Sentenza 14 novembre 2001
Massime • 1
La regola dettata dal comma 1 bis dell'art.273 c.p.p. (introdotto dall'art.11 della legge 1 marzo 2001 n.63) - secondo cui, nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza richiesti per la sottoposizione di taluno ad una misura cautelare personale, debbono essere osservate, fra le altre, le disposizioni di cui all'art.192, commi 3 e 4, c.p.p. - trova applicazione anche nei giudizi "de libertate" pendenti davanti alla corte di cassazione la quale, pertanto, nel verificare la legittimità della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, quando questi siano tratti da dichiarazioni rese da coimputati o coindagati, dovrà estendere il proprio esame anche al tema del carattere necessariamente individualizzante che ora debbono assumere, anche ai fini cautelari, gli elementi di riscontro alle suddette dichiarazioni, sia pure nel contesto meramente incidentale del procedimento "de libertate" ed in termini, quindi, non di certezza ma solo di alta probabilità di colpevolezza del soggetto sottoposto a misura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2001, n. 43980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43980 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 14/11/2001
Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE NARDO GIUSEPPE - Consigliere - N. 6266
Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 22035/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA AN SE nato il [...]
2) TE GI nato il [...]
3) AR GI nato il [...]
4) OL SA nato il [...]
5) SS TA nato il [...]
6) RA SA nato il [...]
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania in data 17.03.2001.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Canzio:
Udite le conclusioni del P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Vittorio Martusciello, con le quali questi ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
In assenza del difensore dei ricorrenti;
Osserva in fatto e in diritto.
1. - Con ordinanza in data 17.3.2001 il tribunale di Catania, in sede di riesame, confermava l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa il 14.2.2001 dal g.i.p. del locale tribunale nel confronti di CA AN SE, TE GI, AR GI. OL SA, SS TA e RA SA, indagati in concorso con altri - rispettivamente - RA per l'omicidio RI, OL e SS per il duplice omicidio TA e IS, CA per le estorsioni AN, Calibrasi, CO, Lo FA, Di VO e SO, TE per l'estorsione Di VO, AR per le estorsioni CO e TO.
Il tribunale, dopo avere ricostruito il contesto criminale - costituito dall'esistenza di due gruppi mafiosi che si contendevano il controllo del territorio di Paternò, facenti capo l'uno a RA ZO e OL ZO e l'altro ad LE SE -, ha individuato per ciascun episodio delittuoso i gravi indizi di colpevolezza costituiti essenzialmente dalle dichiarazioni accusatorie rese, di volta in volta, dai collaboratori di giustizia AR, ON, NN e NA.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati, il quale, dopo avere in linea generale denunziato l'erronea applicazione della legge penale in ordine al carattere - ritenuto - non necessariamente "individualizzante" dei riscontri alla chiamata in correità., ai fini dell'applicazione di una misura coercitiva a norma degli artt. 192.3 e 273.1/bis c.p.p., quest'ultimo inserito dall'art. 11 l. n. 63 del 2001, ha dedotto:
- quanto all'omicidio RI ascritto al RA, la perdita di efficacia della misura per l'omesso invio al tribunale del riesame dell'integrale trascrizione delle propalazioni del collaboratore AR, la nullità dell'ordinanza coercitiva per il capo relativo ai connessi reati in materia di armi, asseritamente prescritti, la significativa divergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori NN e AR anche rispetto ai riscontri obiettivi sul fatto;
- quanto al duplice omicidio TA e IS ascritto al OL e al SS, la perdita di efficacia della misura per l'omessa trasmissione al tribunale del riesame delle dichiarazioni rese da NN L., UN R., IS F. e TT O., la non univoca convergenza delle propalazioni dei collaboratori NA, ON e AR sulle modalità del fatto e comunque l'assenza di alcun riscontro individualizzante all'accusa del ON circa lo specifico ruolo rivestito dagli indagati nell'esecuzione del delitto;
- per le estorsioni in danno di CI e CO,
l'equivocità del quadro indiziario a carico degli indagati CA e AR;
- per le estorsioni in danno di Lo FA e della ditta SO, l'assenza di alcun riscontro individualizzante alle indicazioni accusatorie del collaboratore ON nei confronti di CA. 2. - Ritiene il Collegio che debba essere, innanzi tutto, disattesa la preliminare eccezione difensiva di perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva relativamente alle imputazioni omicidiarie poiché, quanto all'omicidio RI contestato a RA, degli interrogatori resi dal collaboratore AR - il cui verbale è stato trasmesso al tribunale del riesame in forma riassuntiva - è stata ritualmente eseguita la registrazione fonografica prescritta dall'art. 141/bis c.p.p., mentre, quanto al duplice omicidio TA e IS contestato a OL e SS, lo stesso tribunale non ha affatto utilizzato ai fini della decisione cautelare le dichiarazioni rese da NN L., UN R., IS F. e TT O., indicate come allegate alla comunicazione notizia di reato dei CC. di Paternò, ma in realtà non trasmesse per il procedimento di riesame.
Priva di pregio risulta l'ulteriore, preliminare, eccezione di nullità dell'ordinanza coercitiva quanto alle imputazioni in materia di armi, contestate a RA insieme con l'omicidio RI, in quanto i presupposti fattuali del generico assunto difensivo, circa l'intervenuta prescrizione dei relativi delitti, non sono - allo stato degli atti - suscettibili di verifica da parte di questa Corte, davanti alla quale la questione, rimasta estranea al thema decidendum del riesame, è stata per la prima volta sollevata.
3. - Prima di prendere in esame le singole censure mosse dai ricorrenti alla verifica della solidità del quadro indiziarlo effettuata dal tribunale del riesame in riferimento a ciascuna imputazione, ritiene il Collegio che debba essere rimeditata la soluzione ermeneutica cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità a proposito della natura e del tipo di riscontro, necessario per ritenere attendibile la portata accusatoria della chiamata in correità e perciò integrato il presupposto di gravità indiziaria ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale. 3.1. - L'art. 273.1 del nuovo codice di rito prescrive, come condizione generale di applicabilità di una misura cautelare personale, che sussistano "gravi indizi di colpevolezza" a carico della persona contro la quale il provvedimento restrittivo venga emesso, mutuando il dato normativo dall'interpolazione dell'art. 12 l. n. 330 del 1998 e innovando significativamente rispetto al tradizionale grado di consistenza degli indizi medesimi, che l'art.252 c.p.p. abrogato qualificava con l'aggettivo - meno rigoroso -
"sufficienti", al precipuo fine di "ridurre l'area delle situazioni indizianti che possono legittimamente dar luogo all'adozione di misure cautelari" (v. Relazione al progetto preliminare c.p.p., p. 71).
In ordine al suddetto quadro normativo di riferimento anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 131 del 1996, ha ribadito che le linee direttive della Costituzione in tema di favor liberialis pretendono che le valutazioni compiute dal giudice ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale siano fondate con il massimo di prudenza su una ragionevole e consistente probabilità di colpevolezza e quindi di condanna dell'imputato, prevedendosi perciò un incisivo giudizio prognostico, tanto lontano da una sommaria delibazione e tanto prossimo a un giudizio di colpevolezza, sia pure presuntivo poiché condotto allo stato degli atti e non su prove ma su indizi.
Di talché, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273.1 per l'adozione di una misura cautelare personale consistono in elementi di prova, di natura logica o rappresentativa, sia diretti che indiretti, tali da far ritenere con qualificata probabilità, tenendo anche conto di eventuali acquisizioni ulteriori, l'esistenza del reato e la colpevolezza dell'indagato. Qualora venga in rilievo una chiamata in reità o in correità, questa dev'essere prudentemente verificata innanzi tutto come intrinsecamente attendibile - sotto il profilo della genuinità, della spontaneità, del disinteresse, della costanza, della coerenza logica, del tipo di conoscenza acquisita dal chiamante, secondo che costui riferisca vicende alle quali abbia partecipato o assistito ovvero che abbia appreso de relato -, ed essere infine confortata da un principio di riscontro obiettivo ed estrinseco di qualsivoglia natura, rappresentativo o logico, la cui specie non può essere predeterminata, ma che deve risultare compatibile con le dichiarazioni accusatorie del coindagato o dell'indagato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, e tale da consentire un collegamento diretto ed univoco, sul piano logico-storico, con i fatti per cui si procede. Si avverte poi che l'attendibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata non deve raggiungere quella valenza probatoria di conclusiva certezza per l'affermazione di responsabilità e per la condanna.
Rimane fortemente controversa (nonostante l'autorevole contrario avviso, espresso dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione ed avallato dalla Corte costituzionale: Cass., Sez. Un., 21.4.1995, TA;
Corte costit., ord. n. 314 del 1996) l'applicabilità, in sede di apprezzamento dei gravi indizi di colpevolezza, della regola di valutazione probatoria stabilita per la chiamata di correo dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., nel senso del necessario carattere "individualizzante" dei riscontri esterni alle propalazioni accusatorie del chiamante.
3.2. - Il modello normativo di riferimento risulta peraltro significativamente modificato dall'art. 11 L. 1^ marzo 2001 n. 63 che ha inserito nell'art. 273 c.p.p., dopo il primo comma, il seguente:
"1/bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4..." Orbene, l'esplicito richiamo alla regola "forte" di valutazione probatoria stabilita dall'art. 192, commi 3 e 4, segna il netto distacco dalla ratio decidendi della sentenza TA e pone fine all'acceso dibattito ermeneutico in ordine ai limiti di applicabilità del suddetto criterio all'area della libertà personale. Trova definitiva conferma il principio, finora controverso, secondo il quale, perché dalla chiamata in correità possano inferirsi elementi indizianti di spessore tale da integrare quella qualificata probabilità di colpevolezza che l'art. 273 pone quale imprescindibile condizione per l'applicazione di misure cautelari personali, occorre che i riscontri estrinseci risultino compatibili con le dichiarazioni accusatorie e siano tali da consentire un collegamento diretto ed univoco, sul piano logico- storico, con i fatti per cui si procede mediante connotati "individualizzanti": ineriscano cioè non solo alle modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante, ma altresì alla specifica posizione soggettiva del chiamato rispetto al fatto di cui deve rispondere.
La norma svela dunque l'intentio legis di postulare una (ancora) più rigorosa selezione dei casi di esercizio del potere coercitivo, mediante il riferimento a situazioni indiziarie obiettivamente consolidate e idonee a sorreggere il giudizio prognostico di responsabilità a carico della persona, così da restringere al massimo la distanza logica dei dati fattuali indicati nella propalazione accusatoria rispetto al thema decidendum proprio della pronuncia incidentale de liberiate, nel senso che solo la "individualizzazione" del riscontro è in grado di fondare la persuasività probatoria della chiamata in correità e la razionalità della decisione cautelare che è destinata a reggere la forza d'urlo del contraddittorio dibattimentale.
4. - Occorre a questo punto domandarsi se il novellato precetto che incide sulle regole di valutazione della prova cautelare trovi o meno immediata applicazione nei giudizi de liberiate pendenti davanti alla Corte di cassazione.
Mette conto innanzi tutto di osservare che la regola di diritto intertemporale stabilita dal primo comma dell'art. 26 L. n. 63 del 2001, secondo cui "nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti...", non contiene alcuna deroga all'immediata operatività dei nuovi criteri valutativi dei gravi indizi di colpevolezza, rilevanti nei procedimenti cautelari, in piena sintonia con il principio generale secondo cui la legalità delle restrizioni dello status libertatis dell'imputato dev'essere costantemente parametrata con riferimento al quadro normativo vigente. D'altra parte, dalla lettura dei successivi commi da 2 a 5 del medesimo art. 26 sembra lecito inferire che l'attenzione del legislatore, nel dettare le norme transitorie in deroga al principio di immediata applicabilità nel processi penali in corso delle disposizioni contenute nella medesima legge, sia precipuamente rivolta (oltre che a consentire un limitato recupero dell'atto investigativo nella fase delle indagini preliminari: comma 2) a regolamentare lo ius novum in funzione del procedimento di formazione, utilizzazione e valutazione della prova nell'ambito del dibattimento, cioè della progressiva fattispecie probatoria nelle diverse fasi del giudizio di merito. In particolare, la norma transitoria di cui al comma 5 del medesimo art. 26 stabilisce - quanto alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento e già valutate ai fini delle decisioni di merito l'applicabilità nel giudizio di cassazione delle disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse: norma quest'ultima che va correttamente interpretata nel senso che essa riguardi non solo il momento finale di valutazione, ma anche quelli di formazione e di acquisizione della prova dichiarativa, si che nel giudizio di cassazione non sono immediatamente applicabili le nuove disposizioni in materia di inutilizzabilità della prova dichiarativa (Cass., Sez. 1^, 16.10.2001, Calafato ed altri). Alla stregua di un attento esame della disciplina intertemporale sopra richiamata deve pertanto ritenersi che l'indagato, invocando il venir meno della condizione generale di applicabilità prevista dall'art. 273 alla luce dello ius superveniens, sia legittimato a chiedere l'immediata applicazione del nuovo precetto anche davanti alla Corte di cassazione, e che la verifica inferenziale che questa è chiamata ad effettuare al fine di valutare la gravità del quadro indiziario, onde legittimare l'applicazione della misura cautelare, non potrà arrestarsi agli approdi cui era pervenuta la sentenza TA, ma dovrà estendersi al tema della necessaria "individualizzazione" degli altri elementi di prova confermativi dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie su fatto altrui:
anche se nel contesto meramente incidentale del procedimento de liberiate e in termini di ragionevole ed alta probabilità, non di certezza, della colpevolezza dell'indagato (cfr., nel senso dell'attuale "vocazione individualizzante" dei riscontri alla chiamata in correità in sede cautelare, Cass., Sez. 6^, 2.7.2001, P.M. in proc. Tramonte ed altri;
cui adde, per la sia pur generica affermazione dello stesso principio, Cass., Sez. 6^, 20.6.2001, Caterino e Sez. 2^, 21.6.2001, P.M. in proc. Baldini ed altri). 5. - Prendendo in esame le fattispecie concrete e seguendo il ragionamento probatorio del tribunale del riesame è da rilevare che:
a) il ruolo di RA nell'esecuzione dell'omicidio RI - affiliato al clan LE - risalente al 1982, è stato desunto dalle circostanziate e convergenti dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NN e AR, entrambi affiliati al clan rivale RA-OL e partecipi anch'essi della vicenda omicidiaria, riscontrate altresì dagli esiti degli accertamenti investigativi sulle modalità esecutive del delitto;
b) quanto alla partecipazione di OL e di SS all'esecuzione del duplice omicidio TA e IS, affiliati al clan LE, il collaboratore di giustizia NA ha riferito di avere appreso da RA AN che a decidere la soppressione delle due vittime era stato IL SC LO, all'epoca responsabile del gruppo per riaffermare la sua supremazia, mentre l'altro collaboratore ON, confermandone il movente e il contesto criminale, ha confessato di avere preso parte alla fase esecutiva del delitto insieme con gli indagati OL e SS, ma le sue dichiarazioni accusatorie hanno trovato riscontro nelle investigazioni di p.g. limitatamente alle concrete modalità del fatto;
c) per le estorsioni in danno di AN, titolare del bar Happy AY, e di CI, titolare dell'omonima impresa edile, le propalazioni accusatorie del collaboratore ON a carico di CA hanno trovato pieno e coerente riscontro nelle dichiarazioni e nel positivo riconoscimento fotografico dell'indagato da parte delle persone offese;
d) per Festorsione in danno di CO, gestore di un negozio di abbigliamento, la partecipazione di CA e di AR è stata desunta dalla circostanziata chiamata in correità del collaboratore ON, riscontrata - ma limitatamente al CA - dal positivo riconoscimento fotografico dell'indagato da parte della persona offesa;
e) per l'estorsione in danno di Lo FA, gestore di un bar, la partecipazione di CA è stata desunta dalla dettagliata chiamata in correità del collaboratore ON, pur non riscontrata dalla deposizione della persona offesa quanto all'identificazione dell'indagato;
f) per la tentata estorsione in danno dei f.lli Di VO, titolari di un'impresa edile, le propalazioni accusatorie del collaboratore ON nei confronti di CA e di TE sono state confermate dalle dichiarazioni e dal positivo riconoscimento fotografico di entrambi gli indagati da parte della persona offesa, Di VO EL;
g) per la tentata estorsione in danno di TO, titolare di un'impresa elettrica, la chiamata in correità del ON a carico di AR è stata confermata dalle dichiarazioni e dal positivo riconoscimento fotografico dell'indagato da parte del teste Caldarella, geometra presso la medesima ditta;
h) per la tentata estorsione in danno della ditta SO, impresa appaltatrice della raccolta dei rifiuti urbani in Palermo, le propalazioni accusatorie del ON nei confronti di CA sono state confermate dal titolare della ditta, D'Angelo Francesco, ma limitatamente alle modalità esecutive dell'estorsione e alla partecipazione ad essa dello stesso chiamante.
Alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enucleati in tema di valutazione della chiamata in correità nel procedimento de liberiate e dell'analisi retrospettiva della struttura razionale delle inferenze probatorie che legano la linea logica della motivazione, ritiene il Collegio che, quanto alle incolpazioni riguardanti l'omicidio RI a carico di RA, le estorsioni in danno di AN, CI e CO a carico di CA, la tentata estorsione in danno dei f.lli Di VO a carico di CA e di TE, la tentata estorsione in danno della ditta TO a carico di AR, risultano rispettate dal tribunale del riesame le regulae iuris dettate dall'art. 1923, richiamato dal novellato art. 273. 1 - bis c.p.p.
Le relative censure dei ricorrenti si risolvono infatti nell'inammissibile prospettazione d diversa valutazione fattuale del contenuto delle convergenti propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia e dei connotati pure individualizzanti dei riscontri estrinseci ad esse, a fronte dell'apparato argomentativo posto dal giudice di merito a fondamento dell'apprezzamento d'attendibilità delle fonti d'accusa e di concludenza del complessivo quadro probatorio.
Per quanto riguarda invece le vicende criminose relative al duplice omicidio TA e IS addebitato agli indagati OL e SS, l'estorsione in danno di CO a carico di AR e le estorsioni in danno di Lo FA e della ditta SO a carico di CA, il tribunale del riesame, pur dando atto dell'esistenza di obiettivi riscontri estrinseci, che confermavano l'attendibilità del narrato del chiamante ON limitatamente al contesto criminale e alle concrete modalità di esecuzione dei delitti, ha tuttavia valutato siffatti elementi come gravemente indiziari, sebbene in realtà generici e neutri rispetto alla specifica posizione dei chiamati, cioè alla partecipazione del singolo indagato a ciascuno degli episodi criminosi a lui addebitati.
Risulta pertanto fondata - relativamente a questi episodi delittuosi - la critica dei ricorrenti, la quale investe la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui risulta essere stata violata la regola per la quale non è necessario che i riscontri alla chiamata in correità, ai fini dell'adozione di una misura coercitiva, riguardino in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato. Premesso che in questo caso il sindacato della Corte di legittimità non involge la ricostruzione dei fatti, che postula l'esame degli atti precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato, bensì l'adeguatezza del ragionamento probatorio in sede cautelare, ritiene il Collegio che la conclusione cui è pervenuto il tribunale del riesame, in ordine alla coerenza e alla gravità degli indizi di colpevolezza per le suddette imputazioni, non appare aderente ai principi di diritto sopra enunciati in tema di requisiti della chiamata in reità o correità da parte di un collaboratore, quale presupposto legittimante l'adozione di misure cautelari personali.
L'ordinanza impugnata dev'essere pertanto annullata con rinvio allo stesso tribunale in ordine ai punti sopra analiticamente enucleati, perché proceda a nuovo e più approfondito esame uniformandosi ai principi di diritto affermati in tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, con particolare riferimento alla necessaria natura "individua1izzanIè^ dei riscontri.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza nei confronti di OL SA e di SS TA, nonché nei confronti di AR GI limitatamente all'estorsione in danno di CO e nei confronti di CA AN SE limitatamente alle estorsioni in danno di Lo FA e della ditta SO, e rinvia per conseguente nuovo esame al tribunale di Catania.
Rigetta nel resto i ricorsi di AR e di CA.
Rigetta i ricorsi di RA SA e di TE GI che condanna in solido al pagamento delle spese del procedimento. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1/ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2001