Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1047
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Sentenza 17 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità atto impugnato per violazione L. 220/2010

    La Corte conferma la correttezza della sentenza di primo grado, ritenendo tassabili i bookmaker e centri scommesse, anche se collegati a società non autorizzate in Italia, che gestiscono concorsi pronostici e scommesse per conto di terzi con sede all'estero, a partire dal 1° gennaio 2011.

  • Rigettato
    Violazione art. 56 ss. TFUE e principi UE di parità di trattamento e non discriminazione

    La Corte esclude profili di incompatibilità tra la normativa nazionale e quella comunitaria, nonché dubbi interpretativi che richiedano rinvio alla CGUE. Non ravvisa la prospettata discriminazione della società di scommesse che opera dall'estero rispetto ai concessionari nazionali, poiché l'imposta unica non è un tributo armonizzato e possono verificarsi duplicazioni d'imposta dovute all'esercizio concorrente del potere impositivo da parte di più Stati membri. La solidarietà all'imposta unica è conseguenza del rifiuto di aderire al sistema nazionale di settore.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale artt. 1-3 D.Lgs. 504/1998 e L. 220/2010

    La Corte rigetta il motivo, richiamando la giurisprudenza della CGUE che ha riconosciuto la legittimità del sistema concessorio italiano e della relativa disciplina tributaria, escludendo discriminazioni tra bookmakers nazionali e esteri. L'imposta unica si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senza distinzione in base al luogo di stabilimento.

  • Rigettato
    Erroneità sentenza per erronea determinazione imposta unica

    La Corte rigetta il motivo, confermando la correttezza della sentenza di primo grado e la legittimità dell'applicazione dell'imposta unica.

  • Rigettato
    Nullità avviso accertamento per violazione art. 7 Statuto Diritti Contribuente

    La Corte rigetta il motivo, confermando la correttezza della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Nullità atto impugnato per difetto assoluto di motivazione

    La Corte rigetta il motivo, confermando la correttezza della sentenza di primo grado.

  • Rigettato
    Erroneità sentenza per violazione art. 3 d.lgs. 504/1998 sul presupposto soggettivo

    La Corte conferma la valutazione del giudice di prime cure, ritenendo tassabili i bookmaker e centri scommesse che gestiscono scommesse per conto di terzi con sede all'estero, anche se raccolte al di fuori del sistema concessorio.

  • Rigettato
    Erroneità sentenza per violazione art. 1, comma 2, lett. B) L. 288/1998 sul presupposto territoriale

    La Corte rigetta il motivo, affermando che l'accettazione della scommessa avviene in Italia con il rilascio della ricevuta e la conclusione del contratto avviene nel momento in cui il giocatore ha conoscenza effettiva dell'accettazione della sua proposta di gioco in Italia. Il legislatore ha sancito che il contratto con soggetti che offrono scommesse in Italia per conto di terzi esteri è perfezionato in Italia.

  • Rigettato
    Sentenza Corte Costituzionale 23.01.2018 - Incompatibilità normativa fiscale italiana con diritto euro unitario

    La Corte rigetta il motivo, escludendo profili di incompatibilità e discriminazione. Richiama la sentenza CGUE 26 febbraio 2020 (C-788/18) che ha affermato la conformità dell'art. 56 TFUE a una normativa nazionale che assoggetti ad imposta sulle scommesse i CTD stabiliti nello Stato membro e, in solido e in via eventuale, gli operatori di scommesse loro mandanti, stabiliti in un altro Stato membro. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma solo per le annualità antecedenti al 2011.

  • Rigettato
    Violazione libertà di prestazione servizi art. 56 TFUE e principi eurounitari

    La Corte rigetta il motivo, ribadendo che l'imposta unica non è un tributo armonizzato e che possono verificarsi duplicazioni d'imposta. La solidarietà all'imposta unica è conseguenza del rifiuto di aderire al sistema nazionale di settore. Richiama la giurisprudenza della CGUE che ha riconosciuto la legittimità del sistema concessorio italiano e della relativa disciplina tributaria, escludendo discriminazioni.

  • Rigettato
    Applicazione esimente obiettiva condizione di incertezza normativa

    La Corte rigetta il motivo, affermando che l'obiettiva incertezza normativa non sussiste a partire dall'annualità 2011. Richiama la Cassazione che ha chiarito come la L. n. 220 del 2010 abbia sciolto ogni dubbio riguardo l'assoggettamento all'imposta anche di bookmaker privi di concessione e delle relative ricevitorie. La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma solo per le annualità antecedenti al 2011, per le quali non era possibile la traslazione dell'imposta. La Cassazione ha escluso motivi di contrasto con il diritto UE, richiamando la CGUE che ha riconosciuto la legittimità della normativa italiana e escluso qualsivoglia discriminazione.

  • Rigettato
    Condanna alle spese di lite

    La Corte rigetta il motivo. Riguardo la difesa dell'ADM a mezzo funzionari, richiama la prevalente giurisprudenza di legittimità che consente la liquidazione dei compensi anche in questi casi, applicando la tariffa forense con riduzione. Riguardo la mancanza di documentazione delle spese vive, la Corte osserva che, anche in assenza di nota specifica, la riduzione degli onorari senza motivazione è illegittima se formulata in relazione ai minimi tariffari. Riguardo la deroga al principio della soccombenza, la Corte afferma che la compensazione delle spese è un provvedimento discrezionale del giudice di merito, adottabile solo in casi di soccombenza reciproca o gravi ed eccezionali ragioni motivate, non sussistenti nel caso di specie.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 17/02/2026, n. 1047
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 1047
    Data del deposito : 17 febbraio 2026

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