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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 04/08/2025, n. 3078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3078 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
n. 10675/ 2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Buffardo Annamaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 10675/ 2024, avente ad oggetto: opposizione a provvedimento di fermo amministrativo, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. ed ivi residente a[...] C.F._1
n°6, rapp. rapp.to e difeso dall'Avv. Arnaldo Todisco, codice fiscale , con studio in Napoli alla C.F._2
Via Principe di Napoli n°21 presso il quale elett.te domicilia in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Per , rappresentata e difesa dell'Avv. Maria Cerrato ( ), Controparte_1 C.F._3 che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
Conclusioni - all'udienza del 15.7.2025 l'opponente ha così concluso: “si riporta all'atto introduttivo ed ai precedenti scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
in particolare, si evidenzia che dalla documentazione versata in atti risulta in maniera inequivocabile e, soprattutto, incontestata, che ha notificato il preavviso di fermo ad un CP_2
pagina 1 di 5 indirizzo pec non riconducibile al sig. Si insiste quindi nell'integrale accoglimento delle conclusioni Pt_1
rassegnate in atti”.
Nessuno ha concluso per parte opposta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2024, il proponeva opposizione avverso l'iscrizione DI Parte_1
tre fermi amministrativi art. 86 D.P.R. n°602/73 su veicolo di sua proprietà tg. GM362CH trascritti in data 21/02/2024
a favore di;
a sostegno dell'opposizione deduceva di non aver mai ricevuto la Controparte_1
notifica né dell'atto di preavviso né del fermo amministrativo di cui veniva a conoscenza solo all'esito della consultazione della visura . CP_3
Si costituiva l eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del Giudice adìto e la regolare notifica del fermo amministrativo in data 10/10/2023 a mezzo pec.
A sostegno di tale assunto l depositava ricevuta formato xml della Pec di Controparte_1
consegna all'indirizzo CodiceFiscale_4
depositava, altresì, le notifiche delle cartelle di pagamento n. 07120020068709116001, Parte_2
n. 07120060270603851000, n. 07120120125453886000, n. 07120230005324068000, ed anche delle intimazioni di pagamento n. 07120169012854058000 e n. 07120179057790328000, prodromiche al fermo amministrativo impugnato.
Eccepiva, inoltre, il parziale difetto di giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria ordinaria in quanto talune delle cartelle sottostanti la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300012202000, in particolare la cartella n. 05720180027731441000, n. 05720200004991586000 e n. 05720210016885764000 si riferivano a crediti di natura tributaria.
pagina 2 di 5 Assegnati i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art 171 ter c.p.c., attesa la natura documentale della controversia, all'udienza del 15.7.2025 la stessa, sulle conclusioni rassegnate, veniva riservata per la decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adìto.
Il fermo amministrativo (come l'iscrizione di ipoteca) è una misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza n. 15354 del 22.07.2015).
Dall'esame dell'atto introduttivo emerge che l'opponente, lungi dal contestare l'an della pretesa azionata, si limita a contestare il quomodo dell'esecuzione intrapresa con la misura alternativa del fermo amministrativo con conseguente affermazione della giurisdizione dell'A.G.O.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione siccome tardivamente proposta;
invero, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione e, segnatamente, di azione di accertamento negativo non sussiste alcun termine decadenziale per la sua proposizione.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Parte opponente ha specificamente contestato la notifica del fermo amministrativo così come documentata dall'Agente della Riscossione.
Invero, l'opponente ha disconosciuto la paternità del domicilio digitale, indirizzo pec
, sul quale l'Agente della Riscossione avrebbe notificato il fermo CodiceFiscale_4
amministrativo.
pagina 3 di 5 L' Agente della Riscossione, sul quale incombeva l'onere di provare la fonte del domicilio digitale indicando il registro dal quale aveva estratto l'indirizzo in oggetto, nulla ha provato.
Pertanto, non può ritenersi valida ed efficace la notifica del Fermo Amministrativo, con conseguente illegittimità dell'iscrizione dello stesso nel registro ACI- PRA.
Invero, «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».
Come la Suprema Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n.
217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
L'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito al destinatario della notifica, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi».
Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' si Parte_2 riferisce alla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994, con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
L'opponente, a sostegno dell'estraneità dell'indirizzo pec indicato dall'Agente della Riscossione, ha depositato la schermata INIPEC da cui si evince l'indirizzo PEC riferito al proprio Codice Fiscale, nonché busta ricevuta pec attivazione indirizzo pec del 23/12/2016, buste ricevute pec in arrivo di Email_1 notifica su indirizzo pec ricevuta da nell'anno 2016- Email_1 Controparte_4
2019-2020 nonché buste ricevute pec in arrivo di notifica su indirizzo pec Email_1 proveniente da , e . Controparte_1 CP_1 Controparte_5 Controparte_4
Ciò premesso, poichè nella specie non è stata fornita la prova della regolare notifica del Fermo Amministrativo,
l'opposizione deve essere accolta.
Ne consegue l'annullamento siccome illegittimi dei fermi amministrativi e l'obbligo di provvedere alla cancellazione pagina 4 di 5 degli stessi dal registro ACI - PRA.a cura dell' . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio, in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con attribuzione in favore del procuratore costituito per parte opponente, dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da ei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla i fermi amministrativi iscritti sul veicolo tg. GM362CH ordinandone la cancellazione a cura dell' ; Controparte_1
2) condanna l alla refusione delle spese di lite, in favore di parte opponente, che Controparte_1 liquida in € 1.400,00 per compensi professionali ed in € 130,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Aversa, 1.8.2025
Il Giudice
Dr.ssa Buffardo Annamaria
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Buffardo Annamaria, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 10675/ 2024, avente ad oggetto: opposizione a provvedimento di fermo amministrativo, promossa da:
nato a [...] il [...], C.F. ed ivi residente a[...] C.F._1
n°6, rapp. rapp.to e difeso dall'Avv. Arnaldo Todisco, codice fiscale , con studio in Napoli alla C.F._2
Via Principe di Napoli n°21 presso il quale elett.te domicilia in virtù di procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
Per , rappresentata e difesa dell'Avv. Maria Cerrato ( ), Controparte_1 C.F._3 che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA
Conclusioni - all'udienza del 15.7.2025 l'opponente ha così concluso: “si riporta all'atto introduttivo ed ai precedenti scritti difensivi chiedendone l'integrale accoglimento, con vittoria di spese e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
in particolare, si evidenzia che dalla documentazione versata in atti risulta in maniera inequivocabile e, soprattutto, incontestata, che ha notificato il preavviso di fermo ad un CP_2
pagina 1 di 5 indirizzo pec non riconducibile al sig. Si insiste quindi nell'integrale accoglimento delle conclusioni Pt_1
rassegnate in atti”.
Nessuno ha concluso per parte opposta.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28.12.2024, il proponeva opposizione avverso l'iscrizione DI Parte_1
tre fermi amministrativi art. 86 D.P.R. n°602/73 su veicolo di sua proprietà tg. GM362CH trascritti in data 21/02/2024
a favore di;
a sostegno dell'opposizione deduceva di non aver mai ricevuto la Controparte_1
notifica né dell'atto di preavviso né del fermo amministrativo di cui veniva a conoscenza solo all'esito della consultazione della visura . CP_3
Si costituiva l eccependo l'inammissibilità ed improcedibilità dell'opposizione, il Controparte_1
difetto di giurisdizione del Giudice adìto e la regolare notifica del fermo amministrativo in data 10/10/2023 a mezzo pec.
A sostegno di tale assunto l depositava ricevuta formato xml della Pec di Controparte_1
consegna all'indirizzo CodiceFiscale_4
depositava, altresì, le notifiche delle cartelle di pagamento n. 07120020068709116001, Parte_2
n. 07120060270603851000, n. 07120120125453886000, n. 07120230005324068000, ed anche delle intimazioni di pagamento n. 07120169012854058000 e n. 07120179057790328000, prodromiche al fermo amministrativo impugnato.
Eccepiva, inoltre, il parziale difetto di giurisdizione dell'adita autorità giudiziaria ordinaria in quanto talune delle cartelle sottostanti la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 07180202300012202000, in particolare la cartella n. 05720180027731441000, n. 05720200004991586000 e n. 05720210016885764000 si riferivano a crediti di natura tributaria.
pagina 2 di 5 Assegnati i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art 171 ter c.p.c., attesa la natura documentale della controversia, all'udienza del 15.7.2025 la stessa, sulle conclusioni rassegnate, veniva riservata per la decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
In via preliminare va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adìto.
Il fermo amministrativo (come l'iscrizione di ipoteca) è una misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all'adempimento, pur di ottenerne la rimozione. Come tale essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un'azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, Ordinanza n. 15354 del 22.07.2015).
Dall'esame dell'atto introduttivo emerge che l'opponente, lungi dal contestare l'an della pretesa azionata, si limita a contestare il quomodo dell'esecuzione intrapresa con la misura alternativa del fermo amministrativo con conseguente affermazione della giurisdizione dell'A.G.O.
Sempre in via preliminare va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione siccome tardivamente proposta;
invero, trattandosi di ordinario giudizio di cognizione e, segnatamente, di azione di accertamento negativo non sussiste alcun termine decadenziale per la sua proposizione.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta per le ragioni di seguito illustrate.
Parte opponente ha specificamente contestato la notifica del fermo amministrativo così come documentata dall'Agente della Riscossione.
Invero, l'opponente ha disconosciuto la paternità del domicilio digitale, indirizzo pec
, sul quale l'Agente della Riscossione avrebbe notificato il fermo CodiceFiscale_4
amministrativo.
pagina 3 di 5 L' Agente della Riscossione, sul quale incombeva l'onere di provare la fonte del domicilio digitale indicando il registro dal quale aveva estratto l'indirizzo in oggetto, nulla ha provato.
Pertanto, non può ritenersi valida ed efficace la notifica del Fermo Amministrativo, con conseguente illegittimità dell'iscrizione dello stesso nel registro ACI- PRA.
Invero, «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».
Come la Suprema Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n.
217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia.
L'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito al destinatario della notifica, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi».
Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell' si Parte_2 riferisce alla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994, con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
L'opponente, a sostegno dell'estraneità dell'indirizzo pec indicato dall'Agente della Riscossione, ha depositato la schermata INIPEC da cui si evince l'indirizzo PEC riferito al proprio Codice Fiscale, nonché busta ricevuta pec attivazione indirizzo pec del 23/12/2016, buste ricevute pec in arrivo di Email_1 notifica su indirizzo pec ricevuta da nell'anno 2016- Email_1 Controparte_4
2019-2020 nonché buste ricevute pec in arrivo di notifica su indirizzo pec Email_1 proveniente da , e . Controparte_1 CP_1 Controparte_5 Controparte_4
Ciò premesso, poichè nella specie non è stata fornita la prova della regolare notifica del Fermo Amministrativo,
l'opposizione deve essere accolta.
Ne consegue l'annullamento siccome illegittimi dei fermi amministrativi e l'obbligo di provvedere alla cancellazione pagina 4 di 5 degli stessi dal registro ACI - PRA.a cura dell' . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, d'ufficio, in difetto di nota specifica, come da dispositivo, in applicazione dei parametri medi di cui al DM 55/2014 e s.m.i., con attribuzione in favore del procuratore costituito per parte opponente, dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da ei confronti di Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla i fermi amministrativi iscritti sul veicolo tg. GM362CH ordinandone la cancellazione a cura dell' ; Controparte_1
2) condanna l alla refusione delle spese di lite, in favore di parte opponente, che Controparte_1 liquida in € 1.400,00 per compensi professionali ed in € 130,00 per spese, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Aversa, 1.8.2025
Il Giudice
Dr.ssa Buffardo Annamaria
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