Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/04/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. GIUSEPPE
MINERVINI, all'udienza del 3.4.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.6246 dell'anno 2021
TRA
avv. PORTACCIO M, BIRARDI M Parte_1
ricorrente
E
avv. M FUSARO CP_1
resistente
avv. V N D'ADDARIO Controparte_2 resistente
conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso nell'anno 20210, l'istante in epigrafe indicato evocava in giudizio le parti intimate chiedendo di accertare: la natura non genuina dell'appalto corrente inter partes;
che il rapporto di lavoro in contestazione è insorto ab origine con la quale utilizzatrice della prestazione CP_1 lavorativa dell'istante ; l'illegittimità del licenziamento intimato con conseguente reintegrazione nel posto di lavoro con la condanna della medesima al pagamento delle spese di causa nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituivano in giudizio, le parti intimate che contestavano la fondatezza dell'azione anche in rito. Istruita con produzioni documentali ed orali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In ricorso assume l'istante: di essere stato dipendente della cooperativa intimata dal 28.8.2018 quale macellaio ed abbattitore di animali;
di aver lavorato presso la sede della intimata CP_1
a dispetto della forma di fatto di essere stato dipendente della quale CP_1 utilizzatrice della sua prestazione lavorativa.
2. Va richiamato poi in generale il principio secondo cui in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. I, 03/07/2009, n.
15677).
3.1. Ai sensi dell'art.29 D.Lgs. n. 276 del 2003 "Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".
3.2. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, al fine di distinguere tra la fattispecie vietata dell'interposizione illecita di manodopera e quella lecita dell'appalto di opere o servizi,
è necessario che il giudice accerti che all'appaltatore siano stati affidati un servizio e un risultato autonomo, da conseguire attraverso la reale organizzazione e gestione autonoma della prestazione, e che gli vengano affidati tutti i poteri datoriali, organizzativo direttivo e disciplinare, in senso effettivo e non meramente formale, e sempre che sussista un rischio di impresa in capo all'appaltatore. In particolare, in relazione agli appalti ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive, si veda, tra le tante, Cass. n.18455/2023), si è statuito che, ai fini della genuinità dell'appalto, è necessario che all'appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa
"dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi, in capo a quest'ultimo, l'intuitus personae nella scelta del personale, atteso che, nelle ipotesi di somministrazione illegale, è frequente che l'elemento fiduciario caratterizzi l'intermediario, il quale seleziona i lavoratori per poi metterli a disposizione del reale datore di lavoro…
(così Cass. civ., sez. VI, 25.6.2020, n. 12551, che, nella specie, ha cassato la sentenza di merito per aver ritenuto lecito l'appalto, nonostante le indicazioni ai lavoratori sui compiti da svolgere in concreto fossero fornite dalla committente, che parte dei beni utilizzati per il lavoro fossero della banca e che l'appaltatore non avesse, presso la sede della committente, alcun referente organizzativo;
e in termini esatti o analoghi, tra le altre, id., sez. lav., 3.11.2020, n. 24386; id., sez. lav., 13.2.2020, n. 3631 e n. 3631; id., sez. lav., 10.6.2019, n. 15557, anche per precisazioni circa il confronto con la previgente disciplina di cui alla L. n. 1369 del 1960) …
2 3.3. Passando al caso di specie è agevole rilevare che dall'istruttoria anche orale svolta è emerso che:
-il ricorrente ha ricevuto durante il rapporto di lavoro in contestazione dai sigg.ri , Parte_2
, le direttive ed ordini di servizio, dunque da soggetti estranei alla Persona_1 Persona_2 società utilizzatrice ma facenti parte della cooperativa formalmente datrice di lavoro (cfr. deposizione Tes teste ). Tes_1 Tes_2
- le mansioni svolte dall'istante consistevano in “sezionatore di bovini” implicanti il taglio delle mezzene di tali animali con coltelli, con l'utilizzo solo di coltelli e senza altri utensili (cfr. deposizione Tes_ teste , ; Tes_2 Tes_4
- tali coltelli unitamente agli indumenti di lavoro ed ai mezzi di protezione individuale venivano messi a Tes_ disposizione della cooperativa datrice di lavoro (cfr. deposizione teste , . Tes_2
- dai prospetti paga il CCNL applicato al ricorrente è quello “Multiservizi – industria nazionale”.
In definitiva, le emergenze processuali non hanno dimostrato con ragionevole certezza che l'istante non sia stato realmente assoggettato al potere direttivo e di controllo della cooperativa sua datrice di lavoro formale e che essa non ha impiegato propri mezzi e non ha assunto da parte sua il rischio d'impresa nell'esecuzione dei due appalti in contestazione di cui uno riguardante la movimentazione merci presso la sede predetta della società utilizzatrice e l'altro riguardante le operazioni di taglio di carcasse in busto e sella cui è stato coinvolto l'istante.
4.1. Quanto al licenziamento intimato, va evidenziato anzitutto che la parte istante non ha messo in discussione l'effettività dei fatti oggetto di contestazione né ha dedotto mezzi di prova per infirmare la veridicità di tali fatti. Trattasi: dell'assenza ingiustificata dall'istante dal lavoro nei giorni 10,
11 e 12 giugno 2020; dell'uso scorretto dei dpi in suo possesso in data 24 giugno e 4 luglio 2020; di appropriazione di materiali (carta e plastica) destinati alla conservazione dei tagli anatomici di carni per uso meramente personale;
dell'offese e minacce rivolte ad un cliente della committente tale Per_3
[...]
4.2. Il complesso dei fatti contestati testè riferiti e la necessità di riconoscere per ciascuno di essi un termine a difesa di 10 giorni ex art. 101 CCNL invocato dalla parte istante impone di ritenere tempestiva la contestazione degli addebiti e l'irrogazione dell'unica sanzione del licenziamento intimato per giusta causa con nota del 3.11.2020.
4.3. La molteplicità e la gravità dei fatti contestati induce a ritenere la venuta meno in modo irreversibile del rapporto fiduciario e l'impossibilità di prosecuzione di esso ulteriormente.
5. In assenza di domanda espressamente articolata nelle conclusioni del ricorso in merito al pagamento delle differenze retributive pure ivi dedotte, non può pronunciarsi ex art. 99 cpc.. In conclusione, il ricorso appare privo di fondamento sotto tutti i profili dedotti e va pertanto rigettato.
6. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni e domande espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in
3 una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro, 19-08-
2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Reggio Emilia Sez.
II, 07-12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
7. Le spese di causa vanno compensate interamente tra le parti attesa la novità e le oscillazioni pretorie registratesi sulle questioni trattate.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 3.4.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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