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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 148/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRASSO PATRIZIA, Giudice
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1058/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola Manfredi - Via Roma 44 82010 San Nicola Manfredi BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117603 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117604 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117605 TASI - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117606 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117607 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117608 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117609 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 26/9/2024 Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso 7 intimazioni di pagamento analiticamente elencate in ricorso, relative all'IMU e alla TASI dovute al comune di S. Nicola
Manfredi, intimazioni emesse il 23/5/2024 dalla SO.GE.T. S.p.A., concessionario del servizio di riscossione per le imposte e tasse del suddetto ente locale, e notificate al contribuente il 4/6/2024, chiedendone l'annullamento, previa sospensione delle stesse;
sostiene il ricorrente che gli atti impugnati sono illegittimi perché poco chiari ed emessi in violazione del principio della preventiva escussione dei beni della società di cui l'odierna ricorrente è socia con quota del 25 %.
Si è costituita tempestivamente la SO.GE.T. S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione del comune di S. Nicola Manfredi, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente e di aver motivato la propria valutazione, in quanto la ricorrente è socia di una s.n.c. e il beneficio della preventiva escussione ha efficacia limitatamente per la fase esecutiva;
aggiunge di aver agito nei confronti della socia ricorrente a causa della incapienza del patrimonio sociale.
Successivamente sia la ricorrente che la resistente hanno depositato memorie di replica, con le quali hanno precisato e ribadito le proprie eccezioni e richieste.
All'udienza del 19/12/2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione, non sussistendo le condizioni di cui all'art.47 D.L.vo n.546/92.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione del concessionario della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, non condivisibile è la prima eccezione contenuta in ricorso, relativa alla presunta mancanza di chiarezza delle intimazioni impugnate.
Ed invero, osserva questa Corte che nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di difendersi efficacemente in quanto gli atti impugnati sono chiari e ben motivati e hanno messo in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa. In particolare, nelle intimazioni impugnate sono indicati chiaramente l'immobile sottoposto a tassazione e gli avvisi di accertamento prodromici, ritualmente e tempestivamente notificati al contribuente, atti che non sono stati impugnati e, quindi, sono divenuti definitivi;
inoltre, nelle intimazioni ricevute sono indicati i termini, le modalità di pagamento, la possibilità e modalità di impugnazione dell'atto e la sottoscrizione è stata apposta in forma prestampata come consentito dalla legge e in conformità con il modello ministeriale.
Infine, priva di pregio è l'eccezione relativa al merito dell'accertamento; sostiene la ricorrente che gli atti impugnati sono stati emessi in violazione del principio della preventiva escussione dei beni della società
“Società_1 di Nominativo_2 & C. S.n.c.”, di cui la ricorrente è socia con quota del 25%, nel senso che il creditore avrebbe dovuto escutere preventivamente il patrimonio della società prima di agire contro i singoli soci.
Orbene, ritiene la Corte di aderire sul punto alla giurisprudenza di legittimità e di merito, ormai prevalente, sulla necessità e condizioni della preventiva escussione del patrimonio della società, nel senso che il socio risponde dei debiti della società in via personale e diretta (a determinate condizioni), come correttamente sostenuto dalla SO.G.E.T. S.p.A. resistente.
Si veda sul punto Cass. Civ. sez. 1, Sentenza n. 279 del 10/1/2017 (Rv. 643246 - 02): “Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio.
Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.”
Ma anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 28709 del 16/12/2020 (Rv. 659872 - 01): “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.
c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.”
In tal senso anche CT I grado di Bari, sentenza n.2563/25 del 26/9/2025.
Ciò posto, nel caso sub iudice la resistente SO.GE.T. S.p.A. ha fornito la prova documentale (cfr. documenti allegati alle controdeduzioni e alle memorie di replica) che la ricorrente non solo ha ricevuto gli avvisi di accertamento prodromici, ma, soprattutto, della infruttuosità del patrimonio sociale e della esecuzione intrapresa, essendosi attivata per recuperare i crediti vantati (id est: l'omesso pagamento dei tributi), oltre che della esistenza di altri crediti di soggetti privati e banche, tanto è vero che la società suddetta è inattiva e in liquidazione.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato: invero, ritiene questa A.G. che nel caso sub iudice l'ente impositore e il concessionario della riscossione abbiano operato correttamente chiedendo il pagamento dell'imposta in contestazione alla ricorrente.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 7.000,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge in favore della SO.GE.T. S.p.A..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro settimila, oltre iva, cpa e accessori di legge.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SOVIERO FRANCESCO, Presidente e Relatore
GRASSO PATRIZIA, Giudice
LANDOLFI VINCENZO, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1058/2024 depositato il 26/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Nicola Manfredi - Via Roma 44 82010 San Nicola Manfredi BN
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.g.e.t. Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117603 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117604 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117605 TASI - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117606 TASI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117607 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117608 IMU
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0117609 TASI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato con il servizio telematico il 26/9/2024 Nominativo_1, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Benevento ricorso avverso 7 intimazioni di pagamento analiticamente elencate in ricorso, relative all'IMU e alla TASI dovute al comune di S. Nicola
Manfredi, intimazioni emesse il 23/5/2024 dalla SO.GE.T. S.p.A., concessionario del servizio di riscossione per le imposte e tasse del suddetto ente locale, e notificate al contribuente il 4/6/2024, chiedendone l'annullamento, previa sospensione delle stesse;
sostiene il ricorrente che gli atti impugnati sono illegittimi perché poco chiari ed emessi in violazione del principio della preventiva escussione dei beni della società di cui l'odierna ricorrente è socia con quota del 25 %.
Si è costituita tempestivamente la SO.GE.T. S.p.A., concessionaria del servizio di riscossione del comune di S. Nicola Manfredi, e ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo di aver operato legittimamente e di aver motivato la propria valutazione, in quanto la ricorrente è socia di una s.n.c. e il beneficio della preventiva escussione ha efficacia limitatamente per la fase esecutiva;
aggiunge di aver agito nei confronti della socia ricorrente a causa della incapienza del patrimonio sociale.
Successivamente sia la ricorrente che la resistente hanno depositato memorie di replica, con le quali hanno precisato e ribadito le proprie eccezioni e richieste.
All'udienza del 19/12/2024 è stata rigettata l'istanza di sospensione, non sussistendo le condizioni di cui all'art.47 D.L.vo n.546/92.
All'odierna udienza la Corte in composizione monocratica, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, letta la costituzione del concessionario della riscossione, all'esito della pubblica udienza, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, non condivisibile è la prima eccezione contenuta in ricorso, relativa alla presunta mancanza di chiarezza delle intimazioni impugnate.
Ed invero, osserva questa Corte che nel caso di specie è stato salvaguardato il principio della corretta motivazione che ha permesso al ricorrente di conoscere le pretese dell'Amministrazione finanziaria e di difendersi efficacemente in quanto gli atti impugnati sono chiari e ben motivati e hanno messo in condizione il destinatario di esercitare il diritto di difesa. In particolare, nelle intimazioni impugnate sono indicati chiaramente l'immobile sottoposto a tassazione e gli avvisi di accertamento prodromici, ritualmente e tempestivamente notificati al contribuente, atti che non sono stati impugnati e, quindi, sono divenuti definitivi;
inoltre, nelle intimazioni ricevute sono indicati i termini, le modalità di pagamento, la possibilità e modalità di impugnazione dell'atto e la sottoscrizione è stata apposta in forma prestampata come consentito dalla legge e in conformità con il modello ministeriale.
Infine, priva di pregio è l'eccezione relativa al merito dell'accertamento; sostiene la ricorrente che gli atti impugnati sono stati emessi in violazione del principio della preventiva escussione dei beni della società
“Società_1 di Nominativo_2 & C. S.n.c.”, di cui la ricorrente è socia con quota del 25%, nel senso che il creditore avrebbe dovuto escutere preventivamente il patrimonio della società prima di agire contro i singoli soci.
Orbene, ritiene la Corte di aderire sul punto alla giurisprudenza di legittimità e di merito, ormai prevalente, sulla necessità e condizioni della preventiva escussione del patrimonio della società, nel senso che il socio risponde dei debiti della società in via personale e diretta (a determinate condizioni), come correttamente sostenuto dalla SO.G.E.T. S.p.A. resistente.
Si veda sul punto Cass. Civ. sez. 1, Sentenza n. 279 del 10/1/2017 (Rv. 643246 - 02): “Il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone, in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria. Infatti, la responsabilità del socio si configura come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio.
Tuttavia, ove il socio illimitatamente responsabile venga convenuto in giudizio per il pagamento dei debiti della società non nella sua qualità, ma in proprio, egli è carente di legittimazione, non potendo in tal caso far valere in sede esecutiva il beneficio della previa escussione del patrimonio sociale.”
Ma anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 28709 del 16/12/2020 (Rv. 659872 - 01): “In tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale;
se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale (a meno che non risulti "aliunde" dimostrata in modo certo l'insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione anche parziale del credito, come, ad esempio, in caso in cui la società sia cancellata). Ne consegue che, se l'amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto;
se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art. 2697 c.
c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario.”
In tal senso anche CT I grado di Bari, sentenza n.2563/25 del 26/9/2025.
Ciò posto, nel caso sub iudice la resistente SO.GE.T. S.p.A. ha fornito la prova documentale (cfr. documenti allegati alle controdeduzioni e alle memorie di replica) che la ricorrente non solo ha ricevuto gli avvisi di accertamento prodromici, ma, soprattutto, della infruttuosità del patrimonio sociale e della esecuzione intrapresa, essendosi attivata per recuperare i crediti vantati (id est: l'omesso pagamento dei tributi), oltre che della esistenza di altri crediti di soggetti privati e banche, tanto è vero che la società suddetta è inattiva e in liquidazione.
Alla luce di tali considerazioni il ricorso deve essere rigettato: invero, ritiene questa A.G. che nel caso sub iudice l'ente impositore e il concessionario della riscossione abbiano operato correttamente chiedendo il pagamento dell'imposta in contestazione alla ricorrente.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 7.000,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge in favore della SO.GE.T. S.p.A..
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa, che liquida in euro settimila, oltre iva, cpa e accessori di legge.