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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/09/2025, n. 1087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1087 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.RG. 3370/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3370 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARI ESTER Parte_1
MORANDI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SIMONA MIGLIO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.06.2023, ritualmente notificato all' , il CP_1
ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità, ex art.1 L. 222/84, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 04.12.2020, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che, nonostante il possesso del requisito sanitario previsto dalla disposizione suindicata (così come accertato dal decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 07.11.2022 e ritualmente notificato alla competente sede ), nonché degli ulteriori requisiti CP_1 socio-economici richiesti dalla legge per beneficiare della prestazione, l'ente previdenziale non abbia provveduto a liquidare la prestazione.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda per CP_1
insussistenza del requisito contributivo, evidenziando come risultino accreditati al ricorrente, nel quinquennio antecedente la domanda (05/12/2015 –
04/12/2020), soltanto n. 151 contributi settimanali.
Previa concessione di termine per il deposito di note difensive, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.09.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e viene decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova premettere che l'assegno ordinario di invalidità, disciplinato dalla legge n.222 del 1984, è una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale che determini una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3.
Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che risultino accreditati al lavoratore cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Nel caso di specie, è pacifico – in quanto ammesso dallo stesso ricorrente nelle note autorizzate da ultimo depositate – che il possedesse, alla data di Pt_1 presentazione della domanda amministrativa (4.12.2020), soltanto 151 contributi settimanali, in luogo dei 156 richiesti dalla legge. Il ricorrente, peraltro, invoca il disposto dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/1988, il quale, com'è noto, prevede la possibilità di perfezionare il requisito contributivo anche in epoca successiva alla domanda di pensione, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della suddetta domanda
(c.d. quinquennio mobile).
In particolare, il ricorrente, dopo aver premesso che “sarebbe sufficiente la copertura contributiva per altre 5 settimane successive al 04.12.2020 al fine di perfezionare il prescritto requisito contributivo”, si è limitato ad affermare di avere “certamente raggiunto il requisito contributivo richiesto, dal momento che successivamente alla domanda del 04.12.2020 egli ha versato ulteriori contributi
(quantificati in almeno n. 5 settimane contributive) utili per la prestazione in oggetto, come si deduce ampiamente dall'estratto previdenziale allegato al presente ricorso”.
Al riguardo, è opportuno precisare che, in virtù del principio del c.d. quinquennio mobile, il requisito contributivo può sì perfezionarsi anche successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, ma ciò non consente di “dilatare” il termine quinquennale di imputazione delle 156 settimane contributive.
In altri termini, il requisito contributivo, pur potendo perfezionarsi in un secondo momento, deve pur sempre maturare “nell'arco di cinque anni, computati a ritroso dall'ultima contribuzione, non essendovi spazio per l'applicazione di un quinquennio cosiddetto "dilatato" (Cass. n. 11057 del 20/05/2014; Cass. n.
12237 del 24/05/2006).
È sempre necessario, quindi, il rispetto della concentrazione di detta contribuzione nell'arco di cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione: “Ne deriva che il requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio può realizzarsi o con riferimento alla data della domanda amministrativa, o con riferimento ad una data posteriore, nella quale il requisito contributivo matura, con effetto sulla decorrenza della prestazione. Ma deve sempre trattarsi di 156 contributi settimanali versati nell'arco di cinque anni, sicché il quinquennio contributivo diviene "scorrevole", restando la contribuzione concentrata nei cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione” (in tal senso, Cass. 24 maggio 2006, n. 12237, cui acide, Cass.,
21 febbraio 2003, n. 2699; Cass., 23 giugno 2004 n. 11696; Cass., 11 aprile 1998
n. 3738 e, da ultimo, Cass. 5764/2014 e Cassazione n. 16506 del 2015).
Ciò posto, deve osservarsi come, nel caso di specie, parte ricorrente non abbia specificamente dedotto quali sarebbero i termini del c.d. quinquennio scorrevole, limitandosi genericamente ad affermare, come sopra osservato, che
“successivamente alla domanda del 04.12.2020 egli ha versato ulteriori contributi (quantificati in almeno n. 5 settimane contributive) utili per la prestazione in oggetto”, rendendo pertanto impossibile verificare se, ed eventualmente con quale decorrenza, spetti al ricorrente la prestazione dedotta in lite.
Né vale a sanare il rilevato difetto di allegazione la produzione in atti dell'estratto contributivo: è infatti appena il caso di rilevare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017).
Deve a questo punto rilevarsi l'inammissibilità dell'ulteriore eccezione, sollevata da parte ricorrente soltanto nelle note di trattazione scritta del 16.08.2025, in ordine all'asserita applicabilità del principio di neutralizzazione in relazione al periodo di malattia compreso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre 2017, neutralizzazione che, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 818/1957, consentirebbe di ampliare, per lo stesso periodo della durata della malattia, il periodo di osservazione utile all'individuazione del requisito contributivo previsto per l'erogazione della prestazione richiesta.
Tale deduzione, inammissibile in quanto tardiva, risulta comunque infondata: in primo luogo, perché risultano accreditate al ricorrente, nell'anno 2017, n. 52 settimane contributive (di cui n. 7 di contribuzione figurativa), già conteggiate ai fini del possesso del requisito contributivo;
in secondo luogo, perché non risulta in alcun modo provata l'assoluta impossibilità di svolgere attività lavorativa nel periodo in questione, necessaria ai fini l'applicazione del principio di neutralizzazione, essendosi il ricorrente limitato a richiamare genericamente la documentazione medica depositata in altro giudizio.
Le considerazioni fin qui svolte determinano il rigetto del ricorso.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Tivoli, 16/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa Giorgia Busoli, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3370 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARI ESTER Parte_1
MORANDI
ricorrente
e
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. SIMONA MIGLIO
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.06.2023, ritualmente notificato all' , il CP_1
ricorrente in epigrafe indicato ha adito questo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, al fine di sentire accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità, ex art.1 L. 222/84, sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 04.12.2020, con conseguente condanna dell'ente convenuto al pagamento dei ratei maturati e maturandi della prestazione, oltre accessori di legge.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha dedotto che, nonostante il possesso del requisito sanitario previsto dalla disposizione suindicata (così come accertato dal decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 07.11.2022 e ritualmente notificato alla competente sede ), nonché degli ulteriori requisiti CP_1 socio-economici richiesti dalla legge per beneficiare della prestazione, l'ente previdenziale non abbia provveduto a liquidare la prestazione.
Nel costituirsi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto della domanda per CP_1
insussistenza del requisito contributivo, evidenziando come risultino accreditati al ricorrente, nel quinquennio antecedente la domanda (05/12/2015 –
04/12/2020), soltanto n. 151 contributi settimanali.
Previa concessione di termine per il deposito di note difensive, la causa è stata discussa all'odierna udienza del 16.09.2025, sostituita da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., e viene decisa mediante la presente sentenza.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Giova premettere che l'assegno ordinario di invalidità, disciplinato dalla legge n.222 del 1984, è una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti ed autonomi con infermità fisica o mentale che determini una riduzione della capacità lavorativa superiore ai 2/3.
Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che risultino accreditati al lavoratore cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Nel caso di specie, è pacifico – in quanto ammesso dallo stesso ricorrente nelle note autorizzate da ultimo depositate – che il possedesse, alla data di Pt_1 presentazione della domanda amministrativa (4.12.2020), soltanto 151 contributi settimanali, in luogo dei 156 richiesti dalla legge. Il ricorrente, peraltro, invoca il disposto dell'art. 18 del D.P.R. n. 488/1988, il quale, com'è noto, prevede la possibilità di perfezionare il requisito contributivo anche in epoca successiva alla domanda di pensione, a seguito di versamenti contributivi effettuati successivamente alla presentazione della suddetta domanda
(c.d. quinquennio mobile).
In particolare, il ricorrente, dopo aver premesso che “sarebbe sufficiente la copertura contributiva per altre 5 settimane successive al 04.12.2020 al fine di perfezionare il prescritto requisito contributivo”, si è limitato ad affermare di avere “certamente raggiunto il requisito contributivo richiesto, dal momento che successivamente alla domanda del 04.12.2020 egli ha versato ulteriori contributi
(quantificati in almeno n. 5 settimane contributive) utili per la prestazione in oggetto, come si deduce ampiamente dall'estratto previdenziale allegato al presente ricorso”.
Al riguardo, è opportuno precisare che, in virtù del principio del c.d. quinquennio mobile, il requisito contributivo può sì perfezionarsi anche successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, ma ciò non consente di “dilatare” il termine quinquennale di imputazione delle 156 settimane contributive.
In altri termini, il requisito contributivo, pur potendo perfezionarsi in un secondo momento, deve pur sempre maturare “nell'arco di cinque anni, computati a ritroso dall'ultima contribuzione, non essendovi spazio per l'applicazione di un quinquennio cosiddetto "dilatato" (Cass. n. 11057 del 20/05/2014; Cass. n.
12237 del 24/05/2006).
È sempre necessario, quindi, il rispetto della concentrazione di detta contribuzione nell'arco di cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione: “Ne deriva che il requisito dei 156 contributi settimanali nel quinquennio può realizzarsi o con riferimento alla data della domanda amministrativa, o con riferimento ad una data posteriore, nella quale il requisito contributivo matura, con effetto sulla decorrenza della prestazione. Ma deve sempre trattarsi di 156 contributi settimanali versati nell'arco di cinque anni, sicché il quinquennio contributivo diviene "scorrevole", restando la contribuzione concentrata nei cinque anni computati a ritroso dall'ultima contribuzione” (in tal senso, Cass. 24 maggio 2006, n. 12237, cui acide, Cass.,
21 febbraio 2003, n. 2699; Cass., 23 giugno 2004 n. 11696; Cass., 11 aprile 1998
n. 3738 e, da ultimo, Cass. 5764/2014 e Cassazione n. 16506 del 2015).
Ciò posto, deve osservarsi come, nel caso di specie, parte ricorrente non abbia specificamente dedotto quali sarebbero i termini del c.d. quinquennio scorrevole, limitandosi genericamente ad affermare, come sopra osservato, che
“successivamente alla domanda del 04.12.2020 egli ha versato ulteriori contributi (quantificati in almeno n. 5 settimane contributive) utili per la prestazione in oggetto”, rendendo pertanto impossibile verificare se, ed eventualmente con quale decorrenza, spetti al ricorrente la prestazione dedotta in lite.
Né vale a sanare il rilevato difetto di allegazione la produzione in atti dell'estratto contributivo: è infatti appena il caso di rilevare che la mancata allegazione di un elemento costitutivo della pretesa fatta valere in giudizio impone il rigetto a prescindere da qualsiasi risultanza documentale, posto che l'onere di allegazione precede logicamente l'onere della prova (cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 17214 del 19/8/2016 e Sez. 3, Sentenza n. 22055 del 22/9/2017).
Deve a questo punto rilevarsi l'inammissibilità dell'ulteriore eccezione, sollevata da parte ricorrente soltanto nelle note di trattazione scritta del 16.08.2025, in ordine all'asserita applicabilità del principio di neutralizzazione in relazione al periodo di malattia compreso tra il mese di gennaio e il mese di dicembre 2017, neutralizzazione che, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. n. 818/1957, consentirebbe di ampliare, per lo stesso periodo della durata della malattia, il periodo di osservazione utile all'individuazione del requisito contributivo previsto per l'erogazione della prestazione richiesta.
Tale deduzione, inammissibile in quanto tardiva, risulta comunque infondata: in primo luogo, perché risultano accreditate al ricorrente, nell'anno 2017, n. 52 settimane contributive (di cui n. 7 di contribuzione figurativa), già conteggiate ai fini del possesso del requisito contributivo;
in secondo luogo, perché non risulta in alcun modo provata l'assoluta impossibilità di svolgere attività lavorativa nel periodo in questione, necessaria ai fini l'applicazione del principio di neutralizzazione, essendosi il ricorrente limitato a richiamare genericamente la documentazione medica depositata in altro giudizio.
Le considerazioni fin qui svolte determinano il rigetto del ricorso.
Rinvenendosi in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- spese irripetibili.
Tivoli, 16/09/2025
Il Giudice
Giorgia Busoli