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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 26/09/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D' APPELLO DI L' AQUILA
La Corte, composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Augusta Massima Cucina Consigliere rel.est. riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 103/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 23.09.2025 tenutasi con trattazione scritta e vertente
TRA
, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Ianni in virtù di procura in atti;
Appellante
CONTRO
E rappresentati e difesi, Controparte_1 Controparte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi Villani;
Appellati
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 729/2022 resa nel procedimento n.
3481/2017 RG dal Tribunale di Teramo, in data 28.6.2022, pubblicata in pari data e non notificata.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: si cfr. atto d'appello e comparsa di costituzione e risposta in appello.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 729/2022 - emessa dal Tribunale di Teramo nell'ambito del procedimento civile contraddistinto con il n. 3481/2017 R. G. - con cui quest'ultimo statuiva: “definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: - condanna il al pagamento, in favore degli attori, della Parte_1 somma di € 4.500,00, oltre interessi, nella misura legale, dalla domanda al soddisfo;
- condanna il alla refusione, in favore degli attori, delle spese della Parte_1 presente procedura, che liquida in complessivi € 1.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cap come per legge”.
Il giudice - a fronte della domanda dei Sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2
tesa ad ottenere, a seguito dello sgombero dall'immobile di loro proprietà
[...]
disposto in forza degli eventi sismici verificatisi nel centro Italia il 24.08.2016 ed il
30.10.2016, il riconoscimento del diritto soggettivo all'ottenimento del contributo di autonoma sistemazione e, conseguentemente, la condanna del al relativo Pt_1
pagamento – rilevava come gli attori avessero provato la sussistenza del presupposto per l'erogazione del contributo, ovvero che l'abitazione in cui vivevano al momento del terremoto fosse qualificabile come abitazione principale, abituale e continuativa, e come, viceversa, il – rimasto contumace – non avesse fornito alcun elemento di Pt_1
senso contrario, sulla base del quale si potesse intendere che il centro degli interessi, a dispetto della residenza, era stato di fatto mutato altrove..
Con l'appello il , ritenendo viziata la decisione, chiedeva il riesame Parte_1
della controversia, con vittoria delle spese di lite.
Si costituivano in appello i Sigg.ri e Controparte_1 Controparte_2 contestando le avverse deduzioni ed invocando il rigetto dell'appello proposto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado. In via incidentale, in parziale riforma della sentenza, chiedevano la condanna del al pagamento Pt_1 del contributo di autonoma sistemazione nella maggior misura di € 20.000,00.
2 Fissata la prima udienza di trattazione al 13.06.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12.12.2023.
Stante richiesta congiunta di rinvio ad opera delle parti essendo in corso trattative tese ad un componimento bonario della controversia, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 11.06.2024, ore 9.00, da tenersi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Tale udienza, in attuazione delle norme di cui al d.l. 17/3/2020 n. 18, conv. in l.
24/4/2020 n. 27, si svolgeva con trattazione scritta.
Alla scadenza del termine fissato non venivano depositate telematicamente dalle parti costituite note scritte contenenti le precisazioni delle rispettive conclusioni con la conseguenza che l'omesso deposito delle stesse risultava equivalente a mancata partecipazione all'udienza.
La causa veniva pertanto rinviata, ex art. 127 ter, IV comma, c.p.c., all'udienza del
23.09.2025, che si teneva, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con trattazione scritta, con assegnazione alle parti del termine fino alla data dell'udienza, ore 9,00, per il deposito telematico di note scritte contenenti istanze/conclusioni.
Anche alla detta data le parti non depositavano note scritte contenenti istanze/conclusioni e la Corte, pertanto, riteneva potersi procedere ai sensi dell'art. 127 ter, IV comma, c.p.c. e riservava la decisione senza termini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rileva la Corte che l'art. 127 ter, IV comma, c.p.c. prevede che “Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
L'estinzione deve essere dichiarata con sentenza quando, come nella specie, il provvedimento debba essere adottato da un giudice collegiale, non sia soggetto a
3 reclamo e sia idoneo a definire il processo (Cass. 3/9/2015, n. 17522; Cass. 7/10/2011,
n. 20631; cfr. anche Cass. Sez. Lav. 4/8/2015, n. 16358, che ha cassato un'ordinanza di questa Corte che aveva dichiarato l'estinzione del giudizio con ordinanza in una controversia di lavoro, avente ad oggetto differenze retributive).
Pertanto, la causa deve essere cancellata dal ruolo e deve essere dichiarata l' estinzione del processo.
Le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma dell' art. 310, ult. co. c.p.c..
Nonostante l'atto di citazione in appello sia stato proposto dopo il 31 gennaio 2013, non si applica l' art. 1, 17° co. L. n. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 D.P.R. n.
115/2002, inserendovi il comma 1 quater, in forza del quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis art. cit., trattandosi di declaratoria di estinzione del giudizio (Cass.
30/9/2015, n. 19560).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente decidendo la causa in epigrafe descritta, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
2) pone le spese del processo estinto a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso nella Camera di Consiglio da remoto del 23.09.2023.
Il Cons.Est. Dott.ssa Augusta Massima Cucina
Il Pres. Dott.ssa Barbara Del Bono
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