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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/07/2025, n. 1210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1210 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2798 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata a [...], il [...] ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1
presso lo studio dell'Avv. CABONI MARIA ELENA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nato a [...] (S), il 15/07/1965, ed ivi elettivamente domiciliato presso CP_1
lo studio dell'Avv. CAU LUCIANO che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Serrenti tra e , trascritto nei Parte_1 CP_1 registri dello Stato Civile del Comune di Serrenti per l'anno 1987, al n. 22, Parte II, Serie A, ordinando all'Ufficiale di stato Civile dello stesso Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
2. disporre che le parti prestino consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
3. Con compensazione delle spese e onorari del giudizio.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato da in data 07/05/2024 e regolare costituzione del convenuto in data 20.09.2024, Pt_1
all'udienza del 23.10.2024, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
La domanda volta ad ottenere la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, in quanto fondata.
Le parti hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate, e che, dalla comparizione personale dei coniugi davanti al Presidente in quella procedura (il 18.05.1995) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 07.05.2024), erano trascorsi i termini di legge.
Opera, inoltre in mancanza di contestazioni, la presunzione che la separazione sia stata ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e .
[...] CP_1
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in
Pagina 2 quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a SERRENTI (SU) il
19/12/1987 tra , nata a [...], il [...] e , Parte_1 CP_1
nato a [...], il [...], mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 22, parte II, serie A, anno 1987 - Comune di
SERRENTI).
Sull'accordo delle parti:
2. dà atto che le parti prestano consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti;
4. compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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