Art. 6.
La regione, tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro consorzi nonche' delle esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale, approvato dal consiglio regionale, per finanziare i consultori di cui all'articolo 2, sempre che si riscontrino le finalita' indicate all'articolo 1 della presente legge.
La regione, tenuto conto delle proposte dei comuni e dei loro consorzi nonche' delle esigenze di una articolazione territoriale del servizio, redige un programma annuale, approvato dal consiglio regionale, per finanziare i consultori di cui all'articolo 2, sempre che si riscontrino le finalita' indicate all'articolo 1 della presente legge.