Sentenza 10 gennaio 2017
Massime • 1
Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, il che, tuttavia, non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest'ultimo ha valutato dimostrate.
Commentario • 1
- 1. Arrestato, assolto, risarcito nonostante il silenzio (Cass. 13628/26)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/01/2017, n. 12228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12228 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
Testo completo
L 12228-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri magistrati: 1/2017 Patrizia PICCIALLI - Presidente - Sent. n. CC 10/1/2017 Carla MENICHETTI - Consigliere - - Mariapia Gaetana SAVINO - Consigliere - R.G.N. 7292/2016 - Rel. Consigliere - Alessandro RANALDI Giuseppe PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IM LU, n. il 23/8/1963 avverso l'ordinanza n. 30/2014 Corte di appello di Genova del 17/12/2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Ranaldi;
lette le richieste del PG, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 17.12.2015 la Corte di appello di Genova rigettava l'istanza di riparazione presentata da LU RE per la dedotta ingiusta detenzione sofferta con la custodia in carcere dal 1.9.2009 al 17.9.2009, per concorso nel delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione nei suoi confronti.
2. In detta ordinanza la Corte territoriale riteneva che il richiedente avesse, con il proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla misura cautelare de qua e ravvisava, pertanto, grave colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 314 cod. proc. pen. Ciò in ragione del complessivo comportamento tenuto dal RE durante alcune fasi del sequestro di persona. In particolare egli incontrava a Genova la coppia di sequestratori (di cittadinanza francesi: IS AS e la moglie IA Al AN), nella cui autovettura vi era una terza persona che però non era scesa dall'auto, nonostante il caldo di agosto;
di seguito li conduceva, a loro richiesta, in un luogo appartato e non di libero accesso;
si prestava, su richiesta di AS, ad effettuare un incontro notturno con altra persona che doveva consegnargli qualcosa, secondo AS dapprima definito come denaro e poi come una busta, avvisandolo contestualmente di stare attento: nonostante la vicenda fosse apparsa insolita allo stesso RE, il quale infatti inizialmente non aveva aderito alla richiesta dell'amico, egli aveva poi accettato l'incarico; aveva dunque incontrato un uomo al quale aveva chiesto se era l'amico di AS e se aveva una busta da dargli: l'altro gli aveva detto che se voleva i soldi doveva seguirlo e che il fratello era stato rapito;
al che il RE, appreso del sequestro di persona in atto, si era allontanato rapidamente dal suo interlocutore, senza neanche preoccuparsi di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Conseguentemente la Corte opinava nel senso che al momento della emissione della misura il coinvolgimento del ricorrente nel sequestro si presentava ragionevolmente fondato sui suoi stessi comportamenti, caratterizzati quantomeno da grave imprudenza e grave negligenza, come tali integranti la colpa grave a porre in essere le condizioni per l'emissione della misura subita.
3. Ha proposto ricorso l'interessato, a mezzo del difensore, deducendo con articolato motivo violazione di legge e vizi di motivazione dell'ordinanza impugnata. 2 с Si duole che la Corte territoriale ha ritenuto ostativa alla riparazione la mera condotta materiale del ricorrente e non, come avrebbe dovuto, il suo atteggiamento mentale che si traduca, eventualmente, in un comportamento scorretto. Al riguardo la Corte ha totalmente sottaciuto la circostanza che il RE aveva spontaneamente, prima dell'emissione dell'ordinanza custodiale, presentato al PM procedente un documento per chiarire il ruolo avuto nella vicenda. Per il resto il ricorrente quel giorno si relazionò con persone del tutto "insospettabili" di alcunché di illecito, per cui nessuna colpa grave sarebbe a lui addebitabile in relazione alla misura custodiale subita.
4. Il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi dedotti in ricorso non sono fondati.
2. I comportamenti materiali del RE hanno sicuramente avuto effetto sinergico rispetto alla misura custodiale subita e sono caratterizzati da grave imprudenza e negligenza, tenuto conto di quanto compiutamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, la cui motivazione è indenne da qualsivoglia violazione di legge o vizio motivazionale. L'atteggiamento mentale del RE è stato giustamente ricavato dalle condotte oggettivamente emerse ed a lui indubbiamente attribuibili. Sotto questo profilo la Corte territoriale ha correttamente applicato il principio di diritto secondo cui l'autonomia del giudice della riparazione rispetto a quello della cognizione incontra il solo limite del non poter ritenere accertati fatti esclusi in sede di cognizione od escludere circostanze in tale sede riconosciute. Infatti il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti (Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014 - dep. 2015, Patanella, Rv. 262957).
3. Nel caso in disamina la Corte territoriale ha focalizzato così tante anomalie nel comportamento del ricorrente, tali da avergli necessariamente indotto la percezione di un qualcosa di illecito in relazione alla complessiva situazione e a quanto gli veniva richiesto, tanto da avere egli stesso manifestato una certa ritrosia con riferimento alla sollecitazione finale di andare a prendere la 3 C busta;
ulteriore condotta colposa ostativa è stata ritenuta la circostanza di non essersi egli rivolto alle forze dell'ordine, immediatamente dopo che il fratello della vittima gli aveva esplicitato trattarsi di un sequestro di persona (per una sommaria sintesi della vicenda, vedi supra al p. 2 del ritenuto in fatto). La circostanza, evidenziata dal ricorrente, che il RE avesse spontaneamente, prima dell'emissione dell'ordinanza custodiale, presentato al PM procedente un documento per chiarire il ruolo avuto nella vicenda, al di là del fatto di essere stata solo prospettata dalla difesa, per cui sul punto il ricorso non rispetta il principio autosufficienza non inficia le argomentazioni dell'ordinanza impugnata, che attengono al comportamento tenuto dall'interessato durante il sequestro di persona, e non successivamente in fase di indagini. In definitiva il giudice della riparazione ha correttamente valorizzato, per rigettare l'istanza, una serie di comportamenti del RE carichi di anomalie ed ambiguità, e quindi implicanti un qualcosa di illecito, rispetto al quale egli avrebbe dovuto prendere le distanze e non fornire, invece il proprio supporto ed ausilio, in maniera gravemente colposa ed ostativa al riconoscimento dell'indennizzo.
4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 gennaio 2017 Il Presidente Il Consigliere estensore Patrizia Piccialli Alessandro Ranaldi Depositata in Cancelleria 14 MAR. 2017) Oggi. 1 CA Il Funzionario indiziario E Patrizia Corra I R O 4