Sentenza 22 settembre 2016
Massime • 1
In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di diniego della richiesta di indennizzo fondato sull'aver l'istante, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, tollerato le condotte riconducibili al delitto di concussione poste in essere dal coimputato e collega di pattuglia, omettendo di denunciare plurimi episodi illeciti cui aveva assistito, e, con grave leggerezza e trascuratezza, di verificare il contenuto sostanziale di un ordine di servizio all'atto della apposizione della controfirma).
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- 1. La riparazione per ingiusta detenzione: la Cassazione interviene sul temaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 15 ottobre 2021
Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Firenze, in sede di rinvio per l'annullamento del precedente provvedimento avvenuto con sentenza della Corte di Cassazione, con ordinanza, accoglieva parzialmente l'istanza volta ad ottenere la riparazione per ingiusta detenzione, limitatamente ad un periodo di detenzione, in carcere, e ad uno per la custodia domiciliare, liquidando per l'ingiusta detenzione la somma di € 8725,34, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, con la compensazione totale delle spese. Per approfondimenti leggi l'articolo “Riparazione …
Leggi di più… - 2. Ingiusta detenzione e domanda di riparazioneRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/09/2016, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2016 |
Testo completo
03359-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 22/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -Rel. Consigliere- 1343/16 VINCENZO ROMISDott. Presidente SENTENZA Dott. CLAUDIO D'ISA N. 17480/2016- Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GABRIELLA CAPPELLO ANTONIO LEONARDO TANGA - Consigliere - Dott. Dott. DANIELE CENCI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LA RN DR N. IL 22/01/1984 avverso la sentenza n. 80/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 03/02/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIO D'ISA; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. A folo Pelectro 20 che ha chiesto refultan frem. ات If itemste bell so m e delle finene He On memain sell he click. Cori де 64024 Udit i difensor Avv.; 1 M RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. LA RN AN ricorre per cassazione avverso l'ordinanza, indicata in epigrafe, con cui la Corte d'appello di Napoli ha respinto la sua istanza di indennizzo per ingiusta detenzione con riferimento alla patita detenzione domiciliare, dal 14.12.2012 al 19.04.2013, in conseguenza dell'ordinanza cautelare emessa, il 9 gennaio 2007, dal GIP del Tribunale di Nola per reati di concussione di cui agli artt. 110 e 317 cod. pen. e falso in atto pubblico di cui agli artt. 110 e 479 cod. pen.. Con sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato, dal GUP del Tribunale di Nola in data 10 maggio 2013, divenuta irrevocabile il 2.11.2013, veniva assolto dal delitto di concussione con la formula "per non aver commesso il fatto” e da quello di falso in atto pubblico "perché il fatto non costituisce reato". 1. 1 Le condotte gravemente colpose evidenziate nell'impugnata ordinanza ostative al riconoscimento della richiesta indennità, per come oggettivamente emergenti dal processo di cognizione e non escluse nella sentenza assolutoria, la Corte d'Appello le ha individuate nell'avere il LA RN tollerato, in qualità di pubblico ufficiale, carabiniere in servizio alla radiomobile, omettendo di adempiere ai relativi obblighi di garanzia, il comportamento tenuto dal suo coimputato e superiore, Brig. Esposito Antonio, (ricezione di una busta di latticini da un trasportatore che era stato fermato per controlli lungo la strada) e nell'aver controfirmato l'ordine di servizio n. 158/06 redatto dal suo predetto collega e superiore, risultato palesemente falso, omettendo di controllarlo.
2. il LA RN denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 117 Cost., 43 cod. pen., 2055, 2056 e 1227 cod. civ., 314 cod. proc. pen. ed art. 5 CEDU. In particolare, assume il ricorrente, sulla base del rilievo dell'indipendenza delle accuse mossegli, relative ai reati di concorso in concussione e concorso in falso in atto pubblico, e sulla base di quanto accertato in sede di giudizio abbreviato, di non aver dato causa ° concorso a dare causa per colpa grave alla detenzione patita, essendo totalmente estraneo alle condotte integranti il primo reato, e costituendo l'omissione di controllo del contenuto dell'ordine di servizio, la cui redazione è, peraltro, rientrante nella competenza del superiore gerarchico (cioè il Brig Esposito); una condotta che può acquisire rilevanza solo in ambito disciplinare, essendone stata esclusa la rilevanza penale, in sede di merito, per mancanza dell'elemento soggettivo del dolo, e, pertanto, non può essere ricondotta negli schemi della colpa grave, condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo riparatorio per l'ingiusta detenzione, ma, tutt'al più, quello della colpa lieve che rileva solo ai fini della determinazione del quantum debeatur, non essendo, di per sé, sufficiente ad escludere il riconoscimento del suddetto beneficio. Lamenta, infine, il ricorrente l'anticostituzionalità dell'interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen. che parifica l'efficacia causale "dell'aver dato causa" all'evento detenzione a quella "dell'aver concorso a dare causa", ai fini del diniego del riconoscimento del diritto alla riparazione, ponendosi in netto contrasto con la disciplina civilistica relativa al risarcimento del danno (artt. 2055, 2056, 20157 cod. civ.) e ritenuta dal ricorrente 2 4 contrastante con i principi fondamentali del nostro ordinamento di cui agli artt. 3, 117 Cost e 5 CEDU. 2. 1 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso. 2. 2 Il Ministero dell'Economi e delle Finanze con memoria scritta chiede rigettarsi il ricorso.
3. Il ricorso va rigettato per la infondatezza dei motivi esposti. La Corte territoriale ha convenientemente offerto contezza della sussistenza, a monte del provvedimento cautelare adottato nei confronti del ricorrente, di una condizione legittimante, nell'autorità giudiziaria procedente, la convinzione di una sua apparente responsabilità in ordine ai reati contestati: convinzione giustificata per l'appunto dagli elementi specificamente indicati nell'ordinanza impugnata. Deve poi considerarsi che la natura gravemente colposa del comportamento del ricorrente, lungi dal doversi apprezzare in base all'esito assolutorio, deve formare oggetto di valutazione, nell'ambito del procedimento de quo, sulla base degli elementi a disposizione del giudice della cautela: é costante sul punto l'indirizzo giurisprudenziale (espresso anche in sede apicale: vds. Sez. U, Sentenza n. 34559 del 26/06/2002, De Benedictis, Rv. 222263) secondo il quale, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (in questi termini Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La Corte della riparazione ha correttamente applicato i suddetti principi, seguendo un iter logico-motivazionale esente da vizi, avendo ritenuto caratterizzata da colpa grave la condotta di chi, pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, abbia coscientemente tollerato la condotta sospetta del proprio collega, omettendo di adempiere ai propri doveri di agente di pubblica sicurezza, ponendo fine alla condotta apparentemente illecita e denunciandola alle autorità competenti (e questo rilievo opera a prescindere dalla circostanza che il giudice di merito abbia accertato l'assoluta estraneità del LA RN al reato di concussione, in quanto questi era, comunque, presente al momento dei fatti e, secondo quanto da lui stesso riferito, aveva già visto più volte il brig. Esposito reiterare atteggiamenti analoghi) (così Sez. 4, sentenza n. 2399/2014, e Sez. 4, sentenza n. 15745/2015, Rv. 263139), nonché in termini di grave leggerezza e trascuratezza, la condotta di chi abbia omesso di verificare il contenuto sostanziale di un atto pubblico (ordine di servizio), al quale è stato dato rilievo fidefacente attraverso l'apposizione della controfirma, dichiarando come avvenuto un 3 fatto contrario al vero (Sez. 4, sentenza n. 18152/2010, Rv. 247531). Tali comportamenti, pur non essendo stati idonei a fondare l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato, che deve superare il limite del ragionevole dubbio, sono stati ritenuti atti, in quanto indicativi sul piano logico di una contiguità all'attività illecità poi contestata in concorso, a trarre in inganno l'A.G. procedente nell'adozione della misura cautelare personale, prospettiva questa che ben può condurre il giudice della riparazione a conclusioni del tutto differenti da quelle del giudice di merito (Sez. 4, sentenza n. 11115/2015, Rv. 262957). D'altronde, anche il giudice della cognizione ha ritenuto la condotta del LA RN deontologicamente scorretta tanto da poter essere valutata in sede disciplinare, condotta, quindi, tenuta in violazione di norme e regolamenti dell'ente di appartenenza ed, in quanto tale, integrante la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equo indennizzo. Né i rilievi contenuti in ricorso concernenti i principi gerarchici operanti all'interno dell'ordinamento militare hanno una incidenza sull'obbligo del pubblico ufficiale ad attivarsi secondo le regole dell'ente anche in caso di condotte improprie tenute da colleghi seppur di grado superiore. Quanto alle doglianze relative alla verifica della regolarità del pattugliamento svolto, nonché dell'esatto luogo ed orario del uso svolgimento, non possono qui trovare ingresso, richiedendo esse una rivalutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità, essendo limitato il suo sindacato all'ordinanza che definisce il procedimento de quo alla sola verifica della correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare, ovvero negare i presupposti per l'ottenimento del beneficio (Sez. 4, sentenza n. 19182/2016). Da ultimo, quanto alla eccepita "interpretazione" non costituzionalmente orientata dell'art. 314 cod. proc. pen. essa è basata su argomentazioni del tutto generiche. La giurisprudenza di legittimità in tema di ingiusta detenzione già opera una graduazione della colpa, solo quella grave esclude il diritto all'indennizzo, mentre quella lieve incide solo sulla quantificazione dello stesso, ma sulla scorta di quanto già esposto è da escludere che la condotta del ricorrente possa essere qualificata come colpa lieve.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Relativamente alla regolamentazione delle spese tra le parti si reputa di compensarle, premesso, infatti, che in tema di procedimento per ingiusta detenzione, la compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., novellato ad opera del D.L. 12 settembre 2014 n. 132, convertito in I. 10 novembre 2014 n. 162, può essere disposta applicando la norma nella formulazione vigente alla data del 21.03.2014 del deposito dell'originaria istanza dell'interessato in quanto atto introduttivo del procedimento, nel caso di specie la compensazione delle spese è determinata dal contenuto meramente assertivo, con esposizione di massime giurisprudenziali di legittimità della memoria di costituzione del Ministero dell'Economia e delle Finanza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese: compensa le spese tra le parti. 4 Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 settembre 2016. Il Presidente Il Consigliere estensore Vincenzo Romis n Claudio D'Isa o i M Depositata in Cancelleria Oggi, Il Funzionario udiziario Patrizia orka