Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1904
TAR
Sentenza 9 novembre 2023
>
CS
Accoglimento
Sentenza 9 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Dinanzi al TAR, accoglimento del ricorso per diniego della cittadinanza

    Il TAR ha ritenuto che le ragioni del diniego non fossero state indicate dall'Amministrazione, che si sarebbe limitata a rinviare al precedente preavviso di rigetto, non ricevuto dal ricorrente. Inoltre, il fatto di reato ostativo al rilascio della cittadinanza sarebbe stato sporadico, risalente e marginale, potendosi, al contrario, apprezzare il grado di inserimento dell’istante nel tessuto sociale e economico del Paese.

  • Accolto
    Legittimità del preavviso di rigetto comunicato telematicamente

    Il preavviso di rigetto è stato comunicato per via telematica con l'inserimento sulla piattaforma online in cui vanno necessariamente inserite le domande di cittadinanza e mediante la quale sono gestiti i relativi procedimenti. Ai sensi dell’art. 33, comma 2-bis, del d.l. 69 del 2013, convertito nella legge n. 98 del 2013, alla data di adozione della comunicazione di preavviso di rigetto (26 aprile 2018) il Ministero dell’Interno era pienamente legittimato a trasmettere lo stesso a mezzo di strumenti telematici nell’apposita area online. Detta comunicazione è rimasta priva di riscontro in quanto l’appellato né nel termine assegnatogli, né dopo la scadenza dello stesso, ha fatto pervenire rilievi di alcun genere.

  • Accolto
    Rilevanza della condanna penale per guida in stato di ebbrezza

    L'appellato è stato condannato per un fatto risalente al 29 novembre 2014 integrante gli estremi della fattispecie delittuosa della guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche continuato, con sentenza emessa dal Tribunale di Brescia del 17 settembre 2015, divenuta irrevocabile in data 4 novembre 2016. Tale circostanza non può ritenersi risalente nel tempo tenuto conto che la domanda di cittadinanza è stata presentata il 7 ottobre 2014, quindi prima della condanna, e che comunque il preavviso di rigetto è stato adottato nel 2018. L’incidenza della condanna sarebbe dimostrata anche dalla circostanza aggravata dalla condizione di continuazione del reato ex art. 81 c.p. ed in sostanza da un comportamento che non poteva essere considerato, come affermato dal T.A.R., un fatto “sporadico”. L’effetto eventualmente preclusivo della condanna citata va considerato anche alla luce degli orientamenti più restrittivi della giurisprudenza, formatisi in aderenza al comune sentire sulla sicurezza stradale ed anche al connesso e recente inasprimento della normativa sulla guida in stato di ebbrezza ad opera della legge (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 20 giugno 2024, n. 5516).

  • Accolto
    Irrilevanza della dichiarazione di estinzione della condanna successiva al provvedimento di diniego

    Relativamente alla dichiarazione di estinzione della condanna, con sentenza emessa in data 27 aprile 2021, va considerato che la stessa è intervenuta circa due anni dopo l’adozione del provvedimento impugnato e dunque non poteva avere effetti, se non in occasione di una eventuale nuova richiesta, sullo stesso.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 09/03/2026, n. 1904
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1904
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo