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Sentenza 28 febbraio 2023
Sentenza 28 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2023, n. 8725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8725 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dalla parte civile NI AD, nato a [...] il [...] nel procedimento a carico di IN EN RI, nato a [...] naviglio 10/08/1957 avverso la sentenza del 05/05/2022 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati. lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Luigi Cuomo, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, AD NI, costituito quale parte civile nel processo a carico di EN RI IN per delitto di falsa testimonianza, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano dei 5 maggio scorso, che, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza in primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere, per essersi li reato estinto per prescrizione già anteriormente alla prima sentenza;
per l'effetto revocando le statuizioni risarcitorie in essa contenute. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8725 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 10/01/2023 2. La parte civile ricorrente - premesso il proprio interesse ad impugnare, assumendo di trovarsi altrimenti nella pratica impossibilità di far valere in sede civile la falsità della testimonianza resa dal IN nel giudizio civile che la vedeva interessata e deciso a proprio sfavore proprio in conseguenza di tale testimonianza - prospetta due doglianze. 2.1. La prima consiste nella violazione della disciplina processuale in materia di notificazioni, in quanto la sentenza impugnata - emessa in camera di consiglio senza contraddittorio a norma dell'art. 129, cod. proc. pen. - è stata notificata alla parte presso un difensore diverso da quello costituito in giudizio, con l'effetto che essa ne ha avuto accidentale conoscenza soltanto in occasione di una richiesta di copie avanzata in cancelleria il 22 luglio successivo, e perciò oltre il termine ordinario per proporre impugnazione. 2.2. La seconda riguarda la violazione della disciplina in tema di prescrizione, poiché la Corte d'appello, nel computo del relativo termine, non ha considerato il periodo di sospensione di un anno, disposto nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 23 febbraio 2018, per l'adesione del difensore dell'imputato ad un'astensione di categoria. Da ciò deriva che, al contrario di quanto ritenuto da quei giudici, il termine di prescrizione, alla data della sentenza di primo grado (28 settembre 2021), non era ancora decorso, con il conseguente obbligo, per il giudice di appello, di decidere sulle questioni civili. 2.3. Da ultimo, ed in via residuale, parte ricorrente chiede che la Corte di cassazione, riqualificato il ricorso come istanza ex art. 175, cod, proc. pen., adotti le statuizioni consequenziali. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale„ concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Indiscutibile, anzitutto, è l'interesse della parte civile ad impugnare, visto l'accoglimento della sua domanda risarcitoria intervenuto in primo grado a sèguito della condanna dell'imputato. Il giudice di appello, infatti, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna anche ai risarcimento del danno, è tenuto a decidere su tale ultima questione„ effettuando una piena cognitio sulla responsabilità dell'imputato, finanche quando la parte civile non abbia manifestato espressamente il proprio interesse alla trattazione del procedimento in appello e 2 non vi abbia partecipato (tra molte altre: Sez. 5, n. 24469 del 09/04/2019, Fiore, Rv. 276513; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175). 2. La sentenza, inoltre, dev'essere annullata, poiché emessa irritualmente secondo il rito camerale, peraltro senza che, in relazione al medesimo, risulti essere stato instaurato il contraddittorio con le parti private. Nel giudizio d'appello, infatti, non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469, cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen., non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). In motivazione, le Sezioni unite hanno precisato che la disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469, cit., è dettata specificamente per il giudizio di primo grado e non è richiamata dalle norme regolatrici dell'appello. Né - hanno aggiunto - la pronuncia de plano può essere emessa ai sensi dell'art. 129, stesso codice, in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione nella pienezza del contraddittorio. Il richiamo contenuto in questa disposizione ad «ogni stato e grado del processo», infatti, dev'essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia ai dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato (cfr. Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555) Pertanto - ha concluso la Corte - non v'è dubbio che la sentenza predibattimentale di appello che prosciolga l'imputato per intervenuta prescrizione, laddove emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. h) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv, 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499). 3 E, in coerente applicazione di tali princìpi, deve ritenersi affetta da nullità insanabile, in particolare, la sentenza predibattimentale con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni (e a maggior ragione quando, come nel caso specifico, l'abbia pure ottenuta), in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 32477 del 25/09/2020, Garlisi, Rv. 280066). 3. A prescindere, dunque, dalla correttezza ed effettività o meno della sua notifica al difensore della parte civile, domiciliatario ex lege di quest'ultima (art. 100, comma 5, cod. proc. pen.), la sentenza impugnata è nulla. Peraltro, nel fascicolo processuale - la cui consultazione è consentita al giudice di legittimità in ragione della natura procedurale della questione devolutagli - si rinviene la nomina effettuata dalla parte civile in favore dell'avv. Regondi, in luogo del difensore precedentemente nominato e destinatario della notifica della sentenza (avv. Tresoldi); e, se è vero che non si rinviene altresì la revoca del mandato conferito al primo difensore, v'è comunque che all'avv. Regondi è stato notificato l'appello proposto dall'imputato e tale difensore ha preso parte al dibattimento: ragione per cui la questione da lui proposta con il ricorso si presenta per lo meno meritevole di approfondimento. 4. Così come, infine, merita di essere ulteriormente esaminata la questione della maturazione della prescrizione del reato già prima della sentenza di primo grado, secondo quanto ritenuto dai giudici di appello. I relativi presupposti di fatto, invero, non risultano accertati con sicurezza. La sentenza, infatti, riferisce solo di una sospensione del termine per otto mesi, verificatasi durante il giudizio di primo grado (udienza 1.3.2019), «come dichiarato dal Tribunale»; il difensore, però, ha allegato al ricorso copia dei verbale d'udienza dinanzi al Tribunale del 23 febbraio 2018, in cui risulterebbero essere stati disposti il rinvio del processo per l'astensione del difensore dell'imputato e la conseguente sospensione del termine di prescrizione fino al 22 febbraio 2019, e dunque per un anno;
peraltro, la stessa difesa ricorrente precisa che gli otto mesi di sospensione calcolati dal Tribunale sarebbero stati in realtà soltanto quattro mesi e venti giorni, in quanto l'udienza di rinvio originariamente fissata era stata poi, nelle more, anticipata. In sostanza, l'ammontare complessivo del periodo di sospensione del termine di prescrizione non può ritenersi accertato, sì che non è possibile escludere che detto termine sia in realtà spirato successivamente alla sentenza di condanna di 4 primo grado, con il conseguente dovere del giudice d'appello di provvedere sulla domanda risarcitoria della parte civile con piena cognizione dei fatti. 5. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, limitatamente - com'è ovvio - ai soli effetti civili, con trasmissione degli atti al giudice di appello, per lo svolgimento del processo
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 10 gennaio 2023.
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati. lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del Sost. Luigi Cuomo, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Attraverso il proprio difensore, AD NI, costituito quale parte civile nel processo a carico di EN RI IN per delitto di falsa testimonianza, impugna la sentenza della Corte di appello di Milano dei 5 maggio scorso, che, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Monza in primo grado, ha dichiarato di non doversi procedere, per essersi li reato estinto per prescrizione già anteriormente alla prima sentenza;
per l'effetto revocando le statuizioni risarcitorie in essa contenute. Penale Sent. Sez. 6 Num. 8725 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 10/01/2023 2. La parte civile ricorrente - premesso il proprio interesse ad impugnare, assumendo di trovarsi altrimenti nella pratica impossibilità di far valere in sede civile la falsità della testimonianza resa dal IN nel giudizio civile che la vedeva interessata e deciso a proprio sfavore proprio in conseguenza di tale testimonianza - prospetta due doglianze. 2.1. La prima consiste nella violazione della disciplina processuale in materia di notificazioni, in quanto la sentenza impugnata - emessa in camera di consiglio senza contraddittorio a norma dell'art. 129, cod. proc. pen. - è stata notificata alla parte presso un difensore diverso da quello costituito in giudizio, con l'effetto che essa ne ha avuto accidentale conoscenza soltanto in occasione di una richiesta di copie avanzata in cancelleria il 22 luglio successivo, e perciò oltre il termine ordinario per proporre impugnazione. 2.2. La seconda riguarda la violazione della disciplina in tema di prescrizione, poiché la Corte d'appello, nel computo del relativo termine, non ha considerato il periodo di sospensione di un anno, disposto nel corso del giudizio di primo grado all'udienza del 23 febbraio 2018, per l'adesione del difensore dell'imputato ad un'astensione di categoria. Da ciò deriva che, al contrario di quanto ritenuto da quei giudici, il termine di prescrizione, alla data della sentenza di primo grado (28 settembre 2021), non era ancora decorso, con il conseguente obbligo, per il giudice di appello, di decidere sulle questioni civili. 2.3. Da ultimo, ed in via residuale, parte ricorrente chiede che la Corte di cassazione, riqualificato il ricorso come istanza ex art. 175, cod, proc. pen., adotti le statuizioni consequenziali. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale„ concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Indiscutibile, anzitutto, è l'interesse della parte civile ad impugnare, visto l'accoglimento della sua domanda risarcitoria intervenuto in primo grado a sèguito della condanna dell'imputato. Il giudice di appello, infatti, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna anche ai risarcimento del danno, è tenuto a decidere su tale ultima questione„ effettuando una piena cognitio sulla responsabilità dell'imputato, finanche quando la parte civile non abbia manifestato espressamente il proprio interesse alla trattazione del procedimento in appello e 2 non vi abbia partecipato (tra molte altre: Sez. 5, n. 24469 del 09/04/2019, Fiore, Rv. 276513; Sez. 5, n. 3869 del 07/10/2014, dep. 2015, Lazzari, Rv. 262175). 2. La sentenza, inoltre, dev'essere annullata, poiché emessa irritualmente secondo il rito camerale, peraltro senza che, in relazione al medesimo, risulti essere stato instaurato il contraddittorio con le parti private. Nel giudizio d'appello, infatti, non è consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469, cod. proc. pen., in quanto il combinato disposto degli artt. 598, 599 e 601 cod. proc. pen., non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, né la pronuncia predibattimentale può essere ammessa ai sensi dell'art. 129, cod. proc. pen., poiché l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269809). In motivazione, le Sezioni unite hanno precisato che la disciplina del proscioglimento predibattimentale di cui all'art. 469, cit., è dettata specificamente per il giudizio di primo grado e non è richiamata dalle norme regolatrici dell'appello. Né - hanno aggiunto - la pronuncia de plano può essere emessa ai sensi dell'art. 129, stesso codice, in quanto l'obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilità presuppone un esercizio della giurisdizione nella pienezza del contraddittorio. Il richiamo contenuto in questa disposizione ad «ogni stato e grado del processo», infatti, dev'essere riferito al giudizio in senso tecnico, ossia ai dibattimento di primo grado o ai giudizi in appello e in cassazione, atteso che, solo in tali ambiti, venendosi a realizzare la piena dialettica processuale fra le parti, il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato (cfr. Sez. U, n. 12283 del 25/01/2005, De Rosa, Rv. 230529; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403; Sez. U, n. 3027 del 19/12/2001, dep. 2002, Angelucci, Rv. 220555) Pertanto - ha concluso la Corte - non v'è dubbio che la sentenza predibattimentale di appello che prosciolga l'imputato per intervenuta prescrizione, laddove emessa de plano, sia viziata da nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. h) e c), e 179, comma 1, cod. proc. pen. (cfr. Sez. n. 3027 del 2002, Angelucci, cit.; Sez. 6, n. 50013 del 24/11/2015, Capodicasa, Rv. 265700; Sez. 6, n. 10960 del 25/02/2015, Tavecchio, Rv, 262833; Sez. 6, n. 28478 del 27/06/2013, Corsaro, Rv. 255862; Sez. 2, n. 42411 del 04/20/2012, Napoli, Rv. 254351; Sez. 6, n. 24062 del 10/05/2011, Palau Giovannetti, Rv. 250499). 3 E, in coerente applicazione di tali princìpi, deve ritenersi affetta da nullità insanabile, in particolare, la sentenza predibattimentale con la quale il giudice di appello dichiari l'estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni (e a maggior ragione quando, come nel caso specifico, l'abbia pure ottenuta), in quanto solo nel dibattimento può procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti (Sez. 2, n. 32477 del 25/09/2020, Garlisi, Rv. 280066). 3. A prescindere, dunque, dalla correttezza ed effettività o meno della sua notifica al difensore della parte civile, domiciliatario ex lege di quest'ultima (art. 100, comma 5, cod. proc. pen.), la sentenza impugnata è nulla. Peraltro, nel fascicolo processuale - la cui consultazione è consentita al giudice di legittimità in ragione della natura procedurale della questione devolutagli - si rinviene la nomina effettuata dalla parte civile in favore dell'avv. Regondi, in luogo del difensore precedentemente nominato e destinatario della notifica della sentenza (avv. Tresoldi); e, se è vero che non si rinviene altresì la revoca del mandato conferito al primo difensore, v'è comunque che all'avv. Regondi è stato notificato l'appello proposto dall'imputato e tale difensore ha preso parte al dibattimento: ragione per cui la questione da lui proposta con il ricorso si presenta per lo meno meritevole di approfondimento. 4. Così come, infine, merita di essere ulteriormente esaminata la questione della maturazione della prescrizione del reato già prima della sentenza di primo grado, secondo quanto ritenuto dai giudici di appello. I relativi presupposti di fatto, invero, non risultano accertati con sicurezza. La sentenza, infatti, riferisce solo di una sospensione del termine per otto mesi, verificatasi durante il giudizio di primo grado (udienza 1.3.2019), «come dichiarato dal Tribunale»; il difensore, però, ha allegato al ricorso copia dei verbale d'udienza dinanzi al Tribunale del 23 febbraio 2018, in cui risulterebbero essere stati disposti il rinvio del processo per l'astensione del difensore dell'imputato e la conseguente sospensione del termine di prescrizione fino al 22 febbraio 2019, e dunque per un anno;
peraltro, la stessa difesa ricorrente precisa che gli otto mesi di sospensione calcolati dal Tribunale sarebbero stati in realtà soltanto quattro mesi e venti giorni, in quanto l'udienza di rinvio originariamente fissata era stata poi, nelle more, anticipata. In sostanza, l'ammontare complessivo del periodo di sospensione del termine di prescrizione non può ritenersi accertato, sì che non è possibile escludere che detto termine sia in realtà spirato successivamente alla sentenza di condanna di 4 primo grado, con il conseguente dovere del giudice d'appello di provvedere sulla domanda risarcitoria della parte civile con piena cognizione dei fatti. 5. In conclusione, per le ragioni sin qui esposte, la sentenza impugnata dev'essere annullata senza rinvio, limitatamente - com'è ovvio - ai soli effetti civili, con trasmissione degli atti al giudice di appello, per lo svolgimento del processo
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso. Così deciso il 10 gennaio 2023.