CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/07/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1936/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA con OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc) promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. ZURINO GIOVANNI C.F._2
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TAMBURELLI
[...] P.IVA_1
APPELLATO
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PU- Controparte_2 P.IVA_2
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1 sentenza n. 188/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 02/03/2023
CONCLUSIONI
In data 10 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1 Parte_2
Piaccia alla Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impu- gnata, disattesa ogni contraria istanza:
- In via preliminare e cautelare sospendere anche inaudita altera parte la esecuti- vità della sentenza;
- Dichiarare l'estromissione dal giudizio di Controparte_3 perché non più legittimata;
[...]
- Nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 843 del 01/08/2021 emesso dal Tribunale di Siena per incompetenza territoriale, dichiarando che è competente il Tribunale di
Perugia;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione stipulato dagli ap- pellanti e, per l'effetto, dichiarare che essi nulla devono per tale titolo alla società
[...]
e alla sua avente causa Controparte_4 [...]
dichiarando altresì la prima decaduta dall'azione ai sensi dell'art. Controparte_5
1957, comma 1 c.c.;
- comunque dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta/appellata ed alla sua avente causa per liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c.;
- in ogni, caso, previa ammissione di CTU contabile, dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi calcolati con capitalizzazione trimestrale, con relativo storno dal saldo debitorio di tali poste passive e riduzione dell'ammontare del credito aziona- to.
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio -
Per Controparte_1
:
[...]
2 IN VIA PRELIM INARE - Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del- la sentenza di primo grado in quanto, per le ragioni espresse, non ricorrono i presup- posti né della manifesta fondatezza dell'impugnazione, né del periculum in mora.
NEL MERITO - Rigettare l 'appello avversario in quanto infondato per le ragioni espresse in atti.
In ogni caso con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre ad accessori come per legge.
Per : Controparte_2
Voglia la Corte di Appello di Firenze adita, reietta ogni contraria istanza, eccezio- ne, deduzione o richiesta per le argomentazioni in fatto ed in diritto esposte in narrati- va:
- in via pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sen- tenza n. 188/2023, emessa dal Tribunale di Siena pubblicata in data 2.3.2023 (R.G. n.
2750/2021);
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'avversa impugnazione stante la manifesta violazione del disposto di cui all'art. 348bis c.p.c.;
- in via subordinata, nel merito, rigettare ogni avversa domanda ed eccezione an- che preliminare perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sen- tenza n. 188/2023, emessa dal Tribunale di Siena pubblicata in data 2.3.2023 (R.G. n.
2750/2021).
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponevano opposizione al decreto Parte_1 Parte_2
n. 843/2021 del Tribunale di Siena con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido, quali fideiussori della società PROGETTO KLIMA S.R.L., di € 16.799,04, oltre interessi e spese a favore di Controparte_1
, a titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 619595, rile-
[...] vando ed eccependo:
3 - l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena a favore del Tribunale di Peru- gia, quale foro del consumatore e sede della banca al momento della sottoscrizione delle fideiussioni;
- la nullità delle fideiussioni ex art. 2 legge 287/1990 in relazione al provvedimento della Banca di Italia n. 55/2005;
- la liberazione ex 1956 c.c.;
- l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Siena con sentenza n. 188/2023 pubblicata il 02/03/2023 così statuiva :
“1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2)condanna le parti opponenti , in solido tra loro, al pagamento delle spese pro- cessuali che liquida in favore di parte opposta. in € 3.265,50 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario , CAP ed IVA come per legge”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
e , come da visura allegata erano amministra- Parte_1 Parte_2 tori/rappresentanti legali della Progetto Klima Srl dal 08/07/2013, momento di costi- tuzione della società e dell'apertura del conto corrente mentre la fideiussione è stata concessa in data 29/10/2013. Esiste quindi collegamento funzionale tra i garanti e la società stessa. L'eccezione d'incompetenza territoriale ( peraltro , esclusa la competen- za inderogabile, non sollevata sotto possibili profili concorrenti ) dev'essere disattesa
[…] nell'aderire all'impostazione delineata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazio- ne, questo giudice ritiene che la riproduzione all'interno del contratto di fideiussione delle clausole dello schema ABI ritenute in contrasto con la legge antitrust non implichi la nullità dell'intero contratto di fideiussione, bensì soltanto delle clausole del negozio pedissequamente riproduttive delle clausole vietate […] nel caso oggetto del presente giudizio, in primo luogo le clausole del contratto di fideiussione non ricalcano pedisse- quamente lo schema vietato ma anche voler , in ottica sostanziale, come auspicato dal-
4 la difesa degli opponenti , diversamente ritenere , i fideiussori non hanno fornito alcu- na prova che in assenza delle clausole oggetto di censura non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del contenuto asseritamente colpita da nullità […] il creditore ha prodotto , oltre al contratto di conto corrente e sue modifiche , all'atto di fideiussione e sue modifiche l'estratto conto completo dal quale risulta la somma oggetto d'ingiunzione Orbene gli opponenti , hanno meramente dedotto la nul- lità degli interessi e l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto ( peraltro non contemplate) senza nulla allegare o provare , Oltre a dissertazione meramente teorica
è la stessa difesa dei fideiussori ( si dubita peraltro della loro legittimazione alla propo- sizione di detta eccezione , escluso il profilo dell'ecxceptio doli non dedotto) a dare atto che i fideiussori non dispongano ancora oggi degli estratti del conto corrente intestato alla società dalla data di erogazione dell'anticipazione bancaria fino alla chiusura del conto, da cui può evincersi la concreta applicazione e la misura degli interessi applica- ti, così ammettendo di aver sollevato eccezione “ al buio” e tale lacuna non potrebbe certo essere colmata da una consulenza d'ufficio”.
L'appello.
2. Proponevano appello e ritenendo la Parte_1 Parte_2 sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea esclusione della qualità di consumatore in capo agli opponenti ed omes- sa valutazione di altro profilo di incompetenza territoriale (art. 10);
2) erronea valutazione delle clausole espressive della intesa ABIi vietata ed inver- sione dell'onere della prova sulla adozione uniforme delle stesse;
omessa valutazione della eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione “omnibus” per violazione della l. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e di decadenza dall'azione ex art. 1957
c.c. nei confronti dei fideiussori;
3) omessa motivazione in ordine al motivo “IV” “liberazione del fideiussore per ob- bligazione futura (art. 1956 c.c.) e violazione della buona fede (art. 1375 c.c.)” dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
4) erronea esclusione della nullità della pattuizione degli interessi con clausola di capitalizzazione trimestrale;
rinnovo della richiesta di ammissione di CTU contabile.
5 Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in precedenza trascritte.
Si costituiva in giudizio Controparte_6
, che contestava le censure mosse da parte appellan-
[...] te nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
interveniva in giudizio ex 111 c.p.c.
[...] quale cessionaria del credito, che pure concludeva per la conferma Controparte_5 della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c., in data10 luglio 2025 a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato, limitatamente alla capitalizzazione degli interessi successivamente al primo gennaio 2014.
3. Con il primo motivo (“erronea esclusione della qualità di consumatore in capo agli opponenti ed omessa valutazione di altro profilo di incompetenza territoriale (art. 10)”) parte appellante in sintesi deduce: “il Tribunale ha respinto l'eccezione di incom- petenza territoriale del Tribunale di Siena, emittente il decreto ingiuntivo opposto, in favore del Tribunale di Perugia, quale Tribunale del luogo di residenza degli ingiunti, intesi come consumatori, perché questa qualità in concreto non gliela ha attribuita per l'esistenza di un “collegamento funzionale” con la società Progetto Klima s.r.l. (obbliga- to principale) in ragione del fatto che questi avrebbero rivestito una posizione interna ad essa. Trascura però in primo luogo la gerarchia dei criteri che presiedono l'interpretazione della intenzione delle parti risultante dal contratto, normativamente individuata nell'art. 1362 c.c. In alto nella prima pagina del contratto (doc. 6 fascicolo monitorio) è evidente la seguente definizione (“QUALIFICA CLIENTE: Consumatore”)
[…] Il contratto di “fideiussione omnibus” all'art. 10 sotto la rubrica “Foro competente”
(art. 10) disciplina la competenza territoriale altresì, cioè salvo che si tratti di consu- matori (come è nel nostro caso), nei seguenti termini: “per ogni controversia concer- nente l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto, il foro competente è quel-
6 lo nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca. L'opponente al riguardo aveva sollevato in riferimento alla clausola evidenziata ulteriore questione di incompe- tenza deducendo che il contratto di fideiussione è stato sottoscritto dalla
[...]
che all'epoca della sottoscrizione aveva sede in (vedi doc. Controparte_7 CP_7
6 del fascicolo monitorio, doc. 3 allegato alla comparsa), non rilevando in alcun modo le successive vicende […] Si tratta di clausola relativa a foro esclusivo che determina la competenza territoriale del Tribunale di Perugia”.
Il motivo è infondato.
L'art. 10 della fideiussione (“Foro competente”) recita:
“Per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del presente contratto il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca. Laddove il fideiussore riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, let- tera a) del d. lgs. 6.9.2005 (Codice del Consumo), il foro competente è quello del con- sumatore ai sensi di legge”.
La disposizione contrattuale ricollega espressamente la competenza del foro del consumatore (non all'indicazione contenuta a margine del contratto circa la “qualifica cliente” ma) alla sussistenza degli specifici presupposti di legge per tale qualificazione, con rinvio al Codice del Consumo.
Nella fattispecie, come evidenziato dal Tribunale, è documentale che CP_8
e al momento del rilascio della fideiussione e sino al 2019 erano gli
[...] Parte_2 unici soci ed amministratori della società PROGETTO KLIMA S.R.L. e quindi “ai sensi dell'art. 3, lettera a) del d. lgs. 6.9.2005 (Codice del Consumo)” non possono essere con- siderati consumatori, trattandosi di persone fisiche che hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale sulla base dei collegamenti funzionali con quest'ultima: amministrazione e partecipazione non trascurabile al capitale sociale (vedi tra le altre Cass 30/08/2023, n.25459).
Neppure poteva ritenersi radicata in via esclusiva la competenza a quale CP_7
“sede della banca” al momento del rilascio della fideiussione.
In primo luogo la previsione di un foro relativo ad “ogni controversia” non può considerarsi, in difetto di espressa previsione, quale designazione di un foro esclusivo
7 ma solo concorrente e quindi l'eccezione di incompetenza doveva essere a pena di am- missibilità formulata con riferimento a tutti i possibili fori alternativi (vedi Cass.
11/04/2024, n.9754: “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma de- ve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. (tale esclusione - ha os- servato la Suprema Corte - non è chiaramente desumibile dalla clausola in questione:
«per ogni controversia che dovesse insorgere tra il correntista e la in dipenden- CP_1 za dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è quello di Napoli»); Cass. 26/09/2024, n.25766: “è inammissibile l'ecce- zione di incompetenza per territorio se non sono contestati tutti i possibili fori alterna- tivi, ossia se non viene contestato specificamente il luogo in cui l'obbligazione è sorta e ogni altro criterio rilevante ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.”).
Inoltre la “sede legale della banca” deve essere determinata con riferimento “allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda” , ex art. 5 c.p.c. ed è pacifico che la al momento del deposito del ricorso monitorio aveva sede nel CP_1 circondario di Siena.
4. Con il secondo motivo (“erronea valutazione delle clausole espressive della in- tesa ABI vietata ed inversione dell'onere della prova sulla adozione uniforme delle stes- se;
omessa valutazione della eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione
“omnibus” per violazione della l. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e di decaden- za dall'azione ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori”) parte appellante in sintesi deduce: confrontando il testo delle clausole del contratto di fideiussione omnibus, del resto apertamente così qualificato dalla Banca le clausole esattamente riproducono tutti i contenuti dell'intesa vietata […] È allora evidente l'identità di contenuto […] Il
Tribunale ha poi erroneamente invertito l'onere probatorio laddove ha valutato ai fini dell'accoglimento della eccezione di nullità della fideiussione spetta all'opponente forni- re la prova della non occasionalità o uniformità dell'applicazione delle disposizioni
8 contrattuali oggetto di censura […] In conseguenza è nulla la clausola sub art. 5 del contratto di fideiussione e tale nullità determina allora l'intempestività dell'azione promossa dalla Banca. In particolare, infatti, nell'ultimo periodo l'art. 5 (redatto in li- nea alla formulazione dell'approvato e sopra richiamato schema ABI) fa esonero alla
Banca dagli obblighi sanciti nell'art. 1957 c.c. ovvero dal rispetto dei termini per l'azione in esso previsti […] doveva dichiararsi, ed ora si deve dichiarare, la decadenza dall'esercizio dell'azione nei confronti del fideiussore agli effetti dell'art. 1957 c.c.”.
Il motivo è destituito di fondamento.
A prescindere dalla obbiettiva non corrispondenza, già rilevata dal Tribunale, circa la fideiussione per cui è causa (rilasciata nel 2013) e lo schema ABI oggetto del provve- dimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in ogni caso anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che la rilevazione officiosa della nullità (comunque parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risultino da- gli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: […] iii) l'epo- ca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito tem- porale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esi- stente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'inte- ressato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
[…] v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'artico- lo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera di- fesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclu- sione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024,
n.30383; vedi anche Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170).
9 Parte appellante solo con la citazione in appello deduce una decadenza ex 1957 c.c., ma, a prescindere da ogni rilievo sulla fondatezza, trattasi di eccezione in senso stretto, che doveva essere sollevata tempestivamente già con la citazione in opposizione (vedi
Cass. III, 05/06/2012, n.8989 : “il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la deca- denza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'in- validità del contratto di fideiussione” ; per la qualificazione quale eccezione in senso stretto vedi anche Cass. 05/05/2022, n.14194).
5. Con il terzo motivo (“omessa motivazione in ordine al motivo “IV” “liberazione del fideiussore per obbligazione futura (art. 1956 c.c.) e violazione della buona fede
(art. 1375 c.c.)”) parte appellante deduce: “come risulta dalla visura prodotta (doc. 3 al- legato all'atto di citazione) la Progetto Klima s.r.l., dal mese di febbraio dell'anno 2019,
è partecipata da due soci diversi ovvero dal socio al 4% e dal socio Persona_1 [...]
al 96% […] Nonostante il mutamento della compagine societaria e di Persona_2 amministrazione chiaramente conosciuto dalla ed il mancato deposito dei bilan- CP_1 ci successivi al 2018 la ha azzardato la concessione di una anticipazione banca- CP_1 ria, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in favore della società e del nuovo ammini- stratore a giugno dell'anno 2020 senza neanche procedere ad una comunicazione al ri- guardo a coloro contro i quali la avrebbe agito, i fideiussori, nel caso che la so- CP_1 cietà non avesse restituito la anticipazione predetta. Qui allora ricorrono gli estremi tratteggiati dall'art. 1956”.
Il motivo è infondato.
Il mero mutamento della compagine societaria non assume di per sé rilievo;
è stato in generale chiarito che “il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garan- zia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garanti-
10 to” (vedi Cass, 24/11/2022, n.34685; Cass. 03/11/2021, n.31313: “in tema di fideiussio- ne per le obbligazioni future, per l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc devono ricorre- re sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla presta- zione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mu- tamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto;
a tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 1956 del Cc dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma”).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto semplicemente con la deduzione relati- va al mancato deposito dei bilanci.
6. Con il quarto motivo (“erronea esclusione della nullità della pattuizione degli interessi con clausola di capitalizzazione trimestrale;
rinnovo della richiesta di ammis- sione di CTU contabile”) parte appellante espone: “l'opponente aveva dedotto che la
Progetto Klima s.r.l. in data 30.11.2015 (vedi doc. 3 del fascicolo monitorio), stipulava contratto di apertura di credito sul conto corrente intestato alla medesima con Credito
Cooperativo Umbro , e nella sezione “condizioni economiche”, per Controparte_9 il “tasso a debito” è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (con
TAE 7,13114% nei limiti del fido;
TAE 10.32530% extra fido) quando invece il contratto di conto corrente stipulato in pari data (doc. 2 fascicolo monitorio, pag. 2) prevede un irrisorio (1,5%) tasso di interesse attivo sulle somme depositate a capitalizzazione an- nuale […] La conseguenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'art. 120
TUB è la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli inte- ressi passivi o comunque una diversa ed inferiore periodicità rispetto a quelli attivi, come nel caso di specie.”
Il motivo è parzialmente fondato.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante il contratto originario di apertura del conto corrente dell'8 agosto 2013 ed il successivo contratto del 30 novem- bre 2015 prevedevano espressamente la capitalizzazione trimestrale reciproca, relativa
11 anche agli interessi creditori, come confermato pure dalla specificazione di un tasso ef- fettivo annuale superiore a quello nominale.
Tale capitalizzazione trimestrale reciproca è tuttavia illegittima per il periodo suc- cessivo al primo gennaio 2014.
Con recente pronunzia, superando i contrasti che si erano registrati nella giuri- sprudenza di merito, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal
1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (vedi Cass. sez. I,
30/07/2024, n.21344).
In parziale accoglimento del quarto motivo la causa deve essere rimessa in istrutto- ria per la rideterminazione del saldo, con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi successivamente al primo gennaio 2024.
Considerata la relativa incidenza sugli importi ingiunti, il costo della eventuale
CTU, appare opportuno invitare preliminarmente le parti a depositare conteggi relativi all'esclusione della capitalizzazione dal primo gennaio 2024 e, comunque, a precisare e quantificare le rispettive diponibilità transattive, anche ai fini della ripartizione delle spese di giudizio ex art. 91 comma primo, secondo periodo c.p.c., comprese quelle di
CTU.
7. Spese al definitivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 [...]
e con l'intervento ex 111 Controparte_10
c.p.c. di vverso la sentenza n. 188/2023 del Tribunale di Siena Controparte_2 pubblicata il 02/03/2023, così provvede:
- rigetta i primi tre motivi di appello
12 - in parziale accoglimento del quarto motivo di appello, rimette la causa in istrutto- ria come da separata ordinanza per l'esclusione della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al primo gennaio 2014
Così deciso nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
Dott. Ludovico Delle Vergini Presidente
Dott. Luigi Nannipieri Consigliere istruttore- relatore
Dott. Carmine Capozzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA con OGGETTO: Contratti bancari(deposito bancario, etc) promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, con il patrocinio dell'avv. ZURINO GIOVANNI C.F._2
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. TAMBURELLI
[...] P.IVA_1
APPELLATO
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PU- Controparte_2 P.IVA_2
INTERVENUTO
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
1 sentenza n. 188/2023 del Tribunale di Siena pubblicata il 02/03/2023
CONCLUSIONI
In data 10 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni
Per : Parte_1 Parte_2
Piaccia alla Ill.ma Corte adita, contrariis reiectis, in riforma della sentenza impu- gnata, disattesa ogni contraria istanza:
- In via preliminare e cautelare sospendere anche inaudita altera parte la esecuti- vità della sentenza;
- Dichiarare l'estromissione dal giudizio di Controparte_3 perché non più legittimata;
[...]
- Nel merito: accertare e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza e/o l'inefficacia o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 843 del 01/08/2021 emesso dal Tribunale di Siena per incompetenza territoriale, dichiarando che è competente il Tribunale di
Perugia;
- accertare e dichiarare la nullità del contratto di fideiussione stipulato dagli ap- pellanti e, per l'effetto, dichiarare che essi nulla devono per tale titolo alla società
[...]
e alla sua avente causa Controparte_4 [...]
dichiarando altresì la prima decaduta dall'azione ai sensi dell'art. Controparte_5
1957, comma 1 c.c.;
- comunque dichiarare che nulla è dovuto alla società opposta/appellata ed alla sua avente causa per liberazione dei fideiussori ex art. 1956 c.c.;
- in ogni, caso, previa ammissione di CTU contabile, dichiarare la nullità della pattuizione degli interessi calcolati con capitalizzazione trimestrale, con relativo storno dal saldo debitorio di tali poste passive e riduzione dell'ammontare del credito aziona- to.
In ogni caso con vittoria di spese, funzioni ed onorari del giudizio -
Per Controparte_1
:
[...]
2 IN VIA PRELIM INARE - Rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività del- la sentenza di primo grado in quanto, per le ragioni espresse, non ricorrono i presup- posti né della manifesta fondatezza dell'impugnazione, né del periculum in mora.
NEL MERITO - Rigettare l 'appello avversario in quanto infondato per le ragioni espresse in atti.
In ogni caso con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente grado di giudizio, oltre ad accessori come per legge.
Per : Controparte_2
Voglia la Corte di Appello di Firenze adita, reietta ogni contraria istanza, eccezio- ne, deduzione o richiesta per le argomentazioni in fatto ed in diritto esposte in narrati- va:
- in via pregiudiziale, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutività della sen- tenza n. 188/2023, emessa dal Tribunale di Siena pubblicata in data 2.3.2023 (R.G. n.
2750/2021);
- in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'avversa impugnazione stante la manifesta violazione del disposto di cui all'art. 348bis c.p.c.;
- in via subordinata, nel merito, rigettare ogni avversa domanda ed eccezione an- che preliminare perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sen- tenza n. 188/2023, emessa dal Tribunale di Siena pubblicata in data 2.3.2023 (R.G. n.
2750/2021).
In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. proponevano opposizione al decreto Parte_1 Parte_2
n. 843/2021 del Tribunale di Siena con il quale era loro ingiunto il pagamento in solido, quali fideiussori della società PROGETTO KLIMA S.R.L., di € 16.799,04, oltre interessi e spese a favore di Controparte_1
, a titolo di saldo debitorio del conto corrente n. 619595, rile-
[...] vando ed eccependo:
3 - l'incompetenza territoriale del Tribunale di Siena a favore del Tribunale di Peru- gia, quale foro del consumatore e sede della banca al momento della sottoscrizione delle fideiussioni;
- la nullità delle fideiussioni ex art. 2 legge 287/1990 in relazione al provvedimento della Banca di Italia n. 55/2005;
- la liberazione ex 1956 c.c.;
- l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Si costituiva la convenuta opposta, chiedendo la conferma del decreto.
Istruita la causa con documenti, il Tribunale di Siena con sentenza n. 188/2023 pubblicata il 02/03/2023 così statuiva :
“1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara definitivamente esecutivo;
2)condanna le parti opponenti , in solido tra loro, al pagamento delle spese pro- cessuali che liquida in favore di parte opposta. in € 3.265,50 per compenso, oltre il 15% per rimborso forfetario , CAP ed IVA come per legge”
Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:
e , come da visura allegata erano amministra- Parte_1 Parte_2 tori/rappresentanti legali della Progetto Klima Srl dal 08/07/2013, momento di costi- tuzione della società e dell'apertura del conto corrente mentre la fideiussione è stata concessa in data 29/10/2013. Esiste quindi collegamento funzionale tra i garanti e la società stessa. L'eccezione d'incompetenza territoriale ( peraltro , esclusa la competen- za inderogabile, non sollevata sotto possibili profili concorrenti ) dev'essere disattesa
[…] nell'aderire all'impostazione delineata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazio- ne, questo giudice ritiene che la riproduzione all'interno del contratto di fideiussione delle clausole dello schema ABI ritenute in contrasto con la legge antitrust non implichi la nullità dell'intero contratto di fideiussione, bensì soltanto delle clausole del negozio pedissequamente riproduttive delle clausole vietate […] nel caso oggetto del presente giudizio, in primo luogo le clausole del contratto di fideiussione non ricalcano pedisse- quamente lo schema vietato ma anche voler , in ottica sostanziale, come auspicato dal-
4 la difesa degli opponenti , diversamente ritenere , i fideiussori non hanno fornito alcu- na prova che in assenza delle clausole oggetto di censura non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del contenuto asseritamente colpita da nullità […] il creditore ha prodotto , oltre al contratto di conto corrente e sue modifiche , all'atto di fideiussione e sue modifiche l'estratto conto completo dal quale risulta la somma oggetto d'ingiunzione Orbene gli opponenti , hanno meramente dedotto la nul- lità degli interessi e l'illegittimità delle commissioni di massimo scoperto ( peraltro non contemplate) senza nulla allegare o provare , Oltre a dissertazione meramente teorica
è la stessa difesa dei fideiussori ( si dubita peraltro della loro legittimazione alla propo- sizione di detta eccezione , escluso il profilo dell'ecxceptio doli non dedotto) a dare atto che i fideiussori non dispongano ancora oggi degli estratti del conto corrente intestato alla società dalla data di erogazione dell'anticipazione bancaria fino alla chiusura del conto, da cui può evincersi la concreta applicazione e la misura degli interessi applica- ti, così ammettendo di aver sollevato eccezione “ al buio” e tale lacuna non potrebbe certo essere colmata da una consulenza d'ufficio”.
L'appello.
2. Proponevano appello e ritenendo la Parte_1 Parte_2 sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) erronea esclusione della qualità di consumatore in capo agli opponenti ed omes- sa valutazione di altro profilo di incompetenza territoriale (art. 10);
2) erronea valutazione delle clausole espressive della intesa ABIi vietata ed inver- sione dell'onere della prova sulla adozione uniforme delle stesse;
omessa valutazione della eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione “omnibus” per violazione della l. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e di decadenza dall'azione ex art. 1957
c.c. nei confronti dei fideiussori;
3) omessa motivazione in ordine al motivo “IV” “liberazione del fideiussore per ob- bligazione futura (art. 1956 c.c.) e violazione della buona fede (art. 1375 c.c.)” dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
4) erronea esclusione della nullità della pattuizione degli interessi con clausola di capitalizzazione trimestrale;
rinnovo della richiesta di ammissione di CTU contabile.
5 Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in precedenza trascritte.
Si costituiva in giudizio Controparte_6
, che contestava le censure mosse da parte appellan-
[...] te nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio;
interveniva in giudizio ex 111 c.p.c.
[...] quale cessionaria del credito, che pure concludeva per la conferma Controparte_5 della sentenza impugnata.
Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza at- tività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352
c.p.c., in data10 luglio 2025 a seguito di trattazione scritta.
Motivi della decisione
L'appello è parzialmente fondato, limitatamente alla capitalizzazione degli interessi successivamente al primo gennaio 2014.
3. Con il primo motivo (“erronea esclusione della qualità di consumatore in capo agli opponenti ed omessa valutazione di altro profilo di incompetenza territoriale (art. 10)”) parte appellante in sintesi deduce: “il Tribunale ha respinto l'eccezione di incom- petenza territoriale del Tribunale di Siena, emittente il decreto ingiuntivo opposto, in favore del Tribunale di Perugia, quale Tribunale del luogo di residenza degli ingiunti, intesi come consumatori, perché questa qualità in concreto non gliela ha attribuita per l'esistenza di un “collegamento funzionale” con la società Progetto Klima s.r.l. (obbliga- to principale) in ragione del fatto che questi avrebbero rivestito una posizione interna ad essa. Trascura però in primo luogo la gerarchia dei criteri che presiedono l'interpretazione della intenzione delle parti risultante dal contratto, normativamente individuata nell'art. 1362 c.c. In alto nella prima pagina del contratto (doc. 6 fascicolo monitorio) è evidente la seguente definizione (“QUALIFICA CLIENTE: Consumatore”)
[…] Il contratto di “fideiussione omnibus” all'art. 10 sotto la rubrica “Foro competente”
(art. 10) disciplina la competenza territoriale altresì, cioè salvo che si tratti di consu- matori (come è nel nostro caso), nei seguenti termini: “per ogni controversia concer- nente l'applicazione e l'interpretazione del presente contratto, il foro competente è quel-
6 lo nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca. L'opponente al riguardo aveva sollevato in riferimento alla clausola evidenziata ulteriore questione di incompe- tenza deducendo che il contratto di fideiussione è stato sottoscritto dalla
[...]
che all'epoca della sottoscrizione aveva sede in (vedi doc. Controparte_7 CP_7
6 del fascicolo monitorio, doc. 3 allegato alla comparsa), non rilevando in alcun modo le successive vicende […] Si tratta di clausola relativa a foro esclusivo che determina la competenza territoriale del Tribunale di Perugia”.
Il motivo è infondato.
L'art. 10 della fideiussione (“Foro competente”) recita:
“Per ogni controversia concernente l'applicazione e interpretazione del presente contratto il foro competente è quello nella cui circoscrizione si trova la sede legale della banca. Laddove il fideiussore riveste la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, let- tera a) del d. lgs. 6.9.2005 (Codice del Consumo), il foro competente è quello del con- sumatore ai sensi di legge”.
La disposizione contrattuale ricollega espressamente la competenza del foro del consumatore (non all'indicazione contenuta a margine del contratto circa la “qualifica cliente” ma) alla sussistenza degli specifici presupposti di legge per tale qualificazione, con rinvio al Codice del Consumo.
Nella fattispecie, come evidenziato dal Tribunale, è documentale che CP_8
e al momento del rilascio della fideiussione e sino al 2019 erano gli
[...] Parte_2 unici soci ed amministratori della società PROGETTO KLIMA S.R.L. e quindi “ai sensi dell'art. 3, lettera a) del d. lgs. 6.9.2005 (Codice del Consumo)” non possono essere con- siderati consumatori, trattandosi di persone fisiche che hanno garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale sulla base dei collegamenti funzionali con quest'ultima: amministrazione e partecipazione non trascurabile al capitale sociale (vedi tra le altre Cass 30/08/2023, n.25459).
Neppure poteva ritenersi radicata in via esclusiva la competenza a quale CP_7
“sede della banca” al momento del rilascio della fideiussione.
In primo luogo la previsione di un foro relativo ad “ogni controversia” non può considerarsi, in difetto di espressa previsione, quale designazione di un foro esclusivo
7 ma solo concorrente e quindi l'eccezione di incompetenza doveva essere a pena di am- missibilità formulata con riferimento a tutti i possibili fori alternativi (vedi Cass.
11/04/2024, n.9754: “la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, ma de- ve risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge. (tale esclusione - ha os- servato la Suprema Corte - non è chiaramente desumibile dalla clausola in questione:
«per ogni controversia che dovesse insorgere tra il correntista e la in dipenden- CP_1 za dei rapporti di conto corrente e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è quello di Napoli»); Cass. 26/09/2024, n.25766: “è inammissibile l'ecce- zione di incompetenza per territorio se non sono contestati tutti i possibili fori alterna- tivi, ossia se non viene contestato specificamente il luogo in cui l'obbligazione è sorta e ogni altro criterio rilevante ai sensi degli artt. 19 e 20 c.p.c.”).
Inoltre la “sede legale della banca” deve essere determinata con riferimento “allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda” , ex art. 5 c.p.c. ed è pacifico che la al momento del deposito del ricorso monitorio aveva sede nel CP_1 circondario di Siena.
4. Con il secondo motivo (“erronea valutazione delle clausole espressive della in- tesa ABI vietata ed inversione dell'onere della prova sulla adozione uniforme delle stes- se;
omessa valutazione della eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione
“omnibus” per violazione della l. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e di decaden- za dall'azione ex art. 1957 c.c. nei confronti dei fideiussori”) parte appellante in sintesi deduce: confrontando il testo delle clausole del contratto di fideiussione omnibus, del resto apertamente così qualificato dalla Banca le clausole esattamente riproducono tutti i contenuti dell'intesa vietata […] È allora evidente l'identità di contenuto […] Il
Tribunale ha poi erroneamente invertito l'onere probatorio laddove ha valutato ai fini dell'accoglimento della eccezione di nullità della fideiussione spetta all'opponente forni- re la prova della non occasionalità o uniformità dell'applicazione delle disposizioni
8 contrattuali oggetto di censura […] In conseguenza è nulla la clausola sub art. 5 del contratto di fideiussione e tale nullità determina allora l'intempestività dell'azione promossa dalla Banca. In particolare, infatti, nell'ultimo periodo l'art. 5 (redatto in li- nea alla formulazione dell'approvato e sopra richiamato schema ABI) fa esonero alla
Banca dagli obblighi sanciti nell'art. 1957 c.c. ovvero dal rispetto dei termini per l'azione in esso previsti […] doveva dichiararsi, ed ora si deve dichiarare, la decadenza dall'esercizio dell'azione nei confronti del fideiussore agli effetti dell'art. 1957 c.c.”.
Il motivo è destituito di fondamento.
A prescindere dalla obbiettiva non corrispondenza, già rilevata dal Tribunale, circa la fideiussione per cui è causa (rilasciata nel 2013) e lo schema ABI oggetto del provve- dimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, in ogni caso anche in recenti pronunzie i giudici di legittimità hanno chiarito che la rilevazione officiosa della nullità (comunque parziale) del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale “richiede che risultino da- gli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione, e cioè: […] iii) l'epo- ca di stipulazione della fideiussione, che deve essere stata stipulata entro l'ambito tem- porale al quale può essere riferito l'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esi- stente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'inte- ressato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova;
[…] v) la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, sempre che tale ricaduta possa ancora essere invocata, il che impone di rammentare, quanto alla rinuncia ai termini di cui all'artico- lo 1957 c.c., che, come questa Corte ha ribadito numerosissime volte, l'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera di- fesa (a mero titolo di esempio Cass. n. 8023/2024), di guisa che il rilievo officioso della nullità della clausola non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclu- sione dell'eccezione fondata sulla stessa” (così in motivazione Cass. sez. I, 25/11/2024,
n.30383; vedi anche Cass. sez. I, 17 gennaio 2025 n. 1170).
9 Parte appellante solo con la citazione in appello deduce una decadenza ex 1957 c.c., ma, a prescindere da ogni rilievo sulla fondatezza, trattasi di eccezione in senso stretto, che doveva essere sollevata tempestivamente già con la citazione in opposizione (vedi
Cass. III, 05/06/2012, n.8989 : “il fideiussore, nell'opporsi al decreto ingiuntivo contro di lui ottenuto dal creditore garantito, non può eccepire nel corso del giudizio la deca- denza di questi per mancato esercizio del diritto contro il debitore principale, ai sensi dell'art. 1957 c.c., se nell'atto di citazione in opposizione si sia limitato ad invocare l'in- validità del contratto di fideiussione” ; per la qualificazione quale eccezione in senso stretto vedi anche Cass. 05/05/2022, n.14194).
5. Con il terzo motivo (“omessa motivazione in ordine al motivo “IV” “liberazione del fideiussore per obbligazione futura (art. 1956 c.c.) e violazione della buona fede
(art. 1375 c.c.)”) parte appellante deduce: “come risulta dalla visura prodotta (doc. 3 al- legato all'atto di citazione) la Progetto Klima s.r.l., dal mese di febbraio dell'anno 2019,
è partecipata da due soci diversi ovvero dal socio al 4% e dal socio Persona_1 [...]
al 96% […] Nonostante il mutamento della compagine societaria e di Persona_2 amministrazione chiaramente conosciuto dalla ed il mancato deposito dei bilan- CP_1 ci successivi al 2018 la ha azzardato la concessione di una anticipazione banca- CP_1 ria, oggetto del decreto ingiuntivo opposto, in favore della società e del nuovo ammini- stratore a giugno dell'anno 2020 senza neanche procedere ad una comunicazione al ri- guardo a coloro contro i quali la avrebbe agito, i fideiussori, nel caso che la so- CP_1 cietà non avesse restituito la anticipazione predetta. Qui allora ricorrono gli estremi tratteggiati dall'art. 1956”.
Il motivo è infondato.
Il mero mutamento della compagine societaria non assume di per sé rilievo;
è stato in generale chiarito che “il garante che chieda la liberazione della garanzia invocando l'art. 1956 c.c., ha l'onere di provare che successivamente alla prestazione della garan- zia in parola, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole di un peggioramento delle sue condizioni economiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questi potesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella mera circostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garanti-
10 to” (vedi Cass, 24/11/2022, n.34685; Cass. 03/11/2021, n.31313: “in tema di fideiussio- ne per le obbligazioni future, per l'applicazione dell'articolo 1956 del Cc devono ricorre- re sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla presta- zione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mu- tamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto;
a tal fine, è onere della parte che invoca l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 1956 del Cc dimostrare la sussistenza delle condizioni previste da tale norma”).
Tale onere probatorio non può dirsi assolto semplicemente con la deduzione relati- va al mancato deposito dei bilanci.
6. Con il quarto motivo (“erronea esclusione della nullità della pattuizione degli interessi con clausola di capitalizzazione trimestrale;
rinnovo della richiesta di ammis- sione di CTU contabile”) parte appellante espone: “l'opponente aveva dedotto che la
Progetto Klima s.r.l. in data 30.11.2015 (vedi doc. 3 del fascicolo monitorio), stipulava contratto di apertura di credito sul conto corrente intestato alla medesima con Credito
Cooperativo Umbro , e nella sezione “condizioni economiche”, per Controparte_9 il “tasso a debito” è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori (con
TAE 7,13114% nei limiti del fido;
TAE 10.32530% extra fido) quando invece il contratto di conto corrente stipulato in pari data (doc. 2 fascicolo monitorio, pag. 2) prevede un irrisorio (1,5%) tasso di interesse attivo sulle somme depositate a capitalizzazione an- nuale […] La conseguenza dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'art. 120
TUB è la nullità delle clausole che prevedono la capitalizzazione trimestrale degli inte- ressi passivi o comunque una diversa ed inferiore periodicità rispetto a quelli attivi, come nel caso di specie.”
Il motivo è parzialmente fondato.
Contrariamente a quanto dedotto da parte appellante il contratto originario di apertura del conto corrente dell'8 agosto 2013 ed il successivo contratto del 30 novem- bre 2015 prevedevano espressamente la capitalizzazione trimestrale reciproca, relativa
11 anche agli interessi creditori, come confermato pure dalla specificazione di un tasso ef- fettivo annuale superiore a quello nominale.
Tale capitalizzazione trimestrale reciproca è tuttavia illegittima per il periodo suc- cessivo al primo gennaio 2014.
Con recente pronunzia, superando i contrasti che si erano registrati nella giuri- sprudenza di merito, la Corte di Cassazione ha infatti chiarito che “in tema di contratti bancari, il divieto di anatocismo previsto dall'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 385 del
1993 (TUB), come sostituito dall'art. 1, comma 628, della l. n. 147 del 2013, decorre dal
1° gennaio 2014 ed è operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, ivi prevista, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria” (vedi Cass. sez. I,
30/07/2024, n.21344).
In parziale accoglimento del quarto motivo la causa deve essere rimessa in istrutto- ria per la rideterminazione del saldo, con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi successivamente al primo gennaio 2024.
Considerata la relativa incidenza sugli importi ingiunti, il costo della eventuale
CTU, appare opportuno invitare preliminarmente le parti a depositare conteggi relativi all'esclusione della capitalizzazione dal primo gennaio 2024 e, comunque, a precisare e quantificare le rispettive diponibilità transattive, anche ai fini della ripartizione delle spese di giudizio ex art. 91 comma primo, secondo periodo c.p.c., comprese quelle di
CTU.
7. Spese al definitivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, NON definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da Parte_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 [...]
e con l'intervento ex 111 Controparte_10
c.p.c. di vverso la sentenza n. 188/2023 del Tribunale di Siena Controparte_2 pubblicata il 02/03/2023, così provvede:
- rigetta i primi tre motivi di appello
12 - in parziale accoglimento del quarto motivo di appello, rimette la causa in istrutto- ria come da separata ordinanza per l'esclusione della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo al primo gennaio 2014
Così deciso nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere relatore - estensore Il Presidente
Dott Luigi Nannipieri Dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
13