Sentenza 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Abruzzo, sentenza 05/03/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Abruzzo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENT. 94/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo composta dai signori magistrati:
BR OM RI Presidente TE GR Giudice Relatore Andrea Liberati Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 21187 del registro di Segreteria, promosso dalla Procura Regionale nei confronti di:
- VA AS (C.F.: [...]), nato il [...] in [...], all’epoca dei fatti dipendente dell’Agenzia delle Entrate, sede operativa di Pescara, uditi all’udienza pubblica del 24 febbraio 2026, il magistrato relatore, TE GR e il Sostituto Procuratore Generale Maria Stella Iacovelli;
con l’assistenza del segretario d’udienza, sig. Velia Volpe;
Ritenuto in
FATTO
1. Con atto di citazione del 30 settembre 2025, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. VA AS, all’epoca dei fatti dipendente dell’Agenzia delle Entrate, sede operativa di Pescara, davanti alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, per sentirlo condannare al risarcimento del danno subito dall’Agenzia delle Entrate, pari all’importo complessivo di € 40.247,52 (euro quarantamiladuecentoquarantasette/52), imputato a titolo di responsabilità dolosa, in subordine colposa, nonché al pagamento della miglior sorte tra rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati da ciascuna diminuzione patrimoniale sofferta dall’amministrazione danneggiata, nonché gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e le spese di giudizio in favore dello Stato.
Di seguito una breve sintesi dei fatti.
2. La Procura ha riferito che, in seguito a notitia damni acquisita dall’articolo del quotidiano “Il Centro” del 04/02/2020, intitolato «Corruzione, arrestato il funzionario “spia” nell’Agenzia delle Entrate», veniva aperto relativo fascicolo istruttorio.
In riscontro a decreto istruttorio dell’Attore pubblico, l’Agenzia delle Entrate, trasmetteva documentazione riguardante la vicenda, comunicando di avere segnalato alla Procura i fatti riportati sull’articolo de “Il Centro” con nota avente ad oggetto “Segnalazione ai sensi dell’art. 53, comma 7 bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 nei confronti di: VA AS”.
3. Ad avviso del Requirente, l’esame della documentazione trasmessa dall’Agenzia delle Entrate lasciava emergere distinte ipotesi di responsabilità amministrativa nei confronti del sig. VA SC il quale, agendo nella qualità di pubblico ufficiale dipendente dell’Agenzia delle Entrate, sede operativa di Pescara, violando gli obblighi di servizio dietro dazione di un corrispettivo, aveva fornito informazioni riservate, accessibili attraverso i sistemi informatici in uso presso l’amministrazione, a società operanti nel settore delle indagini private per fini commerciali e per il recupero crediti, come dettagliato nel capo di imputazione riportato nella richiesta di giudizio immediato emessa dalla Procura della Repubblica di L’Aquila in data 19/05/2020.
Il GIP presso il Tribunale di L’Aquila, con sentenza n. 144 emessa in data 22/06/2022, divenuta irrevocabile il 14/07/2022, in seguito a richiesta di patteggiamento, condannava il sig. VA SC alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui all’art. 319 c.p. (corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio) e art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico telematico).
L’Agenzia delle Entrate, all’esito della valutazione a fini disciplinari degli atti confluiti nel fascicolo penale, applicava, altresì, con relativo procedimento, la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, accertava che durante il rapporto di lavoro in essere con l’amministrazione, nel periodo di sospensione cautelare dal servizio, il convenuto SC aveva svolto, in violazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, attività extra istituzionale incompatibile con lo status di dipendente pubblico come riportato nella segnalazione di danno dalla quale, in particolare, emergeva che il sig. SC aveva svolto attività (…SS..) (nel periodo compreso dal 28/05/2020 al 28/11/2020 e nel periodo compreso dal 02/04/2020 al 30/04/2020, per un compenso lordo di € 4.061,52) e attività di collaborazione occasionale presso (…SS..) (nel periodo compreso dall’11/01/2020 all’11/04/2020 per un compenso lordo documentalmente provato di € 1.166,00).
L’attore pubblico ha riferito che, a dimostrazione dello svolgimento di tale attività extraistituzionale non autorizzata da parte del proprio dipendente, l’Agenzia delle Entrate trasmetteva copia del contratto di lavoro a tempo determinato del sig. SC presso (…SS..), dal 28 maggio 2020 al 28 novembre 2020 e copia della “Comunicazione obbligatoria Unificato (…SS..)” prot. n. 00108141 riferita a un ulteriore periodo lavorativo presso la medesima struttura per il periodo compreso dal 2 aprile 2020 al 30 aprile 2020.
L’esame della documentazione agli atti lascerebbe emergere, ad avviso della Procura, una condotta illecita del convenuto il quale, trasgredendo dolosamente agli obblighi derivanti dal rapporto di servizio, si sarebbe reso responsabile della produzione di un danno erariale stimato in complessivi € 40.247,52, di cui € 35.020,00 a titolo di danno all’immagine ed € 5.227,52 quali compensi, derivanti da attività assolutamente incompatibile, non riversati, in violazione dell’art. 53, comma 7-bis, Tupi.
4. L’Ufficio requirente, pertanto, emetteva invito a dedurre in data 12/06/2025, ritualmente notificato.
L’invitato non depositava controdeduzioni e non formulava richiesta di audizione ai sensi dell’art. 67, comma 2, c. g. c.
5. Ritenendo sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, l’Ufficio requirente ha esercitato l’azione di responsabilità, sia sotto il profilo del danno all’immagine patito dall’Agenzia delle Entrate per l’effetto delle condotte illecite accertate in sede penale con sentenza irrevocabile di condanna e sia per il danno conseguente al mancato riversamento all’amministrazione di appartenenza dei compensi derivanti da attività extra istituzionale assolutamente incompatibile.
Nello specifico, secondo la ricostruzione attorea, le condotte illecite tenute dal sig. SC, come riportate nella richiesta di giudizio immediato emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di L’Aquila, avrebbero prodotto un danno all’immagine dell’amministrazione, avendo il convenuto leso il prestigio e la credibilità dell’Agenzia delle Entrate. Infatti, l’attività di reiterata cessione, dietro dazione di un compenso, di dati sensibili reperiti attraverso accessi abusivi alle banche dati a disposizione per ragioni di servizio, oltre a costituire un comportamento penalmente rilevante, rappresenterebbe un contegno idoneo ad incrinare il rapporto di fiducia tra cittadino e pubblica amministrazione.
Nel caso di specie, secondo la Procura contabile, risulterebbero presenti i presupposti di proponibilità dell’azione per danno all’immagine previsti dall’art. 51, comma 7, c. g. c. in quanto esisterebbe una sentenza penale di condanna relativa a un delitto commesso “a danno dell’amministrazione”.
Rispetto al primo requisito, la sentenza di condanna del GIP presso il Tribunale di L’Aquila n. 144/2022, divenuta irrevocabile il 14/07/2022, costituirebbe valido presupposto per il risarcimento del danno all’immagine, sebbene pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p. Sul punto, la Procura ha ritenuto di aderire alla prevalente posizione ermeneutica che riconosce alla sentenza penale di patteggiamento il valore di presupposto processuale per l’esercizio dell’azione di risarcimento del danno all’immagine (Sez. III App., sent. n. 222/2024), nonostante la modifica dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p. ad opera della cd. riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022), in quanto ha precisato che le modifiche apportate dalla legge opererebbero solo sul piano della eventuale valenza probatoria della sentenza di condanna, ma non sulla sua sussistenza quale presupposto processuale per l’introduzione del giudizio contabile (Sez. App. Sicilia, sent. n. 17/2025, Sez. Toscana, sent. n. 41/2025), essendo la sentenza di patteggiamento irrevocabile “equiparabile, ai fini del danno all’immagine, a sentenza penale di condanna, in base all’art. 445, comma 1-bis, terzo cpv, del c.p.p.” (Sez. I App., sent. n. 120/2024).
Rispetto al secondo requisito, premesso che l’attuale art. 51, comma 7, c. g. c. consente di procedere per danno all’immagine nel caso di condanna per qualsiasi reato commesso a danno dell’amministrazione, nel caso di specie, ad avviso del requirente, non sussisterebbero problemi in quanto il reato contestato rientra nel catalogo dei “delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale” trattandosi di “Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio” ex art. 319 c.p. e, pertanto, reato proprio compreso in quelli individuati dall’art. 17 comma 30-ter d. l. n. 78/2009 attraverso il richiamo all’art. 7 della legge n. 97/2001 (norma abrogata dall’art. 4, comma 1, lett. h) dell’Allegato 3 del codice di giustizia contabile).
La documentazione acquisita, autonomamente valutata dalla Procura contabile, comproverebbe che il convenuto SC, abusivamente e ripetutamente, da marzo 2016 a dicembre 2016, violando i doveri connessi alla qualità rivestita di funzionario dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, si sarebbe introdotto nel sistema informatico e telematico dell’amministrazione per scopi estranei ai compiti istituzionali e, precipuamente, al fine di acquisire informazioni da cedere a terzi in cambio di denaro, nelle circostanze di luogo e di tempo dettagliate nella richiesta di giudizio immediato in atti.
Per tali fatti e comportamenti, confermati dagli elementi probatori richiamati nell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di L’Aquila in data 28/01/2020 e nell’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Roma, l’Agenzia delle Entrate avviava anche un procedimento disciplinare che, dopo essere stato sospeso ai sensi dell’art. 55-ter, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, veniva definito con l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso sul presupposto che il reiterato e sistematico sviamento delle funzioni istituzionali, finalizzato ad ottenere compensi illeciti con “mercimonio della sua abilitazione all’accesso alle banche dati dell’Agenzia e della suo funzione istituzionale mediante effettuazione di circa 1500 accessi abusivi”, fosse incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il materiale probatorio versato in atti, quindi, ad avviso della Procura contabile, sorreggerebbe la richiesta di risarcimento per il danno all’immagine alla quale si dovrebbe affiancare una ulteriore voce di danno, oggetto di denuncia da parte dell’Agenzia delle Entrate, a titolo di omesso riversamento dei compensi percepiti dal sig. SC per lo svolgimento di attività extra istituzionale non previamente autorizzata.
Infatti, sarebbe accertato che il convenuto, durante la sospensione cautelare dal servizio disposta con atto del 20/01/2020, abbia esercitato la professione(…SS..) nel periodo compreso dal 28/05/2020 al 28/11/2020 e nel periodo compreso dal 02/04/2020 al 30/04/2020, per un compenso lordo di € 4.061,52) e abbia svolto attività lavorativa alle dipendenze della (…SS..) (nel periodo compreso dall’11/01/2020 all’11/04/2020 per un compenso lordo documentato di € 1.166,00).
Tale attività sarebbe, a tutti gli effetti, attività extra istituzionale svolta in violazione dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 in quanto vietata dall’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 a mente del quale “L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati”.
L’art. 53, comma 7 e 7-bis, sanziona la violazione del dovere di esclusività che grava sul dipendente pubblico, previsto a livello costituzionale dall’art. 98 Cost., prevedendo l’obbligo di versare il compenso ricevuto per le prestazioni svolte nel conto dell’entrata del bilancio dell’amministrazione di appartenenza del dipendente.
Tale riversamento, sebbene sollecitato dall’Agenzia delle Entrate con atto prot. n. 377023 del 20/10/2023, non sarebbe mai stato effettuato dal convenuto.
6. AN erariale contestato.
Pertanto, il danno erariale complessivo riconducibile alla condotta illecita del convenuto è stato stimato dalla Procura in complessivi € 40.247,52 di cui: € 35.020,00 quale danno all’immagine e € 5.227,52 quale danno da omesso riversamento dei compensi derivanti da attività extra istituzionale (art. 53, comma 7 e 7 bis, Tupi).
Nel caso di specie, il danno all’immagine è stato quantificato nella misura di € 35.020,00, in applicazione del criterio del doppio dell’utilità indebitamente percepita dal responsabile ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994.
L’attore pubblico ha riferito di aver utilizzato l’importo di “€ 17.510,00” per la determinazione del danno all’immagine, indicato come “prezzo della corruzione pagato al pubblico ufficiale VA AS” nell’ordinanza di misura cautelare emessa nell’ambito del proc. pen. n. 3602/2019 R.G.N.R dal GIP presso il Tribunale di L’Aquila in data 28/01/2020 e determinato sulla scorta degli elementi di prova richiamati nel corpo della suindicata ordinanza cautelare.
L’applicazione del criterio del duplum, ad avviso dell’Attore pubblico, consentirebbe di stimare il danno all’immagine in € 35.020,00, anche in considerazione della gravità della condotta di cessione a terzi, effettuata al fine di conseguire un indebito arricchimento personale, di dati sensibili reperiti attraverso l’accesso abusivo a banche dati riservate, della reiterazione del contegno antigiuridico, della qualifica rivestita dall’autore del danno, della rilevanza delle istanze di legalità e di correttezza dell’agire dei dipendenti pubblici nel settore di servizio in questione nonché del cd clamor fori, come risulta dalla rassegna stampa raccolta e versata in atti.
Riguardo ai compensi percepiti a fronte dell’esercizio di attività extra istituzionale incompatibile con il rapporto di pubblico impiego, non riversati in violazione dell’art. 53, comma 7-bis, Tupi, sulla scorta della documentazione a disposizione, la Procura ha quantificato il danno in complessivi € 5.227,52 (di cui € 4.061,52 relativi al lavoro di (…SS..) Infatti, considerando che lo svolgimento di attività assolutamente incompatibile con il rapporto di lavoro comporterebbe una violazione del sinallagma contrattuale e del dovere di esclusiva che inibisce lo svolgimento di concomitante attività di lavoro alle dipendenze di un imprenditore privato, l’Ufficio requirente ha ritenuto di poter quantificare il danno, in applicazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, Tupi, in misura pari al valore lordo dei compensi percepiti dall’intimato a fronte dell’attività extra istituzionale svolta.
La Procura, riportandosi e condividendo le solide argomentazioni esposte nella sentenza n. 46/2025 di questa Sezione in merito all’applicazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165/2001 sia alle situazioni di incompatibilità relativa e sia a quelle di incompatibilità assoluta, ha sostenuto di poter comunque stimare il danno derivante dalla violazione del sinallagma contrattuale in via equitativa parametrandolo ai compensi percepiti dal dipendente.
7. Elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.
Rispetto alla vicenda in esame, la Procura ha rinvenuto il dolo nella condotta del sig. SC derivante dalla consapevolezza e volontà di assumere un contegno illecito contrario ai propri doveri di dipendente pubblico al fine di trarre un indebito arricchimento personale, nonché dalla coscienza e volontà dell’evento dannoso rappresentato dal danno al prestigio dell’amministrazione di appartenenza che un simile contegno avrebbe inevitabilmente comportato.
Del pari, l’Ufficio requirente ha individuato nel dolo, in subordine nella colpa grave, la violazione del dovere di esclusiva e del regime delle incompatibilità dettato dall’art. 53 Tupi e dal richiamato art. 60 d.P.R. n. 3/1957.
Infatti, ha sostenuto che il carattere risalente della disciplina delle incompatibilità violata dal convenuto nonché il successivo omesso riversamento di quanto percepito come compenso, peraltro richiesto dall’Agenzia con intimazione in data 29/11/2023, consentirebbero di ritenere sussistente l’elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità azionata sotto il profilo doloso ovvero dell’intenzionalità e volontà dell’evento di danno o, in via subordinata, a titolo di colpa grave.
8. Nel corso dell’udienza pubblica, il rappresentante della Procura attrice si è riportato alle conclusioni contenute nell’atto introduttivo, illustrando le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto.
9. Sentito l’intervento della parte attrice, la causa è stata trattenuta in camera di consiglio per la decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Accertata preliminarmente la regolarità della notifica dell’atto di citazione al convenuto SC, non costituitosi nell’odierno giudizio, questa Sezione ne dichiara la contumacia.
2. Il presente giudizio riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per l’Abruzzo ritiene sussistere nei confronti del sig. VA SC, in qualità di dipendente dell’Agenzia delle Entrate, sede operativa di Pescara, in relazione ad una ipotesi di danno erariale che lo stesso avrebbe cagionato alle finanze della stessa Agenzia con il suo comportamento doloso, derivante dalla violazione dei suoi obblighi di servizio dietro dazione di corrispettivo in denaro, fornendo informazioni riservate, accessibili attraverso i sistemi informatici in uso presso l’amministrazione, a società operanti nel settore delle indagini private per fini commerciali e per il recupero crediti.
Inoltre, la Procura ritiene sussistere un’ulteriore voce di danno derivante dal suo comportamento doloso, o gravemente colposo contestato in via subordinata, a titolo di omesso riversamento dei compensi percepiti dal convenuto per lo svolgimento di attività extra istituzionale non previamente autorizzata. Infatti, il convenuto, durante la sospensione cautelare dal servizio disposta con atto del 20/01/2020, ha esercitato la professione di (…SS..) (nel periodo compreso dal 28/05/2020 al 28/11/2020 e nel periodo compreso dal 02/04/2020 al 30/04/2020, per un compenso lordo di € 4.061,52) e ha svolto attività lavorativa alle dipendenze (…SS..) (nel periodo compreso dall’11/01/2020 all’11/04/2020 per un compenso lordo documentato di € 1.166,00).
Il danno erariale complessivo riconducibile alla condotta illecita del convenuto è stimato dalla Procura in complessivi € 40.247,52 di cui: € 35.020,00 quale danno all’immagine e € 5.227,52 quale danno da omesso riversamento dei compensi derivanti da attività extra istituzionale (art. 53, comma 7 e 7 bis, Tupi).
3. Così definito l’oggetto del giudizio e richiamati i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, occorre ricordare che perché si possa parlare di responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall’amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l’evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall’elemento psicologico del dolo o della colpa grave e che sussista un rapporto di servizio fra l’agente che ha cagionato il danno e l’ente pubblico che lo ha sofferto.
4. Ad avviso di questo Collegio, la richiesta della Procura attrice merita di essere integralmente accolta. 4.1 La prima imputazione di responsabilità sulla quale questa Sezione è chiamata a pronunciarsi riguarda quella relativa al danno all’immagine patito dall’Agenzia delle Entrate, sede operativa di Pescara, per l’effetto delle condotte illecite del convenuto, accertate in sede penale con sentenza irrevocabile di condanna.
Per quanto riguarda il nesso di causalità e il soggetto cui imputare il danno, il Collegio ritiene il danno in questione imputabile al comportamento doloso del convenuto SC, in qualità di dipendente dell’Agenzia delle Entrate, sede operativa di Pescara, il quale, abusivamente e ripetutamente, da marzo 2016 a dicembre 2016, violando i doveri connessi alla qualità rivestita di funzionario dell’Agenzia delle Entrate, sede operativa di Pescara, si è introdotto nel sistema informatico e telematico dell’amministrazione per scopi estranei ai compiti istituzionali e, precipuamente, al fine di acquisire informazioni da cedere a terzi in cambio di denaro.
4.2 Per quanto concerne i comportamenti causativi del danno ascrivibili al convenuto SC, questi sono, ad avviso del Collegio, molteplici e, di seguito, vengono sinteticamente esposti.
Dall’esame complessivo dell’ordinanza di applicazione della misura cautelare nei confronti del convenuto SC è emerso incontrovertibilmente un quadro fattuale che si è sviluppato nel tempo con caratteri di abitualità, stabilità e organizzazione, delineando un sistema illecito strutturato attorno allo sfruttamento della funzione pubblica di cui il convenuto SC era investito in qualità di dipendente dell’Agenzia delle Entrate, sede operativa di Pescara.
Le condotte che si attribuiscono al convenuto si sono inserite in un intreccio di rapporti con diverse società private operanti nei settori del recupero crediti e delle informazioni commerciali, rapporti che venivano presentati come funzionali all’acquisizione indebita di dati riservati attraverso accessi non autorizzati alle banche dati dell’amministrazione finanziaria.
Nello specifico, il rapporto illecito avrebbe preso forma inizialmente con la(…SS..)
Le intercettazioni telefoniche hanno evidenziato una comunicazione continua tra il SC e le due donne, con richieste pressanti di informazioni relative a soggetti terzi e frequenti consultazioni delle banche dati dell’Agenzia delle Entrate, effettuate senza alcuna ragione istituzionale e in violazione dei doveri d’ufficio.
Il metodo di lavoro è stato costante: la società privata trasmetteva al convenuto elenchi di codici fiscali e nominativi; il convenuto SC procedeva alle interrogazioni informatiche; infine, comunicava i risultati non attraverso documentazione formale ma esclusivamente a voce, per telefono, dettando i dati sensibili richiesti.
Le indagini penali hanno evidenziato un sistema collaudato anche sotto il profilo economico.
Il sig. SC riceveva compensi per ciascuna visura svolta, stabiliti in un importo variabile fino a cinque euro per nominativo. I pagamenti, che l’ordinanza ha definito come “prezzo della corruzione”, sono stati effettuati attraverso modalità ritenute idonee ad evitare tracciabilità: denaro contante inviato in busta raccomandata, vaglia postali intestati alla figlia del convenuto SC o ricariche di carte prepagate.
L’ordinanza ha sottolineato, inoltre, come i contatti e i flussi informativi non si siano limitati alla (…SS..)
Il convenuto è divenuto un punto di riferimento anche per altre società, (…SS..) affinché fossero “girate” al funzionario pubblico.
In questa estensione del sistema illecito, le dinamiche operative sono rimaste invariate: le società chiedevano visure, il convenuto SC accedeva alle banche dati, restituiva informazioni sensibili e riceveva un corrispettivo parametrato al numero di accessi effettuati. In alcuni episodi riportati analiticamente nell’ordinanza cautelare, le richieste delle società apparivano particolarmente approfondite: non solo dati anagrafici, fiscali o patrimoniali, ma anche informazioni relative ai conti correnti, agli atti del registro e, in un caso, perfino la ricostruzione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni di un soggetto.
È stato segnalato, altresì, l’uso da parte del SC di un’utenza telefonica intestata ad un soggetto straniero per le comunicazioni sensibili, così come l’attenzione nel non generare file, stampe o tracce interne ai sistemi informatici dell’Agenzia.
Ne consegue che, ad avviso di questo Collegio, tali accorgimenti sono da ritenersi sintomatici della piena consapevolezza della natura illecita delle condotte e della volontà di evitare l’individuazione delle responsabilità.
Per la sola ditta (…SS..), l’ordinanza ha indicato oltre 1.500 nominativi oggetto di interrogazione in un periodo di circa due mesi; alle visure della (…SS..) si devono aggiungere quelle richieste (…SS..) Questa intensità operativa, pertanto, non può nemmeno considerarsi episodica, ma sintomatica di una vera e propria sistematicità dell’azione, alla quale il sig. SC avrebbe dedicato tempo e attenzione anche durante l’orario di servizio.
Sulla base di questa ricostruzione, il giudice penale ha configurato a carico del convenuto SC una serie di condotte di corruzione propria e di accesso abusivo a sistema informatico aggravato, ritenendo integrato un sistema illecito fondato su una stabile sinergia tra società private e pubblico ufficiale.
In tale quadro, l’ordinanza ha descritto le condotte del SC come parte essenziale e qualificante di un meccanismo strutturato, fondato sulla cessione continuativa di informazioni riservate a fronte di corrispettivo, sulla strumentalizzazione della funzione pubblica e su un rapporto fiduciario consolidato con gli intermediari delle società private.
La documentazione versata in atti, pertanto, comprova, ad avviso del Collegio, che il convenuto SC ha posto in essere comportamenti con i quali ha sviato dalle sue funzioni, mediante condotte illecite finalizzate ad ottenere un riconoscimento economico personale, abusando degli strumenti di lavoro e delle abilitazioni informatiche a lui concesse, invece, per meri fini lavorativi e comunque per attività istituzionale.
Dagli atti del giudizio risulta che il convenuto SC è stata condannato ex art. 444 c.p.p. con sentenza del GIP presso il Tribunale di L’Aquila n. 144/2022, divenuta irrevocabile dal 14/07/2022, in seguito a richiesta di patteggiamento, alla pena di anni tre di reclusione per i reati di cui all’art. 319 c.p. (corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio) e art. 615 ter c.p. (accesso abusivo a sistema informatico telematico).
La Sezione ritiene di aderire alla consolidata giurisprudenza contabile secondo cui la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, ancorché priva dell’efficacia erga omnes tipica della sentenza penale irrevocabile di condanna emessa a seguito di dibattimento, è senz’altro sufficiente a integrare gli estremi della sentenza penale irrevocabile di condanna richiesta ai fini del danno alla immagine, avendo il giudice penale accertato la commissione di un fatto/reato a carico dell'imputato, sulla cui qualificazione giuridica hanno previamente concordato il P.M. e la parte, ed avendo egli verificato la congruità della pena rispetto alla gravità dell’offesa (ex multis, Corte dei conti, Sezione I centrale n. 209/2008; id. Sezione I centrale n. 80/2015; id. Sezione III centrale n. 372/2016); la sentenza di patteggiamento introduce, in effetti, una presunzione di colpevolezza che è onere del condannato rimuovere, mediante prova del contrario: ciò in quanto il giudice penale, prima di applicare la pena su richiesta della parte, verifica di non dovere pronunciare sentenza di proscioglimento dell’imputato a norma dell’art. 129 C.p.p.: il fatto storico generatore della responsabilità è dunque accertato, come anche la sua imputabilità all’agente, sul piano soggettivo e oggettivo (ex multis, Corte dei conti, Sezione II centrale n. 647/2017, secondo cui la sentenza a pena patteggiata è una sentenza di condanna che contiene, con ogni evidenza, un’ammissione di colpevolezza che, pur non essendo invincibile, deve essere contestata alla luce di riscontri probatori di segno nettamente contrario).
Quanto al valore probatorio della richiamata sentenza di condanna, resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nonostante il medesimo art. 445, comma 1-bis c.p.p. ne escluda l’efficacia nei giudizi civili o amministrativi, costituisce “ius receptum” che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. “sentenza di patteggiamento”) assume, nel processo contabile, un particolare valore probatorio, che può essere disatteso solo in presenza di elementi in senso contrario, da valutarsi con particolare rigore, posto che la sentenza di patteggiamento presuppone pur sempre un’ammissione di colpevolezza ed esonera la controparte (il pubblico ministero contabile) dall’onere della prova e “costituisce un indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l'imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione” (Sez. I appello, sent. n. 231/2020 e giurisprudenza ivi richiamata).
Ritiene dunque il Collegio, in conformità a quanto sostenuto dalla Procura contabile, che tale pronuncia di patteggiamento possa essere considerata a tutti gli effetti equiparabile ad una sentenza di condanna penale quale condizione ai fini dell’avvio dell’azione di risarcimento per danno all’Amministrazione.
Nella fattispecie in esame, pertanto, l’assunto accusatorio formulato dalla Procura con riguardo all’affermazione delle condotte dolosamente tenute dal convenuto e alla conseguente causazione del danno all’immagine della Pubblica Amministrazione, risulta adeguatamente argomentato e provato.
Tale affermazione, come evidenziato dalla Procura stessa, si basa sia sulle conclusioni contenute nella sentenza di patteggiamento, divenuta definitiva per il convenuto SC il 14/07/2022, che sull’esame puntuale degli elementi probatori desumibili dagli atti del procedimento penale e di quello disciplinare, tutti versati in atti.
La vicenda all’esame del Collegio si caratterizza per la violazione di specifici obblighi e doveri rimessi al pubblico impiegato, opportunamente e dettagliatamente disciplinati dal Legislatore.
Ne consegue che il mancato rispetto di tali prescrizioni configura l’elusione di norme destinate, per un verso, ad assicurare che il servizio pubblico si svolga in un contesto obiettivo, diretto a finalizzare e ottimizzare l’attività posta a servizio della collettività e, per altro verso, a definire la misura della prestazione dovuta dal dipendente pubblico, in relazione all’orario e al tempo di lavoro effettivo, ai quali va commisurata la retribuzione allo stesso spettante.
Questi comportamenti illeciti del dipendente assumono particolare rilevanza, anche in considerazione del detrimento che essi arrecano al rispetto e al prestigio dell’Amministrazione di appartenenza.
4.3 Per tali fatti e comportamenti, confermati dagli elementi probatori richiamati nell’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, l’Agenzia delle Entrate risulta aver avviato anche un procedimento disciplinare che, dopo essere stato sospeso ai sensi dell’art. 55-ter, comma 1, d.lgs. n. 165/2001, è stato definito con l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso sul presupposto che il reiterato e sistematico sviamento delle funzioni istituzionali, finalizzato ad ottenere compensi illeciti con “mercimonio della sua abilitazione all’accesso alle banche dati dell’Agenzia e della suo funzione istituzionale mediante effettuazione di circa 1500 accessi abusivi”, fosse incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il compendio di prove riferibili alle condotte tenute dal sig. SC conferma l’addebito di avvenuto sviamento delle funzioni di istituto affidate al medesimo, finalizzate al conseguimento di utilità personali, in pieno contrasto con gli obblighi del dipendente previsti dall’art. 65 del C.C.N.L. Comparto Agenzie fiscali quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 28 maggio 2004, all’epoca applicabile, come confermati dai successivi CCNL di settore.
Dette condotte contrastano in particolare con quanto previsto:
- dall’art. 65, comma 1: “Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire la Repubblica con impegno e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì il proprio comportamento ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di condotta allegato”;
- dall’art. 65, comma 3, lett. a), b), c), d), l) e m) del citato C.C.N.L. che impone al dipendente rispettivamente l’obbligo di:
“a)collaborare con diligenza, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Agenzia;
b) rispettare il segreto d'ufficio;
c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
d)nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, dai regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'Agenzia;
l) non valersi di quanto è di proprietà dell'Agenzia per ragioni che non siano di servizio;
m) non chiedere né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in
connessione con la prestazione lavorativa”.
Le descritte condotte illecite tenute dal convenuto SC risultano parimenti in contrasto con i precetti stabiliti dal Codice di comportamento per il personale dell’Agenzia delle Entrate, approvato con atto direttoriale n. 118379 del 16 settembre 2015, vigente ed applicabile all’epoca dei fatti, e in particolare:
- con l’art. 2, commi 1, 2, e 3: “1.Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina e onore e conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare e impronta il proprio comportamento al rispetto dei principi etici universalmente riconosciuti e collabora attivamente alla realizzazione degli obiettivi dell’Agenzia. 2.Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza…3.Il dipendente non usa a fini privati, né rivela a terzi, le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica amministrazione”;
- con l’art. 3, commi 1 e 2: “1. Il dipendente dell’Agenzia…in nessun caso chiede o sollecita per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore. 2. Il dipendente…non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e non ne accetta la promessa da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio”;
- con l’art. 10: “Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'Agenzia per ottenere utilità che non gli spettino, non utilizza impropriamente il logo dell’Agenzia e non pone in essere comportamenti che possano nuocere all'immagine dell'amministrazione”;
- con l’art. 11, comma 4: “Il dipendente salvaguarda l'immagine e la credibilità dell'Agenzia e delle funzioni istituzionali a questa demandate, evitando ogni possibile condizionamento nell'attività di servizio”, e comma 9, che impone al dipendente di custodire i beni strumentali messi a sua disposizione dall'Agenzia con la massima diligenza e di utilizzarli “secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione. Per quel che concerne le applicazioni informatiche, il dipendente si attiene scrupolosamente a quanto previsto dalle politiche di sicurezza sui codici di accesso ai sistemi informatici, al fine di non pregiudicarne la funzionalità e la protezione”;
- con l’art. 12: “1.Indipendentemente dalla circostanza che il fatto integri una fattispecie di reato, i dipendenti debbono obbligatoriamente astenersi: a. dall’utilizzare, gli strumenti informatici messi a loro disposizione per l’esercizio o in ragione delle funzioni svolte, al di fuori delle prescritte autorizzazioni; […] c. dal detenere o utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico; d. dal trasferire all'esterno dell'Agenzia e/o trasmettere file, o qualsiasi altra documentazione riservata se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, senza previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio […] 2. I dipendenti dovranno pertanto: a. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio; […] c. rispettare le procedure e gli standard previsti […]; d. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza dell'Agenzia per la protezione e il controllo dei sistemi informatici”;
- con l’art. 13, commi 1, 7 e 8: “1.Il personale dell’Agenzia, nell'adempimento del servizio, ispira la propria condotta all'osservanza dei princìpi di legalità, imparzialità e buon andamento e di quelli contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, nonché delle regole contenute nei contratti collettivi, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria. […] 7. Il dipendente… Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusi, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dei diversi canali messi a disposizione per contattare l’Agenzia. […] 8. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali”.
- con l’art. 14, comma 1: “I dipendenti rispettano il segreto d’ufficio e mantengono riservate le notizie e le informazioni apprese nell’esercizio delle loro funzioni, in conformità alla legge e ai regolamenti; consultano i soli atti e fascicoli direttamente collegati alla propria attività e ne fanno uso conforme ai doveri d’ufficio, consentendone l’accesso solo a coloro che ne abbiano titolo e in conformità alle prescrizioni impartite nell’Ufficio”.
Risultano infine violate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 gennaio 2002, n. 18 (Regolamento recante disposizioni per garantire l'autonomia tecnica del personale delle Agenzie fiscali), in particolare l’art. 3 commi 1 e 2 secondo cui: “1. Il personale delle Agenzie fiscali, nell'adempimento del servizio, ispira la sua condotta all'osservanza dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento e dei principi contenuti nello statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, e delle regole contenute nei contratti, nel rispetto della autonomia tecnica che gli è propria. 2. Il personale esercita i propri compiti e funzioni nell'ambito del sistema di responsabilità e competenze definito dalle disposizioni di legge, di regolamento e per l'assolvimento delle funzioni istituzionali demandate all'agenzia di appartenenza”.
4.4. Alla luce delle risultanze sopra riassunte, il Collegio, quindi, ravvisa nei comportamenti del SC l’elemento soggettivo del dolo.
Le numerose e reiterate condotte poste in essere dal convenuto SC risultano connotate, conformemente a quanto sostenuto dall’Attore pubblico, da evidente antigiuridicità in relazione al pregiudizio patrimoniale subito dall’Amministrazione finanziaria di appartenenza.
L’attività di reiterata cessione, dietro dazione di un compenso, di dati sensibili reperiti attraverso accessi abusivi alle banche dati a disposizione per ragioni di servizio, oltre a costituire un comportamento penalmente rilevante, rappresenta un contegno idoneo ad incrinare il rapporto di fiducia tra cittadino e pubblica amministrazione.
In aderenza a quanto sostenuto dall’Attore pubblico, le condotte illecite descritte, tenute dal convenuto SC, in ragione delle funzioni da lui esercitate, sono da considerarsi grandemente offensive dell’immagine dell’Amministrazione di appartenenza. Analoghe considerazioni debbono esser ribadite in relazione alla capacità esponenziale dell’Amministrazione d’appartenenza rispetto alla risonanza mediatica della vicenda.
Le condotte descritte e tenute dal convenuto sono state, infatti, diffusamente e dettagliatamente riferite all’opinione pubblica su principali quotidiani locali (in atti sono presenti articoli di stampa del quotidiano locale “Il Centro”, nonché articolo diffuso sul sito web) e le stesse condotte sono divenute di pubblico dominio, stigmatizzate con peculiare rigore dai mezzi d’informazione, richiamando anche l’oggettiva circostanza che fossero state perpetrate da un dipendente pubblico.
4.5 Per quanto concerne la sua quantificazione, la Procura ha determinato il danno all’immagine nella misura di € 35.020,00, in applicazione del criterio del doppio dell’utilità indebitamente percepita dal responsabile ex art. 1, comma 1-sexies, legge n. 20/1994.
L’attore pubblico ha riferito di aver utilizzato l’importo di “€ 17.510,00” per la determinazione del danno all’immagine, indicato come “prezzo della corruzione pagato al pubblico ufficiale VA AS” nell’ordinanza di misura cautelare emessa nell’ambito del proc. pen. n. 3602/2019 R.G.N.R dal GIP presso il Tribunale di L’Aquila in data 28/01/2020 e determinato sulla scorta degli elementi di prova richiamati e, in massima parte riprodotti, nel corpo della suindicata ordinanza cautelare.
Al riguardo, occorre ricordare che l'art. 1, comma 62, l. n. 190/2012 ha previsto la quantificazione del danno all'immagine, salva prova contraria, in misura pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dal dipendente, indicando una sorta di "automatismo" nel calcolo del danno.
Nei casi in cui non sia applicabile il parametro dell'art. 1, comma 62, l. 6 novembre 2012, n. 190, la quantificazione avviene in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. e il danno deve essere liquidato in base ai seguenti criteri:
-criterio oggettivo, inerente alla natura del fatto, alle modalità di realizzazione dell'evento pregiudizievole, alla reiterazione dello stesso, all'entità dell'eventuale arricchimento;
-criterio soggettivo, legato al ruolo rivestito dal pubblico dipendente nell'ambito della Pubblica Amministrazione;
-criterio sociale, legato alla negativa risonanza sociale della vicenda, al discredito che il fatto ha arrecato all'amministrazione, alla compromissione della fiducia dei cittadini, che costituisce un parametro utile ai fini della sua quantificazione.
Il danno all'immagine è peraltro configurabile anche in assenza di clamor fori, poiché "il clamore e la risonanza non integrano la lesione ma ne indicano la dimensione".
Il criterio di quantificazione previsto dalla norma contenuta nell'art. 1-sexies l. 14 gennaio 1994, n. 20, secondo cui l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepita dal dipendente, può in ogni caso costituire, unitamente agli altri parametri (oggettivo, soggettivo e sociale), utile parametro di valutazione della congruità della quantificazione del danno all'immagine.
Per quanto sopra esposto, il Collegio ritiene congrua l’applicazione di un danno all’immagine liquidato in via equitativa in misura pari a quella ex lege indicata, corrispondente ad € 35.020,00, a carico dell’odierno convenuto, in considerazione del clamor fori suscitato dalla vicenda, della oggettiva gravità dei fatti, della reiterazione delle condotte e della qualifica ricoperta dall’autore dell’illecito.
5. La seconda imputazione di responsabilità sulla quale questa Sezione è chiamata a pronunciarsi riguarda lo svolgimento, da parte del sig. SC, dipendente dell’Agenzia delle Entrate, sede operativa di Pescara, di attività extra-istituzionale non autorizzata e non autorizzabile in quanto si verserebbe, ad avviso del Requirente, in situazione di incompatibilità assoluta con lo status di dipendente pubblico.
Occorre quindi valutare, anzitutto, se l’attività svolta dal convenuto possa ritenersi compatibile o meno con tale status e, in caso di risposta negativa, se possa o meno ritenersi sussistente l’obbligo di riversamento sancito dall’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 e il correlato danno, da mancata entrata, per l’omissione del versamento, come previsto dal successivo comma 7-bis.
Al riguardo, il Collegio ritiene che l’esercizio della professione di (…SS..) (nel periodo compreso dal 28/05/2020 al 28/11/2020 e nel periodo compreso dal 02/04/2020 al 30/04/2020, per un compenso lordo di € 4.061,52) e quella svolta alle dipendenze (…SS..) (nel periodo compreso dall’11/01/2020 all’11/04/2020 per un compenso lordo documentato di € 1.166,00), da parte del convenuto SC, sia adeguatamente dimostrata dagli elementi addotti dalla Procura regionale.
A dimostrazione dello svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata da parte del proprio dipendente e, comunque, non autorizzabile, l’Agenzia delle Entrate ha trasmesso copia del contratto di lavoro a tempo determinato del sig. SC presso la (…SS..), dal 28 maggio 2020 al 28 novembre 2020 e copia della “Comunicazione obbligatoria Unificato (…SS..) prot. n. 00108141 riferita a un ulteriore periodo lavorativo presso la medesima struttura per il periodo compreso dal 2 aprile 2020 al 30 aprile 2020.
In sintesi, la documentazione acquisita in sede di verifica amministrativa ha comprovato la percezione, da parte del sig. SC, di compensi per complessivi € 4.061,52 da parte della (…SS..) (copie buste paga e bonifici in atti). Rispetto all’attività di collaborazione occasionale svolta dal sig. SC per la(…SS..) risulta documentata la percezione da parte di quest’ultimo di € 1.166,00 (documento in atti).
Il quadro fattuale, pertanto, è, ad avviso di questo Giudice, estremamente rappresentativo di un evidente conflitto di interessi da parte del convenuto SC il quale ha svolto attività di lavoro alle dipendenze di imprenditori privati durante la sospensione cautelare dal servizio disposta a partire dal 20/01/2020, sia (…SS..) (nel periodo compreso dal 28/05/2020 al 28/11/2020 e nel periodo compreso dal 02/04/2020 al 30/04/2020) e sia (…SS..) (nel periodo compreso dall’11/01/2020 all’11/04/2020), attività che, tramite richiesta di autorizzazione, avrebbe dovuto rappresentare all’Amministrazione di appartenenza, al fine di consentire ad essa di vagliarne la compatibilità con le funzioni istituzionali. Autorizzazione che il convenuto SC si è ben guardato dal richiedere, consapevole che mai sarebbe stata rilasciata, stante l’incompatibilità assoluta di tale attività, in evidente e palese contrasto con l’art. 60 d.P.R. n. 3/1957.
Il convenuto SC, pertanto, non poteva non essere pienamente consapevole di non poter svolgere l’attività alle dipendenze di imprenditori privati e quindi ha dolosamente celato all’amministrazione di appartenenza tale attività, omettendo di chiedere un’autorizzazione che non poteva essere concessa.
5.1. A questo punto, versandosi in ipotesi di situazione di incompatibilità assoluta, si pone il problema di delibare sull’applicabilità dell’obbligo, contemplato dall’art. 53, comma 7, ultimo periodo, d.lgs. n. 165/01, di riversare all’amministrazione di appartenenza il compenso dovuto per le prestazioni svolte.
A questo riguardo, l’Attore pubblico, considerando che lo svolgimento di attività assolutamente incompatibile con il rapporto di lavoro comporti una violazione del sinallagma contrattuale e del dovere di esclusiva che inibisce lo svolgimento di concomitante attività di lavoro alle dipendenze di un imprenditore privato, ha ritenuto di poter quantificare il danno, in applicazione dell’art. 53, commi 7 e 7-bis, Tupi, in misura pari al valore lordo dei compensi percepiti dall’intimato a fronte dell’attività extra istituzionale svolta.
Com’è noto, la questione ha ricevuto risposta negativa dalle Sezioni riunite della Corte dei conti che, con sentenza 22 gennaio 2025, n. 1/2025QM/PROC, hanno dato soluzione al quesito nei seguenti termini: “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”.
L’interpretazione accolta dalle Sezioni riunite sarebbe preclusiva, per il caso all’esame di questo Giudice, della configurabilità di un’ipotesi di responsabilità erariale per omesso versamento dei compensi percepiti, come previsto dall’art. 53, comma 7-bis, d.lgs. n. 165/01 (così come prospettata dal Requirente con l’atto introduttivo del presente giudizio), considerato che non è stato non soltanto dimostrato, ma neanche allegato un danno relativo non alla mera violazione del sinallagma contrattuale, ma alla parte di energie lavorative che il dipendente avrebbe profuso per l’attività extra-istituzionale. In altri termini, nonostante la Procura abbia contestato un’incompatibilità assoluta, non ha fornito (né doveva fornire, in base alla diversa interpretazione del quadro normativo resa dalle medesime Sezioni riunite con sentenza 31 luglio 2019, n. 26/2019/QM/PROC) la prova che il sig. SC abbia sottratto energie lavorative all’amministrazione, o che le prestazioni fornite siano state qualitativamente o quantitativamente carenti, con conseguente compromissione del rapporto sinallagmatico.
5.2 Per quanto detto, pur riconoscendo l’autorevolezza dell’organo da cui promana la sentenza n. 1/2025QM/PROC e la indubbia sostenibilità del principio di diritto ivi affermato, questo Giudice ritiene, come già sostenuto nella propria precedente pronuncia n. 46/2025 alla cui motivazione si fa pieno ed espresso rinvio, che sussistano ulteriori ragioni e argomentazioni che inducono a discostarsi dalla soluzione data dalle Sezioni riunite al quesito posto dal Procuratore generale.
Ritiene di condividere l’orientamento assunto in recenti pronunce dalle Sezioni di Appello (Sez. II App. n. 136/2025, n. 247/2025; Sez. I App. n.181/2025) e dalle Sezioni territoriali di questa Corte (Sez. Sardegna nn. 167, 170 e 180/2025; Sez. Lombardia nn. 104, 105 e 140/2025; Sez. Abruzzo n.46/2025; Sez. Emilia-Romagna, n. 26/2025; Sez. Toscana, n. 56, 99/2025; Sez. Valle d’Aosta, n. 34/2025; da ultimo Sez. Veneto, n.2/2026), secondo cui l’ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività professionale esterna e la correlata imposizione del riversamento all’amministrazione di quanto percepito, previsti dall’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, debbano estendersi anche alle attività assolutamente incompatibili. Ciò risulterebbe, infatti, coerente con un’interpretazione dell’art. 53, comma 7, fondata sulla ragionevolezza, atteso in particolare che la previsione dell’obbligo di riversamento dei compensi relativi ad “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati” può logicamente ricomprendere sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto, sia gli incarichi non autorizzati per non essere consentita, a causa dell’incompatibilità assoluta, la loro autorizzazione. Tale interpretazione, tanto più appare coerente con il generale sistema di tutela apprestato dal Legislatore nella materia, risultando inammissibile ed irragionevole che l’ordinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell’art. 53, comma 7, all’espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall’altro lato, limiti al solo (e differente) piano disciplinare le conseguenze dell’espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa dell’incompatibilità assoluta delle relative prestazioni (recentemente, Sez. II App., n. 27/2025).
L’attività svolta dal sig. SC, pertanto, rientra, a tutti gli effetti, tra gli “impieghi” per i quali l’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 pone un divieto di svolgimento in quanto assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico.
Lo svolgimento dell’attività extraistituzionale di (…SS..) private è avvenuto da parte del sig. SC in assenza di valida autorizzazione e nel periodo di sospensione cautelare del servizio quando già beneficiava dell’indennità alimentare prevista per legge, in tal modo integrandosi la fattispecie, tipizzata, di illecito erariale di cui all’art 53, commi 7 e 7bis, del D. Lgs. n. 165/2001, da cui deriva il danno da mancata entrata corrispondente ai compensi percepiti.
A questo riguardo occorre considerare che il provvedimento di sospensione cautelare del servizio determina l’interruzione dello stipendio e, per queste ragioni, si rende necessario garantire un minimo sostentamento economico al dipendente attraverso un assegno non superiore alla metà della retribuzione ordinaria.
La possibilità di fruirne presuppone, quindi, che il rapporto di lavoro sia ancora in essere e che il dipendente non versi in una condizione di impossibilità assoluta della prestazione, come nel caso della custodia cautelare o degli arresti domiciliari, situazioni in cui prevalgono i principi civilistici sull’impossibilità sopravvenuta che escludono qualunque forma di remunerazione, compreso l’assegno alimentare.
Detti importi vanno presi in considerazione al lordo delle eventuali ritenute d’acconto e/o maggiorazioni contributive, così come chiarito dalla nota pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 13/2021, che ha posto il seguente principio di diritto: “In ipotesi di danno erariale conseguente all’omesso versamento dei compensi di cui all’art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs. n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile”.
5.3. Quanto all’elemento soggettivo, ritiene il Collegio che, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, possa affermarsi “la natura dolosa della condotta illecita serbata dal convenuto, avendo egli agito con la consapevolezza e volontà dell’azione e dell’omissione, nonché delle sue conseguenze dannose” (Sez. Veneto, n. 106/2023).
Dunque, il sig. SC, consapevolmente, ben potendosi prefigurare le conseguenze, tra cui l’ obbligo di riversamento dei compensi indebitamente percepiti, ha svolto, durante il periodo di sospensione cautelare del servizio per i fatti penali nei quali era coinvolto, percependo l’indennità alimentare prevista per legge, una parallela attività extraistituzionale retribuita, le cui caratteristiche e contenuti sono rapportabili alla categoria dell’ “impiego” vietato dall’art. 60 del D.P.R. n.3/1957.
Risulta, pertanto, provata la condotta illecita posta in essere dal convenuto SC, che è connotata dall’elemento soggettivo del dolo, avendo egli agito con la consapevolezza e volontà di violare gli obblighi di legge e le puntuali prescrizioni della normativa in materia.
Infatti, deve ribadirsi che il dipendente pubblico, anche quando si trovi in uno stato di sospensione cautelare dal servizio a seguito di procedimento penale e percepisca il relativo assegno alimentare, resta comunque titolare del rapporto di servizio ed è soggetto al dovere di esclusività sancito dall’art. 53 del d. lgs n. 165/2001, non venendo meno né la posizione funzionale né gli obblighi ad esso correlati.
Ne consegue che lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze di privati integra una condotta radicalmente incompatibile con lo status pubblico di dipendente, in violazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, trattandosi di impieghi non autorizzabili in via assoluta.
Nel caso di specie la documentazione in atti, dimostra che il convenuto ha prestato attività retribuita presso soggetti privati durante il periodo di sospensione cautelare dal servizio, percependo compensi pari ad € 4. 061,52 (…SS..) e € 1.166,00 per quella svolta presso (…SS..)., condotta posta in essere, quindi, con la piena consapevolezza dell’illeceità, come si evince dalla mancata richiesta di autorizzazione che egli sapeva non poter essere rilasciata in ragione dell’incompatibilità assoluta delle prestazioni svolte.
Con le precisazioni che precedono, dunque, non può non convenirsi con la Procura regionale nel ritenere che del danno patrimoniale in questione deve essere chiamato a rispondere l’odierno convenuto VA SC nella misura di seguito precisata.
6. Ebbene, dalla documentazione di causa risulta che il convenuto SC ha tenuto, nel periodo in considerazione, una condotta consapevolmente violativa degli obblighi di legge da cui è derivato un pregiudizio economico in capo all’erario corrispondente al pagamento, in suo favore, dei compensi percepiti per l’ attività (…SS..) (nel periodo compreso dal 28/05/2020 al 28/11/2020 e nel periodo compreso dal 02/04/2020 al 30/04/2020, per un compenso lordo di € 4.061,52) e attività di collaborazione occasionale presso (…SS..) (nel periodo compreso dall’11/01/2020 all’11/04/2020 per un compenso documentalmente provato di € 1.166,00).
7. Così accertata la presenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto VA SC in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene, conclusivamente, che la domanda attrice debba essere integralmente accolta e che pertanto l’odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, della somma complessiva di € 40.247,52 (euro quarantamiladuecentoquarantasette/52) di cui: € 35.020,00 quale danno all’immagine e € 5.227,52 quale danno da omesso riversamento dei compensi derivanti da attività extra istituzionale (art. 53, comma 7 e 7 bis, Tupi).
8. Ciò posto, deve ora valutarsi l’applicabilità del nuovo potere riduttivo introdotto dalla legge n. 1 del 2026, che consente al giudice contabile di contenere il risarcimento entro il limite massimo del 30% del danno accertato ovvero della doppia annualità del trattamento economico percepito, ove più favorevole.
Nel caso di specie, tuttavia, il Collegio non ritiene di dover esercitare il potere riduttivo, atteso che:
- la condotta risulta connotata da dolo;
- il danno coincide integralmente con la somma contestata, senza alcuna utilità conseguita dall’Amministrazione;
- l’applicazione del limite riduttivo finirebbe per trasformare il meccanismo risarcitorio in un indebito vantaggio per il responsabile, in contrasto con la funzione ripristinatoria che la responsabilità amministrativa continua a svolgere anche dopo la riforma del 2026.
16. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto VA SC segue l’obbligo, per lo stesso, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
P. Q. M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, definitivamente pronunciando, nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21187 del registro di Segreteria,
NA
il sig. VA SC, come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, sede operativa di Pescara, della somma complessiva di € 40.247,52 (euro quarantamiladuecentoquarantasette/52), comprensiva della rivalutazione monetaria, nonché gli interessi legali sulla somma sopraindicata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell’effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell’art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174.
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52, d.lgs. n. 196/2003, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, a tutela della riservatezza dei soggetti estranei al presente giudizio, dispone che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei predetti soggetti.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026.
Il giudice estensore Il Presidente
(TE GR) (BR OM RI)
f.to digitalmente f.to digitalmente In esecuzione del suesteso provvedimento, ai sensi dell’art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei terzi citati nella sentenza.
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo
Giudizio N. 21187/R.
Nota delle spese liquidate ai sensi del “Codice della giustizia contabile”, art. 31, comma 5, con nota a margine della suestesa sentenza di condanna pronunziata dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo nel giudizio promosso dal Procuratore regionale, contro: VA SC.
Fogli Importo
- Originale atto di citazione 1 16,00
- D.P. di fissazione udienza 1 16,00
- Diritti di Segreteria (copie e autentica) 10 160,00 Spese di notifica 11,51
- Originale Sentenza di condanna 16,00
Totale 219,51
(Diconsi euro duecentodiciannove/51) posti a carico del soccombente VA SC.
Il direttore della Segreteria dott.ssa NE NZ
(firmato digitalmente)
Depositato, lì 05/03/2026 Il Direttore della Segreteria F.to NE NZ
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