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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 11/07/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3835/2022 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 19 maggio 2025 disponeva la sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 10 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che il su menzionato provvedimento risulta ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite;
rilevato che, ai sensi dell'art. 128, ultimo periodo, c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), anche per le udienze pubbliche il giudice può disporne la sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter, salvo che una delle parti si opponga;
rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 127-ter, ultimo comma, c.p.c. (anch'esso nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, in sostituzione dell'udienza di discussione del 10 luglio 2025; esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti;
decide la controversia ai sensi dell'art. 437 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3835/2022 R.G.A.C., pendente TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1 Via Chiatamone n. 11, presso lo studio dell'Avv. Bianco Andrea (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso in appello APPELLANTE E (c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. APPELLATA
n. 3835/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 5 N. 3835/2022 R.G.A.C.
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2404/2021 resa dal Giudice di Pace di Casoria e pubblicata in data 11/10/2021”.
Conclusioni: Come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 437 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal
4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato telematicamente in data 06/04/2022, e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, nei confronti della appellata da ultimo, in rinotifica, in data 26/05/2022 (cfr. deposito Controparte_1 telematico operato da parte ricorrente in data 11/11/2022), la ricorrente, Parte_1
, spiegava gravame avverso la sentenza n. 2404/2021 resa dal Giudice di Pace
[...] di Casoria in data 11/10/2021, e con la quale pure era stata accolta l'opposizione spiegata da ella ricorrente avverso l'ordinanza-ingiunzione protocollo M_IT
PR_NAUTG 3480/AR del 09.05.2018 area III, notificatale il 18.07.2018, tuttavia con compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante impugnava la gravata decisione limitatamente al capo col quale il giudice di prime cure, pur accogliendo integralmente l'opposizione, aveva integralmente compensato tra le parti le spese di lite relative a quel processo e concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito, in grado di appello, di:
“modificare la statuizione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare la
in persona del Prefetto e/o l.r.p.t., alla refusione Controparte_2 delle spese e competenze professionali, da liquidarsi in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, in uno al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dell'appellante.”.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo operata nei propri confronti, rimaneva, invece, contumace nel presente giudizio di gravame la appellata sicché della stessa ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
L'appello si è rivelato fondato e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
L'articolo 92, comma 2, c.p.c. testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
n. 3835/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 5 N. 3835/2022 R.G.A.C.
rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.".
Di tale formulazione la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 19 aprile 2018) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Resta fermo, in ogni caso, che tali ragioni devono essere indicate giacché, anche nel regime anteriore all'attuale, in cui era previsto che il provvedimento di compensazione parziale o totale potesse fondarsi sul ricorrere di “giusti motivi”, la compensazione delle spese doveva trovare adeguato supporto motivazionale, nel senso che occorreva, quanto meno, che le ragioni della compensazione fossero chiaramente ed inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata (cfr. Cass. 31/7/2009, n. 17868; 13/7/2009, n. 16340; Cass. 27/4/2009, n. 9886).
Orbene, nella specie, il giudizio di primo grado si è concluso con esito interamente favorevole per parte ricorrente, ovvero con il pieno accoglimento della domanda, e, ciononostante, il giudice di prime cure ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite “per la particolarità della materia”.
Trattasi, in tutta evidenza, di una motivazione soltanto apparente e semanticamente vuota, non in grado in alcun modo di spiegare le ragioni sulle quali il giudice di prime cure ha fondato l'operata compensazione delle spese di lite di quel grado di giudizio.
Ed invero — come in precedenza già ricordato — secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicchè le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica
(Cass. 13/04/2018, n. 9186), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19/10/2015, n. 21083).
La compensazione delle spese può quindi essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonchè — per n. 3835/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 5 N. 3835/2022 R.G.A.C.
effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 20/02/2020, n. 4303;
Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass. 10/04/2020, n. 7782; Cass. 24/06/2020, n. 12484). Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni (tipiche e non, nel senso suindicato, da indicarsi esplicitamente nella motivazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 04/10/2019,
n. 24824), nè potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 04/09/2020, n. 18348).
Neppure la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, o il richiamo alla natura del procedimento, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., possono integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese (Cass. 14/10/2019,
n. 25798).
Non rientra nelle ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni neppure la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, anche se si tratti di una pubblica amministrazione (Cass. 18/06/2020, n. 11786).
Per tutte le ragioni innanzi espresse, dunque, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nel capo relativo alla disposta integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo.
Nella liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio andranno applicati i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 (con esclusione della fase istruttoria, non espletata nella specie), per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia (ovvero delle cause di valore sino ad euro 1.100,00, parametrato al valore della ordinanza- ingiunzione oggetto di opposizione in primo grado), stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 6, D.Lgs.
150/2011 e 437 c.p.c., nella causa iscritta al n. 3835/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto:
“Appello avverso la sentenza n. 2404/2021 resa dal Giudice di Pace di Casoria e pubblicata in data 11/10/2021”, pendente tra – appellante – e - Parte_1 CP_1
n. 3835/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 5 N. 3835/2022 R.G.A.C.
– appellata – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e Controparte_1 questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte appellante, , Parte_1 delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che qui si liquidano in complessivi euro 180,00 (centottanta/00), di cui euro 43,00 (quarantatre/00) per spese, ed euro 137,00 (centotrentasette/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
2. condanna parte appellata, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte appellata, , Parte_1 delle spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 294,50 (duecentonovantaquattro/50), di cui euro 64,50
(sessantaquattro/50) per spese, ed euro 230,00 (duecentotrenta/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 11/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3835/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD II SEZIONE CIVILE
Il Giudice rilevato che con provvedimento emesso in data 19 maggio 2025 disponeva la sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025 con il deposito telematico di note scritte entro il termine del 10 luglio 2025, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.; rilevato che il su menzionato provvedimento risulta ritualmente comunicato ai procuratori delle parti costituite;
rilevato che, ai sensi dell'art. 128, ultimo periodo, c.p.c. (nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), anche per le udienze pubbliche il giudice può disporne la sostituzione ai sensi dell'art. 127-ter, salvo che una delle parti si opponga;
rilevato, inoltre, che ai sensi dell'art. 127-ter, ultimo comma, c.p.c. (anch'esso nel testo risultante dalla modifica apportata, da ultimo, dal D.Lgs. 164/2024), il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza;
lette le note scritte depositate dalle parti nel termine loro assegnato, in sostituzione dell'udienza di discussione del 10 luglio 2025; esaminati gli atti e letti i verbali di causa, nonché le suddette note scritte e le conclusioni ivi rassegnate dalle parti;
decide la controversia ai sensi dell'art. 437 c.p.c., pronunciando la sentenza incorporata nel presente provvedimento;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 437 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3835/2022 R.G.A.C., pendente TRA (c.f.: ), elettivamente domiciliata in Napoli alla Parte_1 C.F._1 Via Chiatamone n. 11, presso lo studio dell'Avv. Bianco Andrea (c.f.:
), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso in appello APPELLANTE E (c.f.: ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t. APPELLATA
n. 3835/2022 r.g.a.c. Pag. 1 di 5 N. 3835/2022 R.G.A.C.
Oggetto: “Appello avverso la sentenza n. 2404/2021 resa dal Giudice di Pace di Casoria e pubblicata in data 11/10/2021”.
Conclusioni: Come da note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza del 10 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 437 c.p.c., nonché in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge
18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal
4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello svolgimento del processo.
Con ricorso depositato telematicamente in data 06/04/2022, e ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, nei confronti della appellata da ultimo, in rinotifica, in data 26/05/2022 (cfr. deposito Controparte_1 telematico operato da parte ricorrente in data 11/11/2022), la ricorrente, Parte_1
, spiegava gravame avverso la sentenza n. 2404/2021 resa dal Giudice di Pace
[...] di Casoria in data 11/10/2021, e con la quale pure era stata accolta l'opposizione spiegata da ella ricorrente avverso l'ordinanza-ingiunzione protocollo M_IT
PR_NAUTG 3480/AR del 09.05.2018 area III, notificatale il 18.07.2018, tuttavia con compensazione delle spese di lite.
In particolare, l'appellante impugnava la gravata decisione limitatamente al capo col quale il giudice di prime cure, pur accogliendo integralmente l'opposizione, aveva integralmente compensato tra le parti le spese di lite relative a quel processo e concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale adito, in grado di appello, di:
“modificare la statuizione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare la
in persona del Prefetto e/o l.r.p.t., alla refusione Controparte_2 delle spese e competenze professionali, da liquidarsi in base ai parametri indicati dal D.M. 55/2014, in uno al rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge in favore dell'appellante.”.
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto introduttivo operata nei propri confronti, rimaneva, invece, contumace nel presente giudizio di gravame la appellata sicché della stessa ne va dichiarata la contumacia. Controparte_1
L'appello si è rivelato fondato e può trovare accoglimento per le ragioni di seguito illustrate.
L'articolo 92, comma 2, c.p.c. testualmente prevede che: "Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
n. 3835/2022 r.g.a.c. Pag. 2 di 5 N. 3835/2022 R.G.A.C.
rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.".
Di tale formulazione la Corte Costituzionale (sentenza n. 77 del 19 aprile 2018) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”, ma anche in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.
Resta fermo, in ogni caso, che tali ragioni devono essere indicate giacché, anche nel regime anteriore all'attuale, in cui era previsto che il provvedimento di compensazione parziale o totale potesse fondarsi sul ricorrere di “giusti motivi”, la compensazione delle spese doveva trovare adeguato supporto motivazionale, nel senso che occorreva, quanto meno, che le ragioni della compensazione fossero chiaramente ed inequivocabilmente desumibili dal complesso della motivazione adottata (cfr. Cass. 31/7/2009, n. 17868; 13/7/2009, n. 16340; Cass. 27/4/2009, n. 9886).
Orbene, nella specie, il giudizio di primo grado si è concluso con esito interamente favorevole per parte ricorrente, ovvero con il pieno accoglimento della domanda, e, ciononostante, il giudice di prime cure ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite “per la particolarità della materia”.
Trattasi, in tutta evidenza, di una motivazione soltanto apparente e semanticamente vuota, non in grado in alcun modo di spiegare le ragioni sulle quali il giudice di prime cure ha fondato l'operata compensazione delle spese di lite di quel grado di giudizio.
Ed invero — come in precedenza già ricordato — secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, la compensazione delle spese deve trovare adeguato supporto motivazionale, sicchè le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, atte a legittimarne la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica
(Cass. 13/04/2018, n. 9186), né tali ragioni possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione”, dovendo invece trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cass. 19/10/2015, n. 21083).
La compensazione delle spese può quindi essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca) nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonchè — per n. 3835/2022 r.g.a.c. Pag. 3 di 5 N. 3835/2022 R.G.A.C.
effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte costituzionale — nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 20/02/2020, n. 4303;
Cass. 18/02/2020, n. 3977; Cass. 10/04/2020, n. 7782; Cass. 24/06/2020, n. 12484). Ne consegue che tali gravi ed eccezionali ragioni (tipiche e non, nel senso suindicato, da indicarsi esplicitamente nella motivazione) che possono legittimare la compensazione totale o parziale delle spese di lite, devono concernere specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, e non possono essere espresse con una formula del tutto generica, come quando si faccia riferimento alla "natura della controversia", di per sé inidonea a consentire il necessario controllo (Cass. 04/10/2019,
n. 24824), nè potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 04/09/2020, n. 18348).
Neppure la generica e non meglio specificata complessità degli accertamenti e delle questioni dibattute, o il richiamo alla natura del procedimento, in assenza dei peculiari requisiti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., possono integrare il presupposto necessario per disporre la compensazione delle spese (Cass. 14/10/2019,
n. 25798).
Non rientra nelle ipotesi di gravi ed eccezionali ragioni neppure la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, anche se si tratti di una pubblica amministrazione (Cass. 18/06/2020, n. 11786).
Per tutte le ragioni innanzi espresse, dunque, la sentenza impugnata va parzialmente riformata nel capo relativo alla disposta integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, con ogni conseguenza anche in riferimento alle spese del presente grado di giudizio, che anch'esse vanno poste a carico della parte appellata soccombente e che vengono liquidate come in dispositivo.
Nella liquidazione delle spese dei due gradi di giudizio andranno applicati i parametri minimi previsti dal D.M. 55/2014 (con esclusione della fase istruttoria, non espletata nella specie), per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia (ovvero delle cause di valore sino ad euro 1.100,00, parametrato al valore della ordinanza- ingiunzione oggetto di opposizione in primo grado), stante la modestissima complessità della questione e la limitata attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott.
Rosario Canciello, definitivamente pronunciando, ai sensi degli artt. 6, D.Lgs.
150/2011 e 437 c.p.c., nella causa iscritta al n. 3835/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto:
“Appello avverso la sentenza n. 2404/2021 resa dal Giudice di Pace di Casoria e pubblicata in data 11/10/2021”, pendente tra – appellante – e - Parte_1 CP_1
n. 3835/2022 r.g.a.c. Pag. 4 di 5 N. 3835/2022 R.G.A.C.
– appellata – , ogni contraria istanza disattesa e domanda e Controparte_1 questione assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna parte appellata, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte appellante, , Parte_1 delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che qui si liquidano in complessivi euro 180,00 (centottanta/00), di cui euro 43,00 (quarantatre/00) per spese, ed euro 137,00 (centotrentasette/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
2. condanna parte appellata, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore di parte appellata, , Parte_1 delle spese di lite per il presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 294,50 (duecentonovantaquattro/50), di cui euro 64,50
(sessantaquattro/50) per spese, ed euro 230,00 (duecentotrenta/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, nella misura del 15% sui compensi,
IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Aversa, 11/07/2025
IL GIUDICE
(dott. Rosario Canciello)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
n. 3835/2022 r.g.a.c. Pag. 5 di 5