Sentenza 9 novembre 2023
Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01904/2026REG.PROV.COLL.
N. 03687/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 3687 del 2024, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
il signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Crotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione quinta, n. 16692 del 9 novembre 2023, resa tra le parti, concernente il diniego della cittadinanza italiana.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’istanza di passaggio in decisione dell’Amministrazione appellante;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il consigliere CO D'AN e udito per le parte appellata l’avvocato Francesco Vannicelli, su delega dell’avvocato Luca Crotti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio il il diniego della cittadinanza italiana fondato su precedenti condanne penali (provvedimento del Ministero dell’Interno n. K10/510463 del 15 maggio 2019).
2. Il T.A.R., con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto il ricorso ritenendo, con una sintetica motivazione, che le ragioni del diniego non sarebbero state indicate dall’Amministrazione, che si sarebbe invece limitata a rinviare al precedente preavviso di rigetto, datato 26 aprile 2018 non ricevuto dal ricorrente. Inoltre, il fatto di reato ostativo al rilascio della cittadinanza, secondo lo stesso Tribunale, sarebbe stato sporadico, risalente e marginale (cfr. ordinanza dichiarativa di estinzione del reato emessa il 27 aprile 2021), potendosi, al contrario, apprezzare il grado di inserimento dell’istante nel tessuto sociale e economico del Paese.
3. Contro la suddetta sentenza ha proposto appello il Ministro dell’Interno evidenziando che:
i) l’appellato era stato condannato a Brescia nel 2015 per il reato di guida in stato di ebbrezza continuato, reato ostativo all’accoglimento dell’istanza di cittadinanza;
ii) l’interessato era stato informato ex art. 10- bis della legge n. 241 del 1990 e non aveva fatto pervenire alcuna osservazione;
iii) il T.A.R. non avrebbe considerato che il preavviso di rigetto era stato immesso nel sistema informatico, così come previsto dall’art. 33, comma 2- bis , del d.l. 69 del 2013: “ Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti attraverso gli strumenti informatici. ”. Di conseguenza, la sentenza impugnata conterebbe una motivazione apparente;
iv) l’appellato è stato condannato per un fatto risalente al 29 novembre 2014 integrante gli estremi della fattispecie delittuosa della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche continuato, reato punito dal combinato disposto dell’art. 186, commi 1 e 2 sexies, del d.lgs. n. 285 del 1992 e dell’art. 81 c.p. (quanto alla continuazione del reato). Tale circostanza non sarebbe stata quindi risalente perché la richiesta di cittadinanza era stata presentata prima;
v) quanto al riferimento all’intervenuta dichiarazione di estinzione della condanna con sentenza emessa in data 27 aprile 2021, si sarebbe comunque trattato di una sentenza intervenuta circa due anni dopo l’adozione del provvedimento impugnato.
4. Parte appellata si è costituita in giudizio il 6 luglio 2024, chiedendo il rigetto dell’appello.
5. La causa è stata trattenuta in decisione nell’udienza pubblica del 29 gennaio 2026.
6. L’appello è fondato.
7. Innanzitutto, va rilevato che il preavviso di rigetto che parte appellata afferma di non aver mai ricevuto e che secondo il T.A.R. neppure l’Amministrazione avrebbe dimostrato di aver notificato, è stato invece comunicato, come prescritto dalla legge, per via telematica con l’inserimento sulla piattaforma online in cui vanno necessariamente inserite le domande di cittadinanza e mediante la quale sono gestiti i relativi procedimenti.
7.1. Infatti, ai sensi dell’art. 33, comma 2- bis , del d.l. 69 del 2013, convertito nella legge n. 98 del 2013, alla data di adozione della comunicazione di preavviso di rigetto (26 aprile 2018) il Ministero dell’Interno era pienamente legittimato a trasmettere lo stesso a mezzo di strumenti telematici nell’apposita area online .
7.2. Detta comunicazione è rimasta priva di riscontro in quanto l’appellato né nel termine assegnatogli, né dopo la scadenza dello stesso, ha fatto pervenire rilievi di alcun genere. Di conseguenza, con decreto del 15 maggio 2019 in cui veniva richiamato il preavviso di rigetto il Ministero dell’Interno ha respinto l’istanza di concessione della richiesta cittadinanza.
8. Quanto agli altri profili richiamati in sintesi nella sentenza impugnata, va rilevato che l’appellato è stato condannato per un fatto risalente al 29 novembre 2014 integrante gli estremi della fattispecie delittuosa della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche continuato, con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia del 17 settembre 2015, divenuta irrevocabile in data 4 novembre 2016.
8.1. Tale circostanza non può ritenersi risalente nel tempo tenuto conto che la domanda di cittadinanza è stata presentata il 7 ottobre 2014, quindi prima della condanna, e che comunque il preavviso di rigetto è stato adottato nel 2018.
8.2. D’altra parte, l’incidenza della condanna sarebbe dimostrata anche dalla circostanza aggravata dalla condizione di continuazione del reato ex art. 81 c.p. ed in sostanza da un comportamento che non poteva essere considerato, come affermato dal T.A.R., un fatto “ sporadico ”.
8.3. D’altra parte, l’effetto eventualmente preclusivo della condanna citata va considerato anche alla luce degli orientamenti più restrittivi della giurisprudenza, formatisi in aderenza al comune sentire sulla sicurezza stradale ed anche al connesso e recente inasprimento della normativa sulla guida in stato di ebbrezza ad opera della legge (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).
9. Infine, relativamente alla dichiarazione di estinzione della condanna, con sentenza emessa in data 27 aprile 2021, va considerato che la stessa è intervenuta circa due anni dopo l’adozione del provvedimento impugnato e dunque non poteva avere effetti, se non in occasione di una eventuale nuova richiesta, sullo stesso.
10. Per le ragioni sopra esposte, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata va respinto il ricorso proposto in primo grado.
11. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellata.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN OR, Presidente FF
CO D'AN, Consigliere, Estensore
Ezio Fedullo, Consigliere
AN Tulumello, Consigliere
AN Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO D'AN | AN OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.