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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 30/10/2025, n. 1634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1634 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 259/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 259 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LE MA, elettivamente domiciliata in presso l'Avvocatura Provinciale, in Piazza XV^ Pt_1
Marzo n. 5, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- appellante -
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in San Controparte_1 CodiceFiscale_1
EM OR alla Via Caminona, 55, presso lo studio dell'Avv. Antonio Sposato, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- appellato– avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1456/2023. Pt_1
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate ai sensi dell'art. 352 n. 1)
c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, proponeva opposizione avverso il Controparte_1 verbale n. A15560/2023, elevato dalla Polizia Locale della Provincia di in data 04.05.2023 e Pt_1 notificato in data 21.06.2023 a mezzo raccomandata A/R.
pagina 1 di 9 Con il suddetto verbale veniva comminata al – quale proprietario del veicolo PEUGEOT CP_1
BYRHZB targata DA374MF – una sanzione amministrativa pecuniaria di € 558,00, unita alla sanzione accessoria con decurtazione di 6 punti della patente di guida, per violazione dell'art. 142, comma 9
C.d.S. in combinato disposto dall'Art.142 comma 1 del D.lvo n. 285 del 30/04/1992 perché alla guida del veicolo, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità, superando il limite di
45,95 Km/h (tenendo conto della tolleranza di legge).
La rilevazione della velocità veniva effettuata in data 30.04.2023 alle ore 07:20, lungo la SP 234 km
14+00, nella località Luzzi direzione Rose, tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura di rilevamento in modalità fissa della velocità media, in dotazione e nella piena disponibilità del Comando della Polizia
Provinciale modello Kria T-EXSPEED V 2.0 Matr. 341 - ril. 2174, collocata in postazione fissa.
A fondamento dell'opposizione, deduceva la violazione degli artt. 200/201 C.d.S., in ragione della mancata contestazione immediata dell'infrazione, per mancata omologazione ed approvazione dell'apparecchio utilizzato;
per insufficiente/inidonea segnalazione della postazione di rilevamento della velocità; per violazione dell'art. 104 del Regolamento di attuazione del CdS;
per mancata informazione all'utenza e occultamento della postazione di rilevamento;
per irregolare segnaletica ex artt. 39, 81, 126
CdS; per mancato inserimento della strada ex L. 168/2002; per violazione dell'art. 61 L. 120 del
29.07.2010.
Concludeva chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento della violazione.
Si costituiva la la quale contestava tutte le censure avanzate dall'opponente e Parte_1 chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato. In particolare, la allegava copia conforme Parte_1 del verbale, i certificati di omologazione, taratura e verbale di funzionalità della strumentazione utilizzata dagli Agenti per il rilevamento della velocità, nonché nota del settore di viabilità della e Decreto prefettizio n. 0081048 del 22.10.2018 relativi alla classificazione della strada e Parte_1 fotogrammi relativi alla segnaletica presente sulla strada, da cui risultava la piena legittimità dell'accertamento dell'infrazione amministrativa.
Con sentenza n. 1456/2023 depositata il 29.12.2023, il Giudice di Pace di accoglieva Pt_1
l'opposizione e annullava il verbale impugnato.
Avverso la sentenza predetta la proponeva appello, chiedendone l'integrale Parte_1 riforma.
In particolare, rilevava che il Giudice di Pace era incorso nella violazione e falsa applicazione dell'art. 383 reg. att. C.d.S., degli artt. 2 e 201 C.d.S. e dell'art. 4 L. 168/2002, atteso che non aveva tenuto in pagina 2 di 9 considerazione che il verbale notificato al trasgressore conteneva anche l'indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata.
Rilevava che, peraltro, la strada in cui era stata commessa la violazione amministrativa rientrava tra quelle indicate dall'art. 4 L. 168/2002, ossia una strada extraurbana secondaria, descritta dall'art. 2, comma 3, lett. c) C.d.S., come provato dalla nota prot. n. 230024940 del 09.05.2023, a firma del
Dirigente e del Responsabile del Servizio 3 presso la Provincia di che il Giudice di prime cure Pt_1 aveva reso una motivazione in contrasto con il contenuto del Decreto n. 0081048 del 22.10.2018 del
Prefetto di Cosenza che, dopo i propedeutici sopralluoghi e le necessarie valutazioni compiute dagli
Organi di Polizia Stradale e dall'ente proprietario della Strada (Provincia di , aveva classificato Pt_1 la strada in questione tra quelle in cui era possibile procedere a rilevazione automatica della velocità, tramite dispositivo di controllo remoto del traffico e senza la presenza di operatori e senza l'obbligo di contestazione immediata e che non era suscettibile di 'disapplicazione' in relazione alle censure dedotte dall'opponente, non essendo ravvisabili vizi di legittimità dell'atto; che la sentenza risultava errata anche nella parte in cui aveva escluso la presenza della banchina per la ritenuta insufficienza dello spazio esistente al lato della carreggiata, non essendo la stessa destinata al traffico veicolare, ma solo a quello dei pedoni;
contestava, infine, il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto eccessivo e non conforme ai parametri ministeriali.
Concludeva chiedendo che fosse integralmente riformata l'impugnata sentenza, con conferma del verbale n. A15560/2023, elevato dalla Polizia Locale della Provincia di in data 04.05.2023 e Pt_1 condanna dell'opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ossia per manifesta infondatezza;
nel merito, contestava la fondatezza dell'appello, evidenziando la correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure che aveva fondato l'accoglimento della domanda proposta dal , sulla assenza della banchina CP_1 che costituiva elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., sicchè la strada non poteva essere classificata come strada extraurbana secondaria, né poteva essere installato un autovelox fisso;
che il Giudice aveva, altresì, rilevato che la aveva emesso un provvedimento in CP_2 violazione della normativa vigente sulla classificazione delle strade e sull'individuazione dei siti per autovelox fisso e lo aveva disapplicato nella fattispecie concreta;
che, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, il Giudice di primo grado aveva liquidato una somma inferiore a quella prevista dai parametri, sicchè alcuna violazione era ravvisabile. pagina 3 di 9 Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
*****
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellato.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello di Roma, 23 gennaio 2013), “il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'art.
348 bis c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col fumus boni iuris che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari, né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia, che non sono illimitate;
l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza”.
Nella fattispecie in esame, le questioni giuridiche esposte dall'appellante a censura della decisione di primo grado appaiono sorrette da adeguata motivazione, rendendo necessario il relativo esame da parte del giudicante.
Passando all'esame del merito, l'appello proposto dalla è infondato e deve essere Parte_1 rigettato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal verbale n. A15560/2023, elevato dalla Polizia Locale della
Provincia di in data 04.05.2023 e notificato in data 21.06.2023 a mezzo raccomandata A/R, Pt_1 con cui è stata comminata a – quale proprietario del veicolo Controparte_1 C.F._2 targata DA374MF – una sanzione amministrativa pecuniaria di € 558,00, unita alla sanzione accessoria con decurtazione di 6 punti della patente di guida, per violazione dell'art. 142, comma 9 C.d.S. in combinato disposto dall'Art.142 comma 1 del D.lvo n. 285 del 30/04/1992 perché alla guida del veicolo, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità, superando il limite di 45,95
Km/h (tenendo conto della tolleranza di legge).
La rilevazione della velocità è stata effettuata in data 30.04.2023 alle ore 07:20, lungo la SP 234 km
14+00, nella località Luzzi direzione Rose, tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura di rilevamento in pagina 4 di 9 modalità fissa della velocità media, in dotazione e nella piena disponibilità del Comando della Polizia
Provinciale modello Kria T-EXSPEED V 2.0 Matr. 341 - ril. 2174, collocata in postazione fissa.
Il Giudice di primo grado ha annullato il verbale in questione, sul presupposto dell'assenza della banchina, costituente un elemento indispensabile per poter catalogare la strada SP234 quale strada extraurbana secondaria, al fine di poter installare gli apparecchi di rilevamento di velocità con l'autorizzazione del Prefetto, previa disapplicazione, nella fattispecie in esame, del Decreto n. 0081048 del 22.10.2018 del Prefetto di Cosenza che aveva classificato la strada in questione tra quelle in cui era possibile procedere a rilevazione automatica della velocità, tramite dispositivo di controllo remoto del traffico e senza la presenza di operatori e senza l'obbligo di contestazione immediata.
Occorre precisare che, in materia, è intervenuta una modifica del comma 1 art. 4 comma D.L. 121/2002 conv. con modificazioni in L. 168/2002, in forza dell'art. 49 comma 5 undecies DL 76/2020 conv. in L.
120/2020 che ha disposto che “All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del
Prefetto ai sensi del comma 2",
Il comma 2 dell'art. 4 DL 121/2002 prevede poi che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo…. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che……(….)… consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. …..Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere pagina 5 di 9 approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285”.
Ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. e) CdS: “
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:….(…..)….f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 , e successive modificazioni;
”.
Ciò posto, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4 DL 121 del 2002 è previsto che il Prefetto individui le strade in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Tanto evidenziato, la rispondenza del decreto prefettizio (risalente al 22.10.2018), in forza del quale è stato escluso l'obbligo di contestazione immediata sulla strada in cui è stato installato l'apparecchio in questione, deve essere valutata rispetto al quadro normativo all'epoca vigente, dovendo verificare se la strada SP 234 rientri nella classificazione di cui alle lettere c) ovvero d) dell'art. 2 comma 3 CdS sopra richiamata, sulla quale, ai sensi dell'art. 4 DL 121/2002, era possibile, nella versione ratione temporis vigente, antecedente alla modifica introdotta dal DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, l'installazione di dispositivi e/o apparecchio di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 CdS.
Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata, ha escluso che la SP 234 rivesta le caratteristiche della
“strada extraurbana secondaria”, ai sensi della lettera c) dell'art. 2 comma 2 e 3 CdS, riscontrando, sulla base dei rilievi fotografici allegati, l'assenza della banchina.
Orbene, come ribadito dal recente orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 1805 del 20.01.2023), “L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle pagina 6 di 9 predette funzioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613, con la quale è stata confermata la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi strada urbana di scorrimento quella in cui si trovava l'autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina, proprio in ragione delle sue esigue dimensioni;
nello stesso senso, cfr. anche
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339).
In particolare, è stato precisato che “La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è "compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati" (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 8934 del 29/03/2019).
Nella fattispecie in esame, deve escludersi che la SP 234 km 14+00, ove è stata contestata la violazione del Codice della Strada mediante apparecchio autovelox, sia qualificabile quale strada extraurbana secondaria, ai sensi della lettera c) dell'art. 2 CdS ovverossia “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, essendo evidente dalla documentazione fotografica allegata dalle parti che la stretta striscia di terreno a bordo della carreggiata non è idonea a svolgere la funzione di banchina.
Nel caso in esame, per come emerge dalla documentazione fotografica in atti, lo spazio esterno alla carreggiata della strada in questione, invero ristretto, non è certamente idoneo a consentire un passaggio, agevole ed in sicurezza, di pedoni ovvero una sosta di emergenza senza contestuale ingombro della sede stradale.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha riconosciuto che “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002
(conv., con modif., dalla l.n. 168 del 2002), può essere disapplicato, nella parte in cui ha erroneamente incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate all'art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada, spettando al ricorrente la prova della sussistenza di tale errore” (cfr. Cass. Civ., n. 30141 del
30.10.2023).
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giurisprudenziali richiamati, la sentenza del
Giudice di Pace di Cosenza appare correttamente motivata e va, quindi, confermata, con rigetto dell'appello proposto dalla . Parte_1
pagina 7 di 9 Anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, il Giudice di prime cure ha fatto idonea applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione fino a € 1.100,00), riconoscendo un compenso professionale prossimo ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio, comunque spettanti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte appellata, atteso che la norma in questione, pur non richiedendo la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, I presupposti della mala fede o della colpa grave devono, poi, coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione lo strumento processuale in sé, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9912/2018).
Nella fattispecie in esame, non risulta integrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c. al fine di ritenere configurata la responsabilità aggravata dell'appellante nei confronti dell'appellato.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 1456/2023 depositata il 29.12.2023, così provvede: Pt_1
1) rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 1456/2023; Pt_1 pagina 8 di 9 2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 232,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e
IVA come per legge;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte appellata;
4) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Anna Rombolà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 259 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
TRA
, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LE MA, elettivamente domiciliata in presso l'Avvocatura Provinciale, in Piazza XV^ Pt_1
Marzo n. 5, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione;
- appellante -
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in San Controparte_1 CodiceFiscale_1
EM OR alla Via Caminona, 55, presso lo studio dell'Avv. Antonio Sposato, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;
- appellato– avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di n. 1456/2023. Pt_1
Conclusioni: come rassegnate dai procuratori delle parti nelle note depositate ai sensi dell'art. 352 n. 1)
c.p.c..
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12.07.2023, proponeva opposizione avverso il Controparte_1 verbale n. A15560/2023, elevato dalla Polizia Locale della Provincia di in data 04.05.2023 e Pt_1 notificato in data 21.06.2023 a mezzo raccomandata A/R.
pagina 1 di 9 Con il suddetto verbale veniva comminata al – quale proprietario del veicolo PEUGEOT CP_1
BYRHZB targata DA374MF – una sanzione amministrativa pecuniaria di € 558,00, unita alla sanzione accessoria con decurtazione di 6 punti della patente di guida, per violazione dell'art. 142, comma 9
C.d.S. in combinato disposto dall'Art.142 comma 1 del D.lvo n. 285 del 30/04/1992 perché alla guida del veicolo, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità, superando il limite di
45,95 Km/h (tenendo conto della tolleranza di legge).
La rilevazione della velocità veniva effettuata in data 30.04.2023 alle ore 07:20, lungo la SP 234 km
14+00, nella località Luzzi direzione Rose, tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura di rilevamento in modalità fissa della velocità media, in dotazione e nella piena disponibilità del Comando della Polizia
Provinciale modello Kria T-EXSPEED V 2.0 Matr. 341 - ril. 2174, collocata in postazione fissa.
A fondamento dell'opposizione, deduceva la violazione degli artt. 200/201 C.d.S., in ragione della mancata contestazione immediata dell'infrazione, per mancata omologazione ed approvazione dell'apparecchio utilizzato;
per insufficiente/inidonea segnalazione della postazione di rilevamento della velocità; per violazione dell'art. 104 del Regolamento di attuazione del CdS;
per mancata informazione all'utenza e occultamento della postazione di rilevamento;
per irregolare segnaletica ex artt. 39, 81, 126
CdS; per mancato inserimento della strada ex L. 168/2002; per violazione dell'art. 61 L. 120 del
29.07.2010.
Concludeva chiedendo l'annullamento del verbale di accertamento della violazione.
Si costituiva la la quale contestava tutte le censure avanzate dall'opponente e Parte_1 chiedeva il rigetto del ricorso, in quanto infondato. In particolare, la allegava copia conforme Parte_1 del verbale, i certificati di omologazione, taratura e verbale di funzionalità della strumentazione utilizzata dagli Agenti per il rilevamento della velocità, nonché nota del settore di viabilità della e Decreto prefettizio n. 0081048 del 22.10.2018 relativi alla classificazione della strada e Parte_1 fotogrammi relativi alla segnaletica presente sulla strada, da cui risultava la piena legittimità dell'accertamento dell'infrazione amministrativa.
Con sentenza n. 1456/2023 depositata il 29.12.2023, il Giudice di Pace di accoglieva Pt_1
l'opposizione e annullava il verbale impugnato.
Avverso la sentenza predetta la proponeva appello, chiedendone l'integrale Parte_1 riforma.
In particolare, rilevava che il Giudice di Pace era incorso nella violazione e falsa applicazione dell'art. 383 reg. att. C.d.S., degli artt. 2 e 201 C.d.S. e dell'art. 4 L. 168/2002, atteso che non aveva tenuto in pagina 2 di 9 considerazione che il verbale notificato al trasgressore conteneva anche l'indicazione dei motivi che avevano reso impossibile la contestazione immediata.
Rilevava che, peraltro, la strada in cui era stata commessa la violazione amministrativa rientrava tra quelle indicate dall'art. 4 L. 168/2002, ossia una strada extraurbana secondaria, descritta dall'art. 2, comma 3, lett. c) C.d.S., come provato dalla nota prot. n. 230024940 del 09.05.2023, a firma del
Dirigente e del Responsabile del Servizio 3 presso la Provincia di che il Giudice di prime cure Pt_1 aveva reso una motivazione in contrasto con il contenuto del Decreto n. 0081048 del 22.10.2018 del
Prefetto di Cosenza che, dopo i propedeutici sopralluoghi e le necessarie valutazioni compiute dagli
Organi di Polizia Stradale e dall'ente proprietario della Strada (Provincia di , aveva classificato Pt_1 la strada in questione tra quelle in cui era possibile procedere a rilevazione automatica della velocità, tramite dispositivo di controllo remoto del traffico e senza la presenza di operatori e senza l'obbligo di contestazione immediata e che non era suscettibile di 'disapplicazione' in relazione alle censure dedotte dall'opponente, non essendo ravvisabili vizi di legittimità dell'atto; che la sentenza risultava errata anche nella parte in cui aveva escluso la presenza della banchina per la ritenuta insufficienza dello spazio esistente al lato della carreggiata, non essendo la stessa destinata al traffico veicolare, ma solo a quello dei pedoni;
contestava, infine, il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, in quanto eccessivo e non conforme ai parametri ministeriali.
Concludeva chiedendo che fosse integralmente riformata l'impugnata sentenza, con conferma del verbale n. A15560/2023, elevato dalla Polizia Locale della Provincia di in data 04.05.2023 e Pt_1 condanna dell'opponente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio che, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., ossia per manifesta infondatezza;
nel merito, contestava la fondatezza dell'appello, evidenziando la correttezza della decisione assunta dal Giudice di prime cure che aveva fondato l'accoglimento della domanda proposta dal , sulla assenza della banchina CP_1 che costituiva elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., sicchè la strada non poteva essere classificata come strada extraurbana secondaria, né poteva essere installato un autovelox fisso;
che il Giudice aveva, altresì, rilevato che la aveva emesso un provvedimento in CP_2 violazione della normativa vigente sulla classificazione delle strade e sull'individuazione dei siti per autovelox fisso e lo aveva disapplicato nella fattispecie concreta;
che, anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, il Giudice di primo grado aveva liquidato una somma inferiore a quella prevista dai parametri, sicchè alcuna violazione era ravvisabile. pagina 3 di 9 Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.
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Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., sollevata dall'appellato.
Secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito (cfr. Corte d'Appello di Roma, 23 gennaio 2013), “il giudizio di ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello a norma dell'art.
348 bis c.p.c. non si risolve né in una valutazione sommaria assimilabile a quella identificata col fumus boni iuris che è condizione del rilascio dei provvedimenti cautelari, né in una valutazione a cognizione parziale, come quella che si riscontra nel caso dei procedimenti a contraddittorio eventuale e, segnatamente, nel procedimento per ingiunzione. L'appello non ha ragionevoli probabilità di accoglimento quando è prima facie infondato, così palesemente infondato da non meritare che siano destinate ad esso energie del servizio giustizia, che non sono illimitate;
l'ordinanza di cui all'art. 348 bis c.p.c. si inserisce, quindi, in un ampio intervento legislativo volto a sanzionare l'abuso del processo, abuso in cui si risolve l'esercizio del diritto di interporre appello in un quadro di plateale infondatezza”.
Nella fattispecie in esame, le questioni giuridiche esposte dall'appellante a censura della decisione di primo grado appaiono sorrette da adeguata motivazione, rendendo necessario il relativo esame da parte del giudicante.
Passando all'esame del merito, l'appello proposto dalla è infondato e deve essere Parte_1 rigettato.
Il provvedimento impugnato è costituito dal verbale n. A15560/2023, elevato dalla Polizia Locale della
Provincia di in data 04.05.2023 e notificato in data 21.06.2023 a mezzo raccomandata A/R, Pt_1 con cui è stata comminata a – quale proprietario del veicolo Controparte_1 C.F._2 targata DA374MF – una sanzione amministrativa pecuniaria di € 558,00, unita alla sanzione accessoria con decurtazione di 6 punti della patente di guida, per violazione dell'art. 142, comma 9 C.d.S. in combinato disposto dall'Art.142 comma 1 del D.lvo n. 285 del 30/04/1992 perché alla guida del veicolo, percorreva un tratto di strada sottoposto a limitazione di velocità, superando il limite di 45,95
Km/h (tenendo conto della tolleranza di legge).
La rilevazione della velocità è stata effettuata in data 30.04.2023 alle ore 07:20, lungo la SP 234 km
14+00, nella località Luzzi direzione Rose, tramite l'utilizzo dell'apparecchiatura di rilevamento in pagina 4 di 9 modalità fissa della velocità media, in dotazione e nella piena disponibilità del Comando della Polizia
Provinciale modello Kria T-EXSPEED V 2.0 Matr. 341 - ril. 2174, collocata in postazione fissa.
Il Giudice di primo grado ha annullato il verbale in questione, sul presupposto dell'assenza della banchina, costituente un elemento indispensabile per poter catalogare la strada SP234 quale strada extraurbana secondaria, al fine di poter installare gli apparecchi di rilevamento di velocità con l'autorizzazione del Prefetto, previa disapplicazione, nella fattispecie in esame, del Decreto n. 0081048 del 22.10.2018 del Prefetto di Cosenza che aveva classificato la strada in questione tra quelle in cui era possibile procedere a rilevazione automatica della velocità, tramite dispositivo di controllo remoto del traffico e senza la presenza di operatori e senza l'obbligo di contestazione immediata.
Occorre precisare che, in materia, è intervenuta una modifica del comma 1 art. 4 comma D.L. 121/2002 conv. con modificazioni in L. 168/2002, in forza dell'art. 49 comma 5 undecies DL 76/2020 conv. in L.
120/2020 che ha disposto che “All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: "sulle strade di cui all'articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2" sono sostituite dalle seguenti:
"sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del
Prefetto ai sensi del comma 2",
Il comma 2 dell'art. 4 DL 121/2002 prevede poi che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalita', delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e' possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita' del traffico o all'incolumita' degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell'elenco delle strade di cui al precedente periodo…. Nei casi indicati dal comma 1, la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi che……(….)… consentano di accertare, anche in tempi successivi, le modalita' di svolgimento dei fatti costituenti illecito amministrativo, nonche' i dati di immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione. …..Se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere pagina 5 di 9 approvati od omologati ai sensi dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285. 4. Nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo, non vi e' l'obbligo di contestazione immediata di cui all'articolo 200 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285”.
Ai sensi dell'art. 201 comma 1 bis lett. e) CdS: “
1-bis. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:….(…..)….f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 , e successive modificazioni;
”.
Ciò posto, ai sensi del combinato disposto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 4 DL 121 del 2002 è previsto che il Prefetto individui le strade in cui non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati.
Tanto evidenziato, la rispondenza del decreto prefettizio (risalente al 22.10.2018), in forza del quale è stato escluso l'obbligo di contestazione immediata sulla strada in cui è stato installato l'apparecchio in questione, deve essere valutata rispetto al quadro normativo all'epoca vigente, dovendo verificare se la strada SP 234 rientri nella classificazione di cui alle lettere c) ovvero d) dell'art. 2 comma 3 CdS sopra richiamata, sulla quale, ai sensi dell'art. 4 DL 121/2002, era possibile, nella versione ratione temporis vigente, antecedente alla modifica introdotta dal DL 76/2020 conv. in L. 120/2020, l'installazione di dispositivi e/o apparecchio di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni agli articoli 142, 148 e 176 CdS.
Il Giudice di Pace nella sentenza impugnata, ha escluso che la SP 234 rivesta le caratteristiche della
“strada extraurbana secondaria”, ai sensi della lettera c) dell'art. 2 comma 2 e 3 CdS, riscontrando, sulla base dei rilievi fotografici allegati, l'assenza della banchina.
Orbene, come ribadito dal recente orientamento espresso dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., n. 1805 del 20.01.2023), “L'art. 201, comma 1 bis, c.d.s., ammette la possibilità di procedere alla contestazione non immediata dell'infrazione mediante rilevatori elettronici di velocità esclusivamente su determinate tipologie di strade, tra cui quelle urbane di scorrimento, rispetto alle quali costituisce elemento strutturale indefettibile, ai sensi dell'art. 2, comma 3, c.d.s., la banchina che, quale spazio della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata e destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza, deve restare libero da ingombri e avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle pagina 6 di 9 predette funzioni” (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 12864 del 22/04/2022 Rv. 664613, con la quale è stata confermata la sentenza di merito, che aveva escluso potesse qualificarsi strada urbana di scorrimento quella in cui si trovava l'autovelox, in quanto lo spazio esterno alla carreggiata non era riconducibile alle funzioni di banchina, proprio in ragione delle sue esigue dimensioni;
nello stesso senso, cfr. anche
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 16622 del 20/06/2019, Rv. 654339).
In particolare, è stato precisato che “La banchina è la parte della strada, per la quale non è prevista una misura minima, che si trova oltre la linea continua destra delimitante la carreggiata ed è "compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino dei seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati" (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 8934 del 29/03/2019).
Nella fattispecie in esame, deve escludersi che la SP 234 km 14+00, ove è stata contestata la violazione del Codice della Strada mediante apparecchio autovelox, sia qualificabile quale strada extraurbana secondaria, ai sensi della lettera c) dell'art. 2 CdS ovverossia “strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine”, essendo evidente dalla documentazione fotografica allegata dalle parti che la stretta striscia di terreno a bordo della carreggiata non è idonea a svolgere la funzione di banchina.
Nel caso in esame, per come emerge dalla documentazione fotografica in atti, lo spazio esterno alla carreggiata della strada in questione, invero ristretto, non è certamente idoneo a consentire un passaggio, agevole ed in sicurezza, di pedoni ovvero una sosta di emergenza senza contestuale ingombro della sede stradale.
La Corte di Cassazione, inoltre, ha riconosciuto che “Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002
(conv., con modif., dalla l.n. 168 del 2002), può essere disapplicato, nella parte in cui ha erroneamente incluso una strada non ricompresa tra quelle indicate all'art. 2, commi 2 e 3, del codice della strada, spettando al ricorrente la prova della sussistenza di tale errore” (cfr. Cass. Civ., n. 30141 del
30.10.2023).
Alla stregua delle argomentazioni esposte e dei principi giurisprudenziali richiamati, la sentenza del
Giudice di Pace di Cosenza appare correttamente motivata e va, quindi, confermata, con rigetto dell'appello proposto dalla . Parte_1
pagina 7 di 9 Anche in punto di regolamentazione delle spese di lite, il Giudice di prime cure ha fatto idonea applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022 (scaglione fino a € 1.100,00), riconoscendo un compenso professionale prossimo ai valori minimi per tutte le fasi del giudizio, comunque spettanti.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, in base al valore della causa (scaglione fino a € 1.100,00) per le fasi studio, introduttiva e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi.
Non merita accoglimento la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., proposta dalla parte appellata, atteso che la norma in questione, pur non richiedendo la prova del danno, esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, I presupposti della mala fede o della colpa grave devono, poi, coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicchè possa considerarsi meritevole di sanzione lo strumento processuale in sé, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica (cfr. Cass. Sez. Unite n. 9912/2018).
Nella fattispecie in esame, non risulta integrato l'elemento soggettivo richiesto dall'art. 96 c.p.c. al fine di ritenere configurata la responsabilità aggravata dell'appellante nei confronti dell'appellato.
Va infine data attuazione, sussistendone i presupposti oggettivi e temporali, all'art. 13 c. I quater,
D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia), così come introdotto dall'art 1 c. XVII, legge 228/2012 del 2012, secondo cui “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, sull'appello proposto dalla avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 1456/2023 depositata il 29.12.2023, così provvede: Pt_1
1) rigetta l'appello proposto dalla e, per l'effetto, conferma la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di n. 1456/2023; Pt_1 pagina 8 di 9 2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 232,00 oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e
IVA come per legge;
3) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. proposta dalla parte appellata;
4) dà atto che sussistono i presupposti previsti dall'art. art. 13, c. I quater, D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese giustizia), modificato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, per il pagamento da parte dell'appellante soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Cosenza, 30.10.2025
Il Giudice dott.ssa Anna Rombolà
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