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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1047/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO FR, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 682/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
ANbet LT Limited - 97629110152
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio4@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 677/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 14/06/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO150007401U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 propone appello -illustrato da memoria- avverso la sentenza in epigrafe, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. MUO150007401U, notificato in data 17/08/2020, mediante il quale l'Ufficio ha accertato in capo all'appellante - in qualità di coobbligato solidale con Società_1 s.r.l.– la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 per l'anno d'imposta 2015, quantificandola in complessivi € 96.420,33, oltre interessi totali pari a € 17.445,48 e sanzione pecuniaria pari a € 115.704,40.
Sollecita l'accoglimento dell'appello e ribadisce le doglianze poste in primo grado e cioè:
IN VIA PREGIUDIZIALE. Illegittimità dell'Atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: equiparazione del gioco lecito (applicazione dell'imposta unica prevista della legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione dell'imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010);
IN VIA PREGIUDIZIALE. A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione;
B) Illegittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e
66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
IN VIA PRELIMINARE. A) Erroneità della sentenza in relazione all'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito di erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'Ufficio Impositore;
B) Erroneità della sentenza in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Insufficiente indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso;
C) Erroneità della sentenza in relazione alla nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione. Violazione dell'art. 24 Cost.
I MOTIVO. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta (Erroneamente la CGT di primo grado avrebbe ritenuto sussistente in capo alla ricevitoria il presupposto soggettivo d'applicazione dell'imposta presumendo che, nella nozione di gestione di cui all'art. 3 del D.L.vo 504/1998, come interpretato dalla legge
220/2010, dovrebbe ricondursi l'attività svolta da quest'ultima).
II MOTIVO. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta (La CGT di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente il presupposto territoriale di applicazione del tributo. Il D.Lgs. 504/1998 non contiene alcuna definizione dell'ambito di applicazione territoriale dell'Imposta
Unica, di talché la relativa disciplina deve essere rinvenuta nella Legge delega 288/1998, la quale prevede che detta imposta sia dovuta per le «scommesse accettate nel territorio italiano» (art. 1, comma 2, lett. b). Il luogo di "accettazione" della scommessa è il "luogo di conclusione del contratto di scommessa". Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione deve ritenersi, sulla base dei principi generali del codice civile ed in particolare dell'art. 1327, che il contratto di scommessa stipulato tra il bookmaker estero e giocatori italiani si perfezioni all'estero. Il giocatore infatti invia telematicamente (per il tramite del CTD) una proposta di giocata che il bookmaker può solo accettare o rifiutare senza necessità di ulteriore negoziazione. Il bookmaker, ricevuta presso la sua sede estera la proposta del giocatore, nel caso in cui la ritenga accettabile, vi dà immediata esecuzione registrando formalmente la scommessa nei propri registri informatici.
III MOTIVO. Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario (Con la sentenza n. 27 del 23 gennaio 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nella parte in cui prevede che, per le annualità antecedenti al 2011, siano assoggettate al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione e, nella specie, le ricevitorie Ricorrente_1. Dato, tuttavia, che la stessa Corte ha riconosciuto che Ricorrente_1 è autorizzata a “lecitamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale” a causa della discriminazione nell'accesso alle gare, è configurabile una discriminazione nei confronti di Ricorrente_1, che sarebbe sottoposta a doppio tributo in Italia e a LT).
IV MOTIVO. Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998 (L'applicazione dell'imposta secondo la pretesa dell'Ufficio rappresenterebbe un caso di discriminazione fiscale, che pregiudica nei confronti del bookmaker e del CTD la libertà di prestazione dei servizi riconosciuta dagli artt. 56 segg. TFUE, così come interpretati dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, che si manifesta nel trattare in modo uguale situazioni diverse e, segnatamente, imponendo la medesima imposta a soggetti che versano in situazioni completamente distinte. La discriminazione si esprime imponendo la medesima imposta indiretta, da un lato, a soggetti che sono pienamente in grado di traslarla sui
Ricorrente_1consumatori, dall'altro, a soggetti, come , che tale facoltà non hanno, rimanendone definitivamente incisi. Nel caso di Ricorrente_1, l'assoggettamento all'imposta evidenzia la sua portata discriminatoria nel gravare, indistintamente, sia sui bookmaker concessionari, chiamati ad assolvere un unico tributo (quello italiano), sia sul bookmaker
Ricorrente_1, già assoggettata all'imposizione specifica sul gioco vigente nello Stato in cui ha posto la sua sede, dopo che lo Stato italiano le ha illegittimamente precluso il suo diritto di stabilimento in Italia. In tale ottica, l'assoggettamento (anche) al tributo nazionale impone a
Ricorrente_1 l'ingiusta alternativa tra non traslare l'onere del medesimo sulle quote offerte agli scommettitori italiani per rimanere competitiva nei confronti dei concessionari nazionali, rinunciando però a parte del margine, oppure conservare il proprio margine, accettando però di essere meno competitiva nei confronti dei concessionari nazionali).
V MOTIVO. Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
VI MOTIVO. Sulla condanna alle spese di lite. Violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c. VI.1 Violazione degli artt. 12, 15 D.Lgs. 546/1992 e 91 c.p.c., per avere la CTP illegittimamente disposto le spese processuali in favore dell'ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato. Mancata documentazione delle spese vive e mancato deposito di apposita nota;
VI.2 Violazione dell'art. 92 c.p.c., per non avere la CTP derogato al principio della soccombenza a fronte della complessità e peculiarità dell'argomento giuridico.
Si è costituita anche in questo grado l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI –
DIREZIONE TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO – UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL
LAZIO – S.O.T. LATINA concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del giorno 21 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato in quanto la sentenza di primo grado è corretta e va confermata (nel medesimo senso, in casi analoghi, si è già pronunciata questa Corte: tra le tante sez. II, 19/08/2025, n. 5211; sez. XIV, 05/08/2025, n. 5022; sez. XIV, 27/05/2025, n.
3384; sez. XIV, 05/05/2024, n. 5108).
2. Infondato è il primo motivo di appello.
2.1 Sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'applicazione del tributo, si conferma la valutazione del giudice di prime cure, laddove, richiamando la motivazione di C. Cost. 27/2018 (che -a sua volta- si pone nel solco della giurisprudenza della Cassazione penale e della giurisprudenza comunitaria: cfr. CGUE C-72/10 e C-77/10), ha affermato che sono tassabili, a partire dal 1° Gennaio 2011, il bookmaker e centri scommesse (CTD), anche se collegati a società non autorizzate in Italia, che gestiscono con qualsiasi mezzo, anche telematico per conto di terzi con sede all'estero, i concorsi pronostici e le scommesse.
E ciò, evidentemente, anche nel caso “di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e stabilendo, altresì, che il generale concetto di “gestione” include anche l'attività svolta “per conto di terzi”, compresi i bookmakers con sede all'estero e privi di concessione”.
3. Il secondo motivo di appello va parimenti rigettato.
3.1 in relazione alla proposta questione di mancanza del presupposto territoriale dell'imposta, appare sufficiente rilevare che l'accettazione della scommessa avviene in Italia, mediante il rilascio della ricevuta di partecipazione e anche la conclusione del contratto avviene nel momento (e quindi nel luogo) in cui il giocatore (proponente) ha, in Italia, conoscenza effettiva dell'accettazione della sua proposta di gioco (in tal senso, lo stesso legislatore, che, all'art. 1 c. 643 l. 190/2014 ha sancito che il contratto con i soggetti che
“offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, “è perfezionato in Italia”.
4. Vanno disattesi il terzo e quarto motivo di appello.
4.1 Debbono escludersi, sulla base della giurisprudenza richiamata nelle controdeduzioni dell'Agenzia, sia profili di incompatibilità tra la normativa nazionale e quella comunitaria sia dubbi interpretativi che richiedano il rinvio alla CGUE.
4.2 Non si ravvisa la prospettata discriminazione della società di scommesse che opera da LT, rispetto ai concessionari nazionali.
4.2.1 Infatti, l'imposta unica sui pronostici e le scommesse non è un tributo armonizzato, e pertanto ben possono verificarsi duplicazioni d'imposta derivanti non già da scelte nazionali in contrasto con la normativa dell'Unione, bensì dall'esercizio concorrente, da parte di più
Stati membri dell'Unione, del potere di assoggettare a imposizione fattispecie che presentino elementi comuni.
Ricorrente_14.3 La circostanza che i CTD e vengano assoggettati con vincolo solidale all'imposta unica è la conseguenza della loro scelta di rifiutare di aderire al sistema nazionale di settore, sottraendo così base imponibile in Italia, al fine di scontare, per il bookmaker, un'aliquota fiscale più vantaggiosa e, per i CTD, di evadere completamente l'imposta unica sulle scommesse.
4.4 La richiesta di un nuovo rinvio pregiudiziale non può essere accolta in primo luogo perché è inammissibile e, comunque, infondata.
4.5 Gli artt. 16 dello Statuto e 158 del regolamento di procedura prevedono la possibilità di adire la CGUE in caso di difficoltà sul senso o sulla portata di una sentenza.
4.6 Nel caso in esame il senso e la portata della sentenza CGUE 26 febbraio 2020 (C- 788/18) sono assolutamente chiari, così come il suo dispositivo non presentando alcuna criticità interpretativa tale da indurre il Collegio ad un nuovo rinvio alla medesima CGUE. 4.7 Infatti, quanto alla compatibilità della normativa interna con quella costituzionale e comunitaria, nelle more del giudizio, la detta sentenza della CGUE in data 26 febbraio 2020
(C- 788/18) ha affermato che l'art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro.
4.8 L'appellante non prospetta incertezze sul dictum della CGUE, ma sostiene solo che tale dictum sarebbe errato, contestando l'iter motivazionale della sentenza, tentando
-strumentalmente ed illegittimamente- di abusare del rimedio previsto dall'art. 16 in funzione impugnatoria della sentenza.
4.9 Ad abundantiam, si osserva che le censure rivolte alla sentenza sono infondate, in quanto essa si colloca nel solco di numerose altre decisioni della Corte di Giustizia che non hanno mai messo in dubbio la legittimità del sistema concessorio italiano e della relativa disciplina tributaria, ritenendo che, in assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione nel settore dei giochi d'azzardo, gli Stati membri restano liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in questa materia, godendo di ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta del livello di protezione dei consumatori e dell'ordine sociale. (v. sentenza 6/11/2003 causa C-243/01 c.d. “Gambelli”; sentenza 19/12/2018 causa C-375/17 – AN LT Limited e AN International Betting ltd).
4.10 Con quest'ultima sentenza, in particolare, la CGUE ha affermato la piena conformità alla normativa comunitaria di quella nazionale che “preveda, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un modello a concessionario unico”.
4.11 Parimenti inconferenti sono pure i principi enunciati nella sentenza della Cassazione penale n. 25439 del 2020 i quali attengono alla questione di esclusiva rilevanza penalistica della disapplicazione della norma penale contenuta nell'art. 4 comma 4 bis L. 401/1989 per contrasto con la normativa comunitaria.
4.12 La Suprema Corte, infatti, si è limitata a ribadire un principio già affermato che non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni.
5. Anche il quinto motivo di appello, concernente la mancata elisione delle sanzioni in conseguenza di una presunta obiettiva incertezza normativa, va rigettato.
5.1 Tale obiettiva incertezza normativa, quantomeno a partire dall'annualità del 2011, non può dirsi sussistente.
5.2 L'interpretazione della normativa, infatti, seppur più volte oggetto di tentativi di ribaltamento da parte dei contribuenti, non ha mai subito particolari oscillazioni, né nella giurisprudenza di legittimità, né in quella costituzionale, né, infine, in quella comunitaria.
5.3 Nel senso qui indicato si è espressa anche Cass. 30.3.2021 n. 8757 che, affrontando espressamente la materia, richiamando la precedente giurisprudenza della Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE, ha così motivato:
«La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010.
La L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, tuttavia, ha sottolineato, ha sciolto ogni dubbio.
Anzitutto, il legislatore ha chiarito, in generale, che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio: anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo, e comunque assume il rischio proprio dei contratti di scommessa.
Inoltre, il legislatore ha stabilito che pure le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
L'attività consiste nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
Il titolare della ricevitoria, dunque, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, comunque assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. [...]
Non si attaglia quindi al rapporto tra bookmaker e ricevitore lo schema della solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (in termini, da ultimo, Cass. n. 26480/20). Entrambi i soggetti, difatti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione.
Non è allora irragionevole, ha sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n.
27/18), l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker).
La scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, inoltre, ha aggiunto quella Corte, non viola il principio di capacità contributiva, se il rapporto tra il bookmaker e il titolare della ricevitoria che agisce per suo conto sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al ricevitore per il servizio prestato.
Ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs.
n. 504 del 1998, art. 3 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220 del 2010.
Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. La disposizione interpretativa del 2010 costituisce altresì parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente, sia per quelli già sorti e destinati a protrarsi. Le parti, difatti, possono rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.
E ciò perché la configurazione legale, come definita dalla Corte costituzionale, conforma la regolazione negoziale».
5.4 La Suprema Corte ha anche escluso motivi di contrasto della normativa italiana con quella dell'Unione Europea, richiamando giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha riconosciuto la legittimità della normativa italiana e escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri (“L'imposta unica si applica difatti a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti: punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18”).
5.5 Ancora, afferma la Cassazione, «il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, AN International Bee St. Ma., punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.; coerente, nella giurisprudenza interna, Cass., sez. un., 29 maggio 2019, n. 14697, punto 10)».
5.6 Infine, la Suprema Corte ha risposto anche sul punto della eventuale rilevanza della giurisprudenza penale sul punto, escludendola: “La giurisprudenza penale di questa Corte citata in memoria, già dinanzi richiamata, è irrilevante. Essa si riferisce difatti alla diversa questione della rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, che questa Corte ha escluso, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione Europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni: e ciò perché in tal caso rileva la non conformità agli artt. 49
e 56 del TFUE del regime concessorio interno. Difatti, ha sottolineato questa Corte con la sentenza in questione, "In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia..., il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione Europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali". Ma il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse”.
5.7 In conclusione, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta sempre (sia dal bookmaker, sia dalla ricevitoria italiana), eccetto che – in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale – dalle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, per le annualità d'imposta precedenti al 2011.
6. Anche il sesto motivo di appello va disatteso.
6.1 Il primo aspetto, nel quale l'appellante sostiene la non debenza delle spese di lite in favore dell'appellata AdE in quanto si è difesa a mezzo dei propri funzionari, è infondato.
6.1.1 Al riguardo, il Collegio richiama il precedente di legittimità (Cass. civ., sez. V, 11/10/2021, n. 27634; tra le più recenti -ex pluribus- Cass. civ., sez. V, 27/12/2025; Cass. civ., sez. V, 17/09/2019, n. 23055; Cass. civ., sez. V, 01/06/2022, n. 17816; Cass. civ., sez.
V, 24/10/2023, n. 29439; Cass. civ., sez. V, 06/06/2024, n. 15880; Cass. civ., sez. V, 28/07/
2025, n. 21728), assolutamente prevalente, al quale convintamente aderisce tanto da fare proprio il relativo percorso argomentativo che di seguito si riporta:
2.5. è parimenti infondata anche la terza censura, ritenendo il Collegio di dover dare continuità ai principi di diritto da ultimo affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 20590/2021 non mass., 4473/2021);
2.6. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis vigente ratione temporis (in forza delle modifiche apportate dal D.L. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), dispone, infatti, che, nel caso in cui la parte pubblica, risultata vittoriosa, sia stata assistita da un proprio funzionario o da un proprio dipendente, si applica per la liquidazione il "compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto", prevedendo espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in giudizio (cfr. da ultimo Cass. n. 23055/2019);
2.7. a tale citato orientamento questa Corte intende dare continuità, non tralasciando che, di recente, è intervenuto un diverso orientamento giurisprudenziale sul punto;
2.8. con ordinanza n. 27444/2020, infatti, questa Corte, eliminando la statuizione di condanna alle spese processuali, pronunciata dal giudice di merito nei confronti del contribuente, preso atto che l'Agenzia delle Entrate era stata in giudizio senza il ministero del difensore, ha escluso che la parte privata potesse essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari;
2.9. la citata ordinanza, ha escluso, in radice la riconoscibilità dei compensi, per il solo fatto che l'Agenzia delle Entrate era stata in giudizio "senza il ministero di difensore" dovendo conseguentemente "escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari" e tale argomentazione è stata supportata anche dal riferimento alla sentenza n. 8413/2016 di questa Corte, con cui si erano ritenuti liquidabili a favore dell'autorità amministrativa "le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota", si riferiva all'ipotesi in cui l'autorità amministrativa "sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è consentito dalla L. n. 689 del
1981, art. 23, comma 5)", mediante richiamo di due decisioni della S.C. la n. 11389/2011 e la
n. 18066/2007;
2.10. entrambe le decisioni citate non riguardano, tuttavia, la materia tributaria, in quanto nella prima (n. 11389/2011) si verte in materia di opposizione a sanzione amministrativa (con cognizione del Giudice di Pace) per una opposizione ad "un verbale-avviso di accertamento" emesso dal Comune di Roma, in seguito ad una violazione del Codice della Strada, mentre nel secondo caso (n. 18066/2007), si tratta di opposizione, proposta innanzi al Tribunale ordinario, avverso ordinanza ingiunzione, emessa da Azienda Sanitaria, per violazione della normativa prevista in materia di macellazione di bovini, ed anche in quest'ultimo procedimento, invero, questa Corte richiamava espressamente la normativa stabilita "nel procedimento oppositivo di cui alla L. n. 689 del 1981, ove l'amministrazione opposta si sia avvalsa della facoltà di resistere in giudizio "personalmente", costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, come previsto dall'art. 23, comma 4", riconoscendo come rimborsabili,
"ex art. 91 c.p.c., solo gli esborsi concretamente sostenute le spese cd. "generali" o "vive", ove documentati e richiesti"; 2.11. la normativa tributaria si fonda, tuttavia, su una diversa e più specifica disciplina, in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità di dette spese, nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi;
2.12. va qui precisato, quindi, che il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontata con vari interventi legislativi;
2.13. il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996, n.
556, prevedeva all'art. 12. (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1, lett. b) quanto segue: "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza";
2.14. con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della L. 24 dicembre 2012, n.
228, all'arti comma 32, la disposizione veniva così precisata: "Nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15 al comma 2-bis le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto previsto dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti percento dell'importo complessivo ivi previsto";
2.15. infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9, comma 1, lett. f), n.
2-sexies, attualmente in vigore, si prevede che "nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53 se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza";
2.16. pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato sempre confermato, e per completezza, non va omesso che del tema è stata investita anche la Corte Costituzionale (ord. 8/10/2010, n. 292), che, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito, avendo ritenuto il quesito proposto manifestamente inammissibile per carenza di chiarezza motivazionale nell'ordinanza di rimessione;
2.17.
considerato che
in tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli avvocati, si sia stabilito che il compenso debba essere riconosciuto, è evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato;
2.18. sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, investita, tra l'altro, del tema della disparità di trattamento tra la normativa di cui alla L. n. 689 del 1981m art. 23 (modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 c.p.c., in ragione dell'inoperatività dell'onere delle spese processuali a carico del soccombente, abbia ritenuto la manifesta infondatezza della questione, in ragione del riconoscimento al legislatore della più ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, ed in particolare, la Corte ha affermato che: a) l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile;
che:
b) il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio;
che, infine,
c) un modello processuale non necessariamente deve costituire un parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti processuali ricollegati a differenti sistemi, in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee;
2.19. in tal senso, la Corte ha fatto esplicito riferimento al processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15), indicandolo come riferimento inidoneo per ritenere sussistente la violazione del principio di uguaglianza tra le norme citate;
2.20. da quanto argomentato, si ritiene possa ritenersi la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambito del processo tributario, che, come visto,
è stata mantenuta costante nel tempo e che impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, anche in questa sede, in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell'amministrazione”.
6.2 Da ultimo, è noto che -ai sensi dell'art. 77 disp. att. c.p.c. e dell'art. 15, co. 2 bis, del D. Lgs. n. 546/1992- la richiesta di condanna alla parte soccombente deve riprendere dettagliatamente le spese sostenute, in una nota specifica.
6.2.1 Va però precisato che (Cass. civ., sez. V, 29/07/2025, n. 21778) “In ogni caso, ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della L. n. 794 del 1942 (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017)”.
6.2.2 Da ultimo si osserva che, sebbene il giudice non sia vincolato alla determinazione del compenso secondo i valori medi indicati nella tariffa, dovendo solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo, la motivazione è doverosa -nei confronti del soccombente- solo allorquando si decida di aumentare ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (ex multis, Cass. n. 89 del 2021;
n. 19989 del 2021).
6.2.3 Da qui il complessivo assorbimento della questione sulla dedotta questione che
“l'Amministrazione non ha documentato le spese vive e non ha depositato in primo grado alcuna nota spese ….. “. 6.3 Anche il secondo aspetto dedotto va rigettato poiché è principio giurisprudenziale consolidato e risalente quello in base al quale la deroga al principio della soccombenza ex art. 15 D. Lgs. n. 546/1992 (oppure 91 c.p.c.) mediante la compensazione delle spese di lite
è un “provvedimento discrezionale del "giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà” (ex multis Cass. civ., sez.
VI, 24/03/2021, n. 8274) il quale può essere adottato “soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” (art. 15-II co. D. Lgs. n. 546/1992).
6.3.1 Ebbene, non solo non sussistono le richiamate “gravi ed eccezionali ragioni”, ma la condanna alla rifusione delle spese alla parte vittoriosa “trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese di giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius” (ex pluribus Cass. civ., sez.
VI, 09/03/2017, n. 6059; conforme, Cass. civ., sez. VI, 12/10/2018, n. 25594).
7. In conclusione, l'appello va, pertanto, rigettato.
8. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Commissione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
9. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello di Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
Ricorrente_1- condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – S.O.T. di LATINA che liquida in Euro 7.500,00 oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI FR, Presidente BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Relatore CASTIELLO FR, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 682/2023 depositato il 06/02/2023
proposto da
ANbet LT Limited - 97629110152
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Rappresentante difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Lazio 4 - Sede Gaeta
elettivamente domiciliato presso uadm.lazio4@pec.adm.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 677/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 1 e pubblicata il 14/06/2022 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. MUO150007401U GIOCHI-LOTTERIE 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 propone appello -illustrato da memoria- avverso la sentenza in epigrafe, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Latina, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento n. MUO150007401U, notificato in data 17/08/2020, mediante il quale l'Ufficio ha accertato in capo all'appellante - in qualità di coobbligato solidale con Società_1 s.r.l.– la debenza dell'Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al D. Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 per l'anno d'imposta 2015, quantificandola in complessivi € 96.420,33, oltre interessi totali pari a € 17.445,48 e sanzione pecuniaria pari a € 115.704,40.
Sollecita l'accoglimento dell'appello e ribadisce le doglianze poste in primo grado e cioè:
IN VIA PREGIUDIZIALE. Illegittimità dell'Atto impugnato per violazione e/o falsa applicazione della Legge n. 220/2010, con specifico riferimento alla ratio legis individuata nell'art. 1 comma 64: equiparazione del gioco lecito (applicazione dell'imposta unica prevista della legge 504/1998) al gioco illecito (applicazione dell'imposta imposta unica prevista dalla legge 220/2010);
IN VIA PREGIUDIZIALE. A) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUE, e dei principi del diritto dell'Unione di parità di trattamento e non discriminazione;
B) Illegittimità costituzionale degli artt.
1-3 del D.Lgs. 23.12.1998 n. 504, come modificati dall'art. 1 co. 64 e
66 lett. b), della Legge di Stabilità 2011, e dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. 190/2014, in relazione agli artt. 3, 53 e 97 Cost.;
IN VIA PRELIMINARE. A) Erroneità della sentenza in relazione all'annullamento dell'avviso di accertamento a seguito di erronea determinazione dell'imposta unica da parte dell'Ufficio Impositore;
B) Erroneità della sentenza in relazione alla nullità dell'avviso di accertamento per violazione dell'art. 7 dello Statuto dei Diritti del Contribuente. Insufficiente indicazione delle modalità per la presentazione del ricorso;
C) Erroneità della sentenza in relazione alla nullità dell'atto impugnato per difetto assoluto di motivazione. Violazione dell'art. 24 Cost.
I MOTIVO. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 3 del d.lgs. 504/1998, come interpretato dall'art. 1, comma 66, lett. b), della l. 220/2010, inerente al presupposto soggettivo dell'Imposta (Erroneamente la CGT di primo grado avrebbe ritenuto sussistente in capo alla ricevitoria il presupposto soggettivo d'applicazione dell'imposta presumendo che, nella nozione di gestione di cui all'art. 3 del D.L.vo 504/1998, come interpretato dalla legge
220/2010, dovrebbe ricondursi l'attività svolta da quest'ultima).
II MOTIVO. Erroneità della sentenza per violazione dell'art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998, inerente al presupposto territoriale dell'Imposta (La CGT di primo grado avrebbe errato nel ritenere sussistente il presupposto territoriale di applicazione del tributo. Il D.Lgs. 504/1998 non contiene alcuna definizione dell'ambito di applicazione territoriale dell'Imposta
Unica, di talché la relativa disciplina deve essere rinvenuta nella Legge delega 288/1998, la quale prevede che detta imposta sia dovuta per le «scommesse accettate nel territorio italiano» (art. 1, comma 2, lett. b). Il luogo di "accettazione" della scommessa è il "luogo di conclusione del contratto di scommessa". Contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione deve ritenersi, sulla base dei principi generali del codice civile ed in particolare dell'art. 1327, che il contratto di scommessa stipulato tra il bookmaker estero e giocatori italiani si perfezioni all'estero. Il giocatore infatti invia telematicamente (per il tramite del CTD) una proposta di giocata che il bookmaker può solo accettare o rifiutare senza necessità di ulteriore negoziazione. Il bookmaker, ricevuta presso la sua sede estera la proposta del giocatore, nel caso in cui la ritenga accettabile, vi dà immediata esecuzione registrando formalmente la scommessa nei propri registri informatici.
III MOTIVO. Sentenza della Corte Costituzionale del 23.01.2018 - Questioni di incompatibilità della normativa fiscale italiana con riferimento al diritto euro unitario (Con la sentenza n. 27 del 23 gennaio 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma in materia di imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nella parte in cui prevede che, per le annualità antecedenti al 2011, siano assoggettate al tributo le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione e, nella specie, le ricevitorie Ricorrente_1. Dato, tuttavia, che la stessa Corte ha riconosciuto che Ricorrente_1 è autorizzata a “lecitamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale” a causa della discriminazione nell'accesso alle gare, è configurabile una discriminazione nei confronti di Ricorrente_1, che sarebbe sottoposta a doppio tributo in Italia e a LT).
IV MOTIVO. Erroneità della sentenza per violazione della libertà di prestazione dei servizi di cui all'art. 56 TFUE nonché dei principi eurounitari di parità di trattamento e di non discriminazione, inerente alla disapplicazione dell'art. 3 del D. Lgs. 504/1998 (L'applicazione dell'imposta secondo la pretesa dell'Ufficio rappresenterebbe un caso di discriminazione fiscale, che pregiudica nei confronti del bookmaker e del CTD la libertà di prestazione dei servizi riconosciuta dagli artt. 56 segg. TFUE, così come interpretati dalla costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, che si manifesta nel trattare in modo uguale situazioni diverse e, segnatamente, imponendo la medesima imposta a soggetti che versano in situazioni completamente distinte. La discriminazione si esprime imponendo la medesima imposta indiretta, da un lato, a soggetti che sono pienamente in grado di traslarla sui
Ricorrente_1consumatori, dall'altro, a soggetti, come , che tale facoltà non hanno, rimanendone definitivamente incisi. Nel caso di Ricorrente_1, l'assoggettamento all'imposta evidenzia la sua portata discriminatoria nel gravare, indistintamente, sia sui bookmaker concessionari, chiamati ad assolvere un unico tributo (quello italiano), sia sul bookmaker
Ricorrente_1, già assoggettata all'imposizione specifica sul gioco vigente nello Stato in cui ha posto la sua sede, dopo che lo Stato italiano le ha illegittimamente precluso il suo diritto di stabilimento in Italia. In tale ottica, l'assoggettamento (anche) al tributo nazionale impone a
Ricorrente_1 l'ingiusta alternativa tra non traslare l'onere del medesimo sulle quote offerte agli scommettitori italiani per rimanere competitiva nei confronti dei concessionari nazionali, rinunciando però a parte del margine, oppure conservare il proprio margine, accettando però di essere meno competitiva nei confronti dei concessionari nazionali).
V MOTIVO. Erroneità della sentenza per violazione degli artt. 8 del D. Lgs. 546/1992, 5, comma 1 e 6, comma 2, L. 472/1997 e 10, comma 3, L. 212/2000, inerente all'applicazione dell'esimente dell'obiettiva condizione di incertezza.
VI MOTIVO. Sulla condanna alle spese di lite. Violazione degli artt. 12, 15 D. Lgs. 546/1992 e 91, 92 c.p.c. VI.1 Violazione degli artt. 12, 15 D.Lgs. 546/1992 e 91 c.p.c., per avere la CTP illegittimamente disposto le spese processuali in favore dell'ADM, rappresentata in giudizio da un proprio funzionario delegato. Mancata documentazione delle spese vive e mancato deposito di apposita nota;
VI.2 Violazione dell'art. 92 c.p.c., per non avere la CTP derogato al principio della soccombenza a fronte della complessità e peculiarità dell'argomento giuridico.
Si è costituita anche in questo grado l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI –
DIREZIONE TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO – UFFICIO DEI MONOPOLI PER IL
LAZIO – S.O.T. LATINA concludendo per il rigetto dell'appello.
All'udienza del giorno 21 gennaio 2026, il Collegio, udita la relazione del Giudice Dott. BRIGANTE, decideva la controversia come da motivazione e da dispositivo che seguono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato e va rigettato in quanto la sentenza di primo grado è corretta e va confermata (nel medesimo senso, in casi analoghi, si è già pronunciata questa Corte: tra le tante sez. II, 19/08/2025, n. 5211; sez. XIV, 05/08/2025, n. 5022; sez. XIV, 27/05/2025, n.
3384; sez. XIV, 05/05/2024, n. 5108).
2. Infondato è il primo motivo di appello.
2.1 Sulla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi dell'applicazione del tributo, si conferma la valutazione del giudice di prime cure, laddove, richiamando la motivazione di C. Cost. 27/2018 (che -a sua volta- si pone nel solco della giurisprudenza della Cassazione penale e della giurisprudenza comunitaria: cfr. CGUE C-72/10 e C-77/10), ha affermato che sono tassabili, a partire dal 1° Gennaio 2011, il bookmaker e centri scommesse (CTD), anche se collegati a società non autorizzate in Italia, che gestiscono con qualsiasi mezzo, anche telematico per conto di terzi con sede all'estero, i concorsi pronostici e le scommesse.
E ciò, evidentemente, anche nel caso “di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio e stabilendo, altresì, che il generale concetto di “gestione” include anche l'attività svolta “per conto di terzi”, compresi i bookmakers con sede all'estero e privi di concessione”.
3. Il secondo motivo di appello va parimenti rigettato.
3.1 in relazione alla proposta questione di mancanza del presupposto territoriale dell'imposta, appare sufficiente rilevare che l'accettazione della scommessa avviene in Italia, mediante il rilascio della ricevuta di partecipazione e anche la conclusione del contratto avviene nel momento (e quindi nel luogo) in cui il giocatore (proponente) ha, in Italia, conoscenza effettiva dell'accettazione della sua proposta di gioco (in tal senso, lo stesso legislatore, che, all'art. 1 c. 643 l. 190/2014 ha sancito che il contratto con i soggetti che
“offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”, “è perfezionato in Italia”.
4. Vanno disattesi il terzo e quarto motivo di appello.
4.1 Debbono escludersi, sulla base della giurisprudenza richiamata nelle controdeduzioni dell'Agenzia, sia profili di incompatibilità tra la normativa nazionale e quella comunitaria sia dubbi interpretativi che richiedano il rinvio alla CGUE.
4.2 Non si ravvisa la prospettata discriminazione della società di scommesse che opera da LT, rispetto ai concessionari nazionali.
4.2.1 Infatti, l'imposta unica sui pronostici e le scommesse non è un tributo armonizzato, e pertanto ben possono verificarsi duplicazioni d'imposta derivanti non già da scelte nazionali in contrasto con la normativa dell'Unione, bensì dall'esercizio concorrente, da parte di più
Stati membri dell'Unione, del potere di assoggettare a imposizione fattispecie che presentino elementi comuni.
Ricorrente_14.3 La circostanza che i CTD e vengano assoggettati con vincolo solidale all'imposta unica è la conseguenza della loro scelta di rifiutare di aderire al sistema nazionale di settore, sottraendo così base imponibile in Italia, al fine di scontare, per il bookmaker, un'aliquota fiscale più vantaggiosa e, per i CTD, di evadere completamente l'imposta unica sulle scommesse.
4.4 La richiesta di un nuovo rinvio pregiudiziale non può essere accolta in primo luogo perché è inammissibile e, comunque, infondata.
4.5 Gli artt. 16 dello Statuto e 158 del regolamento di procedura prevedono la possibilità di adire la CGUE in caso di difficoltà sul senso o sulla portata di una sentenza.
4.6 Nel caso in esame il senso e la portata della sentenza CGUE 26 febbraio 2020 (C- 788/18) sono assolutamente chiari, così come il suo dispositivo non presentando alcuna criticità interpretativa tale da indurre il Collegio ad un nuovo rinvio alla medesima CGUE. 4.7 Infatti, quanto alla compatibilità della normativa interna con quella costituzionale e comunitaria, nelle more del giudizio, la detta sentenza della CGUE in data 26 febbraio 2020
(C- 788/18) ha affermato che l'art. 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti in tale Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro.
4.8 L'appellante non prospetta incertezze sul dictum della CGUE, ma sostiene solo che tale dictum sarebbe errato, contestando l'iter motivazionale della sentenza, tentando
-strumentalmente ed illegittimamente- di abusare del rimedio previsto dall'art. 16 in funzione impugnatoria della sentenza.
4.9 Ad abundantiam, si osserva che le censure rivolte alla sentenza sono infondate, in quanto essa si colloca nel solco di numerose altre decisioni della Corte di Giustizia che non hanno mai messo in dubbio la legittimità del sistema concessorio italiano e della relativa disciplina tributaria, ritenendo che, in assenza di un'armonizzazione a livello dell'Unione nel settore dei giochi d'azzardo, gli Stati membri restano liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in questa materia, godendo di ampio potere discrezionale per quanto riguarda la scelta del livello di protezione dei consumatori e dell'ordine sociale. (v. sentenza 6/11/2003 causa C-243/01 c.d. “Gambelli”; sentenza 19/12/2018 causa C-375/17 – AN LT Limited e AN International Betting ltd).
4.10 Con quest'ultima sentenza, in particolare, la CGUE ha affermato la piena conformità alla normativa comunitaria di quella nazionale che “preveda, per la concessione della gestione del servizio del gioco del lotto automatizzato e degli altri giochi numerici a quota fissa, un modello a concessionario unico”.
4.11 Parimenti inconferenti sono pure i principi enunciati nella sentenza della Cassazione penale n. 25439 del 2020 i quali attengono alla questione di esclusiva rilevanza penalistica della disapplicazione della norma penale contenuta nell'art. 4 comma 4 bis L. 401/1989 per contrasto con la normativa comunitaria.
4.12 La Suprema Corte, infatti, si è limitata a ribadire un principio già affermato che non è configurabile il reato di raccolta di scommesse in assenza di licenza di pubblica sicurezza da parte di soggetto che operi in Italia per conto di operatore straniero illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni.
5. Anche il quinto motivo di appello, concernente la mancata elisione delle sanzioni in conseguenza di una presunta obiettiva incertezza normativa, va rigettato.
5.1 Tale obiettiva incertezza normativa, quantomeno a partire dall'annualità del 2011, non può dirsi sussistente.
5.2 L'interpretazione della normativa, infatti, seppur più volte oggetto di tentativi di ribaltamento da parte dei contribuenti, non ha mai subito particolari oscillazioni, né nella giurisprudenza di legittimità, né in quella costituzionale, né, infine, in quella comunitaria.
5.3 Nel senso qui indicato si è espressa anche Cass. 30.3.2021 n. 8757 che, affrontando espressamente la materia, richiamando la precedente giurisprudenza della Cassazione, della Corte Costituzionale e della Corte di Giustizia UE, ha così motivato:
«La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) ha dato atto dell'incertezza correlata all'interpretazione del D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 per il periodo antecedente alla disposizione interpretativa del 2010.
La L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, tuttavia, ha sottolineato, ha sciolto ogni dubbio.
Anzitutto, il legislatore ha chiarito, in generale, che l'imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio: anche il bookmaker privo di concessione gestisce le scommesse, realizzando in tal modo il presupposto impositivo, e comunque assume il rischio proprio dei contratti di scommessa.
Inoltre, il legislatore ha stabilito che pure le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, svolgono un'attività gestoria che costituisce il presupposto dell'imposizione e, per conseguenza, sono obbligate al versamento del tributo e delle relative sanzioni.
L'attività consiste nella raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anche la provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale.
Il titolare della ricevitoria, dunque, benché non partecipi direttamente al rischio connaturato al contratto di scommessa, comunque assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell'accettazione della scommessa, dell'incasso e del trasferimento delle somme giocate, nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e le istruzioni fornite dal bookmaker. [...]
Non si attaglia quindi al rapporto tra bookmaker e ricevitore lo schema della solidarietà dipendente, che ricorre, invece, quando uno dei coobbligati, pur non avendo realizzato un fatto indice di capacità contributiva, si trova in una posizione collegata con il fatto imponibile o con il contribuente, sulla base di un rapporto a cui il fisco resta estraneo (in termini, da ultimo, Cass. n. 26480/20). Entrambi i soggetti, difatti, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo differenti modalità operative, allo svolgimento dell'attività di "organizzazione ed esercizio" delle scommesse soggetta a imposizione.
Non è allora irragionevole, ha sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n.
27/18), l'equiparazione, ai fini tributari, del "gestore per conto terzi" (ossia del titolare di ricevitoria) al "gestore per conto proprio" (ossia al bookmaker).
La scelta di assoggettare all'imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, inoltre, ha aggiunto quella Corte, non viola il principio di capacità contributiva, se il rapporto tra il bookmaker e il titolare della ricevitoria che agisce per suo conto sia disciplinato da un contratto che regoli anche le commissioni dovute al ricevitore per il servizio prestato.
Ciò perché attraverso la regolazione delle commissioni il titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera.
Per conseguenza la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.Lgs.
n. 504 del 1998, art. 3 e della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d'imposta precedenti al 2011, siano assoggettate all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell'imposta, perché l'entità delle commissioni già pattuite fra ricevitorie e bookmaker si era già cristallizzata sulla base del quadro precedente alla L. n. 220 del 2010.
Quella Corte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di regolazione degli effetti transitori e in considerazione della natura interpretativa della L. n. 220 del 2010, art. 1, comma 66, lett. b), la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi prima della sua entrata in vigore. La disposizione interpretativa del 2010 costituisce altresì parametro normativo di riferimento per definire negozialmente l'assetto di interessi delle parti, sia in caso di rapporti sorti successivamente, sia per quelli già sorti e destinati a protrarsi. Le parti, difatti, possono rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al fine di trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale opera la ricevitoria.
E ciò perché la configurazione legale, come definita dalla Corte costituzionale, conforma la regolazione negoziale».
5.4 La Suprema Corte ha anche escluso motivi di contrasto della normativa italiana con quella dell'Unione Europea, richiamando giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha riconosciuto la legittimità della normativa italiana e escluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakers esteri (“L'imposta unica si applica difatti a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti: punto 21 di Corte giust. in causa C-788/18”).
5.5 Ancora, afferma la Cassazione, «il ricorso al sistema delle concessioni costituisce "...un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l'esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti" (Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C-375/17, AN International Bee St. Ma., punto 66, richiamata al punto 18 della sentenza in causa C-788/18, cit.; coerente, nella giurisprudenza interna, Cass., sez. un., 29 maggio 2019, n. 14697, punto 10)».
5.6 Infine, la Suprema Corte ha risposto anche sul punto della eventuale rilevanza della giurisprudenza penale sul punto, escludendola: “La giurisprudenza penale di questa Corte citata in memoria, già dinanzi richiamata, è irrilevante. Essa si riferisce difatti alla diversa questione della rilevanza penale dell'attività d'intermediazione e di raccolta delle scommesse, che questa Corte ha escluso, in base alla giurisprudenza unionale, qualora l'attività di raccolta sia compiuta in Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell'ambito dell'Unione Europea che sia stato illegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle concessioni: e ciò perché in tal caso rileva la non conformità agli artt. 49
e 56 del TFUE del regime concessorio interno. Difatti, ha sottolineato questa Corte con la sentenza in questione, "In forza dei principi affermati dalla Corte di giustizia..., il mancato rispetto della disciplina amministrativa che non sia conforme al diritto dell'Unione Europea non può comportare l'applicazione di sanzioni penali". Ma il fatto che non si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, previsto e punito dalla L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 4, commi 1 e 4-bis, nessuna influenza produce sulla soggettività passiva della imposta unica sulle scommesse, che il D.Lgs. n. 504 del 1998, art. 3 riferisce a chiunque, con o senza concessione, gestisce i concorsi pronostici o le scommesse”.
5.7 In conclusione, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è dovuta sempre (sia dal bookmaker, sia dalla ricevitoria italiana), eccetto che – in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale – dalle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione, per le annualità d'imposta precedenti al 2011.
6. Anche il sesto motivo di appello va disatteso.
6.1 Il primo aspetto, nel quale l'appellante sostiene la non debenza delle spese di lite in favore dell'appellata AdE in quanto si è difesa a mezzo dei propri funzionari, è infondato.
6.1.1 Al riguardo, il Collegio richiama il precedente di legittimità (Cass. civ., sez. V, 11/10/2021, n. 27634; tra le più recenti -ex pluribus- Cass. civ., sez. V, 27/12/2025; Cass. civ., sez. V, 17/09/2019, n. 23055; Cass. civ., sez. V, 01/06/2022, n. 17816; Cass. civ., sez.
V, 24/10/2023, n. 29439; Cass. civ., sez. V, 06/06/2024, n. 15880; Cass. civ., sez. V, 28/07/
2025, n. 21728), assolutamente prevalente, al quale convintamente aderisce tanto da fare proprio il relativo percorso argomentativo che di seguito si riporta:
2.5. è parimenti infondata anche la terza censura, ritenendo il Collegio di dover dare continuità ai principi di diritto da ultimo affermati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 20590/2021 non mass., 4473/2021);
2.6. il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis vigente ratione temporis (in forza delle modifiche apportate dal D.L. 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), dispone, infatti, che, nel caso in cui la parte pubblica, risultata vittoriosa, sia stata assistita da un proprio funzionario o da un proprio dipendente, si applica per la liquidazione il "compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo, ivi previsto", prevedendo espressamente, pertanto, la liquidazione dei compensi per l'attività difensiva svolta in giudizio (cfr. da ultimo Cass. n. 23055/2019);
2.7. a tale citato orientamento questa Corte intende dare continuità, non tralasciando che, di recente, è intervenuto un diverso orientamento giurisprudenziale sul punto;
2.8. con ordinanza n. 27444/2020, infatti, questa Corte, eliminando la statuizione di condanna alle spese processuali, pronunciata dal giudice di merito nei confronti del contribuente, preso atto che l'Agenzia delle Entrate era stata in giudizio senza il ministero del difensore, ha escluso che la parte privata potesse essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari;
2.9. la citata ordinanza, ha escluso, in radice la riconoscibilità dei compensi, per il solo fatto che l'Agenzia delle Entrate era stata in giudizio "senza il ministero di difensore" dovendo conseguentemente "escludersi che la parte privata possa essere condannata al pagamento delle spese processuali sostenute dall'Ufficio per diritti e onorari" e tale argomentazione è stata supportata anche dal riferimento alla sentenza n. 8413/2016 di questa Corte, con cui si erano ritenuti liquidabili a favore dell'autorità amministrativa "le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota", si riferiva all'ipotesi in cui l'autorità amministrativa "sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato (il che è consentito dalla L. n. 689 del
1981, art. 23, comma 5)", mediante richiamo di due decisioni della S.C. la n. 11389/2011 e la
n. 18066/2007;
2.10. entrambe le decisioni citate non riguardano, tuttavia, la materia tributaria, in quanto nella prima (n. 11389/2011) si verte in materia di opposizione a sanzione amministrativa (con cognizione del Giudice di Pace) per una opposizione ad "un verbale-avviso di accertamento" emesso dal Comune di Roma, in seguito ad una violazione del Codice della Strada, mentre nel secondo caso (n. 18066/2007), si tratta di opposizione, proposta innanzi al Tribunale ordinario, avverso ordinanza ingiunzione, emessa da Azienda Sanitaria, per violazione della normativa prevista in materia di macellazione di bovini, ed anche in quest'ultimo procedimento, invero, questa Corte richiamava espressamente la normativa stabilita "nel procedimento oppositivo di cui alla L. n. 689 del 1981, ove l'amministrazione opposta si sia avvalsa della facoltà di resistere in giudizio "personalmente", costituendosi a mezzo di un proprio funzionario, come previsto dall'art. 23, comma 4", riconoscendo come rimborsabili,
"ex art. 91 c.p.c., solo gli esborsi concretamente sostenute le spese cd. "generali" o "vive", ove documentati e richiesti"; 2.11. la normativa tributaria si fonda, tuttavia, su una diversa e più specifica disciplina, in quanto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15 ha, sempre, normativamente previsto la ripetibilità di dette spese, nell'ipotesi in cui l'attività difensiva sia stata svolta da funzionari dell'amministrazione finanziaria o da dipendenti di enti locali, con alcune varianti attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi;
2.12. va qui precisato, quindi, che il tema della condanna alle spese è stata, nel tempo, specificamente affrontata con vari interventi legislativi;
2.13. il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, coordinato con la legge di conversione 24 ottobre 1996, n.
556, prevedeva all'art. 12. (Modifiche alla disciplina sul processo tributario) comma 1, lett. b) quanto segue: "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ufficio del Ministero delle finanze, se assistito da funzionari dell'amministrazione, e a favore dell'ente locale, se assistito da propri dipendenti, si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza";
2.14. con successiva modifica, a far data dal 1.1.2013, in forza della L. 24 dicembre 2012, n.
228, all'arti comma 32, la disposizione veniva così precisata: "Nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15 al comma 2-bis le parole: "si applica la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori, con la riduzione del venti per cento degli onorari di avvocato ivi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "si applica il decreto previsto dal D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, art. 9, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti percento dell'importo complessivo ivi previsto";
2.15. infine, con la disposizione attualmente vigente, di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n.
156, Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, con decorrenza 01/01/2016, all'art. 9, comma 1, lett. f), n.
2-sexies, attualmente in vigore, si prevede che "nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui al D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 53 se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza";
2.16. pur con alcune varianti, attinenti, tuttavia (nelle varie novelle succedutesi), alle modalità di determinazione dei compensi, il principio della ripetibilità delle spese, in caso di contenzioso con enti, assistiti da propri funzionari, è stato sempre confermato, e per completezza, non va omesso che del tema è stata investita anche la Corte Costituzionale (ord. 8/10/2010, n. 292), che, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito, avendo ritenuto il quesito proposto manifestamente inammissibile per carenza di chiarezza motivazionale nell'ordinanza di rimessione;
2.17.
considerato che
in tutte le disposizioni che si sono succedute, pur mantenendo costante il parametro del compenso spettante agli avvocati, si sia stabilito che il compenso debba essere riconosciuto, è evidente che, in materia tributaria, il processo ha una sua autonomia, non solo per specifiche disposizioni normative, ma anche, evidentemente, per la gestione del processo stesso, che, al di là di quello che avviene nel contesto di altri procedimenti, richiede una particolare competenza nella trattazione, sia che ci si trovi in presenza di difesa tecnica, sia che questa difesa, sulla base delle stesse norme procedurali, sia svolta da un funzionario o dipendente all'uopo delegato;
2.18. sotto altro profilo, va evidenziato come la Corte Costituzionale, con ordinanza n. 117 del 1999, investita, tra l'altro, del tema della disparità di trattamento tra la normativa di cui alla L. n. 689 del 1981m art. 23 (modifiche al sistema penale) e dell'art. 91 c.p.c., in ragione dell'inoperatività dell'onere delle spese processuali a carico del soccombente, abbia ritenuto la manifesta infondatezza della questione, in ragione del riconoscimento al legislatore della più ampia discrezionalità nel dettare le norme processuali, con il solo limite della non irrazionale predisposizione degli strumenti di tutela, ed in particolare, la Corte ha affermato che: a) l'istituto della condanna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo carattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile;
che:
b) il regolamento delle spese processuali non incide sulla tutela giurisdizionale del diritto di chi agisce o si difende in giudizio;
che, infine,
c) un modello processuale non necessariamente deve costituire un parametro per un rito diverso, essendo giustificata la non simmetrica costruzione delle norme processuali in tema di spese di lite, allorquando esse si sostanzino in strumenti processuali ricollegati a differenti sistemi, in sé compiuti ed affatto autonomi, diretti a regolare materie non omogenee;
2.19. in tal senso, la Corte ha fatto esplicito riferimento al processo tributario (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15), indicandolo come riferimento inidoneo per ritenere sussistente la violazione del principio di uguaglianza tra le norme citate;
2.20. da quanto argomentato, si ritiene possa ritenersi la particolarità normativa prevista in materia di spese e compensi processuali nell'ambito del processo tributario, che, come visto,
è stata mantenuta costante nel tempo e che impedisce di decidere in senso difforme, in violazione di una volontà chiaramente espressa dal legislatore, e si deve, quindi, anche in questa sede, in aderenza al dettato normativo, riconoscere come corretta la condanna alle spese in favore dell'amministrazione”.
6.2 Da ultimo, è noto che -ai sensi dell'art. 77 disp. att. c.p.c. e dell'art. 15, co. 2 bis, del D. Lgs. n. 546/1992- la richiesta di condanna alla parte soccombente deve riprendere dettagliatamente le spese sostenute, in una nota specifica.
6.2.1 Va però precisato che (Cass. civ., sez. V, 29/07/2025, n. 21778) “In ogni caso, ove la richiesta degli onorari di avvocato, benché non accompagnata dal deposito di una nota specifica, sia formulata in relazione ai minimi previsti dalla tariffa forense, la loro riduzione senza motivazione è illegittima, in quanto si pone in contrasto con il principio della inderogabilità dei minimi edittali sancito dall'art. 24 della L. n. 794 del 1942 (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 22991 del 02/10/2017)”.
6.2.2 Da ultimo si osserva che, sebbene il giudice non sia vincolato alla determinazione del compenso secondo i valori medi indicati nella tariffa, dovendo solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo, la motivazione è doverosa -nei confronti del soccombente- solo allorquando si decida di aumentare ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo (ex multis, Cass. n. 89 del 2021;
n. 19989 del 2021).
6.2.3 Da qui il complessivo assorbimento della questione sulla dedotta questione che
“l'Amministrazione non ha documentato le spese vive e non ha depositato in primo grado alcuna nota spese ….. “. 6.3 Anche il secondo aspetto dedotto va rigettato poiché è principio giurisprudenziale consolidato e risalente quello in base al quale la deroga al principio della soccombenza ex art. 15 D. Lgs. n. 546/1992 (oppure 91 c.p.c.) mediante la compensazione delle spese di lite
è un “provvedimento discrezionale del "giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà” (ex multis Cass. civ., sez.
VI, 24/03/2021, n. 8274) il quale può essere adottato “soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate” (art. 15-II co. D. Lgs. n. 546/1992).
6.3.1 Ebbene, non solo non sussistono le richiamate “gravi ed eccezionali ragioni”, ma la condanna alla rifusione delle spese alla parte vittoriosa “trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese di giudizio chi vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius” (ex pluribus Cass. civ., sez.
VI, 09/03/2017, n. 6059; conforme, Cass. civ., sez. VI, 12/10/2018, n. 25594).
7. In conclusione, l'appello va, pertanto, rigettato.
8. Tutte le questioni testé vagliate esauriscono la vicenda sottoposta all'esame di questa Commissione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma degli artt. 112 c.p.c./53 ss. D. Lgs. n. 546/1992 e gli argomenti di doglianza non esaminati espressamente sono stati ritenuti dal Collegio non rilevanti ai fini della decisione e, comunque, inidonei a supportare una conclusione di segno diverso.
9. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 D.M. n. 55/2014 e s.m.i.).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – XIV sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
- rigetta l'appello di Ricorrente_1 e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
Ricorrente_1- condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI – S.O.T. di LATINA che liquida in Euro 7.500,00 oltre spese forfetarie 15% ed accessori.
Così deciso in Roma il 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Roberto Antonio BRIGANTE Dott. Francesco ODDI