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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/10/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro –
in persona del giudice unico ER AR ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 631/2024 r.g. e vertente tra
(QUALI.TER) (c.f. ), in persona del Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Messina, elettivamente domiciliata in Brolo presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina che la rappresenta e difende per procura in atti, opponente
e
(c.f. ), con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Messina presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dall'avv. M. Chiara Marras del ruolo professionale per procura in atti, opposto oggetto: opposizione ad avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 febbraio 2024 la società TER) Parte_3 ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 59520230003536203, notificatole Pt_2 dall' con pec del 24 dicembre 2023 per il pagamento della somma di 145.114,01 euro a CP_1 titolo di contributi IVS – operai a tempo determinato, terzo e quarto trimestre 2021, relativi alla matricola 3251554.
Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 23 ottobre 2025 dal deposito CP_2 telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- L'istante ha lamentato l'erroneità delle somme richieste dall' a titolo di CP_2 contributi e somme aggiuntive, sul presupposto della mancata indicazione nell'avviso della fascia reddituale di appartenenza dell'impresa, dell'omessa applicazione delle riduzioni e/o agevolazioni contributive previste per le aziende operanti nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate e, in ogni caso, della non spettanza dei contributi richiesti, trattandosi di terrenti ricadenti in comuni colpiti dallo stato di calamità ex l.r. n. 13/2020.
Ha, però, avanzato sul punto contestazioni del tutto generiche, avendo omesso di specificare l'ammontare del debito asseritamente inesistente, il comune in cui è stata svolta l'attività agricola e le aliquote ad essa applicabili, omettendo, nonché di allegare la denuncia aziendale, solo menzionata in ricorso.
Ebbene, dalla documentazione in atti (cfr. avviso di addebito opposto e tariffazione denunce trimestrali allegata dall' ) risulta che la controversia ha ad oggetto contributi CP_1 relativi alla manodopera agricola impiegata dall'azienda sui terreni siti nel Pt_3 CP_3 comune di Santa Domenica Vittoria, per i mesi di luglio-dicembre 2021.
Dall'esame delle menzionate tariffazioni DMAG e dalle connesse simulazioni di calcolo emerge, poi, che contrariamente a quanto eccepito dall'opponente l'ente ha tenuto conto: della tipologia di denuncia (OTD), del tipo di ditta (06), del totale delle giornate dichiarate e delle relative retribuzioni e delle riduzioni applicabili per la tipologia di zona (opportunamente qualificata “Zona montana”, come da circolare dell'8 luglio 2004 dell'Assessorato dell'Agricoltura e delle Foreste della Regione Siciliana). Dai conteggi ivi indicati risulta, in particolare, che l'ente ha correttamente applicato la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (v. art. 1, comma 45, l. n. 220/2010), calcolando per intero la sola quota di contributi a carico dei lavoratori (aliquota dell'8,84%, cfr. circolare n. 52 del 1 aprile 2021, in atti), in applicazione dell'art. 9, comma 5-ter, l. n. 67/1988, a norma del quale “Le agevolazioni di cui al comma 5 si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro”.
A fronte di tali allegazioni, il ricorrente nulla ha opposto, essendosi limitato ad eccepire in via generica l'erroneità delle somme ivi indicate, senza, però, fornire un calcolo alternativo a quello dell' . CP_2
Quanto, poi, ai presunti sgravi contributivi applicabili nella specie in considerazione dello stato di calamità dichiarato anche per il comune di Santa Domenica di Vittoria nell'ottobre
2021, nulla ha allegato e provato l'opponente in ordine agli eventuali danni subiti in conseguenza di tali eventi, né essa ha in alcun modo allegato di aver presentato apposita domanda di esonero parziale all' nei dodici mesi successivi all'evento. CP_1
Si rammenta, infatti, che a norma dell'art. 8 d.lgs. n. 102/2004 “Alle imprese agricole in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1” – vale a dire le imprese di cui all'art. 2135
c.c. che abbiano subito danni superiori al 30% della produzione lorda vendibile – “iscritte nella
2 relativa gestione previdenziale, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, la percentuale dell'esonero fino ad un massimo del 50 per cento (…) 3. L'esonero è accordato dall'ente impositore su presentazione di apposita domanda degli interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti della legislazione in materia”.
Misure diverse e ulteriori non sono, poi, state previste dalla richiamata l.r. n. 13/2020, con la quale il legislatore regionale si è limitato a disciplinare la procedura per la dichiarazione, da parte della Giunta regionale, dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione
Siciliana (v. art. 3).
In definitiva, la domanda va integralmente respinta.
3.- Le spese del giudizio seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando i minimi in considerazione della breve durata, in 6.114 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione e condanna la società
a rimborsare all' le spese processuali, liquidate in 6.114 euro, Parte_4 CP_1 oltre spese generali e accessori di legge.
Messina, 24.10.2025
Il Giudice del Lavoro
ER AR
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