Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 25/11/2025, n. 21054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21054 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21054/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09609/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9609 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Provenzani, Stefano Zunarelli e Vincenzo Cellamare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Fiammetta Lorenzetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale rep. n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- del -OMISSIS-, anticipata alla PEC del difensore il -OMISSIS- e notificata personalmente in data -OMISSIS-, con cui Roma Capitale ha intimato lo sgombero di area demaniale marittima di mq. 45, di cui mq. 26 coperti occupati da un cottage ad uso residenza estiva, fila -OMISSIS-, N.C.E.U foglio -OMISSIS- particella -OMISSIS-, in -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 novembre 2025 il dott. NO EL PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato l’-OMISSIS- e depositato l’-OMISSIS- successivo, la signora -OMISSIS- ha impugnato la determinazione dirigenziale del -OMISSIS- di Roma Capitale rep. n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione le ha ordinato lo sgombero di un’area demaniale marittima di mq. 45, di cui 26 coperti occupati da un cottage adibito a residenza estiva, in quanto occupata sine titulo .
2. Premette la ricorrente che:
- l’area interessata fa parte dell’ex complesso residenziale -OMISSIS-, realizzato dalla ditta -OMISSIS- S.r.l. in forza di una licenza di costruzione rilasciata il -OMISSIS-, costituito da vari cottage e da una struttura centrale che ospitava la mensa-ristorante, le cucine, il bar, l’ufficio turistico e l’alloggio dei custodi;
- la -OMISSIS-, completata la costruzione, in possesso di un atto di sottomissione per anticipata occupazione, ma non ancora concessionaria dell’area demaniale, affidava in locazione gli stessi agli utenti/condomini;
- nel -OMISSIS-, a seguito del fallimento del progetto, la Capitaneria di Porto di Roma acquisiva il complesso de quo , assumendone la natura demaniale marittima, e assegnava i singoli cottage agli originari conduttori, così riconoscendone la buona fede, tramite sottoscrizione di regolari concessioni demaniali marittime, e confermando la destinazione originaria dei predetti cottage , ossia quella di residenza estiva;
- l’odierna ricorrente occupava l’area in virtù di concessione n. -OMISSIS-, con scadenza al -OMISSIS- e rinnovata automaticamente per un sessennio a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 88/200;
- con l’art. 105 del D. Lgs. n. 112/1998, la competenza sui beni demaniali marittimi veniva trasferita alle Regioni, le quali, a loro volta, subdelegavano, ex art. 42 del D. Lgs. n. 96/1999, i Comuni costieri nella gestione delle concessioni demaniali, sicché il Comune di Roma acquisiva la competenza sulle concessioni demaniali marittime di -OMISSIS-, tra le quali quelle dell’ex complesso -OMISSIS-;
- con l’approssimarsi della scadenza del titolo concessorio, la ricorrente formalizzava istanza di rinnovo, reiterata anche per il sessennio successivo;
- il Comune, tuttavia, non dava riscontro alle istanze di rinnovo, a causa dell’imperante incertezza all’epoca vigente riguardo alla procedura operativa da seguire per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime: incertezza che si dipanava solo negli anni successivi, a seguito dell’emanazione da parte della Regione Lazio della D.G.R. n. -OMISSIS-, contenente direttiva esplicativa del procedimento di rinnovo, che confermava che i Comuni erano tenuti al rinnovo automatico delle concessioni, salvo i casi espressamente previsti dalla legge;
- il successivo rimpallo di competenze tra Regione e Comune, protrattosi dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, determinava una paralisi amministrativa, tale da impedire la definizione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni;
- la ricorrente effettuava pagamenti spontanei del canone concessorio per il periodo -OMISSIS- e richiedeva i codici tributo necessari per i pagamenti degli anni successivi;
- con istanza n -OMISSIS- del -OMISSIS- formalizzava ulteriore istanza di rinnovo, riscontrata con la nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con cui l’Amministrazione - oltre a rigettare l’istanza, dichiarandola inammissibile - comunicava il preavviso di sgombero;
- la ricorrente presentava rituali osservazioni, respinte dalla P.A. con nota prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
- infine, con la determinazione dirigenziale del -OMISSIS-, in questa sede impugnata, Roma Capitale ordinava lo sgombero immediato dell’area demaniale marittima e la contestuale riconsegna delle chiavi.
3. Avverso tale provvedimento la ricorrente ha articolato i motivi di censura così rubricati: I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 54 del codice della navigazione. Eccesso di potere per perplessità, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà dell’atto”; II. “Violazione e falsa applicazione degli articoli 32, 49 e 54 codice della navigazione. Eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei fatti, incertezza dei presupposti. Difetto di competenza dell’Ufficio Demanio Marittimo del -OMISSIS-” ; III. “Violazione degli artt. 1, 2, 2 bis, 3 e 10 bis l. 241/90. Eccesso di potere, contraddittorietà, carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e mancato riconoscimento dell’istruttoria in corso, motivazione apparente, travisamento. Violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza, giusto procedimento e buon andamento” ; IV. “Violazione e falsa applicazione della disciplina di settore e, in particolare, dell’art. 10 della legge 16.03.2001 n. 88” ; V. “Violazione o falsa applicazione dell’art. 7, comma 9 duodevicies, della legge n. 125/2015, come successivamente modificato dal decreto milleproroghe n. 244/2016, convertito nella legge n. 19/2017 e dell’art. 1, comma 684, legge n. 145/2018”.
4. Il -OMISSIS- si è costituita in giudizio Roma Capitale, instando per la reiezione del ricorso e depositando successivamente, in data -OMISSIS-, documentazione.
In data -OMISSIS- la resistente Amministrazione ha depositato ulteriori documenti e, in vista della discussione, con memoria del -OMISSIS-, ha insistito per il rigetto del ricorso, perché inammissibile e/o infondato, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Con atto del -OMISSIS-, la difesa attorea ha comunicato il venir meno dell’interesse alla decisione della causa, atteso che “nelle more del giudizio, la parte ricorrente comunicava alla parte resistente di non avere più interesse al Cottage” , sicché si è determinata “la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione” .
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza di merito straordinario del 7 novembre 2025.
5. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della parte ricorrente il Collegio non può che dichiarare improcedibile il ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c ), del codice del processo amministrativo.
6. Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il Giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
7. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SI OR, Presidente FF
Maria Barbara Cavallo, Consigliere
NO EL PR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO EL PR | SI OR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.