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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/01/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2480/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Mauro Pietro Bernardi Presidente Rel. dott. Nicolò Roberto Pavoni Giudice dott. Emanuele Croci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2480/24 promossa da:
(C.F.: ) con il patrocinio dell'avv. DONVITO Controparte_1 P.IVA_1
ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA PAOLO ANDREANI, 4 – MILANO
(indirizzo telematico: presso il predetto Email_1
difensore come da procura notarile n. 79345 rep. e n. 29923 racc. notaio dott.
[...]
Persona_1
RECLAMANTE contro
(C.F.: ; CP_2 C.F._1
RECLAMATO
Oggetto: - reclamo ex art. 630 c.p.c. P.IVA_2
pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Per il reclamante: voglia il Tribunale adito, revocare l'ordinanza emessa il 18-11-2024 dal G.E. con rimessione sul ruolo della procedura esecutiva.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con reclamo depositato il 21-11-2024 e notificato in data 3-12-2024 e, Controparte_1
per essa, la mandataria esponeva 1): che, in data 5-4-2024, e cioè dieci Parte_1
giorni dopo la notificazione ex art. 140 c.p.c. avvenuta il 26-3-2024, aveva notificato al debitore l'atto di pignoramento immobiliare;
2) che, in data 7-5-2024, aveva depositato l'istanza di vendita;
3) che la trascrizione del pignoramento era avvenuta il 3-5-2024 entro il termine di cui agli artt. 497 e 562 c.p.c.; 4) che della avvenuta trascrizione del pignoramento ne aveva dato atto il notaio dott. nella relazione redatta ex art. 567 Per_2
c.p.c.; 5) che, per un mero disguido, la copia della nota di trascrizione non era stata depositata come richiesto dal G.E.; 6) che il G.E., con ordinanza emessa il 18-11-2024 aveva dichiarato l'estinzione della procedura;
7) che essendosi comunque perfezionato il pignoramento e per economia processuale tale ordinanza doveva essere revocata;
- osservato che il debitore non si è costituito;
CP_2
- considerato che l'art. 557 c.p.c. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d. lgs.
164/2024) prescrive che il creditore debba depositare, tra l'altro, la nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento;
- ritenuto che il provvedimento reclamato (adottato in base al rilievo dell'omesso deposito della nota di trascrizione) configura una ipotesi di estinzione c.d. atipica (come anche in esso specificato) sicché il provvedimento che dispone la predetta chiusura anticipata non può essere impugnato con il reclamo ex art. 630 c.p.c., mezzo che riguarda soltanto le ipotesi di estinzione tipica dell'esecuzione, ma esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi, inammissibilità che non è suscettibile di sanatoria, né il reclamo può essere riqualificato in opposizione agli atti esecutivi, sia per l'impossibilità di attribuire alla domanda una qualificazione diversa da quella espressamente voluta dalla parte, sia per la destinazione dell'atto al collegio (anziché al giudice pagina 2 di 4 dell'esecuzione), sia per la struttura necessariamente bifasica dell'opposizione ex art. 617
c.p.c. (cfr. Cass. 14-3-2024 n. 6873; Cass. 6-4-2022 n. 11241);
- considerato per completezza di motivazione che, anche a prescindere dalla ritenuta
(secondo un non univoco orientamento giurisprudenziale) perentorietà del termine di cui all'art. 557 c.p.c., il G.E. in data 10-5-2024 aveva sollecitato il creditore al deposito della nota di trascrizione e che a tale invito non è stato dato alcun seguito sicché, con ordinanza del 18-11-2024 (emessa pertanto dopo il decorso di oltre sei mesi), è stata dichiarata l'estinzione del processo;
- considerato che, per effetto del provvedimento emesso il 10-5-2024, era stata concessa una proroga per effettuare l'adempimento in questione e che, secondo la giurisprudenza di legittimità i termini ordinatori possono essere prorogati dal giudice che li ha emessi solo a condizione ch'essi non siano scaduti e che la proroga non superi la durata del termine originario mentre una eventuale ulteriore proroga è subordinata a che ricorrano motivi particolarmente gravi (nel caso di specie non ricorrenti) in quanto, diversamente non solo si violerebbero tali principi ma si lascerebbe la parte interessata arbitra di decidere del corso temporale del procedimento in contrasto anche con il principio costituzionale della sua ragionevole durata (cfr. Cass. 28-8-2023 n. 25369; Cass. 17-11-
2010 n. 23227; Cass. 6-5-2003 n. 6895);
- considerato pertanto che il reclamo sia inammissibile e, comunque, infondato;
- ritenuto che, in difetto di costituzione del reclamato, nessuna statuizione vada adottata in ordine alle spese rilevandosi peraltro che sussistono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115/2002 nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dalla legge 228/2012 (v. Cass. S.U. 20-2-2020 n. 4315);
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- dichiara inammissibile il reclamo;
pagina 3 di 4 - nulla per le spese;
- dichiara che sussistono le condizioni previste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
115/2002.
Si comunichi.
Mantova, 9 gennaio 2025.
Il Presidente Est. dott. Mauro Pietro Bernardi
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