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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/11/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza dell'11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 22/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Franco Rosa, giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato Vestini e Lelio Maritato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 08/01/2025 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 626/24
R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “dichiarare a nata a [...]_1 il 25.09.1937 ed ivi residente alla Via Piedi Orti, snc il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento dalla data della domanda o da diversa decorrenza”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Rigettate le istanze istruttorie di parte ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si impone il rigetto della domanda per genericità dell'opposizione.
E' lo stesso dettato dell'art. 445 bis c.p.c., infatti, a prevedere che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”; il ricorso in opposizione, nel caso di specie, difetta di tale specificità.
La questione è oggetto di uniforme giurisprudenza di legittimità; in particolare, la
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza 15 giugno 2015, n. 12332, afferma il seguente principio: “ la legge prevede a pena d'inammissibilità la specificazione delle ragioni del dissenso non all'atto della sua presentazione, ma in quello, successivo, della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio … oltre al tenore letterale della norma milita in tal senso anche la scansione logico-temporale dei momenti dell'iter procedurale successivo al deposito della relazione del CTU: dopo la dichiarazione di dissenso non è prevista interlocuzione alcuna né del giudice né dell'altra parte (cui quest'ultima
Pag. 2 di 5 provvederà nel termine previsto dal co. 1° dell'art. 416 c.p.c.), di guisa che sarebbe processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni del dissenso già alla presentazione della relativa dichiarazione, ancor più se si considera che ad essa potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio cognitivo (eventualmente perché, re melius perpensa, la parte potrebbe rinunciarvi)”
Ancora, la Corte di Cassazione con l'ordinanza 28 luglio 2017, n. 18901, sempre in una controversia inerente a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, ritiene necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano
“vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che invece risulta inammissibile il ricorso in cui “con riferimento ad affezioni valutate sul piano medico-legale dal giudice di merito”, siano “effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato” nel giudizio
Sul punto, è necessario precisare che la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c., la quale impone alla parte ricorrente un obbligo, a pena di inammissibilità, di indicazione specifica dei motivi della contestazione, è analoga alle disposizioni contenute nell'art. 342 c.p.c. (in materia di appello proposto in sede di rito del lavoro e previdenziale) e all'art. 434 c.p.c. (concernente l'appello in sede civile), congiuntamente introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012.
Tali norme prevedono che l'impugnazione in appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, deve dirsi che nell'atto di opposizione non vengono svolte puntuali osservazioni alle valutazioni della CTU, ma piuttosto, in esso, si contesta genericamente l'indagine effettuata dall'ausiliario;
Pag. 3 di 5 né, deve aggiungersi, il deposito di nuova documentazione attesta alcuna nuova patologia.
La documentazione prodotta, infatti, rispecchia quella già depositata in seno al procedimento n° 626/2024 RG, depositata regolarmente, e di cui il consulente ha tenuto conto in sede di redazione dell'elaborato.
La consulenza, infatti, come già precisato nell'ordinanza del 6.11.2025, ha espressamene vagliato la documentazione che il ricorrente indica come sopravvenuta, allorquando, sul punto, precisa che “dall'esame della documentazione clinica, strumentale e di laboratorio non emergono nuovi elementi menomativi tali da giustificare diversa valutazione medico-legale. Gli esami di laboratorio, difatti, sono equivalenti a quegli precedenti, l'esame ecografico addominale non evidenzia linfoadenopatie, la visita oncologica segnala che la ricorrente non vuole proseguire il trattamento farmacologico in corso.”
3.1 Le spese di lite sono irripetibili, atteso il deposito di dichiarazione d'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del CP_1 deposito tardivo dell'elaborato peritale ex art. 52 comma 2 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di ATPO, dichiarando che [nata a Parte_1
AN (SA) il 25/09/1937], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
Pag. 4 di 5 2) dichiara irripetibili le spese;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/11/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza dell'11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 22/2025 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “opposizione ad ATPO” e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Franco Rosa, giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Renato Vestini e Lelio Maritato, in virtù di procura generale alle liti del 22/03/2024 a rogito Dr. Persona_1
Notaio in Fiumicino, Repertorio n.37875 Raccolta n.7313; resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 08/01/2025 , dopo aver Parte_1
contestato le risultanze medico-legali emergenti dalla CTU espletata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. (n. 626/24
R.G.), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di “dichiarare a nata a [...]_1 il 25.09.1937 ed ivi residente alla Via Piedi Orti, snc il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento dalla data della domanda o da diversa decorrenza”. Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1
chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Rigettate le istanze istruttorie di parte ricorrente, all'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si impone il rigetto della domanda per genericità dell'opposizione.
E' lo stesso dettato dell'art. 445 bis c.p.c., infatti, a prevedere che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”; il ricorso in opposizione, nel caso di specie, difetta di tale specificità.
La questione è oggetto di uniforme giurisprudenza di legittimità; in particolare, la
Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nella sentenza 15 giugno 2015, n. 12332, afferma il seguente principio: “ la legge prevede a pena d'inammissibilità la specificazione delle ragioni del dissenso non all'atto della sua presentazione, ma in quello, successivo, della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio … oltre al tenore letterale della norma milita in tal senso anche la scansione logico-temporale dei momenti dell'iter procedurale successivo al deposito della relazione del CTU: dopo la dichiarazione di dissenso non è prevista interlocuzione alcuna né del giudice né dell'altra parte (cui quest'ultima
Pag. 2 di 5 provvederà nel termine previsto dal co. 1° dell'art. 416 c.p.c.), di guisa che sarebbe processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni del dissenso già alla presentazione della relativa dichiarazione, ancor più se si considera che ad essa potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio cognitivo (eventualmente perché, re melius perpensa, la parte potrebbe rinunciarvi)”
Ancora, la Corte di Cassazione con l'ordinanza 28 luglio 2017, n. 18901, sempre in una controversia inerente a invalidità a fini di prestazioni previdenziali, ritiene necessario, per superare il vaglio di ammissibilità, che nel ricorso si deducano
“vizi logico – formali che si concretino in devianza dalle nozioni della scienza medica o si sostanzino in affermazioni illogiche o scientificamente errate” e che invece risulta inammissibile il ricorso in cui “con riferimento ad affezioni valutate sul piano medico-legale dal giudice di merito”, siano “effettuate critiche osservazioni su aspetti già presi in esame dal consulente tecnico officiato” nel giudizio
Sul punto, è necessario precisare che la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c., la quale impone alla parte ricorrente un obbligo, a pena di inammissibilità, di indicazione specifica dei motivi della contestazione, è analoga alle disposizioni contenute nell'art. 342 c.p.c. (in materia di appello proposto in sede di rito del lavoro e previdenziale) e all'art. 434 c.p.c. (concernente l'appello in sede civile), congiuntamente introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012.
Tali norme prevedono che l'impugnazione in appello debba contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Ciò premesso, venendo al caso di specie, deve dirsi che nell'atto di opposizione non vengono svolte puntuali osservazioni alle valutazioni della CTU, ma piuttosto, in esso, si contesta genericamente l'indagine effettuata dall'ausiliario;
Pag. 3 di 5 né, deve aggiungersi, il deposito di nuova documentazione attesta alcuna nuova patologia.
La documentazione prodotta, infatti, rispecchia quella già depositata in seno al procedimento n° 626/2024 RG, depositata regolarmente, e di cui il consulente ha tenuto conto in sede di redazione dell'elaborato.
La consulenza, infatti, come già precisato nell'ordinanza del 6.11.2025, ha espressamene vagliato la documentazione che il ricorrente indica come sopravvenuta, allorquando, sul punto, precisa che “dall'esame della documentazione clinica, strumentale e di laboratorio non emergono nuovi elementi menomativi tali da giustificare diversa valutazione medico-legale. Gli esami di laboratorio, difatti, sono equivalenti a quegli precedenti, l'esame ecografico addominale non evidenzia linfoadenopatie, la visita oncologica segnala che la ricorrente non vuole proseguire il trattamento farmacologico in corso.”
3.1 Le spese di lite sono irripetibili, atteso il deposito di dichiarazione d'esenzione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Per lo stesso motivo le spese relative alla CTU espletata nella fase di ATP vanno poste a carico dell' e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto del CP_1 deposito tardivo dell'elaborato peritale ex art. 52 comma 2 TU spese di giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, omologa le risultanze della consulenza tecnica della fase di ATPO, dichiarando che [nata a Parte_1
AN (SA) il 25/09/1937], NON si trova nelle condizioni sanitarie proprie per il riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento;
Pag. 4 di 5 2) dichiara irripetibili le spese;
3) pone le spese relative alla CTU espletata nella fase ATPO a carico dell' , CP_1
spese liquidate in euro 180,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_2
Vallo della Lucania, così deciso il 11/11/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
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