Trib. Mantova, sentenza 13/01/2025, n. 20
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Sentenza 13 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Mantova, in composizione collegiale, presieduto dal dott. Mauro Pietro Bernardi. La controversia ha visto come parte reclamante una società che ha chiesto la revoca di un'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione, la quale aveva dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva per omesso deposito della nota di trascrizione del pignoramento. La reclamante ha sostenuto di aver rispettato i termini previsti dal codice di procedura civile e che l'estinzione fosse frutto di un mero disguido.

Il Tribunale ha ritenuto inammissibile il reclamo, argomentando che l'estinzione dichiarata dal Giudice dell'Esecuzione configurava un'ipotesi di estinzione atipica, non impugnabile tramite reclamo ex art. 630 c.p.c., ma solo mediante opposizione agli atti esecutivi. Inoltre, il Collegio ha evidenziato che, nonostante un invito del Giudice a depositare la nota di trascrizione, la parte reclamante non aveva dato seguito a tale richiesta, violando i termini stabiliti. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato la contumacia del debitore e ha stabilito che non vi fossero spese da liquidare, confermando la correttezza del provvedimento impugnato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Mantova, sentenza 13/01/2025, n. 20
    Giurisdizione : Trib. Mantova
    Numero : 20
    Data del deposito : 13 gennaio 2025

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