreto penale. Sicché, a maggior ragione, tale sostituzione può essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell’imputato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione. È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, ove prevede che la sostituzione della pena è subordinata alla «non opposizione» da parte dell’imputato. In tal 7 senso, l’istanza espressa proveniente dall’imputato (di accedere al lavoro di pubblica utilità) può essere letta come una esplicita «non opposizione», idonea ad attivare la procedura di applicazione da parte del G.i.p. del lavoro sostitutivo in luogo della pena indicata nel decreto penale di condanna (non opposto). Una diversa interpretazione, ha proseguito sul punto la citata Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, oltre a non essere coerente con la ratio della disposizione esaminata, largamente favorevole alla pena sostitutiva anche in sede di decreto penale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Diversamente opinando sarebbe difatti pregiudicato il diritto dell’imputato di ottenere la sostituzione della pena stabilita nel decreto con i lavori di pubblica utilità. In effetti, se è vero che è sempre possibile presentare un atto di opposizione al decreto penale e poi chiedere in giudizio la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, è anche vero che in questo modo, oltre al rischio di non ottenere né la sostituzione in pena pecuniaria né la sostituzione con il detto lavoro, la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe verosimilmente più alta rispetto a quella irrogata con il decreto penale (in ragione del trattamento di favore previsto dall’art. 459, comma 2, cod. proc. pen.). Ne conseguirebbe un sicuro e concreto interesse dell’imputato a vedersi sostituire la pena specificamente indicata nel decreto penale e non una pena più alta fissata dal giudice nel giudizio conseguente all’opposizione. 4.1.4. Sul punto la Suprema Corte ha poi concluso nel senso per cui non si deve dimenticare, peraltro, che la richiesta dei lavori di pubblica utilità attiva un subprocedimento che può essere considerato, in senso lato, un «rito alternativo», da cui discende, in caso di esito positivo – come per l’istituto della messa alla prova – l’estinzione del reato. AS, in definitiva, di un caso specifico, limitato a determinati reati, di «messa alla prova», con meccanismi parzialmente diversi ma sempre riconducibili alla generale categoria della c.d. probation, che secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa descrive l’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge e imposte a un autore di reato [il riferimento specifico che si legge in Sez. 4, n. 6879 del 2021, cit., è a: Recommandation CM/Rec(2010)1 e Recommandation CM/Rec(92)16]. Sotto questo profilo, si tratta di un istituto sicuramente favorevole all’imputato che, pertanto, deve trovare larga applicazione in tutti i casi previsti dalla legge. Sicché, in questa prospettiva, le disposizioni normative che lo prevedono devono dunque essere interpretate in modo tale da consentire un ampio e facile accesso all’istituto ai soggetti che ne possano beneficiare. 8 4.2. L’evidenziato apparato motivazionale, come detto, è stato condiviso recentemente dalla citata Sez. 4, n. 43729 del 2024 (Rv. 287127 – 02) in una ipotesi peculiare. Trattavasi di fattispecie caratterizzata dall’emissione del decreto penale e dalla richiesta di sostituzione ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada antecedenti alla riforma del 2022 e da una dichiarazione di esecutività del decreto intervenuta, nonostante l’inevasa istanza di sostituzione con lavoro di pubblica utilità, lo stesso giorno dell’entrata in vigore delle modifiche apportate nel 2024 all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. Preme evidenziare in questa sede l’iter logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte nel considerare impugnabile per cassazione il relativo provvedimento, fondato su una lettura costituzionalmente orientata dall’art. 461, comma 6, cod. proc. pen. che muove della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459 dello stesso codice innanzi evidenziata. È stato ritenuto che l’ammissibilità dell’istanza di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della pena di cui al decreto penale (non esecutivo) sia frutto di una lettura di sistema degli artt. 459 e 186, comma 9 bis, cod. strada costituzionalmente orientata che fonda sull’esigenza di tutelare il dritto di difesa dell’imputato e che fa perno (non sul consenso ma) sulla necessaria non opposizione da parte dell’imputato stesso (come esplicitamente richiesto dal citato comma 9 bis). Sicché, ha proseguito la Suprema Corte, quanto al profilo dell’ammissibilità del ricorso, l’art. 461, comma 6, cod. proc. pen., laddove prevede che contro l’ordinanza d’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale di condanna può essere proposto ricorso per cassazione, sempre all’esito di una lettura di sistema costituzionalmente orientata alla tutela del diritto di difesa dell’imputato, dev’essere inteso come operante anche nel caso di declaratoria di esecutività del decreto per mancata opposizione nonostante la (inevasa) richiesta di sostituzione ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Dovendosi tale declaratoria considerare, ai fini d’interesse, alla stregua di una dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione. Diversamente opinando verrebbe irragionevolmente sacrificato il diritto di difesa dell’imputato che, al fine di ottenere la sostituzione della pena, ha dovuto, secondo l’orientamento di legittimità all’epoca vigente, non proporre opposizione e che, in caso di rigetto dell’istanza, non potrebbe ricorrere per cassazione, così subendo gli effetti di un decreto penale non opposto. Sul punto si è in quella sede concluso nei termini per cui a nulla varrebbe in senso contrario argomentare dalla possibilità di scegliere di proporre opposizione al decreto penale o chiedere, in seno al conseguente giudizio immediato, la sostituzione ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Si riproporrebbero difatti i medesimi dubbi sottesi alla lettura costituzionalmente orientata conducente nel 9 senso dell’ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena irrogata con un decreto penale già emesso. 5. Lo schema procedimentale prospettato dalla Suprema Corte nella lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459 cod. proc. pen., quanto alla sostituibilità della pena irrogata con decreto penale con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, sembra aver ispirato il legislatore delegato nella formulazione del comma 1 ter del citato articolo 459, introdotto nel 2022 e modificato nel 2024. 5.1. Ciò risulta dallo schema fatto proprio dal comma 1 ter, di seguito esplicitato, ma anche dall’interpretazione teleologica della norma in considerazione delle finalità ispiratrici della c.d. «Riforma Cartabia» del 2022, compresi i c.d. «correttivi» apportati nel 2024, quanto a rivisitazione del sistema sanzionatorio ed esigenze deflattive. 5.2. AS peraltro di chiave di lettura offerta dallo stesso legislatore delegato. La relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, dopo la trattazione della riforma del sistema sanzionatorio, nell’indicare le ragioni delle connesse modifiche al codice di rito, evidenzia difatti esplicitamente che lo schema del già richiamato comma 1 ter è ispirato a quello prospettato da Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin. Ciò al fine di «semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo» (il riferimento è a alla parte seconda della relazione illustrativa, in G.U., 19 ottobre 2022, supplemento straordinario n. 5, serie speciale n 245, pag. 350 e ss., 404 e ss., 408 e ss. e, in particolare pag. 411 e 412). 5.3. Sicché, deve concludersi, in questa sede, che le medesime ragioni poste alla base della già evidenziata lettura dell’art. 459 cod proc. pen., nella sua formulazione antecedente alla «Riforma Cartabia», impone la lettura costituzionalmente orientata dall’attuale comma 1 ter, nel senso della sua applicabilità anche con riferimento al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada. L’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., detta dunque una regola di procedura valida anche per la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada (ma lo stesso varrebbe con riferimento a quello previsto dall’art. 187, comma 8 bis, cod. strada). 5.4. Negli specifici termini di cui innanzi e per le ragioni appena esplicitate si conviene con Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Petullà, Rv. 285570 – 01, laddove ha ritenuto astrattamente applicabile la procedura di cui al comma 1 ter dell’art. 459 cod. prc. pen. (come introdotto nel 2022 e nella formulazione 10 antecedente alle modifiche apportate nel 2024) alla richiesta di sostituzione della pena di irrogata con decreto penale con il lavoro di pubblica utilità in oggetto. 5.5. Per le stesse motivazioni devono invece ritenersi definitivamente superate e comunque non attuali le ragioni per cui Sez. 4, n. 8498 del 09/12/2021, dep. 2022, Ragazzi, si è consapevolmente discostata, sul punto, dall’orientamento propugnato dalla più volte citata Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin. La possibilità normativamente attribuita dal più volte menzionato comma 1 ter dell’art. 459 cod. proc. pen., nella lettura innanzi propugnata, di sostituire con il lavoro di pubblica utilità la pena irrogata con il decreto penale di condanna (non esecutivo), opposto ovvero non opposto, non può difatti essere ritenuta contrastante con il generale principio per cui, emesso il decreto penale, il G.i.p. si spoglia dei poteri decisori sul merito dell’azione penale, essendo tenuto soltanto all’adozione degli atti di impulso previsti dall’art. 464 cod. proc. pen. (principio sancito, ex plurimis, da Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910). Come si evidenzierà nella successiva disamina della procedura introdotta con l’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., ulteriore sbocco procedimentale successivo all’adozione del decreto penale, oltre a quelli di cui all’art. 464 del codice di rito, è difatti proprio quello positivizzato nel citato comma 1 ter, implicante una fattispecie a formazione progressiva assimilabile al c.d. sentencing di matrice anglosassone attuato mediante un procedimento plurifasico. 6. Ritenuta l’operatività dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. anche con riferimento alla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 ter, cod. strada, necessita ora ripercorrere il relativo schema procedimentale per verificarne la concreta praticabilità anche nell’ipotesi, nella quale rientra la fattispecie in esame, in cui sia già stata operata la sostituzione della componente detentiva della pena nella corrispondente pena pecuniaria. AS, a ben vedere, dell’unica ipotesi concretamente ipotizzabile e relazionabile allo schema del citato comma 1 ter (diversa ovviamente dalla speciale previsione della sostituzione ab origine della pena con il lavoro di pubblica utilità in sede di emissione del decreto penale ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada). Ciò in ragione della circostanza per cui il decreto penale è compatibile solo con la pena pecuniaria (art. 459 cod. proc. pen.), in ipotesi frutto di sostituzione della pena detentiva, e la fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada è punita con pena congiunta (detentiva e pecuniaria). 11 6.1. La presente indagine rileva in quanto il giudice di merito ha ritenuto l’impraticabilità della soluzione muovendo dal consolidato principio della non concorrente operatività delle due sostituzioni. Dalla natura di sanzione penale del lavoro di pubblica utilità in oggetto la giurisprudenza di legittimità ha difatti desunto il principio interpretativo secondo il quale deve ritenersi illegittima la decisione del giudice di merito con la quale la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, previa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, è sostituita nel suo complesso con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ciò in quanto i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche personali dell’imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla funzione rieducativa della pena. Di talché, una volta adottata una strategia sanzionatoria non è possibile, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporne altra (ex plurimis: Sez. 4, n. 27519 del 10105/2017, Gregorio, Rv. 269977 – 01, nonché Sez. 4, n. 48348 del 2023, Petullà, cit., in motivazione, con particolare riferimento all’operatività del principio anche in relazione al decreto penale di condanna). 6.2. Orbene, il d.gs. n. 150 del 2022, in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 7, lett. e), della legge delega (legge 27 novembre 2021, n. 134), ha previsto che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, tramite una duplice procedura. 6.3. Oltre a modificare il comma 1 bis dell’art. 459 cod. proc. pen. è stato inserito nell’articolo in oggetto il comma 1 ter, successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 31 del 2024 (in vigore dal 4 aprile 2024). 6.4. Per quanto di rilievo in questa sede, il comma 1 bis prevede ora che (entro gli stessi limiti) la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al Pubblico Ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente. La richiesta dell’indagato (in ipotesi sollecitata da interlocuzioni con il Pubblico Ministero) mira a soddisfare il criterio sancito dal legislatore delegato circa la necessaria non opposizione del «condannato». In tal modo si è inteso coordinare le peculiarità del procedimento per decreto penale, a contraddittorio eventuale e differito, con le esigenze della pena sostitutiva oltre che con quelle deflattive nell’ottica di evitare opposizioni solo finalizzate alla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. 12 L’ultimo periodo del comma 1 bis dell’art. 459 cod. proc. pen. riguarda quindi il caso in cui l’indagato sia a conoscenza del procedimento a suo carico e abbia interesse ad attivarsi presso il Pubblico Ministero per giungere a un decreto penale di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui fornisce egli stesso gli elementi e la documentazione necessari con la serietà dell’avallo dell’ufficio di esecuzione penale esterna. In tal modo, la richiesta dell’indagato assolve il requisito della non opposizione e la documentazione prodotta tramite l’ufficio di esecuzione penale esterna delinea i contenuti del lavoro di pubblica utilità da sottoporre alla delibazione del giudice. 6.5. Il legislatore delegato, come emerge anche dalla relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, preso atto delle esigenze pratiche di celerità della procedura e della non frequente attivazione dell’indagato prima dell’esercizio dell’azione penale, con il comma 1 ter ha previsto un procedimento volto a consentire la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità anche dopo l’adozione del decreto penale di condanna. AS sempre di procedimento volto a coordinare le peculiarità del procedimento per decreto penale con le esigenze della pena sostitutiva nella già evidenziata ottica deflattiva. 6.5.1. Più nello specifico, ai sensi del comma 1 ter dell’art. 459 cod. proc. pen., come inserito dal d.lgs. n. 150 del 2022, quando è stato emesso decreto penale di condanna a «pena pecuniaria sostitutiva» di una «pena detentiva», l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere «la sostituzione della pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56 bis l. n. 689 del 1981, «senza formulare l’atto di opposizione». Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui al citato art. 56 bis, comma 1, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, «il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la «sostituzione della pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità. L’ultimo periodo del comma in considerazione dispone infine che, «in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato». 6.5.2. Come già innanzi anticipato (par. 5 e relativi sottoparagrafi), trattasi di uno schema ispirato a quello prospettato, in via d’interpretazione costituzionalmente orientata, da Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, «per semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo» (cfr. relazione illustrativa, cit.). Lo schema del più volte citato comma 1 ter è altresì coerente con quello introdotto dalla stessa riforma con l’art. 545 bis cod. proc. pen., basato sul 13 modello del c.d. sentencing di matrice anglosassone, nella specie strutturato come procedimento plurifasico finalizzato all’accertamento dei presupposti per la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. Il riferimento alla coerenza con l’istituto di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen. si legge anche nella citata relazione illustrativa alla c.d. «Riforma Cartabia» e si estende anche al similare procedimento previsto nel giudizio d’appello dall’art. 1 bis inserto dal d.lgs. n. 31 del 2024 nell’art. 598 bis cod. proc. pen. (a sua volta introdotto nel codice di rito dall’art. 34, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 150 del 2022). 6.5.3. Il comma 1 ter dell’art. 459 cod. proc. pen. è stato modificato, a decorrere dal 4 aprile 2024, dall’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 31 del 2024. Oltre all’aggiunta della congiunzione «anche» prima dell’inciso «senza formulare l’atto di opposizione», è stato sostituito l’ultimo periodo. In difetto dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica è difatti ora previsto che: «Il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto». AS di intervento correttivo operato nel quadro di un ampliamento delle garanzie processuali e di semplificazione dell’applicazione della disposizione, tale da consentire un raccordo effettivo tra la scelta compiuta dall’imputato e lo sviluppo del procedimento. Come anche osservato in dottrina, prevedendo la compatibilità tra istanza di sostituzione e opposizione al decreto penale, si è inteso offrire la possibilità all’imputato di chiedere la sostituzione senza opposizione ovvero con opposizione al decreto penale, sempre tempestiva ma non necessariamente contestuale all’istanza. Facendo così salvi, nell’ipotesi di ritenuta insussistenza dei presupposti per la sostituzione, i benefici propri del decreto penale (anche in termini di riduzione dei pena), in caso di assenza di opposizione, ovvero, per l’ipotesi di proposta opposizione, la possibilità di accedere a un giudizio di cognizione ma con il rischio di una condanna a una pena più elevata in ragione dell’assenza della riduzione per il rito. 6.5.4. In definitiva, l’attuale formulazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., introduce una fattispecie a formazione progressiva, con procedimento volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la sostituzione eventualmente bifasico, secondo il seguente schema. Previa richiesta del Pubblico Ministero, sussistendone i presupposti, è emesso il decreto penale di condanna a «pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva» (a). All’esito della sua notificazione segue (l’eventuale) richiesta dell’«imputato» (presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale) di sostituzione della «pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità, da effettuarsi nel termine dell’opposizione ma anche senza formulazione di essa (b). Su 14 richiesta dell’imputato segue l’eventuale fase preordinata al deposito, entro un termine di sessanta giorni, della dichiarazione di disponibilità e del programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna (b.1). A seconda della sussistenza o insussistenza dei presupposti per la sostituzione seguiranno, rispettivamente: la sostituzione della «pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità (c) ovvero il rigetto della richiesta e la declaratoria di esecutività del decreto penale laddove non vi sia stata opposizione al decreto stesso, proposta tempestivamente rispetto alla notifica del decreto penale e congiuntamente o successivamente all’istanza di sostituzione (d). Rileva evidenziare che, secondo il detto schema, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità (di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981), ovviamente, opera sulla «pena detentiva» che, nella prima fase della fattispecie a formazione progressiva in esame, è stata oggetto di sostituzione con «pena pecuniaria». 6.6. Orbene, premesse le ragioni sistematiche e di matrice costituzionale sottese all’applicabilità dell’art. 459, comma 1 ter, cod. pen. anche con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, all’operatività dell’evidenziato schema su cui si fonda la fattispecie a formazione progressiva in esame non osta il principio della non concorrente operatività delle due sostituzioni (da pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva e da quest’ultima in lavoro di pubblica utilità sostitutivo). 6.6.1. Invero, anche in questo caso, il lavoro di pubblica utilità sostituirà la pena detentiva (rectius: la componente detentiva della pena) che, nella prima fase della fattispecie a formazione progressiva, era stata sostituita con la pena pecuniaria, oltre che, ovviamente, la componente ab origine pecuniaria della pena inflitta. 6.6.2. L’opposta interpretazione contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., in forza delle medesime ragioni già più volte evidenziate, e sostanzialmente implicherebbe la negazione della stessa applicabilità dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. a ogni decreto penale emesso con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada nonostante la richiesta sostituzione ai sensi del comma 9 bis dello stesso articolo (come anche a quelle previste dall’art. 187 del medesimo articolo). Rileva difatti evidenziare la circostanza per cui o il decreto penale nasce ab origine con la pena sostituita ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, come esplicitamente previsto dallo stesso comma 9 bis, oppure, potendosi con il decreto penale irrogare solo una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva, ed essendo prevista per la fattispecie in esame una pena congiunta (detentiva e pecuniaria), dovrà trattarsi necessariamente di un decreto penale con pena la cui componente detentiva dovrà essere stata 15 sostituita ab origine in pena pecuniaria. Sicché, una diversa lettura dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. con riferimento al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, finirebbe per negare la stessa operatività del relativo schema procedimentale a un decreto penale emesso per fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada nonostante l’istanza di sostituzione (ovvero per quelle di cui al successivo art. 187). Ne conseguirebbe il pregiudizio delle stesse finalità sottese al più volte citato comma 1 ter, anche in termini deflattivi, quale esito di una lettura difficilmente in linea con gli artt. 3 e 24 Cost. L’imputato destinatario di decreto penale per la fattispecie in oggetto al fine di ottenere l’eventuale sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui al citato comma 9 bis, diversamente dall’imputato destinatario di un decreto penale a pena già sostituita ab origine con i detti lavori (ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada), irragionevolmente sarà dunque costretto a proporre sempre e comunque opposizione al decreto penale, anche qualora non intendesse sindacare la ritenuta responsabilità penale, così perdendo anche i benefici sanzionatori del rito alternativo in oggetto (e con sacrificio delle esigenze deflattive). Ciò peraltro, come detto, in assenza di ragioni oggettive a giustificazione del diverso trattamento invece serbato per l’imputato della medesima fattispecie che sia stato destinatario, ab origine, di un decreto penale a pena già sostituita con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dal comma 9 bis dell’art. 186 cod. strada. 6.6.3. Sicché, deve accedersi alla seguente lettura sistematica, rispetto all’art. 186 cod. strada (ma anche al successivo art. 187), oltre che costituzionalmente orientata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost, dello schema procedimentale caratterizzante la fattispecie a formazione progressiva di cui all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. Per essa: il G.i.p. che ha emesso il decreto penale, previa rituale istanza e sussistendone i presupposti, sostituisce la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena. 7. Orbene, ricostruito il paradigma normativo di riferimento, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, il cui iter logico-giuridico si fonda su plurime violazioni di legge, è estrinsecazione di esercizio di poteri non riconosciuti dall’ordinamento giuridico (ancorché caratterizzato da articolato apparato motivazionale relativo a fattispecie implicante l’applicazione di norme processuali di nuovo conio e di non agevole interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata). 16 7.1. Sul punto, quanto al modo di atteggiarsi dell’abnormità in generale e con particolare riferimento ai provvedimenti del G.i.p., si mutua in questa sede la sintesi di Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607 – 01, intervenuta all’esito di un lungo e articolato processo di affinamento dell’elaborazione giurisprudenziale in materia. Ferma restando la necessità di opportuni adattamenti ai casi concreti, si è sostenuto che l’abnormità è qualificabile come «strutturale» laddove il provvedimento si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di «carenza di potere in astratto», ovvero quanto esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale», dunque una situazione di «carenza di potere in concreto». In entrambe le ipotesi si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere che integra gli estremi del vizio dell’abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti. L’abnormità è qualificabile, invece, come «funzionale» laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall’ordinamento ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un’impossibilità di proseguirlo. Fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento a un grado o a una fase precedenti, di regola comportante la mera illegittimità, bensì unicamente quando esso imporrebbe il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento. In altri termini, l’abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento «anomalo» finiscono per diventare «innocue», in quanto risolvibili per mezzo di successive «attività propulsive legittime». 7.2. Passando al merito cassatorio, come già sintetizzato (par 2.4. e relativi sottoparagrafi), il giudice di merito, preso atto dell’istanza di sostituzione della pena irrogata con il decreto penale con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, ha correttamente ritenuto operante nella specie il disposto di cui all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., nella sua ultima formulazione, ratione temporis applicabile alla fattispecie. 7.2.1. È stata però esclusa dal giudice di merito la possibilità di sostituzione della pena con il richiesto lavoro di pubblica utilità in quanto frutto (anche) della 17 sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva. Ciò ha quindi integrato la violazione dell’art. 459 cod. proc. pen. e in particolare dello schema procedimentale di cui al comma 1 ter quanto alla fattispecie a formazione progressiva da esso contemplata. 7.2.2. Il vizio del provvedimento non si esaurisce però nella violazione di legge di cui innanzi, integrandone altre e ponendosi altresì macroscopicamente al di fuori dal paradigma normativo di riferimento in quanto esplicazione dell’esercizio di un potere non contemplato dall’ordinamento giuridico, con insanabile conseguente pregiudizio per diritti e facoltà dell’imputato. 7.2.3. Ritenuto (come detto, in violazione di legge) di non poter sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, il G.i.p. ha sostituito la pena detentiva con il diverso lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 20 bis cod. pen. e 56 bis l. n. 689 del 1981. AS di una pena (sostitutiva) non richiesta diversa per presupposti, prescrizioni ed effetti dal lavoro di pubblica utilità oggetto d’istanza, sostituita in violazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. e comunque senza il consenso dell’interessato, in violazione dell’art. 58 l. n. 689 del 1981 che invece lo prevede (circa le differenze quanto a natura, presupposti, prescrizioni ed effetti tra le due tipologie di lavoro di pubblica utilità, si vedano, ex plurimis e limitando i riferimenti solo a talune delle più recenti, oltre a Sez. 4, n. 48348 del 2023, Petullà, cit.: Sez. 4, n. 24287 del 06/06/2025, Paiardi, Rv. 288443 – 01, che, di conseguenza, ha concluso nel senso della violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen. da parte della la sentenza che, a fonte di una richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, abbia disposto, in difetto del consenso dell’imputato, il lavoro sostitutivo di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981; Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Ruocco, Rv. 286496 – 01, che ha concluso nel senso per cui, in caso di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, dà luogo a pena illegale l’imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive inerenti al lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva di pene detentive brevi). 7.2.4. Ne è derivata quindi l’adozione di un provvedimento strutturalmente abnorme per l’assoluta carenza di potere, tale da pregiudicare diritti e facoltà dell’imputato connessi all’istanza di sostituzione, perché esorbitante dagli sbocchi che l’ordinamento giuridico attribuisce al G.i.p. all’esito dell’adozione di un decreto penale. Tra i quali (oggi) si annoverano, oltre agli atti d’impulso di cui all’art. 464 cod. proc. pen., i provvedimenti previsti dall’art. 459, comma 1 ter, dello stesso codice: sostituzione con il lavoro di pubblica utilità richiesto ovvero, in caso di insussistenza dei relativi presupposti, adozione del decreto di giudizio 18 immediato o dichiarazione di esecutività del decreto, a seconda che vi sia stata o non vi sia stata opposizione tempestiva ancorché successiva alla richiesta di sostituzione. 7.2.5. Alla luce della disciplina di cui all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 e modificato dal d.lgs. n. 31 del 2004, è difatti strutturalmente abnorme, in quanto adottato in carenza assoluta di potere e lesivo dei diritti e delle facoltà dell’imputato, il provvedimento con cui il G.i.p., rigettata l’istanza di sostituzione della pena irrogata con il decreto penale di condanna con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, sostituisca la pena con il diverso e non richiesto lavoro di pubblica utilità previsto dagli artt. 20 cod. pen. e 56 bis l. n. 689 del 1981 in luogo del decreto di giudizio immediato, in presenza di tempestiva opposizione, ovvero, in assenza di esso, in luogo della dichiarazione di esecutività del decreto stesso. 8. In conclusione, il provvedimento impugnato dev’essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso in applicazione dei principi di diritto innanzi esplicitati, con particolare riferimento a quelli di cui ai precedenti paragrafi 5.3. e 6.6.3, e senza reiterare le violazioni censurate ai paragrafi 7.2.1. e ss. nonché l’anomalia procedimentale stigmatizzata al paragrafo 7.2.5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso. Così deciso il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI EZ UC IG
udita la relazione svolta dal Consigliere BI EZ;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore TE OC, nel senso dell’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso;
lette le conclusioni della difesa del ricorrente, che insiste nell’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9225 Anno 2026 Presidente: AL IA Relatore: NT BI Data Udienza: 27/01/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento di cui in epigrafe, il G.i.p. del Tribunale di Campobasso in applicazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. ha sostituito con il lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 20 bis cod. pen. e 56 bis legge 24 novembre 1981, n. 689, la componente detentiva della pena (detentiva e pecuniaria) originariamente ricompresa nel calcolo della pena finale di 1.200,00 euro di ammenda irrogata con decreto penale;
componente detentiva che in sede di emanazione del decreto penale era stata sostituita con la pena pecuniaria. AS di provvedimento emesso in forza dell’istanza presentata nell’interesse di RO MA avente a oggetto la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada) della pena pecuniaria, pari a 1.200,00 euro di ammenda, irrogatagli con decreto penale di condanna (non opposto) per il reato previsto dal comma 7 dello stesso art. 186 cod. strada. 2. Nell’interesse dell’imputato destinatario del decreto penale è stato proposto ricorso fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti necessari alla motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Si premette che il giudice di merito, preso atto dell’istanza di sostituzione della pena, avrebbe ritenuto operante nella specie il disposto di cui all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. Sarebbe stata altresì esclusa la possibilità di operare la richiesta sostituzione con riferimento alla quota di pena pecuniaria (pari a 450,00 euro di ammenda) frutto della sostituzione dell’originaria componente detentiva del trattamento sanzionatorio (tre mesi di arresto). Ciò in ragione dell’essere tra loro incompatibili i due diversi istituti della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria e del lavoro di pubblica utilità richiesti ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Ne sarebbe conseguita da parte del G.i.p. la riqualificazione dell’istanza depositatagli in termini di richiesta di riconversione/risostituzione della quota di pena pecuniaria frutto della precedente sostituzione nell’originaria pena detentiva e di sostituzione, solo di quest’ultima, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981 (e non con quello previsto dal citato articolo del codice della strada). 2.2. Premesso quanto innanzi, il ricorrente deduce una pluralità di errori caratterizzanti il provvedimento impugnato, che, peraltro, sarebbe sorretto dall’iter logico-giuridico innanzi sintetizzato e quindi caratterizzato da plurime contraddittorietà e illogicità manifeste. 3 2.3. In primo luogo, invocando un principio di conservazione della domanda e in violazione del diritto di difesa dell’instante, sarebbe stata operata la sostituzione non con il lavoro di pubblica utilità richiesto ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada bensì con quello – non richiesto in quanto non voluto – di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, pur trattandosi di istituti differenti tra loro quanto a presupposti applicativi, prescrizioni, modalità esecutive e conseguenze giuridiche. La sostituzione di cui innanzi avrebbe avuto altresì a oggetto solo l’originaria pena detentiva e non anche la componente pecuniaria della pena finale irrogata con il decreto penale, nonostante l’istanza avesse a oggetto l’intera pena irrogata con il decreto penale. Ritenuti insussistenti i presupposti per la sostituzione richiesta, quella ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, il G.i.p., proprio in applicazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. dallo stesso richiamato, si sarebbe comunque dovuto limitare a rigettare l’istanza, adottando i provvedimenti conseguenziali previsti dalla stessa disposizione. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini di seguito specificati. 2. Necessita una preliminare sintetica ricostruzione del fatto processuale in ragione della peculiarità della fattispecie, ancorché di verosimile non sporadica verificazione in considerazione degli istituti coinvolti, e al fine di una più chiara perimetrazione dell’oggetto dell’invocato sindacato di legittimità. 2.1. Il 18 febbraio 2025 il G.i.p. del Tribunale di Campobasso ha emesso nei confronti di RO MA decreto penale di condanna per il reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, commesso il 4 dicembre 2024, condannandolo alla pena finale di 1.200,00 euro di ammenda. AS di pena determinata anche previa sostituzione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria (ex art. 459, comma 1-bis, cod. proc. pen.). Nel dettaglio, della pena di tre mesi di arresto ed euro 750,00 di ammenda la componente detentiva è stata sostituita nella corrispondente pena di 450,00 euro di ammenda. 2.2. In assenza di opposizione al decreto penale, nell’interesse dell’imputato è stata chiesta ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, la sostituzione della pena irrogata con il citato decreto con quella del lavoro di pubblica utilità (per il quale il citato comma 9 bis richiama, salve le specificazioni in esso stesso contenute, 4 l’art. 54 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274). Contestualmente è stata depositata la relativa dichiarazione di disponibilità da parte del Comune di Jesi (ente convenzionato con il Tribunale di Campobasso per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità oggetto della richiesta). 2.3. In considerazione dell’istanza di cui innanzi, con provvedimento del 9 giugno 2025 l’adito G.i.p., in esplicita applicazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., ha sostituito la pena detentiva di tre mesi di arresto originariamente ricompresa nel calcolo della pena finale con la pena sostitutiva di novanta giorni di lavori di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, da svolgersi, in non più di sei ore di lavoro settimanali, presso il già indicato Comune di Jesi (con gli orari e le modalità concordate con il predetto ente). Con il medesimo provvedimento sono stati incaricati il Comando dell’Arma dei Carabinieri competente in relazione al comune di residenza del condannato e l’U.E.P.E. territorialmente competente per la verifica dell’effettivo svolgimento dei detti lavori. Quest’ultimo è stato onerato della comunicazione al Tribunale delle eventuali violazioni delle relative prescrizioni oltre che incaricato di riferire al giudice in merito all’esecuzione dei lavori, al fine dell’adozione dei successivi provvedimenti di cui agli artt. 56 bis e 63 l. n. 689 del 1981. 2.4. L’apparato motivazionale del citato provvedimento, in sintesi, si fonda sul seguente iter logico-giuridico. 2.4.1. Il giudice di merito, preso atto dell’istanza di sostituzione della pena irrogata con il decreto penale con i lavori di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, ha ritenuto operante nella specie l’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., nella sua ultima formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie, ancorché esplicitamente previsto per la pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità disciplinati dal citato art. 56 bis l. n. 689 del 1981. 2.4.2. È stata esclusa la possibilità di sostituzione della pena con il richiesto lavoro di pubblica utilità in quanto in parte frutto della sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva, trattandosi di istituti tra loro incompatibili (quelli della sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria e della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità richiesti). 2.4.3. Da quanto innanzi è conseguita da parte del G.i.p. la riqualificazione dell’istanza depositatagli quale richiesta di riconversione/risostituzione della quota di pena pecuniaria frutto della precedente sostituzione nell’originaria pena detentiva (sostituita) e di sostituzione, solo di quest’ultima, con lavori di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981 (con provvedimento recante anche disposizioni volte all’adozione del successivi provvedimenti conseguenziali all’esito degli espletati lavori ex art. 63 e 66 l. n. 689 del 1981). 5 3. Il descritto iter logico-giuridico è stato censurato dal ricorrente nei termini già sintetizzati e plurime sono le questioni giuridiche poste al vaglio della Suprema Corte dall’articolato motivo. AS di questioni necessitanti di disamina al fine di ricostruire il paradigma normativo di riferimento dal quale, in tesi difensiva, si sarebbe radicalmente discostato il giudice di merito con il provvedimento impugnato. 3.1. Il riferimento è, in primo luogo, all’ammissibilità dell’istanza rivolta al G.i.p. di sostituzione della pena irrogata con decreto penale, non ancora esecutivo, per fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada con il lavoro di pubblica utilità disciplinato dal comma 9 bis del medesimo articolo. AS di questione strettamente connessa, nella specie, alla praticabilità della sostituzione con lavoro di pubblica utilità nonostante la già operata sostituzione, con il decreto penale, della componente detentiva della pena nella corrispondente pena pecuniaria. 3.2. La disamina delle tematiche di cui innanzi necessita anche della verifica dell’applicabilità del procedimento previsto dall’art. 459, comma 1 bis, cod. proc. pen. in relazione al lavoro di pubblica utilità in oggetto, nonostante l’esplicito riferimento che la citata norma fa al (diverso) lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 56 bis l. n. 689 del 1981. 3.3. Consegue infine il necessario vaglio della possibilità per il giudice investito dell’istanza, cha abbia ritenuto praticabile l’art. 459, comma 1 ter, cod., proc. pen. ma non la sostituzione di pena detentiva già sostituita, di non emettere il decreto di giudizio immediato, nonostante l’opposizione, ovvero, come nella specie, di non dichiarare esecutivo il decreto penale, in assenza di opposizione, nonostante quanto previsto dal citato comma 1 ter, nella formulazione ratione temporis applicabile. Nella fattispecie, difatti, ritenuti insussistenti i presupposti per la richiesta sostituzione, il G.i.p., in assenza di opposizione, ha sostituito la (sola) componente detentiva della pena con il diverso e non richiesto lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981. 4. In merito alla possibilità di richiedere al G.i.p., dopo l’adozione del decreto penale di condanna non ancora esecutivo, la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, si è condivisibilmente pronunciata la giurisprudenza di legittimità in senso affermativo, con riferimento all’art. 459 cod. proc. pen. nella sua formulazione antecedente alle modifiche apportate, prima, dal d.gs. 10 ottobre 2022, n. 150, c.d. «Riforma Cartabia», e, successivamente, dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, c.d. «Correttivo alla Riforma Cartabia». Ciò, ovviamente, nei casi in cui con il 6 decreto non sia già stata operata la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, come pure è consentito dalla norma che qui rileva, vale a dire il comma 9 bis dell’art. 186 cod. strada (ma il discorso non muta per l’analoga disposizione di cui al comma 8 bis dell’art. 187 cod. strada). 4.1. Si ripropone la sintesi del condiviso iter logico-giuridico sotteso a Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, Rv. 280934 – 01, operata da Sez. 4, n. 43729 dell’08/10/2024, Jaid, Rv. 287127 – 01. 4.1.1. La Suprema Corte, all’esito di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459 cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla «Riforma Cartabia», ha chiarito che in caso di avvenuta emissione di decreto penale di condanna il G.i.p., su istanza dell’imputato presentata nel termine di quindici giorni dalla notifica del provvedimento e in assenza di presentazione, da parte di questi, di atto di opposizione, può sostituire la pena di cui al decreto penale con quella del lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9 bis, cod. strada (e, per medesimezza di ratio, con quello di cui 187, comma 8 bis, cod. strada, nell’ipotesi da tale articolo contemplata). 4.1.2. La citata sentenza n. 6879 del 2021 ha peraltro evidenziato la differenza dell’ipotesi da essa considerata dalla fattispecie sottesa a Sez. 1, n. 24055 del 15/04/2015, Apicella, Rv. 263968 – 01, di segno apparentemente difforme. Tale ultima sentenza aveva difatti dichiarato inammissibile il ricorso ma solo per aver l’imputato proposto rituale opposizione a decreto penale oltre all’istanza di sostituzione. Con la conseguenza che, in ragione della formulazione dell’art. 459 cod. proc. pen. all’epoca vigente, la richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avrebbe dovuto trovare la propria collocazione all’interno del giudizio originato dalla presentazione dell’opposizione, non potendo costituire oggetto di una autonoma istanza formulata al di fuori della sede processuale propria. 4.1.3. È stato sul punto osservato che il comma 9 bis in oggetto stabilisce che «la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell’imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274...». Potendo quindi il G.i.p. operare la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità già in fase di emissione del decreto penale. Sicché, a maggior ragione, tale sostituzione può essere operata successivamente, qualora vi sia una richiesta esplicita dell’imputato nei termini di legge, indipendentemente dalla presentazione di un atto di opposizione. È la stessa disposizione a stabilirlo, sia pure a contrario, ove prevede che la sostituzione della pena è subordinata alla «non opposizione» da parte dell’imputato. In tal 7 senso, l’istanza espressa proveniente dall’imputato (di accedere al lavoro di pubblica utilità) può essere letta come una esplicita «non opposizione», idonea ad attivare la procedura di applicazione da parte del G.i.p. del lavoro sostitutivo in luogo della pena indicata nel decreto penale di condanna (non opposto). Una diversa interpretazione, ha proseguito sul punto la citata Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, oltre a non essere coerente con la ratio della disposizione esaminata, largamente favorevole alla pena sostitutiva anche in sede di decreto penale, potrebbe far sorgere dubbi di costituzionalità della norma, per violazione del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Diversamente opinando sarebbe difatti pregiudicato il diritto dell’imputato di ottenere la sostituzione della pena stabilita nel decreto con i lavori di pubblica utilità. In effetti, se è vero che è sempre possibile presentare un atto di opposizione al decreto penale e poi chiedere in giudizio la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, è anche vero che in questo modo, oltre al rischio di non ottenere né la sostituzione in pena pecuniaria né la sostituzione con il detto lavoro, la pena su cui calcolare la sostituzione sarebbe verosimilmente più alta rispetto a quella irrogata con il decreto penale (in ragione del trattamento di favore previsto dall’art. 459, comma 2, cod. proc. pen.). Ne conseguirebbe un sicuro e concreto interesse dell’imputato a vedersi sostituire la pena specificamente indicata nel decreto penale e non una pena più alta fissata dal giudice nel giudizio conseguente all’opposizione. 4.1.4. Sul punto la Suprema Corte ha poi concluso nel senso per cui non si deve dimenticare, peraltro, che la richiesta dei lavori di pubblica utilità attiva un subprocedimento che può essere considerato, in senso lato, un «rito alternativo», da cui discende, in caso di esito positivo – come per l’istituto della messa alla prova – l’estinzione del reato. AS, in definitiva, di un caso specifico, limitato a determinati reati, di «messa alla prova», con meccanismi parzialmente diversi ma sempre riconducibili alla generale categoria della c.d. probation, che secondo la definizione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa descrive l’esecuzione in area penale esterna di sanzioni e misure definite dalla legge e imposte a un autore di reato [il riferimento specifico che si legge in Sez. 4, n. 6879 del 2021, cit., è a: Recommandation CM/Rec(2010)1 e Recommandation CM/Rec(92)16]. Sotto questo profilo, si tratta di un istituto sicuramente favorevole all’imputato che, pertanto, deve trovare larga applicazione in tutti i casi previsti dalla legge. Sicché, in questa prospettiva, le disposizioni normative che lo prevedono devono dunque essere interpretate in modo tale da consentire un ampio e facile accesso all’istituto ai soggetti che ne possano beneficiare. 8 4.2. L’evidenziato apparato motivazionale, come detto, è stato condiviso recentemente dalla citata Sez. 4, n. 43729 del 2024 (Rv. 287127 – 02) in una ipotesi peculiare. Trattavasi di fattispecie caratterizzata dall’emissione del decreto penale e dalla richiesta di sostituzione ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada antecedenti alla riforma del 2022 e da una dichiarazione di esecutività del decreto intervenuta, nonostante l’inevasa istanza di sostituzione con lavoro di pubblica utilità, lo stesso giorno dell’entrata in vigore delle modifiche apportate nel 2024 all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. Preme evidenziare in questa sede l’iter logico-giuridico seguito dalla Suprema Corte nel considerare impugnabile per cassazione il relativo provvedimento, fondato su una lettura costituzionalmente orientata dall’art. 461, comma 6, cod. proc. pen. che muove della lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459 dello stesso codice innanzi evidenziata. È stato ritenuto che l’ammissibilità dell’istanza di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità della pena di cui al decreto penale (non esecutivo) sia frutto di una lettura di sistema degli artt. 459 e 186, comma 9 bis, cod. strada costituzionalmente orientata che fonda sull’esigenza di tutelare il dritto di difesa dell’imputato e che fa perno (non sul consenso ma) sulla necessaria non opposizione da parte dell’imputato stesso (come esplicitamente richiesto dal citato comma 9 bis). Sicché, ha proseguito la Suprema Corte, quanto al profilo dell’ammissibilità del ricorso, l’art. 461, comma 6, cod. proc. pen., laddove prevede che contro l’ordinanza d’inammissibilità dell’opposizione a decreto penale di condanna può essere proposto ricorso per cassazione, sempre all’esito di una lettura di sistema costituzionalmente orientata alla tutela del diritto di difesa dell’imputato, dev’essere inteso come operante anche nel caso di declaratoria di esecutività del decreto per mancata opposizione nonostante la (inevasa) richiesta di sostituzione ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Dovendosi tale declaratoria considerare, ai fini d’interesse, alla stregua di una dichiarazione d’inammissibilità dell’opposizione. Diversamente opinando verrebbe irragionevolmente sacrificato il diritto di difesa dell’imputato che, al fine di ottenere la sostituzione della pena, ha dovuto, secondo l’orientamento di legittimità all’epoca vigente, non proporre opposizione e che, in caso di rigetto dell’istanza, non potrebbe ricorrere per cassazione, così subendo gli effetti di un decreto penale non opposto. Sul punto si è in quella sede concluso nei termini per cui a nulla varrebbe in senso contrario argomentare dalla possibilità di scegliere di proporre opposizione al decreto penale o chiedere, in seno al conseguente giudizio immediato, la sostituzione ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada. Si riproporrebbero difatti i medesimi dubbi sottesi alla lettura costituzionalmente orientata conducente nel 9 senso dell’ammissibilità della richiesta di sostituzione della pena irrogata con un decreto penale già emesso. 5. Lo schema procedimentale prospettato dalla Suprema Corte nella lettura costituzionalmente orientata dell’art. 459 cod. proc. pen., quanto alla sostituibilità della pena irrogata con decreto penale con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, sembra aver ispirato il legislatore delegato nella formulazione del comma 1 ter del citato articolo 459, introdotto nel 2022 e modificato nel 2024. 5.1. Ciò risulta dallo schema fatto proprio dal comma 1 ter, di seguito esplicitato, ma anche dall’interpretazione teleologica della norma in considerazione delle finalità ispiratrici della c.d. «Riforma Cartabia» del 2022, compresi i c.d. «correttivi» apportati nel 2024, quanto a rivisitazione del sistema sanzionatorio ed esigenze deflattive. 5.2. AS peraltro di chiave di lettura offerta dallo stesso legislatore delegato. La relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, dopo la trattazione della riforma del sistema sanzionatorio, nell’indicare le ragioni delle connesse modifiche al codice di rito, evidenzia difatti esplicitamente che lo schema del già richiamato comma 1 ter è ispirato a quello prospettato da Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin. Ciò al fine di «semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo» (il riferimento è a alla parte seconda della relazione illustrativa, in G.U., 19 ottobre 2022, supplemento straordinario n. 5, serie speciale n 245, pag. 350 e ss., 404 e ss., 408 e ss. e, in particolare pag. 411 e 412). 5.3. Sicché, deve concludersi, in questa sede, che le medesime ragioni poste alla base della già evidenziata lettura dell’art. 459 cod proc. pen., nella sua formulazione antecedente alla «Riforma Cartabia», impone la lettura costituzionalmente orientata dall’attuale comma 1 ter, nel senso della sua applicabilità anche con riferimento al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada. L’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., detta dunque una regola di procedura valida anche per la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada (ma lo stesso varrebbe con riferimento a quello previsto dall’art. 187, comma 8 bis, cod. strada). 5.4. Negli specifici termini di cui innanzi e per le ragioni appena esplicitate si conviene con Sez. 4, n. 48348 del 14/11/2023, Petullà, Rv. 285570 – 01, laddove ha ritenuto astrattamente applicabile la procedura di cui al comma 1 ter dell’art. 459 cod. prc. pen. (come introdotto nel 2022 e nella formulazione 10 antecedente alle modifiche apportate nel 2024) alla richiesta di sostituzione della pena di irrogata con decreto penale con il lavoro di pubblica utilità in oggetto. 5.5. Per le stesse motivazioni devono invece ritenersi definitivamente superate e comunque non attuali le ragioni per cui Sez. 4, n. 8498 del 09/12/2021, dep. 2022, Ragazzi, si è consapevolmente discostata, sul punto, dall’orientamento propugnato dalla più volte citata Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin. La possibilità normativamente attribuita dal più volte menzionato comma 1 ter dell’art. 459 cod. proc. pen., nella lettura innanzi propugnata, di sostituire con il lavoro di pubblica utilità la pena irrogata con il decreto penale di condanna (non esecutivo), opposto ovvero non opposto, non può difatti essere ritenuta contrastante con il generale principio per cui, emesso il decreto penale, il G.i.p. si spoglia dei poteri decisori sul merito dell’azione penale, essendo tenuto soltanto all’adozione degli atti di impulso previsti dall’art. 464 cod. proc. pen. (principio sancito, ex plurimis, da Sez. U, n. 21243 del 25/03/2010, Zedda, Rv. 246910). Come si evidenzierà nella successiva disamina della procedura introdotta con l’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., ulteriore sbocco procedimentale successivo all’adozione del decreto penale, oltre a quelli di cui all’art. 464 del codice di rito, è difatti proprio quello positivizzato nel citato comma 1 ter, implicante una fattispecie a formazione progressiva assimilabile al c.d. sentencing di matrice anglosassone attuato mediante un procedimento plurifasico. 6. Ritenuta l’operatività dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. anche con riferimento alla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 ter, cod. strada, necessita ora ripercorrere il relativo schema procedimentale per verificarne la concreta praticabilità anche nell’ipotesi, nella quale rientra la fattispecie in esame, in cui sia già stata operata la sostituzione della componente detentiva della pena nella corrispondente pena pecuniaria. AS, a ben vedere, dell’unica ipotesi concretamente ipotizzabile e relazionabile allo schema del citato comma 1 ter (diversa ovviamente dalla speciale previsione della sostituzione ab origine della pena con il lavoro di pubblica utilità in sede di emissione del decreto penale ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada). Ciò in ragione della circostanza per cui il decreto penale è compatibile solo con la pena pecuniaria (art. 459 cod. proc. pen.), in ipotesi frutto di sostituzione della pena detentiva, e la fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada è punita con pena congiunta (detentiva e pecuniaria). 11 6.1. La presente indagine rileva in quanto il giudice di merito ha ritenuto l’impraticabilità della soluzione muovendo dal consolidato principio della non concorrente operatività delle due sostituzioni. Dalla natura di sanzione penale del lavoro di pubblica utilità in oggetto la giurisprudenza di legittimità ha difatti desunto il principio interpretativo secondo il quale deve ritenersi illegittima la decisione del giudice di merito con la quale la pena per il reato di guida in stato di ebbrezza, previa sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, è sostituita nel suo complesso con lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Ciò in quanto i due regimi sanzionatori costituiscono strumenti distinti di adeguamento della sanzione al caso concreto e alle caratteristiche personali dell’imputato, corrispondenti a diversificate e non sovrapponibili istanze afferenti alla funzione rieducativa della pena. Di talché, una volta adottata una strategia sanzionatoria non è possibile, per esigenze di coerenza e razionalità del sistema, sovrapporne altra (ex plurimis: Sez. 4, n. 27519 del 10105/2017, Gregorio, Rv. 269977 – 01, nonché Sez. 4, n. 48348 del 2023, Petullà, cit., in motivazione, con particolare riferimento all’operatività del principio anche in relazione al decreto penale di condanna). 6.2. Orbene, il d.gs. n. 150 del 2022, in attuazione del criterio di cui all’art. 1, comma 7, lett. e), della legge delega (legge 27 novembre 2021, n. 134), ha previsto che con il decreto penale di condanna la pena detentiva possa essere sostituita, oltre che con la pena pecuniaria, con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, tramite una duplice procedura. 6.3. Oltre a modificare il comma 1 bis dell’art. 459 cod. proc. pen. è stato inserito nell’articolo in oggetto il comma 1 ter, successivamente modificato dall’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 31 del 2024 (in vigore dal 4 aprile 2024). 6.4. Per quanto di rilievo in questa sede, il comma 1 bis prevede ora che (entro gli stessi limiti) la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al Pubblico Ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente. La richiesta dell’indagato (in ipotesi sollecitata da interlocuzioni con il Pubblico Ministero) mira a soddisfare il criterio sancito dal legislatore delegato circa la necessaria non opposizione del «condannato». In tal modo si è inteso coordinare le peculiarità del procedimento per decreto penale, a contraddittorio eventuale e differito, con le esigenze della pena sostitutiva oltre che con quelle deflattive nell’ottica di evitare opposizioni solo finalizzate alla sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. 12 L’ultimo periodo del comma 1 bis dell’art. 459 cod. proc. pen. riguarda quindi il caso in cui l’indagato sia a conoscenza del procedimento a suo carico e abbia interesse ad attivarsi presso il Pubblico Ministero per giungere a un decreto penale di condanna al lavoro di pubblica utilità sostitutivo, di cui fornisce egli stesso gli elementi e la documentazione necessari con la serietà dell’avallo dell’ufficio di esecuzione penale esterna. In tal modo, la richiesta dell’indagato assolve il requisito della non opposizione e la documentazione prodotta tramite l’ufficio di esecuzione penale esterna delinea i contenuti del lavoro di pubblica utilità da sottoporre alla delibazione del giudice. 6.5. Il legislatore delegato, come emerge anche dalla relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, preso atto delle esigenze pratiche di celerità della procedura e della non frequente attivazione dell’indagato prima dell’esercizio dell’azione penale, con il comma 1 ter ha previsto un procedimento volto a consentire la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità anche dopo l’adozione del decreto penale di condanna. AS sempre di procedimento volto a coordinare le peculiarità del procedimento per decreto penale con le esigenze della pena sostitutiva nella già evidenziata ottica deflattiva. 6.5.1. Più nello specifico, ai sensi del comma 1 ter dell’art. 459 cod. proc. pen., come inserito dal d.lgs. n. 150 del 2022, quando è stato emesso decreto penale di condanna a «pena pecuniaria sostitutiva» di una «pena detentiva», l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere «la sostituzione della pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56 bis l. n. 689 del 1981, «senza formulare l’atto di opposizione». Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui al citato art. 56 bis, comma 1, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, «il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la «sostituzione della pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità. L’ultimo periodo del comma in considerazione dispone infine che, «in difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta ed emette decreto di giudizio immediato». 6.5.2. Come già innanzi anticipato (par. 5 e relativi sottoparagrafi), trattasi di uno schema ispirato a quello prospettato, in via d’interpretazione costituzionalmente orientata, da Sez. 4, n. 6879 del 13/01/2021, Parolin, «per semplificare e accelerare la procedura di applicazione del lavoro di pubblica utilità sostitutivo» (cfr. relazione illustrativa, cit.). Lo schema del più volte citato comma 1 ter è altresì coerente con quello introdotto dalla stessa riforma con l’art. 545 bis cod. proc. pen., basato sul 13 modello del c.d. sentencing di matrice anglosassone, nella specie strutturato come procedimento plurifasico finalizzato all’accertamento dei presupposti per la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità. Il riferimento alla coerenza con l’istituto di cui all’art. 545 bis cod. proc. pen. si legge anche nella citata relazione illustrativa alla c.d. «Riforma Cartabia» e si estende anche al similare procedimento previsto nel giudizio d’appello dall’art. 1 bis inserto dal d.lgs. n. 31 del 2024 nell’art. 598 bis cod. proc. pen. (a sua volta introdotto nel codice di rito dall’art. 34, comma 1, lett. c, d.lgs. n. 150 del 2022). 6.5.3. Il comma 1 ter dell’art. 459 cod. proc. pen. è stato modificato, a decorrere dal 4 aprile 2024, dall’art. 2, comma 1, lett. s), d.lgs. n. 31 del 2024. Oltre all’aggiunta della congiunzione «anche» prima dell’inciso «senza formulare l’atto di opposizione», è stato sostituito l’ultimo periodo. In difetto dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica è difatti ora previsto che: «Il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto». AS di intervento correttivo operato nel quadro di un ampliamento delle garanzie processuali e di semplificazione dell’applicazione della disposizione, tale da consentire un raccordo effettivo tra la scelta compiuta dall’imputato e lo sviluppo del procedimento. Come anche osservato in dottrina, prevedendo la compatibilità tra istanza di sostituzione e opposizione al decreto penale, si è inteso offrire la possibilità all’imputato di chiedere la sostituzione senza opposizione ovvero con opposizione al decreto penale, sempre tempestiva ma non necessariamente contestuale all’istanza. Facendo così salvi, nell’ipotesi di ritenuta insussistenza dei presupposti per la sostituzione, i benefici propri del decreto penale (anche in termini di riduzione dei pena), in caso di assenza di opposizione, ovvero, per l’ipotesi di proposta opposizione, la possibilità di accedere a un giudizio di cognizione ma con il rischio di una condanna a una pena più elevata in ragione dell’assenza della riduzione per il rito. 6.5.4. In definitiva, l’attuale formulazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., introduce una fattispecie a formazione progressiva, con procedimento volto alla verifica della sussistenza dei presupposti per la sostituzione eventualmente bifasico, secondo il seguente schema. Previa richiesta del Pubblico Ministero, sussistendone i presupposti, è emesso il decreto penale di condanna a «pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva» (a). All’esito della sua notificazione segue (l’eventuale) richiesta dell’«imputato» (presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale) di sostituzione della «pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità, da effettuarsi nel termine dell’opposizione ma anche senza formulazione di essa (b). Su 14 richiesta dell’imputato segue l’eventuale fase preordinata al deposito, entro un termine di sessanta giorni, della dichiarazione di disponibilità e del programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna (b.1). A seconda della sussistenza o insussistenza dei presupposti per la sostituzione seguiranno, rispettivamente: la sostituzione della «pena detentiva» con il lavoro di pubblica utilità (c) ovvero il rigetto della richiesta e la declaratoria di esecutività del decreto penale laddove non vi sia stata opposizione al decreto stesso, proposta tempestivamente rispetto alla notifica del decreto penale e congiuntamente o successivamente all’istanza di sostituzione (d). Rileva evidenziare che, secondo il detto schema, la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità (di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981), ovviamente, opera sulla «pena detentiva» che, nella prima fase della fattispecie a formazione progressiva in esame, è stata oggetto di sostituzione con «pena pecuniaria». 6.6. Orbene, premesse le ragioni sistematiche e di matrice costituzionale sottese all’applicabilità dell’art. 459, comma 1 ter, cod. pen. anche con riferimento alla richiesta di sostituzione della pena ai sensi dell’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, all’operatività dell’evidenziato schema su cui si fonda la fattispecie a formazione progressiva in esame non osta il principio della non concorrente operatività delle due sostituzioni (da pena detentiva in pena pecuniaria sostitutiva e da quest’ultima in lavoro di pubblica utilità sostitutivo). 6.6.1. Invero, anche in questo caso, il lavoro di pubblica utilità sostituirà la pena detentiva (rectius: la componente detentiva della pena) che, nella prima fase della fattispecie a formazione progressiva, era stata sostituita con la pena pecuniaria, oltre che, ovviamente, la componente ab origine pecuniaria della pena inflitta. 6.6.2. L’opposta interpretazione contrasterebbe con gli artt. 3 e 24 Cost., in forza delle medesime ragioni già più volte evidenziate, e sostanzialmente implicherebbe la negazione della stessa applicabilità dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. a ogni decreto penale emesso con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada nonostante la richiesta sostituzione ai sensi del comma 9 bis dello stesso articolo (come anche a quelle previste dall’art. 187 del medesimo articolo). Rileva difatti evidenziare la circostanza per cui o il decreto penale nasce ab origine con la pena sostituita ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, come esplicitamente previsto dallo stesso comma 9 bis, oppure, potendosi con il decreto penale irrogare solo una pena pecuniaria, anche se in sostituzione di una pena detentiva, ed essendo prevista per la fattispecie in esame una pena congiunta (detentiva e pecuniaria), dovrà trattarsi necessariamente di un decreto penale con pena la cui componente detentiva dovrà essere stata 15 sostituita ab origine in pena pecuniaria. Sicché, una diversa lettura dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. con riferimento al lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, finirebbe per negare la stessa operatività del relativo schema procedimentale a un decreto penale emesso per fattispecie di cui all’art. 186 cod. strada nonostante l’istanza di sostituzione (ovvero per quelle di cui al successivo art. 187). Ne conseguirebbe il pregiudizio delle stesse finalità sottese al più volte citato comma 1 ter, anche in termini deflattivi, quale esito di una lettura difficilmente in linea con gli artt. 3 e 24 Cost. L’imputato destinatario di decreto penale per la fattispecie in oggetto al fine di ottenere l’eventuale sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui al citato comma 9 bis, diversamente dall’imputato destinatario di un decreto penale a pena già sostituita ab origine con i detti lavori (ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada), irragionevolmente sarà dunque costretto a proporre sempre e comunque opposizione al decreto penale, anche qualora non intendesse sindacare la ritenuta responsabilità penale, così perdendo anche i benefici sanzionatori del rito alternativo in oggetto (e con sacrificio delle esigenze deflattive). Ciò peraltro, come detto, in assenza di ragioni oggettive a giustificazione del diverso trattamento invece serbato per l’imputato della medesima fattispecie che sia stato destinatario, ab origine, di un decreto penale a pena già sostituita con il lavoro di pubblica utilità, come previsto dal comma 9 bis dell’art. 186 cod. strada. 6.6.3. Sicché, deve accedersi alla seguente lettura sistematica, rispetto all’art. 186 cod. strada (ma anche al successivo art. 187), oltre che costituzionalmente orientata in relazione agli artt. 3 e 24 Cost, dello schema procedimentale caratterizzante la fattispecie a formazione progressiva di cui all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. Per essa: il G.i.p. che ha emesso il decreto penale, previa rituale istanza e sussistendone i presupposti, sostituisce la pena irrogata con il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, senza che a ciò osti la prodromica sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva della pena. 7. Orbene, ricostruito il paradigma normativo di riferimento, deve rilevarsi che il provvedimento impugnato, il cui iter logico-giuridico si fonda su plurime violazioni di legge, è estrinsecazione di esercizio di poteri non riconosciuti dall’ordinamento giuridico (ancorché caratterizzato da articolato apparato motivazionale relativo a fattispecie implicante l’applicazione di norme processuali di nuovo conio e di non agevole interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata). 16 7.1. Sul punto, quanto al modo di atteggiarsi dell’abnormità in generale e con particolare riferimento ai provvedimenti del G.i.p., si mutua in questa sede la sintesi di Sez. U, n. 10869 del 12/12/2024, dep. 2025, D.L., Rv. 287607 – 01, intervenuta all’esito di un lungo e articolato processo di affinamento dell’elaborazione giurisprudenziale in materia. Ferma restando la necessità di opportuni adattamenti ai casi concreti, si è sostenuto che l’abnormità è qualificabile come «strutturale» laddove il provvedimento si ponga al di fuori del sistema processuale, in quanto espressione dell’esercizio di un potere non attribuito dall’ordinamento processuale, dunque adottato in una situazione di «carenza di potere in astratto», ovvero quanto esso sia manifestazione di un potere riconosciuto dall’ordinamento ma esercitato al di fuori dei casi consentiti, in un contesto processuale del tutto diverso da quello previsto dalla legge, per cui sia riconoscibile una «radicale deviazione del provvedimento dallo scopo del suo modello legale», dunque una situazione di «carenza di potere in concreto». In entrambe le ipotesi si tratta di provvedimento frutto di uno sviamento di potere che integra gli estremi del vizio dell’abnormità se è causa di un pregiudizio altrimenti non sanabile in relazione ai diritti soggettivi o alle facoltà delle parti. L’abnormità è qualificabile, invece, come «funzionale» laddove il giudice abbia esercitato un potere riconosciutogli dall’ordinamento ma il provvedimento emesso comporti una stasi del procedimento ovvero un’impossibilità di proseguirlo. Fattispecie che si verifica non tanto perché il provvedimento abbia comportato un regresso del procedimento a un grado o a una fase precedenti, di regola comportante la mera illegittimità, bensì unicamente quando esso imporrebbe il compimento di un atto nullo, come tale rilevabile nel corso del successivo procedimento. In altri termini, l’abnormità funzionale non sussiste laddove la decisione non comporti una irrimediabile stasi processuale, perché, indipendentemente dal fatto che vi sia stata o meno una indebita regressione del procedimento, le conseguenze del provvedimento «anomalo» finiscono per diventare «innocue», in quanto risolvibili per mezzo di successive «attività propulsive legittime». 7.2. Passando al merito cassatorio, come già sintetizzato (par 2.4. e relativi sottoparagrafi), il giudice di merito, preso atto dell’istanza di sostituzione della pena irrogata con il decreto penale con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, ha correttamente ritenuto operante nella specie il disposto di cui all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., nella sua ultima formulazione, ratione temporis applicabile alla fattispecie. 7.2.1. È stata però esclusa dal giudice di merito la possibilità di sostituzione della pena con il richiesto lavoro di pubblica utilità in quanto frutto (anche) della 17 sostituzione in pena pecuniaria dell’originaria componente detentiva. Ciò ha quindi integrato la violazione dell’art. 459 cod. proc. pen. e in particolare dello schema procedimentale di cui al comma 1 ter quanto alla fattispecie a formazione progressiva da esso contemplata. 7.2.2. Il vizio del provvedimento non si esaurisce però nella violazione di legge di cui innanzi, integrandone altre e ponendosi altresì macroscopicamente al di fuori dal paradigma normativo di riferimento in quanto esplicazione dell’esercizio di un potere non contemplato dall’ordinamento giuridico, con insanabile conseguente pregiudizio per diritti e facoltà dell’imputato. 7.2.3. Ritenuto (come detto, in violazione di legge) di non poter sostituire la pena con il lavoro di pubblica utilità previsto dall’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, il G.i.p. ha sostituito la pena detentiva con il diverso lavoro di pubblica utilità di cui agli artt. 20 bis cod. pen. e 56 bis l. n. 689 del 1981. AS di una pena (sostitutiva) non richiesta diversa per presupposti, prescrizioni ed effetti dal lavoro di pubblica utilità oggetto d’istanza, sostituita in violazione dell’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen. e comunque senza il consenso dell’interessato, in violazione dell’art. 58 l. n. 689 del 1981 che invece lo prevede (circa le differenze quanto a natura, presupposti, prescrizioni ed effetti tra le due tipologie di lavoro di pubblica utilità, si vedano, ex plurimis e limitando i riferimenti solo a talune delle più recenti, oltre a Sez. 4, n. 48348 del 2023, Petullà, cit.: Sez. 4, n. 24287 del 06/06/2025, Paiardi, Rv. 288443 – 01, che, di conseguenza, ha concluso nel senso della violazione dell’art. 545 bis cod. proc. pen. da parte della la sentenza che, a fonte di una richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, abbia disposto, in difetto del consenso dell’imputato, il lavoro sostitutivo di pubblica utilità di cui all’art. 56 bis l. n. 689 del 1981; Sez. 4, n. 17561 del 16/01/2024, Ruocco, Rv. 286496 – 01, che ha concluso nel senso per cui, in caso di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità di cui all’art. 186, comma 9 bis, cod. strada, dà luogo a pena illegale l’imposizione, da parte del giudice, di prescrizioni aggiuntive inerenti al lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva di pene detentive brevi). 7.2.4. Ne è derivata quindi l’adozione di un provvedimento strutturalmente abnorme per l’assoluta carenza di potere, tale da pregiudicare diritti e facoltà dell’imputato connessi all’istanza di sostituzione, perché esorbitante dagli sbocchi che l’ordinamento giuridico attribuisce al G.i.p. all’esito dell’adozione di un decreto penale. Tra i quali (oggi) si annoverano, oltre agli atti d’impulso di cui all’art. 464 cod. proc. pen., i provvedimenti previsti dall’art. 459, comma 1 ter, dello stesso codice: sostituzione con il lavoro di pubblica utilità richiesto ovvero, in caso di insussistenza dei relativi presupposti, adozione del decreto di giudizio 18 immediato o dichiarazione di esecutività del decreto, a seconda che vi sia stata o non vi sia stata opposizione tempestiva ancorché successiva alla richiesta di sostituzione. 7.2.5. Alla luce della disciplina di cui all’art. 459, comma 1 ter, cod. proc. pen., introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2022 e modificato dal d.lgs. n. 31 del 2004, è difatti strutturalmente abnorme, in quanto adottato in carenza assoluta di potere e lesivo dei diritti e delle facoltà dell’imputato, il provvedimento con cui il G.i.p., rigettata l’istanza di sostituzione della pena irrogata con il decreto penale di condanna con il lavoro di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, cod. strada, sostituisca la pena con il diverso e non richiesto lavoro di pubblica utilità previsto dagli artt. 20 cod. pen. e 56 bis l. n. 689 del 1981 in luogo del decreto di giudizio immediato, in presenza di tempestiva opposizione, ovvero, in assenza di esso, in luogo della dichiarazione di esecutività del decreto stesso. 8. In conclusione, il provvedimento impugnato dev’essere annullato senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso in applicazione dei principi di diritto innanzi esplicitati, con particolare riferimento a quelli di cui ai precedenti paragrafi 5.3. e 6.6.3, e senza reiterare le violazioni censurate ai paragrafi 7.2.1. e ss. nonché l’anomalia procedimentale stigmatizzata al paragrafo 7.2.5.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Campobasso per l’ulteriore corso. Così deciso il 27 gennaio 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente BI EZ UC IG