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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/12/2024, n. 32953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32953 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso (iscritto al N.R.G. 24133/2019) proposto da: NO RA (C.F.: [...]), ON RD AR (C.F.: [...]) e ON LA AR (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’Avv. Domenico Galatà, elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Dossi n. 45, presso lo studio dell’Avv. AR Elisabetta Tabossi;
- ricorrenti -
contro NE FI (C.F.: [...]) e NG VI (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. Cessione azienda – Immediata esigibilità corrispettivo in caso di ulteriore cessione dei cessionari prima della scadenza del programma rateale concordato R.G.N. 24133/19 U.P. 3/12/2024 Civile Sent. Sez. 2 Num. 32953 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 17/12/2024 2 di 23 EL ER, elettivamente domiciliati in Roma, via Stoppani n. 1, presso lo studio dell’Avv. AR Beatrice Miceli;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1137/2019, pubblicata il 1° giugno 2019, notificata a mezzo PEC il 1° giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Andrea Postiglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. AR Elisabetta Tabossi – per delega dell’Avv. Domenico Galatà – per i ricorrenti e l’Avv. EL ER per i controricorrenti. FATTI DI CAUSA 1.– Con ricorso depositato il 10 giugno 2014, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. vigente ratione temporis, IN RA, NO RD AR e NO LA AR adivano il Tribunale di Sciacca, chiedendo che NE FI e LI VI fossero condannati, in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di euro 136.131,55, oltre rivalutazione monetaria e 3 di 23 interessi legali ulteriori a decorrere dal 30 settembre 2009 e sino al soddisfo, in ragione della maturazione della rivalutazione monetaria, degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi sull’importo di euro 635.000,00, per il periodo decorrente dal 20 dicembre 2006 sino alla scadenza dell’ultimo assegno bancario postdatato del 30 settembre 2009, attesa l’immediata esigibilità del prezzo ancora dovuto per le cessioni societarie del 1° settembre 2006, conseguente alle avvenute cessioni a terzi, a cura dei cessionari, delle due strutture sanitarie, con scritture private del 20 dicembre 2006 e del 1° febbraio 2007. In proposito, i ricorrenti esponevano: - che, con scrittura privata autenticata il 1° settembre 2006, rep. n. 14.582, IN RA e NO RD AR avevano ceduto, a titolo oneroso, in favore di NE FI e LI VI, le quote societarie di cui erano titolari, costituenti l’intero capitale sociale, del Centro di medicina polispecialistica – C.M.P. S.r.l., con sede in Santa Margherita di Belice, per il complessivo valore nominale del capitale sociale di euro 15.493,80; - che, con distinta scrittura privata autenticata il 1° settembre 2006, rep. n. 14.583, IN RA, NO RD AR e NO LA AR avevano ceduto, a titolo oneroso, in favore di NE FI e LI VI, le quote societarie di cui erano titolari, costituenti l’intero capitale sociale della UT Servizi sanitari S.r.l., con sede in Sambuca di Sicilia, per il complessivo valore nominale del capitale sociale di euro 11.000,00; - che, a titolo di pagamento unitario delle predette cessioni, NE FI aveva rilasciato i seguenti assegni di conto corrente intestati a IN RA: assegno dell’importo di euro 75.000,00 postdatato al 30 novembre 2006; 4 di 23 assegno dell’importo di euro 10.000,00 postdatato al 31 dicembre 2006; assegno dell’importo di euro 100.000,00 postdatato al 30 giugno 2007; assegno dell’importo di euro 175.000,00 postdatato al 30 marzo 2008; assegno dell’importo di euro 175.000,00 postdatato al 31 dicembre 2008; assegno dell’importo di euro 175.000,00 postdatato al 30 settembre 2009; per l’importo complessivo di euro 710.000,00; - che tutti i predetti assegni erano stati incassati alle rispettive scadenze;
- che, in entrambe le scritture private di cessione, le parti avevano espressamente convenuto che, in relazione alle dilazioni di pagamento concesse dai cedenti ai cessionari, detti pagamenti sarebbero diventati immediatamente esigibili, qualora i cessionari avessero deciso di cedere a terzi, prima di una qualsiasi delle sopradescritte scadenze, in tutto o in parte, le dette quote sociali acquistate e/o qualora la società, prima di una qualsiasi delle sopradescritte scadenze, avesse deciso di cedere l’azienda facente capo alla società; - che, con scrittura privata del 20 dicembre 2006, NE IO, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della C.M.P. S.r.l., con la partecipazione personale del socio NE FI, si era obbligato a cedere a RA UI, che si era a sua volta obbligato ad acquistare per sé o per persona da nominare, il ramo d’azienda “ortopedia” della suddetta società, per il prezzo pattuito di euro 90.000,00, pagato a mezzo di compensazione volontaria di un reciproco rapporto di credito- debito di pari importo, convenendo che il formale atto pubblico di trasferimento sarebbe stato stipulato entro e non oltre la data del 31 dicembre 2009; - che in pari data NE IO, nella predetta qualità, con scrittura privata autenticata rep. n. 13.822, aveva 5 di 23 rilasciato procura speciale irrevocabile, in favore di RA UI, per la cessione del predetto ramo d’azienda; - che, con scrittura privata del 1° febbraio 2007, NE FI, nella qualità di socio della UT Servizi sanitari S.r.l., con la partecipazione personale del legale rappresentante della società NE IO, si era obbligato a cedere a RA UI, che si era a sua volta obbligato ad acquistare per sé o per persona da nominare, la quota del 50% del capitale sociale della predetta società, per il prezzo di euro 262.000,00, di cui euro 62.000,00 pagati in contanti alla firma della scrittura e il resto da corrispondere in più versamenti differiti, con la previsione che il formale atto di trasferimento sarebbe stato stipulato entro e non oltre la data del 15 ottobre 2009; - che in data 13 giugno 2007, con scrittura privata autenticata rep. n. 14.032, NE FI, nella predetta qualità, aveva rilasciato procura speciale irrevocabile a RA UI per la cessione della predetta quota societaria del 50%; - che, in base alla combinazione di tali atti, doveva desumersi che si erano prodotti gli effetti reali del trasferimento del ramo d’azienda della C.M.P. e della quota di capitale della UT;
- che, per l’effetto, il pagamento dilazionato del residuo dovuto di euro 635.000,00 era divenuto immediatamente esigibile. Si costituivano in giudizio NE FI e LI VI, i quali contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, della ricostruzione avversaria, eccependo la carenza di legittimazione attiva di NO LA AR rispetto all’atto di vendita della C.M.P., il difetto di legittimazione passiva di NE FI con riferimento al preliminare di vendita del ramo “ortopedia” di C.M.P., la mancanza di legittimazione passiva di LI VI 6 di 23 quanto alla stipulazione dei preliminari di vendita, concludendo per il rigetto della domanda, con la condanna al risarcimento dei danni per instaurazione di una lite temeraria. Quindi, il Tribunale adito, con ordinanza n. 2/2015, depositata l’11 febbraio 2015, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di NO LA AR quanto alla prospettata violazione della clausola stabilita nel contratto di cessione del ramo d’azienda della C.M.P., dichiarava la carenza di legittimazione passiva di LI VI con riguardo alla contestata violazione nella clausola stabilita nel contratto di cessione del ramo d’azienda della C.M.P. e di quote della UT e rigettava la domanda proposta, evidenziando che le procure irrevocabili a vendere, lungi dal trasformare le promesse di cessione in contratti definitivi ad effetti reali, servivano a rafforzare i rispettivi contratti preliminari ad effetti obbligatori, inserendosi in un successivo processo di formazione negoziale, con la conseguente mancata integrazione dei presupposti affinché potesse essere pretesa l’immediata esigibilità del prezzo e senza che vi fosse alcuna simulazione dei contratti preliminari. 2.– Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2015, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado IN RA, NO RD AR e NO LA AR, i quali lamentavano: 1) l’erronea affermazione del difetto di legittimazione attiva di NO LA AR;
2) l’erronea negazione della legittimazione passiva di LI VI;
3) l’integrazione dei presupposti affinché potesse essere pretesa l’immediata esigibilità del prezzo, per effetto dei contratti (nella sostanza) di cessione stipulati il 20 dicembre 2006 e il 1° febbraio 7 di 23 2007 in favore di RA UI;
4) l’erronea esclusione della simulazione dei contratti (nella sostanza) di cessione stipulati in favore del RA. Producevano, per l’effetto, nuovi documenti e chiedevano che fossero ammesse le prove costituende articolate, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di prime cure. Si costituivano nel giudizio di impugnazione NE FI e LI VI, i quali instavano per il rigetto del gravame, spiegando appello incidentale con cui chiedevano che la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, disattesa davanti al Tribunale, fosse accolta, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non essendo necessario fornire la prova del nocumento. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, confermava integralmente l’ordinanza impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che doveva essere confermata la statuizione di merito circa il difetto di titolarità del diritto controverso in capo a NO LA AR, che non aveva partecipato all’atto stipulato il 1° settembre 2006, con cui IN RA e NO RD AR avevano ceduto le proprie quote della C.M.P. agli appellati, né la titolarità di tale diritto poteva derivare dalla mera appartenenza della suddetta NO al medesimo nucleo familiare delle altre parti che avevano stipulato il contratto;
b) che l’appellata LI VI non aveva partecipato a nessuno dei due contratti preliminari di cessione, 8 di 23 sicché non valeva a determinarne la responsabilità solidale la sua asserita consapevolezza, quale moglie di NE FI, delle promesse di cessione effettuate al RA, con la conseguente prospettata condivisione delle relative responsabilità; c) che la stipulazione dei suddetti contratti preliminari, seppure collegati ai mandati con procura irrevocabile a vendere, non aveva prodotto, nel caso di specie, l’effetto reale prospettato dagli appellanti, sicché non si era verificata la condizione atta a giustificare l’immediata esigibilità del prezzo pattuito;
d) che i promittenti cedenti del ramo d’azienda della C.M.P. e il promittente cedente delle quote della UT avevano conferito al promissario cessionario il mandato irrevocabile a vendere, con procura, determinando in tal modo un collegamento tra le due coppie di negozi giuridici, senza tuttavia che tale collegamento valesse a trasformare le promesse di vendita in contratti ad effetti reali;
e) che, infatti, la finalità del menzionato collegamento era quella di rafforzare la posizione contrattuale del promissario, senza comunque trascurare, in virtù del mandato sottostante alla procura, l’interesse dei promittenti;
f) che, in conseguenza, le parti non avevano dissimulato una vendita definitiva, ma avevano inteso attribuire al promissario cessionario il potere (diritto potestativo) di concludere il contratto definitivo (con effetti reali), anche senza la partecipazione materiale del promittente, ottenendo, sotto il profilo funzionale, un effetto assimilabile a quello del contratto preliminare unilaterale, sottoponendo, in tal modo, il promittente alla soggezione del promissario, in ordine alla materiale stipula del definitivo;
g) che ciò non equivaleva a convertire il preliminare in un contratto ad effetti immediatamente 9 di 23 reali, con il precipitato che l’operato del NE e del legale rappresentante della UT non aveva determinato l’avverarsi della condizione di immediata esigibilità del prezzo;
h) che la documentazione in atti non consentiva di desumere elementi decisivi di segno contrario: - la lettera del 21 agosto 2009, inviata da NE FI a RA UI, manifestava l’intenzione comune di dare esecuzione ai contratti preliminari secondo il programma negoziale delineato, destinato ad esaurirsi con la stipula del definitivo;
- la fattura n. 2/2007, rilasciata dall’autosalone del RA a NE FI, per l’acquisto della vettura Porsche al prezzo di euro 90.000,00, pari a quello pattuito per la vendita del ramo d’azienda della C.M.P., datata 10 gennaio 2007, era successiva alla stipula del preliminare e non era stato dimostrato che fosse stato proprio quell’affare a sorreggere la compensazione estintiva del pagamento del prezzo di cessione;
- la lettera del 28 agosto 2009 tra il RA e NE FI dava atto dell’esistenza di molteplici forniture di autovetture tra le parti e si inseriva in un più ampio rapporto epistolare;
i) che, peraltro, la conclusione del contratto definitivo per la cessione delle quote della UT non solo non vi era stata, ma aveva anche costituito oggetto di un contenzioso giudiziario tra RA UI e NE FI, con la conseguenza che, qualora il contratto fosse stato simulato, in tale separato giudizio la parte interessata avrebbe avuto interesse a produrre la scrittura privata volta a dimostrare la simulazione;
l) che le prove orali richieste nel giudizio di secondo grado dagli appellanti erano inammissibili, stante che quelle già formulate nel giudizio di primo grado erano state oggetto di rinuncia davanti al Tribunale mentre quelle nuove articolate solo in sede di gravame 10 di 23 non potevano considerarsi indispensabili ai fini della decisione della controversia e così le prove documentali prodotte, mentre la consulenza tecnica d’ufficio era inammissibile, in quanto avente carattere meramente esplorativo;
m) che anche l’appello incidentale era infondato, in quanto non era stato dimostrato che gli appellanti avessero agito già nel giudizio di primo grado con malafede o colpa grave. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, IN RA, NO RD AR e NO LA AR. Hanno resistito, con controricorso, gli intimati NE FI e LI VI, che – a loro volta – hanno proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All’esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso le prove orali e documentali dedotte dagli appellanti, senza ponderare i relativi fatti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 702-quater e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito disatteso le richieste di prova documentale e orale avanzate nel giudizio d’appello, volte a dimostrare la complementarità tra i contratti 11 di 23 preliminari stipulati dal RA e le rispettive procure irrevocabili a vendere, l’immediato pagamento del prezzo di cessione del ramo della C.M.P. mediante datio in solutum dell’auto Porsche, l’immediato subentro del RA nella proprietà esclusiva del ramo d’azienda C.M.P. per effetto del saldo integrale del prezzo mediante compensazione con la cessione della Porsche, l’immediato subentro del RA nella compagine societaria della UT a far data dal 31 gennaio 2007, l’immediata cessione definitiva di fatto delle due strutture in favore del RA. Osservano gli istanti che la documentazione sopravvenuta, attinente alla più ampia corrispondenza intercorsa tra NE FI e RA UI, avrebbe suffragato tale ricostruzione. 1.1.– Il motivo è infondato. Ora, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007). Per converso, nella fattispecie, gli elementi probatori addotti non sono in grado di scalfire le argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata, secondo cui la vicenda traslativa delle 12 di 23 strutture sanitarie non si era ancora perfezionata, nonostante i preliminari di vendita accompagnati dalle procure irrevocabili a vendere, come confermato dai documenti in atti e segnatamente: - dalla lettera del 21 agosto 2009, con cui le parti avevano manifestato l’intenzione comune di dare esecuzione ai contratti preliminari in forza di un programma negoziale in itinere, che avrebbe dovuto esaurirsi con la stipula dei definitivi;
- dalla carenza di alcun elemento da cui potesse evincersi che l’acquisto dell’autovettura Porsche si giustificasse quale datio in solutum per l’acquisto del ramo d’azienda C.M.P.; - ma soprattutto dall’apertura di un contenzioso giudiziario (specificamente inerente all’obbligo di cessione delle quote della UT), proprio in ordine alla valenza obbligatoria dei preliminari e delle procure irrevocabili, senza che ad essi fosse seguita la stipula dei definitivi. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la consulenza tecnica d’ufficio volta a dimostrare l’entità del danno conseguente all’immediata esigibilità del credito residuo dovuto, senza ponderare i relativi fatti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 702-quater c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto esplorativa la consulenza tecnica d’ufficio richiesta ai fini di confermare l’ammontare del complessivo credito azionato, come risultante dalla prodotta perizia giurata del 28 maggio 2014, ai fini del calcolo degli interessi e della rivalutazione dovuti in forza dell’immediata esigibilità del prezzo. 2.1.– Il motivo è inammissibile. 13 di 23 La censura mira, infatti, a contestare la mancata ammissione del mezzo istruttorio volto a dimostrare il quantum della pretesa risarcitoria azionata, a fronte della prospettata inesistenza dei presupposti costitutivi della domanda per assenza di una fattispecie idonea a determinare l’effetto traslativo e, dunque, per mancanza di alcuna violazione della clausola che condizionava l’immediata esigibilità delle somme ancora dovute, a titolo di prezzo dilazionato delle cessioni delle strutture sanitarie, alla cessione, a sua volta, di tali strutture, a cura dei cessionari, in favore di terzi, prima che le scadenze dei pagamenti dilazionati si fossero verificate. E d’altronde, come sostenuto dagli stessi ricorrenti, l’entità di tale nocumento risultava già sviluppata nella perizia giurata di parte, da cui il giudicante avrebbe potuto attingere, ove avesse reputato fondata la domanda quanto all’an debeatur. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di qualificare la clausola di immediata esigibilità del prezzo, come convenuta nelle due scritture private di trasferimento del ramo della C.M.P. e della quota del 50% della UT, come condizione sospensiva dell’immediata esigibilità del prezzo e, per l’effetto, ha considerato come evento condizionante non la semplice cogitatio della vendita, ma l’effettivo trasferimento, in tutto o in parte, del ramo d’azienda C.M.P. e delle quote sociali della UT, senza ponderare i relativi fatti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1456, 1186 e 1376 c.c., per avere la Corte territoriale collegato la pretesa di immediata esigibilità del prezzo residuo 14 di 23 ancora dovuto per la cessione delle strutture sanitarie all’evento condizionante dell’effettivo trasferimento totale o parziale delle due strutture sanitarie, mentre la ratio della clausola sarebbe stata quella di regolare, nel caso di inadempienza, la decadenza dal beneficio del termine accordato per il pagamento del prezzo di cessione. Obiettano gli istanti che detta decadenza non sarebbe stata connessa ad un evento futuro e incerto, ma al mancato adempimento dell’obbligo di non cedere a terzi, in tutto o in parte, le strutture sanitarie prima del saldo di tutte le rate del prezzo, sicché si sarebbe trattato, non già di una condizione sospensiva dei pagamenti rateali, bensì di una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento dei cessionari all’obbligo di non cedere, in tutto o in parte, le due strutture sino al pagamento dell’ultima rata di prezzo. Con il precipitato che le parti avrebbero convenuto che l’inadempienza si sarebbe realizzata alla sola ideazione della cessione. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha sostenuto che i contratti preliminari di cessione del 20 dicembre 2006 e del 1° febbraio 2007 – stipulati da NE IO, nella qualità di legale rappresentante, e da NE FI – non avessero violato la clausola sulla immediata esigibilità del prezzo, come contemplata nei contratti di cessione del 1° settembre 2006, in ragione della considerazione che le rispettive procure speciali irrevocabili, come da atti notarili del 20 dicembre 2006 e del 13 giugno 2007, 15 di 23 avessero soltanto rafforzato i relativi preliminari, inserendosi in un successivo processo di formazione negoziale relativo al trasferimento definitivo delle due strutture sanitarie, senza attribuire effetti reali ai rispettivi contratti preliminari di cessione del 20 dicembre 2006 e del 1° febbraio 2007, con la mancata ponderazione dei relativi fatti e con violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte distrettuale assimilato la fattispecie all’effetto che consegue alla stipulazione di un contratto preliminare unilaterale. Mentre dall’operazione complessivamente emarginata sarebbe emerso l’immediato subentro del promissario acquirente nella titolarità delle strutture sanitarie oggetto delle promesse. 5.– Con il quinto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la simulazione dei contratti preliminari di cessione stipulati il 20 dicembre 2006 e il 1° febbraio 2007, nel senso che gli stessi dissimulassero dei contratti definitivi di cessione delle due strutture C.M.P. (ramo d’azienda) e UT (quota sociale), con effetti reali immediati, senza alcuna ponderazione dei relativi fatti, con violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1414, 1415 e 1417 c.c., per avere la Corte del gravame escluso che, per effetto della complementarietà tra i contratti preliminari e le rispettive procure irrevocabili a vendere, si fosse determinato l’immediato subentro del RA nella proprietà esclusiva del ramo d’azienda C.M.P. e nella compagine societaria della UT. Espongono gli istanti che non avrebbe potuto inquadrarsi la vicenda negoziale nell’ambito di un successivo processo di 16 di 23 formazione dell’effetto traslativo, appunto perché, con rogito delle 28 gennaio 2010, rep. n. 14.730, il rappresentante cui era stata conferita la procura irrevocabile aveva venduto a sé stesso le quote societarie UT, di cui al contratto preliminare stipulato il 1° febbraio 2007, sicché avrebbe dovuto ritenersi che le operazioni concatenate “preliminare - procure irrevocabili” avessero dissimulato la stipulazione dei due contratti definitivi di trasferimento, con immediati effetti reali, liberando il procuratore anche dall’onere meramente formale di richiedere ai cedenti l’intervento nei successivi atti di cessione. 5.1.– I tre motivi che precedono – i quali possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi – sono inammissibili. Premesso che le doglianze, pur contestando l’interpretazione resa dei contratti, non hanno contestato la violazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., ad ogni modo, è incensurabile, in questa sede, in quanto privo di vizi logici e giuridici, il rilievo secondo cui l’immediata esigibilità del prezzo residuo dovuto per le perfezionate cessioni delle due strutture sanitarie fosse “condizionata” alla “cessione” effettiva delle strutture, a cura dei cessionari, in favore di terzi, prima che il programma dilazionato di pagamento si fosse perfezionato. Tale cessione “condizionante” avrebbe, dunque, presupposto la produzione dell’effetto traslativo in favore di terzi, e non la mera assunzione dell’obbligo a che tale effetto traslativo si realizzasse secondo una fattispecie a formazione successiva, quale quella desumibile dalla relazione tra preliminare e definitivo. 17 di 23 Altrettanto insindacabile, in quanto apprezzamento debitamente motivato, è l’assunto secondo cui la previsione, accanto agli stipulati preliminari, delle procure irrevocabili a vendere rilasciate al promissario acquirente, anche in suo favore, non cristallizzasse la maturazione dell’effetto traslativo, inteso come effetto formale effettivamente raggiunto e non come vicenda sostanzialmente equiparabile sotto il profilo della disponibilità del bene. Infatti, la procura irrevocabile a vendere, prevista congiuntamente alla stipulazione di un preliminare di vendita, costituisce atto idoneo, per il promissario acquirente, a conseguire solo indirettamente la piena e definitiva disponibilità del bene, equiparabile solo sul piano sostanziale ma non formale all’atto di trasferimento del diritto di proprietà, del quale il promissario acquirente può comunque liberamente disporre (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24983 del 22/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 2967 del 07/04/1997; Sez. 2, Sentenza n. 4534 del 30/07/1984). Conclusione, questa, implicitamente recepita dalla stessa argomentazione dei ricorrenti, a mente della quale, successivamente al perfezionamento del programma rateale di pagamento delle originarie cessioni delle strutture sanitarie, il procuratore RA UI aveva venduto a sé stesso le quote societarie della UT, in forza della procura irrevocabile conferita, con rogito del 28 gennaio 2010, sicché solo in tale momento (attraverso tale atto di disposizione) si è formalmente prodotto l’effetto traslativo. Dinanzi a questa ricostruzione non assume un peso decisivo la qualificazione della previsione come condizione sospensiva 18 di 23 ovvero come clausola risolutiva espressa (o piuttosto come pattuizione speciale, operante quale deroga convenzionale alle ipotesi tipizzate di decadenza dal beneficio del termine di pagamento ex art. 1186 c.c.: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3178 del 24/11/1962), in quanto l’immediata esigibilità del credito residuo dovuto avrebbe postulato, in ogni caso, l’effettiva e formale produzione dell’effetto traslativo della cessione a cura dei cessionari. Per converso, al rilascio delle procure irrevocabili a vendere pacificamente non era seguito alcun atto di trasferimento delle strutture sanitarie sino al completamento del programma rateale di pagamento. Siffatte argomentazioni hanno indotto altresì la sentenza impugnata ad escludere in radice che agli stipulati preliminari di vendita, con annesse procure irrevocabili a vendere, fossero sottesi degli atti traslativi definitivi. Valutazione, quest’ultima, che, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimessa al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove sufficiente e priva di errori logici e giuridici, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32724 del 24/11/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 20748 del 01/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 7512 del 27/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 20020 del 07/10/2004; Sez. 2, Sentenza n. 12980 del 06/09/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1034 del 29/01/2000; Sez. 1, Sentenza n. 975 del 05/04/1971). 6.– Con il sesto motivo i ricorrenti rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza 19 di 23 impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione e la titolarità passiva di LI VI, quale destinataria della richiesta dei danni conseguiti all’inadempienza della clausola di immediata esigibilità del prezzo convenuta con i contratti stipulati il 1° settembre 2006 per la cessione delle strutture C.M.P. e UT, senza alcuna ponderazione dei relativi fatti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294 c.c. nonché dell’art. 102 c.p.c., per avere la Corte d’appello negato che LI VI avesse partecipato alla stipula dei contratti preliminari di cessione del 20 dicembre 2006 e del 1° febbraio 2007, non tenendo conto che l’immediata esigibilità del prezzo residuo dovuto sarebbe stata la conseguenza della cessione operata sia dai cessionari che dalle società. 6.1.– Il motivo è inammissibile. Una volta esclusa a monte la ricorrenza in termini oggettivi del presupposto giustificativo dell’immediata esigibilità del prezzo residuo dovuto, vi è difetto di interesse a contestare la statuizione con cui è stato negato che la tutela risarcitoria potesse essere rivendicata verso LI VI. 7.– Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato tutte le istanze risarcitorie avanzate dagli odierni ricorrenti, senza alcuna ponderazione dei fatti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., per avere la Corte di secondo grado disatteso la domanda risarcitoria sull’assunto che i contratti preliminari non fossero simulati. 7.1.– Il motivo è inammissibile. 20 di 23 La censura è aspecifica, non precisando le ulteriori ragioni (oltre a quelle esposte nei precedenti motivi) che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento della domanda risarcitoria connessa alla dedotta immediata esigibilità del prezzo. 8.– L’ottavo motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli odierni ricorrenti alle spese del giudizio di appello ed a quelle del giudizio di primo grado nonché al pagamento del doppio del contributo unificato, senza alcuna ponderazione dei relativi fatti, con violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto l’accoglimento dei superiori motivi di ricorso in cassazione avrebbe travolto anche la statuizione inerente alla regolamentazione delle spese di lite. 8.1.– Il motivo è inammissibile. Attraverso tale doglianza si censura, infatti, la regolamentazione delle spese non già in sé, bensì quale mero effetto riflesso dell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi (e della conseguente ritenuta fondatezza della domanda proposta). In questi termini la doglianza articolata non costituisce un autonomo motivo, posto che, per effetto della riforma, sia pure parziale, dei capi principali della pronuncia impugnata, automaticamente si produce la caducazione del capo accessorio sulla regolamentazione delle spese, in ragione dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27152 del 22/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 10941 del 26/04/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7618 del 21 di 23 16/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 08/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 312 del 26/01/1966). 9.– L’unico motivo del ricorso incidentale riguarda, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c. e l’omessa motivazione, per avere la Corte d’appello confermato il rigetto della pretesa risarcitoria per instaurazione di lite temeraria, adducendo che non sarebbe stato dimostrato che gli appellanti avessero agito in giudizio con malafede o colpa grave, mentre – in ordine a tale aspetto – si sarebbe implicitamente formato il giudicato, atteso che il Tribunale avrebbe rigettato tale domanda come proposta dai resistenti nel procedimento (allora) sommario di cognizione, non emergendo la prova del danno da loro lamentato e quindi ritenendo implicitamente la sussistenza della malafede. Precisano i ricorrenti incidentali che già nel giudizio di gravame avevano sostenuto che non vi sarebbe stata la necessità di dimostrare il danno, in quanto il giudice avrebbe potuto procedere secondo una liquidazione equitativamente determinata. 9.1.– Il motivo è infondato. Infatti, la circostanza secondo cui il Tribunale ha disatteso la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, non emergendo la prova del “danno” dai resistenti lamentato, non è significativa di una prevalutazione della ricorrenza della condotta abusiva integrata (e segnatamente della perpetrazione di una condotta connotata da malafede o colpa grave), ma più in generale della insussistenza dei presupposti costitutivi della richiesta avanzata. 22 di 23 Valutazione confermata in sede di gravame, con apprezzamento in fatto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, in quanto non inficiato da errori di diritto o vizi logici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1624 del 23/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 27528 del 30/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 1808 del 06/10/1970; Sez. 3, Sentenza n. 3950 del 11/12/1968). 10.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti. In ragione della soccombenza reciproca non paritaria tra le parti ex art. 92, secondo comma, c.p.c., le spese e compensi di lite devono essere compensati per un quarto mentre i residui tre quarti seguono la soccombenza prevalente dei ricorrenti, con liquidazione, per l’intero, come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensa per un quarto le spese di lite e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore dei controricorrenti, dei residui tre quarti di tali spese, che liquida – per l’intero – in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. 23 di 23 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
- ricorrenti -
contro NE FI (C.F.: [...]) e NG VI (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso con ricorso incidentale, dall’Avv. Cessione azienda – Immediata esigibilità corrispettivo in caso di ulteriore cessione dei cessionari prima della scadenza del programma rateale concordato R.G.N. 24133/19 U.P. 3/12/2024 Civile Sent. Sez. 2 Num. 32953 Anno 2024 Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA Relatore: TRAPUZZANO CESARE Data pubblicazione: 17/12/2024 2 di 23 EL ER, elettivamente domiciliati in Roma, via Stoppani n. 1, presso lo studio dell’Avv. AR Beatrice Miceli;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 1137/2019, pubblicata il 1° giugno 2019, notificata a mezzo PEC il 1° giugno 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 dicembre 2024 dal Consigliere relatore Cesare Trapuzzano;
viste le conclusioni rassegnate nella memoria depositata dal P.M. ex art. 378, primo comma, c.p.c., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Andrea Postiglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
conclusioni ribadite nel corso dell’udienza pubblica;
lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c.; sentiti, in sede di discussione orale all’udienza pubblica, l’Avv. AR Elisabetta Tabossi – per delega dell’Avv. Domenico Galatà – per i ricorrenti e l’Avv. EL ER per i controricorrenti. FATTI DI CAUSA 1.– Con ricorso depositato il 10 giugno 2014, ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. vigente ratione temporis, IN RA, NO RD AR e NO LA AR adivano il Tribunale di Sciacca, chiedendo che NE FI e LI VI fossero condannati, in solido, al pagamento, in favore dei ricorrenti, della somma di euro 136.131,55, oltre rivalutazione monetaria e 3 di 23 interessi legali ulteriori a decorrere dal 30 settembre 2009 e sino al soddisfo, in ragione della maturazione della rivalutazione monetaria, degli interessi moratori e degli interessi corrispettivi sull’importo di euro 635.000,00, per il periodo decorrente dal 20 dicembre 2006 sino alla scadenza dell’ultimo assegno bancario postdatato del 30 settembre 2009, attesa l’immediata esigibilità del prezzo ancora dovuto per le cessioni societarie del 1° settembre 2006, conseguente alle avvenute cessioni a terzi, a cura dei cessionari, delle due strutture sanitarie, con scritture private del 20 dicembre 2006 e del 1° febbraio 2007. In proposito, i ricorrenti esponevano: - che, con scrittura privata autenticata il 1° settembre 2006, rep. n. 14.582, IN RA e NO RD AR avevano ceduto, a titolo oneroso, in favore di NE FI e LI VI, le quote societarie di cui erano titolari, costituenti l’intero capitale sociale, del Centro di medicina polispecialistica – C.M.P. S.r.l., con sede in Santa Margherita di Belice, per il complessivo valore nominale del capitale sociale di euro 15.493,80; - che, con distinta scrittura privata autenticata il 1° settembre 2006, rep. n. 14.583, IN RA, NO RD AR e NO LA AR avevano ceduto, a titolo oneroso, in favore di NE FI e LI VI, le quote societarie di cui erano titolari, costituenti l’intero capitale sociale della UT Servizi sanitari S.r.l., con sede in Sambuca di Sicilia, per il complessivo valore nominale del capitale sociale di euro 11.000,00; - che, a titolo di pagamento unitario delle predette cessioni, NE FI aveva rilasciato i seguenti assegni di conto corrente intestati a IN RA: assegno dell’importo di euro 75.000,00 postdatato al 30 novembre 2006; 4 di 23 assegno dell’importo di euro 10.000,00 postdatato al 31 dicembre 2006; assegno dell’importo di euro 100.000,00 postdatato al 30 giugno 2007; assegno dell’importo di euro 175.000,00 postdatato al 30 marzo 2008; assegno dell’importo di euro 175.000,00 postdatato al 31 dicembre 2008; assegno dell’importo di euro 175.000,00 postdatato al 30 settembre 2009; per l’importo complessivo di euro 710.000,00; - che tutti i predetti assegni erano stati incassati alle rispettive scadenze;
- che, in entrambe le scritture private di cessione, le parti avevano espressamente convenuto che, in relazione alle dilazioni di pagamento concesse dai cedenti ai cessionari, detti pagamenti sarebbero diventati immediatamente esigibili, qualora i cessionari avessero deciso di cedere a terzi, prima di una qualsiasi delle sopradescritte scadenze, in tutto o in parte, le dette quote sociali acquistate e/o qualora la società, prima di una qualsiasi delle sopradescritte scadenze, avesse deciso di cedere l’azienda facente capo alla società; - che, con scrittura privata del 20 dicembre 2006, NE IO, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della C.M.P. S.r.l., con la partecipazione personale del socio NE FI, si era obbligato a cedere a RA UI, che si era a sua volta obbligato ad acquistare per sé o per persona da nominare, il ramo d’azienda “ortopedia” della suddetta società, per il prezzo pattuito di euro 90.000,00, pagato a mezzo di compensazione volontaria di un reciproco rapporto di credito- debito di pari importo, convenendo che il formale atto pubblico di trasferimento sarebbe stato stipulato entro e non oltre la data del 31 dicembre 2009; - che in pari data NE IO, nella predetta qualità, con scrittura privata autenticata rep. n. 13.822, aveva 5 di 23 rilasciato procura speciale irrevocabile, in favore di RA UI, per la cessione del predetto ramo d’azienda; - che, con scrittura privata del 1° febbraio 2007, NE FI, nella qualità di socio della UT Servizi sanitari S.r.l., con la partecipazione personale del legale rappresentante della società NE IO, si era obbligato a cedere a RA UI, che si era a sua volta obbligato ad acquistare per sé o per persona da nominare, la quota del 50% del capitale sociale della predetta società, per il prezzo di euro 262.000,00, di cui euro 62.000,00 pagati in contanti alla firma della scrittura e il resto da corrispondere in più versamenti differiti, con la previsione che il formale atto di trasferimento sarebbe stato stipulato entro e non oltre la data del 15 ottobre 2009; - che in data 13 giugno 2007, con scrittura privata autenticata rep. n. 14.032, NE FI, nella predetta qualità, aveva rilasciato procura speciale irrevocabile a RA UI per la cessione della predetta quota societaria del 50%; - che, in base alla combinazione di tali atti, doveva desumersi che si erano prodotti gli effetti reali del trasferimento del ramo d’azienda della C.M.P. e della quota di capitale della UT;
- che, per l’effetto, il pagamento dilazionato del residuo dovuto di euro 635.000,00 era divenuto immediatamente esigibile. Si costituivano in giudizio NE FI e LI VI, i quali contestavano la fondatezza, in fatto e in diritto, della ricostruzione avversaria, eccependo la carenza di legittimazione attiva di NO LA AR rispetto all’atto di vendita della C.M.P., il difetto di legittimazione passiva di NE FI con riferimento al preliminare di vendita del ramo “ortopedia” di C.M.P., la mancanza di legittimazione passiva di LI VI 6 di 23 quanto alla stipulazione dei preliminari di vendita, concludendo per il rigetto della domanda, con la condanna al risarcimento dei danni per instaurazione di una lite temeraria. Quindi, il Tribunale adito, con ordinanza n. 2/2015, depositata l’11 febbraio 2015, dichiarava il difetto di legittimazione attiva di NO LA AR quanto alla prospettata violazione della clausola stabilita nel contratto di cessione del ramo d’azienda della C.M.P., dichiarava la carenza di legittimazione passiva di LI VI con riguardo alla contestata violazione nella clausola stabilita nel contratto di cessione del ramo d’azienda della C.M.P. e di quote della UT e rigettava la domanda proposta, evidenziando che le procure irrevocabili a vendere, lungi dal trasformare le promesse di cessione in contratti definitivi ad effetti reali, servivano a rafforzare i rispettivi contratti preliminari ad effetti obbligatori, inserendosi in un successivo processo di formazione negoziale, con la conseguente mancata integrazione dei presupposti affinché potesse essere pretesa l’immediata esigibilità del prezzo e senza che vi fosse alcuna simulazione dei contratti preliminari. 2.– Con atto di citazione notificato il 7 febbraio 2015, proponevano appello avverso la pronuncia di primo grado IN RA, NO RD AR e NO LA AR, i quali lamentavano: 1) l’erronea affermazione del difetto di legittimazione attiva di NO LA AR;
2) l’erronea negazione della legittimazione passiva di LI VI;
3) l’integrazione dei presupposti affinché potesse essere pretesa l’immediata esigibilità del prezzo, per effetto dei contratti (nella sostanza) di cessione stipulati il 20 dicembre 2006 e il 1° febbraio 7 di 23 2007 in favore di RA UI;
4) l’erronea esclusione della simulazione dei contratti (nella sostanza) di cessione stipulati in favore del RA. Producevano, per l’effetto, nuovi documenti e chiedevano che fossero ammesse le prove costituende articolate, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel giudizio di prime cure. Si costituivano nel giudizio di impugnazione NE FI e LI VI, i quali instavano per il rigetto del gravame, spiegando appello incidentale con cui chiedevano che la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, disattesa davanti al Tribunale, fosse accolta, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., non essendo necessario fornire la prova del nocumento. Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello di Palermo, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettava l’appello principale e l’appello incidentale e, per l’effetto, confermava integralmente l’ordinanza impugnata. A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che doveva essere confermata la statuizione di merito circa il difetto di titolarità del diritto controverso in capo a NO LA AR, che non aveva partecipato all’atto stipulato il 1° settembre 2006, con cui IN RA e NO RD AR avevano ceduto le proprie quote della C.M.P. agli appellati, né la titolarità di tale diritto poteva derivare dalla mera appartenenza della suddetta NO al medesimo nucleo familiare delle altre parti che avevano stipulato il contratto;
b) che l’appellata LI VI non aveva partecipato a nessuno dei due contratti preliminari di cessione, 8 di 23 sicché non valeva a determinarne la responsabilità solidale la sua asserita consapevolezza, quale moglie di NE FI, delle promesse di cessione effettuate al RA, con la conseguente prospettata condivisione delle relative responsabilità; c) che la stipulazione dei suddetti contratti preliminari, seppure collegati ai mandati con procura irrevocabile a vendere, non aveva prodotto, nel caso di specie, l’effetto reale prospettato dagli appellanti, sicché non si era verificata la condizione atta a giustificare l’immediata esigibilità del prezzo pattuito;
d) che i promittenti cedenti del ramo d’azienda della C.M.P. e il promittente cedente delle quote della UT avevano conferito al promissario cessionario il mandato irrevocabile a vendere, con procura, determinando in tal modo un collegamento tra le due coppie di negozi giuridici, senza tuttavia che tale collegamento valesse a trasformare le promesse di vendita in contratti ad effetti reali;
e) che, infatti, la finalità del menzionato collegamento era quella di rafforzare la posizione contrattuale del promissario, senza comunque trascurare, in virtù del mandato sottostante alla procura, l’interesse dei promittenti;
f) che, in conseguenza, le parti non avevano dissimulato una vendita definitiva, ma avevano inteso attribuire al promissario cessionario il potere (diritto potestativo) di concludere il contratto definitivo (con effetti reali), anche senza la partecipazione materiale del promittente, ottenendo, sotto il profilo funzionale, un effetto assimilabile a quello del contratto preliminare unilaterale, sottoponendo, in tal modo, il promittente alla soggezione del promissario, in ordine alla materiale stipula del definitivo;
g) che ciò non equivaleva a convertire il preliminare in un contratto ad effetti immediatamente 9 di 23 reali, con il precipitato che l’operato del NE e del legale rappresentante della UT non aveva determinato l’avverarsi della condizione di immediata esigibilità del prezzo;
h) che la documentazione in atti non consentiva di desumere elementi decisivi di segno contrario: - la lettera del 21 agosto 2009, inviata da NE FI a RA UI, manifestava l’intenzione comune di dare esecuzione ai contratti preliminari secondo il programma negoziale delineato, destinato ad esaurirsi con la stipula del definitivo;
- la fattura n. 2/2007, rilasciata dall’autosalone del RA a NE FI, per l’acquisto della vettura Porsche al prezzo di euro 90.000,00, pari a quello pattuito per la vendita del ramo d’azienda della C.M.P., datata 10 gennaio 2007, era successiva alla stipula del preliminare e non era stato dimostrato che fosse stato proprio quell’affare a sorreggere la compensazione estintiva del pagamento del prezzo di cessione;
- la lettera del 28 agosto 2009 tra il RA e NE FI dava atto dell’esistenza di molteplici forniture di autovetture tra le parti e si inseriva in un più ampio rapporto epistolare;
i) che, peraltro, la conclusione del contratto definitivo per la cessione delle quote della UT non solo non vi era stata, ma aveva anche costituito oggetto di un contenzioso giudiziario tra RA UI e NE FI, con la conseguenza che, qualora il contratto fosse stato simulato, in tale separato giudizio la parte interessata avrebbe avuto interesse a produrre la scrittura privata volta a dimostrare la simulazione;
l) che le prove orali richieste nel giudizio di secondo grado dagli appellanti erano inammissibili, stante che quelle già formulate nel giudizio di primo grado erano state oggetto di rinuncia davanti al Tribunale mentre quelle nuove articolate solo in sede di gravame 10 di 23 non potevano considerarsi indispensabili ai fini della decisione della controversia e così le prove documentali prodotte, mentre la consulenza tecnica d’ufficio era inammissibile, in quanto avente carattere meramente esplorativo;
m) che anche l’appello incidentale era infondato, in quanto non era stato dimostrato che gli appellanti avessero agito già nel giudizio di primo grado con malafede o colpa grave. 3.– Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a otto motivi, IN RA, NO RD AR e NO LA AR. Hanno resistito, con controricorso, gli intimati NE FI e LI VI, che – a loro volta – hanno proposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria ex art. 378, primo comma, c.p.c., in cui ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe. All’esito, le parti hanno depositato memorie illustrative, ai sensi dell’art. 378, secondo comma, c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.– Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso le prove orali e documentali dedotte dagli appellanti, senza ponderare i relativi fatti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 345, 702-quater e 115 c.p.c., per avere la Corte di merito disatteso le richieste di prova documentale e orale avanzate nel giudizio d’appello, volte a dimostrare la complementarità tra i contratti 11 di 23 preliminari stipulati dal RA e le rispettive procure irrevocabili a vendere, l’immediato pagamento del prezzo di cessione del ramo della C.M.P. mediante datio in solutum dell’auto Porsche, l’immediato subentro del RA nella proprietà esclusiva del ramo d’azienda C.M.P. per effetto del saldo integrale del prezzo mediante compensazione con la cessione della Porsche, l’immediato subentro del RA nella compagine societaria della UT a far data dal 31 gennaio 2007, l’immediata cessione definitiva di fatto delle due strutture in favore del RA. Osservano gli istanti che la documentazione sopravvenuta, attinente alla più ampia corrispondenza intercorsa tra NE FI e RA UI, avrebbe suffragato tale ricostruzione. 1.1.– Il motivo è infondato. Ora, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 18072 del 01/07/2024; Sez. 6-1, Ordinanza n. 16214 del 17/06/2019; Sez. 6-1, Ordinanza n. 5654 del 07/03/2017; Sez. 3, Sentenza n. 11457 del 17/05/2007). Per converso, nella fattispecie, gli elementi probatori addotti non sono in grado di scalfire le argomentazioni sviluppate dalla sentenza impugnata, secondo cui la vicenda traslativa delle 12 di 23 strutture sanitarie non si era ancora perfezionata, nonostante i preliminari di vendita accompagnati dalle procure irrevocabili a vendere, come confermato dai documenti in atti e segnatamente: - dalla lettera del 21 agosto 2009, con cui le parti avevano manifestato l’intenzione comune di dare esecuzione ai contratti preliminari in forza di un programma negoziale in itinere, che avrebbe dovuto esaurirsi con la stipula dei definitivi;
- dalla carenza di alcun elemento da cui potesse evincersi che l’acquisto dell’autovettura Porsche si giustificasse quale datio in solutum per l’acquisto del ramo d’azienda C.M.P.; - ma soprattutto dall’apertura di un contenzioso giudiziario (specificamente inerente all’obbligo di cessione delle quote della UT), proprio in ordine alla valenza obbligatoria dei preliminari e delle procure irrevocabili, senza che ad essi fosse seguita la stipula dei definitivi. 2.– Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha ammesso la consulenza tecnica d’ufficio volta a dimostrare l’entità del danno conseguente all’immediata esigibilità del credito residuo dovuto, senza ponderare i relativi fatti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 702-quater c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto esplorativa la consulenza tecnica d’ufficio richiesta ai fini di confermare l’ammontare del complessivo credito azionato, come risultante dalla prodotta perizia giurata del 28 maggio 2014, ai fini del calcolo degli interessi e della rivalutazione dovuti in forza dell’immediata esigibilità del prezzo. 2.1.– Il motivo è inammissibile. 13 di 23 La censura mira, infatti, a contestare la mancata ammissione del mezzo istruttorio volto a dimostrare il quantum della pretesa risarcitoria azionata, a fronte della prospettata inesistenza dei presupposti costitutivi della domanda per assenza di una fattispecie idonea a determinare l’effetto traslativo e, dunque, per mancanza di alcuna violazione della clausola che condizionava l’immediata esigibilità delle somme ancora dovute, a titolo di prezzo dilazionato delle cessioni delle strutture sanitarie, alla cessione, a sua volta, di tali strutture, a cura dei cessionari, in favore di terzi, prima che le scadenze dei pagamenti dilazionati si fossero verificate. E d’altronde, come sostenuto dagli stessi ricorrenti, l’entità di tale nocumento risultava già sviluppata nella perizia giurata di parte, da cui il giudicante avrebbe potuto attingere, ove avesse reputato fondata la domanda quanto all’an debeatur. 3.– Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di qualificare la clausola di immediata esigibilità del prezzo, come convenuta nelle due scritture private di trasferimento del ramo della C.M.P. e della quota del 50% della UT, come condizione sospensiva dell’immediata esigibilità del prezzo e, per l’effetto, ha considerato come evento condizionante non la semplice cogitatio della vendita, ma l’effettivo trasferimento, in tutto o in parte, del ramo d’azienda C.M.P. e delle quote sociali della UT, senza ponderare i relativi fatti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1456, 1186 e 1376 c.c., per avere la Corte territoriale collegato la pretesa di immediata esigibilità del prezzo residuo 14 di 23 ancora dovuto per la cessione delle strutture sanitarie all’evento condizionante dell’effettivo trasferimento totale o parziale delle due strutture sanitarie, mentre la ratio della clausola sarebbe stata quella di regolare, nel caso di inadempienza, la decadenza dal beneficio del termine accordato per il pagamento del prezzo di cessione. Obiettano gli istanti che detta decadenza non sarebbe stata connessa ad un evento futuro e incerto, ma al mancato adempimento dell’obbligo di non cedere a terzi, in tutto o in parte, le strutture sanitarie prima del saldo di tutte le rate del prezzo, sicché si sarebbe trattato, non già di una condizione sospensiva dei pagamenti rateali, bensì di una clausola risolutiva espressa per il caso di inadempimento dei cessionari all’obbligo di non cedere, in tutto o in parte, le due strutture sino al pagamento dell’ultima rata di prezzo. Con il precipitato che le parti avrebbero convenuto che l’inadempienza si sarebbe realizzata alla sola ideazione della cessione. 4.– Con il quarto motivo i ricorrenti contestano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha sostenuto che i contratti preliminari di cessione del 20 dicembre 2006 e del 1° febbraio 2007 – stipulati da NE IO, nella qualità di legale rappresentante, e da NE FI – non avessero violato la clausola sulla immediata esigibilità del prezzo, come contemplata nei contratti di cessione del 1° settembre 2006, in ragione della considerazione che le rispettive procure speciali irrevocabili, come da atti notarili del 20 dicembre 2006 e del 13 giugno 2007, 15 di 23 avessero soltanto rafforzato i relativi preliminari, inserendosi in un successivo processo di formazione negoziale relativo al trasferimento definitivo delle due strutture sanitarie, senza attribuire effetti reali ai rispettivi contratti preliminari di cessione del 20 dicembre 2006 e del 1° febbraio 2007, con la mancata ponderazione dei relativi fatti e con violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte distrettuale assimilato la fattispecie all’effetto che consegue alla stipulazione di un contratto preliminare unilaterale. Mentre dall’operazione complessivamente emarginata sarebbe emerso l’immediato subentro del promissario acquirente nella titolarità delle strutture sanitarie oggetto delle promesse. 5.– Con il quinto motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha negato la simulazione dei contratti preliminari di cessione stipulati il 20 dicembre 2006 e il 1° febbraio 2007, nel senso che gli stessi dissimulassero dei contratti definitivi di cessione delle due strutture C.M.P. (ramo d’azienda) e UT (quota sociale), con effetti reali immediati, senza alcuna ponderazione dei relativi fatti, con violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1414, 1415 e 1417 c.c., per avere la Corte del gravame escluso che, per effetto della complementarietà tra i contratti preliminari e le rispettive procure irrevocabili a vendere, si fosse determinato l’immediato subentro del RA nella proprietà esclusiva del ramo d’azienda C.M.P. e nella compagine societaria della UT. Espongono gli istanti che non avrebbe potuto inquadrarsi la vicenda negoziale nell’ambito di un successivo processo di 16 di 23 formazione dell’effetto traslativo, appunto perché, con rogito delle 28 gennaio 2010, rep. n. 14.730, il rappresentante cui era stata conferita la procura irrevocabile aveva venduto a sé stesso le quote societarie UT, di cui al contratto preliminare stipulato il 1° febbraio 2007, sicché avrebbe dovuto ritenersi che le operazioni concatenate “preliminare - procure irrevocabili” avessero dissimulato la stipulazione dei due contratti definitivi di trasferimento, con immediati effetti reali, liberando il procuratore anche dall’onere meramente formale di richiedere ai cedenti l’intervento nei successivi atti di cessione. 5.1.– I tre motivi che precedono – i quali possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto connessi – sono inammissibili. Premesso che le doglianze, pur contestando l’interpretazione resa dei contratti, non hanno contestato la violazione dei canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c., ad ogni modo, è incensurabile, in questa sede, in quanto privo di vizi logici e giuridici, il rilievo secondo cui l’immediata esigibilità del prezzo residuo dovuto per le perfezionate cessioni delle due strutture sanitarie fosse “condizionata” alla “cessione” effettiva delle strutture, a cura dei cessionari, in favore di terzi, prima che il programma dilazionato di pagamento si fosse perfezionato. Tale cessione “condizionante” avrebbe, dunque, presupposto la produzione dell’effetto traslativo in favore di terzi, e non la mera assunzione dell’obbligo a che tale effetto traslativo si realizzasse secondo una fattispecie a formazione successiva, quale quella desumibile dalla relazione tra preliminare e definitivo. 17 di 23 Altrettanto insindacabile, in quanto apprezzamento debitamente motivato, è l’assunto secondo cui la previsione, accanto agli stipulati preliminari, delle procure irrevocabili a vendere rilasciate al promissario acquirente, anche in suo favore, non cristallizzasse la maturazione dell’effetto traslativo, inteso come effetto formale effettivamente raggiunto e non come vicenda sostanzialmente equiparabile sotto il profilo della disponibilità del bene. Infatti, la procura irrevocabile a vendere, prevista congiuntamente alla stipulazione di un preliminare di vendita, costituisce atto idoneo, per il promissario acquirente, a conseguire solo indirettamente la piena e definitiva disponibilità del bene, equiparabile solo sul piano sostanziale ma non formale all’atto di trasferimento del diritto di proprietà, del quale il promissario acquirente può comunque liberamente disporre (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 24983 del 22/08/2023; Sez. 2, Sentenza n. 2967 del 07/04/1997; Sez. 2, Sentenza n. 4534 del 30/07/1984). Conclusione, questa, implicitamente recepita dalla stessa argomentazione dei ricorrenti, a mente della quale, successivamente al perfezionamento del programma rateale di pagamento delle originarie cessioni delle strutture sanitarie, il procuratore RA UI aveva venduto a sé stesso le quote societarie della UT, in forza della procura irrevocabile conferita, con rogito del 28 gennaio 2010, sicché solo in tale momento (attraverso tale atto di disposizione) si è formalmente prodotto l’effetto traslativo. Dinanzi a questa ricostruzione non assume un peso decisivo la qualificazione della previsione come condizione sospensiva 18 di 23 ovvero come clausola risolutiva espressa (o piuttosto come pattuizione speciale, operante quale deroga convenzionale alle ipotesi tipizzate di decadenza dal beneficio del termine di pagamento ex art. 1186 c.c.: Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3178 del 24/11/1962), in quanto l’immediata esigibilità del credito residuo dovuto avrebbe postulato, in ogni caso, l’effettiva e formale produzione dell’effetto traslativo della cessione a cura dei cessionari. Per converso, al rilascio delle procure irrevocabili a vendere pacificamente non era seguito alcun atto di trasferimento delle strutture sanitarie sino al completamento del programma rateale di pagamento. Siffatte argomentazioni hanno indotto altresì la sentenza impugnata ad escludere in radice che agli stipulati preliminari di vendita, con annesse procure irrevocabili a vendere, fossero sottesi degli atti traslativi definitivi. Valutazione, quest’ultima, che, traducendosi in un accertamento relativo a una mera quaestio voluntatis, è rimessa al giudice di merito, onde la motivazione da questi adottata, ove sufficiente e priva di errori logici e giuridici, non è censurabile in sede di legittimità (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32724 del 24/11/2023; Sez. 5, Ordinanza n. 20748 del 01/08/2019; Sez. 3, Sentenza n. 7512 del 27/03/2018; Sez. 2, Sentenza n. 20020 del 07/10/2004; Sez. 2, Sentenza n. 12980 del 06/09/2002; Sez. 2, Sentenza n. 1034 del 29/01/2000; Sez. 1, Sentenza n. 975 del 05/04/1971). 6.– Con il sesto motivo i ricorrenti rilevano, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza 19 di 23 impugnata nella parte in cui ha escluso la legittimazione e la titolarità passiva di LI VI, quale destinataria della richiesta dei danni conseguiti all’inadempienza della clausola di immediata esigibilità del prezzo convenuta con i contratti stipulati il 1° settembre 2006 per la cessione delle strutture C.M.P. e UT, senza alcuna ponderazione dei relativi fatti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294 c.c. nonché dell’art. 102 c.p.c., per avere la Corte d’appello negato che LI VI avesse partecipato alla stipula dei contratti preliminari di cessione del 20 dicembre 2006 e del 1° febbraio 2007, non tenendo conto che l’immediata esigibilità del prezzo residuo dovuto sarebbe stata la conseguenza della cessione operata sia dai cessionari che dalle società. 6.1.– Il motivo è inammissibile. Una volta esclusa a monte la ricorrenza in termini oggettivi del presupposto giustificativo dell’immediata esigibilità del prezzo residuo dovuto, vi è difetto di interesse a contestare la statuizione con cui è stato negato che la tutela risarcitoria potesse essere rivendicata verso LI VI. 7.– Con il settimo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., della nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato tutte le istanze risarcitorie avanzate dagli odierni ricorrenti, senza alcuna ponderazione dei fatti, con violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c., per avere la Corte di secondo grado disatteso la domanda risarcitoria sull’assunto che i contratti preliminari non fossero simulati. 7.1.– Il motivo è inammissibile. 20 di 23 La censura è aspecifica, non precisando le ulteriori ragioni (oltre a quelle esposte nei precedenti motivi) che avrebbero dovuto giustificare l’accoglimento della domanda risarcitoria connessa alla dedotta immediata esigibilità del prezzo. 8.– L’ottavo motivo del ricorso investe, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato gli odierni ricorrenti alle spese del giudizio di appello ed a quelle del giudizio di primo grado nonché al pagamento del doppio del contributo unificato, senza alcuna ponderazione dei relativi fatti, con violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto l’accoglimento dei superiori motivi di ricorso in cassazione avrebbe travolto anche la statuizione inerente alla regolamentazione delle spese di lite. 8.1.– Il motivo è inammissibile. Attraverso tale doglianza si censura, infatti, la regolamentazione delle spese non già in sé, bensì quale mero effetto riflesso dell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi (e della conseguente ritenuta fondatezza della domanda proposta). In questi termini la doglianza articolata non costituisce un autonomo motivo, posto che, per effetto della riforma, sia pure parziale, dei capi principali della pronuncia impugnata, automaticamente si produce la caducazione del capo accessorio sulla regolamentazione delle spese, in ragione dell’effetto espansivo interno di cui all’art. 336, primo comma, c.p.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27152 del 22/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 10941 del 26/04/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 7618 del 21 di 23 16/03/2023; Sez. 1, Sentenza n. 3204 del 08/10/1969; Sez. 2, Sentenza n. 312 del 26/01/1966). 9.– L’unico motivo del ricorso incidentale riguarda, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. nonché dell’art. 2909 c.c. e l’omessa motivazione, per avere la Corte d’appello confermato il rigetto della pretesa risarcitoria per instaurazione di lite temeraria, adducendo che non sarebbe stato dimostrato che gli appellanti avessero agito in giudizio con malafede o colpa grave, mentre – in ordine a tale aspetto – si sarebbe implicitamente formato il giudicato, atteso che il Tribunale avrebbe rigettato tale domanda come proposta dai resistenti nel procedimento (allora) sommario di cognizione, non emergendo la prova del danno da loro lamentato e quindi ritenendo implicitamente la sussistenza della malafede. Precisano i ricorrenti incidentali che già nel giudizio di gravame avevano sostenuto che non vi sarebbe stata la necessità di dimostrare il danno, in quanto il giudice avrebbe potuto procedere secondo una liquidazione equitativamente determinata. 9.1.– Il motivo è infondato. Infatti, la circostanza secondo cui il Tribunale ha disatteso la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, non emergendo la prova del “danno” dai resistenti lamentato, non è significativa di una prevalutazione della ricorrenza della condotta abusiva integrata (e segnatamente della perpetrazione di una condotta connotata da malafede o colpa grave), ma più in generale della insussistenza dei presupposti costitutivi della richiesta avanzata. 22 di 23 Valutazione confermata in sede di gravame, con apprezzamento in fatto insuscettibile di sindacato in sede di legittimità, in quanto non inficiato da errori di diritto o vizi logici (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1624 del 23/01/2018; Sez. 2, Sentenza n. 27528 del 30/12/2016; Sez. 3, Sentenza n. 1808 del 06/10/1970; Sez. 3, Sentenza n. 3950 del 11/12/1968). 10.– In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere respinti. In ragione della soccombenza reciproca non paritaria tra le parti ex art. 92, secondo comma, c.p.c., le spese e compensi di lite devono essere compensati per un quarto mentre i residui tre quarti seguono la soccombenza prevalente dei ricorrenti, con liquidazione, per l’intero, come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, compensa per un quarto le spese di lite e condanna i ricorrenti, in solido, alla refusione, in favore dei controricorrenti, dei residui tre quarti di tali spese, che liquida – per l’intero – in complessivi euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge. 23 di 23 Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e dei ricorrenti incidentali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda